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LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2023, n. 18

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2024)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 365 del 28 dicembre 2023

INDICE

Art. 1 - Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa
Art. 2 Alta formazione post-universitaria
Art. 3 Celebrazioni per i centocinquanta anni dalla nascita di Guglielmo Marconi (1874-1937) e per i cento anni dalla nascita di Ezio Raimondi (1924-2014)
Art. 4 - Contributo straordinario alla Fondazione per le Scienze religiose Giovanni XXIII
Art. 5 - Contributi al Collegio regionale dei maestri di sci
Art. 6 - Contributi ad Automobile Club d’Italia (ACI) per il Gran premio di Formula 1 presso l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola
Art. 7 - Contributo straordinario al Comune di Imola per l’ammodernamento e il potenziamento dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola
Art. 8 - Interventi e opere di manutenzione ordinaria e straordinaria
Art. 9 - Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale
Art. 10 - Interventi per la messa in sicurezza dei ponti insistenti sulla viabilità comunale
Art. 11 - Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza
Art. 12 Disposizioni per la valorizzazione delle forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari
Art. 13 - Interventi destinati a strutture per donne vittime di violenza
Art. 14 - Servizio sanitario regionale – risorse aggiuntive
Art. 15 Promozione e sostegno degli Interventi Assistiti con gli animali in Emilia-Romagna
Art. 16 Sostegno ad azioni e progetti di promozione delle eccellenze agroalimentari dell’Emilia-Romagna e di solidarietà sociale
Art. 17 Attrazione, permanenza e valorizzazione dei talenti ad elevata specializzazione in Emilia-Romagna
Art. 18 - Contributo per i processi di trasformazione degli Enti di formazione professionale accreditati
Art. 19 - Progetti finalizzati all'orientamento e alla partecipazione alle attività formative
Art. 20 - Scuola superiore sport invernali turismo “ski college”
Art. 21 - Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero
Art. 22 - Finanziamento integrativo delle attività di miglioramento genetico
Art. 23 - Attività di controllo nel settore ortofrutticolo e vitivinicolo
Art. 24 - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione dei distretti del biologico
Art. 25 Opere di bonifica strategiche per la Regione Emilia-Romagna
Art. 26 - Interventi per lo sviluppo del patrimonio zootecnico
Art. 27 - Interventi per il potenziamento degli istituti a indirizzo agrario
Art. 28 - Interventi per la realizzazione dei piani di controllo delle specie con abitudini fossorie e del cinghiale
Art. 29 - Rideterminazione per il 2024 del canone annuale per le concessioni di demanio idrico a favore delle imprese di acquacoltura che esercitano attività di venericoltura
Art. 30 - Copertura finanziaria
Art. 31 - Entrata in vigore
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa
1. Ai sensi dell’ articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Sito esterno (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 Sito esterno e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 Sito esterno), è autorizzato per gli esercizi 2024, 2025 e 2026 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella tabella A, allegata alla presente legge.
2. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.
Art. 2
Alta formazione post-universitaria
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’ articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 20 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)) e dall’ articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2022, n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025 (Legge di stabilità regionale 2023)), a favore dell'alta formazione post-universitaria, sono ridotte nell’ambito della Missione 4 Istruzione e diritto allo studio - Programma 4 Istruzione universitaria, Titolo 1 Spese correnti, di euro 350.000,00 per gli esercizi 2024 e 2025.
Art. 3
Celebrazioni per i centocinquanta anni dalla nascita di Guglielmo Marconi (1874-1937) e per i cento anni dalla nascita di Ezio Raimondi (1924-2014)
1. La Regione Emilia-Romagna, perseguendo gli obiettivi di tutela del patrimonio culturale e delle tradizioni storiche del territorio regionale, secondo le previsioni dell'articolo 2, comma 1, lettera c) e le finalità di promozione e sostegno della cultura, dell'arte e della musica di cui all' articolo 6, comma 1, lettera g) dello Statuto regionale, sostiene i programmi di iniziative celebrative per i centocinquanta anni dalla nascita di Guglielmo Marconi, nato a Bologna nel 1874 e per i cento anni dalla nascita di Ezio Raimondi, nato a Lizzano in Belvedere (BO) nel 1924.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna effettuerà, nell’esercizio 2024, interventi diretti per le iniziative celebrative per i centocinquanta anni dalla nascita di Guglielmo Marconi con risorse pari a euro 120.000,00 e altresì interventi diretti per le iniziative celebrative per i cento anni dalla nascita di Ezio Raimondi con risorse pari a euro 30.000,00.
3. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è disposta, nell'ambito della Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale, Titolo 1 Spese correnti, un'autorizzazione di spesa pari ad euro 150.000,00 per l’esercizio 2024.
Art. 4
Contributo straordinario alla Fondazione per le Scienze religiose Giovanni XXIII
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’ articolo 21 della legge regionale 1 agosto 2017, n. 19 (Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019) e dall’ articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 12 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)) sono integrate, nell’ambito della Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti, di euro 400.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025, 2026.
Art. 5
Contributi al Collegio regionale dei maestri di sci
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’ articolo 6 della legge regionale n. 20 del 2021 e dall’ articolo 4 della legge regionale n. 24 del 2022 per contributi al Collegio regionale dei maestri di sci sono integrate, nell’ambito della Missione 6 Politiche giovanili, Sport e Tempo libero – Programma 1 Sport e Tempo libero, Titolo 1 Spese correnti, di euro 50.000,00 per l’esercizio 2026.
Art. 6
Contributi ad Automobile Club d’Italia (ACI) per il Gran premio di Formula 1 presso l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’ articolo 6 della legge regionale n. 24 del 2022 per contributi ad Automobile Club d’Italia (ACI) per il Gran premio di Formula 1 presso l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola sono integrate, nell’ambito della Missione 7 Turismo - Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo, Titolo 1 Spese correnti, di euro 5.000.000,00 per l’esercizio 2026.
Art. 7
Contributo straordinario al Comune di Imola per l’ammodernamento e il potenziamento dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola
1. Al fine di potenziare ulteriormente il brand della Motor Valley, attraverso la realizzazione sul territorio regionale di grandi eventi sportivi in ambito motoristico e a fronte della necessità di ammodernare, qualificare e potenziare l’autodromo di Imola che richiede interventi strutturali per raggiungere standard di servizio e di capienza più performanti in relazione al livello internazionale dell’evento di Formula 1, nonché nella prospettiva di qualificarsi come infrastruttura ricreativa multifunzionale del territorio, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a riconoscere al Comune di Imola, proprietario della struttura, un contributo straordinario nel limite massimo di euro 2.200.000,00, di cui euro 200.000,00 nell’esercizio 2024, euro 1.300.000,00 nell’esercizio 2025 ed euro 700.000,00 nell’esercizio 2026.
2. Con apposito atto della Giunta regionale sono definiti i criteri, i tempi e le modalità di concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 1 in conformità e secondo i limiti stabiliti dall’ articolo 55 del Regolamento Sito esterno (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 Sito esterno e 108 del trattato Sito esterno.
3. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è disposta, nell’ambito della Missione 7 Turismo - Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo, Titolo 2 Spese d’investimento, un’autorizzazione di spesa di euro 200.000,00 per l’esercizio 2024, di euro 1.300.000,00 per l’esercizio 2025 e di euro 700.000,00 per l’esercizio 2026.
Art. 8
Interventi e opere di manutenzione ordinaria e straordinaria
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’ articolo 8 della legge regionale n. 20 del 2021 e dall’ articolo 7 della legge regionale n. 24 del 2022 sono integrate, nell'ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 1 Difesa del suolo, Titolo 1 Spese correnti di euro 4.000.000,00 per l’esercizio 2024, di euro 2.500.000,00 per l’esercizio 2025 e di euro 8.900.000,00 per l’esercizio 2026 e Titolo 2 Spese d’investimento di euro 5.100.000,00 per l’esercizio 2026.
2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire le risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.
Art. 9
Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’ articolo 9 della legge regionale n. 20 del 2021 e dall’ articolo 8 della legge regionale n. 24 del 2022 sono integrate, nell'ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 1 Difesa del suolo, Titolo 1 Spese correnti, di euro 4.000.000,00 per l’esercizio 2024, di euro 2.500.000,00 per l’esercizio 2025 e di euro 5.750.000,00 per l’esercizio 2026.
2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire le risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.
Art. 10
Interventi per la messa in sicurezza dei ponti insistenti sulla viabilità comunale
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’ articolo 10 della legge regionale n. 24 del 2022 sono integrate, nell'ambito della Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità - Programma 5 Viabilità e Infrastrutture stradali, Titolo 2 Spese d’investimento, di euro 1.570.000,00 per l’esercizio 2024, di euro 4.000.000,00 per l’esercizio 2025.
Art. 11
Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’ articolo 11 della legge regionale n. 24 del 2022 sono integrate di euro 2.000.000,00 per l’esercizio 2026, nell'ambito della Missione 11 Soccorso civile - Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali, Titolo 2 Spese d’investimento.
2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire quote delle risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.
Art. 12
Disposizioni per la valorizzazione delle forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’ articolo 2 della legge regionale 29 luglio 2021, n. 11 (Disposizioni per la valorizzazione delle forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari) sono integrate di euro 4.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026, nell'ambito della Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 3 Interventi per gli anziani, Titolo 1 Spese correnti.
Art. 13
Interventi destinati a strutture per donne vittime di violenza
1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di garantire accoglienza e protezione delle donne vittime di violenza e dei loro figli o figlie minori nell'ambito di un progetto personalizzato di uscita dalla violenza di genere, è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione di interventi relativi ad alloggi da destinare a soluzioni abitative temporanee per donne vittime di violenza per l’accompagnamento verso la semi-autonomia abitativa (protezione di secondo livello).
2. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce i beneficiari, la tipologia di interventi da finanziare, i criteri e le procedure per la concessione ed erogazione di tali contributi.
3. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo, è disposta, nell’ambito della Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali, Titolo 2 Spese d’investimento, un’autorizzazione di spesa di euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2025.
Art. 14
Servizio sanitario regionale – risorse aggiuntive
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’ articolo 12 della legge regionale 10 dicembre 2019, n. 30 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020-2022 (Legge di stabilità regionale 2020)), sono integrate, nell'ambito della Missione 13 Tutela della salute - Programma 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi, Titolo 2 Spese d’investimento, di euro 20.000.000,00 per l’esercizio 2026.
Art. 15
Promozione e sostegno degli Interventi Assistiti con gli animali in Emilia-Romagna
1. La Regione, al fine di promuovere la diffusione degli Interventi Assistiti con gli animali nel rispetto dell’Accordo sancito in data 25 marzo 2015 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante “Linee Guida Nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)” , teso a garantire le corrette modalità di svolgimento degli IAA, è autorizzata a concedere contributi, nel limite massimo di euro 200.000,00 per l’esercizio 2024, a favore di soggetti sia pubblici che privati per l’attuazione di progetti di Terapia Assistita con gli animali (TAA), Educazione Assistita con gli animali (EAA) e Attività Assistita con gli animali (AAA)
2. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce i beneficiari, i criteri e le procedure per la concessione ed erogazione dei contributi.
3. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta, nell’ambito della Missione 13 Tutela della salute, Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria, Titolo 1 Spese correnti, un’autorizzazione di spesa pari a euro 200.000,00 per l’esercizio 2024.
Art. 16
Sostegno ad azioni e progetti di promozione delle eccellenze agroalimentari dell’Emilia-Romagna e di solidarietà sociale
1. Al fine di incentivare lo sviluppo dell’agroalimentare quale settore produttivo strategico della Regione Emilia-Romagna sui mercati internazionali, nonché di sviluppare sul territorio regionale iniziative volte al recupero alimentare e al contrasto alla povertà alimentare, la Regione Emilia-Romagna supporta e sostiene azioni e progetti promossi dalla Rete di impresa costituita, ai sensi delle vigenti normative, dai Centri agroalimentari di cui alla legge regionale 19 gennaio 1998, n. 1 (Disciplina del commercio nei Centri agroalimentari e nei mercati all'ingrosso. Abrogazione della L.R. 30 maggio 1975, n. 38), anche con l’adesione di mercati all’ingrosso di cui alla medesima normativa regionale, volti a promuovere l’export dei prodotti agroalimentari dell’Emilia-Romagna e l’internazionalizzazione delle imprese emiliano-romagnole del settore, nonché progetti ed iniziative dirette a contribuire al recupero alimentare a fini di solidarietà sociale, alla lotta allo spreco e alla tutela dell’ambiente, ancorché ancillari o strumentali all’attività primaria.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere contributi alla Rete di cui al comma 1 o ai Centri agroalimentari e ai mercati all’ingrosso aderenti alla stessa nel limite massimo di euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026.
3. Con appositi atti della Giunta regionale sono definiti i criteri, i tempi e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 2, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato.
4. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è disposta, nell’ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività - Programma 1 Industria, PMI e Artigianato, Titolo 1 Spese correnti, un’autorizzazione di spesa di euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025, 2026.
Art. 17
Attrazione, permanenza e valorizzazione dei talenti ad elevata specializzazione in Emilia-Romagna
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’ articolo 16 della legge regionale 21 febbraio 2023, n. 2 (Attrazione, permanenza e valorizzazione dei talenti ad elevata specializzazione in Emilia-Romagna) sono integrate, nell’ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività - Programma 1 Industria, PMI e Artigianato, Titolo 1 Spese correnti, di euro 1.500.000,00 per l’esercizio 2024 e di euro 1.500.000,00 per l’esercizio 2025.
Art. 18
Contributo per i processi di trasformazione degli Enti di formazione professionale accreditati
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’ articolo 15 della legge regionale n. 12 del 2020, così come integrate dall’articolo 14 dalla legge regionale n. 20 del 2021 e modificate dall’ articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2022, sono integrate, nell'ambito della Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Programma 2 Formazione professionale, Titolo 1 Spese correnti, di euro 200.000,00 per l’esercizio 2025.
Art. 19
Progetti finalizzati all'orientamento e alla partecipazione alle attività formative
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’ articolo 18 della legge regionale 27 luglio 2018, n. 12 (Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020) e dall’ articolo 15 della legge regionale n. 20 del 2021 sono integrate, nell'ambito della Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Programma 2 Formazione professionale, Titolo 1 Spese correnti, di euro 1.400.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025.
Art. 20
Scuola superiore sport invernali turismo “ski college”
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’ articolo 22 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 (Legge di stabilità regionale 2019)) e dall’ articolo 16 della legge regionale n. 20 del 2021 sono integrate, nell'ambito della Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Programma 3 Sostegno all'occupazione, Titolo 1 Spese correnti, di euro 100.000,00 nell’esercizio 2024 e di euro 300.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026.
Art. 21
Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’ articolo 16 della legge regionale n. 12 del 2020, così come integrate dall’ articolo 17 della legge regionale n. 20 del 2021 e dall’ articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2022 sono ridotte di euro 1.500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti.
Art. 22
Finanziamento integrativo delle attività di miglioramento genetico
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’ articolo 18 della legge regionale n. 12 del 2020 e dall’ articolo 17 della legge regionale n. 24 del 2022 sono integrate, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti, di euro 500.000,00 per l’esercizio 2026.
Art. 23
Attività di controllo nel settore ortofrutticolo e vitivinicolo
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’ articolo 24 della legge regionale n. 25 del 2018, dall’ articolo 19 della legge regionale n. 20 del 2021 e dall’ articolo 18 della legge regionale n. 24 del 2022 sono integrate, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti, di euro 100.000,00 per l’esercizio 2026.
Art. 24
Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione dei distretti del biologico
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’ articolo 11 della legge regionale 3 ottobre 2023, n. 14 (Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione dei distretti del biologico) sono integrate, nell’ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti, di euro 100.000,00 per l’esercizio 2024.
Art. 25
Opere di bonifica strategiche per la Regione Emilia-Romagna
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’ articolo 5 della legge regionale 27 ottobre 2022, n. 17 (Interventi urgenti a sostegno del settore agricolo, agroalimentare, ittico e delle bonifiche) sono integrate, nell’ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti, di euro 95.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026.
Art. 26
Interventi per lo sviluppo del patrimonio zootecnico
1. Al fine di favorire la conservazione, la tutela e il miglioramento genetico delle razze bovine autoctone da carne o a duplice attitudine, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere contributi alle imprese agricole per l'acquisto di riproduttori maschi iscritti nei libri genealogici.
2. L'ammontare degli aiuti, le razze da sostenere, i criteri e le modalità di erogazione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dalla normativa europea contenente la disciplina per gli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.
3. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 2 Spese di investimento, un'autorizzazione di spesa di euro 30.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026.
Art. 27
Interventi per il potenziamento degli istituti a indirizzo agrario
1. Al fine di allineare la formazione degli studenti degli istituti di istruzione secondaria superiore ad indirizzo agrario, tecnici e professionali, alla rapida evoluzione tecnologica che sta interessando il sistema agricolo e rurale, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere aiuti per il finanziamento di progetti biennali, presentati dagli istituti stessi, volti all’acquisto di strumenti e di attrezzature tecnico-scientifiche innovativi.
2. I criteri di ammissibilità dei progetti, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.
3. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è disposta, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 2 Spese di investimento, un'autorizzazione di spesa di euro 150.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025.
Art. 28
Interventi per la realizzazione dei piani di controllo delle specie con abitudini fossorie e del cinghiale
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’ articolo 4 della legge regionale n. 17 del 2022 sono integrate, nell’ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 2 Caccia e pesca, Titolo 1 Spese correnti, di euro 400.000,00 per l’esercizio 2024, di euro 900.000,00 per l’esercizio 2025 e di euro 600.000,00 per l’esercizio 2026.
Art. 29
Rideterminazione per il 2024 del canone annuale per le concessioni di demanio idrico a favore delle imprese di acquacoltura che esercitano attività di venericoltura
1. Al fine di sostenere in via straordinaria le imprese del comparto dell’acquacoltura che esercitano l’attività di venericoltura in difficoltà a causa della diffusione invasiva del “granchio blu” , la Regione Emilia-Romagna per l’esercizio 2024, per allineare l’importo del canone versato ai sensi dell’ articolo 20 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali) e della legge regionale 30 aprile 2015, n. 2 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015) a quello di minore importo quantificato per le concessioni del demanio marittimo, può concedere contributi alle imprese titolari di concessioni su aree del demanio idrico, nel limite massimo di euro 40.000,00.
2. L'ammontare dei contributi, i criteri e le modalità di erogazione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto della disciplina europea relativa agli aiuti di Stato.
3. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è disposta, nell’ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 2 Caccia e pesca, Titolo 1 Spese correnti, un’autorizzazione di spesa di euro 40.000,00 per l’esercizio 2024.
Art. 30
Copertura finanziaria
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel bilancio di previsione 2024-2026 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.
Art. 31
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2024.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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