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DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 28 novembre 2007, n. 143

REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'EMILIA-ROMAGNA (1)

TITOLO IX
DEI LAVORI D'AULA
CAPO I
Organizzazione delle sedute
Art. 62
Organizzazione delle sedute
1. L'Assemblea legislativa si riunisce di norma nella propria sede. Su decisione dell'Ufficio di presidenza, può riunirsi in altra sede.
Convocazione dell'Assemblea legislativa
1. La convocazione dell'Assemblea contiene l'ordine del giorno ed è inviata cinque giorni prima della data fissata per la seduta. In caso di urgenza, tale termine può essere ridotto a due giorni. Le integrazioni dell'ordine del giorno delle sedute dell'Assemblea, concordate nella conferenza dei Presidenti dei gruppi, possono essere inviate tre giorni prima della data fissata per la seduta.
2. Tutti i termini sono calcolati secondo i criteri di cui all'articolo 155 del codice di procedura civile.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37 dello statuto, in caso di eventi eccezionali, il Presidente dell'Assemblea di sua iniziativa, o su richiesta dell'Ufficio di presidenza, o del Presidente della Regione, o di un decimo dei consiglieri, può convocare immediatamente l'Assemblea.
4. La lettera di convocazione è trasmessa ai consiglieri e alla Giunta mediante posta elettronica e depositata presso i gruppi assembleari.
Art. 64
Sedute assembleari e presenza dei consiglieri regionali
1. Le sedute dell'Assemblea sono antimeridiane, pomeridiane e notturne. L'inizio della seduta antimeridiana non può essere antecedente alle ore nove. Le sedute notturne hanno termine di norma a mezzanotte fatto salvo quanto previsto dagli articoli 20, comma 7, e 33, comma 2, e diversa decisione della Conferenza dei presidenti di gruppo.
2. Nel caso non venga indicato l'orario di chiusura di una seduta, essa proseguirà fino alla conclusione dell'ordine del giorno, fatte salve diverse decisioni dell'Assemblea.
3. È dovere di ogni consigliere e dei componenti della Giunta partecipare ai lavori dell'Assemblea, salvo che non abbiano preventivamente dato motivata comunicazione di non poter partecipare.
4. Il Presidente dell'Assemblea ha facoltà di richiamare i consiglieri e gli assessori che, anche avendone data comunicazione, sono stati assenti in almeno cinque tornate consecutive.
Art. 65
Validità delle sedute assembleari - Numero legale
1. Le deliberazioni dell'Assemblea non sono valide se non è presente la maggioranza dei consiglieri in carica.
2. I consiglieri che sono impegnati fuori sede per assolvere ad incarichi affidatigli dall'Ufficio di presidenza o, per cause dipendenti dal proprio ufficio di componente della Giunta, affidatigli dalla Giunta stessa, sono computati come presenti ai soli fini del numero legale. Le relative comunicazioni devono pervenire al Presidente dell'Assemblea entro le ore dodici del giorno successivo all'atto di convocazione dell'Assemblea e sono immediatamente trasmesse ai Presidenti dei gruppi assembleari.
3. Il Presidente non è tenuto a verificare se l'Assemblea sia o meno in numero legale per deliberare, salvo che gli sia richiesto da un consigliere e l'Assemblea stia per procedere ad una votazione per alzata di mano. Non può essere richiesta la verifica del numero legale prima dell'approvazione del processo verbale.
4. Non si procede alla verifica del numero legale se il Presidente ne ritiene evidente l'esistenza o quando la votazione avviene col sistema elettronico o per appello nominale.
5. Per verificare se l'Assemblea è in numero legale, il Presidente dispone l'appello nominale con una sola chiamata. Colui che ha richiesto la verifica del numero legale è conteggiato come presente.
6. Se l'Assemblea non è in numero legale, il Presidente è tenuto a rinviare la seduta per un tempo non superiore a trenta minuti. Dopo due verifiche nelle quali è constatata la mancanza del numero legale, il Presidente può togliere la seduta.
Pubblicità delle sedute dell'Assemblea legislativa
1. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. La diffusione delle sedute è realizzata attraverso la diretta telematica dal sito istituzionale dell'Assemblea. Altre forme di diffusione radiofonica, televisiva e telematica dei lavori dell'Assemblea sono decise dall'Ufficio di presidenza ed il Presidente informa i consiglieri. I fotografi ed i teleoperatori possono entrare in Aula solo se autorizzati dal Presidente.
2. Su proposta di chi presiede l'Assemblea, di un rappresentante della Giunta o di un consigliere, l'Assemblea può deliberare di riunirsi in seduta segreta. Sulla richiesta non ha luogo dibattito.
3. La seduta è sempre segreta quando la delibera comporti apprezzamenti o valutazioni discrezionali di fatti concernenti persone.
4. In caso di seduta segreta è pubblicata la decisione finale e non è redatto il resoconto integrale del dibattito.
Resoconto integrale e processo verbale
1. Il resoconto integrale dei lavori dell'Assemblea, che consiste nella trascrizione di tutto quanto svolto verbalmente nelle sedute assembleari, è pubblicato sul sito web dell'Assemblea e inserito nella raccolta degli atti assembleari. Il file di archivio della seduta trasmessa in streaming, se contenente la trascrizione di quanto svolto verbalmente nella seduta, costituisce resoconto integrale dei lavori dell'Assemblea.
2. Il processo verbale che dà atto soltanto delle deliberazioni e degli atti dell'Assemblea è pubblicato sul sito web dell'Assemblea e conservato in apposita raccolta.
3. I processi verbali di ogni seduta sono inviati ai consiglieri e alla Giunta unitamente all'avviso di convocazione della seduta successiva. Se l'Assemblea tiene più sedute in giorni consecutivi, o se tra una seduta e la convocazione dell'altra non intercorrono almeno sette giorni, i relativi processi verbali sono inviati insieme all'avviso di convocazione della tornata successiva.
4. In apertura di seduta il Presidente interpella i presenti per sapere se vi sono osservazioni sul processo verbale. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Se vi sono osservazioni, il Presidente, dopo avere concesso la parola per non più di tre minuti esclusivamente ai consiglieri che richiedono rettifiche, sottopone ad approvazione, per alzata di mano e senza dichiarazioni di voto, il processo verbale.
5. Il processo verbale, che riporta l'indicazione del funzionario estensore, dopo l'approvazione è sottoscritto dal Presidente e da un segretario.
Art. 68
Compiti del Presidente dell'Assemblea in inizio di seduta
1. Il Presidente dell'Assemblea apre la seduta e dopo l'approvazione del processo verbale:
a) comunica i nomi dei consiglieri assenti che sulla base dell'articolo 65, comma 2, concorrono al raggiungimento del numero legale; comunica inoltre i nomi di coloro che hanno giustificato l'assenza;
b) designa i consiglieri che nel corso della seduta fungeranno da scrutatori;
c) comunica all'Assemblea eventuali messaggi e dà lettura delle comunicazioni ufficiali a lui indirizzate;
d) comunica all'Assemblea le dichiarazioni e le comunicazioni a lui indirizzate ai sensi dell'articolo 6;
e) annuncia l'avvenuta risposta della Giunta alle interrogazioni con risposta scritta e alle interrogazioni in commissione;
f) annuncia l'avvenuta risposta alle petizioni e alle interrogazioni presentate ai sensi dell'articolo 16 dello statuto;
g) comunica la presentazione di progetti di legge, di regolamento e di proposte di legge alle Camere;
h) comunica, ai sensi dell'articolo 53, le decisioni della Corte costituzionale sulle questioni in cui la Regione è parte e il contestuale avvenuto deposito di copia di dette decisioni presso le commissioni permanenti e i gruppi assembleari;
i) comunica, ai sensi dell'articolo 53, le deliberazioni sui ricorsi della Giunta e i ricorsi del Governo o di altre regioni su questioni di legittimità costituzionale e per i conflitti di attribuzione davanti alla Corte costituzionale di cui la Regione è parte, nonché il contestuale avvenuto deposito di copia di detta documentazione presso le commissioni permanenti e i gruppi assembleari;
j) annuncia le petizioni, le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, le risoluzioni e gli ordini del giorno pervenuti alla presidenza nel periodo intercorso dall'ultima seduta;
k) comunica le nomine effettuate dal Presidente della Giunta e trasmesse al Presidente dell'Assemblea nel periodo successivo all'ultima seduta;
l) comunica le deliberazioni assunte dalle commissioni in sede deliberante ai sensi dell'articolo 35, comma 5;
m) comunica la programmazione dei lavori dell'Assemblea ai fini di cui all'articolo 16, comma 7;
n) comunica le integrazioni all'ordine del giorno.
Art. 69
Compiti del Presidente dell'Assemblea alla fine della seduta
1. Il Presidente, prima di procedere alla chiusura della seduta, annuncia le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, le risoluzioni e gli ordini del giorno presentati nel corso della seduta stessa.
CAPO II
Organizzazione della discussione
Art. 70
Iscrizioni a parlare
1. I consiglieri ed i componenti della Giunta che intendono intervenire in una discussione devono iscriversi richiedendolo alla presidenza. Gli oratori hanno la parola secondo l'ordine di iscrizione, salva la facoltà del Presidente di alternare, per quanto possibile, oratori di gruppi diversi. È consentito lo scambio di turno fra oratori.
2. Se un oratore chiamato dal Presidente non risulta presente, decade dalla iscrizione a intervenire.
3. Gli oratori, ottenuta la parola dal Presidente, svolgono l'intervento dal proprio banco, in piedi e rivolti verso il Presidente.
Art. 71

(soppressa la parola "mozioni" al comma 1, lett. b) da art. 31 deliberazione assembleare n. 155 del 25 marzo 2014)

Durata degli interventi
1. La durata degli interventi in Assemblea non può eccedere:
a) venti minuti nella discussione sulle linee generali di un progetto di legge, di un regolamento, di proposte di legge alle Camere, di accordi ed atti di programmazione annuali e poliennali, nonché di atti amministrativi considerati complessi o rilevanti dalla Conferenza dei presidenti di gruppo;
b) dieci minuti per la discussione generale su provvedimenti amministrativi, risoluzioni, ... , ordini del giorno oltre che per la discussione delle comunicazioni di cui all'articolo 76;
c) cinque minuti per la discussione di ciascun articolo o emendamento;
d) cinque minuti per le dichiarazioni di voto e per tutti gli altri casi non specificatamente normati.
2. Nel caso di atti complessi o poliennali e a fronte di discussioni particolarmente rilevanti, il Presidente dell'Assemblea può concedere, a suo insindacabile giudizio, se richiesto, al Presidente della Regione o all'assessore incaricato della conclusione del dibattito, un tempo maggiore per la replica, non superiore al doppio del tempo previsto.
3. Trascorso il termine, il Presidente, dopo aver invitato l'oratore a concludere, gli toglie la parola.
4. Il Presidente, dopo aver invitato l'oratore che seguita a discostarsene ad attenersi alla questione, può, a suo insindacabile giudizio, interdirgli la parola.
5. Nessun intervento può essere interrotto o rimandato per la sua continuazione da una seduta all'altra.
Art. 72
Norme per la conclusione dei dibattiti
1. Dopo trentacinque ore dall'inizio della trattazione di un argomento, su richiesta di un quinto dei consiglieri, il Presidente convoca la Conferenza dei presidenti di gruppo con l'Ufficio di presidenza per contingentare i tempi per la sua conclusione, con le modalità di cui all'articolo 20, commi 1, 3, 6, 7 e 8.
Discussione
1. Ciascun oratore può parlare più volte nella stessa fase di discussione, purché la durata complessiva non superi i termini previsti dal regolamento.
Art. 74
Questioni pregiudiziali, sospensive e procedurali
1. La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non si abbia a discutere, può essere proposta per una sola volta prima che si entri nella discussione. La questione sospensiva, quella cioè che rinvia la discussione al verificarsi di scadenze determinate, può essere proposta, per una sola volta, entro il termine della discussione generale, salvo quanto disposto all'articolo 30, comma 8. È questione sospensiva anche la proposta di riapertura della fase preparatoria e referente di cui all'articolo 38, comma 5, dello statuto.
2. Le questioni sono discusse prima che inizi o che continui la discussione, né questa ha inizio o prosegue se l'Assemblea non le ha respinte.
3. Dopo il proponente possono parlare soltanto un consigliere a favore e uno contro.
4. In caso di concorso di questione pregiudiziale e di questione sospensiva ha luogo un'unica discussione, nella quale può prendere la parola un solo consigliere per gruppo, oltre ai proponenti. Per ogni questione sollevata ha diritto di parola un solo proponente. Se la sospensione è approvata, l'Assemblea decide sulla scadenza della stessa.
5. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere i tre minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano senza dichiarazioni di voto.
6. I richiami al regolamento o per questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In questi casi possono parlare, dopo il proponente, un oratore a favore ed uno contro, per non più di tre minuti ciascuno. Ove l'Assemblea sia chiamata dal Presidente a decidere su questi richiami, la votazione ha luogo per alzata di mano.
Inversione dell'ordine del giorno e trattazione urgente di argomento non iscritto
1. Nel corso della seduta ciascun consigliere o assessore può proporre per iscritto al Presidente dell'Assemblea l'inversione dell'ordine del giorno. Il Presidente, individuato il momento, sottopone la richiesta all'Assemblea che delibera. Possono intervenire un oratore a favore ed uno contro per non oltre tre minuti ciascuno. L'Assemblea delibera per alzata di mano.
2. Salvo quanto disposto dal comma 3, l'Assemblea non può deliberare né discutere su un argomento non iscritto all'ordine del giorno.
3. La trattazione urgente di argomenti non iscritti all'ordine del giorno può essere proposta per iscritto al Presidente dell'Assemblea non oltre la prima ora dall'inizio dei lavori di ogni seduta, sempre che sugli argomenti risulti esaurita, se occorrente, la funzione preparatoria e referente della commissione assembleare competente. Il presidente, individuato il momento, sottopone la richiesta all'Assemblea che delibera. Possono intervenire un oratore a favore ed uno contro per non oltre tre minuti ciascuno.
Comunicazioni all'Assemblea della Giunta e delle commissioni
1. Di norma le comunicazioni della Giunta, delle commissioni e del sottosegretario alla presidenza, sono iscritte all'ordine del giorno dell'Assemblea e si svolgono con le modalità ordinarie. Al di fuori di esse, per fatti di particolare rilevanza e urgenza, il Presidente della Giunta o l'assessore o il sottosegretario alla presidenza da lui delegati possono chiedere di svolgere comunicazioni all'Assemblea sulle quali si apre il dibattito, una volta terminata la discussione dell'oggetto in corso. Le comunicazioni di norma non possono superare i venti minuti, fatto salvo un tempo maggiore, che può essere concesso, se richiesto, dal Presidente dell'Assemblea. Chi svolge la relazione può avere la parola per la replica in chiusura del dibattito nei tempi concordati con il Presidente dell'Assemblea. È fatta salva la facoltà di distribuire ai consiglieri testi scritti, che sono pubblicati in allegato ai resoconti assembleari, su disposizione della presidenza. La discussione può chiudersi con una risoluzione.
Art. 77
Fatto personale
1. È fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Chi chiede la parola per fatto personale deve indicarlo. Il Presidente decide se il fatto sussiste; se l'interessato insiste, decide l'Assemblea, per alzata di mano, senza discussione.
3. Colui che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facoltà di parlare soltanto per precisare o rettificare il significato delle parole da lui pronunciate.
4. Gli interventi relativi al fatto personale non possono superare i tre minuti.
CAPO III
Votazioni
Art. 78
Maggioranza per l'approvazione delle deliberazioni
1. Ogni deliberazione dell'Assemblea è approvata a maggioranza dei consiglieri presenti, salvo per le materie e i casi in cui sia prescritta una maggioranza qualificata. In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata.
Art. 79

(sostituito comma 1, aggiunto comma 1 bis. da art. 21 deliberazione assembleare n. 155 del 25 marzo 2014)

Dichiarazioni di voto
1. Esclusi i casi in cui per espressa disposizione di regolamento è prevista la discussione limitata ad un oratore a favore ed uno contro, un solo consigliere per ogni gruppo ha facoltà di parlare, una sola volta, per spiegare il proprio voto.
1 bis. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo intendano esprimere un voto difforme rispetto a quello dichiarato dal consigliere intervenuto a nome del gruppo stesso, hanno diritto di intervenire precisando la loro posizione nel richiedere la parola.
2. Se durante o dopo tali dichiarazioni il Presidente o i membri della Giunta chiedono di essere sentiti, si riaprono le dichiarazioni di voto.
3. Cominciata la votazione non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.
Art. 80
Modi di votazione
1. I voti in Assemblea sono sempre palesi e si effettuano per alzata di mano, per appello nominale o attraverso un dispositivo elettronico, salvo quelli riguardanti le nomine o deliberazioni concernenti persone che sono sempre segreti ed espressi per scheda.
2. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano, salvo diverse disposizioni dello statuto, della legge o del presente regolamento e salvo che non sia richiesta da un consigliere la votazione palese attraverso il dispositivo elettronico o per appello nominale. In tal caso prevale la richiesta di votazione attraverso dispositivo elettronico.
3. La richiesta di votazione elettronica o per appello nominale deve essere formulata dopo che il Presidente ha dichiarato di doversi passare ai voti e prima che abbia invitato l'Assemblea a votare per alzata di mano.
4. Per ogni votazione con appello i segretari dell'Assemblea procedono senza indugio ad una doppia chiamata ed attestano il numero dei votanti.
5. Gli scrutatori e i questori collaborano con i segretari per assicurare la regolarità delle operazioni di voto. Tengono nota di coloro che prima dell'inizio della votazione hanno dichiarato di non parteciparvi, pur restando in Aula, e che sono comunque considerati presenti.
6. Nel caso di votazioni per appello nominale e con sistema elettronico, l'elenco dei consiglieri votanti con l'indicazione del voto da ciascuno espresso è pubblicato in allegato al resoconto integrale della seduta.
7. Nei casi di votazione a scrutinio palese con quorum qualificato, l'Assemblea vota attraverso un dispositivo elettronico, fatte salve diverse esplicite previsioni normative.
Art. 81
Votazione per appello nominale
1. Nelle votazioni per appello nominale il Presidente, dopo aver indicato le modalità della votazione, incarica uno dei segretari di procedere all'appello.
2. Il consigliere chiamato nell'appello esprime ad alta voce il suo voto.
3. Chiusa la votazione, gli scrutatori consegnano al Presidente l'elenco dei consiglieri votanti con l'indicazione del voto da ciascuno espresso. Il Presidente proclama quindi l'esito della votazione.
Art. 82
Votazione a scrutinio segreto
1. La votazione a scrutinio segreto avviene per mezzo di schede.
2. Ai fini della votazione possono essere allestite una o più cabine. La votazione per mezzo di schede avviene per appello nominale. Il consigliere chiamato si reca nella cabina per esprimere il proprio voto sulla scheda che deposita nell'urna. Gli scrutatori effettuano successivamente lo spoglio delle schede.
Art. 83
Modalità per l'uso del dispositivo elettronico
1. Le modalità tecniche per l'uso del dispositivo elettronico sono regolate da istruzioni approvate dall'Ufficio di presidenza.
2. In tutte le votazioni con procedimento elettronico, che avviene senza appello, è consentito un tempo di votazione fino a sessanta secondi, previo preavviso sonoro nell'atrio dell'Aula.
Art. 84
Regolarità delle votazioni - Proclamazione del risultato
1. Il Presidente proclama il risultato della votazione.
2. Se, svoltasi una votazione, e prima della proclamazione del suo esito finale, gli scrutatori, i segretari o i questori segnalano eventuali irregolarità, il Presidente, valutate le circostanze e senza dar luogo a dibattito, può annullare la votazione e disporne l'immediata ripetizione.
Art. 85
Elezione dei delegati regionali all'elezione del Presidente della Repubblica
1. All'elezione dei delegati regionali che partecipano all'elezione del Presidente della Repubblica, secondo l' articolo 83, secondo comma, della Costituzione Sito esterno, si procede a scrutinio segreto.
2. Ciascun consigliere può votare fino a due nomi.
CAPO IV
Disciplina dell'Aula e delle tribune
Art. 86
Ordine dell'Aula - Sanzioni disciplinari
1. Chi pronuncia parole sconvenienti oppure turba con il suo contegno la libertà della discussione e l'ordine della seduta è richiamato dal Presidente. La persona richiamata che intende dare spiegazioni sul proprio comportamento può avere la parola alla fine della seduta o anche subito, a giudizio del Presidente, che decide se mantenere il richiamo all'ordine.
2. In caso di particolare gravità, o dopo un secondo richiamo all'ordine nel corso della stessa seduta, il Presidente, avvalendosi dei questori, può disporre l'esclusione dall'Aula della persona richiamata per tutto il resto della seduta.
3. Nei confronti di chi ha provocato tumulti o disordini nell'Aula, o è trasceso a vie di fatto o ad oltraggi nei confronti di altri, il Presidente, udito l'Ufficio di presidenza, può altresì decidere la censura. La censura comporta l'interdizione di partecipare ai lavori dell'Assemblea e delle commissioni per un periodo da due a cinque settimane.
4. Se i fatti di cui al comma 3 si verificano in commissione, il Presidente denuncia l'accaduto al Presidente dell'Assemblea, che può decidere la censura nonché l'interdizione di partecipare ai lavori della commissione per un periodo da due a cinque settimane.
Art. 87
Inottemperanza alle sanzioni disciplinari
1. Se chi è stato escluso dall'Aula o interdetto dalla partecipazione alle sedute non ottempera all'invito di allontanarsi o tenta di rientrare nell'Aula prima che sia trascorso il termine previsto, il Presidente sospende la seduta e dà ai questori le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti. In tale caso la durata della sanzione si intende automaticamente raddoppiata.
Art. 88
Tumulto in Aula
1. Se sorge tumulto in Aula e risultano inutili i richiami all'ordine, il Presidente abbandona il seggio e la seduta si intende sospesa. Ripresa la seduta, se il tumulto continua il Presidente sospende nuovamente la seduta ovvero la rinvia. In questo caso l'Assemblea si intende convocata, senz'altro avviso e con lo stesso ordine del giorno, per il successivo giorno feriale e all'ora medesima, salvo diversa disposizione del Presidente.
Art. 89
Ordine nell'Aula
1. I poteri necessari al mantenimento dell'ordine in Assemblea spettano all'Assemblea stessa e sono esercitati in suo nome dal Presidente, coadiuvato dai questori.
2. La forza pubblica non può entrare nell'Aula assembleare se non su invito del Presidente e dopo che è stata sospesa o tolta la seduta.
Art. 90
Divieto di ingresso nell'Aula ad estranei - Comportamento del pubblico
1. Nessuna persona estranea all'Assemblea o ai servizi relativi può introdursi in Aula senza espressa autorizzazione del Presidente.
2. Le persone che assistono alle sedute dalle apposite tribune devono astenersi da ogni segno di approvazione o disapprovazione.
3. I commessi, in seguito ad ordine del Presidente, fanno immediatamente uscire chiunque turba l'ordine. Se non è possibile individuare la persona o le persone da cui è cagionato il disordine, il Presidente dispone che sia sgombrata tutta la sezione della tribuna.
4. In caso di tumulto nel settore del pubblico il Presidente può disporre l'intervento della forza pubblica. In tal caso la seduta è sospesa.
5. In caso di oltraggio all'Assemblea o ad alcuno dei suoi componenti, il Presidente dispone l'immediata individuazione dell'autore del fatto, ne ordina l'espulsione e denuncia il fatto all'Autorità giudiziaria.
6. Con regolamento dell'Ufficio di presidenza sono disciplinate le modalità di accesso e il comportamento del pubblico.

Note del Redattore:

Il presente regolamento interno è stato emanato con decreto del Presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 4 dicembre 2007, n. 1

La procedura relativa alla richiesta di parere di conformità allo Statuto è prevista all' art. 9 L.R. 4 dicembre 2007 n, 23 (Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria)

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