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Documento storico: Testo Originale

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 28 novembre 2007, n. 143

REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'EMILIA-ROMAGNA (1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 177 del 5 dicembre 2007

CAPO IV
Disciplina dell'Aula e delle tribune
Art. 86
Ordine dell'Aula - Sanzioni disciplinari
1. Chi pronuncia parole sconvenienti oppure turba con il suo contegno la libertà della discussione e l'ordine della seduta è richiamato dal Presidente. La persona richiamata che intende dare spiegazioni sul proprio comportamento può avere la parola alla fine della seduta o anche subito, a giudizio del Presidente, che decide se mantenere il richiamo all'ordine.
2. In caso di particolare gravità, o dopo un secondo richiamo all'ordine nel corso della stessa seduta, il Presidente, avvalendosi dei questori, può disporre l'esclusione dall'Aula della persona richiamata per tutto il resto della seduta.
3. Nei confronti di chi ha provocato tumulti o disordini nell'Aula, o è trasceso a vie di fatto o ad oltraggi nei confronti di altri, il Presidente, udito l'Ufficio di presidenza, può altresì decidere la censura. La censura comporta l'interdizione di partecipare ai lavori dell'Assemblea e delle commissioni per un periodo da due a cinque settimane.
4. Se i fatti di cui al comma 3 si verificano in commissione, il Presidente denuncia l'accaduto al Presidente dell'Assemblea, che può decidere la censura nonché l'interdizione di partecipare ai lavori della commissione per un periodo da due a cinque settimane.
Art. 87
Inottemperanza alle sanzioni disciplinari
1. Se chi è stato escluso dall'Aula o interdetto dalla partecipazione alle sedute non ottempera all'invito di allontanarsi o tenta di rientrare nell'Aula prima che sia trascorso il termine previsto, il Presidente sospende la seduta e dà ai questori le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti. In tale caso la durata della sanzione si intende automaticamente raddoppiata.
Art. 88
Tumulto in Aula
1. Se sorge tumulto in Aula e risultano inutili i richiami all'ordine, il Presidente abbandona il seggio e la seduta si intende sospesa. Ripresa la seduta, se il tumulto continua il Presidente sospende nuovamente la seduta ovvero la rinvia. In questo caso l'Assemblea si intende convocata, senz'altro avviso e con lo stesso ordine del giorno, per il successivo giorno feriale e all'ora medesima, salvo diversa disposizione del Presidente.
Art. 89
Ordine nell'Aula
1. I poteri necessari al mantenimento dell'ordine in Assemblea spettano all'Assemblea stessa e sono esercitati in suo nome dal Presidente, coadiuvato dai questori.
2. La forza pubblica non può entrare nell'Aula assembleare se non su invito del Presidente e dopo che è stata sospesa o tolta la seduta.
Art. 90
Divieto di ingresso nell'Aula ad estranei - Comportamento del pubblico
1. Nessuna persona estranea all'Assemblea o ai servizi relativi può introdursi in Aula senza espressa autorizzazione del Presidente.
2. Le persone che assistono alle sedute dalle apposite tribune devono astenersi da ogni segno di approvazione o disapprovazione.
3. I commessi, in seguito ad ordine del Presidente, fanno immediatamente uscire chiunque turba l'ordine. Se non è possibile individuare la persona o le persone da cui è cagionato il disordine, il Presidente dispone che sia sgombrata tutta la sezione della tribuna.
4. In caso di tumulto nel settore del pubblico il Presidente può disporre l'intervento della forza pubblica. In tal caso la seduta è sospesa.
5. In caso di oltraggio all'Assemblea o ad alcuno dei suoi componenti, il Presidente dispone l'immediata individuazione dell'autore del fatto, ne ordina l'espulsione e denuncia il fatto all'Autorità giudiziaria.
6. Con regolamento dell'Ufficio di presidenza sono disciplinate le modalità di accesso e il comportamento del pubblico.

Note del Redattore:

Il presente regolamento interno è stato emanato con decreto del Presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 4 dicembre 2007, n. 1

La procedura relativa alla richiesta di parere di conformità allo Statuto è prevista all'art.9 L.R. 4 dicembre 2007 n, 23 (Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria)

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