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Documento vigente: Testo Coordinato

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DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 28 novembre 2007, n. 143

REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'EMILIA-ROMAGNA (1)

Attività d'informazione dei lavori dell'Assemblea e delle commissioni
1. Periodicamente gli Uffici di presidenza dell'Assemblea e delle commissioni illustrano alla stampa il consuntivo dell'attività svolta e ne danno un'adeguata diffusione.
2. La diffusione di notizie sui lavori delle sedute assembleari è garantita dall'ufficio stampa dell'Assemblea, nelle modalità di cui all'articolo 40, comma 2, ed è promossa tramite l'accredito di testate giornalistiche nazionali, regionali e locali. L'accesso agli spazi preposti e all'Aula di giornalisti, fotografi e cineoperatori è regolato dall'Ufficio di presidenza.
3. La diffusione delle notizie sui lavori delle commissioni è, di norma, garantita dall'ufficio stampa dell'Assemblea tramite comunicati redatti da giornalisti presenti alle riunioni. La commissione decide in ordine all'eventuale partecipazione di giornalisti accreditati alle udienze conoscitive o ad incontri con persone esterne alla Regione.
4. L'Assemblea cura le proprie attività editoriali dando la massima diffusione a materiale di documentazione, studi, ricerche e statistiche che attengono a questioni di interesse regionale e cura ogni altra iniziativa atta ad informare circa l'attività dell'Assemblea, avvalendosi prioritariamente, al fine di ridurre l'utilizzo del supporto cartaceo e dei relativi costi, delle nuove tecnologie, di contenuti digitali e delle reti telematiche. Su tali questioni può promuovere incontri, conferenze, seminari ed altri contatti in particolare con altre Regioni italiane ed europee, oltre che con enti e comunità locali, con cittadini e formazioni sociali, con istituzioni scolastiche e università e con organismi pubblici operanti sul territorio regionale.
5. L'Ufficio di presidenza dell'Assemblea individua le forme, i modi e i tempi per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 4 anche attraverso il coinvolgimento delle commissioni, del CAL e degli uffici dell'Assemblea. Può concordare con la Giunta la sua eventuale partecipazione.

Note del Redattore:

Il presente regolamento interno è stato emanato con decreto del Presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 4 dicembre 2007, n. 1

La procedura relativa alla richiesta di parere di conformità allo Statuto è prevista all' art. 9 L.R. 4 dicembre 2007 n, 23 (Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria)

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