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Documento storico: Testo Originale

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 28 novembre 2007, n. 143

REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'EMILIA-ROMAGNA (1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 177 del 5 dicembre 2007

TITOLO V
STRUMENTI E PROCEDIMENTI PER LA PARTECIPAZIONE DELLE PERSONE E DELLA COLLETTIVITÀ ALLE DECISIONI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Art. 40
Informazione e promozione della partecipazione
1. L'Assemblea legislativa promuove l'informazione, la conoscenza e la trasparenza delle procedure e degli atti regionali di sua competenza e opera per favorire la partecipazione dei cittadini e della collettività regionale all'attività istituzionale, al procedimento legislativo e alla definizione degli indirizzi politico-programmatici.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, in attuazione dello statuto, delle leggi e degli atti d'indirizzo approvati dall'Assemblea, definisce le modalità di comunicazione e informazione ai cittadini e ai media delle attività dell'Assemblea e dei suoi organi; regola l'eventuale diffusione in diretta radiofonica, televisiva e telematica, dei lavori dell'Assemblea; opera per l'utilizzo ottimale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con particolare riferimento alla visibilità e all'implementazione del sito web dell'Assemblea, mantenendo costante nel tempo, in un'ottica di condivisione comunicativa, un elevato livello qualitativo di accessibilità dell'informazione, anche nelle sue possibili modalità interattive, indicando gli uffici preposti a tale funzione.
3. In base a quanto previsto dall'articolo 14 dello statuto, l'Ufficio di presidenza opera anche per accrescere la trasparenza e l'informazione sull'attività dell'Assemblea la cui conoscenza, preventiva e successiva, possa contribuire a rendere possibile la partecipazione dei cittadini all'attività istituzionale.
4. Secondo quanto previsto dall'articolo 15 dello statuto e dalle leggi regionali in merito all'associazionismo e alla partecipazione dei cittadini, l'Ufficio di presidenza opera e sovrintende all'attivazione delle modalità e degli istituti di partecipazione previsti e all'attuazione dei compiti che competono agli organi e agli uffici regionali.
5. L'attività d'informazione, oltre che essere finalizzata alla conoscenza dell'attività istituzionale, costituisce un effettivo presupposto della partecipazione e deve, perciò, avere carattere di tempestività, di chiarezza, di completezza e di continuità. L'attività d'informazione comprende anche i contributi e le iniziative istituzionali dei consiglieri.
6. La Conferenza dei presidenti di gruppo valuta i caratteri dell'informazione, della partecipazione e le attività svolte a tal fine e indica modifiche e proposte su cui decide l'Ufficio di presidenza.
7. Le proposte di legge alle Camere, i progetti di legge o di regolamento e gli atti amministrativi di rilevante importanza di competenza dell'Assemblea sono immediatamente pubblicati sul Supplemento del Bollettino ufficiale della Regione ai fini d'informazione e documentazione.
Art. 41
Attività d'informazione dei lavori dell'Assemblea e delle commissioni
1. Periodicamente gli Uffici di presidenza dell'Assemblea e delle commissioni illustrano alla stampa il consuntivo dell'attività svolta e ne danno un'adeguata diffusione.
2. La diffusione di notizie sui lavori delle sedute assembleari è garantita dall'ufficio stampa dell'Assemblea, nelle modalità di cui all'articolo 40, comma 2, ed è promossa tramite l'accredito di testate giornalistiche nazionali, regionali e locali. L'accesso agli spazi preposti e all'Aula di giornalisti, fotografi e cineoperatori è regolato dall'Ufficio di presidenza.
3. La diffusione delle notizie sui lavori delle commissioni è, di norma, garantita dall'ufficio stampa dell'Assemblea tramite comunicati redatti da giornalisti presenti alle riunioni. La commissione decide in ordine all'eventuale partecipazione di giornalisti accreditati alle udienze conoscitive o ad incontri con persone esterne alla Regione.
4. L'Assemblea cura le proprie attività editoriali dando la massima diffusione a materiale di documentazione, studi, ricerche e statistiche che attengono a questioni di interesse regionale e cura ogni altra iniziativa atta ad informare circa l'attività dell'Assemblea, anche avvalendosi delle nuove tecnologie, di contenuti digitali e delle reti telematiche. Su tali questioni può promuovere incontri, conferenze, seminari ed altri contatti in particolare con altre Regioni italiane ed europee, oltre che con enti e comunità locali, con cittadini e formazioni sociali, con istituzioni scolastiche e università e con organismi pubblici operanti sul territorio regionale.
5. L'Ufficio di presidenza dell'Assemblea individua le forme, i modi e i tempi per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 4 anche attraverso il coinvolgimento delle commissioni, del CAL e degli uffici dell'Assemblea. Può concordare con la Giunta la sua eventuale partecipazione.
Art. 42
Modalità di consultazione delle commissioni assembleari
1. Ai sensi e per le finalità dell'articolo 19 dello statuto, l'Assemblea, tramite le sue commissioni, favorisce la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni al procedimento legislativo nelle forme stabilite dal regolamento, dagli atti e dalle norme vigenti, nonché dal protocollo previsto dall'articolo 19, comma 3, dello statuto, approvato dall'Assemblea e parte integrante del presente regolamento.
2. Entro centoventi giorni dall'inizio di ogni legislatura, l'Ufficio di presidenza compila l'albo generale delle associazioni, previsto dall'articolo 19, comma 2, dello statuto. A tal fine pubblicizza la costituzione dell'albo e i tempi di presentazione delle richieste da parte delle associazioni, specificando i criteri previsti per l'iscrizione. L'albo, suddiviso per commissioni, viene aggiornato periodicamente.
3. Enti, organismi e associazioni possono far pervenire osservazioni, proposte e richieste di essere ascoltati su temi attinenti alle competenze della Regione, che sono esaminate dalle relative commissioni.
4. Sulla base dell'articolo 39, comma 1, dello statuto, le commissioni stabiliscono i modi ed i tempi della consultazione, attraverso la previsione di apposite udienze conoscitive, audizioni o incontri specifici.
5. Gli incontri e le consultazioni di cui ai commi 1 e 3 si tengono, di norma, presso la sede dell'Assemblea; possono svolgersi presso sedi diverse sul territorio, previa informazione al Presidente dell'Assemblea.
6. In casi particolari o in preparazione delle attività di consultazione, l'Ufficio di presidenza della commissione può incaricare il Presidente o altri suoi componenti al fine di attivare incontri con cittadini, associazioni ed enti locali, che ne facciano richiesta o su iniziativa dello stesso Ufficio di presidenza. Se si tratta di progetti di legge, tale iniziativa compete al relatore, che ne informa preventivamente l'Ufficio di presidenza della commissione. Il Presidente, all'inizio di ogni seduta, informa la commissione degli incontri previsti o avvenuti.
7. Per argomenti di particolare rilievo, su richiesta di tanti commissari che rappresentano almeno un decimo dei voti assegnati o di almeno cinque associazioni iscritte all'albo generale, le commissioni in sede referente possono indire consultazioni telematiche, che si svolgono nelle modalità e nei termini previsti dal protocollo di consultazione.
8. Le commissioni garantiscono l'accesso alla documentazione di loro competenza e ad altri strumenti utili alla partecipazione e decidono sulle relative modalità. Decidono inoltre sulle modalità di trasmissione di eventuali osservazioni e proposte prevedendo, di norma, l'uso degli strumenti informatici.
9. L'invito per le consultazioni, unitamente al testo o all'oggetto della proposta cui la consultazione si riferisce, è spedito con anticipo sufficiente al fine di consentire agli invitati di esaminare l'argomento, e comunque almeno dieci giorni prima di quello in cui la commissione si riunisce per procedere alla consultazione, salvo casi di particolare urgenza da valutarsi dall'Ufficio di presidenza della commissione. I verbali relativi sono resi disponibili sul sito della commissione e inviati ai partecipanti privi di dotazione informatica che ne facciano richiesta.
10. Le associazioni iscritte all'albo generale ricevono dalle commissioni a cui hanno chiesto di essere abbinate copia dell'ordine del giorno delle sedute e possono chiedere copia degli atti di loro interesse, se non disponibili sul sito web della Regione.
Art. 43
Udienze conoscitive delle commissioni assembleari
1. Ai sensi dell'articolo 39, comma 2, dello statuto, le commissioni possono procedere a pubbliche udienze conoscitive per leggi, regolamenti, proposte di legge alle Camere, piani annuali e poliennali e atti amministrativi rilevanti.
2. Ai sensi dell'articolo 39, comma 3, dello statuto, le commissioni, sulla base delle linee di indirizzo emanate dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera i), dello statuto, possono attivare udienze conoscitive in merito alle designazioni per le nomine di competenza della Giunta, del Presidente della Regione o dell'Assemblea. Tali udienze si tengono, di norma, almeno trenta giorni prima della scadenza delle cariche relative alla nuova nomina. Il verbale dell'incontro è reso noto all'organo regionale competente per la nomina.
3. Le udienze conoscitive si aprono con una breve illustrazione dell'argomento in esame fatta dal Presidente della commissione. Il relatore, la Giunta o il consigliere proponente illustrano il progetto di legge oggetto di consultazione e replicano agli intervenuti per un tempo complessivo, di norma, non superiore ai trenta minuti. Se il progetto di legge non è di iniziativa della Giunta, la stessa ha facoltà di esporre le proprie considerazioni, per non più di quindici minuti, in apertura dell'udienza, dopo le illustrazioni. Seguono gli interventi degli invitati e le domande loro rivolte, in forma concisa, da parte dei consiglieri o degli assessori.
4. Gli interventi degli invitati non devono, di norma, superare i quindici minuti ciascuno; gli invitati hanno la facoltà di consegnare alla commissione interventi, relazioni scritte, osservazioni e proposte.
5. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo, si applicano alle udienze conoscitive, in quanto compatibili, le norme di cui ai capi II e IV del titolo IX.
Art. 44
Audizioni delle commissioni assembleari
1. Le commissioni, in relazione a singoli progetti di legge, di regolamento, proposte di legge alle Camere e a provvedimenti amministrativi in esame o, comunque, su questioni di particolare interesse, possono procedere ad audizioni, invitando i rappresentanti di enti ed associazioni o persone competenti nella materia o nell'argomento. Gli invitati possono consegnare alla commissione interventi, relazioni scritte, osservazioni e proposte. I commissari possono rivolgere domande atte ad approfondire gli argomenti oggetto dell'audizione.
2. Le commissioni, sulla base delle linee di indirizzo emanate dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera i), dello statuto, possono procedere ad audizioni in riferimento alle nomine di competenza di organi della Regione. In ordine alle nomine di competenza dell'esecutivo, le commissioni possono procedere alla verifica delle ragioni delle scelte e delle competenze dei nominati.
3. Le commissioni possono procedere ad audizioni del Presidente della Giunta e degli assessori per le finalità di cui all'articolo 38, comma 7, dello statuto.

Note del Redattore:

Il presente regolamento interno è stato emanato con decreto del Presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 4 dicembre 2007, n. 1

La procedura relativa alla richiesta di parere di conformità allo Statuto è prevista all'art.9 L.R. 4 dicembre 2007 n, 23 (Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria)

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