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Legislatura X - Atto di indirizzo politico approvato ogg. n. 7442 -
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Approvato in data: 06/11/2018

Testo:

 

ORDINE DEL GIORNO

 

L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

 

Premesso che

 

negli ultimi anni è emerso insistentemente il problema della presenza di ibridi lupo/cane nell’ambito di branchi di lupi;

 

la natura giuridica degli “ibridi” lupo/cane allo stato attuale non è affatto chiara e sconta un “vuoto normativo”, posto che:

 

-       da un lato la legge n. 281/1991 sul randagismo canino prevede la captivazione dei cani non di proprietà;

 

-       dall’altro lato la legge n. 157/1992 per la protezione della fauna selvatica definisce il lupo specie protetta;

 

-       la Regione Emilia-Romagna dal 2000 provvede al risarcimento dei danni agli allevamenti zootecnici cagionati indistintamente da lupi, cani o ibridi; gli allevamenti sono risarciti normalmente in regime de minimis, ma dal 2018, a seguito della notifica della Regione all’Unione Europea, il risarcimento è stato autorizzato come aiuto di Stato;

 

-       la Regione Emilia-Romagna prevede il finanziamento di sistemi di prevenzione con fondi propri regionali e ha previsto ulteriori contributi erogati attraverso una specifica misura del PSR, tutti volti al potenziamento di sistemi di protezione e prevenzione dei danni da lupo e ibrido;

 

-       da tempo la Regione prevede l’assistenza tecnica-specializzata alle aziende zootecniche e prevede la sperimentazione di sistemi innovativi per la difesa del bestiame dagli attacchi di lupo e ibrido;

-       in merito al monitoraggio della specie Lupo il Ministro dell’Ambiente si è recentemente impegnato ad affidare ad ISPRA l’attività in questione per la stima della popolazione italiana del Lupo nell’ambito del piano d’azione nazionale in corso d’approvazione;

 

-       per trovare qualche riferimento agli ibridi occorre riferirsi ai regolamenti comunitari relativi alla protezione delle specie selvatiche mediante il controllo del loro commercio e, in particolare, al Regolamento (UE) n. 101/2012 che, vietando il commercio delle specie incluse nei diversi allegati e appendici, specifica “Gli ibridi possono essere espressamente inclusi nelle appendici, ma soltanto se formano popolazioni distinte e stabili in natura. Gli animali ibridi che nelle precedenti quattro generazioni della loro ascendenza hanno uno o più esemplari di specie incluse negli allegati A o B sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento come se fossero una specie completa, anche se l’ibrido in questione non è espressamente incluso negli allegati”;

 

sulla base di quanto sopra emerge che mentre la prima affermazione consente di sostenere che non dobbiamo “proteggere” gli ibridi lupo x cane tanto quanto il lupo perché non sono “popolazioni distinte e stabili in natura”, la seconda affermazione pare concludere che possiamo parlare di ibridi solo oltre la quarta generazione;

 

la Sentenza della Suprema Corte di Cassazione (III sezione penale) n. 2598 del 2004, in un caso di abbattimento illegale pur di una specie appartenente ad altra classificazione zoologica, al fine di stabilire cosa si intende per fauna selvatica, ha affermato che: “L'unico elemento giuridicamente rilevante è dato dallo stato di libertà naturale, atteso che secondo l'art. 2 della legge 11.2.1992 n. 157 fanno parte della fauna selvatica, oggetto di tutela della legge, "le specie di mammiferi e uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di libertà naturale nel territorio nazionale”, ed è innegabile che l’ibrido lupo/cane viva in libertà.

 

Rilevato che

 

in questa incertezza normativa il Ministero per l’Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare ha confermato l’interpretazione secondo la quale: “per la gestione degli ibridi cane/lupo, vanno applicate le prescrizioni dell’art. 19 della L. 157/92 (piano di controllo), che prevede, per l’eventuale rimozione degli esemplari, un’autorizzazione regionale, emessa sulla base di un parere tecnico di ISPRA. Per l’applicazione di tale eventuale alternativa gestionale, considerato lo status di particolare protezione assegnato al lupo dalle norme nazionali e comunitarie, appare necessario escludere il rischio di causare impatti indesiderati sulle popolazioni di tale specie. Risulta pertanto ineludibile accertare con sicurezza lo status genetico degli esemplari che si intendono rimuovere, ed in tal senso si ritiene che, nel caso di sospetti ibridi cane x lupo, l’eventuale rimozione andrà subordinata alla realizzazione di specifiche indagini genetiche che accertino lo stato di ibridazione degli esemplari”;

 

sulla suddetta base interpretativa sono state concesse più autorizzazioni ministeriali che riguardano progetti relativi alla gestione degli ibridi e che contemplano due possibilità:

 

-     cattura e captivazione a vita (progetto LIFE IBRIWOLF, Progetto ibridi Regione Toscana);

-     cattura e liberazione previa sterilizzazione o detenzione in cattività (progetto LIFE MIRCO, al quale partecipa anche la Regione Emilia-Romagna).

Considerato che

 

solo in un recente parere relativo alla richiesta di cattura da parte di Regione Toscana di ibridi lupo x cane nel comune di Porto Ercole, in un contesto urbano e in presenza di individui particolarmente confidenti, ISPRA (prot. 22360 del 13/03/2018) autorizza una eventuale soppressione eutanasica degli animali catturati, in considerazione della “potenziale pericolosità degli ibridi confidenti” e al fine di “garantire il rispetto delle caratteristiche etologiche (selvaticità) degli animali”;

 

la situazione di incertezza normativa è di assoluto pregiudizio per la corretta, efficiente ed efficace pianificazione e programmazione faunistica posta in capo alle Regioni per quanto concerne il trattamento degli ibridi lupo/cane.

 

Tutto ciò premesso

impegna il Presidente e la Giunta regionale

 

a sollecitare il Governo, anche attraverso la Conferenza Stato-Regioni, affinché ponga fine alla lacuna normativa e alle conseguenti incertezze applicative, chiarendo la natura giuridica degli ibridi lupo/cane e prevedendo altresì le corrette modalità di trattamento dei soggetti appartenenti a tale categoria di fauna;

 

a proseguire e implementare la sua attività di sostegno alla prevenzione dei danni da lupo e alle aziende zootecniche e alla sperimentazione di sistemi innovativi per la prevenzione dei danni di suddetta specie.

 

 

Approvato a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana del 6 novembre 2018

 

 

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