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Documento storico: Testo Originale

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 28 novembre 2007, n. 143

REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'EMILIA-ROMAGNA (1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 177 del 5 dicembre 2007

CAPO II
Organizzazione della discussione
Art. 70
Iscrizioni a parlare
1. I consiglieri ed i componenti della Giunta che intendono intervenire in una discussione devono iscriversi richiedendolo alla presidenza. Gli oratori hanno la parola secondo l'ordine di iscrizione, salva la facoltà del Presidente di alternare, per quanto possibile, oratori di gruppi diversi. È consentito lo scambio di turno fra oratori.
2. Se un oratore chiamato dal Presidente non risulta presente, decade dalla iscrizione a intervenire.
3. Gli oratori, ottenuta la parola dal Presidente, svolgono l'intervento dal proprio banco, in piedi e rivolti verso il Presidente.
Art. 71
Durata degli interventi
1. La durata degli interventi in Assemblea non può eccedere:
a) venti minuti nella discussione sulle linee generali di un progetto di legge, di un regolamento, di proposte di legge alle Camere, di accordi ed atti di programmazione annuali e poliennali, nonché di atti amministrativi considerati complessi o rilevanti dalla Conferenza dei presidenti di gruppo;
b) dieci minuti per la discussione generale su provvedimenti amministrativi, risoluzioni, mozioni, ordini del giorno oltre che per la discussione delle comunicazioni di cui all'articolo 76;
c) cinque minuti per la discussione di ciascun articolo o emendamento;
d) cinque minuti per le dichiarazioni di voto e per tutti gli altri casi non specificatamente normati.
2. Nel caso di atti complessi o poliennali e a fronte di discussioni particolarmente rilevanti, il Presidente dell'Assemblea può concedere, a suo insindacabile giudizio, se richiesto, al Presidente della Regione o all'assessore incaricato della conclusione del dibattito, un tempo maggiore per la replica, non superiore al doppio del tempo previsto.
3. Trascorso il termine, il Presidente, dopo aver invitato l'oratore a concludere, gli toglie la parola.
4. Il Presidente, dopo aver invitato l'oratore che seguita a discostarsene ad attenersi alla questione, può, a suo insindacabile giudizio, interdirgli la parola.
5. Nessun intervento può essere interrotto o rimandato per la sua continuazione da una seduta all'altra.
Art. 72
Norme per la conclusione dei dibattiti
1. Dopo trentacinque ore dall'inizio della trattazione di un argomento, su richiesta di un quinto dei consiglieri, il Presidente convoca la Conferenza dei presidenti di gruppo con l'Ufficio di presidenza per contingentare i tempi per la sua conclusione, con le modalità di cui all'articolo 20, commi 1, 3, 6, 7 e 8.
Art. 73
Divieto di parlare due volte nella stessa discussione
1. Ciascun oratore può parlare una sola volta nella stessa fase di discussione, esclusi i casi di dichiarazione di voto, fatto personale, richiami al regolamento e all'ordine del giorno, priorità delle votazioni e questioni procedurali; è escluso anche il caso in cui l'intervento concerne questioni pregiudiziali o sospensive.
Art. 74
Questioni pregiudiziali, sospensive e procedurali
1. La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non si abbia a discutere, può essere proposta per una sola volta prima che si entri nella discussione. La questione sospensiva, quella cioè che rinvia la discussione al verificarsi di scadenze determinate, può essere proposta, per una sola volta, entro il termine della discussione generale, salvo quanto disposto all'articolo 30, comma 8. È questione sospensiva anche la proposta di riapertura della fase preparatoria e referente di cui all'articolo 38, comma 5, dello statuto.
2. Le questioni sono discusse prima che inizi o che continui la discussione, né questa ha inizio o prosegue se l'Assemblea non le ha respinte.
3. Dopo il proponente possono parlare soltanto un consigliere a favore e uno contro.
4. In caso di concorso di questione pregiudiziale e di questione sospensiva ha luogo un'unica discussione, nella quale può prendere la parola un solo consigliere per gruppo, oltre ai proponenti. Per ogni questione sollevata ha diritto di parola un solo proponente. Se la sospensione è approvata, l'Assemblea decide sulla scadenza della stessa.
5. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere i tre minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano senza dichiarazioni di voto.
6. I richiami al regolamento o per questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In questi casi possono parlare, dopo il proponente, un oratore a favore ed uno contro, per non più di tre minuti ciascuno. Ove l'Assemblea sia chiamata dal Presidente a decidere su questi richiami, la votazione ha luogo per alzata di mano.
Art. 75
Inversione dell'ordine del giorno e trattazione urgente di argomento non iscritto
1. Nel corso della seduta ciascun consigliere o assessore può proporre per iscritto l'inversione dell'ordine del giorno. Possono intervenire un oratore a favore ed uno contro per non oltre tre minuti ciascuno. L'Assemblea delibera per alzata di mano.
2. Salvo quanto disposto dal comma 3, l'Assemblea non può deliberare né discutere su un argomento non iscritto all'ordine del giorno.
3. La trattazione urgente di argomenti non iscritti all'ordine del giorno può essere proposta per iscritto al Presidente dell'Assemblea non oltre la prima ora dall'inizio dei lavori di ogni seduta, sempre che sugli argomenti risulti esaurita, se occorrente, la funzione preparatoria e referente della commissione assembleare competente. Sull'accoglimento della domanda l'Assemblea delibera.
Art. 76
Comunicazioni all'Assemblea della Giunta e delle commissioni
1. Di norma le comunicazioni della Giunta, delle commissioni e del sottosegretario alla presidenza, sono iscritte all'ordine del giorno dell'Assemblea e si svolgono con le modalità ordinarie. Al di fuori di esse, per fatti di particolare rilevanza e urgenza, il Presidente della Giunta o l'assessore o il sottosegretario alla presidenza da lui delegati possono chiedere di svolgere comunicazioni all'Assemblea sulle quali si apre il dibattito, una volta terminata la discussione dell'oggetto in corso. Tali comunicazioni non possono superare i venti minuti. È fatta salva la facoltà di distribuire ai consiglieri testi scritti, che sono pubblicati in allegato ai resoconti assembleari, su disposizione della presidenza. La discussione può chiudersi con una risoluzione.
Art. 77
Fatto personale
1. È fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Chi chiede la parola per fatto personale deve indicarlo. Il Presidente decide se il fatto sussiste; se l'interessato insiste, decide l'Assemblea, per alzata di mano, senza discussione.
3. Colui che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facoltà di parlare soltanto per precisare o rettificare il significato delle parole da lui pronunciate.
4. Gli interventi relativi al fatto personale non possono superare i tre minuti.

Note del Redattore:

Il presente regolamento interno è stato emanato con decreto del Presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 4 dicembre 2007, n. 1

La procedura relativa alla richiesta di parere di conformità allo Statuto è prevista all'art.9 L.R. 4 dicembre 2007 n, 23 (Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria)

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