DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 28 novembre 2007, n. 143
REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'EMILIA-ROMAGNA (1)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 177 del 5 dicembre 2007
TITOLO X
DELL'ESAME IN ASSEMBLEA
CAPO I
Discussione, emendamenti e votazioni
Art. 91
Discussione generale in Aula
1. I pareri espressi e gli atti elaborati dalla commissione in sede referente, la relazione di maggioranza e le eventuali relazioni di minoranza e documenti approvati dalle commissioni consultive, sono inviati ai consiglieri, alla Giunta e depositati presso i gruppi assembleari almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea.
2. I relatori hanno facoltà di riassumere le relazioni. In tal caso l'eventuale pubblicazione del testo integrale avviene con le modalità dell'articolo 76, comma 1. L'Assemblea può, per urgenza, autorizzare col voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti le relazioni orali dei relatori dei progetti di legge. È sempre ammessa la relazione orale per gli atti di programmazione, per le proposte di legge alle Camere, per i progetti di regolamento, per gli atti amministrativi e nei casi di cui all'articolo 32, comma 3.
3. L'esame in Assemblea dei progetti di legge, di regolamento o di proposte di legge alle Camere comprende la discussione sulle linee generali del progetto e la discussione degli articoli.
4. La discussione sulle linee generali inizia con l'illustrazione delle relazioni di maggioranza e di minoranza; chiuso il dibattito, segue la replica dei relatori e della Giunta. In caso di assenza o d'impedimento o rinuncia dei relatori, l'Ufficio di presidenza della commissione referente designa un relatore sostituto.
Art. 92
Ordini del giorno di non passaggio all'esame degli articoli
1. Gli ordini del giorno di non passaggio all'esame degli articoli di un progetto sono presentati prima che sia conclusa la discussione generale e sono posti in votazione al termine della stessa. Su ogni ordine del giorno si possono avere solamente le dichiarazioni di voto.
Art. 93
Discussione sugli articoli e sugli emendamenti
1. Terminata la discussione sulle linee generali e respinti gli eventuali ordini del giorno di non passaggio all'esame degli articoli, si procede all'esame congiunto di ciascun articolo e degli emendamenti e subemendamenti ad esso proposti.
2. Chi presenta emendamenti ai testi e agli articoli oggetto di discussione è tenuto a presentarli in modo leggibile, con chiara indicazione delle parti di testo che si intendono abrogare, integrare, sostituire o modificare e con la segnalazione del primo firmatario.
3. Ha diritto di precedenza negli interventi il primo firmatario di emendamenti, nell'ordine stabilito dall'articolo 96, comma 3. Se il numero di emendamenti e subemendamenti proposti a ciascun articolo supera il numero di due, ciascun oratore può intervenire una sola volta per un tempo non superiore a dieci minuti.
4. Conclusa la discussione congiunta di cui al comma 1, a ciascun consigliere è consentito svolgere un'unica dichiarazione di voto che ricomprende subemendamenti, emendamenti e l'intero articolo.
5. La Giunta e i relatori possono esprimere i loro pareri sul complesso degli emendamenti, prima che siano posti in votazione, per un tempo non eccedente tre minuti senza che si riaprano le dichiarazioni di voto.
6. Il primo firmatario di un emendamento, fino all'apertura delle dichiarazioni di voto di cui al comma 4, ha diritto di esporre le ragioni del ritiro per un tempo non eccedente due minuti. Un emendamento ritirato dal proponente non può essere fatto proprio da altri, se non sottoscrittori dello stesso emendamento.
7. Per gli argomenti di cui all'articolo 20, le disposizioni previste nei commi precedenti sono derogabili, nel rispetto dei tempi complessivi assegnati.
Art. 94
Esame degli atti di programmazione
1. L'esame in Assemblea degli atti di programmazione annuali e poliennali e degli atti amministrativi complessi comprende la discussione sulle linee generali - che ha inizio con la relazione in Aula - e la discussione sugli emendamenti al testo dell'atto. A tal fine, le partizioni interne del testo dovranno essere numerate in modo progressivo già al momento della presentazione dell'atto.
2. All'esame di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 93, 95 e 96.
Art. 95
Presentazione degli emendamenti
1. Gli emendamenti, i subemendamenti e gli articoli aggiuntivi possono essere presentati da ciascun consigliere e dalla Giunta. Gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi sono, di regola, presentati e svolti nelle commissioni.
2. Emendamenti ed articoli aggiuntivi respinti in commissione, nuovi emendamenti, nuovi articoli aggiuntivi, emendamenti ad emendamenti o a nuovi articoli possono essere presentati alla presidenza dell'Assemblea fino al termine della discussione generale. Se l'Assemblea lo richiede, la commissione referente si riunisce per esaminarli. L'invio degli emendamenti in commissione può riaprire la fase referente sull'intero testo, su decisione della stessa commissione.
3. Fino a che non sia iniziata la votazione degli emendamenti o dei nuovi articoli, il relatore di maggioranza, i relatori di minoranza e la Giunta possono ulteriormente presentare subemendamenti, per ciascuno degli stessi soggetti, in numero complessivo massimo non superiore a cinque. Su ogni subemendamento presentato ai sensi del periodo precedente, ogni consigliere può presentare un solo subemendamento. In tal caso si aprono la discussione e le dichiarazioni di voto sul complesso dei nuovi subemendamenti presentati.
4. Qualora si tratti di proposte di atti amministrativi e non sia stato nominato il relatore, i subemendamenti di cui al comma 3 possono essere presentati dalla Giunta e dal Presidente della commissione referente, nelle stesse forme e modalità.
5. Gli emendamenti e i subemendamenti sono distribuiti prima di essere discussi.
6. Il Presidente ha la facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di emendamenti, subemendamenti e di articoli aggiuntivi qualora:
a) siano formulati con frasi sconvenienti;
b) abbiano contenuto del tutto estraneo all'oggetto della discussione;
c) siano privi di ogni reale portata modificativa;
d) presentati dallo stesso consigliere, abbiano tra loro contenuto alternativo e collegati in un rapporto di subordinazione;
e) siano preclusi da precedenti votazioni;
f) non corrispondano ai requisiti previsti dall'articolo 93, comma 2.
Art. 96
Votazione degli emendamenti e degli articoli
1. Si procede con la votazione degli emendamenti proposti e successivamente dell'intero articolo. Il Presidente indica l'oggetto della votazione, in particolare per emendamenti e subemendamenti specifica il numero dell'articolo, il numero dell'emendamento e i relativi proponenti. Il Presidente dell'Assemblea prima di ciascuna votazione può dare atto sinteticamente del parere del relatore e della Giunta.
2. Quando è presentato un solo emendamento, e questo è soppressivo, si pone ai voti il mantenimento del testo.
3. Se sono presentati più emendamenti ad uno stesso articolo, sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi e infine quelli aggiuntivi. Se più emendamenti presentati ad uno stesso articolo da più consiglieri hanno contenuto identico o simile, si pone in votazione il primo in ordine di presentazione e, per gli altri, il Presidente applica l'articolo 95, comma 6, lettera e). Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale.
4. Se sono stati presentati una pluralità di emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre, dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti intermedi fino all'emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. Nella determinazione degli emendamenti da porre in votazione il Presidente tiene conto delle differenze tra gli emendamenti proposti e delle variazioni a scalare in relazione alla materia oggetto degli emendamenti.
5. Se il testo da mettere ai voti contiene più disposizioni, si riferisce a più argomenti o è comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico ed un proprio valore normativo, può essere richiesta la votazione per parti separate.
6. Se un progetto di legge, dopo la votazione degli emendamenti, consta di un solo articolo, non si procede alla votazione dell'articolo unico, ma si procede direttamente alla votazione finale del progetto stesso, salvo il caso di richiesta di votazione per parti separate.
Art. 97
Correzioni di forma e coordinamento
1. Prima della votazione finale di un progetto di legge o di regolamento, i relatori o la Giunta possono richiamare l'attenzione dell'Assemblea sulle correzioni di forma e sugli interventi di coordinamento che appaiono necessari e proporre le conseguenti modificazioni sulle quali l'Assemblea delibera. Se tali correzioni o interventi di coordinamento si presentano complessi e di notevole portata, il Presidente può rinviare la votazione sul testo nel suo complesso.
2. Il Presidente dell'Assemblea può provvedere al coordinamento formale del testo approvato.
Art. 98
Votazione finale
1. La votazione finale sul progetto di legge ha luogo a scrutinio palese con dispositivo elettronico. Si ricorre al voto per appello nominale se il dispositivo elettronico non funziona.
CAPO II
Esame dei bilanci
Art. 99
Sessione esclusiva di bilancio
1. Terminato l'iter previsto per la discussione nelle commissioni di competenza e nella commissione referente di cui agli articoli 20, comma 2, 36 e 37, il progetto di legge e la relazione sul bilancio nonché la legge finanziaria sono iscritti congiuntamente all'ordine del giorno dell'Assemblea, convocata in sessione esclusiva di bilancio. È fatto salvo quanto previsto all'articolo 37, comma 2, ultimi due periodi. In tale sessione non sono iscrivibili altri oggetti all'ordine del giorno.
CAPO III
Disposizioni finali
Art. 100
Esame di proposte di legge da presentare alle Camere o di atti amministrativi
1. Per l'esame e l'approvazione di proposte di legge da presentare alle Camere e per gli atti amministrativi valgono, in quanto applicabili, le norme relative all'esame dei progetti di legge.
2. L'approvazione di proposte di legge da presentare alle Camere avviene tramite apposita delibera dell'Assemblea.
Art. 101
Decadenza di progetti di legge e di altri atti
1. I progetti di legge d'iniziativa di consiglieri che a seguito di dimissioni, decadenza o cessazione per qualsiasi causa non rivestono più la carica, decadono nel momento in cui l'Assemblea ne prende atto, esclusi i casi in cui sono fatti propri da altri consiglieri o la commissione ha già convocato l'udienza conoscitiva o il relatore ha già svolto la relazione in commissione.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche con riferimento a tutti gli altri atti di competenza assembleare.
Art. 102
Ritiro di progetti o di proposte
1. Chi ha proposto un progetto di legge o di regolamento o una proposta di legge alle Camere o di un atto amministrativo può ritirare il progetto o la proposta fino a che su di essi non si è pronunciata la commissione referente.
2. L'avvenuto ritiro viene comunicato nei modi di cui all'articolo 22, comma 2.
Note del Redattore:
Il presente regolamento interno è stato emanato con decreto del Presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 4 dicembre 2007, n. 1
La procedura relativa alla richiesta di parere di conformità allo Statuto è prevista all'art.9 L.R. 4 dicembre 2007 n, 23 (Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria)