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Documento storico: Testo Originale

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 28 novembre 2007, n. 143

REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'EMILIA-ROMAGNA (1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 177 del 5 dicembre 2007

CAPO I
Atti di indirizzo
Art. 103
Atti d'indirizzo dell'Assemblea e loro pubblicazione
1. L'Assemblea, secondo quanto previsto dall'articolo 28 dello statuto e in particolare dal comma 1, determina l'indirizzo politico generale della Regione con appositi atti assembleari: leggi, atti di programmazione e amministrativi, delibere, risoluzioni, mozioni e ordini del giorno. Ogni consigliere ha potere d'iniziativa in tal senso e può, inoltre, proporre l'iscrizione di argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea presentando richiesta alla Conferenza dei presidenti di gruppo o al Presidente dell'Assemblea secondo le modalità di cui all'articolo 75, comma 3.
2. La conferenza dei Presidenti di gruppo preso atto della presentazione di più mozioni, interpellanze e risoluzioni su argomenti analoghi o similari può decidere di porre tale tema all'ordine del giorno dell'Assemblea. In tal caso gli atti assunti a riferimento della proposta sono abbinati.
3. Il Presidente dell'Assemblea, coadiuvato dall'Ufficio di presidenza, ha il compito di tenere in evidenza gli impegni assunti con l'approvazione degli atti di cui al comma 1 e di informare di eventuali scadenze i soggetti tenuti agli adempimenti previsti. Il Presidente dell'Assemblea periodicamente chiede informazioni al Presidente della Regione tramite il sottosegretario circa lo stato di attuazione degli indirizzi di competenza della Giunta. Almeno due volte all'anno invia un quadro sintetico ai consiglieri.
4. Gli atti di cui al comma 1 approvati dall'Assemblea sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione. Mozioni, risoluzioni e ordini del giorno approvati in collegamento ad altri atti, quali leggi, piani, programmi e delibere, sono pubblicati subito dopo l'atto cui si riferiscono.
Art. 104
Presentazione di mozioni - Data di discussione
1. La mozione è un atto d'indirizzo politico che ciascun consigliere può presentare al fine di promuovere una deliberazione dell'Assemblea o per chiedere lo svolgimento di una discussione in Aula su un argomento che ritiene d'interesse dell'Assemblea.
2. Il proponente può richiedere che la Conferenza dei presidenti di gruppo, sentita la Giunta, fissi la data della discussione.
3. Su richiesta del presentatore, la Conferenza dei presidenti di gruppo può disporre l'assegnazione di una mozione alla commissione competente, che può pronunciarsi con il voto. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 103, comma 4.
4. La commissione può comunque richiedere che della relativa votazione sia investita l'Assemblea.
Art. 105
Discussione congiunta di più mozioni
1. Più mozioni relative a fatti o ad argomenti identici o strettamente connessi formano oggetto di una discussione unica, sia in Aula che in commissione.
2. Fino al momento della votazione finale della mozione è consentito ai consiglieri di aggiungere la propria firma.
3. Se una mozione è ritirata, uno dei firmatari ha diritto di illustrarne le ragioni. Se la mozione è stata sottoscritta da più presentatori, il ritiro deve essere effettuato da tutti i presentatori. La mozione ritirata non può essere fatta propria da altri.
Art. 106
Esame delle mozioni
1. L'esame di ciascuna mozione comprende la discussione sulle linee generali e la discussione sugli emendamenti. Per la discussione si seguono, in quanto applicabili, le norme dei capi II e III del titolo IX e del capo I del titolo X.
2. Gli emendamenti possono essere sottoposti a votazione solo dopo il parere positivo del proponente. Se la mozione è presentata da più consiglieri, il parere è espresso dal primo firmatario o dal secondo in caso di sua assenza, e così similmente in caso di ulteriori assenze.
Art. 107
Presentazione di risoluzioni
1. La risoluzione è uno strumento d'indirizzo politico tramite il quale l'Assemblea evidenzia i propri orientamenti su particolari questioni e definisce le linee guida per la sua attività e per l'attività della Giunta.
2. La risoluzione può essere proposta da uno o più consiglieri o da un Presidente di commissione su mandato della commissione stessa.
3. Per la trattazione delle risoluzioni valgono, in quanto applicabili, le norme relative alle mozioni.
4. Le risoluzioni possono essere presentate anche in occasione di dibattiti in Assemblea su comunicazioni di cui agli articoli 53, comma 2, e 76 e sono votate al termine della discussione.
Art. 108
Presentazione di ordini del giorno
1. Nel corso della discussione degli atti di competenza dell'Assemblea, e in particolare degli atti di cui all'articolo 28, comma 4, dello statuto, possono essere presentati per iscritto e svolti, a norma dell'articolo 71, comma 1, lettera b), ordini del giorno di indirizzo per l'attività della Giunta in relazione agli atti in esame. Essi devono riferirsi a parti o articoli già approvati o all'atto nel suo complesso e sono votati al termine dell'approvazione dell'ultimo emendamento o articolo, ma prima della votazione finale. Ciascun consigliere può presentare non più di un ordine del giorno, come primo firmatario.
2. Non possono essere presentati ordini del giorno che riproducono sostanzialmente emendamenti o articoli aggiuntivi respinti. In tale caso il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno e sentito uno dei proponenti, può dichiararlo inammissibile. Se il proponente insiste ed il Presidente ritiene opportuno consultare l'Assemblea, questa decide per alzata di mano, sentito un oratore a favore e uno contro per non più di tre minuti ciascuno.
3. Gli emendamenti all'ordine del giorno possono essere sottoposti a votazione solo dopo il parere positivo del proponente. Se l'ordine del giorno è presentato da più consiglieri, il parere è espresso dal primo firmatario o dal secondo in caso di sua assenza, e così similmente in caso di ulteriori assenze.
4. Gli ordini del giorno possono essere altresì presentati ai sensi dell'articolo 28, comma 4, lettera l), dello statuto.
Art. 109
Disposizioni comuni a mozioni, risoluzioni e interpellanze
1. Il Presidente può disporre a suo insindacabile giudizio che mozioni, risoluzioni e interpellanze relative ad argomenti identici o strettamente connessi siano abbinate e svolte contemporaneamente.
2. Se su una o più mozioni, risoluzioni e interpellanze si procede ad un'unica discussione, le interpellanze s'intendono assorbite dal dibattito sulle mozioni o risoluzioni.
3. Il Presidente può disporre che mozioni e risoluzioni siano abbinate per la discussione a progetti di legge o atti di programmazione o amministrativi e siano discusse e votate, congiuntamente ad eventuali ordini del giorno, secondo le procedure previste dall'articolo 108.

Note del Redattore:

Il presente regolamento interno è stato emanato con decreto del Presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 4 dicembre 2007, n. 1

La procedura relativa alla richiesta di parere di conformità allo Statuto è prevista all'art.9 L.R. 4 dicembre 2007 n, 23 (Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria)

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