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Legislatura X - Progetto di legge (testo licenziato)

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Oggetto n. 2422
Licenziato in data: 10/10/2016
"Norma sulla tassazione della previdenza complementare. Modifiche all’art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)”.

Testo:

Regione-Emilia-Romagna

 

 

 

 

Assemblea Legislativa

 

 

 

I Commissione Permanente

" Bilancio, Affari generali ed istituzionali "

 

 

 

 

 

2422 -Progetto di proposta di legge alle Camere, ai sensi dell'art. 121, comma 2 della Costituzione, recante: "Norma sulla tassazione della previdenza complementare. Modifiche all’art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)”. (25 03 16)

A firma dei Consiglieri: Bargi, Fabbri, Rainieri, Delmonte, Marchetti Daniele, Rancan, Pettazzoni, Liverani, Pompignoli

 

 

Pubblicato sul Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale n. 93 del 29/03/2016

 

(Relatore consigliere Stefano Bargi)

 

 

Testo n. 19/2016 licenziato nella seduta del 10 ottobre 2016 con il titolo:

 

Norma sulla tassazione della previdenza complementare. Modifiche all’art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)

 


 

Art. 1

Modifica tassazione previdenza complementare

 

1 All’art 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), il comma 621 “All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «11 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento»” viene abrogato.

 

2 All’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), il comma 622 “I redditi cui si applica l'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta prevista dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.  252, e successive modificazioni, in base al rapporto tra l'aliquota prevista dalle disposizioni vigenti e l'aliquota stabilita dal medesimo articolo 17, comma 1, come modificato dal comma 621 del presente articolo” viene abrogato.

 

3 All’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), il comma 624 “Le disposizioni di cui ai commi 621 e 622 si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'imposta complessivamente dovuta per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 è determinata con l'aliquota stabilita dalla disposizione di cui al comma 621 del presente articolo e la base imponibile, determinata secondo i criteri del comma 622, è ridotta del 48 per cento della differenza tra le erogazioni effettuate nel corso del 2014 per il pagamento dei riscatti e il valore delle rispettive posizioni individuali maturate al 31 dicembre 2013 maggiorate dei contributi versati nel corso del 2014” viene abrogato.

 

 

 

(parere contrario)

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