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Documento vigente: Testo Originale

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DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 25 marzo 2014, n. 155

MODIFICHE AL REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'EMILIA-ROMAGNA (DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA 28 NOVEMBRE 2007,N.143) (1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 102 del 4 aprile 2014

Art. 30
Modifica all'articolo 119 (Diritto di accesso)
1.
Il comma 1 dell'articolo 119 è sostituito dal seguente:
"1. Le richieste di accesso ai sensi dell'articolo 30, comma 3 dello statuto, per ottenere informazioni e copia di atti e documenti utili all'espletamento del mandato, sono trasmesse dai Consiglieri al Presidente dell'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea trasmette la richiesta al Presidente della Giunta regionale che provvede ad inoltrarla ai direttori generali competenti, fatto salvo il caso che la richiesta riguardi atti o informazioni di competenza dell'Ufficio di presidenza o della direzione generale dell'Assemblea, che viene trasmessa direttamente al direttore generale dell'Assemblea. I direttori generali, salvo che non vi ostino norme di legge, sono tenuti a soddisfare la richiesta entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa. Se ritengono tale termine non congruo, sono tenuti a darne immediatamente motivata comunicazione al Presidente dell'Assemblea, al Presidente della Giunta ed al consigliere interessato, precisando il termine entro cui la richiesta può essere adempiuta. Il direttore generale risponde disciplinarmente del mancato adempimento, nel più breve termine, degli obblighi di cui al presente comma.".

Note del Redattore:

La presente deliberazione, approvata dall'Assemblea legislativa nella seduta del 25 marzo 2014, è stata adottata con decreto della Presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 4 aprile 2014, n. 1.

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