TITOLO III
PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI - ISCRIZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA - ASSEGNAZIONI
Art. 16
Programmazione dei lavori dell'Assemblea legislativa
1.
L'Assemblea organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione.
2.
Il programma dei lavori dell'Assemblea è deliberato dalla Conferenza dei presidenti di gruppo per un periodo di tre mesi.
3.
Ai fini di cui al comma 2, il Presidente convoca periodicamente l'Ufficio di presidenza, i Presidenti dei gruppi assembleari e i Presidenti di commissione, con la partecipazione del Presidente della Giunta o del sottosegretario o di un assessore delegato dal Presidente.
4.
Il programma è predisposto sulla base dei lavori delle commissioni, degli atti di indirizzo di cui al capo I del titolo XI approvati dall'Assemblea, delle proposte della Giunta e dei gruppi assembleari di maggioranza e di opposizione e tenuto conto di eventuali richieste scritte che possono essere rivolte da uno o più consiglieri al Presidente dell'Assemblea. Il programma contiene l'elenco degli argomenti che l'Assemblea intende esaminare, con l'indicazione dell'ordine di priorità e del periodo nel quale se ne prevede l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea. Tale indicazione è formulata in modo da facilitare lo svolgimento dei lavori, anche in rapporto alla complessità degli argomenti.
5.
Il programma è approvato con il consenso dei Presidenti di gruppo che rappresentano complessivamente almeno i tre quarti dei componenti dell'Assemblea. Il Presidente di gruppo che non possa intervenire può farsi sostituire ad ogni effetto per l'intero corso della riunione, o di parte di essa, dal vicepresidente o da altro componente del proprio gruppo. L'Ufficio di presidenza riserva comunque una parte del tempo disponibile agli argomenti indicati dai gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza numerica di questi.
6.
Se nella Conferenza dei presidenti di gruppo non si raggiunge la maggioranza di cui al comma 5, il programma è predisposto dall'Ufficio di presidenza secondo i criteri di cui al comma 4, e inserendo nel programma stesso le proposte dei gruppi assembleari, in modo da garantire ai gruppi di opposizione un quinto degli argomenti da trattare ovvero una parte del tempo complessivamente disponibile per i lavori dell'Assemblea nel periodo considerato dal programma. La parte di tempo così riservata agli argomenti proposti dai gruppi di opposizione non può essere collocata in una seduta dedicata solo a tali argomenti, ma deve essere all'interno di sedute che prevedono la discussione anche di altri oggetti indicati dai gruppi di maggioranza.
7.
Il programma è comunicato all'Assemblea dal suo Presidente all'inizio della prima seduta utile. Sulla comunicazione sono consentiti interventi in Aula di consiglieri, per non più di due minuti ciascuno, e di dieci minuti complessivamente per ciascun gruppo.
8.
Il programma è tempestivamente distribuito ai consiglieri, alle commissioni, alla Giunta, al CAL e trasmesso agli organi di informazione.
9.
I progetti di legge finanziaria, di bilancio, di rendiconto consuntivo, i progetti collegati alla manovra di finanza pubblica da esaminare in connessione con la legge finanziaria o con i bilanci, il progetto di legge per il periodico recepimento delle direttive e degli altri atti normativi comunitari, nonché gli oggetti da esaminare entro termini derivanti da sopravvenute disposizioni di legge, sono inseriti nel programma dei lavori dalla Conferenza dei presidenti di gruppo al di fuori dei criteri di cui ai commi 4, 5 e 6.
10.
Il programma può essere aggiornato una volta al mese, secondo la procedura prevista nei commi 5 e 6, in relazione a eventi di particolare rilevanza politica e istituzionale, all'esigenza dell'effettivo svolgimento e delle conclusioni dell'istruttoria legislativa nelle commissioni o su richiesta della Giunta.
11.
Gli Uffici di presidenza delle commissioni al fine di corrispondere al programma organizzano i lavori delle commissioni nel periodo considerato.
12.
Nel rispetto di quanto previsto al comma 11, le commissioni possono altresì procedere all'esame di altri argomenti assegnati e non inseriti nella programmazione o decisi a maggioranza dalla commissione stessa.
Art. 17
Calendario dei lavori delle commissioni e dell'Assemblea legislativa
1.
L'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, sentiti i Presidenti delle commissioni, i Presidenti dei gruppi assembleari, il sottosegretario o un rappresentante della Giunta, stabilisce il calendario delle giornate di seduta dedicate ai lavori delle commissioni e dell'Assemblea.
2.
L'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, nello stabilire il calendario dei lavori, evita la coincidenza delle sedute delle commissioni con le sedute dell'Assemblea.
3.
Non si possono riunire più di due commissioni per volta, fatto salvo il caso di sedute congiunte ai sensi dell'articolo 24, comma 3.
4.
La procedura prevista ai commi precedenti si applica anche per le modifiche al calendario.
Art. 18
Ordine del giorno dell'Assemblea legislativa
1.
Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 37 dello statuto, ai fini dell'organizzazione dei lavori il Presidente convoca periodicamente l'Ufficio di presidenza per deliberare, sentiti i Presidenti dei gruppi assembleari, il Presidente della Giunta, o il sottosegretario o un assessore delegato dal Presidente, l'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea sulla base del programma e del calendario deliberati. Stabilisce altresì gli argomenti da trattare in via prioritaria tra progetti di legge, atti o provvedimenti amministrativi e atti di indirizzo politico.
2.
Nei casi previsti dall'articolo 31, comma 1, lettera e), dello statuto, l'Ufficio di presidenza può organizzare i lavori per sessioni tematiche, fatto salvo quanto previsto agli articoli 19 e 99.
3.
Se uno dei Presidenti di gruppo dissente dalla decisione dell'Ufficio di presidenza, il calendario dei lavori ha egualmente corso, ma al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta prevista dal calendario è iscritta la discussione e la decisione sull'oggetto del dissenso. In tale discussione possono intervenire, per non più di cinque minuti, il dissenziente e un oratore a favore ed uno contro; si procede quindi al voto per alzata di mano senza dichiarazioni di voto.
Verifica e valutazione dell'attuazione del programma di governo
1.
Secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 2, dello statuto, l'Assemblea legislativa è convocata una volta all'anno in accordo con il Presidente della Regione per ascoltare e discutere una relazione del Presidente della Regione sull'attuazione del programma di governo e sulle sue eventuali proposte di modifica, secondo tempi e modalità decisi dall'Ufficio di presidenza, nel rispetto dell'articolo 71, sentita la Conferenza dei presidenti di gruppo. L'Assemblea esprime le sue valutazioni e ne approva le eventuali modifiche con apposita risoluzione. La relazione sull'attuazione del programma di governo, unitamente alla relazione della Giunta sulla propria attività di cui all'articolo 46, comma 3, dello Statuto, viene svolta nell'ambito della sessione di bilancio di cui all'articolo 99.
Art. 20
Determinazione dei tempi della discussione delle leggi finanziaria, di bilancio e comunitaria
1.
La Conferenza dei presidenti di gruppo, con voti pari almeno ai tre quarti dei componenti dell'Assemblea, determina il tempo complessivamente disponibile per la discussione in Assemblea del bilancio, della legge finanziaria, della legge tributaria, del rendiconto consuntivo e della legge per il periodico recepimento delle direttive e degli altri atti normativi comunitari. Se nella Conferenza dei presidenti di gruppo non si raggiunge il suddetto quorum, decide il Presidente dell'Assemblea.
2.
Rispetto agli atti elencati nel comma 1, fatte salve le prerogative della commissione referente, ogni commissione in sede consultiva discute dei capitoli di propria competenza alla presenza degli assessori di riferimento. Si applica altresì l'articolo 34, comma 1, quarto periodo.
3.
Il tempo complessivamente disponibile per la discussione, detratto il tempo assegnato ai relatori e alla Giunta, è suddiviso per una parte in misura uguale tra tutti i gruppi assembleari, per l'altra in misura ragguagliata alla consistenza numerica dei gruppi stessi tenendo conto delle eventuali componenti del gruppo misto. Agli interventi che si svolgono nella discussione così organizzata non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71.
4.
Nella ripartizione di cui al comma 3, è comunque assegnato a ciascun gruppo, per la discussione dei progetti di legge, un tempo complessivo non inferiore a quello previsto per un intervento dall'articolo 71.
5.
Nella ripartizione di cui al comma 3, il tempo riservato agli interventi dei relatori è stabilito distintamente per il relatore di maggioranza ai sensi dell'articolo 30 e per gli eventuali relatori di minoranza. Il tempo attribuito a questi ultimi è determinato in proporzione alla consistenza numerica dei gruppi che essi rappresentano e, comunque, complessivamente in misura non superiore al tempo attribuito al relatore di maggioranza.
6.
Ciascun consigliere può intervenire in dichiarazione di voto finale per tre minuti in dissenso dal proprio gruppo.
7.
Il Presidente dell'Assemblea, sentita la Conferenza dei presidenti di gruppo, stabilisce il termine entro il quale, in ogni caso, ed a prescindere da eventuali ulteriori richieste di intervento, la discussione contingentata si chiude per passare alle relative votazioni. In tal caso, dichiarata chiusa la discussione contingentata, non è più ammessa la presentazione di proposte di qualsiasi natura. Su richiesta del Presidente dell'Assemblea, la stessa può deliberare la prosecuzione ininterrotta della seduta fino al termine delle votazioni.
8.
Quando i lavori dell'Assemblea sono organizzati con tempi contingentati, i consiglieri possono intervenire più di una volta, nel rispetto dei tempi complessivi assegnati.
Art. 21
Partecipazione ai lavori assembleari
1.
I componenti della Giunta partecipano ai lavori dell'Assemblea e delle commissioni ai sensi dell'articolo 27, comma 6, dello statuto. Ciascun assessore, a nome della Giunta, può presentare emendamenti in commissione e in Assemblea.
2.
Il sottosegretario alla presidenza partecipa, senza diritto di voto e con esclusione delle funzioni di supplenza dei singoli assessori, ai lavori dell'Assemblea, delle commissioni e della Conferenza dei presidenti di gruppo, con facoltà di riferire direttamente su argomenti e questioni afferenti alle funzioni attribuitegli dal Presidente della Giunta.
Iscrizione di proposte all'ordine del giorno generale dell'Assemblea legislativa
1.
Le richieste di iscrizione di argomenti all'ordine del giorno generale dell'Assemblea sono presentate al Presidente dell'Assemblea. I progetti di legge sono presentati unitamente alla relazione di accompagnamento. Il Presidente provvede all'immediata iscrizione all'ordine del giorno generale previo esame di ammissibilità nel caso di petizioni e di progetti di legge di iniziativa popolare.
2.
Appena iscritti all'ordine del giorno generale gli oggetti assembleari sono trasmessi ai Consiglieri e alla Giunta e pubblicati integralmente nel sito istituzionale dell'Assemblea nel rispetto dell'articolo 65 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Sono, altresì, pubblicate le risposte scritte agli atti di sindacato ispettivo. L'Ufficio di presidenza dell'Assemblea può adottare la normativa attuativa delle disposizioni del presente regolamento in materia di privacy.
Utilizzazione del mezzo informatico
1.
Le convocazioni, le comunicazioni, gli atti e i documenti, accompagnati dai relativi elenchi ed allegati, previsti dal presente Regolamento sono trasmessi per via telematica. Quando ciò non è possibile, la trasmissione avviene in forma cartacea.
Assegnazione alle commissioni assembleari - Pareri
1.
Nelle funzioni previste all'articolo 38, comma 5, dello statuto, la commissione non può prendere in carico alcun oggetto che non sia stato iscritto all'ordine del giorno generale dell'Assemblea a norma dell'articolo 22 e assegnato ai sensi del presente articolo.
2.
Il Presidente dell'Assemblea assegna alle singole commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, i progetti di legge o di regolamento, le proposte di legge alle Camere e gli atti amministrativi. Se uno stesso oggetto investe materie che interessano più commissioni, il Presidente individua la commissione referente sulla base della competenza prevalente e indica le commissioni consultive
... .
3.
Se una commissione è investita di un argomento in sede consultiva, sono possibili riunioni congiunte con la commissione referente.
4.
Uno stesso oggetto non può essere assegnato in sede referente a più commissioni.
5.
Di norma, l'esame di diversi progetti di legge di rilevante importanza o assegnati in sede redigente non si sovrappone in due diverse commissioni.
6.
Le commissioni competenti, secondo quanto previsto al comma 2, quando sono sentite per disposizioni legislative o normative su atti della Giunta, esprimono il loro parere, anche comprensivo delle proposte di modifica approvate. La Giunta si esprime sulle proposte approvate dalla commissione; se la commissione esprime parere non favorevole sull'atto presentato, la Giunta può non conformarsi al parere, con apposita motivazione.
7.
Se una commissione o il suo Ufficio di presidenza ritiene che un argomento non sia stato assegnato correttamente, il Presidente ne riferisce al Presidente dell'Assemblea per le decisioni conseguenti. Se si tratta di un progetto di legge, la medesima facoltà è riconosciuta anche al primo firmatario. Quando più commissioni si ritengono competenti, il Presidente dell'Assemblea decide uditi i Presidenti delle commissioni interessate.
8.
I pareri in sede consultiva di cui ai commi 2 e 5 sono espressi:
a)
per i progetti di legge entro quattordici giorni dalla nomina del relatore;
b)
negli altri casi entro ventiquattro giorni dall'assegnazione dell'atto.
Sono fatti salvi diversi accordi dei Presidenti delle commissioni interessate. Nei casi d'urgenza, il Presidente dell'Assemblea può stabilire un termine più breve. Decorsi tali termini, la commissione referente procede all'esame dell'oggetto.
9.
La commissione referente, se un progetto di legge determina variazioni di bilancio, lo trasmette alla commissione bilancio, affari generali e istituzionali. Il parere espresso dalla commissione bilancio, affari generali e istituzionali è allegato al parere per l'Assemblea.