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Documento vigente: Testo Originale

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REGOLAMENTO REGIONALE 18 dicembre 2023 , n. 3

Modifica al Regolamento regionale 2 febbraio 2018, n. 1 recante “Attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e di disciplina della pesca, dell’acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell’ articolo 26 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11

BOLLETTINO UFFICIALE n. 352 del 18 dicembre 2023

INDICE

Articolo 1 - Inserimento dell’art. 32 bis nel Regolamento Regionale n. 1 del 2018
Articolo 2 - Norme di prima applicazione
Articolo 3 - Entrata in vigore
Articolo 1
Inserimento dell’art. 32 bis nel Regolamento Regionale n. 1 del 2018
1. Dopo l’ articolo 32 del Regolamento Regionale 2 febbraio 2018, n. 1 è inserito il seguente articolo:
Art. 32 bis
Attività di acquacoltura nelle acque interne
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione approva apposite Direttive per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di rilascio di concessioni di demanio idrico per la pesca e l’acquacoltura, armonizzandole, per quanto possibile, con le analoghe previsioni normative stabilite per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell’ art. 3, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 con particolare riguardo a quanto previsto in materia di limiti all’estensione delle concessioni, alla durata delle stesse, alle modalità di gestione, ai tempi di raccolta e semina, al numero di addetti necessario in rapporto alle superfici oggetto di concessione e ai criteri di priorità nell’assegnazione che devono valorizzare le ricadute socio-economiche e ambientali di ciascuna domanda di concessione.
2. La Regione, congiuntamente con gli organi di gestione dei Consorzi di bonifica e le Società di gestione degli invasi idroelettrici e idrici, individua i tratti dei corpi idrici in cui è eventualmente possibile l’esercizio dell’attività di acquacoltura, compatibilmente agli altri usi dei singoli invasi e a condizione che l’attività non sia potenzialmente dannosa per gli impianti tecnici di servizio o pericolosa per l'esercizio della stessa attività di acquacoltura.
3. Nelle aree ricadenti nella competenza territoriale di Enti di gestione dei parchi o ricadenti all’interno di siti Rete natura 2000, la concessione può essere rilasciata solo previo parere favorevole dei suddetti Enti.
Articolo 2
Norme di prima applicazione
1. Le direttive di cui al comma 1 dell’articolo 32-bis del regolamento regionale n. 1 del 2018 sono adottate entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento.
2. Fino all’approvazione delle direttive di cui al comma 1 non sono ricevibili le domande di concessione demaniale idrica per l’esercizio della pesca e dell’acquacoltura.
Articolo 3
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.