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Legislatura X - Progetto di legge (testo licenziato)

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Oggetto n. 266
Licenziato in data: 08/06/2015
"Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2011 n. 3 (Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile)" (delibera di Giunta n. 192 del 27 02 15).

Testo:

Regione-Emilia-Romagna

 

 

 

 

Assemblea Legislativa

 

 

 

I Commissione Permanente

"Bilancio, Affari generali ed istituzionali"

 

Esame abbinato degli oggetti:

 

266 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2011 n. 3 (Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile)" (delibera di Giunta n. 192 del 27 02 15)

Pubblicato sul Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale n. 18 del 3 03 2015

Testo base

 

179 - Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Nuove norme in materia di contrasto al crimine organizzato e mafioso". (13 02 15)

A firma dei Consiglieri: Gibertoni, Piccinini, Sassi, Bertani, Sensoli

Pubblicato sul Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale n. 16 del 17 02 2015

 

 

(Relatore consigliere Antonio Mumolo)

(Relatrice di minoranza consigliera Silvia Piccinini)

 

 

Testo n. 7/2015 licenziato nella seduta dell’8 giugno 2015 con il titolo:

 

Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2011, n. 3 (Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile)

 


Art. 1

Modifiche all’articolo 12 della legge regionale n. 3 del 2011

 

1. Alla rubrica dell’articolo 12 della legge regionale 9 maggio 2011, n. 3 (Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “. Osservatorio regionale sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso”.

 

2. Al comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale n. 3 del 2011 dopo le parole “Giunta regionale” sono inserite le seguenti: “, attraverso l’Osservatorio regionale sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso,”.

 

3. Il comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale n. 3 del 2011 è sostituito dai seguenti:

 

“2. L’Osservatorio regionale, operante nella struttura regionale competente:

 

a) assicura la valorizzazione e il costante monitoraggio dell'attuazione coerente e coordinata delle iniziative di cui alla presente legge, comprese quelle di cui all'articolo 10, e ne rappresenta il punto di riferimento nei confronti dell’Assemblea legislativa, dei cittadini e delle associazioni;

 

b) opera in collegamento con gli Enti locali e con gli osservatori locali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);

 

c) mantiene un rapporto di costante consultazione con le principali associazioni di cui all'articolo 4, anche al fine di acquisire indicazioni propositive e sulle migliori pratiche;

 

d) predispone un rapporto periodico con cadenza almeno biennale sulla situazione del crimine organizzato e mafioso in Emilia-Romagna, sulla base del monitoraggio di fenomeni che concorrono o possono favorirne lo sviluppo sul territorio regionale;

 

e) organizza seminari tematici e iniziative di carattere culturale sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso, in raccordo con il centro di documentazione di cui all’articolo 15;

 

f) consulta le associazioni e i soggetti rappresentativi di cui all’articolo 5 e all’articolo 6, comma 1;

 

g) condivide analisi e informazioni con gli strumenti di indagine e di osservatorio previsti dalla legge regionale n. 11 del 2010 e dalla legge regionale 12 maggio 2014, n. 3 (Disposizioni per la promozione della legalità e della responsabilità sociale nei settori dell’autotrasporto, del facchinaggio, della movimentazione merci e dei servizi complementari).

 

2 bis. L'Osservatorio al suo interno dedica un’apposita area all’attività di monitoraggio sui beni confiscati alla criminalità organizzata nella regione Emilia-Romagna, in collaborazione con il centro di documentazione di cui all’articolo 15, attività finalizzata alla pubblicizzazione di tutta la documentazione disponibile sui beni confiscati alla criminalità organizzata presenti nella regione, con il proposito di facilitare le attività di studio, prevenzione e il riutilizzo sociale dei beni.”.

 

4. Al comma 3 dell’articolo 12 della legge regionale n. 3 del 2011 dopo le parole “la Regione promuove” sono aggiunte le seguenti: “il raccordo tra gli interventi di cui agli articoli 3 e 10”.

 

 

Art. 2

Introduzione dell’articolo 12 bis della legge regionale n. 3 del 2011

 

1. Dopo l’articolo 12 della legge regionale n. 3 del 2011 è inserito il seguente:

 

“Art. 12 bis

Consulta regionale per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso

e per la promozione della cultura della legalità

 

1. La Regione istituisce la Consulta per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità. Essa svolge attività propositive e consultive nei confronti della Giunta regionale in materia di cultura della legalità e della cittadinanza responsabile.

 

2. La Consulta resta in carica per tutta la durata della legislatura ed è composta dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che la presiede, da rappresentanti istituzionali e da esperti di qualificata e comprovata esperienza negli ambiti professionali, accademici o di volontariato, attinenti all’educazione alla legalità e alla cittadinanza responsabile nonché al contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa.

 

3. La Giunta regionale, con proprio atto, individua e nomina i componenti della Consulta e ne definisce le modalità di funzionamento. Ai lavori della Consulta possono essere invitati rappresentanti delle Amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, nonché ulteriori esperti e rappresentanti istituzionali o di altri organismi di volta in volta individuati sulla base delle questioni trattate.

 

4. La Consulta opera senza oneri a carico del bilancio regionale; la partecipazione ai suoi lavori non dà luogo ad alcun compenso o rimborso.”.

 

 

Art. 3

Modifiche all’articolo 17 della legge regionale n. 3 del 2011

 

1. Al primo periodo del comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale n. 3 del 2011 la parola “due” è sostituita dalla parola “tre”.

 

2. Al primo periodo del comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale n. 3 del 2011, dopo le parole “Giunta regionale” sono inserite le seguenti: “, anche avvalendosi dell’Osservatorio regionale di cui all’articolo 12 e tenendo conto del rapporto da questi predisposto,”.

 

 

Art. 4

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

 

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