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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato04/04/2014
2. Testo Originale05/12/2007

Data di pubblicazione della legge modificante : 01/06/2022

Documento vigente: Testo Coordinato

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DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 28 novembre 2007, n. 143

REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'EMILIA-ROMAGNA (1)

TITOLO I
AVVIO DELLA LEGISLATURA - COSTITUZIONE DEGLI ORGANI E DEI GRUPPI ASSEMBLEARI
CAPO I
Dell'insediamento dell'Assemblea legislativa
Art. 1
Consiglieri regionali
1. I consiglieri regionali sono titolari dei diritti, dei doveri e delle prerogative inerenti la loro funzione secondo le leggi e lo statuto regionale.
Art. 2
Prima seduta dell'Assemblea legislativa - Presidenza provvisoria
1. La prima seduta dell'Assemblea legislativa è convocata dal Presidente dell'Assemblea uscente non prima di quindici e non oltre trenta giorni dalla proclamazione dei candidati eletti consiglieri regionali, ai sensi dell'articolo 27, comma 8, dello statuto.
2. All'apertura di ogni legislatura è costituito un Ufficio di presidenza provvisorio, composto dal consigliere più anziano di età fra i presenti, che funge da Presidente, e dai due consiglieri più giovani, uno per ciascun genere, che fungono da segretari.
2 bis. Il Presidente provvisorio comunica all'Assemblea le opzioni che i candidati proclamati eletti in più circoscrizioni abbiano presentato. Invita, altresì, coloro i quali non abbiano ancora esercitato l'opzione ad effettuarla seduta stante. Dichiara eletto nella circoscrizione, nella quale abbia riportato la maggior cifra individuale, il candidato proclamato eletto che non abbia esercitato per qualsiasi ragione il diritto di opzione. Il Presidente provvisorio invita l'Assemblea a prendere atto delle opzioni e delle relative surroghe.
2 ter. Il Presidente provvisorio comunica, altresì, le dimissioni pervenute dai candidati proclamati eletti e dichiara eletto chi ha diritto a subentrare. Il Presidente provvisorio invita l'Assemblea a prendere atto delle dimissioni e delle relative surroghe.
3. Il Presidente provvisorio comunica all'Assemblea la composizione della stessa così come determinata dalla legge elettorale vigente.
4. La composizione dell'Assemblea, come risultante a seguito della proclamazione, è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.
Elezione del Presidente e dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa
1. Svolti gli adempimenti previsti dall'articolo 2, l'Assemblea procede per appello nominale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33, comma 3, dello statuto, all'elezione del Presidente, dei vicepresidenti, dei segretari e dei questori che compongono l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea.
1 bis. Nel corso della legislatura l'Assemblea può revocare il Presidente dell'Assemblea, i vicepresidenti, i segretari ed i questori, collegialmente o individualmente, mediante la presentazione di apposita mozione, sottoscritta da almeno un quarto dei suoi componenti ed approvata con voto elettronico, a maggioranza dei due terzi dei componenti. L'elezione dei nuovi componenti l'ufficio di presidenza ha luogo nella stessa seduta dell'Assemblea con le stesse modalità previste dall'articolo 33 dello Statuto.
Art. 4
Convalida e decadenza dei consiglieri regionali
1. All'inizio di ogni legislatura l'Ufficio di presidenza procede all'esame delle condizioni di eleggibilità dei consiglieri eletti e propone all'Assemblea, secondo quanto disposto dalla normativa elettorale, la convalida o l'annullamento della elezione di ciascun componente.
2. Se, successivamente alla convalida, un consigliere regionale si trova in una delle condizioni previste come causa di ineleggibilità, l'Ufficio di presidenza espone all'Assemblea le risultanze dell'esame della condizione del consigliere e propone la decadenza del consigliere stesso e la sua sostituzione con chi ne ha diritto.
3. Se per un consigliere regionale esiste o si verifica qualcuna delle cause di incompatibilità previste dalla legge, il Presidente dell'Assemblea provvede a contestargliela per iscritto, sottoponendo poi il caso all'Ufficio di presidenza. Il consigliere ha dieci giorni per rispondere. Entro i successivi cinque giorni l'Ufficio di presidenza presenta le proprie conclusioni all'Assemblea che, entro ulteriori cinque giorni, delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, chiede al consigliere di optare tra il mandato assembleare e la carica che ricopre. Se il consigliere regionale non provvede entro i successivi dieci giorni l'Assemblea lo dichiara decaduto.
4. Tutte le deliberazioni prese dall'Assemblea ai sensi dei commi precedenti sono immediatamente pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione e notificate entro cinque giorni a coloro la cui elezione è stata annullata o che sono stati dichiarati decaduti.
Art. 5
Presentazione del programma di legislatura e della Giunta regionale
1. Nella prima seduta successiva all'insediamento, e non oltre trenta giorni, il Presidente della Regione illustra all'Assemblea il programma di legislatura e la composizione della Giunta motivando le scelte effettuate.
2. Sulle comunicazioni del Presidente della Regione si svolge un'unica discussione, secondo tempi e modalità decisi dall'Ufficio di presidenza, nel rispetto dell'articolo 71, sentita la Conferenza dei presidenti di gruppo. L'Assemblea si esprime sulla composizione della Giunta e approva il programma di legislatura con una risoluzione a cui è allegato il programma stesso.
3. Nel caso di modifiche inerenti la composizione della Giunta si procede con le stesse modalità di cui ai commi 1 e 2.
CAPO II
Costituzione dei gruppi e degli organi assembleari
Art. 6
Costituzione dei gruppi assembleari
1. Entro dieci giorni dall'insediamento dell'Assemblea, i consiglieri si costituiscono in gruppi. A tal fine devono dichiarare per iscritto al Presidente dell'Assemblea a quale gruppo intendono aderire.
2. L'Ufficio di presidenza, con propria delibera, prende atto della consistenza numerica dei gruppi che si sono costituiti e delle eventuali successive modifiche nel corso della legislatura.
3. Di norma ciascun gruppo assembleare è costituito da almeno due consiglieri.
4. Il gruppo può essere formato da un solo consigliere, se egli rappresenta una lista che ha partecipato alla consultazione elettorale regionale.
5. I consiglieri che non dichiarano la propria adesione a nessuno dei gruppi costituiti a norma del comma 1 o che revocano la propria adesione ad un gruppo senza aderire ad altro gruppo costituito ai sensi del comma 1 formano un unico gruppo misto, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
6. Entro quindici giorni dall'insediamento dell'Assemblea, ogni gruppo comunica al Presidente dell'Assemblea il nome del proprio Presidente e del vicepresidente se nominato.
7. Ogni gruppo comunica tempestivamente al Presidente dell'Assemblea l'eventuale mutamento del proprio Presidente.
8. Ogni consigliere comunica tempestivamente al Presidente dell'Assemblea l'eventuale adesione ad un gruppo diverso da quello originario.
Art. 7
Istituzione delle commissioni assembleari e designazione dei componenti delle commissioni
1. Ai sensi dell'articolo 38 dello statuto, l'Assemblea, su proposta dell'Ufficio di presidenza, delibera, all'inizio di ogni legislatura, il numero delle commissioni assembleari permanenti, determinandone anche la rispettiva competenza per materia. Con la stessa procedura, l'Assemblea può modificare nel corso della legislatura il numero e la competenza per materia delle commissioni assembleari.
2. Ogni gruppo esprime nelle commissioni tanti voti quanti sono i consiglieri ad esso iscritti. Ogni consigliere esprime esclusivamente i voti attribuitigli dal gruppo cui appartiene.
3. Ciascun gruppo designa i propri rappresentanti per ogni commissione e, tramite il proprio Presidente, comunica al Presidente dell'Assemblea i nomi dei designati ed i relativi voti. Il Presidente ne dà notizia ai Presidenti delle commissioni competenti, alla Giunta e a tutti i consiglieri. Ogni gruppo, con le medesime modalità, procede al cambiamento, eventualmente necessario, dei commissari da esso designati.
4. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 38, commi 4 e 11, dello statuto, ogni consigliere fa parte di almeno una commissione. Può essere esonerato da tale obbligo, su sua richiesta, il Presidente dell'Assemblea. Su loro richiesta, possono essere esonerati dalla partecipazione alle sedute i membri dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa ed i Presidenti di gruppo.
5. Il commissario che non possa intervenire ad una seduta della propria commissione può farsi sostituire ad ogni effetto per l'intero corso della seduta, o parte di essa, da un consigliere del suo stesso gruppo, previo avviso al Presidente della commissione.
Elezione del Presidente e dell'Ufficio di presidenza delle commissioni assembleari
1. Ogni commissione ha un Presidente e due vicepresidenti che compongono l'Ufficio di presidenza.
2. Il Presidente della commissione è eletto dall'Assemblea con le stesse modalità e procedure previste per l'elezione del Presidente dell'Assemblea.
2 bis. L'Assemblea può revocare individualmente i Presidenti di commissione mediante la presentazione di apposita mozione, sottoscritta da almeno un quarto dei suoi componenti ed approvata con voto elettronico a maggioranza dei due terzi dei componenti. Nella stessa seduta l'Assemblea procede all'elezione del nuovo Presidente con le modalità previste al comma 2.
3. Per il Presidente della commissione bilancio, affari generali e istituzionali si applica l'articolo 38, comma 2, dello statuto.
4. I vicepresidenti sono eletti dalla commissione nel proprio seno, con un'unica votazione palese nella prima seduta. Ogni commissario può votare per un solo nome.
Art. 9
Giunta per il regolamento assembleare
1. All'inizio di ogni legislatura è istituita la Giunta per il regolamento assembleare. Spetta alla Giunta per il regolamento il parere su questioni interpretative del regolamento ad essa sottoposte dal Presidente dell'Assemblea, anche su richiesta di un singolo consigliere nel corso della seduta. Il Presidente dell'Assemblea dà tempestiva informazione a tutti i consiglieri delle determinazioni assunte e dei pareri adottati dalla Giunta per il regolamento.
2. La Giunta per il regolamento assembleare è composta dal Presidente dell'Assemblea, da tre consiglieri espressi dalla maggioranza e da tre espressi dalle opposizioni, eletti dall'Assemblea con votazione segreta a mezzo schede e con voto limitato ad uno.
3. Nel caso di dimissioni, decadenza o incompatibilità sopravvenute di uno o più componenti o dell'intera Giunta per il regolamento, l'Assemblea nella prima seduta successiva ed utilizzabile provvede alle votazioni per le surrogazioni o per l'integrale rinnovo.
4. Se insorgono questioni controverse d'interpretazione del regolamento nel corso delle sedute dell'Assemblea, spetta al Presidente dell'Assemblea la decisione finale.
5. L'iniziativa delle proposte di modifica del regolamento interno compete esclusivamente ai consiglieri regionali. La commissione assembleare competente procede all'esercizio della funzione preparatoria e referente all'Assemblea.
6. Salvo quanto previsto al comma 5, la Giunta per il regolamento con voti unanimi può proporre all'Assemblea modifiche ed integrazioni al regolamento, che l'esperienza o la prassi dimostrino essere necessarie od utili allo svolgimento dei lavori. La proposta della Giunta per il regolamento è sottoposta all'Assemblea ed è approvata se ottiene il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Note del Redattore:

Il presente regolamento interno è stato emanato con decreto del Presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 4 dicembre 2007, n. 1

La procedura relativa alla richiesta di parere di conformità allo Statuto è prevista all' art. 9 L.R. 4 dicembre 2007 n, 23 (Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria)

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