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Documento storico: Testo Originale

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 28 novembre 2007, n. 143

REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'EMILIA-ROMAGNA (1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 177 del 5 dicembre 2007

INDICE

Espandere area tit1 TITOLO IAVVIO DELLA LEGISLATURA - COSTITUZIONE DEGLI ORGANI E DEI GRUPPI ASSEMBLEARI
Espandere area tit2 TITOLO II - ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Espandere area tit3 TITOLO IIIPROGRAMMAZIONE DEI LAVORI - ISCRIZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA - ASSEGNAZIONI
Espandere area tit4 TITOLO IV - ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI ASSEMBLEARI
Espandere area tit5 TITOLO V - STRUMENTI E PROCEDIMENTI PER LA PARTECIPAZIONE DELLE PERSONE E DELLA COLLETTIVITÀ ALLE DECISIONI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Espandere area tit6 TITOLO VIPROCEDURE, MODALITÀ E STRUMENTI PER LA QUALITÀ DELLA NORMAZIONE E IL CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI - PARERI DI CONFORMITÀ E ALTRE DISPOSIZIONI
Espandere area tit7 TITOLO VII - RAPPORTI CON IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI E IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
Espandere area tit8 TITOLO VIII - COMMISSIONI ASSEMBLEARI SPECIALI
Chiudere area tit9 TITOLO IX - DEI LAVORI D'AULA
Espandere area tit9-cap1 CAPO I - Organizzazione delle sedute
Espandere area tit9-cap2 CAPO II - Organizzazione della discussione
Espandere area tit9-cap3 CAPO III - Votazioni
Espandere area tit9-cap4 CAPO IV - Disciplina dell'Aula e delle tribune
Espandere area tit10 TITOLO X - DELL'ESAME IN ASSEMBLEA
Espandere area tit11 TITOLO XI - PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI REGIONALI E ALTRE DISPOSIZIONI
Espandere area tit12 TITOLO XII - DISPOSIZIONI FINALI
TITOLO I
AVVIO DELLA LEGISLATURA - COSTITUZIONE DEGLI ORGANI E DEI GRUPPI ASSEMBLEARI
CAPO I
Dell'insediamento dell'Assemblea legislativa
Art. 1
Consiglieri regionali
1. I consiglieri regionali sono titolari dei diritti, dei doveri e delle prerogative inerenti la loro funzione secondo le leggi e lo statuto regionale.
Art. 2
Prima seduta dell'Assemblea legislativa - Presidenza provvisoria
1. La prima seduta dell'Assemblea legislativa è convocata dal Presidente dell'Assemblea uscente non prima di quindici e non oltre trenta giorni dalla proclamazione dei candidati eletti consiglieri regionali, ai sensi dell'articolo 27, comma 8, dello statuto.
2. All'apertura di ogni legislatura è costituito un Ufficio di presidenza provvisorio, composto dal consigliere più anziano di età fra i presenti, che funge da Presidente, e dai due consiglieri più giovani, uno per ciascun genere, che fungono da segretari.
3. Il Presidente provvisorio comunica all'Assemblea la composizione della stessa così come determinata dalla legge elettorale vigente.
4. La composizione dell'Assemblea, come risultante a seguito della proclamazione, è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 3
Elezione del Presidente e dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa
1. Svolti gli adempimenti previsti dall'articolo 2, l'Assemblea procede per appello nominale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33, comma 3, dello statuto, all'elezione del Presidente, dei vicepresidenti, dei segretari e dei questori che compongono l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea.
Art. 4
Convalida e decadenza dei consiglieri regionali
1. All'inizio di ogni legislatura l'Ufficio di presidenza procede all'esame delle condizioni di eleggibilità dei consiglieri eletti e propone all'Assemblea, secondo quanto disposto dalla normativa elettorale, la convalida o l'annullamento della elezione di ciascun componente.
2. Se, successivamente alla convalida, un consigliere regionale si trova in una delle condizioni previste come causa di ineleggibilità, l'Ufficio di presidenza espone all'Assemblea le risultanze dell'esame della condizione del consigliere e propone la decadenza del consigliere stesso e la sua sostituzione con chi ne ha diritto.
3. Se per un consigliere regionale esiste o si verifica qualcuna delle cause di incompatibilità previste dalla legge, il Presidente dell'Assemblea provvede a contestargliela per iscritto, sottoponendo poi il caso all'Ufficio di presidenza. Il consigliere ha dieci giorni per rispondere. Entro i successivi cinque giorni l'Ufficio di presidenza presenta le proprie conclusioni all'Assemblea che, entro ulteriori cinque giorni, delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, chiede al consigliere di optare tra il mandato assembleare e la carica che ricopre. Se il consigliere regionale non provvede entro i successivi dieci giorni l'Assemblea lo dichiara decaduto.
4. Tutte le deliberazioni prese dall'Assemblea ai sensi dei commi precedenti sono immediatamente pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione e notificate entro cinque giorni a coloro la cui elezione è stata annullata o che sono stati dichiarati decaduti.
Art. 5
Presentazione del programma di legislatura e della Giunta regionale
1. Nella prima seduta successiva all'insediamento, e non oltre trenta giorni, il Presidente della Regione illustra all'Assemblea il programma di legislatura e la composizione della Giunta motivando le scelte effettuate.
2. Sulle comunicazioni del Presidente della Regione si svolge un'unica discussione, secondo tempi e modalità decisi dall'Ufficio di presidenza, nel rispetto dell'articolo 71, sentita la Conferenza dei presidenti di gruppo. L'Assemblea si esprime sulla composizione della Giunta e approva il programma di legislatura con una risoluzione a cui è allegato il programma stesso.
3. Nel caso di modifiche inerenti la composizione della Giunta si procede con le stesse modalità di cui ai commi 1 e 2.
CAPO II
Costituzione dei gruppi e degli organi assembleari
Art. 6
Costituzione dei gruppi assembleari
1. Entro dieci giorni dall'insediamento dell'Assemblea, i consiglieri si costituiscono in gruppi. A tal fine devono dichiarare per iscritto al Presidente dell'Assemblea a quale gruppo intendono aderire.
2. L'Ufficio di presidenza, con propria delibera, prende atto della consistenza numerica dei gruppi che si sono costituiti e delle eventuali successive modifiche nel corso della legislatura.
3. Di norma ciascun gruppo assembleare è costituito da almeno due consiglieri.
4. Il gruppo può essere formato da un solo consigliere, se egli rappresenta una lista che ha partecipato alla consultazione elettorale regionale.
5. I consiglieri che non dichiarano la propria adesione a nessuno dei gruppi costituiti a norma del comma 1 o che revocano la propria adesione ad un gruppo senza aderire ad altro gruppo costituito ai sensi del comma 1 formano un unico gruppo misto, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
6. Entro quindici giorni dall'insediamento dell'Assemblea, ogni gruppo comunica al Presidente dell'Assemblea il nome del proprio Presidente e del vicepresidente se nominato.
7. Ogni gruppo comunica tempestivamente al Presidente dell'Assemblea l'eventuale mutamento del proprio Presidente.
8. Ogni consigliere comunica tempestivamente al Presidente dell'Assemblea l'eventuale adesione ad un gruppo diverso da quello originario.
Art. 7
Istituzione delle commissioni assembleari e designazione dei componenti delle commissioni
1. Ai sensi dell'articolo 38 dello statuto, l'Assemblea, su proposta dell'Ufficio di presidenza, delibera, all'inizio di ogni legislatura, il numero delle commissioni assembleari permanenti, determinandone anche la rispettiva competenza per materia. Con la stessa procedura, l'Assemblea può modificare nel corso della legislatura il numero e la competenza per materia delle commissioni assembleari.
2. Ogni gruppo esprime nelle commissioni tanti voti quanti sono i consiglieri ad esso iscritti. Ogni consigliere esprime esclusivamente i voti attribuitigli dal gruppo cui appartiene.
3. Ciascun gruppo designa i propri rappresentanti per ogni commissione e, tramite il proprio Presidente, comunica al Presidente dell'Assemblea i nomi dei designati ed i relativi voti. Il Presidente ne dà notizia ai Presidenti delle commissioni competenti, alla Giunta e a tutti i consiglieri. Ogni gruppo, con le medesime modalità, procede al cambiamento, eventualmente necessario, dei commissari da esso designati.
4. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 38, commi 4 e 11, dello statuto, ogni consigliere fa parte di almeno una commissione. Può essere esonerato da tale obbligo, su sua richiesta, il Presidente dell'Assemblea. Su loro richiesta, possono essere esonerati dalla partecipazione alle sedute i membri dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa ed i Presidenti di gruppo.
5. Il commissario che non possa intervenire ad una seduta della propria commissione può farsi sostituire ad ogni effetto per l'intero corso della seduta, o parte di essa, da un consigliere del suo stesso gruppo, previo avviso al Presidente della commissione.
Art. 8
Elezione del Presidente e dell'Ufficio di presidenza delle commissioni assembleari
1. Ogni commissione ha un Presidente e due vicepresidenti che compongono l'Ufficio di presidenza.
2. Il Presidente della commissione è eletto dall'Assemblea con le stesse modalità e procedure previste per l'elezione del Presidente dell'Assemblea.
3. Per il Presidente della commissione bilancio, affari generali e istituzionali si applica l'articolo 38, comma 2, dello statuto.
4. I vicepresidenti sono eletti dalla commissione nel proprio seno, con un'unica votazione palese nella prima seduta. Ogni commissario può votare per un solo nome.
Art. 9
Giunta per il regolamento assembleare
1. All'inizio di ogni legislatura è istituita la Giunta per il regolamento assembleare. Spetta alla Giunta per il regolamento il parere su questioni interpretative del regolamento ad essa sottoposte dal Presidente dell'Assemblea, anche su richiesta di un singolo consigliere nel corso della seduta. Il Presidente dell'Assemblea dà tempestiva informazione a tutti i consiglieri delle determinazioni assunte e dei pareri adottati dalla Giunta per il regolamento.
2. La Giunta per il regolamento assembleare è composta dal Presidente dell'Assemblea, da tre consiglieri espressi dalla maggioranza e da tre espressi dalle opposizioni, eletti dall'Assemblea con votazione segreta a mezzo schede e con voto limitato ad uno.
3. Nel caso di dimissioni, decadenza o incompatibilità sopravvenute di uno o più componenti o dell'intera Giunta per il regolamento, l'Assemblea nella prima seduta successiva ed utilizzabile provvede alle votazioni per le surrogazioni o per l'integrale rinnovo.
4. Se insorgono questioni controverse d'interpretazione del regolamento nel corso delle sedute dell'Assemblea, spetta al Presidente dell'Assemblea la decisione finale.
5. L'iniziativa delle proposte di modifica del regolamento interno compete esclusivamente ai consiglieri regionali. La commissione assembleare competente procede all'esercizio della funzione preparatoria e referente all'Assemblea.
6. Salvo quanto previsto al comma 5, la Giunta per il regolamento con voti unanimi può proporre all'Assemblea modifiche ed integrazioni al regolamento, che l'esperienza o la prassi dimostrino essere necessarie od utili allo svolgimento dei lavori. La proposta della Giunta per il regolamento è sottoposta all'Assemblea ed è approvata se ottiene il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
TITOLO II
ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Art. 10
Attribuzioni del Presidente dell'Assemblea legislativa
1. Il Presidente rappresenta l'Assemblea e ne è l'oratore ufficiale.
2. Il Presidente tutela le prerogative dei consiglieri e la garanzia effettiva delle loro funzioni secondo quanto previsto dall'articolo 30 dello statuto; assicura il buon andamento dei lavori dell'Assemblea facendo osservare il regolamento; dirige la discussione e concede la facoltà di parlare nel rispetto dei tempi previsti per la durata di ciascun intervento; stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama i risultati.
3. Il Presidente informa il Presidente del Consiglio delle autonomie locali (CAL) dell'avvenuta iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea legislativa dei progetti di legge e di ogni altro atto sottoposto al parere consultivo del CAL; cura i rapporti con il Presidente del CAL per il corretto svolgimento del procedimento legislativo e per il rispetto dei tempi e dei poteri consultivi riconosciuti al CAL dallo statuto e dalla legge istitutiva.
4. Spettano altresì al Presidente:
a) la convocazione e la direzione dei lavori dell'Assemblea;
b) l'iscrizione all'ordine del giorno generale dell'Assemblea, la trasmissione ai consiglieri, alle commissioni ed alla Giunta dei progetti di legge, dei progetti di regolamento, delle proposte di legge alle Camere, delle proposte di provvedimenti amministrativi e di altri atti di competenza dell'Assemblea a lui presentati;
c) l'emanazione con decreto dei regolamenti interni dell'Assemblea di cui all'articolo 27, comma 4, dello statuto;
d) la trasmissione della richiesta di parere di conformità alla Consulta di garanzia statutaria di progetti di legge e di regolamento ai sensi dell'articolo 55;
e) la convocazione e la direzione dei lavori dell'Ufficio di presidenza;
f) la convocazione e la direzione dei lavori della Conferenza dei presidenti di gruppo;
g) ogni altro adempimento previsto dallo statuto o da altre norme.
5. Il Presidente assegna, così come previsto dall'articolo 24, alle commissioni permanenti competenti per materia - referenti, consultive - o a commissioni speciali i progetti di legge e in genere gli oggetti sui quali le commissioni sono chiamate a pronunciarsi e ne dà comunicazione ai consiglieri e alla Giunta. Può inoltre inviare alle commissioni relazioni, documenti e atti pervenuti all'Assemblea riguardanti le materie di loro competenza.
6. Il Presidente può delegare, permanentemente o transitoriamente, l'esercizio delle sue attribuzioni ad altri componenti dell'Ufficio di presidenza dandone comunicazione all'Assemblea.
Art. 11
Attribuzioni dei vicepresidenti dell'Assemblea legislativa
1. I vicepresidenti coadiuvano il Presidente dell'Assemblea; in caso di sua assenza o impedimento lo sostituiscono a turno nella direzione delle sedute assembleari, nella direzione delle sedute dell'Ufficio di presidenza e della Conferenza dei presidenti di gruppo e nelle funzioni di rappresentanza dell'Assemblea.
2. I vicepresidenti sostituiscono a turno il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, per l'esercizio delle altre attribuzioni non delegate ai sensi dell'articolo 10, comma 6.
Art. 12
Attribuzioni dei segretari dell'Assemblea legislativa
1. I segretari, a turno, sovraintendono alla redazione del processo verbale, che deve dare atto soltanto delle deliberazioni e degli atti dell'Assemblea, e alla redazione del resoconto integrale dei lavori dell'Assemblea.
2. Spetta ai segretari dare lettura delle proposte e dei documenti, procedere agli appelli e tenere nota delle deliberazioni.
3. I segretari coadiuvano il Presidente per assicurare la regolarità delle operazioni di voto; accertano che i resoconti siano pubblicati e che le correzioni apportate dai consiglieri ai loro interventi siano correzioni di mera forma.
Art. 13
Attribuzioni dei questori dell'Assemblea legislativa
1. I questori predispongono la proposta di bilancio e di conto consuntivo dell'Assemblea; curano il buon andamento dell'amministrazione dell'Assemblea, vigilando sull'applicazione delle relative norme e delle direttive dell'Ufficio di presidenza; sovrintendono al mantenimento dell'ordine in Assemblea secondo le disposizioni del Presidente; fungono da riferimento per i singoli consiglieri.
Art. 14
Attribuzioni e funzionamento dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa
1. L'Ufficio di presidenza come organo collegiale:
a) delibera in ordine all'amministrazione e alla contabilità interna;
b) determina, secondo le leggi regionali, gli indirizzi in materia di organizzazione e gestione del personale dell'Assemblea;
c) promuove, programma e coordina le iniziative di comunicazione e di informazione riguardanti l'attività dell'Assemblea;
d) promuove le attività di consultazione, di studio ed organizzative necessarie per lo svolgimento delle funzioni assembleari;
e) coordina i lavori delle commissioni ed assicura personale, mezzi, e quant'altro occorre, per il loro funzionamento;
f) provvede alle necessità dei gruppi assembleari, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, dello statuto e delle leggi regionali in materia;
g) provvede a trasmettere ai consiglieri copia dei provvedimenti da esso adottati, nonché l'elenco degli atti indicati nell'articolo 39, comma 5;
h) riceve le proposte da sottoporre all'esame dell'Assemblea e le osservazioni su di esse presentate da enti e organizzazioni;
i) programma, ai sensi degli articoli 16 e 18, i lavori dell'Assemblea e a tal fine tiene i rapporti con l'Ufficio di presidenza del CAL;
j) regolamenta condizioni e modalità per l'ammissione di estranei all'Aula assembleare;
k) forma, sentiti i gruppi assembleari, le delegazioni dell'Assemblea;
l) esercita ogni altra attribuzione demandatagli dallo statuto o da altre norme.
2. L'Ufficio di presidenza, con propria deliberazione, può delegare a componenti dell'Ufficio stesso l'esercizio dei compiti preparatori ed esecutivi relativamente alle attribuzioni di cui al comma 1.
3. L'Ufficio di presidenza delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti.
4. Le dimissioni del Presidente, di altri componenti dell'Ufficio di presidenza o dell'intero Ufficio, sono sottoposte per la presa d'atto all'Assemblea convocata appositamente, se necessario, entro dieci giorni dalla presentazione. Nella stessa seduta l'Assemblea procede alle votazioni per le surrogazioni o l'integrale rinnovo. I dimissionari esercitano le loro funzioni fino alla surrogazione o alle nuove elezioni.
Art. 15
Attribuzioni del Presidente e dell'Ufficio di presidenza delle commissioni assembleari
1. Il Presidente della commissione convoca in prima seduta i commissari, i quali procedono all'elezione dei vicepresidenti.
2. Il Presidente della commissione convoca e presiede i lavori della commissione e mantiene i rapporti con il Presidente e l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea. Il Presidente inoltre:
a) propone alla commissione, sentito l'Ufficio di presidenza della commissione stessa, di nominare il relatore del progetto di legge; il nominativo del relatore è comunicato all'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, a tutti i consiglieri e alla Giunta;
b) sovrintende alle modalità di organizzazione dei lavori e al funzionamento della commissione, al fine di garantire il rispetto dei diritti e dei doveri dei singoli consiglieri;
c) partecipa alle riunioni della Conferenza dei presidenti di gruppo ai sensi dell'articolo 16 e rappresenta le eventuali proposte o considerazioni della commissione stessa.
3. I vicepresidenti coadiuvano il Presidente nella direzione della commissione. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito alternativamente dai vicepresidenti.
4. Spetta all'Ufficio di presidenza delle commissioni:
a) valutare gli atti e le proposte pervenute, anche da singoli consiglieri, e le richieste di precedenza della Giunta;
b) predisporre l'ordine del giorno della seduta;
c) proporre alla commissione, sentito il relatore, il calendario delle consultazioni, delle udienze conoscitive, delle audizioni e di ogni altra iniziativa.
TITOLO III
PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI - ISCRIZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA - ASSEGNAZIONI
Art. 16
Programmazione dei lavori dell'Assemblea legislativa
1. L'Assemblea organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione.
2. Il programma dei lavori dell'Assemblea è deliberato dalla Conferenza dei presidenti di gruppo per un periodo di tre mesi.
3. Ai fini di cui al comma 2, il Presidente convoca periodicamente l'Ufficio di presidenza, i Presidenti dei gruppi assembleari e i Presidenti di commissione, con la partecipazione del Presidente della Giunta o del sottosegretario o di un assessore delegato dal Presidente.
4. Il programma è predisposto sulla base dei lavori delle commissioni, degli atti di indirizzo di cui al capo I del titolo XI approvati dall'Assemblea, delle proposte della Giunta e dei gruppi assembleari di maggioranza e di opposizione e tenuto conto di eventuali richieste scritte che possono essere rivolte da uno o più consiglieri al Presidente dell'Assemblea. Il programma contiene l'elenco degli argomenti che l'Assemblea intende esaminare, con l'indicazione dell'ordine di priorità e del periodo nel quale se ne prevede l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea. Tale indicazione è formulata in modo da facilitare lo svolgimento dei lavori, anche in rapporto alla complessità degli argomenti.
5. Il programma è approvato con il consenso dei Presidenti di gruppo che rappresentano complessivamente almeno i tre quarti dei componenti dell'Assemblea. Il Presidente di gruppo che non possa intervenire può farsi sostituire ad ogni effetto per l'intero corso della riunione, o di parte di essa, dal vicepresidente o da altro componente del proprio gruppo. L'Ufficio di presidenza riserva comunque una parte del tempo disponibile agli argomenti indicati dai gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza numerica di questi.
6. Se nella Conferenza dei presidenti di gruppo non si raggiunge la maggioranza di cui al comma 5, il programma è predisposto dall'Ufficio di presidenza secondo i criteri di cui al comma 4, e inserendo nel programma stesso le proposte dei gruppi assembleari, in modo da garantire ai gruppi di opposizione un quinto degli argomenti da trattare ovvero una parte del tempo complessivamente disponibile per i lavori dell'Assemblea nel periodo considerato dal programma. La parte di tempo così riservata agli argomenti proposti dai gruppi di opposizione non può essere collocata in una seduta dedicata solo a tali argomenti, ma deve essere all'interno di sedute che prevedono la discussione anche di altri oggetti indicati dai gruppi di maggioranza.
7. Il programma è comunicato all'Assemblea dal suo Presidente all'inizio della prima seduta utile. Sulla comunicazione sono consentiti interventi in Aula di consiglieri, per non più di due minuti ciascuno, e di dieci minuti complessivamente per ciascun gruppo.
8. Il programma è tempestivamente distribuito ai consiglieri, alle commissioni, alla Giunta, al CAL e trasmesso agli organi di informazione.
9. I progetti di legge finanziaria, di bilancio, di rendiconto consuntivo, i progetti collegati alla manovra di finanza pubblica da esaminare in connessione con la legge finanziaria o con i bilanci, il progetto di legge per il periodico recepimento delle direttive e degli altri atti normativi comunitari, nonché gli oggetti da esaminare entro termini derivanti da sopravvenute disposizioni di legge, sono inseriti nel programma dei lavori dalla Conferenza dei presidenti di gruppo al di fuori dei criteri di cui ai commi 4, 5 e 6.
10. Il programma può essere aggiornato una volta al mese, secondo la procedura prevista nei commi 5 e 6, in relazione a eventi di particolare rilevanza politica e istituzionale, all'esigenza dell'effettivo svolgimento e delle conclusioni dell'istruttoria legislativa nelle commissioni o su richiesta della Giunta.
11. Gli Uffici di presidenza delle commissioni al fine di corrispondere al programma organizzano i lavori delle commissioni nel periodo considerato.
12. Nel rispetto di quanto previsto al comma 11, le commissioni possono altresì procedere all'esame di altri argomenti assegnati e non inseriti nella programmazione o decisi a maggioranza dalla commissione stessa.
Art. 17
Calendario dei lavori delle commissioni e dell'Assemblea legislativa
1. L'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, sentiti i Presidenti delle commissioni, i Presidenti dei gruppi assembleari, il sottosegretario o un rappresentante della Giunta, stabilisce il calendario delle giornate di seduta dedicate ai lavori delle commissioni e dell'Assemblea.
2. L'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, nello stabilire il calendario dei lavori, evita la coincidenza delle sedute delle commissioni con le sedute dell'Assemblea.
3. Non si possono riunire più di due commissioni per volta, fatto salvo il caso di sedute congiunte ai sensi dell'articolo 24, comma 3.
4. La procedura prevista ai commi precedenti si applica anche per le modifiche al calendario.
Art. 18
Ordine del giorno dell'Assemblea legislativa
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 37 dello statuto, ai fini dell'organizzazione dei lavori il Presidente convoca periodicamente l'Ufficio di presidenza per deliberare, sentiti i Presidenti dei gruppi assembleari, il Presidente della Giunta, o il sottosegretario o un assessore delegato dal Presidente, l'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea sulla base del programma e del calendario deliberati. Stabilisce altresì gli argomenti da trattare in via prioritaria tra progetti di legge, atti o provvedimenti amministrativi e atti di indirizzo politico.
2. Nei casi previsti dall'articolo 31, comma 1, lettera e), dello statuto, l'Ufficio di presidenza può organizzare i lavori per sessioni tematiche, fatto salvo quanto previsto agli articoli 19 e 99.
3. Se uno dei Presidenti di gruppo dissente dalla decisione dell'Ufficio di presidenza, il calendario dei lavori ha egualmente corso, ma al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta prevista dal calendario è iscritta la discussione e la decisione sull'oggetto del dissenso. In tale discussione possono intervenire, per non più di cinque minuti, il dissenziente e un oratore a favore ed uno contro; si procede quindi al voto per alzata di mano senza dichiarazioni di voto.
Art. 19
Verifica e valutazione dell'attuazione del programma di governo
1. Secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 2, dello statuto, l'Assemblea legislativa è convocata una volta all'anno in accordo con il Presidente della Regione per ascoltare e discutere una relazione del Presidente della Regione sull'attuazione del programma di governo e sulle sue eventuali proposte di modifica, secondo tempi e modalità decisi dall'Ufficio di presidenza, nel rispetto dell'articolo 71, sentita la Conferenza dei presidenti di gruppo. Alla relazione sull'attuazione del programma di governo, sui risultati attesi e sugli effetti di bilancio degli Accordi sottoscritti, è collegato il documento annuale di programmazione economica. L'Assemblea esprime le sue valutazioni e ne approva le eventuali modifiche con apposita risoluzione. La seduta dedicata alla relazione del Presidente precede la sessione di bilancio di cui all'articolo 99.
Art. 20
Determinazione dei tempi della discussione delle leggi finanziaria, di bilancio e comunitaria
1. La Conferenza dei presidenti di gruppo, con voti pari almeno ai tre quarti dei componenti dell'Assemblea, determina il tempo complessivamente disponibile per la discussione in Assemblea del bilancio, della legge finanziaria, della legge tributaria, del rendiconto consuntivo e della legge per il periodico recepimento delle direttive e degli altri atti normativi comunitari. Se nella Conferenza dei presidenti di gruppo non si raggiunge il suddetto quorum, decide il Presidente dell'Assemblea.
2. Rispetto agli atti elencati nel comma 1, fatte salve le prerogative della commissione referente, ogni commissione in sede consultiva discute dei capitoli di propria competenza alla presenza degli assessori di riferimento. Si applica altresì l'articolo 34, comma 1, quarto periodo.
3. Il tempo complessivamente disponibile per la discussione, detratto il tempo assegnato ai relatori e alla Giunta, è suddiviso per una parte in misura uguale tra tutti i gruppi assembleari, per l'altra in misura ragguagliata alla consistenza numerica dei gruppi stessi tenendo conto delle eventuali componenti del gruppo misto. Agli interventi che si svolgono nella discussione così organizzata non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71.
4. Nella ripartizione di cui al comma 3, è comunque assegnato a ciascun gruppo, per la discussione dei progetti di legge, un tempo complessivo non inferiore a quello previsto per un intervento dall'articolo 71.
5. Nella ripartizione di cui al comma 3, il tempo riservato agli interventi dei relatori è stabilito distintamente per il relatore di maggioranza ai sensi dell'articolo 30 e per gli eventuali relatori di minoranza. Il tempo attribuito a questi ultimi è determinato in proporzione alla consistenza numerica dei gruppi che essi rappresentano e, comunque, complessivamente in misura non superiore al tempo attribuito al relatore di maggioranza.
6. Ciascun consigliere può intervenire in dichiarazione di voto finale per tre minuti in dissenso dal proprio gruppo.
7. Il Presidente dell'Assemblea, sentita la Conferenza dei presidenti di gruppo, stabilisce il termine entro il quale, in ogni caso, ed a prescindere da eventuali ulteriori richieste di intervento, la discussione contingentata si chiude per passare alle relative votazioni. In tal caso, dichiarata chiusa la discussione contingentata, non è più ammessa la presentazione di proposte di qualsiasi natura. Su richiesta del Presidente dell'Assemblea, la stessa può deliberare la prosecuzione ininterrotta della seduta fino al termine delle votazioni.
8. Quando i lavori dell'Assemblea sono organizzati con tempi contingentati, i consiglieri possono intervenire più di una volta, nel rispetto dei tempi complessivi assegnati.
Art. 21
Partecipazione ai lavori assembleari
1. I componenti della Giunta partecipano ai lavori dell'Assemblea e delle commissioni ai sensi dell'articolo 27, comma 6, dello statuto. Ciascun assessore, a nome della Giunta, può presentare emendamenti in commissione e in Assemblea.
2. Il sottosegretario alla presidenza partecipa, senza diritto di voto e con esclusione delle funzioni di supplenza dei singoli assessori, ai lavori dell'Assemblea, delle commissioni e della Conferenza dei presidenti di gruppo, con facoltà di riferire direttamente su argomenti e questioni afferenti alle funzioni attribuitegli dal Presidente della Giunta.
Art. 22
Iscrizione di proposte all'ordine del giorno generale dell'Assemblea legislativa
1. Le proposte di iscrizione di argomenti all'ordine del giorno generale dell'Assemblea sono presentate, insieme con le eventuali relazioni di accompagnamento, al Presidente dell'Assemblea. Il Presidente provvede all'immediata iscrizione all'ordine del giorno generale previo esame di ammissibilità nel caso di petizioni e di progetti di legge d'iniziativa popolare.
2. Appena iscritte all'ordine del giorno generale, le proposte e le eventuali relazioni sono trasmesse alla Giunta e a tutti i consiglieri.
Art. 23
Utilizzazione del mezzo informatico
1. Le convocazioni, le comunicazioni, gli atti e i documenti, accompagnati dai relativi elenchi, previsti dal presente regolamento possono essere trasmessi in forma cartacea ovvero per via telematica. Ciascun consigliere informa l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea circa la modalità preferita. Ha comunque diritto a ricevere presso i propri uffici copia in forma cartacea della convocazione dell'Assemblea e delle commissioni di cui fa parte. Copia autentica degli atti è depositata presso la presidenza dell'Assemblea.
Art. 24
Assegnazione alle commissioni assembleari - Pareri
1. Nelle funzioni previste all'articolo 38, comma 5, dello statuto, la commissione non può prendere in carico alcun oggetto che non sia stato iscritto all'ordine del giorno generale dell'Assemblea a norma dell'articolo 22 e assegnato ai sensi del presente articolo.
2. Il Presidente dell'Assemblea assegna alle singole commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, i progetti di legge o di regolamento, le proposte di legge alle Camere e gli atti amministrativi. Se uno stesso oggetto investe materie che interessano più commissioni, il Presidente individua la commissione referente sulla base della competenza prevalente e indica le commissioni consultive che, per competenza, sono tenute a svolgere la discussione e ad esprimere pareri da inviare alla commissione referente.
3. Se una commissione è investita di un argomento in sede consultiva, sono possibili riunioni congiunte con la commissione referente.
4. Uno stesso oggetto non può essere assegnato in sede referente a più commissioni.
5. Di norma, l'esame di diversi progetti di legge di rilevante importanza o assegnati in sede redigente non si sovrappone in due diverse commissioni.
6. Le commissioni competenti, secondo quanto previsto al comma 2, quando sono sentite per disposizioni legislative o normative su atti della Giunta, esprimono il loro parere, anche comprensivo delle proposte di modifica approvate. La Giunta si esprime sulle proposte approvate dalla commissione; se la commissione esprime parere non favorevole sull'atto presentato, la Giunta può non conformarsi al parere, con apposita motivazione.
7. Se una commissione o il suo Ufficio di presidenza ritiene che un argomento non sia stato assegnato correttamente, il Presidente ne riferisce al Presidente dell'Assemblea per le decisioni conseguenti. Se si tratta di un progetto di legge, la medesima facoltà è riconosciuta anche al primo firmatario. Quando più commissioni si ritengono competenti, il Presidente dell'Assemblea decide uditi i Presidenti delle commissioni interessate.
8. I pareri in sede consultiva di cui ai commi 2 e 5 sono espressi:
a) per i progetti di legge entro quattordici giorni dalla nomina del relatore;
b) negli altri casi entro ventiquattro giorni dall'assegnazione dell'atto.
Sono fatti salvi diversi accordi dei Presidenti delle commissioni interessate. Nei casi d'urgenza, il Presidente dell'Assemblea può stabilire un termine più breve. Decorsi tali termini, la commissione referente procede all'esame dell'oggetto.
9. La commissione referente, se un progetto di legge determina variazioni di bilancio, lo trasmette alla commissione bilancio, affari generali e istituzionali. Il parere espresso dalla commissione bilancio, affari generali e istituzionali è allegato al parere per l'Assemblea.
TITOLO IV
ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI ASSEMBLEARI
CAPO I
Organizzazione dei lavori delle commissioni assembleari
Art. 25
Convocazione delle commissioni assembleari
1. Le commissioni sono convocate dai loro Presidenti sulla base delle priorità concordate nell'Ufficio di presidenza tenendo conto della programmazione dei lavori dell'Assemblea, delle richieste della Giunta, delle decisioni della commissione e della richiesta di almeno tre commissari, oltre che sulla base di fatti socialmente rilevanti che si sono determinati nella realtà regionale. Il Presidente, a fronte di situazioni di emergenza, può convocare immediatamente la commissione, anche al di fuori della sede istituzionale. Per gli oggetti già assegnati alla commissione, il Presidente, su richiesta di tanti commissari che rappresentano almeno un decimo dei voti assegnati all'Assemblea, convoca entro quindici giorni la commissione.
2. I testi degli argomenti assegnati o di competenza della commissione devono pervenire ai commissari almeno dieci giorni prima della loro trattazione in commissione. Il Presidente, per motivate ragioni d'urgenza, può derogare a tale termine.
3. Il Presidente invia ai commissari l'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno almeno tre giorni prima della riunione; il termine può essere abbreviato in caso d'urgenza.
Art. 26
Pubblicità degli ordini del giorno e delle date di convocazione delle commissioni assembleari - Rapporti con la Giunta regionale
1. Le date di convocazione e gli ordini del giorno delle commissioni sono comunicati a tutti i consiglieri e alla Giunta secondo le modalità di cui all'articolo 25, per consentire l'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 38, commi 4 e 11, dello statuto.
2. La Giunta, per comunicazioni, relazioni o richieste di parere che intende presentare di propria iniziativa, invia la richiesta ai Presidenti delle commissioni per la loro iscrizione all'ordine del giorno dei lavori evidenziando l'eventuale urgenza.
3. Con le procedure di cui al comma 2 la Giunta può chiedere la convocazione delle commissioni per avvalersi del loro contributo ai fini della preparazione di atti di propria competenza. L'eventuale voto delle commissioni ha carattere consultivo.
4. Il Presidente della commissione, anche su richiesta della commissione o del suo Ufficio di presidenza, concorda con la Giunta le modalità di discussione in commissione di argomenti di particolare rilevanza. Il Presidente dà immediata notizia al Presidente dell'Assemblea degli accordi raggiunti.
Art. 27
Verbalizzazione e pubblicità dei lavori delle commissioni assembleari
1. Delle sedute della commissione è redatto, a cura del segretario della commissione, un verbale con le caratteristiche di resoconto sommario. Il Presidente può disporre che venga redatto anche, o in alternativa, il resoconto integrale.
2. La seduta della commissione comincia di norma con l'approvazione del verbale della seduta precedente. Il verbale approvato è sottoscritto dal Presidente e dal segretario della commissione e deve riportare l'indicazione del funzionario estensore; è inserito nella raccolta degli atti assembleari e pubblicato nelle pagine web delle commissioni.
3. I commissari procedono all'eventuale riscontro ed alla correzione dei loro interventi presso la segreteria della commissione.
4. La commissione può disporre la redazione di comunicati, previo riscontro immediato del Presidente, riguardanti gli argomenti trattati. Ai lavori della commissione possono partecipare uno o più addetti dell'ufficio stampa dell'Assemblea al fine di pubblicizzarne i lavori, evidenziando in particolare le posizioni espresse dai commissari di maggioranza e delle opposizioni.
5. La commissione può decidere, previa intesa con l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, che i suoi lavori, o parte di essi, siano seguiti anche all'esterno mediante opportune forme di pubblicità delle sedute, quali riprese televisive a circuito chiuso, trasmissioni telematiche e radiotelevisive.
6. Su richiesta di un commissario, per seguire i lavori inerenti ad un oggetto determinato, il Presidente della commissione può autorizzare la presenza in commissione di un componente della segreteria del gruppo assembleare, appositamente accreditato, come uditore.
7. Il verbale relativo ai lavori della commissione è trasmesso dal segretario a tutti i consiglieri e alla Giunta.
8. La commissione decide in quali occasioni i suoi lavori, nell'interesse della Regione, rimangono segreti. In tal caso il verbale dà esclusivamente atto delle decisioni adottate e dei pareri espressi.
Art. 28
Validità delle sedute e delle decisioni delle commissioni assembleari
1. Per la validità delle sedute delle commissioni occorre l'intervento di tanti commissari il cui voto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7, rappresenti la metà più uno dei componenti l'Assemblea.
2. I voti e le deliberazioni delle commissioni sono validi quando sono presi con la presenza di cui al comma 1, ed a maggioranza dei voti rappresentati, ai sensi dell'articolo 7, dai commissari votanti. In caso di parità la proposta non è approvata.
3. La verifica del numero legale può essere richiesta, prima di ogni votazione, da ogni commissario. Colui che ha richiesto la verifica del numero legale è comunque conteggiato presente. Ove accerti la mancanza del numero legale, il Presidente può sospendere la seduta, per non più di trenta minuti, oppure toglierla.
Art. 29
Svolgimento dei lavori delle commissioni assembleari
1. Le commissioni presentano all'Assemblea le relazioni, i pareri, le proposte e ogni altro atto o documento previsto dal presente regolamento sugli oggetti loro assegnati, nonché le relazioni e le proposte che ritengono opportune in merito agli altri compiti loro attribuiti dallo statuto, dal presente regolamento o dalla legge.
2. I lavori della commissione sono aperti dal Presidente che sottopone al voto il verbale della seduta precedente, illustra l'ordine del giorno, presenta gli ospiti, informa i presenti delle modalità di svolgimento della riunione e dà inizio ai lavori secondo quanto previsto dall'ordine del giorno.
3. L'ordine di trattazione degli argomenti inseriti all'ordine del giorno può essere variato su decisione della commissione dopo aver ascoltato il proponente della variazione, un commissario a favore e uno contro, ciascuno per un tempo massimo di tre minuti. Tale modalità è assunta per ogni altra questione procedurale.
4. La disamina degli atti si svolge di norma in due fasi: nella prima hanno luogo la presentazione e la discussione generale; nella fase successiva si svolge l'esame dell'articolato che può proseguire anche in più sedute. Per quanto attiene la disamina degli atti complessi, piani, atti di programmazione, progetti di legge, le due fasi si svolgono in due sedute distinte. Su proposta del presidente, la commissione può sospendere, per un tempo determinato, la disamina di un atto, al fine di trattare un argomento a cui si riconosce la precedenza.
5. I progetti di legge sono presentati dal relatore e dal proponente, consigliere regionale o Giunta, per un tempo non superiore ai venti minuti ciascuno. L'intervento in discussione generale non può superare i dieci minuti; la presentazione e la dichiarazione di voto di ogni emendamento non può superare i cinque minuti.
6. Gli emendamenti dei consiglieri, del relatore e della Giunta devono pervenire alla segreteria della commissione di norma ventiquattro ore prima della discussione dell'articolato e sono immediatamente resi disponibili ai commissari. Per la presentazione in commissione dei subemendamenti, il relatore può proporre alla commissione termini diversi da quelli previsti per l'esame in Assemblea dall'articolo 95.
7. I tecnici presenti possono intervenire su proposta del relatore e su richiesta del Presidente.
8. Per ogni altro atto il tempo a disposizione per intervenire è di dieci minuti nella discussione generale, di cinque minuti per la presentazione di ogni emendamento e di tre minuti per la dichiarazione di voto.
9. È compito del Presidente far rispettare i tempi e interrompere l'oratore dopo due richiami senza esito. All'inizio o nel corso della discussione su progetti di legge o altri atti, a fronte della loro rilevanza o complessità, la commissione può decidere di allungare i tempi indicati.
10. In ordine allo svolgimento dei lavori delle commissioni, per tutto quanto non disciplinato da specifiche disposizioni previste dal presente regolamento, valgono, in quanto applicabili, le norme relative allo svolgimento dei lavori dell'Assemblea.
CAPO II
Istruttoria legislativa e amministrativa
Art. 30
Il relatore del progetto di legge
1. Per relatore si intende il relatore di maggioranza, cioè il consigliere eletto a tale compito dalla commissione referente.
2. Ai sensi dell'articolo 50, comma 3, dello statuto, la disamina di ogni progetto di legge non ha inizio se la commissione referente a cui é stato assegnato non ha provveduto alla nomina del relatore. A tal fine il Presidente della commissione, sentito l'Ufficio di presidenza, propone immediatamente alla stessa il nome del consigliere relatore. Se il Presidente della commissione è nominato relatore, è sostituito per lo svolgimento del relativo procedimento da un vicepresidente.
3. Può essere nominato relatore il primo firmatario del progetto di legge; se non viene nominato relatore, egli ha diritto di presentare il progetto di legge dopo il relatore e di intervenire nel dibattito secondo le modalità previste. Se i proponenti ritengono che le modifiche introdotte alterino profondamente il contenuto dell'atto in discussione, possono ritirare in ogni momento il loro nome dal progetto di legge con lettera al Presidente dell'Assemblea o durante la discussione in Aula del progetto di legge.
4. I commissari che rappresentano un quinto dei voti assegnati possono richiedere la nomina di un relatore di minoranza che può presentare una propria relazione all'Assemblea. Gli stessi commissari non possono avanzare richieste per la nomina di ulteriori relatori.
5. Con le stesse modalità di cui ai commi 2 e 4, la commissione può sostituire il relatore su richiesta dello stesso. Il Presidente, a fronte della proposta di un commissario per la sostituzione del relatore, sottopone immediatamente la decisione alla commissione dopo un intervento a favore ed uno contro, ciascuno non superiore ai cinque minuti.
6. Dalla nomina, il relatore è il riferimento istituzionale nello svolgimento del procedimento legislativo. Il relatore, oltre a quelle previste dal presente regolamento, svolge le seguenti funzioni:
a) propone al Presidente della commissione la convocazione dell'udienza conoscitiva di cui all'articolo 39 dello statuto e l'indizione dell'istruttoria pubblica di cui all'articolo 17 dello statuto;
b) propone le attività di cui all'articolo 19, comma 4, dello statuto e al relativo protocollo di consultazione;
c) riceve gli emendamenti presentati dai consiglieri e dalla Giunta;
d) sovrintende all'eventuale attività di coordinamento formale del testo decisa dalla commissione e predispone il testo della relazione all'Assemblea. La relazione deve dare anche atto in modo succinto dell'attività conoscitiva e istruttoria compiuta dalla commissione.
7. Per lo svolgimento delle sue funzioni il relatore si avvale della segreteria della commissione e degli uffici dell'Assemblea. L'Ufficio di presidenza della commissione unitamente al relatore può decidere, anche su indicazione dei dirigenti dell'Assemblea, il ricorso a competenze esterne se ed in quanto necessarie allo svolgimento del procedimento in corso.
8. Il relatore illustra all'Assemblea le proposte deliberate dalla commissione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 74, comma 1, durante l'esame degli articoli il relatore può richiedere un'ulteriore sospensiva al fine di rinviare alla commissione referente gli articoli e i relativi emendamenti.
9. Per la disamina di proposte di legge alle Camere, di progetti di regolamento e di atti amministrativi la commissione referente può nominare un relatore. In tal caso i commissari che rappresentano un quinto dei voti assegnati possono richiedere la nomina di un relatore di minoranza.
Art. 31
Abbinamenti
1. Se sono assegnati alla commissione progetti di legge o di regolamento o proposte di legge alle Camere o atti amministrativi che hanno il medesimo oggetto o vertono su materie strettamente connesse, l'esame dei progetti o degli atti deve essere abbinato. La commissione decide in proposito e procede all'esame sul progetto di legge unificato o sul testo scelto come base e contestualmente nomina il relatore. Non si procede ad abbinamento se su un progetto o su un atto è già stata chiusa la discussione generale.
2. Se la commissione non ha ancora nominato il relatore, il Presidente convoca i proponenti dei diversi progetti di legge - di norma i primi firmatari - e, se disponibili, li invita ad elaborare un testo unificato. Se ciò non è possibile o se l'unificazione riguarda solo alcuni dei progetti di legge, la commissione sceglie come base uno dei progetti di legge, ritenendo abbinati gli altri.
3. Se altri progetti di legge sono assegnati dopo la nomina del relatore e prima della chiusura della discussione generale, il Presidente convoca il relatore e i proponenti e verifica la possibilità di unificare i diversi testi. Se ciò è possibile, sospende il procedimento che è ripreso dopo il deposito del nuovo testo e la nomina del relatore. In caso contrario o se l'unificazione riguarda solo alcuni dei progetti di legge presentati, la commissione sceglie il testo base e nomina il relatore e il procedimento riprende dal momento della sua sospensione.
Art. 32
Modalità e termini per l'esercizio della funzione referente
1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 15, la commissione in sede referente organizza i propri lavori secondo principi di efficacia, semplificazione ed economia procedurale. A tal fine determina i modi della propria organizzazione, compreso lo svolgimento delle attività conoscitive e istruttorie.
2. La commissione referente è tenuta a discutere e a pronunciarsi sulle proposte e sui documenti trasmessi dalle commissioni consultive dandone conto in modo sintetico nel suo parere all'Assemblea.
3. Trascorsi centottanta giorni dalla nomina del relatore senza che la commissione assembleare competente abbia esaurito l'esame in sede referente di un progetto di legge, questo può essere portato all'esame dell'Assemblea nel testo pubblicato sul Supplemento del Bollettino ufficiale, su richiesta del relatore o di tanti commissari che rappresentano almeno un quinto dei voti assegnati. Il relatore può svolgere una propria relazione in Assemblea.
Art. 33
Procedura d'urgenza
1. La richiesta della procedura d'urgenza può riguardare solo atti la cui non approvazione entro tempi stabiliti e comprovati determini vuoti normativi o un danno non reparabile per l'amministrazione regionale. Il Presidente della Giunta, motivandone le ragioni, può richiedere che l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea dichiari l'urgenza di un atto e indicare la data entro cui dovrebbe essere approvato.
2. Qualora l'Ufficio di presidenza deliberi la procedura d'urgenza ai sensi dell'articolo 51, comma 4, dello statuto, può in pari tempo individuare, tenendo conto dell'indicazione del Presidente della Giunta, la data in cui l'Assemblea stessa è convocata per esaminare l'atto. Nel giorno dell'esame in Aula, l'atto su cui è stata richiesta l'urgenza è posto al primo punto dell'ordine del giorno e la relativa sessione non può concludersi fino al termine dell'esame.
3. L'Assemblea si esprime sul testo dell'atto così come risulta alla commissione referente al momento della decisione dell'urgenza. Nella discussione generale ciascun Presidente di gruppo o suo delegato si avvale dei tempi di discussione stabiliti all'articolo 71, comma 1, lettere a) e b); ogni altro consigliere ha tre minuti per il suo intervento. Su ogni articolo e sui relativi emendamenti, ad ogni consigliere è consentita solo un'unica dichiarazione di voto congiunta.
4. L'urgenza non può essere chiesta per il progetto di legge di bilancio.
Art. 34
Le commissioni assembleari in sede consultiva
1. Nelle commissioni riunite in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, la discussione inizia con l'illustrazione sintetica dell'argomento da parte del Presidente e dell'assessore competente. Il Presidente propone il contenuto del parere a cui fa seguito il dibattito. Se la commissione si deve esprimere su di un progetto di legge, sono invitati alla discussione il proponente e il relatore, che introduce l'argomento oltre all'assessore competente. Ciascun commissario può presentare e chiedere il voto su un proprio documento propositivo, anche di modifica degli articoli del progetto di legge.
2. Se una commissione opera in sede consultiva può proporre riunioni congiunte con la commissione referente.
Art. 35
Le commissioni assembleari in sede redigente e deliberante
1. Prima che la commissione referente inizi l'esame dell'articolato, l'Assemblea, su richiesta della Giunta o del relatore o di un consigliere, può deliberare a maggioranza assoluta la procedura redigente da parte della commissione referente. In tal caso la commissione competente approva definitivamente i singoli articoli. Il relatore illustra in Aula il progetto di legge predisposto dalla commissione. In Assemblea è preclusa la possibilità di presentare emendamenti o articoli aggiuntivi. L'Assemblea si esprime con il voto sul progetto di legge dopo il dibattito generale, anche sugli eventuali ordini del giorno, e le dichiarazioni di voto. Sugli eventuali ordini del giorno collegati presentati in commissione o prima dell'inizio delle dichiarazioni di voto in Assemblea, la stessa si pronuncia previe dichiarazioni di voto congiunte con quelle finali.
2. Nel procedimento redigente in commissione si osservano le medesime norme del procedimento referente, in quanto compatibili, anche nel rispetto del ruolo delle commissioni consultive, di cui all'articolo 34.
3. Fino all'esame conclusivo del progetto di legge da parte della commissione competente, se la Giunta o almeno un decimo dei consiglieri richiede che la proposta sia assoggettata alla procedura normale di esame, il Presidente dell'Assemblea sospende l'esame redigente e dispone la continuazione dei lavori in sede referente.
4. Se la commissione competente è investita dell'esame in sede redigente di una proposta di regolamento o di una proposta di legge alle Camere o di un atto amministrativo, si applicano le norme di cui al comma 1, in quanto compatibili.
5. L'Assemblea, su richiesta della Giunta o della commissione referente o di un consigliere, può deliberare, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, il potere deliberante della commissione competente ad esclusione di progetti di legge, di regolamento e di atti di programmazione. In tal caso l'atto è definitivamente approvato in commissione. Il Presidente della commissione trasmette il testo approvato al Presidente dell'Assemblea, il quale provvede all'invio ai consiglieri e alla Giunta. Quando la commissione opera in sede deliberante, è redatto il resoconto integrale della relativa trattazione.
Art. 36
Esame dei bilanci
1. I progetti di legge concernenti il bilancio di previsione, la legge finanziaria ed il rendiconto consuntivo, i progetti di legge di assestamento e di variazione di bilancio, nonché i bilanci degli enti e delle aziende regionali, sono assegnati, in sede referente, alla commissione bilancio, affari generali e istituzionali, e alle altre commissioni per il parere di loro competenza. Queste ultime li iscrivono immediatamente all'ordine del giorno e comunque esprimono il loro parere entro i termini di cui al comma 3.
2. Ogni commissione, sulla base delle proprie competenze, esamina gli atti di cui al comma 1 alla presenza del relatore, se nominato, e degli assessori di riferimento per l'illustrazione delle relative proposte e approva pareri e documenti da inviare alla commissione referente. In caso di inderogabile assenza, l'assessore competente può essere sostituito dal Presidente della Giunta o dall'assessore al bilancio.
3. Entro ventiquattro giorni dall'assegnazione, ciascuna commissione in sessione unica di bilancio conclude l'esame delle parti del bilancio, della legge finanziaria o dei rendiconti consuntivi di propria competenza, con la votazione degli atti proposti. Gli atti approvati e la relazione conclusiva sono inviati alla commissione bilancio, affari generali e istituzionali. Nello stesso termine sono trasmesse le eventuali relazioni di minoranza.
4. Scaduto il termine previsto dal comma 3, la commissione bilancio, affari generali e istituzionali esamina in sessione unica di bilancio le relazioni e gli atti pervenuti dalle altre commissioni, i progetti di legge e approva la propria relazione all'Assemblea entro ventuno giorni dallo stesso termine. Alla relazione della commissione bilancio, affari generali e istituzionali sono allegate le eventuali relazioni di minoranza.
Art. 37
Disposizioni sull'esame della legge finanziaria regionale
1. La legge finanziaria comprende materie attinenti al bilancio e alla sua gestione. Se comprende altri argomenti che non comportano modifiche al bilancio, la relativa discussione si svolge, ai sensi dell'articolo 36, nelle commissioni di competenza che esprimono parere di merito alla commissione referente, che deve darne comunicazione all'Assemblea nel relativo parere.
2. Se in commissione bilancio, affari generali e istituzionali vengono presentati emendamenti o nuovi articoli che riguardano materie non attinenti al bilancio o alla sua gestione, gli stessi sono esaminati dalla commissione di competenza, appositamente convocata d'urgenza dal suo Presidente, oppure congiuntamente con la commissione bilancio, affari generali e istituzionali, al fine dell'espressione del relativo parere di merito, nel rispetto del termine di cui all'articolo 36, comma 4. Se tali emendamenti o nuovi articoli sono presentati in Aula, l'Assemblea decide se esaminarli presso le commissioni competenti. Le commissioni si riuniscono, anche in sede congiunta, e procedono all'esame immediato degli emendamenti.
Art. 38
Partecipazione alla formazione e all'attuazione del diritto comunitario
1. Ogni anno è assegnato in sede referente alla commissione competente in materia di rapporti con l'Unione europea, e alle altre commissioni per il parere di loro competenza, il programma legislativo annuale della Commissione europea. Unitamente al programma legislativo è altresì trasmessa la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario. Entro ventiquattro giorni dalla data di assegnazione, ciascuna commissione esprime parere sul programma legislativo relativamente alle parti di competenza e individua indirizzi per il miglioramento dello stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario.
2. L'iter in commissione referente, che si riunisce in sessione comunitaria, si conclude entro quaranta giorni dall'assegnazione. Alla relazione della commissione referente sono allegati, oltre alle eventuali relazioni di minoranza, gli atti approvati dalle altre commissioni competenti per materia. Trascorso detto termine, gli atti di cui al comma 1 sono iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea legislativa, convocata in apposita sessione comunitaria, che si esprime approvando apposita risoluzione.
3. Con le medesime procedure di cui ai commi 1 e 2 è esaminato il progetto di legge per il periodico recepimento delle direttive e degli altri atti normativi comunitari che richiedono un intervento legislativo. L'esame del progetto di legge può essere contestuale all'esame degli atti di cui al comma 1.
4. La commissione competente in materia di rapporti con l'Unione europea esamina i progetti e gli atti comunitari trasmessi all'Assemblea dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome. La Giunta può richiedere alle Commissioni il parere sugli stessi atti, trasmessi dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni. I singoli progetti e atti comunitari sono assegnati in sede consultiva alle commissioni competenti per materia che esprimono il loro parere. La commissione competente in materia di rapporti con l'Unione europea, tenuto conto del parere delle altre Commissioni, esprime le osservazioni approvando apposita risoluzione nei tempi previsti dalla legge o fornisce il parere richiesto. Con risoluzione, la commissione competente in materia di rapporti con l'Unione europea, tenuto conto del parere delle Commissioni competenti per materia, si esprime sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità e su ogni altro aspetto di interesse per l'Assemblea legislativa, anche nell'ambito delle iniziative di cooperazione interistituzionale e interparlamentare.
Art. 39
Funzione di vigilanza delle commissioni assembleari
1. Nell'esercizio delle attività loro attribuite dallo statuto, le commissioni possono richiedere alla Giunta l'esibizione dei documenti, degli atti e dei provvedimenti che hanno concorso alla formazione dei singoli provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi, nonché richiedere l'intervento alle proprie sedute del Presidente o dei membri della Giunta.
2. Le commissioni possono chiedere al Presidente, ai membri della Giunta ed ai direttori generali di riferire, anche per iscritto, su temi o questioni rientranti nella competenza della commissione.
3. Le commissioni possono inoltre richiedere:
a) agli amministratori di enti e di aziende dipendenti dalla Regione l'esibizione dei documenti, degli atti e dei provvedimenti relativi ai singoli provvedimenti amministrativi e regolamentari adottati dagli stessi enti e aziende;
b) l'intervento alle proprie sedute dei titolari delle agenzie e degli uffici dell'amministrazione regionale, degli amministratori e dei dirigenti degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione, dei rappresentanti della Regione in enti, società, associazioni e consorzi.
Delle richieste di cui al presente comma è data contestuale comunicazione alla Giunta.
4. Le comunicazioni di cui al comma 3, lettera b), contengono l'indicazione della data e dell'ordine del giorno della seduta alla quale si richiede l'intervento.
5. Entro un mese dalla loro adozione, la Giunta trasmette all'Ufficio di presidenza l'elenco dei provvedimenti da essa adottati per l'inoltro alle commissioni.
6. Le commissioni, su proposta del proprio Ufficio di presidenza, segnalano gli eventuali inadempimenti a quanto disposto dai commi 1, 2, 3 e 5 all'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, il quale iscrive la questione all'ordine del giorno della prima seduta assembleare.
7. I Presidenti delle commissioni concordano con il Presidente o con i membri della Giunta la data di convocazione delle commissioni per le sedute alle quali è richiesta la loro partecipazione.
8. Le commissioni riferiscono periodicamente all'Assemblea sull'attività di vigilanza. Esse non hanno facoltà di esercitare alcun sindacato politico, né di emanare direttive, né di procedere ad imputazioni di responsabilità.
9. Per consentire l'esercizio della funzione di cui all'articolo 38, comma 9, dello statuto, la Giunta trasmette alla commissione bilancio, affari generali e istituzionali l'elenco delle deliberazioni che comportano variazione di bilancio o impegno di spesa entro un mese dalla loro adozione. La commissione bilancio, affari generali e istituzionali può prendere visione della documentazione relativa agli atti di cui al presente comma esistente presso l'assessorato al bilancio o presso eventuali suoi uffici periferici, nonché di tutti i libri e le scritture contabili. Può altresì chiedere l'esibizione di qualunque altro atto o documento concernente l'amministrazione del personale, la contabilità della Regione, degli enti titolari di delega, degli enti e aziende dipendenti dalla Regione nonché di quelli sui quali essa esercita funzioni di tutela e vigilanza. La commissione segnala eventuali inadempimenti a quanto disposto dal presente comma all'Ufficio di presidenza dell'Assemblea il quale iscrive la questione all'ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea.
10. Almeno una volta all'anno la commissione bilancio, affari generali e istituzionali è informata dalla Giunta e aggiorna i dati in suo possesso in merito alle indennità lorde percepite dai Presidenti e dai componenti, di nomina regionale, dei consigli di amministrazione delle società, degli enti pubblici e privati e di ogni altro organismo a cui la Regione partecipa. Tali dati possono essere forniti dalla commissione ad ogni consigliere che ne faccia richiesta.
11. Nei casi e secondo le modalità previste dalla legge, le commissioni possono disporre ispezioni senza che possa essere loro opposto il segreto d'ufficio.
12. Le commissioni possono chiedere al Presidente della Giunta e agli assessori di riferire, anche per iscritto, in merito a mozioni, risoluzioni, ordini del giorno, nonché sullo stato di attuazione di leggi dello Stato o della Regione e di tutti gli altri atti amministrativi di loro competenza. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 44, comma 3.
13. L'informazione preventiva all'Assemblea di cui all'articolo 64, comma 4, dello statuto è assicurata adeguatamente attraverso l'illustrazione da parte della Giunta in commissione del contenuto dell'atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali patti parasociali. La Giunta comunica alla commissione le loro eventuali modifiche. Se l'illustrazione è contestuale alla disamina di un progetto di legge, il relativo verbale è trasmesso all'Assemblea, unitamente alla relazione scritta della commissione. Negli altri casi, dopo l'illustrazione in commissione, la Conferenza dei presidenti di gruppo può decidere di iscrivere l'argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea.
TITOLO V
STRUMENTI E PROCEDIMENTI PER LA PARTECIPAZIONE DELLE PERSONE E DELLA COLLETTIVITÀ ALLE DECISIONI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Art. 40
Informazione e promozione della partecipazione
1. L'Assemblea legislativa promuove l'informazione, la conoscenza e la trasparenza delle procedure e degli atti regionali di sua competenza e opera per favorire la partecipazione dei cittadini e della collettività regionale all'attività istituzionale, al procedimento legislativo e alla definizione degli indirizzi politico-programmatici.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, in attuazione dello statuto, delle leggi e degli atti d'indirizzo approvati dall'Assemblea, definisce le modalità di comunicazione e informazione ai cittadini e ai media delle attività dell'Assemblea e dei suoi organi; regola l'eventuale diffusione in diretta radiofonica, televisiva e telematica, dei lavori dell'Assemblea; opera per l'utilizzo ottimale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con particolare riferimento alla visibilità e all'implementazione del sito web dell'Assemblea, mantenendo costante nel tempo, in un'ottica di condivisione comunicativa, un elevato livello qualitativo di accessibilità dell'informazione, anche nelle sue possibili modalità interattive, indicando gli uffici preposti a tale funzione.
3. In base a quanto previsto dall'articolo 14 dello statuto, l'Ufficio di presidenza opera anche per accrescere la trasparenza e l'informazione sull'attività dell'Assemblea la cui conoscenza, preventiva e successiva, possa contribuire a rendere possibile la partecipazione dei cittadini all'attività istituzionale.
4. Secondo quanto previsto dall'articolo 15 dello statuto e dalle leggi regionali in merito all'associazionismo e alla partecipazione dei cittadini, l'Ufficio di presidenza opera e sovrintende all'attivazione delle modalità e degli istituti di partecipazione previsti e all'attuazione dei compiti che competono agli organi e agli uffici regionali.
5. L'attività d'informazione, oltre che essere finalizzata alla conoscenza dell'attività istituzionale, costituisce un effettivo presupposto della partecipazione e deve, perciò, avere carattere di tempestività, di chiarezza, di completezza e di continuità. L'attività d'informazione comprende anche i contributi e le iniziative istituzionali dei consiglieri.
6. La Conferenza dei presidenti di gruppo valuta i caratteri dell'informazione, della partecipazione e le attività svolte a tal fine e indica modifiche e proposte su cui decide l'Ufficio di presidenza.
7. Le proposte di legge alle Camere, i progetti di legge o di regolamento e gli atti amministrativi di rilevante importanza di competenza dell'Assemblea sono immediatamente pubblicati sul Supplemento del Bollettino ufficiale della Regione ai fini d'informazione e documentazione.
Art. 41
Attività d'informazione dei lavori dell'Assemblea e delle commissioni
1. Periodicamente gli Uffici di presidenza dell'Assemblea e delle commissioni illustrano alla stampa il consuntivo dell'attività svolta e ne danno un'adeguata diffusione.
2. La diffusione di notizie sui lavori delle sedute assembleari è garantita dall'ufficio stampa dell'Assemblea, nelle modalità di cui all'articolo 40, comma 2, ed è promossa tramite l'accredito di testate giornalistiche nazionali, regionali e locali. L'accesso agli spazi preposti e all'Aula di giornalisti, fotografi e cineoperatori è regolato dall'Ufficio di presidenza.
3. La diffusione delle notizie sui lavori delle commissioni è, di norma, garantita dall'ufficio stampa dell'Assemblea tramite comunicati redatti da giornalisti presenti alle riunioni. La commissione decide in ordine all'eventuale partecipazione di giornalisti accreditati alle udienze conoscitive o ad incontri con persone esterne alla Regione.
4. L'Assemblea cura le proprie attività editoriali dando la massima diffusione a materiale di documentazione, studi, ricerche e statistiche che attengono a questioni di interesse regionale e cura ogni altra iniziativa atta ad informare circa l'attività dell'Assemblea, anche avvalendosi delle nuove tecnologie, di contenuti digitali e delle reti telematiche. Su tali questioni può promuovere incontri, conferenze, seminari ed altri contatti in particolare con altre Regioni italiane ed europee, oltre che con enti e comunità locali, con cittadini e formazioni sociali, con istituzioni scolastiche e università e con organismi pubblici operanti sul territorio regionale.
5. L'Ufficio di presidenza dell'Assemblea individua le forme, i modi e i tempi per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 4 anche attraverso il coinvolgimento delle commissioni, del CAL e degli uffici dell'Assemblea. Può concordare con la Giunta la sua eventuale partecipazione.
Art. 42
Modalità di consultazione delle commissioni assembleari
1. Ai sensi e per le finalità dell'articolo 19 dello statuto, l'Assemblea, tramite le sue commissioni, favorisce la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni al procedimento legislativo nelle forme stabilite dal regolamento, dagli atti e dalle norme vigenti, nonché dal protocollo previsto dall'articolo 19, comma 3, dello statuto, approvato dall'Assemblea e parte integrante del presente regolamento.
2. Entro centoventi giorni dall'inizio di ogni legislatura, l'Ufficio di presidenza compila l'albo generale delle associazioni, previsto dall'articolo 19, comma 2, dello statuto. A tal fine pubblicizza la costituzione dell'albo e i tempi di presentazione delle richieste da parte delle associazioni, specificando i criteri previsti per l'iscrizione. L'albo, suddiviso per commissioni, viene aggiornato periodicamente.
3. Enti, organismi e associazioni possono far pervenire osservazioni, proposte e richieste di essere ascoltati su temi attinenti alle competenze della Regione, che sono esaminate dalle relative commissioni.
4. Sulla base dell'articolo 39, comma 1, dello statuto, le commissioni stabiliscono i modi ed i tempi della consultazione, attraverso la previsione di apposite udienze conoscitive, audizioni o incontri specifici.
5. Gli incontri e le consultazioni di cui ai commi 1 e 3 si tengono, di norma, presso la sede dell'Assemblea; possono svolgersi presso sedi diverse sul territorio, previa informazione al Presidente dell'Assemblea.
6. In casi particolari o in preparazione delle attività di consultazione, l'Ufficio di presidenza della commissione può incaricare il Presidente o altri suoi componenti al fine di attivare incontri con cittadini, associazioni ed enti locali, che ne facciano richiesta o su iniziativa dello stesso Ufficio di presidenza. Se si tratta di progetti di legge, tale iniziativa compete al relatore, che ne informa preventivamente l'Ufficio di presidenza della commissione. Il Presidente, all'inizio di ogni seduta, informa la commissione degli incontri previsti o avvenuti.
7. Per argomenti di particolare rilievo, su richiesta di tanti commissari che rappresentano almeno un decimo dei voti assegnati o di almeno cinque associazioni iscritte all'albo generale, le commissioni in sede referente possono indire consultazioni telematiche, che si svolgono nelle modalità e nei termini previsti dal protocollo di consultazione.
8. Le commissioni garantiscono l'accesso alla documentazione di loro competenza e ad altri strumenti utili alla partecipazione e decidono sulle relative modalità. Decidono inoltre sulle modalità di trasmissione di eventuali osservazioni e proposte prevedendo, di norma, l'uso degli strumenti informatici.
9. L'invito per le consultazioni, unitamente al testo o all'oggetto della proposta cui la consultazione si riferisce, è spedito con anticipo sufficiente al fine di consentire agli invitati di esaminare l'argomento, e comunque almeno dieci giorni prima di quello in cui la commissione si riunisce per procedere alla consultazione, salvo casi di particolare urgenza da valutarsi dall'Ufficio di presidenza della commissione. I verbali relativi sono resi disponibili sul sito della commissione e inviati ai partecipanti privi di dotazione informatica che ne facciano richiesta.
10. Le associazioni iscritte all'albo generale ricevono dalle commissioni a cui hanno chiesto di essere abbinate copia dell'ordine del giorno delle sedute e possono chiedere copia degli atti di loro interesse, se non disponibili sul sito web della Regione.
Art. 43
Udienze conoscitive delle commissioni assembleari
1. Ai sensi dell'articolo 39, comma 2, dello statuto, le commissioni possono procedere a pubbliche udienze conoscitive per leggi, regolamenti, proposte di legge alle Camere, piani annuali e poliennali e atti amministrativi rilevanti.
2. Ai sensi dell'articolo 39, comma 3, dello statuto, le commissioni, sulla base delle linee di indirizzo emanate dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera i), dello statuto, possono attivare udienze conoscitive in merito alle designazioni per le nomine di competenza della Giunta, del Presidente della Regione o dell'Assemblea. Tali udienze si tengono, di norma, almeno trenta giorni prima della scadenza delle cariche relative alla nuova nomina. Il verbale dell'incontro è reso noto all'organo regionale competente per la nomina.
3. Le udienze conoscitive si aprono con una breve illustrazione dell'argomento in esame fatta dal Presidente della commissione. Il relatore, la Giunta o il consigliere proponente illustrano il progetto di legge oggetto di consultazione e replicano agli intervenuti per un tempo complessivo, di norma, non superiore ai trenta minuti. Se il progetto di legge non è di iniziativa della Giunta, la stessa ha facoltà di esporre le proprie considerazioni, per non più di quindici minuti, in apertura dell'udienza, dopo le illustrazioni. Seguono gli interventi degli invitati e le domande loro rivolte, in forma concisa, da parte dei consiglieri o degli assessori.
4. Gli interventi degli invitati non devono, di norma, superare i quindici minuti ciascuno; gli invitati hanno la facoltà di consegnare alla commissione interventi, relazioni scritte, osservazioni e proposte.
5. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo, si applicano alle udienze conoscitive, in quanto compatibili, le norme di cui ai capi II e IV del titolo IX.
Art. 44
Audizioni delle commissioni assembleari
1. Le commissioni, in relazione a singoli progetti di legge, di regolamento, proposte di legge alle Camere e a provvedimenti amministrativi in esame o, comunque, su questioni di particolare interesse, possono procedere ad audizioni, invitando i rappresentanti di enti ed associazioni o persone competenti nella materia o nell'argomento. Gli invitati possono consegnare alla commissione interventi, relazioni scritte, osservazioni e proposte. I commissari possono rivolgere domande atte ad approfondire gli argomenti oggetto dell'audizione.
2. Le commissioni, sulla base delle linee di indirizzo emanate dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera i), dello statuto, possono procedere ad audizioni in riferimento alle nomine di competenza di organi della Regione. In ordine alle nomine di competenza dell'esecutivo, le commissioni possono procedere alla verifica delle ragioni delle scelte e delle competenze dei nominati.
3. Le commissioni possono procedere ad audizioni del Presidente della Giunta e degli assessori per le finalità di cui all'articolo 38, comma 7, dello statuto.
TITOLO VI
PROCEDURE, MODALITÀ E STRUMENTI PER LA QUALITÀ DELLA NORMAZIONE E IL CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI - PARERI DI CONFORMITÀ E ALTRE DISPOSIZIONI
CAPO I
Strumenti e procedimenti per l'attività legislativa, di programmazione e regolamentare
Art. 45
Metodi per l'esercizio dell'attività legislativa, di programmazione e regolamentare
1. L'attività legislativa, di programmazione e regolamentare è esercitata in modo da assicurare:
a) la programmazione, la razionalizzazione e la semplificazione della procedura normativa;
b) la chiarezza degli obiettivi perseguiti e la qualità, coerenza ed efficacia delle norme relative;
c) la divulgazione dei contenuti delle norme e della loro applicazione tra i destinatari;
d) il controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione dell'efficacia delle politiche regionali rispetto alle finalità e agli obiettivi dichiarati;
e) che le nuove leggi tendano ad abrogare leggi precedenti di analogo contenuto.
È compito del legislatore nelle leggi più complesse anteporre all'articolato un apposito glossario dei termini più significativi.
2. Le disposizioni del presente capo definiscono gli strumenti e i procedimenti per l'analisi preventiva dei progetti di legge, per la corretta redazione dei testi normativi, per il monitoraggio e il controllo sull'attuazione delle leggi. Annualmente è redatto il rapporto sulla legislazione.
Art. 46
Redazione tecnica dei testi normativi
1. In tutte le fasi dell'esame istruttorio le competenti strutture dell'Assemblea curano la qualità redazionale dei testi normativi secondo regole condivise volte a perseguire la chiarezza, la semplicità ed univocità del significato delle singole disposizioni, anche in relazione al contesto normativo vigente in cui si inseriscono.
2. Si applicano le regole e i suggerimenti per la redazione dei testi normativi adottati con deliberazione dell'Ufficio di presidenza.
Art. 47
Scheda tecnico-normativa
1. Su richiesta del Presidente della commissione, sentiti i vicepresidenti e i relatori, per il progetto di legge è redatta una scheda tecnico-normativa che riporta le seguenti informazioni:
a) individuazione del contesto tecnico e normativo in cui si inserisce il progetto;
b) coerenza della disciplina proposta con la Costituzione, con particolare riferimento alle indicazioni contenute nella giurisprudenza della Corte costituzionale;
c) relazione della disciplina proposta con le leggi nazionali e le normative dell'Unione europea;
d) coerenza della proposta con lo statuto.
Art. 48
Scheda tecnico-finanziaria
1. I progetti di legge che comportano conseguenze economiche sono corredati, di norma, da una scheda finanziaria in cui sono quantificate le entrate e indicati gli oneri relativi alle singole misure previste. Nella scheda sono indicati inoltre i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione e le loro fonti, nonché ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede di esame istruttorio.
2. Per i progetti di legge d'iniziativa della Giunta la scheda è allegata al testo stesso; per i progetti di legge d'iniziativa popolare o d'iniziativa assembleare, ove necessario, è compito del relatore richiedere la scheda agli uffici regionali competenti.
Art. 49
Analisi di fattibilità dei progetti di legge
1. Per progetti di legge di particolare rilevanza, che ridisegnano politiche complesse sia con riferimento alle misure previste sia con riferimento ai destinatari e ai diversi soggetti coinvolti per la loro attuazione, sono realizzati, su richiesta dei Presidenti delle commissioni, sentiti i vicepresidenti e i relatori, studi di fattibilità volti ad accertare i seguenti profili:
a) definizione degli obiettivi dell'intervento e valutazione della congruità dei mezzi per conseguirli;
b) destinatari degli interventi anche con riferimento all'impatto di genere;
c) analisi delle conseguenze economiche derivanti dalle misure proposte;
d) verifica della copertura amministrativa e della congruità dei tempi previsti per l'attuazione delle norme e dei termini da esse stabiliti;
e) relazione e possibili effetti sulle competenze e sull'operatività delle Province e dei Comuni.
2. Sui progetti di cui al comma 1, per la previsione dei loro possibili effetti, la commissione referente, anche su richiesta di altre commissioni o della Giunta, può decidere l'elaborazione di un'analisi ambientale, sociale ed economica.
3. I risultati delle analisi di fattibilità, unitamente ai documenti prodotti, compresi le analisi e i pareri resi dalla commissione per le pari opportunità fra donne e uomini per le questioni di propria competenza, sono allegati al parere licenziato dalla commissione referente.
4. Il relatore sovrintende alle attività per la redazione degli studi di fattibilità. Può richiedere alla Giunta e ad altri soggetti gli elementi informativi necessari per compiere le analisi. Il relatore, d'intesa con il Presidente della commissione, può procedere alla eventuale consultazione, nelle forme ritenute opportune, di soggetti esterni con particolare riferimento ai soggetti rappresentativi degli interessi coinvolti.
Art. 50
Controllo sull'attuazione delle leggi
1. Le clausole valutative sono disposizioni inserite nei testi di legge che definiscono i tempi e le modalità con cui i soggetti attuatori sono tenuti a trasmettere le informazioni necessarie al controllo sull'attuazione della legge e dei relativi effetti da parte dell'Assemblea.
2. Le clausole valutative possono riguardare anche i regolamenti e gli atti attribuiti alla Giunta per l'attuazione delle leggi stesse, oltre che le attività degli uffici e delle agenzie regionali.
3. Sono soggetti attuatori di una legge tutti gli enti ed organismi, comprese le strutture della Regione, che a vario titolo sono coinvolti nel processo di attuazione di una legge.
4. La clausola contiene:
a) la definizione degli obiettivi conoscitivi che l'Assemblea si pone e delle informazioni necessarie a soddisfare tali obiettivi;
b) l'individuazione dei soggetti preposti alla produzione delle informazioni richieste;
c) l'indicazione delle modalità e dei tempi previsti per l'elaborazione e la trasmissione delle informazioni all'organo legislativo;
d) la previsione di adeguate risorse dedicate allo svolgimento delle attività di controllo e valutazione.
5. Le informazioni prodotte in attuazione di una clausola valutativa sono esaminate dalla commissione competente per materia, la quale può formulare valutazioni in merito e trasmetterle ai soggetti che hanno prodotto l'informazione. A tal fine l'Ufficio di presidenza della commissione esamina la documentazione prodotta avvalendosi del supporto tecnico delle strutture della Regione e sottopone le valutazioni alla commissione.
6. In mancanza di clausole valutative, la commissione assembleare competente può decidere lo svolgimento di missioni valutative, finalizzate all'analisi dell'attuazione di una legge o degli effetti di una politica regionale. A tal fine designa un commissario di maggioranza e uno di minoranza che, anche con l'ausilio di uffici regionali appositamente individuati, relazionano sui risultati e indicano proposte per la necessaria pubblicizzazione degli esiti della valutazione approvati dalla commissione stessa.
CAPO II
Pareri di conformità - Questioni di legittimità costituzionale
Art. 51
Parere di conformità sui regolamenti della Giunta
1. I regolamenti derivanti dalla legge regionale nonché i regolamenti derivanti dall'ordinamento comunitario sono sottoposti all'esame dell'Assemblea per il parere di conformità previsto all'articolo 28, comma 4, lettera n), dello statuto.
2. Gli schemi di regolamento sono trasmessi al Presidente dell'Assemblea e assegnati alle competenti commissioni. Il parere è espresso dall'Assemblea, la quale indica le eventuali disposizioni ritenute non conformi allo statuto o alla legge. In tal caso la Giunta, nei dieci giorni successivi, esaminato il parere di non conformità, ritrasmette il nuovo testo regolamentare per il parere definitivo che deve essere espresso dall'Assemblea entro trenta giorni.
Art. 52
Approvazione dell'Assemblea di regolamenti delegati alla Regione da leggi statali
1. Nel caso di regolamenti esplicitamente delegati da leggi statali alla Regione, la Giunta predispone il testo che, trasmesso all'Assemblea, viene esaminato dalla commissione competente, che può apportare le modifiche ritenute necessarie, e dall'Aula per la definitiva approvazione.
Art. 53
Esame e proposte per questioni di legittimità costituzionale
1. La Giunta trasmette al Presidente dell'Assemblea copia dei ricorsi per questione di legittimità costituzionale o per conflitto di attribuzione promossi dal Governo o da altre Regioni su leggi o atti della Regione. Sono altresì trasmesse al Presidente dell'Assemblea le delibere sui ricorsi, e i relativi ricorsi, per questioni di legittimità costituzionale o per conflitto di attribuzione promossi dalla Regione. Di tali atti e delle relative sentenze è data notizia nella prima seduta utile dell'Assemblea da parte del suo Presidente.
2. Relazioni annuali della Giunta informano l'Assemblea sul contenzioso costituzionale. Le relazioni sono discusse in Assemblea nei tempi e nei modi stabiliti dalla Conferenza dei presidenti di gruppo.
3. La proposta, ai sensi dell'articolo 28, comma 4, lettera f), dello statuto, di promuovere questioni di legittimità costituzionale, a norma dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione Sito esterno, di leggi e atti aventi forza di legge dello Stato, nonché di leggi di altre Regioni è avanzata con risoluzione approvata dall'Assemblea.
Art. 54
1. Il parere richiesto dall'articolo 133, primo comma, della Costituzione Sito esterno è espresso dall'Assemblea con propria deliberazione, su proposta della Giunta.
CAPO III
Rapporti con la Consulta di garanzia statutaria
Art. 55
Pareri della Consulta di garanzia statutaria(2)
1. La Consulta di garanzia statutaria esprime pareri di conformità allo statuto su istanza dei singoli gruppi assembleari o di un quinto dei consiglieri regionali, ai sensi dell'articolo 69, comma 1, lettera c), dello statuto e della legge regionale istitutiva.
2. La richiesta di parere deve essere strutturata in modo da indicare le disposizioni delle deliberazioni legislative o regolamentari che si ritengono contrarie alle norme statutarie, le disposizioni dello statuto che si ritengono violate e i motivi della richiesta di parere.
3. La richiesta di parere, strutturata secondo le disposizioni del comma 2, deve essere inoltrata alla Consulta tramite il Presidente dell'Assemblea legislativa, che provvede anche alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione entro i cinque giorni successivi.
4. Entro quindici giorni dalla richiesta, la Consulta adotta il proprio parere e lo trasmette al Presidente dell'Assemblea legislativa.
TITOLO VII
RAPPORTI CON IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI E IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
Art. 56
Consiglio delle Autonomie locali (CAL) - Pareri
1. Il Consiglio delle Autonomie locali (CAL), quale organo di rappresentanza, consultazione e coordinamento tra la Regione e gli enti locali secondo quanto previsto dall'articolo 23 dello statuto e dalla sua legge istitutiva, partecipa ai processi decisionali della Regione su argomenti attinenti al sistema delle autonomie locali con proposte e pareri secondo le modalità previste dal presente articolo, dalla legge istitutiva e dal regolamento del CAL.
2. Il Presidente dell'Assemblea trasmette al CAL, per conoscenza, le proposte di atti iscritte all'ordine del giorno generale dell'Assemblea, con l'indicazione della assegnazione alle competenti commissioni, il nominativo dei relatori dei progetti di legge, nonché le deliberazioni adottate dall'Assemblea e le convocazioni delle sedute dell'Assemblea e delle commissioni.
3. Il CAL esprime il proprio parere su richiesta della commissione referente entro venti giorni dalla richiesta stessa e lo invia al Presidente dell'Assemblea e alla commissione competente anche per via telematica. La commissione referente, su richiesta motivata del CAL, può concedere una proroga del termine non superiore ad ulteriori dieci giorni.
4. I progetti di legge e le proposte di delibera di iniziativa della Giunta e i progetti di legge di iniziativa dei consiglieri possono essere sottoposti, dagli stessi soggetti, al CAL per acquisirne il parere prima della presentazione all'Assemblea. Tutti i pareri espressi sono allegati al testo presentato al Presidente dell'Assemblea. La richiesta di parere al CAL, da chiunque formulata, è comunicata al Presidente dell'Assemblea. Gli atti di cui al presente comma non possono essere presentati all'Assemblea per l'avvio del relativo procedimento prima di venti giorni dalla richiesta di parere o di quaranta, se il CAL richiede il raddoppio dei tempi e il proponente lo consente.
5. Gli atti di programmazione e gli accordi di competenza della Regione sono sottoposti all'Assemblea corredati del parere del CAL.
6. Se la legge regionale prevede un atto della Giunta su cui deve essere sentita la commissione competente, l'atto è inviato all'Assemblea corredato, se previsto, del parere del CAL.
7. Il comma 3 non si applica agli atti che, sulla base dei commi precedenti, sono presentati al Presidente dell'Assemblea avendo già ottenuto il parere del CAL.
8. Nel corso dell'esame in commissione, il Presidente della Commissione referente valuta, d'intesa con il relatore o con l'Ufficio di presidenza della commissione o su decisione della commissione, la convocazione di incontri con il CAL, anche su richiesta del CAL stesso.
9. Nel caso di modifiche alle proposte di atti intervenute nel corso dell'esame in commissione referente, la commissione stessa può deliberare, su iniziativa di tanti commissari che rappresentano un decimo dei voti assegnati, di richiedere un nuovo parere al CAL. Il CAL esprime il proprio parere entro dieci giorni dalla richiesta.
10. Il parere del CAL viene esaminato entro il termine dei lavori in commissione. La commissione referente, in una apposita sezione della propria relazione o comunque nel parere all'Assemblea, si pronuncia circa l'assunzione o meno, totale o parziale, del parere del CAL, che viene allegato. Il Presidente della commissione referente dà al CAL comunicazione di tale pronuncia e trasmette allo stesso CAL il testo licenziato per l'esame in Aula. Nel caso previsto dall'articolo 23, comma 4, dello statuto, la commissione referente, anche sulla base dei pareri delle commissioni consultive, incarica il relatore del progetto di legge di presentare all'Assemblea, unitamente alla relazione, un ordine del giorno che esprime le motivazioni del mancato accoglimento.
Art. 57
Attuazione dell'articolo 72, comma 3, dello statuto - CAL e Corte dei conti
1. Le richieste di forme di collaborazione e di pareri alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti di cui all'articolo 72, comma 3, dello statuto, da sottoporre all'esame dell'Assemblea, provengono direttamente dalla commissione bilancio, affari generali ed istituzionali. Qualora si configuri un interesse diretto da parte degli enti locali, il Presidente dell'Assemblea, d'intesa con il Presidente della commissione bilancio, affari generali e istituzionali, può trasmettere tali atti al CAL ai fini di ottenerne l'intesa.
2. L'eventuale intesa formulata da parte del CAL deve pervenire alla commissione bilancio, affari generali ed istituzionali entro il termine stabilito, in ogni caso lasciando al CAL almeno dieci giorni di tempo per la pronuncia.
3. Conclusi i lavori in commissione, l'Assemblea richiede le forme di collaborazione e i pareri alla Corte dei conti di cui al comma 1 votando una risoluzione, che dà anche atto della eventuale intesa con il CAL.
Art. 58
Riunioni congiunte del CAL e dell'Assemblea legislativa
1. L'Assemblea e il CAL si riuniscono annualmente in seduta congiunta per l'esame dello stato delle autonomie locali della regione. La convocazione e l'ordine del giorno della seduta congiunta sono stabiliti dal Presidente dell'Assemblea d'intesa con il Presidente del CAL, sentita la Conferenza dei presidenti di gruppo.
2. La seduta è presieduta dal Presidente dell'Assemblea ed è regolata dal presente regolamento in quanto applicabile.
Art. 59
Rapporti con il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL)
1. Il Presidente dell'Assemblea e l'Ufficio di presidenza, nell'ambito delle rispettive competenze, curano i rapporti con il CREL secondo i principi e la disciplina contenuti nella legge regionale prevista dall'articolo 59 dello statuto.
TITOLO VIII
COMMISSIONI ASSEMBLEARI SPECIALI
Art. 60
Commissioni assembleari d'inchiesta
1. L'Assemblea con deliberazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, istituisce commissioni d'inchiesta, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 40, comma 1, dello statuto, determinando la durata e i poteri della commissione in modo da assicurare l'efficacia dei suoi lavori, l'oggetto ed i limiti dell'inchiesta, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica di ciascun gruppo assembleare.
2. La richiesta di istituzione della commissione d'inchiesta può essere formulata da ciascun consigliere regionale ed è presentata all'Ufficio di presidenza e inserita all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea.
3. Per la designazione dei componenti della commissione d'inchiesta e per la determinazione dei voti spettanti a ciascuno si applica l'articolo 7.
4. Al termine dei suoi lavori la commissione d'inchiesta presenta la relazione finale all'Assemblea. La relazione può contenere la proposta di una mozione di censura prevista dall'articolo 31, comma 1, lettera h), dello statuto. Per quanto attiene ai dirigenti la proposta di censura è inoltrata al relativo direttore generale per le determinazioni di competenza. Per quanto attiene ai direttori generali la proposta di censura è inoltrata alla Giunta o all'Ufficio di presidenza dell'Assemblea secondo le rispettive competenze. Per quanto attiene ai componenti della Giunta e al sottosegretario la proposta di censura è inoltrata all'Assemblea per le determinazioni di cui all'articolo 111.
5. Nella sua prima riunione la commissione d'inchiesta nomina, con il voto favorevole di tanti commissari che rappresentano i due terzi dei consiglieri assegnati all'Assemblea, un Presidente e due vicepresidenti. Se dopo due votazioni non si raggiunge il quorum, la votazione riprende nella seduta successiva. Se anche in quella seduta dopo due votazioni non si raggiunge il quorum, alla terza votazione è sufficiente il voto dei commissari che rappresentano la maggioranza dei consiglieri assegnati all'Assemblea.
6. Le commissioni d'inchiesta assommano tutti i poteri ispettivi e di controllo previsti dallo statuto, dal regolamento e dalle leggi regionali.
7. Spettano in ogni caso alla commissione d'inchiesta i poteri di cui all'articolo 39, commi da 1 a 12. Alla commissione non è opponibile, da parte dei collaboratori regionali, il segreto d'ufficio.
8. Per lo svolgimento dell'attività delle commissioni d'inchiesta valgono, in quanto applicabili, le norme relative allo svolgimento dell'attività delle commissioni permanenti.
9. Le commissioni d'inchiesta riferiscono del loro operato esclusivamente all'Ufficio di presidenza e all'Assemblea.
Art. 61
Commissioni assembleari di ricerca e di studio
1. L'Assemblea con deliberazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, istituisce speciali commissioni di ricerca e di studio, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, dello statuto, su materie che comunque interessano la Regione, indicando lo specifico oggetto dello studio e determinando la durata, il numero dei componenti e la partecipazione numerica di ciascun gruppo assembleare.
2. Per la designazione dei componenti della commissione di ricerca e di studio e per la determinazione dei voti spettanti a ciascuno si applica l'articolo 7.
3. Nella sua prima riunione la commissione nomina un Presidente e due vicepresidenti.
4. Per lo svolgimento dell'attività delle commissioni di indagine e di studio valgono, in quanto applicabili, le norme relative allo svolgimento dell'attività delle commissioni permanenti.
TITOLO IX
DEI LAVORI D'AULA
CAPO I
Organizzazione delle sedute
Art. 62
Organizzazione delle sedute
1. L'Assemblea legislativa si riunisce di norma nella propria sede. Su decisione dell'Ufficio di presidenza, può riunirsi in altra sede.
Art. 63
Convocazione dell'Assemblea legislativa
1. La convocazione dell'Assemblea contiene l'ordine del giorno ed è inviata cinque giorni prima della data fissata per la seduta. In caso di urgenza, tale termine può essere ridotto a due giorni.
2. Tutti i termini sono calcolati secondo i criteri di cui all'articolo 155 del codice di procedura civile.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37 dello statuto, in caso di eventi eccezionali, il Presidente dell'Assemblea di sua iniziativa, o su richiesta dell'Ufficio di presidenza, o del Presidente della Regione, o di un decimo dei consiglieri, può convocare immediatamente l'Assemblea.
4. La lettera di convocazione è trasmessa ai consiglieri e alla Giunta mediante posta elettronica e depositata presso i gruppi assembleari.
Art. 64
Sedute assembleari e presenza dei consiglieri regionali
1. Le sedute dell'Assemblea sono antimeridiane, pomeridiane e notturne. L'inizio della seduta antimeridiana non può essere antecedente alle ore nove. Le sedute notturne hanno termine di norma a mezzanotte fatto salvo quanto previsto dagli articoli 20, comma 7, e 33, comma 2, e diversa decisione della Conferenza dei presidenti di gruppo.
2. Nel caso non venga indicato l'orario di chiusura di una seduta, essa proseguirà fino alla conclusione dell'ordine del giorno, fatte salve diverse decisioni dell'Assemblea.
3. È dovere di ogni consigliere e dei componenti della Giunta partecipare ai lavori dell'Assemblea, salvo che non abbiano preventivamente dato motivata comunicazione di non poter partecipare.
4. Il Presidente dell'Assemblea ha facoltà di richiamare i consiglieri e gli assessori che, anche avendone data comunicazione, sono stati assenti in almeno cinque tornate consecutive.
Art. 65
Validità delle sedute assembleari - Numero legale
1. Le deliberazioni dell'Assemblea non sono valide se non è presente la maggioranza dei consiglieri in carica.
2. I consiglieri che sono impegnati fuori sede per assolvere ad incarichi affidatigli dall'Ufficio di presidenza o, per cause dipendenti dal proprio ufficio di componente della Giunta, affidatigli dalla Giunta stessa, sono computati come presenti ai soli fini del numero legale. Le relative comunicazioni devono pervenire al Presidente dell'Assemblea entro le ore dodici del giorno successivo all'atto di convocazione dell'Assemblea e sono immediatamente trasmesse ai Presidenti dei gruppi assembleari.
3. Il Presidente non è tenuto a verificare se l'Assemblea sia o meno in numero legale per deliberare, salvo che gli sia richiesto da un consigliere e l'Assemblea stia per procedere ad una votazione per alzata di mano. Non può essere richiesta la verifica del numero legale prima dell'approvazione del processo verbale.
4. Non si procede alla verifica del numero legale se il Presidente ne ritiene evidente l'esistenza o quando la votazione avviene col sistema elettronico o per appello nominale.
5. Per verificare se l'Assemblea è in numero legale, il Presidente dispone l'appello nominale con una sola chiamata. Colui che ha richiesto la verifica del numero legale è conteggiato come presente.
6. Se l'Assemblea non è in numero legale, il Presidente è tenuto a rinviare la seduta per un tempo non superiore a trenta minuti. Dopo due verifiche nelle quali è constatata la mancanza del numero legale, il Presidente può togliere la seduta.
Art. 66
Pubblicità delle sedute dell'Assemblea legislativa
1. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. La diffusione radiofonica, televisiva e telematica dei lavori dell'Assemblea è decisa dall'Ufficio di presidenza ed il Presidente è tenuto ad informare i consiglieri. I fotografi ed i teleoperatori possono entrare in Aula solo se autorizzati dal Presidente.
2. Su proposta di chi presiede l'Assemblea, di un rappresentante della Giunta o di un consigliere, l'Assemblea può deliberare di riunirsi in seduta segreta. Sulla richiesta non ha luogo dibattito.
3. La seduta è sempre segreta quando la delibera comporti apprezzamenti o valutazioni discrezionali di fatti concernenti persone.
4. In caso di seduta segreta è pubblicata la decisione finale e non è redatto il resoconto integrale del dibattito.
Art. 67
Resoconto integrale e processo verbale
1. Il resoconto integrale dei lavori dell'Assemblea, che consiste nella trascrizione di tutto quanto svolto verbalmente nelle sedute assembleari, è pubblicato sul sito web dell'Assemblea e inserito nella raccolta degli atti assembleari.
2. Il processo verbale che dà atto soltanto delle deliberazioni e degli atti dell'Assemblea è pubblicato sul sito web dell'Assemblea e conservato in apposita raccolta.
3. I processi verbali di ogni seduta sono inviati ai consiglieri e alla Giunta unitamente all'avviso di convocazione della seduta successiva. Se l'Assemblea tiene più sedute in giorni consecutivi, o se tra una seduta e la convocazione dell'altra non intercorrono almeno sette giorni, i relativi processi verbali sono inviati insieme all'avviso di convocazione della tornata successiva.
4. In apertura di seduta il Presidente interpella i presenti per sapere se vi sono osservazioni sul processo verbale. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Se vi sono osservazioni, il Presidente, dopo avere concesso la parola per non più di tre minuti esclusivamente ai consiglieri che richiedono rettifiche, sottopone ad approvazione, per alzata di mano e senza dichiarazioni di voto, il processo verbale.
5. Il processo verbale, che riporta l'indicazione del funzionario estensore, dopo l'approvazione è sottoscritto dal Presidente, da un segretario e dal responsabile del servizio competente.
Art. 68
Compiti del Presidente dell'Assemblea in inizio di seduta
1. Il Presidente dell'Assemblea apre la seduta e dopo l'approvazione del processo verbale:
a) comunica i nomi dei consiglieri assenti che sulla base dell'articolo 65, comma 2, concorrono al raggiungimento del numero legale; comunica inoltre i nomi di coloro che hanno giustificato l'assenza;
b) designa i consiglieri che nel corso della seduta fungeranno da scrutatori;
c) comunica all'Assemblea eventuali messaggi e dà lettura delle comunicazioni ufficiali a lui indirizzate;
d) comunica all'Assemblea le dichiarazioni e le comunicazioni a lui indirizzate ai sensi dell'articolo 6;
e) annuncia l'avvenuta risposta della Giunta alle interrogazioni con risposta scritta e alle interrogazioni in commissione;
f) annuncia l'avvenuta risposta alle petizioni e alle interrogazioni presentate ai sensi dell'articolo 16 dello statuto;
g) comunica la presentazione di progetti di legge, di regolamento e di proposte di legge alle Camere;
h) comunica, ai sensi dell'articolo 53, le decisioni della Corte costituzionale sulle questioni in cui la Regione è parte e il contestuale avvenuto deposito di copia di dette decisioni presso le commissioni permanenti e i gruppi assembleari;
i) comunica, ai sensi dell'articolo 53, le deliberazioni sui ricorsi della Giunta e i ricorsi del Governo o di altre regioni su questioni di legittimità costituzionale e per i conflitti di attribuzione davanti alla Corte costituzionale di cui la Regione è parte, nonché il contestuale avvenuto deposito di copia di detta documentazione presso le commissioni permanenti e i gruppi assembleari;
j) annuncia le petizioni, le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, le risoluzioni e gli ordini del giorno pervenuti alla presidenza nel periodo intercorso dall'ultima seduta;
k) comunica le nomine effettuate dal Presidente della Giunta e trasmesse al Presidente dell'Assemblea nel periodo successivo all'ultima seduta;
l) comunica le deliberazioni assunte dalle commissioni in sede deliberante ai sensi dell'articolo 35, comma 5;
m) comunica la programmazione dei lavori dell'Assemblea ai fini di cui all'articolo 16, comma 7;
n) comunica le integrazioni all'ordine del giorno.
Art. 69
Compiti del Presidente dell'Assemblea alla fine della seduta
1. Il Presidente, prima di procedere alla chiusura della seduta, annuncia le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, le risoluzioni e gli ordini del giorno presentati nel corso della seduta stessa.
CAPO II
Organizzazione della discussione
Art. 70
Iscrizioni a parlare
1. I consiglieri ed i componenti della Giunta che intendono intervenire in una discussione devono iscriversi richiedendolo alla presidenza. Gli oratori hanno la parola secondo l'ordine di iscrizione, salva la facoltà del Presidente di alternare, per quanto possibile, oratori di gruppi diversi. È consentito lo scambio di turno fra oratori.
2. Se un oratore chiamato dal Presidente non risulta presente, decade dalla iscrizione a intervenire.
3. Gli oratori, ottenuta la parola dal Presidente, svolgono l'intervento dal proprio banco, in piedi e rivolti verso il Presidente.
Art. 71
Durata degli interventi
1. La durata degli interventi in Assemblea non può eccedere:
a) venti minuti nella discussione sulle linee generali di un progetto di legge, di un regolamento, di proposte di legge alle Camere, di accordi ed atti di programmazione annuali e poliennali, nonché di atti amministrativi considerati complessi o rilevanti dalla Conferenza dei presidenti di gruppo;
b) dieci minuti per la discussione generale su provvedimenti amministrativi, risoluzioni, mozioni, ordini del giorno oltre che per la discussione delle comunicazioni di cui all'articolo 76;
c) cinque minuti per la discussione di ciascun articolo o emendamento;
d) cinque minuti per le dichiarazioni di voto e per tutti gli altri casi non specificatamente normati.
2. Nel caso di atti complessi o poliennali e a fronte di discussioni particolarmente rilevanti, il Presidente dell'Assemblea può concedere, a suo insindacabile giudizio, se richiesto, al Presidente della Regione o all'assessore incaricato della conclusione del dibattito, un tempo maggiore per la replica, non superiore al doppio del tempo previsto.
3. Trascorso il termine, il Presidente, dopo aver invitato l'oratore a concludere, gli toglie la parola.
4. Il Presidente, dopo aver invitato l'oratore che seguita a discostarsene ad attenersi alla questione, può, a suo insindacabile giudizio, interdirgli la parola.
5. Nessun intervento può essere interrotto o rimandato per la sua continuazione da una seduta all'altra.
Art. 72
Norme per la conclusione dei dibattiti
1. Dopo trentacinque ore dall'inizio della trattazione di un argomento, su richiesta di un quinto dei consiglieri, il Presidente convoca la Conferenza dei presidenti di gruppo con l'Ufficio di presidenza per contingentare i tempi per la sua conclusione, con le modalità di cui all'articolo 20, commi 1, 3, 6, 7 e 8.
Art. 73
Divieto di parlare due volte nella stessa discussione
1. Ciascun oratore può parlare una sola volta nella stessa fase di discussione, esclusi i casi di dichiarazione di voto, fatto personale, richiami al regolamento e all'ordine del giorno, priorità delle votazioni e questioni procedurali; è escluso anche il caso in cui l'intervento concerne questioni pregiudiziali o sospensive.
Art. 74
Questioni pregiudiziali, sospensive e procedurali
1. La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non si abbia a discutere, può essere proposta per una sola volta prima che si entri nella discussione. La questione sospensiva, quella cioè che rinvia la discussione al verificarsi di scadenze determinate, può essere proposta, per una sola volta, entro il termine della discussione generale, salvo quanto disposto all'articolo 30, comma 8. È questione sospensiva anche la proposta di riapertura della fase preparatoria e referente di cui all'articolo 38, comma 5, dello statuto.
2. Le questioni sono discusse prima che inizi o che continui la discussione, né questa ha inizio o prosegue se l'Assemblea non le ha respinte.
3. Dopo il proponente possono parlare soltanto un consigliere a favore e uno contro.
4. In caso di concorso di questione pregiudiziale e di questione sospensiva ha luogo un'unica discussione, nella quale può prendere la parola un solo consigliere per gruppo, oltre ai proponenti. Per ogni questione sollevata ha diritto di parola un solo proponente. Se la sospensione è approvata, l'Assemblea decide sulla scadenza della stessa.
5. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere i tre minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano senza dichiarazioni di voto.
6. I richiami al regolamento o per questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In questi casi possono parlare, dopo il proponente, un oratore a favore ed uno contro, per non più di tre minuti ciascuno. Ove l'Assemblea sia chiamata dal Presidente a decidere su questi richiami, la votazione ha luogo per alzata di mano.
Art. 75
Inversione dell'ordine del giorno e trattazione urgente di argomento non iscritto
1. Nel corso della seduta ciascun consigliere o assessore può proporre per iscritto l'inversione dell'ordine del giorno. Possono intervenire un oratore a favore ed uno contro per non oltre tre minuti ciascuno. L'Assemblea delibera per alzata di mano.
2. Salvo quanto disposto dal comma 3, l'Assemblea non può deliberare né discutere su un argomento non iscritto all'ordine del giorno.
3. La trattazione urgente di argomenti non iscritti all'ordine del giorno può essere proposta per iscritto al Presidente dell'Assemblea non oltre la prima ora dall'inizio dei lavori di ogni seduta, sempre che sugli argomenti risulti esaurita, se occorrente, la funzione preparatoria e referente della commissione assembleare competente. Sull'accoglimento della domanda l'Assemblea delibera.
Art. 76
Comunicazioni all'Assemblea della Giunta e delle commissioni
1. Di norma le comunicazioni della Giunta, delle commissioni e del sottosegretario alla presidenza, sono iscritte all'ordine del giorno dell'Assemblea e si svolgono con le modalità ordinarie. Al di fuori di esse, per fatti di particolare rilevanza e urgenza, il Presidente della Giunta o l'assessore o il sottosegretario alla presidenza da lui delegati possono chiedere di svolgere comunicazioni all'Assemblea sulle quali si apre il dibattito, una volta terminata la discussione dell'oggetto in corso. Tali comunicazioni non possono superare i venti minuti. È fatta salva la facoltà di distribuire ai consiglieri testi scritti, che sono pubblicati in allegato ai resoconti assembleari, su disposizione della presidenza. La discussione può chiudersi con una risoluzione.
Art. 77
Fatto personale
1. È fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Chi chiede la parola per fatto personale deve indicarlo. Il Presidente decide se il fatto sussiste; se l'interessato insiste, decide l'Assemblea, per alzata di mano, senza discussione.
3. Colui che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facoltà di parlare soltanto per precisare o rettificare il significato delle parole da lui pronunciate.
4. Gli interventi relativi al fatto personale non possono superare i tre minuti.
CAPO III
Votazioni
Art. 78
Maggioranza per l'approvazione delle deliberazioni
1. Ogni deliberazione dell'Assemblea è approvata a maggioranza dei consiglieri presenti, salvo per le materie e i casi in cui sia prescritta una maggioranza qualificata. In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata.
Art. 79
Dichiarazioni di voto
1. Esclusi i casi in cui per espressa disposizione di regolamento è prevista la discussione limitata ad un oratore a favore ed uno contro, ogni consigliere ha facoltà di parlare, una sola volta, per spiegare il proprio voto.
2. Se durante o dopo tali dichiarazioni il Presidente o i membri della Giunta chiedono di essere sentiti, si riaprono le dichiarazioni di voto.
3. Cominciata la votazione non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.
Art. 80
Modi di votazione
1. I voti in Assemblea sono sempre palesi e si effettuano per alzata di mano, per appello nominale o attraverso un dispositivo elettronico, salvo quelli riguardanti le nomine o deliberazioni concernenti persone che sono sempre segreti ed espressi per scheda.
2. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano, salvo diverse disposizioni dello statuto, della legge o del presente regolamento e salvo che non sia richiesta da un consigliere la votazione palese attraverso il dispositivo elettronico o per appello nominale. In tal caso prevale la richiesta di votazione attraverso dispositivo elettronico.
3. La richiesta di votazione elettronica o per appello nominale deve essere formulata dopo che il Presidente ha dichiarato di doversi passare ai voti e prima che abbia invitato l'Assemblea a votare per alzata di mano.
4. Per ogni votazione con appello i segretari dell'Assemblea procedono senza indugio ad una doppia chiamata ed attestano il numero dei votanti.
5. Gli scrutatori e i questori collaborano con i segretari per assicurare la regolarità delle operazioni di voto. Tengono nota di coloro che prima dell'inizio della votazione hanno dichiarato di non parteciparvi, pur restando in Aula, e che sono comunque considerati presenti.
6. Nel caso di votazioni per appello nominale e con sistema elettronico, l'elenco dei consiglieri votanti con l'indicazione del voto da ciascuno espresso è pubblicato in allegato al resoconto integrale della seduta.
7. Nei casi di votazione a scrutinio palese con quorum qualificato, l'Assemblea vota attraverso un dispositivo elettronico, fatte salve diverse esplicite previsioni normative.
Art. 81
Votazione per appello nominale
1. Nelle votazioni per appello nominale il Presidente, dopo aver indicato le modalità della votazione, incarica uno dei segretari di procedere all'appello.
2. Il consigliere chiamato nell'appello esprime ad alta voce il suo voto.
3. Chiusa la votazione, gli scrutatori consegnano al Presidente l'elenco dei consiglieri votanti con l'indicazione del voto da ciascuno espresso. Il Presidente proclama quindi l'esito della votazione.
Art. 82
Votazione a scrutinio segreto
1. La votazione a scrutinio segreto avviene per mezzo di schede.
2. Ai fini della votazione possono essere allestite una o più cabine. La votazione per mezzo di schede avviene per appello nominale. Il consigliere chiamato si reca nella cabina per esprimere il proprio voto sulla scheda che deposita nell'urna. Gli scrutatori effettuano successivamente lo spoglio delle schede.
Art. 83
Modalità per l'uso del dispositivo elettronico
1. Le modalità tecniche per l'uso del dispositivo elettronico sono regolate da istruzioni approvate dall'Ufficio di presidenza.
2. In tutte le votazioni con procedimento elettronico, che avviene senza appello, è consentito un tempo di votazione fino a sessanta secondi, previo preavviso sonoro nell'atrio dell'Aula.
Art. 84
Regolarità delle votazioni - Proclamazione del risultato
1. Il Presidente proclama il risultato della votazione.
2. Se, svoltasi una votazione, e prima della proclamazione del suo esito finale, gli scrutatori, i segretari o i questori segnalano eventuali irregolarità, il Presidente, valutate le circostanze e senza dar luogo a dibattito, può annullare la votazione e disporne l'immediata ripetizione.
Art. 85
Elezione dei delegati regionali all'elezione del Presidente della Repubblica
1. All'elezione dei delegati regionali che partecipano all'elezione del Presidente della Repubblica, secondo l'articolo 83, secondo comma, della Costituzione Sito esterno, si procede a scrutinio segreto.
2. Ciascun consigliere può votare fino a due nomi.
CAPO IV
Disciplina dell'Aula e delle tribune
Art. 86
Ordine dell'Aula - Sanzioni disciplinari
1. Chi pronuncia parole sconvenienti oppure turba con il suo contegno la libertà della discussione e l'ordine della seduta è richiamato dal Presidente. La persona richiamata che intende dare spiegazioni sul proprio comportamento può avere la parola alla fine della seduta o anche subito, a giudizio del Presidente, che decide se mantenere il richiamo all'ordine.
2. In caso di particolare gravità, o dopo un secondo richiamo all'ordine nel corso della stessa seduta, il Presidente, avvalendosi dei questori, può disporre l'esclusione dall'Aula della persona richiamata per tutto il resto della seduta.
3. Nei confronti di chi ha provocato tumulti o disordini nell'Aula, o è trasceso a vie di fatto o ad oltraggi nei confronti di altri, il Presidente, udito l'Ufficio di presidenza, può altresì decidere la censura. La censura comporta l'interdizione di partecipare ai lavori dell'Assemblea e delle commissioni per un periodo da due a cinque settimane.
4. Se i fatti di cui al comma 3 si verificano in commissione, il Presidente denuncia l'accaduto al Presidente dell'Assemblea, che può decidere la censura nonché l'interdizione di partecipare ai lavori della commissione per un periodo da due a cinque settimane.
Art. 87
Inottemperanza alle sanzioni disciplinari
1. Se chi è stato escluso dall'Aula o interdetto dalla partecipazione alle sedute non ottempera all'invito di allontanarsi o tenta di rientrare nell'Aula prima che sia trascorso il termine previsto, il Presidente sospende la seduta e dà ai questori le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti. In tale caso la durata della sanzione si intende automaticamente raddoppiata.
Art. 88
Tumulto in Aula
1. Se sorge tumulto in Aula e risultano inutili i richiami all'ordine, il Presidente abbandona il seggio e la seduta si intende sospesa. Ripresa la seduta, se il tumulto continua il Presidente sospende nuovamente la seduta ovvero la rinvia. In questo caso l'Assemblea si intende convocata, senz'altro avviso e con lo stesso ordine del giorno, per il successivo giorno feriale e all'ora medesima, salvo diversa disposizione del Presidente.
Art. 89
Ordine nell'Aula
1. I poteri necessari al mantenimento dell'ordine in Assemblea spettano all'Assemblea stessa e sono esercitati in suo nome dal Presidente, coadiuvato dai questori.
2. La forza pubblica non può entrare nell'Aula assembleare se non su invito del Presidente e dopo che è stata sospesa o tolta la seduta.
Art. 90
Divieto di ingresso nell'Aula ad estranei - Comportamento del pubblico
1. Nessuna persona estranea all'Assemblea o ai servizi relativi può introdursi in Aula senza espressa autorizzazione del Presidente.
2. Le persone che assistono alle sedute dalle apposite tribune devono astenersi da ogni segno di approvazione o disapprovazione.
3. I commessi, in seguito ad ordine del Presidente, fanno immediatamente uscire chiunque turba l'ordine. Se non è possibile individuare la persona o le persone da cui è cagionato il disordine, il Presidente dispone che sia sgombrata tutta la sezione della tribuna.
4. In caso di tumulto nel settore del pubblico il Presidente può disporre l'intervento della forza pubblica. In tal caso la seduta è sospesa.
5. In caso di oltraggio all'Assemblea o ad alcuno dei suoi componenti, il Presidente dispone l'immediata individuazione dell'autore del fatto, ne ordina l'espulsione e denuncia il fatto all'Autorità giudiziaria.
6. Con regolamento dell'Ufficio di presidenza sono disciplinate le modalità di accesso e il comportamento del pubblico.
TITOLO X
DELL'ESAME IN ASSEMBLEA
CAPO I
Discussione, emendamenti e votazioni
Art. 91
Discussione generale in Aula
1. I pareri espressi e gli atti elaborati dalla commissione in sede referente, la relazione di maggioranza e le eventuali relazioni di minoranza e documenti approvati dalle commissioni consultive, sono inviati ai consiglieri, alla Giunta e depositati presso i gruppi assembleari almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea.
2. I relatori hanno facoltà di riassumere le relazioni. In tal caso l'eventuale pubblicazione del testo integrale avviene con le modalità dell'articolo 76, comma 1. L'Assemblea può, per urgenza, autorizzare col voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti le relazioni orali dei relatori dei progetti di legge. È sempre ammessa la relazione orale per gli atti di programmazione, per le proposte di legge alle Camere, per i progetti di regolamento, per gli atti amministrativi e nei casi di cui all'articolo 32, comma 3.
3. L'esame in Assemblea dei progetti di legge, di regolamento o di proposte di legge alle Camere comprende la discussione sulle linee generali del progetto e la discussione degli articoli.
4. La discussione sulle linee generali inizia con l'illustrazione delle relazioni di maggioranza e di minoranza; chiuso il dibattito, segue la replica dei relatori e della Giunta. In caso di assenza o d'impedimento o rinuncia dei relatori, l'Ufficio di presidenza della commissione referente designa un relatore sostituto.
Art. 92
Ordini del giorno di non passaggio all'esame degli articoli
1. Gli ordini del giorno di non passaggio all'esame degli articoli di un progetto sono presentati prima che sia conclusa la discussione generale e sono posti in votazione al termine della stessa. Su ogni ordine del giorno si possono avere solamente le dichiarazioni di voto.
Art. 93
Discussione sugli articoli e sugli emendamenti
1. Terminata la discussione sulle linee generali e respinti gli eventuali ordini del giorno di non passaggio all'esame degli articoli, si procede all'esame congiunto di ciascun articolo e degli emendamenti e subemendamenti ad esso proposti.
2. Chi presenta emendamenti ai testi e agli articoli oggetto di discussione è tenuto a presentarli in modo leggibile, con chiara indicazione delle parti di testo che si intendono abrogare, integrare, sostituire o modificare e con la segnalazione del primo firmatario.
3. Ha diritto di precedenza negli interventi il primo firmatario di emendamenti, nell'ordine stabilito dall'articolo 96, comma 3. Se il numero di emendamenti e subemendamenti proposti a ciascun articolo supera il numero di due, ciascun oratore può intervenire una sola volta per un tempo non superiore a dieci minuti.
4. Conclusa la discussione congiunta di cui al comma 1, a ciascun consigliere è consentito svolgere un'unica dichiarazione di voto che ricomprende subemendamenti, emendamenti e l'intero articolo.
5. La Giunta e i relatori possono esprimere i loro pareri sul complesso degli emendamenti, prima che siano posti in votazione, per un tempo non eccedente tre minuti senza che si riaprano le dichiarazioni di voto.
6. Il primo firmatario di un emendamento, fino all'apertura delle dichiarazioni di voto di cui al comma 4, ha diritto di esporre le ragioni del ritiro per un tempo non eccedente due minuti. Un emendamento ritirato dal proponente non può essere fatto proprio da altri, se non sottoscrittori dello stesso emendamento.
7. Per gli argomenti di cui all'articolo 20, le disposizioni previste nei commi precedenti sono derogabili, nel rispetto dei tempi complessivi assegnati.
Art. 94
Esame degli atti di programmazione
1. L'esame in Assemblea degli atti di programmazione annuali e poliennali e degli atti amministrativi complessi comprende la discussione sulle linee generali - che ha inizio con la relazione in Aula - e la discussione sugli emendamenti al testo dell'atto. A tal fine, le partizioni interne del testo dovranno essere numerate in modo progressivo già al momento della presentazione dell'atto.
2. All'esame di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 93, 95 e 96.
Art. 95
Presentazione degli emendamenti
1. Gli emendamenti, i subemendamenti e gli articoli aggiuntivi possono essere presentati da ciascun consigliere e dalla Giunta. Gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi sono, di regola, presentati e svolti nelle commissioni.
2. Emendamenti ed articoli aggiuntivi respinti in commissione, nuovi emendamenti, nuovi articoli aggiuntivi, emendamenti ad emendamenti o a nuovi articoli possono essere presentati alla presidenza dell'Assemblea fino al termine della discussione generale. Se l'Assemblea lo richiede, la commissione referente si riunisce per esaminarli. L'invio degli emendamenti in commissione può riaprire la fase referente sull'intero testo, su decisione della stessa commissione.
3. Fino a che non sia iniziata la votazione degli emendamenti o dei nuovi articoli, il relatore di maggioranza, i relatori di minoranza e la Giunta possono ulteriormente presentare subemendamenti, per ciascuno degli stessi soggetti, in numero complessivo massimo non superiore a cinque. Su ogni subemendamento presentato ai sensi del periodo precedente, ogni consigliere può presentare un solo subemendamento. In tal caso si aprono la discussione e le dichiarazioni di voto sul complesso dei nuovi subemendamenti presentati.
4. Qualora si tratti di proposte di atti amministrativi e non sia stato nominato il relatore, i subemendamenti di cui al comma 3 possono essere presentati dalla Giunta e dal Presidente della commissione referente, nelle stesse forme e modalità.
5. Gli emendamenti e i subemendamenti sono distribuiti prima di essere discussi.
6. Il Presidente ha la facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di emendamenti, subemendamenti e di articoli aggiuntivi qualora:
a) siano formulati con frasi sconvenienti;
b) abbiano contenuto del tutto estraneo all'oggetto della discussione;
c) siano privi di ogni reale portata modificativa;
d) presentati dallo stesso consigliere, abbiano tra loro contenuto alternativo e collegati in un rapporto di subordinazione;
e) siano preclusi da precedenti votazioni;
f) non corrispondano ai requisiti previsti dall'articolo 93, comma 2.
Art. 96
Votazione degli emendamenti e degli articoli
1. Si procede con la votazione degli emendamenti proposti e successivamente dell'intero articolo. Il Presidente indica l'oggetto della votazione, in particolare per emendamenti e subemendamenti specifica il numero dell'articolo, il numero dell'emendamento e i relativi proponenti. Il Presidente dell'Assemblea prima di ciascuna votazione può dare atto sinteticamente del parere del relatore e della Giunta.
2. Quando è presentato un solo emendamento, e questo è soppressivo, si pone ai voti il mantenimento del testo.
3. Se sono presentati più emendamenti ad uno stesso articolo, sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi e infine quelli aggiuntivi. Se più emendamenti presentati ad uno stesso articolo da più consiglieri hanno contenuto identico o simile, si pone in votazione il primo in ordine di presentazione e, per gli altri, il Presidente applica l'articolo 95, comma 6, lettera e). Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale.
4. Se sono stati presentati una pluralità di emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre, dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti intermedi fino all'emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. Nella determinazione degli emendamenti da porre in votazione il Presidente tiene conto delle differenze tra gli emendamenti proposti e delle variazioni a scalare in relazione alla materia oggetto degli emendamenti.
5. Se il testo da mettere ai voti contiene più disposizioni, si riferisce a più argomenti o è comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico ed un proprio valore normativo, può essere richiesta la votazione per parti separate.
6. Se un progetto di legge, dopo la votazione degli emendamenti, consta di un solo articolo, non si procede alla votazione dell'articolo unico, ma si procede direttamente alla votazione finale del progetto stesso, salvo il caso di richiesta di votazione per parti separate.
Art. 97
Correzioni di forma e coordinamento
1. Prima della votazione finale di un progetto di legge o di regolamento, i relatori o la Giunta possono richiamare l'attenzione dell'Assemblea sulle correzioni di forma e sugli interventi di coordinamento che appaiono necessari e proporre le conseguenti modificazioni sulle quali l'Assemblea delibera. Se tali correzioni o interventi di coordinamento si presentano complessi e di notevole portata, il Presidente può rinviare la votazione sul testo nel suo complesso.
2. Il Presidente dell'Assemblea può provvedere al coordinamento formale del testo approvato.
Art. 98
Votazione finale
1. La votazione finale sul progetto di legge ha luogo a scrutinio palese con dispositivo elettronico. Si ricorre al voto per appello nominale se il dispositivo elettronico non funziona.
CAPO II
Esame dei bilanci
Art. 99
Sessione esclusiva di bilancio
1. Terminato l'iter previsto per la discussione nelle commissioni di competenza e nella commissione referente di cui agli articoli 20, comma 2, 36 e 37, il progetto di legge e la relazione sul bilancio nonché la legge finanziaria sono iscritti congiuntamente all'ordine del giorno dell'Assemblea, convocata in sessione esclusiva di bilancio. È fatto salvo quanto previsto all'articolo 37, comma 2, ultimi due periodi. In tale sessione non sono iscrivibili altri oggetti all'ordine del giorno.
CAPO III
Disposizioni finali
Art. 100
Esame di proposte di legge da presentare alle Camere o di atti amministrativi
1. Per l'esame e l'approvazione di proposte di legge da presentare alle Camere e per gli atti amministrativi valgono, in quanto applicabili, le norme relative all'esame dei progetti di legge.
2. L'approvazione di proposte di legge da presentare alle Camere avviene tramite apposita delibera dell'Assemblea.
Art. 101
Decadenza di progetti di legge e di altri atti
1. I progetti di legge d'iniziativa di consiglieri che a seguito di dimissioni, decadenza o cessazione per qualsiasi causa non rivestono più la carica, decadono nel momento in cui l'Assemblea ne prende atto, esclusi i casi in cui sono fatti propri da altri consiglieri o la commissione ha già convocato l'udienza conoscitiva o il relatore ha già svolto la relazione in commissione.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche con riferimento a tutti gli altri atti di competenza assembleare.
Art. 102
Ritiro di progetti o di proposte
1. Chi ha proposto un progetto di legge o di regolamento o una proposta di legge alle Camere o di un atto amministrativo può ritirare il progetto o la proposta fino a che su di essi non si è pronunciata la commissione referente.
2. L'avvenuto ritiro viene comunicato nei modi di cui all'articolo 22, comma 2.
TITOLO XI
PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI REGIONALI E ALTRE DISPOSIZIONI
CAPO I
Atti di indirizzo
Art. 103
Atti d'indirizzo dell'Assemblea e loro pubblicazione
1. L'Assemblea, secondo quanto previsto dall'articolo 28 dello statuto e in particolare dal comma 1, determina l'indirizzo politico generale della Regione con appositi atti assembleari: leggi, atti di programmazione e amministrativi, delibere, risoluzioni, mozioni e ordini del giorno. Ogni consigliere ha potere d'iniziativa in tal senso e può, inoltre, proporre l'iscrizione di argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea presentando richiesta alla Conferenza dei presidenti di gruppo o al Presidente dell'Assemblea secondo le modalità di cui all'articolo 75, comma 3.
2. La conferenza dei Presidenti di gruppo preso atto della presentazione di più mozioni, interpellanze e risoluzioni su argomenti analoghi o similari può decidere di porre tale tema all'ordine del giorno dell'Assemblea. In tal caso gli atti assunti a riferimento della proposta sono abbinati.
3. Il Presidente dell'Assemblea, coadiuvato dall'Ufficio di presidenza, ha il compito di tenere in evidenza gli impegni assunti con l'approvazione degli atti di cui al comma 1 e di informare di eventuali scadenze i soggetti tenuti agli adempimenti previsti. Il Presidente dell'Assemblea periodicamente chiede informazioni al Presidente della Regione tramite il sottosegretario circa lo stato di attuazione degli indirizzi di competenza della Giunta. Almeno due volte all'anno invia un quadro sintetico ai consiglieri.
4. Gli atti di cui al comma 1 approvati dall'Assemblea sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione. Mozioni, risoluzioni e ordini del giorno approvati in collegamento ad altri atti, quali leggi, piani, programmi e delibere, sono pubblicati subito dopo l'atto cui si riferiscono.
Art. 104
Presentazione di mozioni - Data di discussione
1. La mozione è un atto d'indirizzo politico che ciascun consigliere può presentare al fine di promuovere una deliberazione dell'Assemblea o per chiedere lo svolgimento di una discussione in Aula su un argomento che ritiene d'interesse dell'Assemblea.
2. Il proponente può richiedere che la Conferenza dei presidenti di gruppo, sentita la Giunta, fissi la data della discussione.
3. Su richiesta del presentatore, la Conferenza dei presidenti di gruppo può disporre l'assegnazione di una mozione alla commissione competente, che può pronunciarsi con il voto. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 103, comma 4.
4. La commissione può comunque richiedere che della relativa votazione sia investita l'Assemblea.
Art. 105
Discussione congiunta di più mozioni
1. Più mozioni relative a fatti o ad argomenti identici o strettamente connessi formano oggetto di una discussione unica, sia in Aula che in commissione.
2. Fino al momento della votazione finale della mozione è consentito ai consiglieri di aggiungere la propria firma.
3. Se una mozione è ritirata, uno dei firmatari ha diritto di illustrarne le ragioni. Se la mozione è stata sottoscritta da più presentatori, il ritiro deve essere effettuato da tutti i presentatori. La mozione ritirata non può essere fatta propria da altri.
Art. 106
Esame delle mozioni
1. L'esame di ciascuna mozione comprende la discussione sulle linee generali e la discussione sugli emendamenti. Per la discussione si seguono, in quanto applicabili, le norme dei capi II e III del titolo IX e del capo I del titolo X.
2. Gli emendamenti possono essere sottoposti a votazione solo dopo il parere positivo del proponente. Se la mozione è presentata da più consiglieri, il parere è espresso dal primo firmatario o dal secondo in caso di sua assenza, e così similmente in caso di ulteriori assenze.
Art. 107
Presentazione di risoluzioni
1. La risoluzione è uno strumento d'indirizzo politico tramite il quale l'Assemblea evidenzia i propri orientamenti su particolari questioni e definisce le linee guida per la sua attività e per l'attività della Giunta.
2. La risoluzione può essere proposta da uno o più consiglieri o da un Presidente di commissione su mandato della commissione stessa.
3. Per la trattazione delle risoluzioni valgono, in quanto applicabili, le norme relative alle mozioni.
4. Le risoluzioni possono essere presentate anche in occasione di dibattiti in Assemblea su comunicazioni di cui agli articoli 53, comma 2, e 76 e sono votate al termine della discussione.
Art. 108
Presentazione di ordini del giorno
1. Nel corso della discussione degli atti di competenza dell'Assemblea, e in particolare degli atti di cui all'articolo 28, comma 4, dello statuto, possono essere presentati per iscritto e svolti, a norma dell'articolo 71, comma 1, lettera b), ordini del giorno di indirizzo per l'attività della Giunta in relazione agli atti in esame. Essi devono riferirsi a parti o articoli già approvati o all'atto nel suo complesso e sono votati al termine dell'approvazione dell'ultimo emendamento o articolo, ma prima della votazione finale. Ciascun consigliere può presentare non più di un ordine del giorno, come primo firmatario.
2. Non possono essere presentati ordini del giorno che riproducono sostanzialmente emendamenti o articoli aggiuntivi respinti. In tale caso il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno e sentito uno dei proponenti, può dichiararlo inammissibile. Se il proponente insiste ed il Presidente ritiene opportuno consultare l'Assemblea, questa decide per alzata di mano, sentito un oratore a favore e uno contro per non più di tre minuti ciascuno.
3. Gli emendamenti all'ordine del giorno possono essere sottoposti a votazione solo dopo il parere positivo del proponente. Se l'ordine del giorno è presentato da più consiglieri, il parere è espresso dal primo firmatario o dal secondo in caso di sua assenza, e così similmente in caso di ulteriori assenze.
4. Gli ordini del giorno possono essere altresì presentati ai sensi dell'articolo 28, comma 4, lettera l), dello statuto.
Art. 109
Disposizioni comuni a mozioni, risoluzioni e interpellanze
1. Il Presidente può disporre a suo insindacabile giudizio che mozioni, risoluzioni e interpellanze relative ad argomenti identici o strettamente connessi siano abbinate e svolte contemporaneamente.
2. Se su una o più mozioni, risoluzioni e interpellanze si procede ad un'unica discussione, le interpellanze s'intendono assorbite dal dibattito sulle mozioni o risoluzioni.
3. Il Presidente può disporre che mozioni e risoluzioni siano abbinate per la discussione a progetti di legge o atti di programmazione o amministrativi e siano discusse e votate, congiuntamente ad eventuali ordini del giorno, secondo le procedure previste dall'articolo 108.
CAPO II
Mozioni di sfiducia e censura
Art. 110
Mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta
1. La mozione di sfiducia al Presidente della Giunta deve essere motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei componenti dell'Assemblea ed è portata in discussione non prima di tre giorni ed entro quindici giorni dalla sua presentazione.
2. Alla discussione sulla mozione di sfiducia possono prendere la parola, per non più di quindici minuti complessivamente, compresa la dichiarazione di voto, il Presidente della Giunta e un consigliere per gruppo. Possono intervenire altri consiglieri solo per dichiarare la difformità del loro voto rispetto a quello del gruppo assembleare cui appartengono per non più di cinque minuti ciascuno.
3. Al termine della discussione, il Presidente dell'Assemblea pone in votazione la mozione di sfiducia. La mozione è votata per appello nominale e si intende approvata se esprime voto favorevole la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
4. Nel caso venga approvata la mozione di sfiducia, si avviano le procedure previste dallo statuto.
Art. 111
Censura al singolo assessore
1. Ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera h), dello statuto, le proposte di censura nei confronti di un assessore presentate da almeno un quinto dei consiglieri assegnati sono poste all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea. Alla discussione possono prendere la parola, per non più di quindici minuti complessivamente, compresa la dichiarazione di voto, il Presidente della Giunta, l'assessore per il quale è proposta la censura e un oratore per gruppo. Possono intervenire altri consiglieri solo per dichiarare la difformità del loro voto rispetto a quello del gruppo assembleare cui appartengono per non più di cinque minuti ciascuno.
2. Terminata la discussione, il Presidente pone in votazione la censura per appello nominale che si intende approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Il Presidente dell'Assemblea trasmette la deliberazione al Presidente della Giunta entro i successivi tre giorni.
CAPO III
Sindacato ispettivo
Art. 112
Presentazione e pubblicazione delle interrogazioni
1. L'interrogazione, presentata per iscritto al Presidente dell'Assemblea, consiste in una domanda rivolta alla Giunta concernente le competenze della Regione, per sapere se un fatto è vero, se alcuna informazione è pervenuta o è esatta, se la Giunta intende comunicare all'Assemblea documenti o notizie o ha preso o intende prendere alcun provvedimento su oggetti determinati, o comunque per sollecitare informazioni sull'attività dell'amministrazione regionale.
2. Le interrogazioni sono pubblicate in allegato al resoconto della seduta in cui sono state annunciate.
3. Nel presentare un'interrogazione il consigliere dichiara se intende ricevere risposta orale in commissione o risposta scritta. Nel caso di risposta in commissione, la commissione, esaurito lo svolgimento dell'interrogazione, comunica la risposta al Presidente che ne dà notizia all'Assemblea.
Art. 113
Svolgimento delle interrogazioni
1. Le risposte alle interrogazioni in commissione, di durata non eccedente i dieci minuti, possono essere precedute dalla relativa illustrazione e seguite dalla replica dell'interrogante per un tempo complessivo non superiore ai dieci minuti, per motivare se è o no soddisfatto.
2. Nel caso di interrogazione sottoscritta da più consiglieri, il diritto di illustrazione e replica spetta ad uno solo degli interroganti. Salvo diverso accordo fra gli interroganti, si intende che il diritto compete al primo firmatario.
3. La risposta orale in commissione deve essere data dal Presidente della Regione, dal sottosegretario alla presidenza o da un assessore, entro trenta giorni dall'assegnazione alla commissione.
4. La risposta scritta all'interrogazione deve pervenire al consigliere e, per conoscenza, al Presidente dell'Assemblea entro trenta giorni dall'annuncio in Aula. Il tempo può essere raddoppiato su richiesta al Presidente dell'Assemblea da parte di chi è tenuto alla risposta.
5. Il Presidente dell'Assemblea dà comunicazione in Aula della mancata risposta alle interrogazioni da parte della Giunta nei termini previsti dal presente articolo. Decorsi inutilmente trenta giorni da tale comunicazione, il Presidente dell'Assemblea richiama la Giunta per la risposta; decorsi ulteriori trenta giorni senza risposta, l'interrogazione può essere trasformata dal proponente in una mozione, che è inserita al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta della tornata assembleare successiva.
Art. 114
Interrogazioni di attualità a risposta immediata in Aula
1. Di norma all'inizio della prima seduta antimeridiana di ogni tornata dell'Assemblea, un consigliere per ogni gruppo può svolgere un'interrogazione a risposta immediata su questioni di particolare rilevanza sociale e politica o su questioni d'interesse regionale.
2. Il consigliere che rivolge un'interrogazione al Presidente della Regione deve presentare l'interrogazione, che consiste in una domanda formulata in modo chiaro e conciso su un argomento connotato da urgenza o particolare attualità, formalizzandola per iscritto al Presidente dell'Assemblea almeno ventiquattr'ore prima dell'inizio della seduta.
3. Nel caso in cui le richieste per gruppo siano più di una, il Presidente tiene conto dell'ordine di presentazione o dell'intesa raggiunta tra i presentatori di ogni gruppo comunicata entro le ore dodici del giorno precedente. Il Presidente dell'Assemblea trasmette immediatamente al Presidente della Giunta e al sottosegretario le interrogazioni che saranno discusse in seduta. Le interrogazioni non trattate decadono.
4. All'interrogazione di attualità risponde il Presidente della Regione, il sottosegretario o un assessore per un tempo massimo di tre minuti. L'illustrazione della domanda e la replica non possono superare complessivamente i sei minuti.
Art. 115
Presentazione e pubblicazione delle interpellanze
1. L'interpellanza riguarda gli intendimenti e le scelte della Giunta e del Presidente della Regione, cui compete la risposta in Aula che può delegare al sottosegretario o all'assessore competente. L'interpellanza è volta a conoscere lo stato d'attuazione degli indirizzi approvati dall'Assemblea, i motivi e gli intendimenti della condotta della Giunta su determinati problemi o le sue valutazioni su fatti d'interesse regionale o in merito ad accordi sottoscritti con enti locali o altri soggetti pubblici e privati.
2. L'interpellanza è a risposta orale in Aula; è presentata per iscritto al Presidente dell'Assemblea. Le interpellanze sono pubblicate in allegato al resoconto della seduta in cui sono state annunciate.
3. Interpellante e Presidente della Regione o suo delegato possono in ogni momento concordare di trasformare l'interpellanza in interrogazione a risposta scritta, dandone informazione al Presidente dell'Assemblea.
Art. 116
Svolgimento delle interpellanze
1. All'interpellanza risponde, entro trenta giorni dall'annuncio in Aula, il Presidente della Regione, il sottosegretario o l'assessore competente per un tempo massimo di otto minuti. L'illustrazione dell'interpellanza e la replica non possono superare complessivamente gli otto minuti evidenziando anche la ragione per cui si è soddisfatti o meno della risposta.
2. Se l'interpellanza è sottoscritta da più consiglieri, il diritto di illustrazione compete ad uno solo degli interpellanti, come pure il diritto di replica. Salvo diverso accordo fra gli interpellanti, si intende che tali diritti competono al primo firmatario o, in sua assenza, nell'ordine agli altri firmatari.
3. Nel giorno fissato per lo svolgimento dell'interpellanza, la Giunta può dichiarare di non poter rispondere, indicandone il motivo. In tal caso, contestualmente, la Giunta comunica il termine entro il quale provvederà a rispondere. Su tale dichiarazione l'interpellante può intervenire per due minuti.
4. Il Presidente dell'Assemblea decide quali interpellanze hanno priorità nella risposta, tenendo conto dell'ordine di presentazione, di un'opportuna ripartizione fra i consiglieri interpellanti e favorendo il raggruppamento delle risposte per materia e tenendo, altresì, conto delle indicazioni di cui al comma 5. Se vi è un elevato numero di interpellanze che non hanno ancora ricevuto risposta, la Conferenza dei presidenti di gruppo può decidere, sentita la Giunta, la convocazione di una seduta dell'Assemblea appositamente dedicata alla loro trattazione. In questo caso non è ammessa la discussione di altri argomenti e, in particolare, non sono applicabili gli articoli 64, comma 3, 67, commi 3 e 4, 68, 69, 75 e 76.
5. I Presidenti di gruppo, in sede di formazione dell'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea, possono indicare quali interpellanze hanno priorità nella risposta.
Art. 117
Tempo riservato alle interpellanze
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 114, di norma i primi sessanta minuti per ciascuna seduta antimeridiana e non meno di trenta minuti per ciascuna seduta pomeridiana sono dedicati allo svolgimento delle interpellanze.
2. La Conferenza dei presidenti di gruppo in casi eccezionali può decidere di non dare corso alle modalità previste dal comma 1. Il Presidente all'inizio dei lavori informa l'Assemblea delle motivazioni addotte per tale decisione.
Art. 118
Disposizioni comuni a interpellanze e interrogazioni
1. Entro due settimane dall'iscrizione all'ordine del giorno generale dell'Assemblea, la Giunta comunica a quali interpellanze o interrogazioni non intende rispondere, ritenendone il contenuto estraneo ai propri compiti d'istituto. Il Presidente dell'Assemblea ne dà notizia all'Assemblea, all'interpellante o all'interrogante e al Presidente della commissione competente secondo quanto disposto dall'articolo 68, comma 1, lettera c).
2. Il presentatore può sempre ritirare l'interpellanza o l'interrogazione fino al momento in cui la Giunta si accinge a rispondere. Se l'interpellanza o l'interrogazione è stata sottoscritta da più presentatori, il ritiro deve essere effettuato da tutti i presentatori.
3. L'assenza non preventivamente comunicata del presentatore comporta la dichiarazione, da parte del Presidente, di decadenza dell'interpellanza o dell'interrogazione.
CAPO IV
Diritto di accesso
Art. 119
Diritto di accesso
1. Le richieste presentate dai consiglieri ai sensi dell'articolo 30, comma 3, dello statuto, per ottenere informazioni o copia di atti e documenti utili all'espletamento del loro mandato, sono trasmesse dal Presidente dell'Assemblea alle direzioni generali competenti. Copia di ogni richiesta è contestualmente inviata al Presidente della Giunta. I direttori generali, salvo che non vi ostino norme di legge, sono tenuti a soddisfare la richiesta entro il quinto giorno lavorativo dalla data di ricevimento della stessa. Se ritengono tale termine non congruo, sono tenuti a darne immediatamente motivata comunicazione al Presidente dell'Assemblea, al Presidente della Giunta ed al consigliere interessato, precisando il termine entro cui la richiesta può essere adempiuta. Il direttore generale risponde disciplinarmente del mancato adempimento, nel più breve termine, degli obblighi di cui al presente comma.
2. Il Presidente dell'Assemblea dà altresì ai consiglieri regionali, che ne fanno richiesta, tutte le informazioni sui provvedimenti assunti dall'Ufficio di presidenza, entro quindici giorni dalla richiesta, ove possibile, o entro i tempi necessari, dandone comunicazione al richiedente.
CAPO V
Istituti di democrazia diretta - Procedure
Art. 120
Progetti di legge d'iniziativa popolare pendenti alla fine della legislatura
1. All'inizio di ogni legislatura il Presidente dell'Assemblea dispone che siano iscritti all'ordine del giorno generale ed inviati all'esame delle competenti commissioni i progetti di legge d'iniziativa popolare pendenti alla fine della precedente legislatura.
Art. 121
Petizioni
1. L'Ufficio di presidenza, previo esame di ammissibilità, in relazione alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 16, comma 1, dello statuto, trasmette alla commissione competente per materia le petizioni e ne invia copia alla Giunta ed a tutti i consiglieri.
2. L'esame in commissione si conclude, entro sei mesi, con una relazione comunicata all'Assemblea, ovvero con una decisione di abbinamento con un eventuale provvedimento legislativo, regolamentare o amministrativo all'ordine del giorno della commissione stessa riguardante analogo oggetto.
3. Il Presidente dell'Assemblea dà comunicazione al primo firmatario dell'esito della petizione. Se, dopo tale comunicazione, la petizione è reiterata, l'Ufficio di presidenza può decidere di archiviarla.
Art. 122
Interrogazioni dei soggetti esterni all'Assemblea
1. Le interrogazioni dei soggetti esterni, espressamente rivolte all'Assemblea a norma dell'articolo 16, comma 2, dello statuto, sono presentate al Presidente dell'Assemblea che affida la redazione della risposta alla commissione assembleare competente per materia, indicando il termine entro il quale la risposta stessa deve essere comunicata all'Assemblea.
2. Il Presidente dell'Assemblea comunica agli interroganti le determinazioni assunte.
TITOLO XII
DISPOSIZIONI FINALI
CAPO I
Funzioni dell'Assemblea legislativa dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali
Art. 123
Funzioni dell'Assemblea legislativa dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali
1. Ai sensi dell'articolo 27, comma 7, dello statuto, l'Assemblea e le sue articolazioni in carica alla data di convocazione delle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea continuano ad esercitare le funzioni, limitatamente agli adempimenti urgenti e improrogabili, fino all'insediamento della nuova Assemblea.
CAPO II
Norme finali e abrogazioni
Art. 124
Abrogazione e norme transitorie
1. È abrogata la delibera del Consiglio regionale 26 novembre 1992, n. 1244 (Regolamento interno del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna), pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 132 dell'11 dicembre 1992.
2. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono fatti salvi gli atti compiuti e le deliberazioni assunte in vigenza del regolamento di cui alla delibera consiliare n. 1244 del 1992.
3. Alle interrogazioni presentate fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento, a cui non è ancora stata data risposta, si applica l'articolo 113, comma 5. Il termine di trenta giorni contemplato all'articolo 113, comma 5, primo periodo, decorre dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
4. Gli articoli da 55 a 59 si applicano dall'insediamento degli organi ivi contemplati.
Art. 125
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008.


Note del Redattore:

Il presente regolamento interno è stato emanato con decreto del Presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 4 dicembre 2007, n. 1

La procedura relativa alla richiesta di parere di conformità allo Statuto è prevista all'art.9 L.R. 4 dicembre 2007 n, 23 (Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria)

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