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Legislatura XI - Atto di indirizzo politico approvato ogg. n. 7188 -
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Approvato in data: 25/07/2023

Testo:

 

ORDINE DEL GIORNO

 

L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

 

Premesso che

 

la Legge Regionale n. 24 del 2017 definisce, tra i suoi obiettivi principali: il contenimento del consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici; la rigenerazione dei territori urbanizzati e il miglioramento della qualità urbana ed edilizia; la tutela e la valorizzazione del territorio nelle sue caratteristiche ambientali e paesaggistiche; la tutela e valorizzazione dei territori agricoli e le relative capacità produttive agroalimentari; la promozione di condizioni di attrattività del sistema regionale e dei sistemi locali, per lo sviluppo, l'innovazione e la competitività delle attività produttive e terziarie.

 

Con riferimento al contenimento del consumo di suolo la Legge Regionale ha assunto l'obiettivo del "consumo di suolo a saldo zero" da raggiungere entro il 2050, specificando che i nuovi insediamenti, al di fuori del territorio urbanizzato, non devono accrescere la dispersione insediativa e devono individuare localizzazioni contigue a insediamenti esistenti.

 

Al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui sopra la Legge regionale ha fissato la "Quota complessiva del consumo di suolo ammissibile fino al 2050" nella misura del 3% della superficie del territorio urbanizzato così come individuato ai sensi dell'art. 32 della Legge Regionale n. 24/2017, specificando anche gli interventi non computabili al fine della quota di territorio consumabile.

 

La stessa legge regionale definisce inoltre l'Accordo Territoriale uno strumento negoziale tra pubbliche amministrazioni in materia di governo del territorio "per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune".


Considerato che

 

Il Piano Territoriale Metropolitano della Città Metropolitana di Bologna (di seguito PTM), approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 16 del 12/05/2021, in coerenza con l'art. 58 della Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n. 24/2017, ha disposto che vengano sottoscritti appositi accordi territoriali per gli HUB metropolitani e per gli ambiti produttivi sovracomunali, finalizzati in particolare alla condivisione degli obiettivi strategici di rigenerazione, nonché i limiti, i requisiti prestazionali e le condizioni di sostenibilità per gli interventi all'esterno del territorio urbanizzato.

 

Tra le altre disposizioni, il PTM, all'art. 43 "Poli funzionali metropolitani integrati" ha confermato l'Interporto di Bologna come Polo funzionale specializzato intermodale, specificando, alla pari degli altri poli, che gli interventi ammessi devono valorizzare la funzione di eccellenza insediate e dovranno essere condivisi in sede di un apposito Accordo territoriale.

 

Rilevato che

 

in data 05/04/2022 con atto n. 61, il Sindaco Metropolitano ha disposto l'istituzione del Tavolo interistituzionale tecnico paritetico, costituito da rappresentanti della Città metropolitana di Bologna e della Regione Emilia-Romagna, al fine della redazione di un Accordo Territoriale per la definizione di politiche condivise volte al contenimento di nuovi insediamenti con funzione logistica nel territorio metropolitano, i cui lavori si sono stati avviati in data 21/04/2022 e si sono conclusi in data 12/07/2022.

 

Con delibera n. 1289 del 27/07/2022, la Regione ha approvato lo Schema di Accordo Territoriale per il contenimento degli insediamenti con funzione logistica nel territorio metropolitano di Bologna fra la Regione Emilia-Romagna e la Città metropolitana di Bologna.

 

Con tale provvedimento, la Regione ha dato atto che "le piattaforme logistiche comportano un impiego di suolo molto elevato, in quanto la funzione logistica necessita di ampie superfici fondiarie che consumano vaste porzioni di terreni agricoli o naturali"; conseguentemente, "lo scenario normativo attuale impone precisi limiti al consumo di suolo", poiché "un utilizzo sistematico di territorio per insediamenti logistici consuma risorse insediative che dovrebbero essere riservate agli insediamenti ad alto valore aggiunto, capaci di innescare processi produttivi in grado di aprire una nuova stagione tecnologico-produttiva".

 

Nel suddetto provvedimento è stato però evidenziato come la funzione logistica rivesta "un ruolo fondamentale per il mantenimento e lo sviluppo delle attività insediate nel territorio metropolitano, in particolare l'aumento consistente delle attività progressivamente esternalizzate da parte delle imprese di produzione e distribuzione a favore degli operatori specializzati nella logistica conto terzi, certificano quanto oramai siano integrati i processi dell'industria e quelli della logistica".

 

Con tale accordo, la Regione e la Città metropolitana di Bologna hanno messo in evidenza che "il polo funzionale di Interporto riveste un ruolo strategico quale piattaforma logistica intermodale, costituita negli anni '70 al fine di favorire lo sviluppo nel territorio bolognese di un'area specializzata nei servizi logistici di spedizione e trasporto delle merci anche su ferrovia, delocalizzando dal perimetro urbano i mezzi pesanti per il trasporto merci, evitando la dispersione insediativa di queste attività e decongestionando i centri urbani: a tutt'oggi è una delle piattaforme logistiche più grandi e importanti d'Europa".

 

Con l'art. 4 dello schema di accordo, infatti, le parti hanno confermato il ruolo strategico del Polo funzionale Metropolitano Interporto quale principale piattaforma intermodale della Regione Emilia-Romagna, oltre che una delle più importanti del Paese. A tal fine, sono stati previsti per l'Interporto i seguenti investimenti strategici:

 

-     il potenziamento del terminal ferroviario con l'allungamento dei binari;

-     una totale riorganizzazione dell'accesso sud fino al casello autostradale Bologna Interporto;

-     la realizzazione di un nuovo accesso nord (solo per trasporto pubblico e mezzi leggeri).

 

Inoltre, le parti hanno previsto che "la piattaforma interportuale possa essere ampliata per superficie territoriale e utile, per funzioni logistiche. A tal fine è in corso la redazione di un apposito accordo territoriale che definirà la misura, le caratteristiche e le condizioni del suddetto ampliamento".

 

Considerato che

 

allo stato attuale, tuttavia, l'accordo territoriale previsto dalla DGR 1289/2022 finalizzato all'ampliamento ed al potenziamento dell'Interporto di Bologna non risulta ancora completato.

 

Rilevato inoltre che

 

l'importanza e la centralità del trasporto delle merci su ferro, in progressiva sostituzione del trasporto su gomma, risulta confermato anche dalle politiche regionali in tema di miglioramento della qualità dell'aria, da ultimo riprese nell'art. 9 della L.R. 24/2022 ("Interventi per il trasporto ferroviario e fluviomarittimo delle merci") , secondo il quale " La regione Emilia-Romagna prosegue con l'incentivazione di interventi nel settore del trasporto delle merci, in coerenza con gli obiettivi indicati dalla programmazione nazionale e regionale con particolare riferimento alla Zona Logistica Semplificata (ZLS-ER)" (art. 9, comma 1).

 

Tutto ciò premesso, considerato e rilevato,

 

nel richiamare il ruolo centrale e strategico dell'Interporto di Bologna quale principale piattaforma intermodale della Regione Emilia-Romagna, anche in funzione delle politiche di sostenibilità ambientale collegate al trasporto delle merci.

 

Impegna la Giunta regionale

 

a completare il percorso di sostegno e potenziamento dell'Interporto di Bologna, mediante la redazione dell'accordo territoriale previsto dalla DGR 1289/2022.

 

Approvato all'unanimità dei votanti nella seduta pomeridiana del 25 luglio 2023

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