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Documento vigente: Testo Originale

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DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 25 marzo 2014, n. 155

MODIFICHE AL REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'EMILIA-ROMAGNA (DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA 28 NOVEMBRE 2007,N.143) (1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 102 del 4 aprile 2014

"Art. 27
Verbalizzazione e pubblicità dei lavori delle commissioni assembleari
1. Delle sedute della commissione è redatto, a cura del segretario della commissione, il processo verbale, che dà atto soltanto delle decisioni e degli atti della commissione. È altresì redatto il resoconto integrale, che consiste nella trascrizione di tutto quanto svolto verbalmente. Il file audio o video, se contenente la trascrizione di quanto svolto verbalmente nella seduta, costituisce resoconto integrale dei lavori.
2. La seduta della commissione comincia di norma con l'approvazione del processo verbale della seduta precedente. Il processo verbale approvato è sottoscritto dal Presidente e dal segretario della commissione, deve riportare l'indicazione del funzionario estensore ed è inserito nella raccolta degli atti assembleari. Il resoconto integrale è pubblicato, insieme alla registrazione audio integrale, nelle pagine web delle commissioni. La registrazione audio integrale deve essere messa a disposizione dei consiglieri richiedenti, a partire dal giorno successivo alla seduta di commissione.
3. La commissione può disporre la redazione di comunicati, previo riscontro immediato del Presidente, riguardanti gli argomenti trattati. Ai lavori della commissione possono partecipare uno o più addetti dell'ufficio stampa dell'Assemblea al fine di pubblicizzarne i lavori, evidenziando in particolare le posizioni espresse dai commissari di maggioranza e delle opposizioni.
4. La commissione può decidere, previa intesa con l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, che i suoi lavori, o parte di essi, siano seguiti anche all'esterno mediante opportune forme di pubblicità delle sedute, quali riprese televisive a circuito chiuso, trasmissioni telematiche e radiotelevisive. La richiesta deve essere presentata al Presidente della commissione almeno tre giorni prima dello svolgimento della seduta.
5. Su richiesta di un commissario, per seguire i lavori inerenti ad un oggetto determinato, il Presidente della commissione può autorizzare la presenza in commissione di un componente della segreteria del gruppo assembleare, appositamente accreditato, come uditore.
6. Il processo verbale relativo ai lavori della commissione è trasmesso dal segretario a tutti i consiglieri e alla Giunta.
7. La commissione decide in quali occasioni i suoi lavori, nell'interesse della Regione, rimangono segreti.".
Art. 27
Sostituzione dell'articolo 106 (Esame delle mozioni)
1.
L'articolo 106 del Regolamento interno è sostituito dal seguente:
"Art. 106
Esame delle risoluzioni
1. L'esame di ciascuna risoluzione comprende la discussione sulle linee generali e la discussione sugli emendamenti. Per la discussione si seguono, in quanto applicabili, le norme dei capi II e III del titolo IX e del capo I del titolo X.
2. Gli emendamenti possono essere sottoposti a votazione solo dopo il parere positivo del proponente. Se la risoluzione è presentata da più consiglieri, il parere è espresso dal primo firmatario o dal secondo in caso di sua assenza, e così similmente in caso di ulteriori assenze.".

Note del Redattore:

La presente deliberazione, approvata dall'Assemblea legislativa nella seduta del 25 marzo 2014, è stata adottata con decreto della Presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 4 aprile 2014, n. 1.

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