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Documento vigente: Testo Coordinato

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DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 28 novembre 2007, n. 143

REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'EMILIA-ROMAGNA (1)

CAPO I
Organizzazione delle sedute
Art. 62
Organizzazione delle sedute
1. L'Assemblea legislativa si riunisce di norma nella propria sede. Su decisione dell'Ufficio di presidenza, può riunirsi in altra sede.
Convocazione dell'Assemblea legislativa
1. La convocazione dell'Assemblea contiene l'ordine del giorno ed è inviata cinque giorni prima della data fissata per la seduta. In caso di urgenza, tale termine può essere ridotto a due giorni. Le integrazioni dell'ordine del giorno delle sedute dell'Assemblea, concordate nella conferenza dei Presidenti dei gruppi, possono essere inviate tre giorni prima della data fissata per la seduta.
2. Tutti i termini sono calcolati secondo i criteri di cui all'articolo 155 del codice di procedura civile.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37 dello statuto, in caso di eventi eccezionali, il Presidente dell'Assemblea di sua iniziativa, o su richiesta dell'Ufficio di presidenza, o del Presidente della Regione, o di un decimo dei consiglieri, può convocare immediatamente l'Assemblea.
4. La lettera di convocazione è trasmessa ai consiglieri e alla Giunta mediante posta elettronica e depositata presso i gruppi assembleari.
Art. 64
Sedute assembleari e presenza dei consiglieri regionali
1. Le sedute dell'Assemblea sono antimeridiane, pomeridiane e notturne. L'inizio della seduta antimeridiana non può essere antecedente alle ore nove. Le sedute notturne hanno termine di norma a mezzanotte fatto salvo quanto previsto dagli articoli 20, comma 7, e 33, comma 2, e diversa decisione della Conferenza dei presidenti di gruppo.
2. Nel caso non venga indicato l'orario di chiusura di una seduta, essa proseguirà fino alla conclusione dell'ordine del giorno, fatte salve diverse decisioni dell'Assemblea.
3. È dovere di ogni consigliere e dei componenti della Giunta partecipare ai lavori dell'Assemblea, salvo che non abbiano preventivamente dato motivata comunicazione di non poter partecipare.
4. Il Presidente dell'Assemblea ha facoltà di richiamare i consiglieri e gli assessori che, anche avendone data comunicazione, sono stati assenti in almeno cinque tornate consecutive.
Art. 65
Validità delle sedute assembleari - Numero legale
1. Le deliberazioni dell'Assemblea non sono valide se non è presente la maggioranza dei consiglieri in carica.
2. I consiglieri che sono impegnati fuori sede per assolvere ad incarichi affidatigli dall'Ufficio di presidenza o, per cause dipendenti dal proprio ufficio di componente della Giunta, affidatigli dalla Giunta stessa, sono computati come presenti ai soli fini del numero legale. Le relative comunicazioni devono pervenire al Presidente dell'Assemblea entro le ore dodici del giorno successivo all'atto di convocazione dell'Assemblea e sono immediatamente trasmesse ai Presidenti dei gruppi assembleari.
3. Il Presidente non è tenuto a verificare se l'Assemblea sia o meno in numero legale per deliberare, salvo che gli sia richiesto da un consigliere e l'Assemblea stia per procedere ad una votazione per alzata di mano. Non può essere richiesta la verifica del numero legale prima dell'approvazione del processo verbale.
4. Non si procede alla verifica del numero legale se il Presidente ne ritiene evidente l'esistenza o quando la votazione avviene col sistema elettronico o per appello nominale.
5. Per verificare se l'Assemblea è in numero legale, il Presidente dispone l'appello nominale con una sola chiamata. Colui che ha richiesto la verifica del numero legale è conteggiato come presente.
6. Se l'Assemblea non è in numero legale, il Presidente è tenuto a rinviare la seduta per un tempo non superiore a trenta minuti. Dopo due verifiche nelle quali è constatata la mancanza del numero legale, il Presidente può togliere la seduta.
Pubblicità delle sedute dell'Assemblea legislativa
1. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. La diffusione delle sedute è realizzata attraverso la diretta telematica dal sito istituzionale dell'Assemblea. Altre forme di diffusione radiofonica, televisiva e telematica dei lavori dell'Assemblea sono decise dall'Ufficio di presidenza ed il Presidente informa i consiglieri. I fotografi ed i teleoperatori possono entrare in Aula solo se autorizzati dal Presidente.
2. Su proposta di chi presiede l'Assemblea, di un rappresentante della Giunta o di un consigliere, l'Assemblea può deliberare di riunirsi in seduta segreta. Sulla richiesta non ha luogo dibattito.
3. La seduta è sempre segreta quando la delibera comporti apprezzamenti o valutazioni discrezionali di fatti concernenti persone.
4. In caso di seduta segreta è pubblicata la decisione finale e non è redatto il resoconto integrale del dibattito.
Resoconto integrale e processo verbale
1. Il resoconto integrale dei lavori dell'Assemblea, che consiste nella trascrizione di tutto quanto svolto verbalmente nelle sedute assembleari, è pubblicato sul sito web dell'Assemblea e inserito nella raccolta degli atti assembleari. Il file di archivio della seduta trasmessa in streaming, se contenente la trascrizione di quanto svolto verbalmente nella seduta, costituisce resoconto integrale dei lavori dell'Assemblea.
2. Il processo verbale che dà atto soltanto delle deliberazioni e degli atti dell'Assemblea è pubblicato sul sito web dell'Assemblea e conservato in apposita raccolta.
3. I processi verbali di ogni seduta sono inviati ai consiglieri e alla Giunta unitamente all'avviso di convocazione della seduta successiva. Se l'Assemblea tiene più sedute in giorni consecutivi, o se tra una seduta e la convocazione dell'altra non intercorrono almeno sette giorni, i relativi processi verbali sono inviati insieme all'avviso di convocazione della tornata successiva.
4. In apertura di seduta il Presidente interpella i presenti per sapere se vi sono osservazioni sul processo verbale. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Se vi sono osservazioni, il Presidente, dopo avere concesso la parola per non più di tre minuti esclusivamente ai consiglieri che richiedono rettifiche, sottopone ad approvazione, per alzata di mano e senza dichiarazioni di voto, il processo verbale.
5. Il processo verbale, che riporta l'indicazione del funzionario estensore, dopo l'approvazione è sottoscritto dal Presidente e da un segretario.
Art. 68
Compiti del Presidente dell'Assemblea in inizio di seduta
1. Il Presidente dell'Assemblea apre la seduta e dopo l'approvazione del processo verbale:
a) comunica i nomi dei consiglieri assenti che sulla base dell'articolo 65, comma 2, concorrono al raggiungimento del numero legale; comunica inoltre i nomi di coloro che hanno giustificato l'assenza;
b) designa i consiglieri che nel corso della seduta fungeranno da scrutatori;
c) comunica all'Assemblea eventuali messaggi e dà lettura delle comunicazioni ufficiali a lui indirizzate;
d) comunica all'Assemblea le dichiarazioni e le comunicazioni a lui indirizzate ai sensi dell'articolo 6;
e) annuncia l'avvenuta risposta della Giunta alle interrogazioni con risposta scritta e alle interrogazioni in commissione;
f) annuncia l'avvenuta risposta alle petizioni e alle interrogazioni presentate ai sensi dell'articolo 16 dello statuto;
g) comunica la presentazione di progetti di legge, di regolamento e di proposte di legge alle Camere;
h) comunica, ai sensi dell'articolo 53, le decisioni della Corte costituzionale sulle questioni in cui la Regione è parte e il contestuale avvenuto deposito di copia di dette decisioni presso le commissioni permanenti e i gruppi assembleari;
i) comunica, ai sensi dell'articolo 53, le deliberazioni sui ricorsi della Giunta e i ricorsi del Governo o di altre regioni su questioni di legittimità costituzionale e per i conflitti di attribuzione davanti alla Corte costituzionale di cui la Regione è parte, nonché il contestuale avvenuto deposito di copia di detta documentazione presso le commissioni permanenti e i gruppi assembleari;
j) annuncia le petizioni, le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, le risoluzioni e gli ordini del giorno pervenuti alla presidenza nel periodo intercorso dall'ultima seduta;
k) comunica le nomine effettuate dal Presidente della Giunta e trasmesse al Presidente dell'Assemblea nel periodo successivo all'ultima seduta;
l) comunica le deliberazioni assunte dalle commissioni in sede deliberante ai sensi dell'articolo 35, comma 5;
m) comunica la programmazione dei lavori dell'Assemblea ai fini di cui all'articolo 16, comma 7;
n) comunica le integrazioni all'ordine del giorno.
Art. 69
Compiti del Presidente dell'Assemblea alla fine della seduta
1. Il Presidente, prima di procedere alla chiusura della seduta, annuncia le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, le risoluzioni e gli ordini del giorno presentati nel corso della seduta stessa.

Note del Redattore:

Il presente regolamento interno è stato emanato con decreto del Presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 4 dicembre 2007, n. 1

La procedura relativa alla richiesta di parere di conformità allo Statuto è prevista all' art. 9 L.R. 4 dicembre 2007 n, 23 (Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria)

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