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Documento storico: Testo Originale

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 28 novembre 2007, n. 143

REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'EMILIA-ROMAGNA (1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 177 del 5 dicembre 2007

TITOLO XI
PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI REGIONALI E ALTRE DISPOSIZIONI
CAPO I
Atti di indirizzo
Art. 103
Atti d'indirizzo dell'Assemblea e loro pubblicazione
1. L'Assemblea, secondo quanto previsto dall'articolo 28 dello statuto e in particolare dal comma 1, determina l'indirizzo politico generale della Regione con appositi atti assembleari: leggi, atti di programmazione e amministrativi, delibere, risoluzioni, mozioni e ordini del giorno. Ogni consigliere ha potere d'iniziativa in tal senso e può, inoltre, proporre l'iscrizione di argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea presentando richiesta alla Conferenza dei presidenti di gruppo o al Presidente dell'Assemblea secondo le modalità di cui all'articolo 75, comma 3.
2. La conferenza dei Presidenti di gruppo preso atto della presentazione di più mozioni, interpellanze e risoluzioni su argomenti analoghi o similari può decidere di porre tale tema all'ordine del giorno dell'Assemblea. In tal caso gli atti assunti a riferimento della proposta sono abbinati.
3. Il Presidente dell'Assemblea, coadiuvato dall'Ufficio di presidenza, ha il compito di tenere in evidenza gli impegni assunti con l'approvazione degli atti di cui al comma 1 e di informare di eventuali scadenze i soggetti tenuti agli adempimenti previsti. Il Presidente dell'Assemblea periodicamente chiede informazioni al Presidente della Regione tramite il sottosegretario circa lo stato di attuazione degli indirizzi di competenza della Giunta. Almeno due volte all'anno invia un quadro sintetico ai consiglieri.
4. Gli atti di cui al comma 1 approvati dall'Assemblea sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione. Mozioni, risoluzioni e ordini del giorno approvati in collegamento ad altri atti, quali leggi, piani, programmi e delibere, sono pubblicati subito dopo l'atto cui si riferiscono.
Art. 104
Presentazione di mozioni - Data di discussione
1. La mozione è un atto d'indirizzo politico che ciascun consigliere può presentare al fine di promuovere una deliberazione dell'Assemblea o per chiedere lo svolgimento di una discussione in Aula su un argomento che ritiene d'interesse dell'Assemblea.
2. Il proponente può richiedere che la Conferenza dei presidenti di gruppo, sentita la Giunta, fissi la data della discussione.
3. Su richiesta del presentatore, la Conferenza dei presidenti di gruppo può disporre l'assegnazione di una mozione alla commissione competente, che può pronunciarsi con il voto. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 103, comma 4.
4. La commissione può comunque richiedere che della relativa votazione sia investita l'Assemblea.
Art. 105
Discussione congiunta di più mozioni
1. Più mozioni relative a fatti o ad argomenti identici o strettamente connessi formano oggetto di una discussione unica, sia in Aula che in commissione.
2. Fino al momento della votazione finale della mozione è consentito ai consiglieri di aggiungere la propria firma.
3. Se una mozione è ritirata, uno dei firmatari ha diritto di illustrarne le ragioni. Se la mozione è stata sottoscritta da più presentatori, il ritiro deve essere effettuato da tutti i presentatori. La mozione ritirata non può essere fatta propria da altri.
Art. 106
Esame delle mozioni
1. L'esame di ciascuna mozione comprende la discussione sulle linee generali e la discussione sugli emendamenti. Per la discussione si seguono, in quanto applicabili, le norme dei capi II e III del titolo IX e del capo I del titolo X.
2. Gli emendamenti possono essere sottoposti a votazione solo dopo il parere positivo del proponente. Se la mozione è presentata da più consiglieri, il parere è espresso dal primo firmatario o dal secondo in caso di sua assenza, e così similmente in caso di ulteriori assenze.
Art. 107
Presentazione di risoluzioni
1. La risoluzione è uno strumento d'indirizzo politico tramite il quale l'Assemblea evidenzia i propri orientamenti su particolari questioni e definisce le linee guida per la sua attività e per l'attività della Giunta.
2. La risoluzione può essere proposta da uno o più consiglieri o da un Presidente di commissione su mandato della commissione stessa.
3. Per la trattazione delle risoluzioni valgono, in quanto applicabili, le norme relative alle mozioni.
4. Le risoluzioni possono essere presentate anche in occasione di dibattiti in Assemblea su comunicazioni di cui agli articoli 53, comma 2, e 76 e sono votate al termine della discussione.
Art. 108
Presentazione di ordini del giorno
1. Nel corso della discussione degli atti di competenza dell'Assemblea, e in particolare degli atti di cui all'articolo 28, comma 4, dello statuto, possono essere presentati per iscritto e svolti, a norma dell'articolo 71, comma 1, lettera b), ordini del giorno di indirizzo per l'attività della Giunta in relazione agli atti in esame. Essi devono riferirsi a parti o articoli già approvati o all'atto nel suo complesso e sono votati al termine dell'approvazione dell'ultimo emendamento o articolo, ma prima della votazione finale. Ciascun consigliere può presentare non più di un ordine del giorno, come primo firmatario.
2. Non possono essere presentati ordini del giorno che riproducono sostanzialmente emendamenti o articoli aggiuntivi respinti. In tale caso il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno e sentito uno dei proponenti, può dichiararlo inammissibile. Se il proponente insiste ed il Presidente ritiene opportuno consultare l'Assemblea, questa decide per alzata di mano, sentito un oratore a favore e uno contro per non più di tre minuti ciascuno.
3. Gli emendamenti all'ordine del giorno possono essere sottoposti a votazione solo dopo il parere positivo del proponente. Se l'ordine del giorno è presentato da più consiglieri, il parere è espresso dal primo firmatario o dal secondo in caso di sua assenza, e così similmente in caso di ulteriori assenze.
4. Gli ordini del giorno possono essere altresì presentati ai sensi dell'articolo 28, comma 4, lettera l), dello statuto.
Art. 109
Disposizioni comuni a mozioni, risoluzioni e interpellanze
1. Il Presidente può disporre a suo insindacabile giudizio che mozioni, risoluzioni e interpellanze relative ad argomenti identici o strettamente connessi siano abbinate e svolte contemporaneamente.
2. Se su una o più mozioni, risoluzioni e interpellanze si procede ad un'unica discussione, le interpellanze s'intendono assorbite dal dibattito sulle mozioni o risoluzioni.
3. Il Presidente può disporre che mozioni e risoluzioni siano abbinate per la discussione a progetti di legge o atti di programmazione o amministrativi e siano discusse e votate, congiuntamente ad eventuali ordini del giorno, secondo le procedure previste dall'articolo 108.
CAPO II
Mozioni di sfiducia e censura
Art. 110
Mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta
1. La mozione di sfiducia al Presidente della Giunta deve essere motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei componenti dell'Assemblea ed è portata in discussione non prima di tre giorni ed entro quindici giorni dalla sua presentazione.
2. Alla discussione sulla mozione di sfiducia possono prendere la parola, per non più di quindici minuti complessivamente, compresa la dichiarazione di voto, il Presidente della Giunta e un consigliere per gruppo. Possono intervenire altri consiglieri solo per dichiarare la difformità del loro voto rispetto a quello del gruppo assembleare cui appartengono per non più di cinque minuti ciascuno.
3. Al termine della discussione, il Presidente dell'Assemblea pone in votazione la mozione di sfiducia. La mozione è votata per appello nominale e si intende approvata se esprime voto favorevole la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
4. Nel caso venga approvata la mozione di sfiducia, si avviano le procedure previste dallo statuto.
Art. 111
Censura al singolo assessore
1. Ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera h), dello statuto, le proposte di censura nei confronti di un assessore presentate da almeno un quinto dei consiglieri assegnati sono poste all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea. Alla discussione possono prendere la parola, per non più di quindici minuti complessivamente, compresa la dichiarazione di voto, il Presidente della Giunta, l'assessore per il quale è proposta la censura e un oratore per gruppo. Possono intervenire altri consiglieri solo per dichiarare la difformità del loro voto rispetto a quello del gruppo assembleare cui appartengono per non più di cinque minuti ciascuno.
2. Terminata la discussione, il Presidente pone in votazione la censura per appello nominale che si intende approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Il Presidente dell'Assemblea trasmette la deliberazione al Presidente della Giunta entro i successivi tre giorni.
CAPO III
Sindacato ispettivo
Art. 112
Presentazione e pubblicazione delle interrogazioni
1. L'interrogazione, presentata per iscritto al Presidente dell'Assemblea, consiste in una domanda rivolta alla Giunta concernente le competenze della Regione, per sapere se un fatto è vero, se alcuna informazione è pervenuta o è esatta, se la Giunta intende comunicare all'Assemblea documenti o notizie o ha preso o intende prendere alcun provvedimento su oggetti determinati, o comunque per sollecitare informazioni sull'attività dell'amministrazione regionale.
2. Le interrogazioni sono pubblicate in allegato al resoconto della seduta in cui sono state annunciate.
3. Nel presentare un'interrogazione il consigliere dichiara se intende ricevere risposta orale in commissione o risposta scritta. Nel caso di risposta in commissione, la commissione, esaurito lo svolgimento dell'interrogazione, comunica la risposta al Presidente che ne dà notizia all'Assemblea.
Art. 113
Svolgimento delle interrogazioni
1. Le risposte alle interrogazioni in commissione, di durata non eccedente i dieci minuti, possono essere precedute dalla relativa illustrazione e seguite dalla replica dell'interrogante per un tempo complessivo non superiore ai dieci minuti, per motivare se è o no soddisfatto.
2. Nel caso di interrogazione sottoscritta da più consiglieri, il diritto di illustrazione e replica spetta ad uno solo degli interroganti. Salvo diverso accordo fra gli interroganti, si intende che il diritto compete al primo firmatario.
3. La risposta orale in commissione deve essere data dal Presidente della Regione, dal sottosegretario alla presidenza o da un assessore, entro trenta giorni dall'assegnazione alla commissione.
4. La risposta scritta all'interrogazione deve pervenire al consigliere e, per conoscenza, al Presidente dell'Assemblea entro trenta giorni dall'annuncio in Aula. Il tempo può essere raddoppiato su richiesta al Presidente dell'Assemblea da parte di chi è tenuto alla risposta.
5. Il Presidente dell'Assemblea dà comunicazione in Aula della mancata risposta alle interrogazioni da parte della Giunta nei termini previsti dal presente articolo. Decorsi inutilmente trenta giorni da tale comunicazione, il Presidente dell'Assemblea richiama la Giunta per la risposta; decorsi ulteriori trenta giorni senza risposta, l'interrogazione può essere trasformata dal proponente in una mozione, che è inserita al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta della tornata assembleare successiva.
Art. 114
Interrogazioni di attualità a risposta immediata in Aula
1. Di norma all'inizio della prima seduta antimeridiana di ogni tornata dell'Assemblea, un consigliere per ogni gruppo può svolgere un'interrogazione a risposta immediata su questioni di particolare rilevanza sociale e politica o su questioni d'interesse regionale.
2. Il consigliere che rivolge un'interrogazione al Presidente della Regione deve presentare l'interrogazione, che consiste in una domanda formulata in modo chiaro e conciso su un argomento connotato da urgenza o particolare attualità, formalizzandola per iscritto al Presidente dell'Assemblea almeno ventiquattr'ore prima dell'inizio della seduta.
3. Nel caso in cui le richieste per gruppo siano più di una, il Presidente tiene conto dell'ordine di presentazione o dell'intesa raggiunta tra i presentatori di ogni gruppo comunicata entro le ore dodici del giorno precedente. Il Presidente dell'Assemblea trasmette immediatamente al Presidente della Giunta e al sottosegretario le interrogazioni che saranno discusse in seduta. Le interrogazioni non trattate decadono.
4. All'interrogazione di attualità risponde il Presidente della Regione, il sottosegretario o un assessore per un tempo massimo di tre minuti. L'illustrazione della domanda e la replica non possono superare complessivamente i sei minuti.
Art. 115
Presentazione e pubblicazione delle interpellanze
1. L'interpellanza riguarda gli intendimenti e le scelte della Giunta e del Presidente della Regione, cui compete la risposta in Aula che può delegare al sottosegretario o all'assessore competente. L'interpellanza è volta a conoscere lo stato d'attuazione degli indirizzi approvati dall'Assemblea, i motivi e gli intendimenti della condotta della Giunta su determinati problemi o le sue valutazioni su fatti d'interesse regionale o in merito ad accordi sottoscritti con enti locali o altri soggetti pubblici e privati.
2. L'interpellanza è a risposta orale in Aula; è presentata per iscritto al Presidente dell'Assemblea. Le interpellanze sono pubblicate in allegato al resoconto della seduta in cui sono state annunciate.
3. Interpellante e Presidente della Regione o suo delegato possono in ogni momento concordare di trasformare l'interpellanza in interrogazione a risposta scritta, dandone informazione al Presidente dell'Assemblea.
Art. 116
Svolgimento delle interpellanze
1. All'interpellanza risponde, entro trenta giorni dall'annuncio in Aula, il Presidente della Regione, il sottosegretario o l'assessore competente per un tempo massimo di otto minuti. L'illustrazione dell'interpellanza e la replica non possono superare complessivamente gli otto minuti evidenziando anche la ragione per cui si è soddisfatti o meno della risposta.
2. Se l'interpellanza è sottoscritta da più consiglieri, il diritto di illustrazione compete ad uno solo degli interpellanti, come pure il diritto di replica. Salvo diverso accordo fra gli interpellanti, si intende che tali diritti competono al primo firmatario o, in sua assenza, nell'ordine agli altri firmatari.
3. Nel giorno fissato per lo svolgimento dell'interpellanza, la Giunta può dichiarare di non poter rispondere, indicandone il motivo. In tal caso, contestualmente, la Giunta comunica il termine entro il quale provvederà a rispondere. Su tale dichiarazione l'interpellante può intervenire per due minuti.
4. Il Presidente dell'Assemblea decide quali interpellanze hanno priorità nella risposta, tenendo conto dell'ordine di presentazione, di un'opportuna ripartizione fra i consiglieri interpellanti e favorendo il raggruppamento delle risposte per materia e tenendo, altresì, conto delle indicazioni di cui al comma 5. Se vi è un elevato numero di interpellanze che non hanno ancora ricevuto risposta, la Conferenza dei presidenti di gruppo può decidere, sentita la Giunta, la convocazione di una seduta dell'Assemblea appositamente dedicata alla loro trattazione. In questo caso non è ammessa la discussione di altri argomenti e, in particolare, non sono applicabili gli articoli 64, comma 3, 67, commi 3 e 4, 68, 69, 75 e 76.
5. I Presidenti di gruppo, in sede di formazione dell'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea, possono indicare quali interpellanze hanno priorità nella risposta.
Art. 117
Tempo riservato alle interpellanze
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 114, di norma i primi sessanta minuti per ciascuna seduta antimeridiana e non meno di trenta minuti per ciascuna seduta pomeridiana sono dedicati allo svolgimento delle interpellanze.
2. La Conferenza dei presidenti di gruppo in casi eccezionali può decidere di non dare corso alle modalità previste dal comma 1. Il Presidente all'inizio dei lavori informa l'Assemblea delle motivazioni addotte per tale decisione.
Art. 118
Disposizioni comuni a interpellanze e interrogazioni
1. Entro due settimane dall'iscrizione all'ordine del giorno generale dell'Assemblea, la Giunta comunica a quali interpellanze o interrogazioni non intende rispondere, ritenendone il contenuto estraneo ai propri compiti d'istituto. Il Presidente dell'Assemblea ne dà notizia all'Assemblea, all'interpellante o all'interrogante e al Presidente della commissione competente secondo quanto disposto dall'articolo 68, comma 1, lettera c).
2. Il presentatore può sempre ritirare l'interpellanza o l'interrogazione fino al momento in cui la Giunta si accinge a rispondere. Se l'interpellanza o l'interrogazione è stata sottoscritta da più presentatori, il ritiro deve essere effettuato da tutti i presentatori.
3. L'assenza non preventivamente comunicata del presentatore comporta la dichiarazione, da parte del Presidente, di decadenza dell'interpellanza o dell'interrogazione.
CAPO IV
Diritto di accesso
Art. 119
Diritto di accesso
1. Le richieste presentate dai consiglieri ai sensi dell'articolo 30, comma 3, dello statuto, per ottenere informazioni o copia di atti e documenti utili all'espletamento del loro mandato, sono trasmesse dal Presidente dell'Assemblea alle direzioni generali competenti. Copia di ogni richiesta è contestualmente inviata al Presidente della Giunta. I direttori generali, salvo che non vi ostino norme di legge, sono tenuti a soddisfare la richiesta entro il quinto giorno lavorativo dalla data di ricevimento della stessa. Se ritengono tale termine non congruo, sono tenuti a darne immediatamente motivata comunicazione al Presidente dell'Assemblea, al Presidente della Giunta ed al consigliere interessato, precisando il termine entro cui la richiesta può essere adempiuta. Il direttore generale risponde disciplinarmente del mancato adempimento, nel più breve termine, degli obblighi di cui al presente comma.
2. Il Presidente dell'Assemblea dà altresì ai consiglieri regionali, che ne fanno richiesta, tutte le informazioni sui provvedimenti assunti dall'Ufficio di presidenza, entro quindici giorni dalla richiesta, ove possibile, o entro i tempi necessari, dandone comunicazione al richiedente.
CAPO V
Istituti di democrazia diretta - Procedure
Art. 120
Progetti di legge d'iniziativa popolare pendenti alla fine della legislatura
1. All'inizio di ogni legislatura il Presidente dell'Assemblea dispone che siano iscritti all'ordine del giorno generale ed inviati all'esame delle competenti commissioni i progetti di legge d'iniziativa popolare pendenti alla fine della precedente legislatura.
Art. 121
Petizioni
1. L'Ufficio di presidenza, previo esame di ammissibilità, in relazione alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 16, comma 1, dello statuto, trasmette alla commissione competente per materia le petizioni e ne invia copia alla Giunta ed a tutti i consiglieri.
2. L'esame in commissione si conclude, entro sei mesi, con una relazione comunicata all'Assemblea, ovvero con una decisione di abbinamento con un eventuale provvedimento legislativo, regolamentare o amministrativo all'ordine del giorno della commissione stessa riguardante analogo oggetto.
3. Il Presidente dell'Assemblea dà comunicazione al primo firmatario dell'esito della petizione. Se, dopo tale comunicazione, la petizione è reiterata, l'Ufficio di presidenza può decidere di archiviarla.
Art. 122
Interrogazioni dei soggetti esterni all'Assemblea
1. Le interrogazioni dei soggetti esterni, espressamente rivolte all'Assemblea a norma dell'articolo 16, comma 2, dello statuto, sono presentate al Presidente dell'Assemblea che affida la redazione della risposta alla commissione assembleare competente per materia, indicando il termine entro il quale la risposta stessa deve essere comunicata all'Assemblea.
2. Il Presidente dell'Assemblea comunica agli interroganti le determinazioni assunte.

Note del Redattore:

Il presente regolamento interno è stato emanato con decreto del Presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 4 dicembre 2007, n. 1

La procedura relativa alla richiesta di parere di conformità allo Statuto è prevista all'art.9 L.R. 4 dicembre 2007 n, 23 (Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria)

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