Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 28 novembre 2007, n. 143

REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'EMILIA-ROMAGNA (1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 177 del 5 dicembre 2007

Art. 42
Modalità di consultazione delle commissioni assembleari
1. Ai sensi e per le finalità dell'articolo 19 dello statuto, l'Assemblea, tramite le sue commissioni, favorisce la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni al procedimento legislativo nelle forme stabilite dal regolamento, dagli atti e dalle norme vigenti, nonché dal protocollo previsto dall'articolo 19, comma 3, dello statuto, approvato dall'Assemblea e parte integrante del presente regolamento.
2. Entro centoventi giorni dall'inizio di ogni legislatura, l'Ufficio di presidenza compila l'albo generale delle associazioni, previsto dall'articolo 19, comma 2, dello statuto. A tal fine pubblicizza la costituzione dell'albo e i tempi di presentazione delle richieste da parte delle associazioni, specificando i criteri previsti per l'iscrizione. L'albo, suddiviso per commissioni, viene aggiornato periodicamente.
3. Enti, organismi e associazioni possono far pervenire osservazioni, proposte e richieste di essere ascoltati su temi attinenti alle competenze della Regione, che sono esaminate dalle relative commissioni.
4. Sulla base dell'articolo 39, comma 1, dello statuto, le commissioni stabiliscono i modi ed i tempi della consultazione, attraverso la previsione di apposite udienze conoscitive, audizioni o incontri specifici.
5. Gli incontri e le consultazioni di cui ai commi 1 e 3 si tengono, di norma, presso la sede dell'Assemblea; possono svolgersi presso sedi diverse sul territorio, previa informazione al Presidente dell'Assemblea.
6. In casi particolari o in preparazione delle attività di consultazione, l'Ufficio di presidenza della commissione può incaricare il Presidente o altri suoi componenti al fine di attivare incontri con cittadini, associazioni ed enti locali, che ne facciano richiesta o su iniziativa dello stesso Ufficio di presidenza. Se si tratta di progetti di legge, tale iniziativa compete al relatore, che ne informa preventivamente l'Ufficio di presidenza della commissione. Il Presidente, all'inizio di ogni seduta, informa la commissione degli incontri previsti o avvenuti.
7. Per argomenti di particolare rilievo, su richiesta di tanti commissari che rappresentano almeno un decimo dei voti assegnati o di almeno cinque associazioni iscritte all'albo generale, le commissioni in sede referente possono indire consultazioni telematiche, che si svolgono nelle modalità e nei termini previsti dal protocollo di consultazione.
8. Le commissioni garantiscono l'accesso alla documentazione di loro competenza e ad altri strumenti utili alla partecipazione e decidono sulle relative modalità. Decidono inoltre sulle modalità di trasmissione di eventuali osservazioni e proposte prevedendo, di norma, l'uso degli strumenti informatici.
9. L'invito per le consultazioni, unitamente al testo o all'oggetto della proposta cui la consultazione si riferisce, è spedito con anticipo sufficiente al fine di consentire agli invitati di esaminare l'argomento, e comunque almeno dieci giorni prima di quello in cui la commissione si riunisce per procedere alla consultazione, salvo casi di particolare urgenza da valutarsi dall'Ufficio di presidenza della commissione. I verbali relativi sono resi disponibili sul sito della commissione e inviati ai partecipanti privi di dotazione informatica che ne facciano richiesta.
10. Le associazioni iscritte all'albo generale ricevono dalle commissioni a cui hanno chiesto di essere abbinate copia dell'ordine del giorno delle sedute e possono chiedere copia degli atti di loro interesse, se non disponibili sul sito web della Regione.

Note del Redattore:

Il presente regolamento interno è stato emanato con decreto del Presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 4 dicembre 2007, n. 1

La procedura relativa alla richiesta di parere di conformità allo Statuto è prevista all'art.9 L.R. 4 dicembre 2007 n, 23 (Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria)

Espandi Indice