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Legislatura XI - Atto di indirizzo politico approvato ogg. n. 7814 -
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Approvato in data: 19/12/2023

Testo:

 

ORDINE DEL GIORNO

 

L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

 

Premesso che

 

con la legge 2 del 20 gennaio 2004, la Regione Emilia-Romagna ha approvato la "legge per la montagna" al fine di "favorire lo sviluppo socio-economico delle zone montane, nel rispetto dei principi di sostenibilità, con il concorso delle parti sociali";

 

in particolare, secondo il dettato di legge, le politiche territoriali per lo sviluppo delle zone montane devono mirare in particolare:

a)   a contrastare fenomeni di spopolamento nelle aree marginali;

b)   a conseguire la piena integrazione degli ambiti locali nel sistema economico e sociale regionale, valorizzando le potenzialità distintive proprie di ogni singolo sistema territoriale locale;

c)   a garantire ai cittadini ed alle imprese adeguati livelli di disponibilità di servizi pubblici essenziali e di altri servizi di utilità sociale;

d)   a salvaguardare il patrimonio ambientale e paesaggistico e le identità storiche, culturali e sociali dei singoli sistemi territoriali locali;

e)   a promuovere la difesa idrogeologica del territorio;

f)     a realizzare impianti di forestazione, anche nell'ambito dei progetti di contenimento della presenza di C02 nell' atmosfera;

g)   a stimolare l'iniziativa privata in ambito sociale, economico, turistico e culturale;

h)   a promuovere l'associazionismo e l'aggregazione dei Comuni e delle Comunità montane.

 

Considerato che

 

la legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 "Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità", all'art. 9 prevede le seguenti definizioni per i Rifugi alpini ed escursionistici:

 

1. Sono rifugi alpini le strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti in zone isolate di montagna, raggiungibili attraverso mulattiere, sentieri e strade forestali ed ubicati in luoghi favorevoli ad escursioni.

 

2. Sono rifugi escursionistici le strutture ricettive, di proprietà di enti pubblici o associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore alpinistico o escursionistico, aperte al pubblico idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti in zone ubicate in luoghi favorevoli ad escursioni, anche in prossimità di centri abitati.

 

…..

 

4. I rifugi sono gestiti, di norma, da enti pubblici, enti di carattere morale o religioso, associazioni operanti senza scopo di lucro. I rifugi possono essere gestiti anche da altri operatori privati, previa convenzione con il Comune, che regolamenti le tariffe e le condizioni di esercizio dell'attività.

 

Rilevato che

 

i rifugi di montagna rappresentano, tra gli altri aspetti, un rilevante ed imprescindibile presidio per la sicurezza delle persone. Lo stesso articolo art. 12 del DDL 276 ("Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane") in esame in questi mesi nelle commissioni parlamentari, definisce rifugi di montagna "… le strutture ricettive ubicate in zone disagiate o isolate di montagna e idonee a fornire ricovero e ristoro nonché soccorso a sportivi e a escursionisti".

 

con la legge regionale 9 aprile 1985, n. 12 (Intervento regionale per il potenziamento della organizzazione del soccorso alpino e per la conservazione ed incentivazione del patrimonio alpinistico), la Regione Emilia-Romagna, tra le altre azioni, concede altresì contributi destinati
"… alla sistemazione, manutenzione ed arredamento di rifugi alpini di proprietà del CAI, i quali, in quanto "Posti di chiamata per soccorso alpino", possono adeguatamente assolvere anche alla funzione della sicurezza e dell'efficienza del soccorso alpino. Di tali contributi possono usufruire altri Enti, Associazioni o privati purché documentino che il rifugio presenti evidenti caratteristiche alpinistiche e sia fruibile da chiunque ne abbia necessità senza limitazioni o obblighi di sorta" (art. 3, lett. C).

 

Rilevato quindi che

 

al fine di sostenere la piena fruibilità e praticabilità del territorio montano, anche in un contesto di sostenibilità ambientale e paesaggistica, nonché di garanzia per la sicurezza delle persone, riveste un deciso rilievo l'attività di recupero e rivalutazione dei rifugi di montagna, da considerare pure sotto l'aspetto del potenziamento e della riqualificazione della recettività turistica;

 

da questo punto di vista, la Regione Emilia-Romagna, tra le azioni prioritarie a livello ambientale, sostiene da tempo numerosi progetti di riqualificazione del territorio appenninico, anche in chiave di promozione turistica e di valorizzazione del contesto naturalistico regionale.

 

Tutto ciò premesso,

 

impegna la Giunta

 

in attuazione della L.R. 2 del 20 gennaio 2004, nonché dell'art. 3 della L.R. 12 del 9 aprile 1985, a garantire la permanenza, riqualificazione e ristrutturazione dei rifugi di montagna, con la previsione di adeguate risorse ed interventi programmatici, anche in chiave di potenziamento della recettività dei territori montani.

 

 

Approvato all'unanimità dei votanti nella seduta pomeridiana del 19 dicembre 2023

 

 

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