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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 luglio 2021 , n. 12

RATIFICA DELL’INTESA INTERREGIONALE TRA LE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, LOMBARDIA, VENETO E PIEMONTE CONCERNENTE L’ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI AD AIPO IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ CICLISTICA E MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 2001, N. 42 E DELL’ANNESSO ACCORDO COSTITUTIVO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 230 del 29 luglio 2021

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità
Art. 2 - Modifiche alla legge regionale 22 novembre 2001 n. 42
Art. 3 - Modifiche dell’Accordo costitutivo dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO), annesso alla legge regionale 22 novembre 2001 n. 42
Art. 4 - Efficacia
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto e finalità
1. La presente legge, in conformità all'articolo 25, comma 1, e all’ articolo 28, comma 4, lettera h) dello Statuto regionale e all' articolo 21, comma 4, della legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione Europea, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12 , 13 e 25 dello Statuto regionale ), ratifica l’Intesa interregionale tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte concernente l’attribuzione di funzioni ad AIPO in materia di infrastrutture per la mobilità ciclistica. Sulla base di tale intesa sono integrate le funzioni amministrative già esercitate dall’Agenzia interregionale per il fiume Po, AIPO, in attuazione della legge regionale 22 novembre 2001, n. 42 (Istituzione dell'Agenzia Interregionale del fiume Po (AIPO)) e delle leggi regionali istitutive vigenti presso le altre Regioni costituenti l’Agenzia, nonché dell’Accordo costitutivo approvato con le stesse.
Art. 2
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 22 novembre 2001 n. 42 è inserito il seguente comma:
“1 bis. L’Agenzia può svolgere altresì, purché compatibili con le funzioni di cui al comma 1, i compiti e le attività relativi alla progettazione, costruzione, manutenzione e gestione delle infrastrutture per la mobilità ciclistica, ivi inclusi i compiti e i poteri di autorità espropriante relativamente ai percorsi ciclabili ed alle ciclovie che interessano prevalentemente le pertinenze idrauliche di propria competenza e relative al bacino idrografico del fiume Po, secondo le modalità individuate in specifici accordi con le Regioni interessate.”
Art. 3
Modifiche dell’Accordo costitutivo dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO), annesso alla legge regionale 22 novembre 2001 n. 42
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 dell’Accordo costitutivo dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO), annesso alla legge regionale n. 42 del 2001è inserito il seguente comma:
“2 bis. L’Agenzia può svolgere i compiti e le attività di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione delle infrastrutture per la mobilità ciclistica, ivi inclusi i compiti e i poteri di autorità espropriante relativamente ai percorsi ciclabili ed alle ciclovie che interessano prevalentemente le pertinenze idrauliche di propria competenza e relative al bacino idrografico del fiume Po, previa stipula di accordi con le Regioni interessate che definiscono, tra l’altro, l’ammontare delle relative risorse assegnate allo scopo.”
Art. 4
Efficacia
1. L’efficacia dell’Intesa e delle conseguenti modifiche alla legge regionale n. 42 del 2001 recante “Istituzione dell’Agenzia Interregionale del fiume Po (AIPO)” e all’annesso “Accordo costitutivo dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po” decorre dall’entrata in vigore dell’ultima delle leggi regionali di ratifica dell’intesa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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