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Documento vigente: Testo Coordinato

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DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 28 novembre 2007, n. 143

REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'EMILIA-ROMAGNA (1)

Art. 44
Audizioni delle commissioni assembleari
1. Le commissioni, in relazione a singoli progetti di legge, di regolamento, proposte di legge alle Camere e a provvedimenti amministrativi in esame o, comunque, su questioni di particolare interesse, possono procedere ad audizioni, invitando i rappresentanti di enti ed associazioni o persone competenti nella materia o nell'argomento. Gli invitati possono consegnare alla commissione interventi, relazioni scritte, osservazioni e proposte. I commissari possono rivolgere domande atte ad approfondire gli argomenti oggetto dell'audizione.
2. Le commissioni, sulla base delle linee di indirizzo emanate dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera i), dello statuto, possono procedere ad audizioni in riferimento alle nomine di competenza di organi della Regione. In ordine alle nomine di competenza dell'esecutivo, le commissioni possono procedere alla verifica delle ragioni delle scelte e delle competenze dei nominati.
3. Le commissioni possono procedere ad audizioni del Presidente della Giunta e degli assessori per le finalità di cui all'articolo 38, comma 7, dello statuto.

Note del Redattore:

Il presente regolamento interno è stato emanato con decreto del Presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 4 dicembre 2007, n. 1

La procedura relativa alla richiesta di parere di conformità allo Statuto è prevista all' art. 9 L.R. 4 dicembre 2007 n, 23 (Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria)

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