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DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 25 marzo 2014, n. 155

MODIFICHE AL REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'EMILIA-ROMAGNA (DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA 28 NOVEMBRE 2007,N.143) (1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 102 del 4 aprile 2014

Riferimenti attivi - norma che modifica:

INDICE

Art. 1Modifiche all'articolo 2 (Prima seduta dell'Assemblea legislativa - Presidenza provvisoria)
Art. 2 - Modifiche all'articolo 3 (Elezione del Presidente e dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa)
Art. 3 - Modifiche all'articolo 8 (Elezione del Presidente e dell'Ufficio di presidenza delle Commissioni assembleari)
Art. 4 - Sostituzione dell'articolo 19 (Verifica e valutazione dell'attuazione del programma di governo)
Art. 5 - Sostituzione dell'articolo 22 (Iscrizione di proposte all'ordine del giorno generale dell'Assemblea legislativa)
Art. 6 - Sostituzione dell'articolo 23 (Utilizzazione del mezzo informatico)
Art. 7Modifiche all'articolo 24 (Assegnazione alle commissioni assembleari - Pareri)
Art. 8 - Sostituzione dell'articolo 27 (Verbalizzazione e pubblicità dei lavori delle commissioni assembleari)
Art. 9 - Modifiche all'articolo 30 (Il relatore del progetto di legge)
Art. 10 - Modifiche all'articolo 36 (Esame dei bilanci)
Art. 11 - Modifica all'articolo 39 (Funzioni di vigilanza delle commissioni)
Art. 12 - Modifica all'articolo 41 (Attività d'informazione dei lavori dell'Assemblea e delle commissioni)
Art. 13 - Modifica all'articolo 50 (Controllo sull'attuazione delle leggi)
Art. 14 - Modifica all'articolo 58 (Riunioni congiunte del CAL e dell'Assemblea legislativa)
Art. 15 - Modifica all'articolo 63 (Convocazione dell'Assemblea legislativa)
Art. 16 - Modifica all'articolo 66 (Pubblicità delle sedute dell'Assemblea legislativa)
Art. 17 - Modifiche all'articolo 67 (Resoconto integrale e processo verbale)
Art. 18 - Sostituzione dell'articolo 73 (Divieto di parlare due volte nella stessa discussione)
Art. 19 - Modifica all'articolo 75 (Inversione dell'ordine del giorno e trattazione urgente di argomento non iscritto)
Art. 20 - Sostituzione dell'articolo 76 (Comunicazioni all'Assemblea della Giunta e delle commissioni)
Art. 21 - Modifica all'articolo 79 (Dichiarazioni di voto)
Art. 22 - Modifica all'articolo 91 (Discussione generale in Aula)
Art. 23 - Sostituzione dell'articolo 99 (Sessione esclusiva di bilancio)
Art. 24 - Modifica all'articolo 100 (Esame di proposte di legge da presentare alle Camere o di atti amministrativi)
Art. 25Sostituzione dell'articolo 104 (Presentazione di mozioni - Data di discussione)
Art. 26 - Sostituzione dell'articolo 105 (Discussione congiunta di più mozioni)
Art. 27 - Sostituzione dell'articolo 106 (Esame delle mozioni)
Art. 28 - Modifica all'articolo 111 (Censura al singolo assessore)
Art. 29 - Modifiche all'articolo 114 (Interrogazioni di attualità a risposta immediata in Aula)
Art. 30 - Modifica all'articolo 119 (Diritto di accesso)
Art. 31 - Abrogazioni
Art. 1
Modifiche all'articolo 2 (Prima seduta dell'Assemblea legislativa - Presidenza provvisoria)
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 2 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa 28 novembre 2007, n. 143, sono aggiunti i seguenti:
"2 bis. Il Presidente provvisorio comunica all'Assemblea le opzioni che i candidati proclamati eletti in più circoscrizioni abbiano presentato. Invita, altresì, coloro i quali non abbiano ancora esercitato l'opzione ad effettuarla seduta stante. Dichiara eletto nella circoscrizione, nella quale abbia riportato la maggior cifra individuale, il candidato proclamato eletto che non abbia esercitato per qualsiasi ragione il diritto di opzione. Il Presidente provvisorio invita l'Assemblea a prendere atto delle opzioni e delle relative surroghe.
2 ter. Il Presidente provvisorio comunica, altresì, le dimissioni pervenute dai candidati proclamati eletti e dichiara eletto chi ha diritto a subentrare. Il Presidente provvisorio invita l'Assemblea a prendere atto delle dimissioni e delle relative surroghe.".
Art. 2
Modifiche all'articolo 3 (Elezione del Presidente e dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa)
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del Regolamento interno è aggiunto il seguente:
"1 bis. Nel corso della legislatura l'Assemblea può revocare il Presidente dell'Assemblea, i vicepresidenti, i segretari ed i questori, collegialmente o individualmente, mediante la presentazione di apposita mozione, sottoscritta da almeno un quarto dei suoi componenti ed approvata con voto elettronico, a maggioranza dei due terzi dei componenti. L'elezione dei nuovi componenti l'ufficio di presidenza ha luogo nella stessa seduta dell'Assemblea con le stesse modalità previste dall'articolo 33 dello Statuto.".
Art. 3
Modifiche all'articolo 8 (Elezione del Presidente e dell'Ufficio di presidenza delle Commissioni assembleari)
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 8 del Regolamento interno è aggiunto il seguente:
"2 bis. L'Assemblea può revocare individualmente i Presidenti di commissione mediante la presentazione di apposita mozione, sottoscritta da almeno un quarto dei suoi componenti ed approvata con voto elettronico a maggioranza dei due terzi dei componenti. Nella stessa seduta l'Assemblea procede all'elezione del nuovo Presidente con le modalità previste al comma 2.".
Art. 4
Sostituzione dell'articolo 19 (Verifica e valutazione dell'attuazione del programma di governo)
1.
L'articolo 19 del Regolamento interno è sostituito dal seguente:
"Art. 19
Verifica e valutazione dell'attuazione del programma di governo
1. Secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 2, dello statuto, l'Assemblea legislativa è convocata una volta all'anno in accordo con il Presidente della Regione per ascoltare e discutere una relazione del Presidente della Regione sull'attuazione del programma di governo e sulle sue eventuali proposte di modifica, secondo tempi e modalità decisi dall'Ufficio di presidenza, nel rispetto dell'articolo 71, sentita la Conferenza dei presidenti di gruppo. L'Assemblea esprime le sue valutazioni e ne approva le eventuali modifiche con apposita risoluzione. La relazione sull'attuazione del programma di governo, unitamente alla relazione della Giunta sulla propria attività di cui all'articolo 46, comma 3, dello Statuto, viene svolta nell'ambito della sessione di bilancio di cui all'articolo 99.".
Art. 5
Sostituzione dell'articolo 22 (Iscrizione di proposte all'ordine del giorno generale dell'Assemblea legislativa)
1.
L'articolo 22 del Regolamento interno è sostituito dal seguente:
"Art. 22
Iscrizione di proposte all'ordine del giorno generale dell'Assemblea legislativa
1. Le richieste di iscrizione di argomenti all'ordine del giorno generale dell'Assemblea sono presentate al Presidente dell'Assemblea. I progetti di legge sono presentati unitamente alla relazione di accompagnamento. Il Presidente provvede all'immediata iscrizione all'ordine del giorno generale previo esame di ammissibilità nel caso di petizioni e di progetti di legge di iniziativa popolare.
2. Appena iscritti all'ordine del giorno generale gli oggetti assembleari sono trasmessi ai Consiglieri e alla Giunta e pubblicati integralmente nel sito istituzionale dell'Assemblea nel rispetto dell' articolo 65 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Sito esterno. Sono, altresì, pubblicate le risposte scritte agli atti di sindacato ispettivo. L'Ufficio di presidenza dell'Assemblea può adottare la normativa attuativa delle disposizioni del presente regolamento in materia di privacy.".
Art. 6
Sostituzione dell'articolo 23 (Utilizzazione del mezzo informatico)
1.
L'articolo 23 del Regolamento interno è sostituito dal seguente:
"Art. 23
Utilizzazione del mezzo informatico
1. Le convocazioni, le comunicazioni, gli atti e i documenti, accompagnati dai relativi elenchi ed allegati, previsti dal presente Regolamento sono trasmessi per via telematica. Quando ciò non è possibile, la trasmissione avviene in forma cartacea.".
Art. 7
Modifiche all'articolo 24 (Assegnazione alle commissioni assembleari - Pareri)
1.
Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 24 del Regolamento interno sono soppresse le parole
"che, per competenza, sono tenute a svolgere la discussione e ad esprimere pareri da inviare alla commissione referente".
Art. 8
Sostituzione dell'articolo 27 (Verbalizzazione e pubblicità dei lavori delle commissioni assembleari)
1.
L'articolo 27 del regolamento interno è sostituito dal seguente:
"Art. 27
Verbalizzazione e pubblicità dei lavori delle commissioni assembleari
1. Delle sedute della commissione è redatto, a cura del segretario della commissione, il processo verbale, che dà atto soltanto delle decisioni e degli atti della commissione. È altresì redatto il resoconto integrale, che consiste nella trascrizione di tutto quanto svolto verbalmente. Il file audio o video, se contenente la trascrizione di quanto svolto verbalmente nella seduta, costituisce resoconto integrale dei lavori.
2. La seduta della commissione comincia di norma con l'approvazione del processo verbale della seduta precedente. Il processo verbale approvato è sottoscritto dal Presidente e dal segretario della commissione, deve riportare l'indicazione del funzionario estensore ed è inserito nella raccolta degli atti assembleari. Il resoconto integrale è pubblicato, insieme alla registrazione audio integrale, nelle pagine web delle commissioni. La registrazione audio integrale deve essere messa a disposizione dei consiglieri richiedenti, a partire dal giorno successivo alla seduta di commissione.
3. La commissione può disporre la redazione di comunicati, previo riscontro immediato del Presidente, riguardanti gli argomenti trattati. Ai lavori della commissione possono partecipare uno o più addetti dell'ufficio stampa dell'Assemblea al fine di pubblicizzarne i lavori, evidenziando in particolare le posizioni espresse dai commissari di maggioranza e delle opposizioni.
4. La commissione può decidere, previa intesa con l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, che i suoi lavori, o parte di essi, siano seguiti anche all'esterno mediante opportune forme di pubblicità delle sedute, quali riprese televisive a circuito chiuso, trasmissioni telematiche e radiotelevisive. La richiesta deve essere presentata al Presidente della commissione almeno tre giorni prima dello svolgimento della seduta.
5. Su richiesta di un commissario, per seguire i lavori inerenti ad un oggetto determinato, il Presidente della commissione può autorizzare la presenza in commissione di un componente della segreteria del gruppo assembleare, appositamente accreditato, come uditore.
6. Il processo verbale relativo ai lavori della commissione è trasmesso dal segretario a tutti i consiglieri e alla Giunta.
7. La commissione decide in quali occasioni i suoi lavori, nell'interesse della Regione, rimangono segreti.".
Art. 9
Modifiche all'articolo 30 (Il relatore del progetto di legge)
1.
Al comma 1 dell'articolo 30 la parola
"consigliere"
è sostituita dalla parola
"commissario".
2.
Al comma 3 dell'articolo 30 dopo le parole
"primo firmatario del progetto di legge"
sono aggiunte le parole
"purché componente della commissione referente".
Art. 10
Modifiche all'articolo 36 (Esame dei bilanci)
1.
Il comma 2 dell'articolo 36 è sostituito dal seguente:
"2. Ogni commissione, sulla base delle proprie competenze, esamina gli atti di cui al comma 1 alla presenza del relatore, se nominato, e degli assessori di riferimento per l'illustrazione delle relative proposte e approva pareri e documenti da inviare alla commissione referente.".
2.
Il comma 3 dell'articolo 36 è sostituito dal seguente:
"3. Entro ventiquattro giorni dall'assegnazione, ciascuna commissione conclude l'esame delle parti del bilancio, della legge finanziaria o dei rendiconti consuntivi di propria competenza, con la votazione degli atti proposti.".
3.
Il comma 4 dell'articolo 36 è sostituito dal seguente:
"4. Scaduto il termine previsto dal comma 3, la commissione bilancio, affari generali e istituzionali esamina gli atti pervenuti dalle altre commissioni, i progetti di legge e approva la propria relazione all'Assemblea entro ventuno giorni dallo stesso termine. Alla relazione della commissione bilancio, affari generali e istituzionali sono allegate le eventuali relazioni di minoranza.".
Art. 11
Modifica all'articolo 39 (Funzioni di vigilanza delle commissioni)
1.
Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 39 dopo le parole
"aziende dipendenti"
sono aggiunte le parole
"o partecipate".
Art. 12
Modifica all'articolo 41 (Attività d'informazione dei lavori dell'Assemblea e delle commissioni)
1.
Al comma 4, primo periodo, le parole
"anche avvalendosi"
sono sostituite dalle parole:
"avvalendosi prioritariamente, al fine di ridurre l'utilizzo del supporto cartaceo e dei relativi costi,".
Art. 13
Modifica all'articolo 50 (Controllo sull'attuazione delle leggi)
1.
Al comma 6, primo periodo, sono soppresse le parole
"In mancanza di clausole valutative,".
Art. 14
Modifica all'articolo 58 (Riunioni congiunte del CAL e dell'Assemblea legislativa)
1.
Al comma 1 dell'articolo 58 le parole
"si riuniscono annualmente"
sono sostituite con
"si possono riunire".
Art. 15
Modifica all'articolo 63 (Convocazione dell'Assemblea legislativa)
1.
Il comma 1 dell'articolo 63 è sostituito dal seguente:
"1. La convocazione dell'Assemblea contiene l'ordine del giorno ed è inviata cinque giorni prima della data fissata per la seduta. In caso di urgenza, tale termine può essere ridotto a due giorni. Le integrazioni dell'ordine del giorno delle sedute dell'Assemblea, concordate nella conferenza dei Presidenti dei gruppi, possono essere inviate tre giorni prima della data fissata per la seduta.".
Art. 16
Modifica all'articolo 66 (Pubblicità delle sedute dell'Assemblea legislativa)
1.
Il comma 1 dell'articolo 66 è sostituito dal seguente:
"1. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. La diffusione delle sedute è realizzata attraverso la diretta telematica dal sito istituzionale dell'Assemblea. Altre forme di diffusione radiofonica, televisiva e telematica dei lavori dell'Assemblea sono decise dall'Ufficio di presidenza ed il Presidente informa i consiglieri. I fotografi ed i teleoperatori possono entrare in Aula solo se autorizzati dal Presidente.".
Art. 17
Modifiche all'articolo 67 (Resoconto integrale e processo verbale)
1.
Il comma 1 dell'articolo 67 è sostituito dal seguente:
"1. Il resoconto integrale dei lavori dell'Assemblea, che consiste nella trascrizione di tutto quanto svolto verbalmente nelle sedute assembleari, è pubblicato sul sito web dell'Assemblea e inserito nella raccolta degli atti assembleari. Il file di archivio della seduta trasmessa in streaming, se contenente la trascrizione di quanto svolto verbalmente nella seduta, costituisce resoconto integrale dei lavori dell'Assemblea.".
2.
Il comma 5 dell'articolo 67 è sostituito dal seguente:
"5. Il processo verbale, che riporta l'indicazione del funzionario estensore, dopo l'approvazione è sottoscritto dal Presidente e da un segretario.".
Art. 18
Sostituzione dell'articolo 73 (Divieto di parlare due volte nella stessa discussione)
1.
L'art. 73 è sostituito dal seguente:
"Art. 73
Discussione
1. Ciascun oratore può parlare più volte nella stessa fase di discussione, purché la durata complessiva non superi i termini previsti dal regolamento.".
Art. 19
Modifica all'articolo 75 (Inversione dell'ordine del giorno e trattazione urgente di argomento non iscritto)
1.
Il comma 1 dell'articolo 75 è sostituito dal seguente:
"1. Nel corso della seduta ciascun consigliere o assessore può proporre per iscritto al Presidente dell'Assemblea l'inversione dell'ordine del giorno. Il Presidente, individuato il momento, sottopone la richiesta all'Assemblea che delibera. Possono intervenire un oratore a favore ed uno contro per non oltre tre minuti ciascuno. L'Assemblea delibera per alzata di mano.".
2.
Il comma 3 dell'articolo 75 è sostituito dal seguente:
"3. La trattazione urgente di argomenti non iscritti all'ordine del giorno può essere proposta per iscritto al Presidente dell'Assemblea non oltre la prima ora dall'inizio dei lavori di ogni seduta, sempre che sugli argomenti risulti esaurita, se occorrente, la funzione preparatoria e referente della commissione assembleare competente. Il presidente, individuato il momento, sottopone la richiesta all'Assemblea che delibera. Possono intervenire un oratore a favore ed uno contro per non oltre tre minuti ciascuno.".
Art. 20
Sostituzione dell'articolo 76 (Comunicazioni all'Assemblea della Giunta e delle commissioni)
1.
L'articolo 76 è sostituito dal seguente:
"Art. 76
Comunicazioni all'Assemblea della Giunta e delle commissioni
1. Di norma le comunicazioni della Giunta, delle commissioni e del sottosegretario alla presidenza, sono iscritte all'ordine del giorno dell'Assemblea e si svolgono con le modalità ordinarie. Al di fuori di esse, per fatti di particolare rilevanza e urgenza, il Presidente della Giunta o l'assessore o il sottosegretario alla presidenza da lui delegati possono chiedere di svolgere comunicazioni all'Assemblea sulle quali si apre il dibattito, una volta terminata la discussione dell'oggetto in corso. Le comunicazioni di norma non possono superare i venti minuti, fatto salvo un tempo maggiore, che può essere concesso, se richiesto, dal Presidente dell'Assemblea. Chi svolge la relazione può avere la parola per la replica in chiusura del dibattito nei tempi concordati con il Presidente dell'Assemblea. È fatta salva la facoltà di distribuire ai consiglieri testi scritti, che sono pubblicati in allegato ai resoconti assembleari, su disposizione della presidenza. La discussione può chiudersi con una risoluzione.".
Art. 21
Modifica all'articolo 79 (Dichiarazioni di voto)
1.
Il comma 1 dell'articolo 79 è sostituito dal seguente:
"1. Esclusi i casi in cui per espressa disposizione di regolamento è prevista la discussione limitata ad un oratore a favore ed uno contro, un solo consigliere per ogni gruppo ha facoltà di parlare, una sola volta, per spiegare il proprio voto.
2.
Dopo il comma 1, è inserito il seguente comma 1 bis:
"1 bis. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo intendano esprimere un voto difforme rispetto a quello dichiarato dal consigliere intervenuto a nome del gruppo stesso, hanno diritto di intervenire precisando la loro posizione nel richiedere la parola.".
Art. 22
Modifica all'articolo 91 (Discussione generale in Aula)
1.
Il comma 2 dell'articolo 91 è sostituito dal seguente:
"2. I relatori hanno facoltà di presentare le relazioni orali. I relatori possono altresì riassumere le relazioni. In tal caso l'eventuale pubblicazione del testo integrale avviene con le modalità dell'articolo 76, comma 1.".
Art. 23
Sostituzione dell'articolo 99 (Sessione esclusiva di bilancio)
1.
L'articolo 99 del Regolamento interno è sostituito dal seguente:
"Art. 99
Sessione di bilancio
1. Terminato l'iter previsto per la discussione nelle commissioni di competenza e nella commissione referente di cui agli articoli 20, comma 2, 36 e 37, il progetto di legge e la relazione sul bilancio nonché la legge finanziaria sono iscritti, unitamente alla relazione sullo stato d'attuazione del programma di governo e alla relazione sull'attività della Giunta, di cui all'art.19, congiuntamente all'ordine del giorno dell'Assemblea, convocata in sessione di bilancio. È fatto salvo quanto previsto all'articolo 37, comma 2, ultimi due periodi."
Art. 24
Modifica all'articolo 100 (Esame di proposte di legge da presentare alle Camere o di atti amministrativi)
1.
Il comma 1 dell'articolo 100 del Regolamento interno è sostituito dal seguente:
"1. Per l'esame e l'approvazione di proposte di legge da presentare alle Camere, dei regolamenti delegati da leggi dello Stato alla Regione e per gli atti amministrativi valgono, in quanto applicabili, le norme relative all'esame dei progetti di legge.".
Art. 25
Sostituzione dell'articolo 104 (Presentazione di mozioni - Data di discussione)
1.
L'articolo 104 del Regolamento interno è sostituito dal seguente:
"Art. 104
Presentazione di risoluzioni - Data di discussione
1. La risoluzione è uno strumento d'indirizzo politico tramite il quale l'Assemblea evidenzia i propri orientamenti su particolari questioni e definisce le linee guida per la sua attività e per l'attività della Giunta.
2. La risoluzione può essere proposta da uno o più consiglieri o da un Presidente di commissione su mandato della commissione stessa.
3. Il proponente può richiedere che la Conferenza dei presidenti di gruppo, sentita la Giunta, fissi la data della discussione.
4. Su richiesta del presentatore, la Conferenza dei presidenti di gruppo può disporre l'assegnazione di una risoluzione alla commissione competente, che può pronunciarsi con il voto. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 103, comma 4.
5. La commissione può comunque richiedere che della relativa votazione sia investita l'Assemblea.
6. Le risoluzioni possono essere presentate anche in occasione di dibattiti in Assemblea su comunicazioni di cui agli articoli 53, comma 2, e 76 e sono votate al termine della discussione.".
Art. 26
Sostituzione dell'articolo 105 (Discussione congiunta di più mozioni)
1.
L'articolo 105 del Regolamento interno è sostituito dal seguente:
"Art. 105
Discussione congiunta di più risoluzioni
1. Più risoluzioni relative a fatti o ad argomenti identici o strettamente connessi formano oggetto di una discussione unica, sia in Aula che in commissione.
2. Fino al momento della votazione finale della risoluzione è consentito ai consiglieri di aggiungere la propria firma.
3. Se una risoluzione è ritirata, uno dei firmatari ha diritto di illustrarne le ragioni. Se la risoluzione è stata sottoscritta da più presentatori, il ritiro deve essere effettuato da tutti i presentatori. La risoluzione ritirata non può essere fatta propria da altri.".
Art. 27
Sostituzione dell'articolo 106 (Esame delle mozioni)
1.
L'articolo 106 del Regolamento interno è sostituito dal seguente:
"Art. 106
Esame delle risoluzioni
1. L'esame di ciascuna risoluzione comprende la discussione sulle linee generali e la discussione sugli emendamenti. Per la discussione si seguono, in quanto applicabili, le norme dei capi II e III del titolo IX e del capo I del titolo X.
2. Gli emendamenti possono essere sottoposti a votazione solo dopo il parere positivo del proponente. Se la risoluzione è presentata da più consiglieri, il parere è espresso dal primo firmatario o dal secondo in caso di sua assenza, e così similmente in caso di ulteriori assenze.".
Art. 28
Modifica all'articolo 111 (Censura al singolo assessore)
1.
Al comma 1 dell'articolo 111, dopo la parola
"presentate"
sono inserite le parole
"con apposita mozione".
Art. 29
Modifiche all'articolo 114 (Interrogazioni di attualità a risposta immediata in Aula)
1.
Al comma 1, dopo le parole
"d'interesse regionale."
è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Per i gruppi formati da almeno dieci consiglieri possono essere svolte due interrogazioni.".
2.
Al comma 3 il primo periodo è così modificato:
"Nel caso in cui le richieste per gruppo siano più di quelle consentite dal comma 1, il Presidente tiene conto dell'ordine di presentazione o dell'intesa raggiunta tra i presentatori di ogni gruppo comunicata entro le ore dodici del giorno precedente.".
Art. 30
Modifica all'articolo 119 (Diritto di accesso)
1.
Il comma 1 dell'articolo 119 è sostituito dal seguente:
"1. Le richieste di accesso ai sensi dell'articolo 30, comma 3 dello statuto, per ottenere informazioni e copia di atti e documenti utili all'espletamento del mandato, sono trasmesse dai Consiglieri al Presidente dell'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea trasmette la richiesta al Presidente della Giunta regionale che provvede ad inoltrarla ai direttori generali competenti, fatto salvo il caso che la richiesta riguardi atti o informazioni di competenza dell'Ufficio di presidenza o della direzione generale dell'Assemblea, che viene trasmessa direttamente al direttore generale dell'Assemblea. I direttori generali, salvo che non vi ostino norme di legge, sono tenuti a soddisfare la richiesta entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa. Se ritengono tale termine non congruo, sono tenuti a darne immediatamente motivata comunicazione al Presidente dell'Assemblea, al Presidente della Giunta ed al consigliere interessato, precisando il termine entro cui la richiesta può essere adempiuta. Il direttore generale risponde disciplinarmente del mancato adempimento, nel più breve termine, degli obblighi di cui al presente comma.".
Art. 31
Abrogazioni
1. Sono abrogati i commi 5, 8 e 9 dell'articolo 29, gli articoli 52 e 107.
2. Agli articoli 39, comma 12, 71, comma 1, lettera b), 103, commi 2 e 4, 109, commi 1, 2 e 3 e alla rubrica, è soppressa la parola "mozioni".


Note del Redattore:

La presente deliberazione, approvata dall'Assemblea legislativa nella seduta del 25 marzo 2014, è stata adottata con decreto della Presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 4 aprile 2014, n. 1.

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