REGOLAMENTO REGIONALE 19 marzo 2024 , n. 2
REGOLAMENTO REGIONALE IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, DEL DIGESTATO E DELLE ACQUE REFLUE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 83 del 19 marzo 2024
INDICE
TITOLO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE REFLUE DERIVANTI DA AZIENDE AGRICOLE E PICCOLE AZIENDE AGRO-ALIMENTARI
TITOLO I
Norme generali
Articolo 1
Ambito di applicazione e finalità
1.
In attuazione dell’
articolo 8 della legge regionale 6 marzo 2007, n. 4 (Adeguamenti normativi in materia ambientale) e dell’
articolo 1 del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 25 febbraio 2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato) il presente regolamento:
a)
disciplina l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue provenienti da aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari in coerenza con quanto previsto dall’
articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e del digestato di cui all’articolo 2, comma 1, lettera t);
b)
fornisce i criteri tecnici per l’utilizzazione agronomica di:
b1) fertilizzanti di cui al Regolamento (UE) 5 giugno 2019, n. 1009 (Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003) e al
decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 (Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti), con un titolo in azoto superiore all’1% ed inclusi negli Allegati 1 “Concimi” e 2 “Ammendanti” , e dei correttivi da materiali biologici inclusi nell’Allegato 3 dello stesso decreto legislativo;
b2) biomasse vegetali come definite all’articolo 2, comma 1, lettera q);
c)
definisce i contenuti della comunicazione cui è soggetta l’attività di utilizzazione agronomica, anche in considerazione dei contenuti informativi definiti per l’autorizzazione unica ambientale (di seguito AUA) ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale) e dei relativi atti attuativi regionali.
2.
L’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle biomasse vegetali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q), delle acque reflue nonché del digestato di cui al comma 1 lettera a) è esclusa dall’ambito di applicazione delle disposizioni di cui alla
parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006 solo qualora siano rispettati i criteri generali e le norme tecniche disciplinati nel d.M. 25 febbraio 2016 e nel presente regolamento.
3.
Il Direttore Generale competente in materia ambientale stabilisce eventuali ulteriori specifiche norme tecniche ai sensi dell’
articolo 8, comma 1, della l.r. n. 4 del 2007.
4.
La gestione degli effluenti, delle acque reflue di origine agricola, del digestato e delle biomasse vegetali di cui al comma 1 e 2, comporta l’applicazione di un sistema di bilancio dell’azoto prodotto e utilizzato che consideri, nella successione operativa delle fasi del processo, i seguenti criteri:
a)
idoneità degli ambiti territoriali: aree di divieto, zone vulnerabili ai nitrati, superfici in pendenza;
b)
adeguatezza dei periodi di distribuzione e periodi di stoccaggio;
c)
modalità e capacità minime di stoccaggio e ulteriori trattamenti;
d)
standard di qualità e quantità delle sostanze;
e)
standard di fertilizzazione o fertirrigazione in rapporto alle coltivazioni e all’idoneità degli ambiti territoriali;
f)
modalità di trasporto;
g)
distribuzione omogenea effettuata con tecniche in grado di contenere le emissioni.
5.
L’utilizzazione di ulteriori sostanze fertilizzanti, per quanto non previsto dal presente regolamento, deve rispettare i principi agronomici dei disciplinari regionali di produzione integrata, finalizzati a diminuire l’impatto ambientale dei processi produttivi.
6.
Su terreni destinati all’utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento e digestato è vietata l’utilizzazione agronomica nello stesso anno solare delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, dei fanghi di depurazione, nonché dei correttivi derivanti dal trattamento di materiali biologici come definiti all’articolo 2, lettera kk).
7.
Relativamente ai criteri agronomici per il recupero di rifiuti organici, di cui all’operazione R10 dell’
Allegato C, parte IV, del d.lgs. n. 152 del 2006 , le presenti norme costituiscono riferimento per la gestione dell’azoto distribuito nel terreno.
8.
Il presente regolamento si applica anche alle aziende soggette ad autorizzazione integrata ambientale (di seguito AIA) di cui alla
parte II del d.lgs. n. 152 del 2006 , nel rispetto di quanto disposto dalla
legge regionale 11 ottobre 2004, n. 21 (Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).
9.
Il Programma di informazione e formazione professionale degli agricoltori, previsto all’
articolo 8, comma 2, della l.r. n. 4 del 2007, è riportato nell’Allegato V, in cui sono descritti gli interventi previsti dal Complemento di Programmazione per lo Sviluppo Rurale del Programma Strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna (CoPSR) a sostegno delle iniziative di formazione, informazione e consulenza rivolte agli addetti al settore agricolo.
10.
Ferma restando l’applicazione delle norme in materia di sanzioni penali previste dall’
articolo 137, comma 14, del d.lgs. n. 152 del 2006 , e delle norme in materia di sanzioni amministrative previste dall’
articolo 12 della l.r. n. 4 del 2007, l’inosservanza delle disposizioni del presente regolamento comporta l’applicazione di quanto stabilito dall’
articolo 11 della stessa l.r. n. 4 del 2007.
11.
La comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato, delle acque reflue provenienti dalle aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari oggetto del presente regolamento, è presentata secondo quanto stabilito dal
D.p.r. n. 59 del 2013 in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA) e dai relativi atti attuativi regionali. È fatta comunque salva la facoltà di non avvalersi dell’AUA nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione. In questo caso, ai fini di semplificazione ed in applicazione dell’
articolo 4 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricoli e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale) il legale rappresentante dell’impresa può inoltrare la comunicazione direttamente all’autorità competente. La domanda per il rilascio dell’AUA deve essere presentata allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive) del Comune in cui ha sede l’impresa oppure in cui è localizzato il numero prevalente di capi allevati, o in cui è ubicata la maggior parte dei terreni destinati all’utilizzazione agronomica.
Articolo 2
Definizioni
1.
Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
a)
“utilizzazione agronomica” : la gestione di effluenti di allevamento, acque reflue e digestato, dalla loro produzione, comprensiva delle fasi intermedie di stoccaggio, trattamento, trasporto, fino all’applicazione al terreno ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, finalizzati all’utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti in essi contenute;
b)
“Zona Vulnerabile dai nitrati di origine agricola ed assimilate” (di seguito ZVN):
b1) le aree individuate all’articolo 30 del titolo III delle Norme del Piano di Tutela delle Acque (di seguito PTA) approvato dall’Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005, come modificate e aggiornate in applicazione dell’
articolo 92 del d.lgs. n. 152 del 2006 ;
b2) le zone di rispetto delle captazioni e derivazioni dell’acqua destinata al consumo umano, corrispondenti ad un’estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione o derivazione, di cui all’
articolo 94, comma 6, del d.lgs. n. 152 del 2006 , salvo diversa delimitazione stabilita dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, ai sensi dell’articolo 42 delle norme del PTA;
b3) le fasce fluviali A e B delimitate nelle tavole grafiche del Piano di Assetto Idrogeologico (di seguito PAI) dell’Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, per quanto disposto dalle norme tecniche di attuazione del PTA;
c)
“acque reflue” : le acque reflue che non contengono sostanze pericolose e provengono, ai sensi dell'articolo 112, comma 1, e dell'
articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c), del d. lgs. n. 152 del 2006 , dai cicli produttivi delle seguenti aziende:
c1) imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno oppure alla silvicoltura;
c2) imprese dedite all'allevamento di bestiame;
c3) imprese dedite alle attività di cui ai numeri c1) e c2) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
c4) piccole aziende agro-alimentari: le aziende operanti nei settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo che producono quantitativi di acque reflue non superiori a 4000 m3/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1.000 kg/anno;
d)
“acque di vegetazione dei frantoi oleari” : acque ed elementi fibrosi del frutto residuate dalla lavorazione meccanica delle olive che non hanno subito alcun trattamento né ricevuto alcun additivo ad eccezione delle acque per la diluizione delle paste ovvero per la lavatura degli impianti, disciplinate dalla specifica normativa di riferimento per quanto non previsto dal presente regolamento;
e)
“consistenza dell’allevamento” : il numero di capi mediamente presenti nell’allevamento, nel corso dell’anno solare corrente. Per un esempio di calcolo si rinvia all’Allegato I, paragrafo 10;
f)
“stallatico” : ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009 (Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002 sui sottoprodotti di origine animale), gli escrementi e/o l’urina di animali di allevamento diversi dai pesci d’allevamento, con o senza lettiera;
g)
“effluenti di allevamento” : miscele, anche sotto forma di materiale trattato come da definizione di trattamento di cui alla successiva lettera r) di deiezioni, reflui provenienti da attività di piscicoltura provenienti da impianti di acqua dolce, residui alimentari, perdite di abbeverata, acque di veicolazione delle deiezioni, materiali lignocellulosici utilizzati come lettiera;
h)
“liquami” : effluenti di allevamento non palabili. Nel presente regolamento e nei relativi Allegati, se non diversamente specificato, col termine “liquami” si fa sempre riferimento anche ai materiali assimilati di seguito indicati, se provenienti dall’attività di allevamento:
h1) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;
h2) i liquidi di sgrondo di accumuli di letame;
h3) le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera;
h4) le frazioni non palabili, da destinare all’utilizzazione agronomica, derivanti dal trattamento di effluenti d’allevamento, come indicato nell’Allegato I, tabella 2, del presente regolamento;
h5) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati;
h6) le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici non contenenti sostanze pericolose, se mescolate ai liquami definiti alla presente lettera e qualora destinate ad utilizzo agronomico. Qualora non siano mescolate ai liquami, tali acque sono assoggettate alle disposizioni previste per le acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’
articolo 101, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006 o, qualora utilizzate in agricoltura, alle disposizioni di cui al Titolo III del presente regolamento;
h7) eventuali residui di alimenti zootecnici.
i)
“letami” : effluenti di allevamento palabili provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera. Nel presente regolamento e nei relativi Allegati, se non diversamente specificato, col termine “letami” si fa sempre riferimento anche ai materiali assimilati di seguito indicati. Sono assimilati ai letami, se provenienti dall’attività di allevamento:
i1) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli, utilizzati sia come giaciglio degli animali sia per assorbire le deiezioni;
i2) le deiezioni di avicunicoli, anche non mescolate a lettiera, rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all’interno, sia all’esterno dei ricoveri;
i3) le frazioni palabili, da destinare all’utilizzazione agronomica, risultanti da trattamento di effluenti d’allevamento, come indicato nell’Allegato I, Tabella 2, del presente regolamento;
i4) i letami, i materiali ad essi assimilati e le deiezioni avicunicole sottoposti a trattamento di disidratazione o compostaggio;
j)
“fertilizzante azotato” : qualsiasi sostanza contenente uno o più composti azotati applicati al suolo per favorire la crescita delle colture. Sono compresi:
j1) gli effluenti di allevamento e assimilati;
j2) i materiali derivanti dal trattamento di effluenti d’allevamento o di biomasse vegetali, nonché le acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’
articolo 101, comma 7, lettere a), b), c) del d.lgs. n. 152 del 2006 , e da piccole aziende agro-alimentari;
j3) il digestato;
j4) i fertilizzanti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1009 del 2019 e del
d.lgs. n. 75 del 2010 , con riferimento agli Allegati 1 “Concimi” e 2 “Ammendanti” se con un titolo in azoto superiore all’1%, nonché quelli inclusi nell’Allegato 3 “Correttivi” , derivanti da materiali biologici e contenenti azoto con qualunque titolo;
k)
“azoto disponibile al campo” : azoto contenuto negli effluenti d’allevamento al netto delle perdite nelle fasi di rimozione e stoccaggio comprensivo della quota derivante dal pascolamento degli animali o dall’allevamento all’aperto;
l)
“efficienza fertilizzante degli effluenti d’allevamento” : il rapporto tra la quantità di azoto potenzialmente utilizzabile dalla coltura e la quantità apportata al campo;
m)
“limiti di Massima Applicazione Standard (di seguito MAS)” : dose massima di azoto efficiente ammesso per singola coltura al fine di conseguire la resa mediamente ottenibile nelle condizioni di campo di una determinata area agricola;
n)
“fango di depurazione” : i fanghi residui provenienti dai processi di depurazione delle acque reflue di cui all’
articolo 127 del d.lgs. n. 152 del 2006 e come definito dal
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva n.86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi da depurazione in agricoltura) e dalle disposizioni regionali per la gestione e l’autorizzazione all’uso dei fanghi di depurazione in agricoltura;
o)
“stoccaggio” : deposito di effluenti d’allevamento, o di digestato, o di biomasse vegetali di cui alla lettera q), o di altre matrici o sostanze in ingresso per la produzione di digestato, o di acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’
articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del d.lgs. n. 152 del 2006 e da piccole aziende agroalimentari, effettuato nel rispetto dei criteri e delle condizioni di cui al presente regolamento;
p)
“accumulo di letame” : deposito temporaneo di letame idoneo all’impiego, effettuato sui terreni oggetto di utilizzazione agronomica o attigui;
q)
“biomasse vegetali” : materiali naturali, vegetali e non pericolosi di origine agricola e forestale utilizzati in agricoltura o per la produzione di energia di cui alla
lettera f) del comma 1 dell’articolo 185 del d. lgs. n. 152 del 2006 nonché i residui dell’attività agroalimentare di cui alla lettera mm) esclusi dall’applicazione della normativa di settore sui rifiuti di cui alla
parte IV del d. lgs. n. 152 del 2006 ;
r)
“trattamento” : qualsiasi operazione, compreso lo stoccaggio, atta a modificare le caratteristiche degli effluenti di allevamento, biomasse vegetali di cui alla lettera q) ed acque reflue al fine di migliorare la loro utilizzazione agronomica e contribuire a ridurre i rischi igienico-sanitari e ambientali. Comprende anche la digestione anaerobica per la produzione di digestato, lo stoccaggio dei materiali da inviare alla digestione e del digestato;
s)
“digestione anaerobica” (DA): processo biologico di degradazione della sostanza organica in condizioni anaerobiche controllate, finalizzato alla produzione del biogas, e con produzione di digestato;
t)
“digestato” : materiale prodotto da impianti aziendali o interaziendali nel rispetto delle disposizioni del d.M 25 febbraio 2016 derivante dalla digestione anaerobica esclusivamente delle matrici e delle sostanze, da sole e o in miscela tra loro, di cui all’articolo 22, comma 1 dello stesso decreto ministeriale;
u)
“digestato agrozootecnico” : digestato prodotto da impianti alimentati esclusivamente con i materiali e le sostanze di cui al comma 1, lettere a), b), c) e h) dell’articolo 22 comma 1 del d.M. 25 febbraio 2016;
v)
“digestato agroindustriale” : digestato prodotto da impianti alimentati esclusivamente con i materiali e le sostanze di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g) eventualmente anche in miscela con materiali e sostanze di cui al comma 1 lettere a), b), c) e h) dell’articolo 22 comma 1 del d.M. 25 febbraio 2016;
w)
“digestato non palabile” : digestato tal quale, frazioni chiarificate del digestato assimilati al liquame;
x)
“digestato palabile” : frazione palabile del digestato assimilata al letame;
y)
“impianto di digestione anaerobica” : il reattore anaerobico e tutte le pertinenze dell’impianto funzionali al processo di digestione e di utilizzazione agronomica del digestato, o di sue frazioni successivamente trattate, nonché alla gestione del biogas prodotto;
z)
“impianti aziendali” : tutti gli impianti al servizio di una singola impresa agricola che abbiano ad oggetto la manipolazione, trasformazione e valorizzazione degli effluenti di allevamento, da soli od anche addizionati con le biomasse vegetali di cui alla lettera q), ottenuti prevalentemente nell’impresa medesima. Fra gli impianti aziendali rientra anche quello di digestione anaerobica al servizio di una singola impresa agricola, alimentato con matrici o sostanze per la produzione di digestato, provenienti prevalentemente dall’attività della medesima impresa;
aa)
“impianti interaziendali” : tutti gli impianti, diversi dagli “impianti aziendali” , gestiti o partecipati anche da soggetti, privati o pubblici, non agricoli, che abbiano ad oggetto la manipolazione, trasformazione e valorizzazione degli effluenti di allevamento, da soli od anche addizionati con biomasse vegetali e, nel caso di impianto di digestione anaerobica, delle matrici o sostanze per la produzione di digestato conferiti all’impianto medesimo da parte di imprese agricole associate o consorziate, oppure oggetto di apposito contratto di durata minima pluriennale;
bb)
“detentore” : il soggetto che subentra al produttore di effluenti o di digestato o di acque reflue nell’utilizzazione agronomica e ne assume la responsabilità;
cc)
“fertirrigazione” : l’applicazione al suolo effettuata mediante l’abbinamento dell’adacquamento con la fertilizzazione, attraverso l’addizione controllata alle acque irrigue di quote di liquame o materiali assimilati;
dd)
“substrato esausto della coltivazione dei funghi” : miscela di biomassa vegetale di cui alla lettera q) da coltivazione dei funghi e di lettiera esausta di allevamenti avicunicoli e/o di letame;
ee)
“area aziendale omogenea” : porzione della superficie aziendale uniforme per alcune caratteristiche dei suoli;
ff)
“codice di buona pratica agricola (di seguito CBPA)” : il codice di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole del 19 aprile 1999;
gg)
“disciplinari di produzione integrata della Regione Emilia-Romagna” : manuali prodotti ai sensi della
legge regionale 28 ottobre 1999, n. 28 (Valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori), coerenti con il CBPA, che raccolgono indicazioni utili per i tecnici e gli agricoltori, funzionali a vari interventi;
hh)
“corsi d’acqua superficiali” : salvo eventuali esclusioni, rientrano in tale definizione:
hh1) i corsi d’acqua riportati nelle Tavole 1 del Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 del 28 gennaio 1993;
hh2) i corsi d’acqua elencati nell’elaborato M del predetto Piano Paesistico;
hh3) corsi d’acqua diversi dai precedenti classificati come torrenti, rii e canali dalla Carta tecnica regionale. In alternativa, qualora gli strumenti di pianificazione territoriale e di area vasta abbiano approvato una cartografia di dettaglio dei corsi d’acqua superficiali, si assume quest’ultima come riferimento;
ii)
“appezzamento” : insieme di particelle catastali o frazioni delle medesime, fra loro contigue, anche se separate da scoline, fossi, capezzagne o strade, destinate ad un’unica coltura e gestite con la medesima tecnica agronomica;
jj)
“effluenti di allevamento palabili o non palabili” : effluenti di allevamento in grado oppure non in grado, se disposti in cumulo su platea, di mantenere la forma geometrica ad essi conferita;
kk)
“correttivi da materiali biologici” : correttivi ai sensi del d.lgs. n. 75 del 2010 contenuti nell'Allegato 3 "Correttivi" e derivanti da materiali biologici anche classificati come rifiuti, e fanghi di depurazione;
ll)
“autorità competente” : l’Agenzia regionale per la Prevenzione, l’ambiente e l’energia di cui all’ articolo 16 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni);
mm)
“residui dell’attività agroalimentare” : i residui di produzione individuati nell’Allegato I paragrafo 7.3, derivanti da trasformazioni o valorizzazioni di prodotti agricoli, effettuate da imprese agricole di cui all’ articolo 2135 del codice civile o da altre imprese agroindustriali, a condizione che derivino da processi che non rilasciano sostanze chimiche, conformemente al Regolamento (CE) 18 dicembre 2006, n. 1907 (Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la Direttiva 1999/45/CE e che abroga il Regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la Direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le Direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/C);
nn)
“disponibilità dei terreni” : atto o contratto, diverso dal contratto d’affitto, con il quale un’impresa produttrice di effluenti di allevamento o digestato acquisisce il diritto di utilizzare terreni agricoli di terzi per l’utilizzazione agronomica di tali materiali, secondo il modello di cui all’Allegato IV;
oo)
“impresa” : il soggetto giuridico identificato dal Codice Unico Azienda agricola (CUAA);
pp)
“azienda” : il bene organizzato dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa, quale l’allevamento zootecnico;
qq)
“impresa associata” : l’impresa che ha, con altra impresa, un vincolo negoziale, scaturente da un contratto di società o da un contratto di rete, di durata pari o superiore a dieci anni.
Articolo 3
Digestato destinato all’utilizzazione agronomica
1.
Il digestato è considerato sottoprodotto nel rispetto dell’
articolo 184-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 e qualora derivi da impianti di digestione anaerobica aziendali o interaziendali alimentati esclusivamente con i materiali e le sostanze elencati all’articolo 22 comma 1 del d.M. 25 febbraio 2016 e destinato ad utilizzazione agronomica nel rispetto dei principi, criteri, divieti e prescrizioni contenuti nel Titolo IV del medesimo decreto ministeriale.
2.
All’Allegato III paragrafo 3 sono specificati, in attuazione dell’articolo 24 comma 1 lettera c) e dell’articolo 33 del d.M 25 febbraio 2016, i trattamenti che rientrano nella normale pratica industriale ai fini della qualificazione del digestato come sottoprodotto.
3.
All’Allegato I paragrafo 7.3 sono specificate, in attuazione dell’Allegato IX del d.M 25 febbraio 2016, le caratteristiche del digestato agrozootecnico e agroindustriale ai fini della qualifica come sottoprodotto.
4.
Le operazioni di trattamento e lo stoccaggio dei materiali e delle sostanze destinate alla digestione anaerobica devono essere effettuati secondo le disposizioni definite dal d.M 25 febbraio 2016.
TITOLO II
Utilizzazione agronomica di effluenti d’allevamento e fertilizzanti azotati
Articolo 4
Utilizzazione agronomica di effluenti d’allevamento e di fertilizzanti azotati in relazione alla vulnerabilità ai nitrati di origine agricola
1.
Nelle zone vulnerabili ai nitrati e nelle zone assimilate, l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento o di altri fertilizzanti azotati è disciplinata dalle norme specifiche riportate al Capo I. Tali norme costituiscono il Programma d’Azione Nitrati ai sensi della Direttiva 91/676/CEE (del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole).
2.
Nelle zone non vulnerabili ai nitrati, l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento o di altri fertilizzanti azotati è disciplinata dalle norme del Capo II.
CAPO I
- PROGRAMMA D’AZIONE PER LE “ZONE VULNERABILI DI ORIGINE AGRICOLA”
Articolo 5
Superfici vietate all’utilizzazione agronomica
1.
L'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, del digestato e di correttivi da materiali biologici e di altri fertilizzanti azotati, è vietata:
a)
sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico, privato e per le aree soggette a recupero-ripristino ambientale;
b)
nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell’allevamento brado, semi brado;
c)
sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, interessati da movimenti di massa tali da non consentirne la coltivazione, saturi d'acqua fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione.
2.
E’ vietata l’utilizzazione agronomica dei liquami e del digestato non palabile dopo l’impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in generale ad uso pubblico.
3.
E’ vietata l’utilizzazione agronomica dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al
d.lgs. n. 75 del 2010 nelle 24 ore precedenti l’intervento irriguo nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati.
4.
In relazione alle colture, il divieto per l’uso di liquami, letami, e digestato e di correttivi da materiali biologici si applica:
a)
nei casi in cui i suddetti materiali possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
b)
in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
c)
su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento.
5.
In relazione ai corsi d’acqua superficiali, il divieto si applica:
a)
entro 5 metri lineari dalla sponda dei corsi d’acqua superficiali, per i letami e digestato palabile, per gli altri fertilizzanti azotati e per i correttivi da materiali biologici;
b)
entro 10 metri lineari dalla sponda dei corsi d’acqua superficiali, per i liquami e digestato non palabile;
c)
limitatamente ai liquami e digestato non palabile, nella fascia fluviale A, come individuata dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po e comunque nelle aree disciplinate dai PAI vigenti che prevedono tali divieti come recepite nella pianificazione territoriale provinciale e di area vasta;
d)
entro 30 metri dall’inizio dell’arenile per le acque lacuali, marino-costiere e di transizione, nonché dei corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della convenzione relativa alle zone umide d’importanza internazionale, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971 e ratificata e resa esecutiva con il
d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448 , per tutti i fertilizzanti azotati.
6.
Le disposizioni del comma 5 non si applicano ai seguenti casi:
a)
canali artificiali, con arginatura coincidente con la sponda;
b)
canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi direttamente ai corsi d’acqua naturali;
c)
sistemi di scolo aziendale, purché non connessi direttamente ai corsi d’acqua naturali.
Articolo 6
Limiti all’utilizzazione agronomica per superfici in pendenza
1.
L’applicazione a fini di utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, digestato, di fertilizzanti azotati e delle biomasse vegetali è vietata in caso di rischio significativo di perdite di nutrienti da dilavamento e percolazione.
2.
Al fine di ridurre tale rischio, in caso di spandimento di letami e digestato palabile, fertilizzanti azotati e delle biomasse vegetali palabili, su terreni con pendenza superiore al 10%, devono essere assicurate la copertura vegetale del suolo e, laddove possibile, l’applicazione di appropriate pratiche per la conservazione del suolo. Sui terreni arativi, deve essere praticata l’incorporazione dei fertilizzanti di cui al presente comma entro il giorno successivo, come indicato nell’Allegato II al paragrafo 3.
3.
In relazione alla morfologia del territorio, è vietato utilizzare liquami e digestato non palabile su appezzamenti con pendenza media superiore al 10%.
4.
E’ consentito l’utilizzo di liquami e digestato non palabile su appezzamenti con pendenze sino al 20 % in presenza di misure volte ad evitare il ruscellamento attraverso la copertura vegetale del suolo e l’applicazione di tecniche appropriate per la conservazione di esso, nonché attraverso l’utilizzo di adeguate tecniche di spandimento, come indicato nell’Allegato II al paragrafo 3.
5.
In caso di zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici – aree svantaggiate ai sensi del Regolamento (UE) 2 dicembre 2021, n. 2115 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013), l’applicazione di liquami e digestato non palabile è permessa su terreni in pendenza fino al 30% purché i carichi di azoto e di liquame siano frazionati in modo da non superare, per ogni applicazione, rispettivamente i 50 kg/ha e le 35 t/ha. Deve essere comunque garantito il non superamento di un apporto complessivo di azoto di 210 kg per ettaro per anno, inteso come quantitativo medio aziendale ed ottenuto sommando i contributi da effluenti di allevamento, comunque non superiori a 170 kg di azoto, ed i contributi da concimi azotati e ammendanti organici di cui al
d.lgs n. 75 del 2010 . Nel caso di colture con crescita primaverile particolarmente tardiva, è fatto obbligo di una seconda coltura per il periodo invernale, secondo quanto previsto dalle norme tecniche.
Articolo 7
Criteri di gestione nelle aree di divieto o con limiti di utilizzazione
1.
Nelle fasce di divieto di cui all’articolo 5, comma 5, a partire dalle sponde è sviluppata una copertura erbacea permanente, anche spontanea, ed è consigliata la costituzione di siepi e di superfici boscate, così come previsto dal d.M. 25 febbraio 2016 e all’Allegato II dello stesso decreto e dal Regolamento (UE) 2 dicembre 2021, n. 2115, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.
2.
Entro 5 metri lineari dalla sponda dei corsi d’acqua superficiali non sono ammesse lavorazioni del terreno, tranne quelle necessarie alla costituzione della copertura e dell'impianto quali semina e piantumazione.
Articolo 8
Trattamenti e stoccaggio. Criteri generali
1.
I trattamenti degli effluenti di allevamento, la digestione anaerobica e le modalità di stoccaggio sono finalizzati a garantire il rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie, la protezione dell’ambiente e la corretta gestione agronomica degli effluenti stessi e del digestato, rendendoli disponibili nelle condizioni e nei periodi più idonei sotto il profilo agronomico.
2.
Nella Tabella 2 dell’Allegato I è riportato l’elenco dei trattamenti indicativi funzionali agli scopi di cui al comma 1; rendimenti diversi da quelli riportati nelle citate tabelle devono essere giustificati con specifiche relazioni tecniche allegate alla documentazione di cui all’articolo 23. I trattamenti non devono comportare l'addizione agli effluenti di sostanze potenzialmente dannose per il terreno, le colture, gli animali e l'uomo per la loro natura o concentrazione.
3.
Relativamente ai trattamenti finalizzati a migliorare il valore fertilizzante degli effluenti d’allevamento e biomasse vegetali, anche in miscela tra loro, può essere fatto riferimento alle specifiche tecniche riportate nell’Allegato I e nell’Allegato III.
4.
Gli effluenti di allevamento e il digestato devono essere raccolti in contenitori per lo stoccaggio nei periodi in cui il loro impiego in agricoltura è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, meteo-climatiche e normative. Il dimensionamento dei contenitori di stoccaggio, di cui all’Allegato III, è determinato in considerazione della produzione annuale di effluenti per specie allevata e per tipo di stabulazione, dei fabbisogni nutritivi delle colture normalmente praticate, delle precipitazioni.
5.
L’azienda che produce effluenti di allevamento per la cessione totale, sia come rifiuto, sia come sottoprodotto ai sensi dell’
articolo 184 bis del d.lgs. n.152 del 2006 , ad un’industria di fertilizzanti è esonerata dall’obbligo di disporre di contenitori di stoccaggio ai sensi del presente regolamento.
Articolo 9
Stoccaggio dei letami e del digestato palabile
1.
Le capacità di stoccaggio minime per i letami e del digestato palabile sono stabilite in base alla produzione annuale di azoto netto al campo proveniente dall’attività di allevamento, ai sistemi particolari di trattamento delle deiezioni avicunicole ed ai particolari cicli produttivi nell’allevamento avicolo.
2.
Gli allevamenti devono avere una capacità minima di stoccaggio dei letami pari al volume prodotto in novanta giorni, calcolato sulla consistenza dell’allevamento.
3.
Gli impianti di digestione anaerobica devono essere dotati di contenitori per lo stoccaggio della frazione palabile del digestato aventi capacità pari al volume di digestato palabile prodotto in novanta giorni.
4.
La capacità di stoccaggio prevista per gli allevamenti di cui al comma 2 è aumentata a centoventi giorni nel caso si debbano stoccare deiezioni di allevamenti avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%.
5.
Per gli allevamenti avicunicoli su lettiera, le lettiere esauste, dopo l’asportazione dal ricovero, possono essere trasportate direttamente in campo e disposte in cumuli secondo le modalità di cui all’articolo 10 e del paragrafo 1.1 dell’Allegato III.
6.
Ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio, sono considerate utili le superfici della lettiera permanente, purché alla base siano impermeabilizzate, le cosiddette “fosse profonde” dei ricoveri a due piani delle galline ovaiole e dei riproduttori e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati (posatoi), dotate di lettiera, nell’allevamento a terra. Ai fini della valutazione di tale capacità, nel calcolo del volume stoccato si fa riferimento ad altezze massime della lettiera di 0,60 metri nel caso dei bovini, di 0,15 metri per gli avicoli, 0,30 metri per le altre specie.
7.
I contenitori per lo stoccaggio devono rispettare i requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale riportati nell’Allegato III.
8.
È esonerata dall’obbligo di disporre di contenitori di stoccaggio secondo i dimensionamenti previsti nel presente articolo, l’azienda che conferisce la totalità degli effluenti prodotti ad un impianto di digestione anaerobica a cui l’impresa è associata ai sensi dell’articolo 2, lettera qq) o consorziata. In tale caso deve essere garantita una capacità minima di stoccaggio commisurata alla periodicità del conferimento desumibile dal contratto di cessione.
Articolo 10
Accumulo temporaneo del letame e altri materiali palabili
1.
L'accumulo ai fini dell’utilizzazione agronomica è ammesso soltanto per:
a)
letame;
b)
ammendanti commerciali e correttivi da materiali biologici a norma del
d.lgs. n. 75 del 2010 ;
c)
nell’ambito della categoria degli assimilati ai letami, le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;
d)
substrato esausto della coltivazione di funghi.
2.
L’accumulo deve avvenire sui terreni oggetto di utilizzazione agronomica o attigui. La quantità di materiale accumulato deve essere funzionale alle esigenze colturali e deve essere tale da consentire una corretta gestione nel rispetto delle modalità operative definite nell’Allegato III paragrafo 1.1 alla lettera d). Il periodo di accumulo ha inizio il giorno del primo trasferimento in campo dei materiali.
3.
Nel caso del letame l’accumulo in campo è ammesso dopo uno stoccaggio in platea di almeno novanta giorni.
4.
L'accumulo temporaneo sul suolo agricolo è ammesso solo per un periodo massimo di tre mesi, elevabili a sei mesi nel caso di letame bovino su prati polifiti non avvicendati da almeno cinque anni (prati stabili). Il periodo di accumulo per la lettiera degli allevamenti avicunicoli non può essere superiore a nove mesi.
5.
Nel caso dei correttivi da materiali biologici, il periodo di accumulo è estendibile fino a quattro mesi, a condizione che siano adottate le misure di cui all’Allegato III paragrafo 1.1, lettera d).
6.
L’accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nel corso dell'annata agraria. Per impedire la dispersione nel terreno di eventuali liquidi di sgrondo, la loro formazione deve essere contenuta praticando il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo e rispettando le specifiche tecniche riportate nell’Allegato III.
7.
L'accumulo temporaneo, anche su terreno nudo, finalizzato alla sua successiva distribuzione in campo, non si configura come stoccaggio ai sensi del presente regolamento, ma modalità di utilizzazione che rientra nella normale pratica agronomica a condizione che vengano rispettate le specifiche tecniche, riportate al paragrafo 1.1 dell’Allegato III, volte ad evitare la dispersione dei liquidi di sgrondo garantendo al contempo una distanza minima dai corsi d’acqua superficiali.
8.
Per le disposizioni relative all’accumulo di biomasse vegetali e dei relativi compost, valgono le indicazioni riportate nel paragrafo 1.1 dell’Allegato III, lettera d).
Articolo 11
Divieto di accumulo
1.
L'accumulo non è ammesso:
a)
nelle zone di rispetto delle captazioni e derivazioni dell'acqua destinata al consumo umano come definite all’articolo 2, comma 1, lettera b2);
b)
a distanza inferiore a 5 metri dalle scoline;
c)
a distanza inferiore a 30 metri dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali e comunque nelle aree disciplinate dai PAI vigenti che prevedono tale divieto;
d)
a distanza inferiore a 40 metri dalle sponde dei laghi, dall'inizio dell’arenile per le acque marino-costiere e di transizione, nonché nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;
e)
ad una distanza inferiore a 50 metri dagli edifici ad uso abitativo o produttivi di terzi, a meno che tali edifici siano in uso ai soggetti che hanno reso disponibili i medesimi terreni allo spandimento;
f)
a distanza inferiore a 5 metri da strade statali, provinciali, comunali.
Articolo 12
Stoccaggio dei liquami e del digestato non palabile
1.
Gli stoccaggi dei liquami e del digestato non palabile devono essere realizzati in modo da poter accogliere anche le acque non contenenti sostanze pericolose derivanti dal lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici, ad eccezione dei mezzi agricoli, quando sono mescolate ai liquami e vengono destinate all'utilizzazione agronomica. A tali volumi deve essere sommato quello delle acque meteoriche raccolte nel contenitore di stoccaggio attraverso la precipitazione diretta e quelle convogliate da superfici scoperte impermeabilizzate interessate dalla presenza di effluenti. Tali volumi vanno calcolati come indicato all’Allegato III paragrafo 1.2 lettera c).
2.
Devono essere dotati di una capacità minima di stoccaggio dei liquami e del digestato non palabile pari al volume prodotto almeno in centottanta giorni, calcolato con riferimento alla consistenza dell’allevamento o alla produzione di digestato negli impianti di digestione anaerobica:
a)
gli allevamenti ubicati in ZVN;
b)
gli allevamenti, ubicati in Zona Ordinaria, che distribuiscono in ZVN quantitativi superiori a 3000 kg/anno di azoto;
c)
gli allevamenti, ubicati in Zona Ordinaria, che distribuiscono in ZVN quantitativi inferiori a 3000 kg/anno di azoto ma corrispondenti a più di un terzo della produzione totale annua di azoto;
d)
gli impianti di digestione anaerobica ubicati in ZVN indipendentemente dal tipo di matrici in ingresso all’impianto e dall’ubicazione dei terreni utilizzati per lo spandimento del digestato.
3.
Per il calcolo dei quantitativi annuali di azoto da effluenti di allevamento o da digestato prodotti nell’anno occorre fare riferimento ai dati delle tabelle in Allegato I.
4.
La capacità di stoccaggio è ridotta a centoventi giorni per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini che dispongono di terreni coltivati a prati di media e lunga durata, ricompresi i medicai dal terzo anno di impianto, o cereali autunno vernini per almeno un terzo della Superficie Agricola Utilizzata (di seguito SAU) disponibile per lo spandimento.
5.
La capacità di stoccaggio del digestato non palabile dell’impianto aziendale ubicato nel medesimo allevamento e alimentato esclusivamente da effluenti ivi prodotti, alle condizioni di cui al comma 4, è di centoventi giorni.
6.
I requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale dei contenitori per lo stoccaggio sono contenuti nell’Allegato III.
7.
Non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio degli allevamenti le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati.
8.
La capacità di stoccaggio deve essere garantita al netto dello spazio occupato dai sedimenti.
9.
È esonerata dall’obbligo di disporre di contenitori di stoccaggio secondo i dimensionamenti previsti nel presente articolo, l’azienda che conferisce la totalità degli effluenti prodotti ad un impianto di digestione anaerobica a cui l’impresa è associata ai sensi dell’articolo 2, lettera qq) o consorziata. In tale caso deve essere garantita una capacità minima di stoccaggio commisurata alla periodicità del conferimento desumibile dal contratto di cessione.
Articolo 13
Divieti di localizzazione dei contenitori per lo stoccaggio
1.
Lo stoccaggio dei letami, dei liquami, del digestato e altri fertilizzanti azotati non è ammesso:
a)
entro 10 metri dalla sponda dei corsi d'acqua superficiali, dei laghi, bacini e comunque in tutte le aree disciplinate dai PAI vigenti che prevedono tale divieto;
b)
nelle zone di rispetto delle captazioni e derivazioni delle acque destinate al consumo umano, come definite all’articolo 2, comma 1, lettera b2).
2.
Nella fascia fluviale A, come definita dal PAI dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e recepita nella pianificazione territoriale provinciale e di area vasta è vietata la localizzazione di nuovi contenitori per lo stoccaggio.
3.
È vietata la localizzazione di nuovi contenitori di stoccaggio dei liquami e del digestato non palabile nelle zone ad alto rischio di esondazione, come individuate dalle Autorità competenti sulla base della normativa vigente, anche tenendo conto delle mappe della pericolosità di alluvioni dei corsi d’acqua naturali dei Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) del distretto del fiume Po e del distretto dell’Appennino Centrale vigenti per la parte inerente al territorio della Regione Emilia-Romagna.
Articolo 14
Trasporto finalizzato all'utilizzazione agronomica
1.
Il trasporto degli effluenti di allevamento e digestato, finalizzato all'utilizzazione agronomica, non è assoggettato alle disposizioni di cui alla
parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006 .
2.
Al trasporto tra due punti situati presso la stessa azienda o tra aziende e utilizzatori all’interno del territorio nazionale, si applica la deroga di cui all’articolo 21, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1069 del 2009.
3.
La disposizione del presente articolo si applica anche al digestato destinato ad utilizzazione agronomica proveniente da impianti esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069 del 2009.
4.
Ai fini dell’applicazione del presente articolo, per rete viaria pubblica principale si intendono tutte le strade fin dal livello comunale compreso. Non viene considerato trasporto sulla rete viaria pubblica il semplice attraversamento della medesima.
5.
Per il trasporto degli effluenti di allevamento e digestato tramite la rete viaria pubblica principale, è richiesta una documentazione recante le seguenti informazioni:
a)
gli estremi identificativi dell’azienda o dell’impianto da cui origina il materiale trasportato e il nominativo del legale rappresentante;
b)
la natura, la quantità del materiale trasportato, la tipologia di digestato;
c)
la localizzazione dello stoccaggio in caso di cessione o dei terreni nel caso di distribuzione in campo;
d)
gli estremi identificativi e il nome del legale rappresentante dell’impresa destinataria in cui si effettua l’utilizzazione agronomica o del soggetto che ha la disponibilità del suolo oggetto di utilizzazione agronomica;
e)
gli estremi della comunicazione di cui all’articolo 23, recante il numero di protocollo dell’autorità competente. Gli allevamenti esentati dalla presentazione della comunicazione possono utilizzare un documento che comprovi la qualifica di azienda agricola, quali l’iscrizione alla camera di commercio industria agricoltura ed artigianato, il Codice Unico Azienda Agricola, ai sensi dell’
articolo 1, comma 2, del d.P.R. n. 503 del 1999 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'
articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173 );
f)
l’identificazione del mezzo di trasporto utilizzato.
6.
Una copia della documentazione di accompagnamento deve essere conservata per almeno due anni dai titolari delle comunicazioni di cui al presente regolamento e presso l’impresa agricola destinataria dei materiali.
7.
Il trasporto di liquami e digestato non palabile ai fini dell’utilizzazione agronomica o lo spandimento degli stessi a distanze superiori a 40 km in linea d’aria dal luogo di stoccaggio deve essere notificato all’autorità competente. La notifica deve essere effettuata, mediante posta elettronica certificata o posta elettronica ordinaria, a cura del titolare della comunicazione, almeno due giorni prima dell’inizio delle operazioni. Qualora non si proceda nel trasporto o nell’utilizzo, ne deve essere data tempestiva comunicazione con le medesime modalità.
8.
E’ richiesta soltanto una copia della comunicazione di cui all’articolo 23, per il trasporto degli effluenti di allevamento, digestato tramite la rete viaria pubblica principale effettuato verso terreni in uso (proprietà, affitto, in disponibilità) o contenitori di stoccaggio dei medesimi in uso alla stessa impresa da cui origina il materiale trasportato, con mezzi immatricolati come agricoli, ai sensi del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione recato dal
d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 . Gli allevamenti esentati dalla presentazione della comunicazione possono utilizzare il documento di cui alla lettera e) del comma 5 del presente articolo.
Articolo 15
Criteri per l’utilizzazione agronomica
1.
Una razionale ed efficace fertilizzazione effettuata con effluenti di allevamento, digestato e altri fertilizzanti azotati, conformemente alla buona pratica agricola, comporta:
a)
la definizione preventiva degli apporti per coltura;
b)
l’attuazione progressiva del piano nei terreni aziendali;
c)
la registrazione delle utilizzazioni effettive per coltura e appezzamenti.
2.
L’apporto di fertilizzanti azotati ai suoli agricoli deve tendere a equilibrare il bilancio dell’azoto del sistema suolo-coltura.
3.
In rapporto alle caratteristiche della zona vulnerabile interessata, occorre rispettare le seguenti condizioni e criteri specifici:
a)
la quantità di effluente zootecnico, palabile o non palabile, non deve in ogni caso determinare un apporto di azoto al campo superiore a 170 kg per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale, comprensivo delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo o allevati all’aperto; sono fatte salve diverse quantità di azoto concesse in deroga dalla Commissione Europea con propria decisione ai sensi del paragrafo 2B dell’Allegato III della Direttiva 91/676/CEE alle condizioni e secondo le modalità stabilite dalla Commissione stessa;
b)
l’utilizzazione agronomica del digestato deve avvenire nel rispetto del limite di azoto al campo di 170 kg per ettaro per anno, inteso come quantitativo medio aziendale al raggiungimento dei quali concorre per la sola quota che proviene dagli effluenti di allevamento;
c)
caratteristiche del suolo: tipo e pendenza del suolo;
d)
condizioni meteoclimatiche e modalità di irrigazione;
e)
uso del terreno e prassi agricole, inclusi i sistemi di rotazione delle colture.
4.
Per il calcolo dell’azoto netto al campo e dei volumi prodotti annualmente dall’allevamento si devono utilizzare i valori riportati nella Tabella 1 dell’Allegato I. Qualora si renda necessaria una più analitica determinazione dell’azoto netto al campo prodotto annualmente si deve fare riferimento al paragrafo 5 dell’Allegato I. Per gli allevamenti con autorizzazione integrata ambientale (AIA) invece tale determinazione deve essere svolta seguendo i criteri stabiliti nelle pertinenti BAT Conclusions adottate ai sensi della Direttiva 2010/75/UE (Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali). Per quanto riguarda il digestato per il calcolo dell’azoto e dei volumi si fa riferimento all’Allegato I paragrafo 7.
5.
Al fine di garantire l’equilibrio tra il fabbisogno delle colture e gli apporti, di cui al comma 2, l’apporto di azoto proveniente dalla distribuzione di effluenti di allevamento, digestato, altri fertilizzanti azotati e di correttivi da materiali biologici, non deve superare i limiti di Massima Applicazione Standard (MAS), di cui alla Tabella 6 dell’Allegato II.
6.
I quantitativi di azoto di cui alla Tabella 6 dell’Allegato II sono espressi come azoto efficiente. L’efficienza dell’azoto distribuito con i concimi minerali si considera costante pari a 1, quella degli effluenti di allevamento, dei digestati e di altre biomasse destinati all’utilizzo agronomico deve essere determinata sulla base dei livelli di efficienza riportati nell’Allegato II.
7.
I seguenti soggetti sono tenuti ad elaborare un Piano di Utilizzazione Agronomica annuale (di seguito PUA) attenendosi ai limiti di MAS:
a)
imprese che utilizzano oltre 3.000 kg di azoto all’anno da effluenti di allevamento, da digestato, da correttivi da materiali biologici e da compost;
b)
aziende soggette ad AIA, che non effettuano cessione totale a terzi, indipendentemente dai quantitativi di azoto utilizzati;
c)
imprese che allevano un numero di bovini superiore a 500 UBA (Unità di Bestiame Adulto), calcolate come da Tabella 3 dell’Allegato I, che non effettuano cessione totale a terzi, indipendentemente dai quantitativi di azoto utilizzati.
8.
Qualora le imprese di cui al comma 7 siano in grado di dimostrare rese produttive maggiori di quelle stabilite per definire i MAS devono provvedere ad elaborare un bilancio dell’azoto che tenga in considerazione le voci riportate nell’equazione di cui al paragrafo 1.2 dell’Allegato II o in alternativa i metodi di calcolo riportati nei disciplinari di produzione integrata della Regione Emilia-Romagna.
9.
Per le imprese di cui al comma 7, il coefficiente di efficienza medio aziendale annuo dell’azoto deve rispettare i seguenti valori minimi specifici:
a)
60% per i liquami avicoli e le frazioni chiarificate dei digestati di qualsiasi provenienza;
b)
55% per i liquami suinicoli e digestato tal quale da liquami suinicoli;
c)
50% per i liquami bovini e digestati da liquami bovini da soli o in miscela con altre biomasse e digestati da sole biomasse;
d)
40% per i letami, le sostanze palabili assimilate, compresa la frazione solida del digestato e i correttivi da materiali biologici.
10.
In considerazione dell'evolversi delle esigenze dell'impresa, sia in relazione alle esigenze colturali che agli andamenti stagionali o ad altre esigenze agronomiche correlate alla buona pratica agricola, è consentito apportare variazioni al PUA, purché debitamente registrate e conteggiate negli effetti complessivi sulla corretta gestione aziendale degli effluenti.
11.
Il PUA deve essere elaborato entro il 30 aprile di ogni anno e conservato in azienda per un periodo non inferiore a due anni dalla sua elaborazione definitiva, ai fini dei controlli da parte dell’autorità competente. Eventuali varianti al PUA sono ammesse entro il 30 novembre; qualora si tratti di varianti sostanziali che determinano modifica della comunicazione (es.: la superficie complessiva utilizzata, la disponibilità dei terreni o dei quantitativi complessivi di effluenti o digestato) devono essere predisposte prima delle relative distribuzioni. La conservazione del PUA in altra sede rispetto a quella aziendale deve essere resa nota all’autorità competente.
12.
Il legale rappresentante dell’impianto di digestione anaerobica e il detentore che utilizzano più di 3000 kg di azoto/anno da digestato devono inoltre allegare il PUA alla comunicazione, qualora abbiano una disponibilità di terreno inferiore ad un ettaro ogni 340 kg di azoto utilizzato.
13.
L’utilizzazione agronomica dei concimi azotati di cui al
d.lgs. n. 75 del 2010 deve avvenire secondo le modalità indicate nell’Allegato II paragrafo 5.
Articolo 16
Variazioni degli standard e delle condizioni specifiche per le ZVN
1.
Per motivate ragioni di tutela ambientale, da riportare nel Piano di Tutela delle Acque e nei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici, la Regione può stabilire limiti azotati inferiori per una specifica area.
2.
I limiti massimi di cui alla Tabella 6 in Allegato II devono essere periodicamente verificati, sulla base dei risultati produttivi conseguiti nelle annate agrarie precedenti, derivanti dalle basi statistiche regionali, dai dati relativi ai registri di utilizzazione, di cui all’articolo 20, dai dati sperimentali. La loro eventuale revisione deve essere concordata con i Ministeri competenti previa consultazione con la Commissione Europea.
3.
Ai sensi dell’Allegato III della Direttiva 91/676/CEE può essere consentito a singole imprese zootecniche, previa decisione favorevole della Commissione Europea, di applicare nelle Zone Vulnerabili da Nitrati quantitativi di azoto da effluenti d’allevamento superiori a 170 kg/ha/anno, nel rispetto delle norme tecniche che definiscono le procedure per la domanda di deroga ed i contenuti della documentazione tecnica da allegare alla medesima.
Articolo 17
Periodi di divieto della distribuzione
1.
Al fine di evitare i rilasci di azoto nelle acque superficiali e sotterranee, l’utilizzazione degli effluenti di allevamento, del digestato, dei fertilizzanti azotati e dei correttivi da materiali biologici nella stagione autunno-invernale, dal 1° novembre fino al 28 febbraio, è regolata dai periodi di divieto di cui al presente articolo.
2.
La Regione, con atto del Direttore Generale competente in materia ambientale, può disporre una diversa decorrenza e una diversa organizzazione del periodo di divieto previsto al presente articolo, in caso di situazioni pedoclimatiche tali da garantire un’attività microbiologica nel suolo e lo sviluppo vegetativo delle colture, sulla base dei dati forniti dall’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna mediante i bollettini agrometeorologici.
3.
L'utilizzazione dell’ammendante compostato misto e dell’ammendante compostato verde, con contenuto di azoto totale inferiore al 2,5 % sul secco e di azoto minerale non superiore al 20 % dell’azoto totale, dei letami bovino, ovicaprino e di equidi su prati con prevalenza di graminacee, ivi inclusi i medicai a partire nel terzo anno, ed in pre-impianto su colture orticole, è vietata per trenta giorni, decorrenti dal 15 dicembre al 15 gennaio.
4.
È vietata l'utilizzazione agronomica per novanta giorni, tra il 1° novembre e il 28 febbraio, per i seguenti materiali:
a)
letami e digestato palabile, concimi azotati, ammendanti organici, biomasse vegetali e correttivi da materiali biologici;
b)
liquami e digestato non palabile, su terreni con colture in atto, quali prati, medicai dal terzo anno d'impianto, cereali autunno-vernini, colture arboree inerbite, terreni in preparazione per la semina primaverile anticipata (entro il mese di febbraio).
5.
Dei novanta giorni di cui al comma 4, sessantadue sono continuativi dal 1° dicembre al 31 gennaio e i restanti ventotto sono definiti in funzione dell’andamento meteorologico, nei mesi di novembre e/o di febbraio. A tale scopo sono predisposti dalla Regione, sulla base di dati fornititi dall’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna, appositi bollettini agrometeorologici con le indicazioni sui possibili periodi di spandimento, che saranno pubblicati su sito dell’Agenzia, denominati “bollettino nitrati”.
6.
È vietata l'utilizzazione agronomica di liquami e digestato non palabile su colture diverse da quelle previste alla lettera b) del comma 4 e su terreni privi di colture o con residui colturali per 120 giorni, dal 1° novembre al 28 febbraio.
7.
L'utilizzazione agronomica delle deiezioni di avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%, è vietata dal 1°novembre all’ultimo giorno del mese di febbraio.
8.
La Regione provvede ad informare il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in merito ai periodi di divieto di cui ai commi 2, 4, 5 e 6.
9.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle colture protette con coperture impermeabili che non comportano rischi di rilasci di azoto nelle acque superficiali e sotterranee.
Articolo 18
Modalità di distribuzione degli effluenti di allevamento, del digestato e di altri fertilizzanti azotati
1.
Al fine di contenere le dispersioni di nutrienti nelle acque superficiali e profonde, le tecniche di distribuzione e le altre misure adottate devono assicurare:
a)
l’uniformità di applicazione del fertilizzante;
b)
l’elevata utilizzazione degli elementi nutritivi ottenibile con un insieme di buone pratiche che comprende la somministrazione dei fertilizzanti azotati il più vicino possibile al momento della loro utilizzazione, il frazionamento della dose con il ricorso a più applicazioni ripetute nell’anno ed il ricorso a mezzi di spandimento atti a minimizzare le emissioni di azoto in atmosfera;
c)
la corretta applicazione al suolo sia di concimi azotati e ammendanti organici di cui al
d.lgs. n. 75 del 2010 , sia di effluenti di allevamento, sia di acque reflue di cui al titolo III del presente regolamento, conformemente alle disposizioni di cui al CBPA;
d)
l’adozione di sistemi di avvicendamento delle colture nella gestione dell’uso del suolo conformemente alle disposizioni del CBPA;
e)
la conformità delle pratiche irrigue alle disposizioni di cui al CBPA ed all’Allegato II al presente regolamento;
f)
al di fuori del periodo di durata del ciclo della coltura principale, devono essere garantite o una copertura dei suoli tramite colture intercalari o colture di copertura, secondo le disposizioni contenute nel CBPA o altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati, quali l’interramento di paglie e stocchi.
2.
Ferme restando le misure previste nel Piano Aria Integrato Regionale e negli atti autorizzativi, al fine di contenere i rilasci di azoto dal suolo alle acque e le emissioni in atmosfera di azoto ammoniacale e di odori molesti, la distribuzione al suolo degli effluenti di allevamento, di altri fertilizzanti azotati e di correttivi da materiali biologici si deve svolgere secondo le seguenti modalità:
a)
la distribuzione dei liquami e del digestato non palabile deve avvenire a pressioni di esercizio inferiori a 6 atmosfere all’uscita del sistema di distribuzione. Nelle aree individuate quali “Pianura est” , “Pianura ovest” e “Agglomerato” ai sensi delle disposizioni di cui all’
art. 3 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa) con pendenza media minore del 15% la distribuzione deve avvenire a pressioni di esercizio non superiori a 2 atmosfere all’uscita del sistema di distribuzione; non è ammesso in tali aree il lancio in pressione da irrigatori (cosiddetti “gettoni” );
b)
i liquami e il digestato non palabile, se utilizzati su terreno nudo o con residui colturali, devono essere distribuiti con modalità tali da consentire l'incorporazione al terreno simultaneamente allo spandimento o comunque entro le 24 ore successive alla distribuzione in campo. Dal 1° ottobre al 31 marzo il termine è ridotto a 12 ore qualora i terreni destinati alla distribuzione siano ubicati nelle aree individuate quali “Pianura est” , “Pianura ovest” e “Agglomerato” ai sensi delle disposizioni di cui all’
art. 3 del d.lgs. n. 155 del 2010 .Sono esclusi da tali modalità gli appezzamenti coltivati con copertura vegetale in atto e anche quelli con semina già effettuata.Rimane fermo il rispetto di quanto previsto al paragrafo 3.1 dell’Allegato II per i seminativi, in prearatura;
c)
i letami, il digestato palabile, gli ammendanti organici, se distribuiti su terreno nudo o con residui colturali, devono essere incorporati nel terreno entro 24 ore dalla loro applicazione. Sono esclusi da tali modalità gli appezzamenti coltivati con copertura vegetale in atto e anche quelli con semina già effettuata;
d)
i correttivi da materiali biologici devono essere distribuiti con modalità tali da consentire l'incorporazione al terreno simultaneamente allo spandimento o entro le 12 ore successive alla distribuzione in campo.
3.
L’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, palabili e non palabili, dei correttivi da materiali biologici e degli altri fertilizzanti azotati, ad esclusione dei concimi minerali, deve essere effettuata garantendo comunque il rispetto di una distanza:
a)
non inferiore a 100 metri dalla delimitazione dell’ambito urbano consolidato individuato dallo strumento urbanistico vigente;
b)
di almeno 50 metri dagli edifici ad uso abitativo o produttivi di terzi, se utilizzati, in zona agricola, a meno che tali edifici siano in uso ai soggetti che hanno reso disponibili i medesimi terreni allo spandimento;
c)
di almeno 2 metri da strade statali, provinciali, comunali per materiali non palabili.
4.
Le suddette zone di rispetto sono ridotte a 50 metri dalla delimitazione dell’ambito urbano consolidato, a 30 metri dagli edifici ad uso abitativo o produttivo di terzi se utilizzati in zona agricola e a 1 metro da strade statali, provinciali, comunali, purché l’uso degli effluenti zootecnici e di altri fertilizzanti azotati venga effettuato esclusivamente con le seguenti tecniche di utilizzazione agronomica:
a)
per i materiali non palabili:
a1) iniezione diretta al suolo;
a2) spandimento superficiale a bassa pressione, con rilascio al suolo del liquame per semplice caduta, per esempio da ugelli montati su ali distributrici e muniti di dispositivo rompigetto, seguito da interramento entro 12 ore;
a3) spandimento radente in bande su colture erbacee in copertura;
a4) spandimento radente il suolo su colture prative con leggera scarificazione;
a5) distribuzione per solchi aperti.
b)
per i materiali palabili: spandimento superficiale e interramento entro le 12 ore dall’inizio delle operazioni.
5.
Le zone di rispetto di cui al comma 4 sono ridotte a 1 metro da strade statali, provinciali, comunali, a 25 metri dalla delimitazione dell’ambito urbano consolidato ed a 15 metri dagli edifici ad uso abitativo o produttivo di terzi se utilizzati in zona agricola, purché l’uso degli effluenti zootecnici e di altri fertilizzanti azotati venga effettuato esclusivamente con le seguenti tecniche di utilizzazione agronomica:
a)
per i materiali non palabili: iniezione diretta al suolo, con profondità indicativa 0,10-0,20 metri;
b)
per i materiali palabili: interramento contemporaneo alla distribuzione.
6.
Per i liquami sottoposti alle linee di trattamento indicate rispettivamente nell’Allegato I ai progressivi 7 e 8 nella Parte 1 della Tabella 2 relativa ai suini e al progressivo 5 nella Parte 2 della medesima Tabella relativa a bovini e digestato e utilizzati a scopo fertirriguo, non si applicano le disposizioni del presente articolo.
7.
Dopo il deposito a piè di campo, la distribuzione dei materiali palabili deve essere conclusa entro 48 ore.
Articolo 19
Utilizzazione di fertilizzanti azotati nelle imprese senza allevamento
1.
Le imprese senza allevamento e che non impiegano effluenti zootecnici o digestato devono utilizzare i fertilizzanti azotati e i correttivi da materiali biologici rispettando i limiti di Massima Applicazione Standard di azoto efficiente per coltura riportati in Allegato II, Tabella 6, come già indicato per gli effluenti di allevamento, nonché le norme attinenti i divieti spaziali e i periodi di divieto stabiliti nei precedenti articoli.
2.
È consentito all’impresa di applicare le disposizioni in materia di fertilizzazione stabilite dai disciplinari regionali di produzione integrata rispettando comunque i limiti di Massima Applicazione Standard di azoto efficiente.
Articolo 20
Registro delle fertilizzazioni e cessione dei fertilizzanti
1.
Le imprese che utilizzano effluenti di allevamento, digestato, altri fertilizzanti azotati, correttivi da materiali biologici, compost, sono tenute a registrare le singole distribuzioni, riportando su carta libera o su supporto magnetico, entro quindici giorni dall’intervento, i seguenti dati:
a)
gli appezzamenti per coltura praticata, riportando i codici delle particelle catastali tramite uno schema esplicativo con gli appezzamenti e le particelle che li costituiscono;
b)
la coltura;
c)
la data di distribuzione (giorno/mese/anno);
d)
il tipo di fertilizzante azotato;
e)
il contenuto in azoto (titolo);
f)
la quantità totale.
2.
Il legale rappresentante dell’impresa agricola deve conservare presso una sede aziendale o altra sede, per almeno 2 anni, la seguente documentazione:
a)
il registro cartaceo o informatizzato;
b)
copia della sezione o tavola della Carta Tecnica Regionale (di seguito CTR), in scala 1:5.000 o 1:10.000, recante la individuazione degli appezzamenti con codice numerico progressivo, o, in alternativa, l’individuazione delle particelle catastali mediante la copertura cartografica fornita dal sistema informativo geografico dell’anagrafe delle aziende agricole regionale e degli applicativi informatici che la utilizzano. Per le imprese non tenute alla presentazione della comunicazione deve essere indicato per ogni appezzamento il titolo di utilizzazione dei terreni (proprietà, affitto o in disponibilità), oltre alla conservazione della relativa documentazione per i due anni successivi alla scadenza del titolo.
3.
La conservazione della documentazione di cui al comma 2, in altra sede rispetto a quella aziendale, deve essere resa nota all’autorità competente. Il materiale cartografico di cui al comma 2 deve essere conservato assieme al registro.
4.
La cessione a terzi degli effluenti di allevamento o digestato, di cui all’articolo 24, comporta l’obbligo di registrazione delle quantità cedute annotando oltre ai dati relativi alla data di cessione anche: quantità, tipologia e nome dell’impresa a cui è stato ceduto, nella colonna relativa alla coltura.
5.
Sono escluse dagli adempimenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4:
a)
le imprese con allevamento con superficie in zona vulnerabile non superiore a sei ettari di SAU e utilizzazione annua di azoto al campo in zona vulnerabile non superiore a 1.000 kg;
b)
le imprese senza allevamento con superficie in zona vulnerabile non superiore a sei ettari di SAU.
6.
Le imprese che utilizzano effluenti di allevamento, che applicano i disciplinari di produzione integrata, devono registrare gli interventi di fertilizzazione nelle apposite schede di registrazione previste.
7.
Le imprese biologiche che utilizzano i materiali di cui al comma 1 possono registrare gli interventi di fertilizzazione secondo le modalità previste dal Regolamento (CE) 30 maggio 2018, n. 848 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio) e dai relativi regolamenti di esecuzione, purché siano riportate tutte le informazioni di cui al comma 1 e la scheda sia accompagnata dalla cartografia di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo.
Articolo 21
Disposizioni relative all'irrigazione
1.
In mancanza di norme specifiche tali da soddisfare le indicazioni di cui all’Allegato 7 del d.M. 25 febbraio 2016, le imprese assumono a riferimento:
a)
i tempi di intervento, avvio e termine della stagione irrigua, indicati dagli attuali Bollettini di Produzione integrata di riferimento, o da altri mezzi di informazione tecnica per le aziende agricole;
b)
i volumi massimi di adacquamento indicati nell’Allegato II.
2.
Il legale rappresentante dell'impresa deve indicare nella comunicazione di cui all’articolo 23 i riferimenti in base ai quali effettua l'irrigazione.
Articolo 22
Disposizioni relative all'utilizzazione dei fanghi di depurazione e delle acque di vegetazione dei frantoi oleari
1.
Su terreni destinati all’utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento e digestato è vietato la distribuzione nello stesso anno solare delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, dei fanghi di depurazione, nonché dei correttivi derivanti dal trattamento di materiali biologici come definiti all’articolo 2, lettera kk). Qualora i terreni inseriti nella comunicazione di cui all’articolo 23 siano destinati all’utilizzazione di una delle suddette matrici organiche, diverse dagli effluenti di allevamento e digestato, l’impresa deve aggiornare la comunicazione e il relativo elenco di terreni fornito all'autorità competente.
Articolo 23
Comunicazione
1.
Il legale rappresentante dell’impresa che produce in zona vulnerabile ai nitrati, effluenti di allevamento o digestato deve darne comunicazione all’autorità competente almeno trenta giorni prima dell'avvio dell’utilizzazione agronomica di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a). In caso di cessione a terzi si applicano le disposizioni dell’articolo 24.
2.
Sono tenute al rispetto degli obblighi di cui al presente articolo le imprese che producono o utilizzano in zona vulnerabile ai nitrati un quantitativo di azoto di origine zootecnica superiore a 1.000 kg all’anno, gli impianti di digestione anaerobica e le aziende soggette ad AIA.
3.
La comunicazione deve essere inviata per via telematica attraverso l’applicativo denominato“Gestione Effluenti Zootecnici” presente nel Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR).
4.
I contenuti della comunicazione e le procedure autorizzative all’accesso al sistema informativo sono riepilogati nell’Allegato I.
5.
Il rinnovo della comunicazione di cui al comma 1 va effettuato entro cinque anni dalla comunicazione iniziale o dalla sua ultima variazione. Il legale rappresentante dell’impresa deve comunicare ogni modifica relativa all’attività di utilizzazione agronomica che comporti variazione dei dati precedentemente comunicati. I rinnovi e le modifiche hanno effetto immediato dalla data di presentazione ai fini della disciplina della comunicazione. Le informazioni previste per la comunicazione di utilizzazione agronomica devono essere aggiornate ogni cinque anni, con valenza di autocontrollo, anche quando la comunicazione è inserita nel procedimento di AUA di cui al
d.P.R. n. 59 del 2013 e in questo caso il termine di cinque anni ricomincia a decorrere. Se la modifica della comunicazione determina anche modifica di altri procedimenti compresi in AUA, il legale rappresentante deve valutare tali modifiche in relazione alle norme relative agli altri titoli abilitativi e alle matrici ambientali e si applicano le disposizioni di cui al
d.P.R. n. 59 del 2013 .
6.
Ad integrazione della comunicazione è richiesta la redazione di una documentazione tecnica con valenza annuale, da aggiornarsi preventivamente in caso di variazioni, che deve essere conservata presso una sede aziendale da indicarsi ed essere resa disponibile per i controlli. La conservazione della documentazione di cui al presente comma in altra sede rispetto a quella aziendale deve essere resa nota all’autorità competente. Tale documentazione è costituita da:
a)
il PUA;
b)
il registro di utilizzazione di tutti i fertilizzanti azotati;
c)
copia della sezione o tavola della CTR, in scala 1:5.000 o 1:10.000, recante l’individuazione degli appezzamenti con codice numerico progressivo o, in alternativa, l’individuazione delle particelle catastali mediante la copertura cartografica fornita dal sistema informativo geografico dell’anagrafe delle aziende agricole regionale e degli applicativi informatici che la utilizzano;
d)
la documentazione di accompagnamento inerente i trasporti di cui all’articolo 14.
7.
Non è richiesta la duplicazione dei dati e della documentazione già presenti nell'anagrafe delle aziende agricole o comunque già trasmessi all’autorità competente, e che non necessitano di aggiornamenti.
8.
Sono escluse dall’obbligo di presentare la comunicazione le imprese senza allevamento che, sulla base dei contratti di cessione di cui all’articolo 24, utilizzano direttamente su terreni in proprietà o in affitto, senza effettuare alcun trattamento diverso dallo stoccaggio, effluenti di allevamento o digestato per un corrispondente quantitativo di azoto inferiore a 3.000 kg/anno e che hanno regolarizzato la propria posizione nell’anagrafe delle aziende agricole regionali.
9.
Non è tenuto a presentare la comunicazione, chi produce effluenti di allevamento per la cessione totale ad un’industria di fertilizzanti, sia come rifiuto sia come sottoprodotto ai sensi dell’
articolo 184 bis del d.lgs. n. 152 del 2006 .
Articolo 24
Cessione a terzi degli effluenti di allevamento e di digestato e disponibilità dei terreni per l'espletamento delle fasi di utilizzazione agronomica
1.
Il legale rappresentante dell'impresa agricola o dell’impianto può cedere gli effluenti di allevamento o il digestato ad un soggetto terzo, detentore, formalmente incaricato e vincolato da un rapporto contrattuale per l'espletamento dell’utilizzazione agronomica. In tal caso, il legale rappresentante dell'impresa agricola che cede, deve trasmettere all’autorità competente copia del contratto stipulato, allegandola nel sistema di gestione effluenti inserito nel Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) alla comunicazione, oltre alle informazioni relative all'azienda e alla produzione. Il detentore è responsabile della corretta attuazione delle fasi non gestite direttamente dall'impresa agricola produttrice, ed è tenuto a comunicare le relative informazioni all’autorità competente, come previsto all’articolo 23, ed a produrre la relativa documentazione. Il contratto di cessione deve essere conservato in azienda sia dal produttore che dal detentore al fine di consentire l’attività di controllo.
2.
Il detentore di effluenti di allevamento o digestato ceduti da un’impresa produttrice ubicata fuori dal territorio regionale deve trasmettere la copia del contratto stipulato di cessione all’autorità competente entro il termine previsto per la trasmissione della comunicazione.
3.
Il detentore è assimilato ad un'impresa con produzione annua pari ai quantitativi di azoto a lui ceduti dalle imprese produttrici.
4.
Il produttore e il detentore devono presentare la comunicazione almeno trenta giorni prima, rispettivamente, della cessione e dell’inizio dell’utilizzazione agronomica.
5.
Nel caso di detentori esonerati dal presentare la comunicazione ai sensi del comma 8 dell’articolo 23, il legale rappresentante dell’impresa agricola che cede gli effluenti, anche se non è tenuto a presentare la comunicazione, deve presentare all’autorità competente, copia del contratto di cessione.
6.
L’impresa che ha la disponibilità dei terreni è responsabile della corretta attuazione delle fasi di utilizzazione agronomica e dei relativi adempimenti ad esse correlati.
Articolo 25
Contenuti della comunicazione
1.
Le informazioni che devono essere contenute nella comunicazione all’autorità competente, di cui all’articolo 23, così come precisate nell’Allegato I, elencate per voci aggregate, sono le seguenti:
a)
anagrafica dell’impresa e del legale rappresentante;
b)
tipologia e consistenza dell’allevamento, delle biomasse vegetali, delle matrici in ingresso all’impianto di digestione anaerobica;
c)
produzione di effluenti o digestato, stoccaggio e altri trattamenti aziendali, tipologia di effluenti e azoto contenuto;
d)
dati sulle superfici destinate all’utilizzazione agronomica;
e)
elenco dei documenti amministrativi ed elaborati tecnici relativi all'utilizzazione agronomica da conservarsi presso sede aziendale;
f)
riferimenti del titolo amministrativo che legittima la costruzione e l’esercizio dell'impianto di trattamento anaerobico.
2.
Per allevamenti o impianti ubicati fuori dal territorio regionale e che spandono anche nel territorio regionale, e per quelli ubicati in regione che utilizzano terreni fuori dal territorio regionale, il legale rappresentante deve allegare alla comunicazione presentata in Emilia-Romagna gli estremi della comunicazione presentata fuori dal territorio regionale.
Articolo 26
Allevamenti soggetti ad AIA
1.
Il titolare di allevamento soggetto all’AIA di cui alla
parte II del d.lgs. n. 152 del 2006 e alla
l.r. n. 21 del 2004, è tenuto, conformemente all’articolo 4 del d.M. 25 febbraio 2016, a comunicare all’autorità competente con le modalità di cui all’articolo 23, i dati e le informazioni standard richieste, nonché a produrre e conservare la documentazione tecnica prevista all’Allegato I. Inoltre, così come previsto dall’articolo 15 comma 7, qualora non effettuino cessione totale a terzi, devono elaborare i PUA annuale.
2.
Le variazioni inerenti aspetti strutturali del PUA, quali la superficie complessiva utilizzata, le variazioni della disponibilità dei terreni, dei quantitativi complessivi di effluenti, devono essere preventivamente comunicate all’autorità competente con le modalità di cui all’articolo 23.
Articolo 27
Linee guida per il controllo delle aziende e flusso informativo
1.
Ai fini della verifica della concentrazione di nitrati nelle acque superficiali e sotterranee e della valutazione dello stato trofico delle acque lacustri, di transizione e marino-costiere, la Regione, sulla base di un programma di monitoraggio, effettua i controlli in stazioni di campionamento ritenute rappresentative.
2.
Il sistema di controllo del rispetto della condizionalità prevista dal Regolamento (UE) 2 dicembre 2021, n. 2115 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013), nonché quello relativo agli allevamenti soggetti ad AIA ai sensi della
l.r. n. 21 del 2004, devono raccordarsi con il sistema dei controlli di cui al comma 1.
3.
Costituiscono strumenti di supporto ai controlli le banche dati:
a)
del sistema di gestione effluenti zootecnici, inserito nel Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR);
b)
del sistema di gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali - IPPC.
4.
I controlli aziendali programmati devono essere svolti annualmente su almeno il 4% delle imprese che hanno una comunicazione attiva, con inclusione di analisi dei suoli specie nelle aree a maggior densità di aziende agro-zootecniche o per specifiche condizioni locali. I controlli cartolari devono essere svolti almeno sul 10% delle comunicazioni ricevute nell’anno. Sono fatti salvi gli ulteriori controlli sulle aziende soggette ad AIA.
5.
Il campionamento dei terreni e le determinazioni analitiche sono svolti secondo i metodi ufficiali di campionamento e di analisi chimica di cui al decreto 13 settembre 1999 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, sui suoli interessati dallo spandimento degli effluenti, ai fini della determinazione della concentrazione di rame e zinco, in forma totale, di fosforo in forma assimilabile e di ESP. Per i parametri di rame e zinco si applicano i limiti di accettabilità fissati dal decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 1 marzo 2019, n. 46 (Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d’emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all’allevamento, ai sensi dell’
articolo 241 del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152 ). Nei terreni in cui è riscontrato il superamento della soglia di P assimilabile (metodo Olsen) è vietata l’applicazione di tutti i fertilizzanti, effluenti compresi, contenenti fosforo, ad eccezione di frazioni chiarificate con rapporto N: P2O5 > 2,5 fino al rientro dei valori al di sotto della soglia. Nei terreni sabbiosi (classi S-SF-FS) in cui è riscontrato il superamento della soglia di ESP è vietata l’applicazione di tutti i fertilizzanti contenenti sodio, fino al rientro del valore al di sotto della soglia. I limiti di accettabilità di tali concentrazioni sono riportati nell’Allegato II al paragrafo 6.
Articolo 28
Programma di verifica dell’efficacia del programma d’azione
1.
Il programma d’azione di cui al presente capo I è soggetto a verifica di efficacia ai sensi dell’articolo 42, comma 4, del d.M. 25 febbraio 2016 secondo i criteri generali indicati all’Allegato VIII del medesimo decreto.
2.
Sono considerati utili ai fini della valutazione dell’efficacia del programma d’azione:
a)
il numero di comunicazioni inviate e carichi di azoto apportati in campo;
b)
la valutazione dello stato della concentrazione dei nitrati nelle acque superficiali e sotterranee e dello stato trofico delle acque dolci superficiali e costiere, attraverso la rete di monitoraggio costituita da stazioni di campionamento rappresentative e coerenti con le ZVN;
c)
l’evoluzione delle pratiche agricole, degli assetti colturali, della variazione di caratteri del suolo.
3.
Al fine di conseguire un adeguato livello di informazione, il programma di verifica si coordina con gli strumenti di valutazione degli effetti della pianificazione relativa alla tutela delle acque e del Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (PSP 2023-2027) e del Complemento di Programmazione per lo Sviluppo Rurale del Programma Strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna (CoPSR).
CAPO II
- DISCIPLINA PER L’UTILIZZAZIONE AGRONOMICA IN “ZONE NON VULNERABILI DA NITRATI”
Articolo 29
Ambito di applicazione soggettivo delle disposizioni sull’utilizzazione agronomica nelle zone non vulnerabili dai nitrati
1.
Sono soggette alle disposizioni del presente capo le imprese che operano in zone non vulnerabili dai nitrati, in relazione all’utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento o di altri fertilizzanti azotati, come definiti all’articolo 2.
Articolo 30
Superfici vietate all’utilizzazione agronomica nelle zone non vulnerabili dai nitrati
1.
L'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, del digestato, di correttivi da materiali biologici e di altri fertilizzanti azotati, è vietata:
a)
sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico, privato, e per le aree soggette a recupero-ripristino ambientale;
b)
nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell’allevamento brado, semi brado;
c)
sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, interessati da movimenti di massa tali da non consentirne la coltivazione, saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione.
2.
In relazione alle colture, il divieto per l’uso di liquami, letami, digestato e correttivi da materiali biologici si applica:
a)
nei casi in cui i suddetti materiali possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
b)
in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
c)
su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento.
3.
È altresì vietata l’utilizzazione agronomica dei liquami e del digestato non palabile dopo l’impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in generale ad uso pubblico.
4.
In relazione ai corsi d’acqua superficiali, il divieto si applica:
a)
entro 5 metri lineari dalla sponda dei corsi d’acqua superficiali per i letami e digestato palabile;
b)
entro 10 metri lineari dalla sponda dei corsi d’acqua superficiali per i liquami e digestato non palabile;
c)
limitatamente ai liquami e digestato non palabile, nella fascia fluviale A, come individuata dal PAI dell’Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po e comunque nelle aree disciplinate dai PAI vigenti che prevedono tali divieti come recepite nella pianificazione territoriale provinciale e di area vasta;
d)
entro 30 metri dall’inizio dell’arenile per le acque lacuali, marino-costiere e di transizione, nonché dei corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, per tutti i fertilizzanti azotati.
5.
Le disposizioni del comma 4 non si applicano ai seguenti casi:
a)
canali artificiali, con arginatura coincidente con la sponda;
b)
canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi direttamente ai corsi d’acqua naturali;
c)
sistemi di scolo aziendale, purché non connessi direttamente ai corsi d’acqua naturali.
Articolo 31
Limiti all’utilizzazione per superfici in pendenza nelle zone non vulnerabili da nitrati
1.
L’applicazione a fini di utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, digestato, altri fertilizzanti azotati e biomasse vegetali è vietata in caso di rischio significativo di perdite di nutrienti da dilavamento e percolazione.
2.
Al fine di ridurre tale rischio, in caso di spandimento di letami e digestato palabile, fertilizzanti azotati e biomasse vegetali palabili su terreni con pendenza superiore al 10%, devono essere assicurate la copertura vegetale del suolo e, laddove possibile, l’applicazione di appropriate pratiche per la conservazione del suolo. Sui terreni arativi, deve essere praticata l’incorporazione dei fertilizzanti di cui al presente comma entro il giorno seguente.
3.
In relazione alla morfologia del territorio, è vietato utilizzare liquami e digestato non palabile su appezzamenti con pendenza media superiore al 10%.
4.
È consentito l’utilizzo di liquami e digestato non palabile su appezzamenti con pendenze sino al 20 % in presenza di misure volte ad evitare il ruscellamento attraverso la copertura vegetale del suolo e l’applicazione di tecniche appropriate per la conservazione di esso, nonché attraverso l’utilizzo di adeguate tecniche di spandimento, come indicato nell’Allegato II al paragrafo 3.
5.
In caso di zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici – aree svantaggiate ai sensi del Regolamento (UE) 2 dicembre 2021, n. 2115, l’applicazione di liquami e digestato non palabile è permessa su terreni in pendenza fino al 30% purché i carichi di azoto e di liquame siano frazionati in modo da non superare, per ogni applicazione, rispettivamente i 70 kg/ha e le 35 t/ha. Nel caso di colture con crescita primaverile particolarmente tardiva, è fatto obbligo di una seconda coltura per il periodo invernale, secondo quanto previsto dalle norme tecniche.
Articolo 32
Criteri di gestione nelle aree di divieto o con limiti di utilizzazione relativamente alle zone non vulnerabili da nitrati
1.
Nelle fasce di divieto di cui all’articolo 30, comma 4, a partire dalle sponde è sviluppata una copertura erbacea permanente, anche spontanea, ed è consigliata la costituzione di siepi e di superfici boscate, così come previsto dal d.M. 25 febbraio 2016 e all’Allegato II dello stesso decreto e dal Regolamento (UE) 2 dicembre 2021, n. 2115, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.
2.
Entro 5 metri lineari dalla sponda dei corsi d’acqua superficiali non sono ammesse lavorazioni del terreno, tranne quelle necessarie alla costituzione della copertura e dell'impianto quali semina e piantumazione.
Articolo 33
Stoccaggio degli effluenti di allevamento e del digestato
1.
Relativamente ai trattamenti degli effluenti di allevamento, alla digestione anaerobica ed ai criteri generali per lo stoccaggio, valgono le indicazioni di cui all’articolo 8.
2.
Gli allevamenti che producono quantitativi annuali di azoto al campo superiori a 1.000 kg devono essere dotati di contenitori per lo stoccaggio, in relazione alla tipologia, aventi capacità pari al volume prodotto nel periodo minimo di seguito indicato, calcolato con riferimento alla consistenza dell’allevamento:
a)
per letami di allevamenti bovini, suini, avicoli e equini e frazione palabile del digestato: novanta giorni;
b)
per liquami di allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini che dispongono di terreni coltivati a prati di media e lunga durata, compresi i medicai dal terzo anno di impianto, o cereali autunno vernini per almeno un terzo della SAU totale in zona non vulnerabile: novanta giorni;
c)
per liquami di allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini che non presentano le caratteristiche di cui al punto b): centoventi giorni;
d)
per liquami di bovini, suini e avicoli, per le deiezioni degli allevamenti avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%: centoventi giorni.
3.
Per gli allevamenti, ubicati in zona ordinaria, che distribuiscono anche su terreni in ZVN, vale quanto previsto all’articolo 12, comma 2.
4.
Gli stoccaggi dei liquami e del digestato non palabile devono essere realizzati in modo da poter accogliere anche le acque non contenenti sostanze pericolose derivanti dal lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici, ad eccezione dei mezzi agricoli, quando sono mescolate ai liquami e vengono destinate all'utilizzazione agronomica. A tali volumi deve essere sommato quello delle acque meteoriche raccolte nel contenitore di stoccaggio attraverso la precipitazione diretta e quelle convogliate da superfici scoperte impermeabilizzate interessate dalla presenza di effluenti. Tali volumi vanno calcolati come indicato all’Allegato III paragrafo 1.2 lettera c).
5.
Gli impianti di digestione anaerobica devono essere dotati di contenitori per lo stoccaggio aventi capacità pari al volume di digestato non palabile prodotto in centottanta giorni: tale disposizione non si applica agli stoccaggi degli impianti aziendali ubicati nel medesimo allevamento e alimentati esclusivamente da effluenti ivi prodotti, per i quali trovano applicazione le disposizioni previste al comma 2 per i liquami.
6.
Per il calcolo dei quantitativi annuali di azoto da effluenti di allevamento o da digestato prodotti nell’anno, occorre fare riferimento ai dati delle tabelle nell’Allegato I.
7.
In riferimento agli allevamenti avicunicoli su lettiera, le lettiere esauste, dopo l’asportazione dal ricovero, possono essere trasportate direttamente in campo e disposte in cumuli secondo le modalità di cui all’articolo 34 e del paragrafo 1.1 dell’Allegato III.
8.
In riferimento agli allevamenti con stabulazione su lettiera, occorre fare riferimento a quanto stabilito all’articolo 9, comma 6.
9.
Gli allevamenti che producono quantitativi annuali di azoto al campo inferiori a 1.000 kg devono essere dotati di contenitori per lo stoccaggio dei liquami e dei letami aventi una capacità minima come quella stabilita al comma 2 e le seguenti caratteristiche:
a)
raccogliere le urine e le feci prodotte nei locali dove alloggiano gli animali in appositi pozzetti o convogliare le stesse nella concimaia mediante condotte adeguate;
b)
evitare che dalla concimaia vengano dispersi liquidi di qualunque tipo e natura, attraverso sistemi quali pozzi neri per la raccolta dei colaticci e modalità costruttive che evitino che gli stessi possano defluire anche in condizioni di pioggia al di fuori dell’area della concimaia;
c)
garantire la tenuta attraverso l’impiego di manufatti di adeguata tipologia ed utilizzando idonee modalità costruttive.
10.
I requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale dei contenitori per lo stoccaggio di cui al comma 2 sono contenuti nell’Allegato III.
11.
Non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio degli allevamenti le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati.
12.
La capacità di stoccaggio deve essere garantita al netto dello spazio occupato dai sedimenti.
13.
È esonerata dall’obbligo di disporre di contenitori di stoccaggio secondo i dimensionamenti previsti nel presente articolo l’azienda che conferisce la totalità degli effluenti prodotti ad un impianto di digestione anaerobica a cui l’impresa è associata ai sensi dell’articolo 2, lettera qq) o consorziata. In tale caso deve essere garantita una capacità minima di stoccaggio commisurata alla periodicità del conferimento desumibile dal contratto di cessione.
14.
L’azienda che produce effluenti di allevamento per la cessione totale, sia come rifiuto, sia come sottoprodotto ai sensi dell’
articolo 184 bis del d.lgs. n.152 del 2006 , ad un’industria di fertilizzanti è esonerata dall’obbligo di disporre di contenitori di stoccaggio ai sensi del presente regolamento.
Articolo 34
Accumulo temporaneo del letame e altri materiali palabili nelle zone non vulnerabili da nitrati
1.
L'accumulo ai fini dell’utilizzazione agronomica è ammesso soltanto per:
a)
letame;
b)
ammendanti commerciali e correttivi da materiali biologici a norma del
d.lgs. n. 75 del 2010 ;
c)
nell’ambito della categoria assimilati, le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;
d)
substrato esausto della coltivazione di funghi.
2.
L’accumulo deve avvenire sui terreni oggetto di utilizzazione agronomica o attigui. La quantità di materiale accumulato deve essere funzionale alle esigenze colturali e deve essere tale da consentire una corretta gestione nel rispetto delle modalità operative definite nell’Allegato III paragrafo 1.1 alla lettera d).
3.
L'accumulo temporaneo, sul suolo agricolo è ammesso per un periodo massimo di sei mesi e nel caso del letame, dopo uno stoccaggio in platea di almeno novanta giorni. Il periodo di accumulo ha inizio il giorno del primo trasferimento in campo dei materiali. Il periodo di accumulo per la lettiera degli allevamenti avicunicoli non può essere superiore a nove mesi.
4.
L’accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nel corso dell'annata agraria. Per impedire la dispersione nel terreno di eventuali liquidi di sgrondo, la loro formazione deve essere contenuta praticando il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo e rispettando le specifiche tecniche riportate nell’Allegato III.
5.
L'accumulo non è ammesso nei casi di cui all’articolo 11.
6.
L'accumulo temporaneo, anche su terreno nudo, finalizzato alla sua successiva distribuzione in campo, non si configura come stoccaggio ai sensi del presente regolamento ma modalità di utilizzazione che rientra nella normale pratica agronomica a condizione che vengano rispettate le specifiche tecniche, riportate al paragrafo 1.1 dell’Allegato III, volte ad evitare la dispersione dei liquidi di sgrondo garantendo al contempo una distanza minima dai corsi d’acqua superficiali.
7.
Per le disposizioni relative all’accumulo di biomasse vegetali e dei relativi compost, valgono le indicazioni riportate nell’Allegato III, paragrafo 1.1., lettera d).
Articolo 35
Divieti di localizzazione di contenitori per lo stoccaggio nelle zone non vulnerabili da nitrati
1.
Lo stoccaggio dei letami, dei liquami, del digestato e di altri fertilizzanti azotati non è ammesso:
a)
entro 10 metri dalla sponda dei corsi d'acqua superficiali, dei laghi e bacini e comunque in tutte le aree disciplinate dai PAI vigenti che prevedono tale divieto;
b)
nelle zone di rispetto delle captazioni e derivazioni delle acque destinate al consumo umano, come definite all’articolo 2, lettera b2).
2.
Nella fascia fluviale A, come definita dal PAI dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e recepita nella pianificazione territoriale provinciale e di area vasta, è vietata la localizzazione di nuovi contenitori per lo stoccaggio.
3.
È vietata la localizzazione di nuovi contenitori di stoccaggio dei liquami e digestato non palabile nelle zone ad alto rischio di esondazione, così come individuate dalle Autorità competenti sulla base della normativa vigente, anche tenendo conto delle mappe della pericolosità di alluvioni dei corsi d’acqua naturali dei Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) del distretto del fiume Po e del distretto dell’Appennino Centrale vigenti.
Articolo 36
Trasporto finalizzato all'utilizzazione agronomica relativamente alle zone non vulnerabili da nitrati
1.
Per il trasporto finalizzato all'utilizzazione agronomica relativamente alle zone non vulnerabili da nitrati valgono le disposizioni di cui all’articolo 14.
Articolo 37
Criteri di utilizzazione agronomica e modalità di distribuzione
1.
Nelle zone non vulnerabili da nitrati, la quantità di azoto al campo apportato da effluenti di allevamento, non deve superare il limite di 340 kg per ettaro per anno inteso come quantitativo medio aziendale, comprensivo delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo o allevati all’aperto. La quantità degli effluenti di allevamento da distribuire è calcolata sulla base dei valori della Tabella 1 dell’Allegato I o, in alternativa, di altri valori determinati secondo le procedure citate nell’allegato stesso. In presenza di colture per le quali un apporto al campo consistente fino a 340 kg/ha di azoto zootecnico può portare al superamento del fabbisogno di azoto utile (MAS), la distribuzione degli effluenti deve essere motivata facendo riferimento alle valutazioni agronomiche specifiche e non contemplate nella definizione dei MAS. Per il calcolo dell’azoto netto al campo e dei volumi prodotti annualmente dall’allevamento si devono utilizzare i valori riportati nella Tabella 1 dell’Allegato I. Per gli allevamenti con autorizzazione integrata ambientale (AIA) invece tale determinazione deve essere svolta seguendo i criteri stabiliti nelle pertinenti BAT Conclusions adottate ai sensi della Direttiva 2010/75/UE. Per quanto riguarda il digestato per il calcolo dell’azoto e dei volumi si fa riferimento all’Allegato I paragrafo 7.
2.
Nelle zone non vulnerabili da nitrati l’utilizzazione agronomica del digestato avviene nel rispetto del limite di azoto al campo di 340 kg per ettaro per anno, inteso come quantitativo medio aziendale, al raggiungimento dei quali concorre per la sola quota che proviene dagli effluenti di allevamento. In presenza di colture per le quali un apporto al campo consistente fino a 340 kg/ha di azoto zootecnico può portare al superamento del fabbisogno di azoto utile (MAS), vale quanto previsto al comma 1 per gli effluenti.
3.
Nelle zone non vulnerabili da nitrati l’apporto di azoto proveniente dalla distribuzione di correttivi da materiali biologici non deve superare il fabbisogno delle colture attenendosi ai limiti di Massima Applicazione Standard.
4.
Le imprese che intendono superare il limite di cui al comma 1 devono tenere un registro di tutte le fertilizzazioni e dimostrare, sulla base di un PUA elaborato secondo le disposizioni dell’Allegato II, il rispetto del fabbisogno delle colture espresso come MAS; in questo caso il coefficiente di efficienza medio aziendale annuo dell’azoto deve rispettare i seguenti valori minimi:
a)
60% per i liquami avicoli, le frazioni chiarificate di digestati di qualsiasi provenienza;
b)
55% per i liquami suinicoli e digestato tal quale da liquami suinicoli;
c)
50% per i liquami bovini e digestati da liquami bovini da soli o in miscela con altre biomasse e digestati da sole biomasse;
d)
40% per i letami, le sostanze palabili assimilate, compresa la frazione solida del digestato e i correttivi da materiali biologici.
5.
Il PUA deve essere elaborato secondo le disposizioni dell’Allegato II attenendosi ai limiti di MAS, ed è obbligatorio nei seguenti casi:
a)
imprese che utilizzano oltre 6.000 kg/anno di azoto da digestato;
b)
aziende soggette ad AIA, che non effettuano cessione totale a terzi, indipendentemente da quantitativi di azoto utilizzati;
c)
imprese che allevano un numero di bovini superiore a 500 UBA, calcolate come da Tabella 3 dell’Allegato I, che non effettuano cessione totale a terzi, indipendentemente da quantitativi di azoto utilizzati e imprese che allevano specie diverse dai bovini in numero superiore a 500 UBA e che utilizzano complessivamente più di 6000 kg/anno di azoto zootecnico o da digestato;
d)
impianti di digestione anaerobica che producono oltre 6.000 kg/anno di azoto;
e)
imprese che utilizzano oltre 12.000 kg/anno di azoto da correttivi da materiali biologici e da compost.
6.
Per le imprese tenute alla predisposizione del PUA, il coefficiente di efficienza medio aziendale annuo dell’azoto apportato con materiale non palabile deve essere non inferiore al 48%.
7.
Le imprese di cui al precedente comma 5, qualora siano in grado di dimostrare rese produttive maggiori di quelle stabilite per definire i MAS, potranno elaborare un bilancio dell’azoto che tenga in considerazione tutte le voci riportate nell’equazione di cui al paragrafo 1.2 dell’Allegato II o in alternativa i metodi di calcolo riportati nei disciplinari di produzione integrata della Regione Emilia - Romagna.
8.
In considerazione dell'evolversi delle esigenze dell'impresa, sia in relazione alle esigenze colturali che agli andamenti stagionali o ad altre esigenze agronomiche correlate alla buona pratica agricola, è ammessa la possibilità di apportare variazioni al PUA, purché debitamente registrate e conteggiate negli effetti complessivi sulla corretta gestione aziendale degli effluenti.
9.
Il PUA deve essere preparato entro il 30 aprile di ogni anno e conservato in azienda per un periodo non inferiore a due anni dalla sua elaborazione definitiva, ai fini dei controlli da parte delle autorità competenti. Eventuali varianti al PUA sono ammesse entro il 30 novembre; qualora si tratti di varianti sostanziali che determinano la modifica della comunicazione (es.: la superficie complessiva utilizzata, la disponibilità dei terreni o dei quantitativi complessivi di effluenti o digestato), le modifiche al PUA devono essere predisposte prima delle relative distribuzioni. La conservazione del PUA in altra sede rispetto a quella aziendale deve essere resa nota all’autorità competente.
10.
Il legale rappresentante dell’impianto di digestione anaerobica e il detentore che utilizzano più di 6000 kg di azoto/anno da digestato devono inoltre allegare il PUA alla comunicazione, qualora abbiano una disponibilità di terreno inferiore ad un ettaro ogni 340 kg di azoto utilizzato.
11.
Per quanto riguarda le modalità di distribuzione degli effluenti di allevamento, palabili e non palabili, dei correttivi da materiali biologici e degli altri fertilizzanti azotati, ad esclusione dei concimi minerali, valgono le disposizioni di cui all’articolo 18.
12.
Dopo il deposito a piè di campo la distribuzione dei materiali palabili deve essere conclusa entro 48 ore.
Articolo 38
Periodi di divieto della distribuzione nelle zone non vulnerabili da nitrati
1.
In considerazione del rischio di rilascio di azoto dal suolo alle acque è vietato distribuire effluenti di allevamento e digestato nei periodi di seguito specificati.
2.
La Regione, con atto del Direttore Generale competente in materia ambientale, può disporre una diversa decorrenza e una diversa organizzazione del periodo di divieto previsti al presente articolo, in caso di situazioni pedoclimatiche tali da garantire un’attività microbiologica nel suolo e lo sviluppo vegetativo delle colture, sulla base dei dati forniti dall’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna mediante i bollettini agrometeorologici.
3.
L’utilizzazione del letame bovino, equino ed ovicaprino e del digestato palabile:
a)
su terreni privi di colture è vietata dal 1° dicembre al 31 gennaio;
b)
su prati con prevalenza di graminacee, ivi inclusi i medicai a partire dal terzo anno, colture arboree inerbite ed in pre-impianto su colture orticole e su terreni in preparazione per la semina primaverile anticipata (entro il mese di febbraio), è sempre ammessa;
c)
su colture e situazioni diverse da quelle indicate alla lettera b) è vietata dal 1° dicembre al 31 gennaio.
4.
L’utilizzazione di letami diversi da quelli di cui al precedente comma, è vietata dal 1° dicembre al 31 gennaio anche in presenza di colture.
5.
L’utilizzazione dei liquami e del digestato non palabile:
a)
su prati, medicai dal terzo anno d'impianto, cereali autunno-vernini, colture arboree inerbite, terreni in preparazione per la semina primaverile anticipata, è vietata dal 1° dicembre al 31 gennaio;
b)
su colture diverse da quelle indicate alla lettera a) è vietata dal 1° novembre al 31 gennaio;
c)
su terreni privi di colture o con residui colturali è vietata per 92 giorni dal 1° novembre al 31 gennaio.
6.
Il divieto di cui al comma 5 può essere sospeso, sulla base del bollettino nitrati, nei seguenti casi:
a)
su prati e medicai dal terzo anno d'impianto, nel mese di gennaio;
b)
su terreni privi di colture o con residui colturali, nel mese di novembre.
7.
L'utilizzazione agronomica delle deiezioni di avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%, è vietata dal 1° novembre al 31 gennaio.
8.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle colture protette con coperture impermeabili che non comportano rischi di rilasci di azoto nelle acque superficiali e sotterranee.
Articolo 39
Registro delle fertilizzazioni e cessione dei fertilizzanti nelle zone non vulnerabili da nitrati
1.
Le imprese che utilizzano effluenti di allevamento, digestato, correttivi da materiali biologici, compost, sono tenute a registrare le singole distribuzioni riportando, entro quindici giorni dall’intervento, i seguenti dati:
a)
gli appezzamenti per coltura praticata, riportando i codici delle particelle catastali tramite uno schema esplicativo con gli appezzamenti e le particelle che li costituiscono;
b)
la coltura;
c)
la data di distribuzione (giorno/mese/anno);
d)
il tipo di fertilizzante azotato, tra quelli di cui al comma 1;
e)
il contenuto in azoto (titolo);
f)
la quantità totale.
2.
Il legale rappresentante dell’impresa agricola deve conservare presso la sede aziendale o altra sede, la seguente documentazione:
a)
il registro cartaceo o informatizzato;
b)
copia della sezione o tavola della CTR, in scala 1:5.000 o 1:10.000, recante la individuazione degli appezzamenti con codice numerico progressivo, o, in alternativa, l’individuazione delle particelle catastali mediante la copertura cartografica fornita dal sistema informativo geografico dell’anagrafe delle aziende agricole regionale e degli applicativi informatici che la utilizzano. Per le imprese non tenute alla presentazione della comunicazione deve essere indicato per ogni appezzamento il titolo di utilizzazione dei terreni (proprietà, affitto o in disponibilità) oltre alla conservazione della relativa documentazione per i due anni successivi alla scadenza del titolo.
3.
La conservazione della documentazione di cui al comma 2 in altra sede rispetto a quella aziendale deve essere resa nota all’autorità competente. Il materiale cartografico di cui al comma 2 deve essere conservato assieme al registro.
4.
La cessione a terzi di cui all’articolo 41 degli effluenti di allevamento o del digestato comporta l’obbligo di registrazione delle quantità cedute, annotando, oltre ai dati relativi alla data di cessione anche: quantità, tipologia e nome dell’impresa a cui è stata ceduta nella colonna relativa alla coltura.
5.
Sono escluse dagli adempimenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 le imprese che utilizzano una quantità annua di azoto al campo, da effluenti di allevamento, digestato o correttivi da materiali biologici, non superiore a 3.000 kg.
6.
Le imprese che non producono ma utilizzano effluenti di allevamento e applicano i disciplinari di produzione integrata, devono registrare gli interventi di fertilizzazione nelle apposite schede di registrazione previste.
7.
Le imprese biologiche che utilizzano effluenti di allevamento possono registrare gli interventi di fertilizzazione secondo le modalità previste dal Regolamento (CE) 30 maggio 2018, n. 848 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio) e dai relativi regolamenti di esecuzione, purché siano riportate tutte le informazioni di cui al comma 1 e la scheda sia accompagnata dalla cartografia di cui al comma 2, lettera b).
8.
Le imprese tenute alla predisposizione del PUA devono registrare tutte le distribuzioni incluse quelle di tutti i fertilizzanti azotati di cui al
d.lgs. n. 75 del 2010 .
Articolo 40
Comunicazione nelle zone non vulnerabili da nitrati
1.
Il legale rappresentante dell’impresa che, in zone non vulnerabili ai nitrati, produce, effluenti di allevamento o digestato deve darne comunicazione all’autorità competente almeno trenta giorni prima dell'avvio dell’utilizzazione agronomica di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a). In caso di cessione a terzi si applicano le disposizioni di cui all’articolo 41.
2.
Sono tenute al rispetto degli obblighi di cui al presente articolo le imprese che producono o utilizzano un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento o digestato pari o superiore a 3.000 kg, le aziende soggette ad AIA.
3.
La comunicazione deve essere inviata per via telematica attraverso il Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) denominato “Gestione Effluenti Zootecnici”.
4.
I contenuti della comunicazione e le procedure autorizzative per l’accesso al sistema informativo sono riepilogati nell’Allegato I.
5.
Il rinnovo della comunicazione di cui al comma 1 va effettuato entro cinque anni dalla comunicazione iniziale o dalla sua ultima variazione. Il legale rappresentante dell’impresa deve comunicare ogni modifica relativa all’attività di utilizzazione agronomica che comporti variazione dei dati precedentemente comunicati. I rinnovi e le modifiche hanno effetto immediato dalla data di presentazione ai fini della disciplina della comunicazione. Le informazioni previste per la comunicazione di utilizzazione agronomica devono essere aggiornate ogni cinque anni, con valenza di autocontrollo, anche quando la comunicazione è inserita nel procedimento di AUA di cui al
d.P.R. n. 59 del 2013 e in questo caso il termine di 5 anni ricomincia a decorrere. Se la modifica della comunicazione determina anche modifica di altri procedimenti compresi in AUA, il legale rappresentante deve valutare tali modifiche in relazione alle norme relative agli altri titoli abilitativi e alle matrici ambientali e si applicano le disposizioni di cui al
d.P.R. n. 59 del 2013 .
6.
Ad integrazione della comunicazione, è richiesta la redazione di una documentazione tecnica da aggiornarsi annualmente, che deve essere resa disponibile per i controlli. La conservazione della documentazione di cui al presente comma in altra sede rispetto a quella aziendale deve essere resa nota all’autorità competente. Tale documentazione è costituita tra l’altro da:
a)
il registro di utilizzazione degli effluenti di allevamento, del digestato e dei correttivi da materiali biologici; nel caso sia previsto il PUA devono essere registrati anche gli impieghi degli altri fertilizzanti azotati;
b)
la documentazione di accompagnamento inerente i trasporti di cui all’articolo 14;
c)
il PUA, ove previsto;
d)
copia della sezione o tavola della CTR, in scala 1:5.000 o 1:10.000, recante l’individuazione degli appezzamenti con codice numerico progressivo, o, in alternativa, l’individuazione delle particelle catastali mediante la copertura cartografica fornita dal sistema informativo geografico dell’anagrafe delle aziende agricole regionale e degli applicativi informatici che la utilizzano, così come specificato all’articolo 39, comma 2, lettera b).
7.
Non è richiesta la duplicazione dei dati e della documentazione già presenti nell'anagrafe delle aziende agricole o, comunque, già trasmessi alla pubblica amministrazione, e che non necessitano di aggiornamenti.
8.
Sono escluse dall’obbligo di presentare la comunicazione le imprese agricole senza allevamento che, sulla base dei contratti di cessione di cui all’articolo 41, utilizzano direttamente su terreni in proprietà o in affitto, senza effettuare alcun trattamento diverso dallo stoccaggio, effluenti di allevamento o digestato per un corrispondente quantitativo di azoto inferiore a 6.000 kg/anno e che hanno regolarizzato la propria posizione nell’anagrafe delle aziende agricole regionali.
9.
Non è tenuto a presentare la comunicazione chi produce effluenti di allevamento per la cessione totale ad un’industria di fertilizzanti, sia come rifiuto sia come sottoprodotto ai sensi dell’
articolo 184 bis del d.lgs. n. 152 del 2006 .
Articolo 41
Cessione a terzi degli effluenti di allevamento e del digestato e disponibilità dei terreni per l'espletamento delle fasi di utilizzazione agronomica nelle zone non vulnerabili da nitrati
1.
Il legale rappresentante dell’impresa agricola o dell’impianto può cedere gli effluenti o il digestato ad un soggetto terzo detentore formalmente incaricato e vincolato da un rapporto contrattuale, per l'espletamento dell’utilizzazione agronomica. In tal caso, il legale rappresentante dell'impresa agricola che cede gli effluenti, deve trasmettere all’autorità competente copia del contratto stipulato, allegandola alla comunicazione nel sistema di gestione effluenti inserito nel Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR), oltre alle informazioni relative all'azienda e alla produzione. Il detentore è responsabile della corretta attuazione delle fasi non gestite direttamente dall'impresa agricola produttrice, ed è tenuto a comunicare le relative informazioni all’autorità competente ed a produrre la documentazione prevista. Il contratto di cessione deve essere conservato in azienda sia dal produttore che dal detentore al fine di consentire l’attività di controllo.
2.
Il detentore di effluenti di allevamento o digestato ceduti da un’impresa produttrice ubicata fuori dal territorio regionale deve trasmettere la copia del contratto stipulato di cessione all’autorità competente entro il termine previsto per la trasmissione della comunicazione.
3.
Il detentore è assimilato ad un'impresa con produzione annua pari ai quantitativi di azoto a lui ceduti dalle imprese produttrici.
4.
Il produttore e il detentore devono presentare la comunicazione, almeno trenta giorni prima, rispettivamente, della cessione e dell’inizio dell’utilizzazione agronomica.
5.
Nel caso di detentori esonerati dal presentare la comunicazione ai sensi del comma 8 dell’articolo 40, il legale rappresentante dell’impresa agricola che cede gli effluenti, anche se non è tenuto a presentare la comunicazione, deve presentare all’autorità competente, copia del contratto di cessione.
6.
L’impresa che ha la disponibilità dei terreni è responsabile della corretta attuazione delle fasi di utilizzazione agronomica e dei relativi adempimenti ad esse correlati.
Articolo 42
Contenuti della comunicazione nelle zone non vulnerabili da nitrati
1.
Le informazioni che devono essere contenute nella comunicazione all’autorità competente di cui all’articolo 40, così come precisate nell’Allegato I, elencate per voci aggregate sono:
a)
anagrafica dell’impresa e del legale rappresentante;
b)
tipologia e consistenza dell’allevamento, delle matrici in ingresso all’impianto di digestione anaerobica;
c)
produzione di effluenti o digestato, stoccaggio e altri trattamenti aziendali, tipologia di effluenti e azoto contenuto;
d)
dati sulle superfici destinate all’utilizzazione agronomica;
e)
elenco dei documenti amministrativi ed elaborati tecnici relativi all'utilizzazione agronomica da conservarsi presso sede aziendale;
f)
riferimenti al titolo amministrativo che legittima la costruzione e l’esercizio dell’impianto di trattamento anaerobico.
2.
Per allevamenti o impianti ubicati fuori dal territorio regionale e che spandono anche all’interno di esso e per quelli ubicati in regione che utilizzano terreni fuori dal territorio regionale, il titolare deve allegare alla comunicazione presentata in Emilia-Romagna, gli estremi della comunicazione presentata fuori dal territorio regionale.
Articolo 43
Altre disposizioni applicabili alle zone non vulnerabili
1.
Per quanto riguarda gli allevamenti soggetti ad AIA, vale quanto previsto all’articolo 26.
2.
Per quanto riguarda i controlli in merito all’applicazione del presente regolamento vale quanto previsto all’articolo 27.
3.
Anche nelle zone non vulnerabili trova applicazione l’articolo 22.
TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE REFLUE DERIVANTI DA AZIENDE AGRICOLE E PICCOLE AZIENDE AGRO-ALIMENTARI
Articolo 44
Ambito di applicazione delle norme sull’utilizzazione agronomica delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari
1.
Possono essere destinate all'utilizzazione agronomica senza necessità di specifiche determinazioni analitiche le acque reflue che non contengono sostanze pericolose, e che provengono da aziende agricole, come definite dall’
articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del d.lgs. n. 152 del 2006 , e da aziende agroalimentari lattiero-casearie, vitivinicole e ortofrutticole che producono quantitativi di acque reflue non superiori a 4.000 metri cubi all'anno, e quantitativi di azoto contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1.000 kg/anno.
2.
L'utilizzazione agronomica delle acque reflue di cui al comma 1 è consentita purché siano garantiti:
a)
la tutela dei corpi idrici e, per gli stessi, il non pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dai piani di gestione dei distretti in cui ricade il territorio regionale;
b)
l'effetto concimante o ammendante o irriguo sul suolo e la commisurazione della quantità di azoto efficiente e di acqua applicata ai fabbisogni quantitativi e temporali delle colture.
3.
È ammessa l'utilizzazione agronomica delle acque reflue finalizzata a veicolare prodotti fitosanitari o fertilizzanti.
4.
Sono ritenuti non rilevanti dal punto di vista ambientale quantitativi di acque reflue prodotte da aziende vitivinicole, uguali o inferiori a 1000 metri cubi annui, corrispondenti a quantità totali di azoto entro 250 kg, a condizione che queste vengano distribuite su terreni agricoli dei quali i produttori abbiano la disponibilità riconosciuta da adeguato titolo giuridico, in un quantitativo massimo pari a 100 metri cubi per ettaro per anno. Per tali tipologie di acque reflue, per quanto riguarda le modalità di stoccaggio e la comunicazione, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 56.
Articolo 45
Esclusioni
1.
Non sono ritenute idonee alla utilizzazione agronomica le seguenti tipologie di acque reflue:
a)
le acque derivanti dal dilavamento degli spazi esterni non connessi al ciclo produttivo. Queste acque, qualora ritenuto necessario, dovranno essere gestite separatamente secondo le disposizioni adottate dalla Regione in materia ai sensi dell’
articolo 113 del d.lgs. n. 152 del 2006 ;
b)
le acque derivanti da processi enologici speciali come ferrocianurazione e desolforazione dei mosti muti, da produzione di mosti concentrati e mosti concentrati rettificati e, più in generale, le acque derivanti dai processi enologici contenenti sostanze prioritarie di cui alla Tabella 1/A dell’Allegato 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 14 aprile 2009, n. 56 (Regolamento recante «Criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici e l'identificazione delle condizioni di riferimento per la modifica delle norme tecniche del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , recante Norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'
articolo 75, comma 3, del decreto legislativo medesimo» );
c)
le acque reflue contenenti, detergenti, disinfettanti, tensioattivi, fatte salve:
c1) quelle che provengono dalle ordinarie operazioni di pulizia e lavaggio delle strutture e delle attrezzature utilizzate nel processo produttivo ed ammesse dalle norme igienico-sanitarie;
c2) quelle provenienti dai lavelli presenti nella zona filtro degli allevamenti purché utilizzati esclusivamente per il lavaggio mani degli operatori e recapitanti direttamente nei bacini di raccolta;
d)
le acque di lavaggio dei mezzi agricoli e dei mezzi utilizzati per il trasporto del bestiame (trattori, rimorchi, etc.);
e)
il siero di latte, il latticello, la scotta e le acque di processo delle paste filate delle aziende che trasformano un quantitativo di latte superiore a 100.000 litri all'anno.
2.
Nell’ambito della preparazione delle miscele fitoiatriche restano valide le prescrizioni più restrittive riportate in etichetta dei formulati commerciali autorizzati e, in generale, quanto previsto dalla vigente normativa in tema di utilizzo dei prodotti fitosanitari.
Articolo 46
Divieti di utilizzazione
1.
L’utilizzazione agronomica delle acque reflue è vietata:
a)
sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico o privato e per le aree soggette a recupero-ripristino ambientale;
b)
nei boschi;
c)
sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, interessati da movimenti di massa tali da non consentirne la coltivazione, e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
d)
in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante.
2.
In relazione ai corsi d’acqua superficiali, il divieto si applica:
a)
entro 10 metri lineari dalla sponda dei corsi d’acqua superficiali;
b)
entro 30 metri dall’inizio dell’arenile per le acque lacuali, marino-costiere e di transizione, nonché dei corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;
c)
nella fascia fluviale A, come individuata dal PAI dell’Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po e comunque nelle aree disciplinate dai PAI vigenti che prevedono tali divieti come recepite nella pianificazione territoriale provinciale e di area vasta.
3.
Le disposizioni del comma 2 non si applicano:
a)
ai canali artificiali, con arginatura coincidente con la sponda;
b)
ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi direttamente ai corsi d’acqua naturali;
c)
ai sistemi di scolo aziendali, purché non connessi direttamente ai corsi d’acqua naturali.
Articolo 47
Limiti all’utilizzazione
1.
L’utilizzazione delle acque reflue è vietata su terreni con pendenza media superiore al 30%.
2.
Negli appezzamenti con pendenza media compresa tra il 10% ed il 30%, per evitare il ruscellamento superficiale, la distribuzione delle acque reflue è effettuata garantendo che i volumi d’adacquamento non superino i 90 m³/ha.
3.
In relazione alle colture, si devono adottare metodi di distribuzione delle acque reflue atti ad evitare contatto con i prodotti destinati al consumo umano.
4.
Su colture foraggere la distribuzione delle acque reflue è vietata nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento.
5.
L’utilizzazione agronomica delle acque reflue è inoltre vietata dopo l’impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per la ricreazione o destinate in generale ad uso pubblico.
6.
Per quanto riguarda le distanze da centri abitati e strade per l’utilizzazione agronomica valgono le disposizioni dell’articolo 18.
Articolo 48
Periodi di divieto della distribuzione delle acque reflue
1.
Per i periodi di divieto all’utilizzazione agronomica delle acque reflue si applicano le disposizioni previste per i liquami all’articolo 17 per le zone vulnerabili ai nitrati e all’articolo 38 per le zone non vulnerabili.
2.
La Regione, con atto del Direttore competente in materia ambiente, può sospendere tali divieti e individuare altri periodi di divieto in considerazione dell'entità delle precipitazioni e del tenore di umidità dei suoli, anche per zone limitate e per specifiche esigenze agronomiche.
Articolo 49
Stoccaggio delle acque reflue
1.
Le acque reflue destinate all’utilizzazione agronomica devono essere raccolte in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali e in considerazione del tempo in cui l'impiego agricolo è vietato o impedito da motivazioni agronomiche o climatiche.
2.
I contenitori delle acque reflue devono avere una capacità minima pari al volume medio annuale prodotto in novanta giorni.
3.
In merito alla produzione discontinua di acque reflue di piccole imprese vitivinicole e ortofrutticole, la capacità di stoccaggio è valutata in rapporto al volume medio nelle fasi di produzione ed alle possibilità di utilizzazione per rispondere alle esigenze colturali nello stesso periodo stagionale della loro produzione.
4.
I contenitori ove avvengono lo stoccaggio ed il trattamento delle acque reflue sono realizzati a tenuta idraulica, al fine di evitare la percolazione o la dispersione delle stesse all'esterno. I contenitori di stoccaggio, inoltre, devono rispettare i requisiti tecnici e le norme di salvaguardia ambientale di cui all’Allegato III punto 1.2 lettera c).
5.
I contenitori di stoccaggio devono essere localizzati in aree non destinate ai processi produttivi al fine di evitare un possibile inquinamento microbiologico dell’ambiente di lavorazione dei prodotti. I contenitori possono essere ubicati anche al di fuori del perimetro dell’area su cui insiste l’impianto di lavorazione e al di fuori dell’area agricola su cui sono utilizzati, e in tal caso, deve essere garantita la non miscelazione con tipologie di acque reflue diverse da quelle di cui al presente regolamento, con effluenti di allevamento e digestato o con rifiuti. La miscelazione con effluenti zootecnici e digestato è ammessa nel caso di contenitori di stoccaggio ubicati all’interno della azienda, purché sia adeguatamente valutata nel PUA ove previsto.
6.
Lo stoccaggio non è ammesso:
a)
entro 10 metri dalla sponda dei corsi d'acqua superficiali, dei laghi e bacini e nelle aree disciplinate dai PAI vigenti che prevedono tale divieto;
b)
nelle zone di rispetto delle captazioni e derivazioni delle acque destinate al consumo umano come definite all’articolo 2, comma 1, lettera b2);
c)
nelle fasce di rispetto definite nei regolamenti comunali.
7.
Nella fascia fluviale A, come definita dal PAI dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e recepita nella pianificazione territoriale provinciale e di area vasta, è vietata la localizzazione di nuovi contenitori per lo stoccaggio.
Articolo 50
Volumi di distribuzione e computo dell’azoto apportato
1.
I volumi delle acque reflue sono finalizzati a massimizzare l'efficienza dell'acqua e dell'azoto, qualora questo elemento sia in concentrazioni significative, in funzione del fabbisogno delle colture.
2.
Le tecniche di distribuzione delle acque reflue assicurano:
a)
il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;
b)
l’elevata utilizzazione degli elementi nutritivi;
c)
l’uniformità di applicazione delle acque reflue;
d)
la prevenzione della percolazione dei nutrienti nelle acque sotterranee.
a)
delle caratteristiche idrogeologiche e geomorfologiche del sito;
b)
delle caratteristiche pedologiche e condizioni del suolo;
c)
delle colture praticate e della loro fase vegetativa.
3.
Degli apporti di azoto alle colture mediante la distribuzione delle acque reflue provenienti dall’attività lattiero-casearia si tiene conto per rispettare il bilancio dell’azoto stabilito dal PUA ed i limiti di MAS per coltura.
4.
Per l’utilizzazione finalizzata all’irrigazione, in merito ai volumi e ai tempi di esecuzione degli interventi, le imprese assumono a riferimento:
a)
i tempi di intervento, avvio e termine dell'irrigazione, indicati dagli attuali bollettini provinciali di produzione integrata, o da altri mezzi di informazione tecnica per le aziende agricole;
b)
i volumi massimi di adacquamento indicati nell’Allegato II.
5.
I volumi di adacquamento per singola distribuzione non devono essere superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle colture.
Articolo 51
Trattamenti fitosanitari consentiti
1.
In considerazione della necessità di verificare la concentrazione degli eventuali residui di sostanze impiegate nelle pratiche di lavaggio delle attrezzature e impianti utilizzati nel processo di vinificazione e, più in generale, di effettuare una valutazione del rischio sanitario, in particolare per le acque reflue destinate ai trattamenti fitoiatrici sul prodotto edibile, l’utilizzo delle acque reflue di cantina destinate a veicolare i prodotti fitosanitari, in attesa dei risultati della suddetta valutazione, è ammesso esclusivamente:
a)
per i trattamenti diserbanti;
b)
per i trattamenti fitoiatrici sulla pianta fino alla fase fenologica della fioritura.
Articolo 52
Trasporto delle acque reflue, finalizzato all'utilizzazione agronomica
1.
Per il trasporto finalizzato all'utilizzazione agronomica delle acque reflue valgono le disposizioni di cui all’articolo 14.
Articolo 53
Registrazione delle operazioni di fertirrigazione o irrigazione
1.
Le imprese che utilizzano acque reflue sono tenute a registrare le singole distribuzioni, riportando, entro quindici giorni dall’intervento, i seguenti dati:
a)
gli appezzamenti per coltura praticata, riportando i codici delle particelle catastali componenti;
b)
la coltura;
c)
la data di distribuzione (giorno/mese/anno);
d)
tipologia di acqua reflua;
e)
la quantità totale applicata per ogni somministrazione;
f)
il contenuto in azoto e la quantità totale di azoto, nel caso di acque reflue delle attività lattiero-casearie.
2.
Il legale rappresentante deve conservare la seguente documentazione:
a)
il registro cartaceo o informatizzato;
b)
copia della sezione o tavola della CTR, in scala 1:5.000 o 1:10.000, recante la individuazione degli appezzamenti con codice numerico progressivo o, in alternativa, l’individuazione delle particelle catastali mediante la copertura cartografica fornita dal sistema informativo geografico dell’anagrafe delle aziende agricole regionale e degli applicativi informatici che la utilizzano.
3.
Il materiale cartografico di cui al comma 2 deve essere conservato assieme al registro.
Articolo 54
Comunicazione in materia di acque reflue
1.
Il legale rappresentante dell’impresa che produce o utilizza a fini agronomici acque reflue deve darne comunicazione all’autorità competente almeno trenta giorni prima dell'avvio delle attività di utilizzazione agronomica di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) o della cessione a terzi.
2.
Le imprese di cui al comma 1 devono essere iscritte al Sistema dell’anagrafe delle aziende agricole dell’Emilia-Romagna.
3.
Il legale rappresentante dell’impresa deve comunicare ogni modifica relativa all’attività di utilizzazione agronomica che comporti variazione dei dati precedentemente comunicati. Il rinnovo della comunicazione di cui al comma 1 va effettuato entro cinque anni dalla comunicazione iniziale o dalla sua ultima variazione. I rinnovi e le modifiche hanno effetto immediato dalla data di presentazione ai fini della disciplina della comunicazione.Le informazioni previste per la comunicazione di utilizzazione agronomica devono essere aggiornate ogni cinque anni, con valenza di autocontrollo, anche quando la comunicazione è inserita nel procedimento di AUA di cui al
d.P.R. n. 59 del 2013 e in questo caso il termine di 5 anni ricomincia a decorrere; i rinnovi e le modifiche hanno effetto immediato dalla presentazione ai fini della disciplina della comunicazione.Se la modifica della comunicazione determina anche una modifica di altri procedimenti compresi in AUA, il legale rappresentante dell’impresa deve valutare tali modifiche in relazione alle norme relative agli altri titoli abilitativi e alle matrici ambientali e si applicano le disposizioni di cui al
d.P.R. n. 59 del 2013 .
Articolo 55
Contenuti della comunicazione delle imprese che producono acque reflue
1.
Nella comunicazione di cui all’articolo 54 devono essere contenute le seguenti informazioni:
a)
anagrafica dell’impresa e del titolare;
b)
caratteristiche del sito oggetto di spandimento, con relativa indicazione catastale e superficie totale utilizzata per lo spandimento;
c)
volume stimato e tipologia di acque reflue annualmente prodotte/ricevute a seguito di cessione;
d)
capacità e caratteristiche degli stoccaggi in relazione alla quantità e tipologia delle acque reflue e delle acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti;
e)
tipo di utilizzazione, irrigua e/o per distribuzione di antiparassitari;
f)
distanza fra i contenitori di stoccaggio e gli appezzamenti destinati all’applicazione delle acque reflue;
g)
elenco dei documenti amministrativi ed elaborati tecnici relativi all'utilizzazione agronomica da conservarsi presso sede aziendale.
2.
In caso di cessione a terzi il legale rappresentante dell'impresa agricola che cede acque reflue deve trasmettere all’autorità competente copia del contratto stipulato, oltre alle informazioni relative all'azienda e alla produzione. Il detentore è responsabile della corretta attuazione delle fasi non gestite direttamente dall'impresa agricola produttrice ed è tenuto a comunicare le relative informazioni all’autorità competente, come previsto all’articolo 54, ed a produrre la relativa documentazione.
Articolo 56
Imprese vitivinicole che producono quantitativi di acque reflue non rilevanti dal punto di vista ambientale
1.
Le imprese vitivinicole che producono quantitativi di acque reflue ritenute non rilevanti dal punto di vista ambientale devono essere dotate di contenitori per lo stoccaggio aventi una capacità minima non inferiore al 10% del volume di acque reflue complessivamente prodotte in un anno.
2.
Il legale rappresentante dell’impresa è obbligato a trasmettere all’autorità competente una dichiarazione ai sensi dell’
articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), predisposta secondo le indicazioni contenute nell’Allegato IV del presente regolamento, attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1. Tale dichiarazione va trasmessa entro trenta giorni dall’avvio della produzione di acque reflue e deve essere aggiornata ogni volta che subentrino modifiche rispetto a quella precedentemente inviata; in questo caso ha effetto immediato dalla data di presentazione. Una copia della dichiarazione e di tutti gli atti necessari ad attestarne la veridicità va conservata in azienda per i controlli successivi; una copia della dichiarazione che è stata oggetto di aggiornamento deve essere conservata per almeno 2 anni per consentire i controlli.
TITOLO IV
Norme finali e transitorie
Articolo 57
Norme finali e transitorie
1.
Il
regolamento regionale 15 dicembre 2017, n.3 è abrogato, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.
2.
Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai manufatti costruiti o ristrutturati prima della data della sua entrata in vigore, per i quali continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni in materia. In relazione agli obblighi di cui al comma 5 dell’articolo 33, gli impianti di digestione anaerobica ubicati in zona ordinaria, qualora già esistenti alla data di entrata in vigore del
regolamento n. 1 del 2016 , possono essere oggetto di specifiche valutazioni da parte dell’autorità competente nell’ambito del programma di adeguamento previsto al punto 8 dell’Allegato della deliberazione di Giunta Regionale n. 1495 del 2011.
3.
Le funzioni oggetto del presente regolamento sono svolte dalla Regione che le esercita tramite l’Agenzia regionale per la Prevenzione, l’ambiente e l’energia di cui all’
articolo 16 della l.r. n. 13 del 2015.
4.
Possono essere ammesse attività di studio e sperimentazione applicata per lo sviluppo di buone pratiche agricole attinenti i diversi aspetti dell’utilizzazione agronomica. Tali attività devono rispettare la disciplina del d.M. 25 febbraio 2016 e quella ambientale di riferimento e non devono comunque comportare, in zona vulnerabile ai nitrati, il superamento del limite previsto di 170 kg/ettaro per anno di azoto da effluenti di allevamento come media aziendale. L’attività di sperimentazione deve essere limitata alle superfici strettamente necessarie a condurre la sperimentazione e deve essere svolta da un ente di ricerca qualificato ai sensi della normativa vigente, previa presentazione di una relazione in cui vengono descritte le specifiche attività, inviata alle Direzioni generali competenti in materia ambiente e in materia agricoltura. Le Direzioni interessate esprimono parere in merito all’attività sperimentale entro sessanta giorni dal ricevimento del progetto da parte dell’ente di ricerca.
Articolo 58
Entrata in vigore
1.
Il presente regolamento regionale entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Annessi: