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Documento storico: Testo Originale

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 28 novembre 2007, n. 143

REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'EMILIA-ROMAGNA (1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 177 del 5 dicembre 2007

CAPO I
Strumenti e procedimenti per l'attività legislativa, di programmazione e regolamentare
Art. 45
Metodi per l'esercizio dell'attività legislativa, di programmazione e regolamentare
1. L'attività legislativa, di programmazione e regolamentare è esercitata in modo da assicurare:
a) la programmazione, la razionalizzazione e la semplificazione della procedura normativa;
b) la chiarezza degli obiettivi perseguiti e la qualità, coerenza ed efficacia delle norme relative;
c) la divulgazione dei contenuti delle norme e della loro applicazione tra i destinatari;
d) il controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione dell'efficacia delle politiche regionali rispetto alle finalità e agli obiettivi dichiarati;
e) che le nuove leggi tendano ad abrogare leggi precedenti di analogo contenuto.
È compito del legislatore nelle leggi più complesse anteporre all'articolato un apposito glossario dei termini più significativi.
2. Le disposizioni del presente capo definiscono gli strumenti e i procedimenti per l'analisi preventiva dei progetti di legge, per la corretta redazione dei testi normativi, per il monitoraggio e il controllo sull'attuazione delle leggi. Annualmente è redatto il rapporto sulla legislazione.
Art. 46
Redazione tecnica dei testi normativi
1. In tutte le fasi dell'esame istruttorio le competenti strutture dell'Assemblea curano la qualità redazionale dei testi normativi secondo regole condivise volte a perseguire la chiarezza, la semplicità ed univocità del significato delle singole disposizioni, anche in relazione al contesto normativo vigente in cui si inseriscono.
2. Si applicano le regole e i suggerimenti per la redazione dei testi normativi adottati con deliberazione dell'Ufficio di presidenza.
Art. 47
Scheda tecnico-normativa
1. Su richiesta del Presidente della commissione, sentiti i vicepresidenti e i relatori, per il progetto di legge è redatta una scheda tecnico-normativa che riporta le seguenti informazioni:
a) individuazione del contesto tecnico e normativo in cui si inserisce il progetto;
b) coerenza della disciplina proposta con la Costituzione, con particolare riferimento alle indicazioni contenute nella giurisprudenza della Corte costituzionale;
c) relazione della disciplina proposta con le leggi nazionali e le normative dell'Unione europea;
d) coerenza della proposta con lo statuto.
Art. 48
Scheda tecnico-finanziaria
1. I progetti di legge che comportano conseguenze economiche sono corredati, di norma, da una scheda finanziaria in cui sono quantificate le entrate e indicati gli oneri relativi alle singole misure previste. Nella scheda sono indicati inoltre i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione e le loro fonti, nonché ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede di esame istruttorio.
2. Per i progetti di legge d'iniziativa della Giunta la scheda è allegata al testo stesso; per i progetti di legge d'iniziativa popolare o d'iniziativa assembleare, ove necessario, è compito del relatore richiedere la scheda agli uffici regionali competenti.
Art. 49
Analisi di fattibilità dei progetti di legge
1. Per progetti di legge di particolare rilevanza, che ridisegnano politiche complesse sia con riferimento alle misure previste sia con riferimento ai destinatari e ai diversi soggetti coinvolti per la loro attuazione, sono realizzati, su richiesta dei Presidenti delle commissioni, sentiti i vicepresidenti e i relatori, studi di fattibilità volti ad accertare i seguenti profili:
a) definizione degli obiettivi dell'intervento e valutazione della congruità dei mezzi per conseguirli;
b) destinatari degli interventi anche con riferimento all'impatto di genere;
c) analisi delle conseguenze economiche derivanti dalle misure proposte;
d) verifica della copertura amministrativa e della congruità dei tempi previsti per l'attuazione delle norme e dei termini da esse stabiliti;
e) relazione e possibili effetti sulle competenze e sull'operatività delle Province e dei Comuni.
2. Sui progetti di cui al comma 1, per la previsione dei loro possibili effetti, la commissione referente, anche su richiesta di altre commissioni o della Giunta, può decidere l'elaborazione di un'analisi ambientale, sociale ed economica.
3. I risultati delle analisi di fattibilità, unitamente ai documenti prodotti, compresi le analisi e i pareri resi dalla commissione per le pari opportunità fra donne e uomini per le questioni di propria competenza, sono allegati al parere licenziato dalla commissione referente.
4. Il relatore sovrintende alle attività per la redazione degli studi di fattibilità. Può richiedere alla Giunta e ad altri soggetti gli elementi informativi necessari per compiere le analisi. Il relatore, d'intesa con il Presidente della commissione, può procedere alla eventuale consultazione, nelle forme ritenute opportune, di soggetti esterni con particolare riferimento ai soggetti rappresentativi degli interessi coinvolti.
Art. 50
Controllo sull'attuazione delle leggi
1. Le clausole valutative sono disposizioni inserite nei testi di legge che definiscono i tempi e le modalità con cui i soggetti attuatori sono tenuti a trasmettere le informazioni necessarie al controllo sull'attuazione della legge e dei relativi effetti da parte dell'Assemblea.
2. Le clausole valutative possono riguardare anche i regolamenti e gli atti attribuiti alla Giunta per l'attuazione delle leggi stesse, oltre che le attività degli uffici e delle agenzie regionali.
3. Sono soggetti attuatori di una legge tutti gli enti ed organismi, comprese le strutture della Regione, che a vario titolo sono coinvolti nel processo di attuazione di una legge.
4. La clausola contiene:
a) la definizione degli obiettivi conoscitivi che l'Assemblea si pone e delle informazioni necessarie a soddisfare tali obiettivi;
b) l'individuazione dei soggetti preposti alla produzione delle informazioni richieste;
c) l'indicazione delle modalità e dei tempi previsti per l'elaborazione e la trasmissione delle informazioni all'organo legislativo;
d) la previsione di adeguate risorse dedicate allo svolgimento delle attività di controllo e valutazione.
5. Le informazioni prodotte in attuazione di una clausola valutativa sono esaminate dalla commissione competente per materia, la quale può formulare valutazioni in merito e trasmetterle ai soggetti che hanno prodotto l'informazione. A tal fine l'Ufficio di presidenza della commissione esamina la documentazione prodotta avvalendosi del supporto tecnico delle strutture della Regione e sottopone le valutazioni alla commissione.
6. In mancanza di clausole valutative, la commissione assembleare competente può decidere lo svolgimento di missioni valutative, finalizzate all'analisi dell'attuazione di una legge o degli effetti di una politica regionale. A tal fine designa un commissario di maggioranza e uno di minoranza che, anche con l'ausilio di uffici regionali appositamente individuati, relazionano sui risultati e indicano proposte per la necessaria pubblicizzazione degli esiti della valutazione approvati dalla commissione stessa.

Note del Redattore:

Il presente regolamento interno è stato emanato con decreto del Presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 4 dicembre 2007, n. 1

La procedura relativa alla richiesta di parere di conformità allo Statuto è prevista all'art.9 L.R. 4 dicembre 2007 n, 23 (Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria)

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