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Legislatura XI - Atto di indirizzo politico approvato ogg. n. 3774 -
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Approvato in data: 21/07/2021

Testo:

 

ORDINE DEL GIORNO

 

L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

 

Visto

 

il Progetto di Legge 2809/2021.

 

La Risoluzione 238/2015.

 

Premesso che

 

oggetto e finalità del PDL 2809 sono ricompresi all'articolo 1 della proposta che raggruppa i seguenti tre commi:

 

1. Al fine di assicurare l'esercizio del diritto all'assistenza sanitaria, la Regione Emilia­Romagna, nell'ambito della propria potestà di organizzazione del Servizio sanitario regionale, riconosce ai cittadini italiani senza dimora e non residenti in paesi diversi dall'Italia, privi di qualsiasi assistenza sanitaria, la possibilità di iscriversi nelle liste degli assistiti delle aziende USL del territorio regionale, e di effettuare la scelta del Medico di Medicina Generale (MMG o medico di famiglia), nonché di accedere alle prestazioni garantite dai LEA per i cittadini italiani residenti in Italia.

 

2. L'iscrizione nelle liste degli assistiti delle aziende USL e la scelta del Medico di Medicina Generale avvengono a seguito di segnalazione da parte dei servizi sociali, secondo le modalità e le procedure definite con atto della Giunta regionale, nel rispetto degli stanziamenti di cui all'articolo 3.


3. La Regione si impegna a sostenere l'approvazione di normative nazionali che perseguano gli obiettivi della presente legge e ad adeguarsi tempestivamente alle medesime, qualora prevedano ulteriori condizioni migliorative per le persone senza dimora.

 

Considerato che

 

il 14 aprile 2015 l'Assemblea votava all'unanimità la risoluzione 238 che impegnava la Giunta:

 

a fare propria la battaglia per l'accesso alle cure delle persone senza dimora ed a sostenere un veloce iter di approvazione parlamentare della legge.

 

Precisato che

 

l'iscrizione anagrafica è un diritto soggettivo per tutti i cittadini italiani e stranieri, comunitari e non, con regolare titolo di soggiorno (Legge anagrafica, Legge n. 1228 del 24.12.1954). Per le persone senza casa si utilizza il criterio del domicilio in luogo di quello di residenza, dove per domicilio il diritto privato italiano (articolo 43, primo comma c.c.) intende il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi [14 Cost., artt. 45 e 46 c.c.]. In assenza anche di questo parametro, la residenza della persona senza casa viene stabilita nel Comune di nascita.

 

Più in particolare, l'articolo 2 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, così come modificato dall'art. 3 della L. 15 luglio 2009, n. 94, stabilisce che:

 

La persona che non ha fissa dimora si considera residente nel Comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all'ufficio anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, si considera residente nel Comune di nascita.

 

La residenza verrà fissata in una via fittizia territorialmente non esistente ma equivalente in valore giuridico (Circolare lstat n. 29/1992).

 

Secondo quanto stabilito dal D.M. 6 luglio 2010 del Ministero dell'Interno, in attuazione alla legge sulla sicurezza pubblica n. 94 del 15 luglio 2009, i Comuni devono evidenziare la posizione anagrafica delle persone senza fissa dimora nell'Indice nazionale delle anagrafi (lna).

 

Impegna la Giunta regionale

 

a chiedere tramite Anci e Ministeri competenti un coordinamento univoco al fine di avere in ogni comune la concessione fittizia, secondo la circolare lstat n. 29 del 1992, della residenza per i cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti.

 

Ad attivarsi in sede di conferenza Stato-regioni affinché anche le altre regioni italiane garantiscano l'assistenza del medico di base e delle prestazioni specialistiche/ambulatoriali alle persone senza fissa dimora.

 

Ad attivarsi affinché il diritto alla salute delle persone senza dimora venga garantito in tutto il territorio nazionale da una legge statale organica.

 

 

Approvato all’unanimità dei votanti nella seduta pomeridiana del 21 luglio 2021

 

 

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