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Legislatura XI - Progetto di legge (testo licenziato)

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Oggetto n. 5161
Licenziato in data: 08/06/2022
Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la Sessione europea 2022. Altri interventi di adeguamento normativo

Testo:

Regione-Emilia-Romagna

 

 

 

 

Assemblea Legislativa

 

 

 

I Commissione Permanente

" Bilancio, Affari generali ed istituzionali "

 

 

 

5161 -Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la Sessione europea 2022. Altri interventi di adeguamento normativo". (Delibera di Giunta n. 687 del 04 05 22)

 

 

Pubblicato sul Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale n. 81 del 09/05/2022

 

 

(Relatrice consigliera Palma Costi)

(Relatrice di minoranza consigliera Maura Catellani)

 

 

Testo n. 3/2022 licenziato nella seduta dell’8 giugno 2022 con il titolo:

 

Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la Sessione europea 2022. Altri interventi di adeguamento normativo

 


 

INDICE

 

Capo IDisposizioni generali. Abrogazioni di leggi e singole disposizioni regionali

Art. 1Finalità

Art. 2Abrogazioni

Capo IIDisposizioni di adeguamento normativo

Art. 3Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 12 del 2003

Art.  4Modifica all’articolo 26 della legge regionale n. 17 del 2004

Art.  5Modifiche all’articolo 13 della legge regionale n. 15 del 2013

Art.  6Sostituzione dell’articolo 8 della legge regionale n. 14 del 2014

Art.  7Modifiche all’articolo 37 della legge regionale n. 13 del 2018

Art.  8Modifiche all’articolo 26 della legge regionale n. 24 del 2018

Art.  9Modifica all’articolo 15 della legge regionale n. 14 del 2021

Art. 10Modifiche all’articolo 15 della legge regionale n. 1 del 2022

Capo IIIPartecipazione e diritti dei cittadini

Art. 11 Modifiche alla legge regionale n. 15 del 2018

Capo IVCultura

Art. 12Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 18 del 2000

Art. 13Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 18 del 2000

Art. 14Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 18 del 2000

Art. 15Modifica all’articolo 12 della legge regionale n. 18 del 2000

Art. 16Modifica all’articolo 14 della legge regionale n. 18 del 2000

Art. 17Modifica all’articolo 15 della legge regionale n. 18 del 2000

Capo VSviluppo economico

Art. 18Modifica all’articolo 1 della legge regionale n. 7 del 2002

Art. 19Modifica all’articolo 2 della legge regionale n. 7 del 2002

Art. 20Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2002

Art. 21Inserimento dell’articolo 7-bis nella legge regionale n. 7 del 2002

Art. 22Modifica all’articolo 9 della legge regionale n. 7 del 2002

Art. 23Abrogazione dell’articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2002

Art. 24Modifica all’articolo 4 della legge regionale 7 del 2019

Art. 25Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 7 del 2019

Art. 26Promozione della cultura della legalità del lavoro

Capo VIGoverno del territorio

Art. 27Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2001

Capo VIIDisposizioni transitorie e finali

Art. 28Norma transitoria

Art. 29Trattamento dati relativi alle misure per il contenimento dell’inquinamento derivante dal traffico veicolare

 

Allegato A

Elenco delle leggi regionali abrogate

 


Capo I

Disposizioni generali. Abrogazioni di leggi e singole disposizioni regionali

 

Art. 1

Finalità

 

1. La presente legge è finalizzata a semplificare il sistema normativo regionale, in attuazione del principio di miglioramento della qualità della legislazione contenuto nella legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione) e del principio di revisione periodica della normativa previsto a livello europeo dal "Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT))", di cui alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Adeguatezza della regolamentazione dell'Unione europea" COM (2012)746, mediante l'abrogazione espressa di leggi e di singole disposizioni normative regionali già implicitamente abrogate o comunque non più operanti o applicate, nonché mediante disposizioni di modifica connesse a specifiche esigenze di adeguamento normativo di leggi regionali.

 

2. Con la presente legge sono altresì dettate disposizioni di adeguamento normativo in materia di sviluppo economico e cultura.

 

 

Art. 2

Abrogazioni

 

1. Sono o rimangono abrogate le leggi e le disposizioni legislative di cui all'allegato A.

 

2. Le leggi e le disposizioni legislative di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi quelli di carattere sanzionatorio e quelli di esecuzione degli impegni di spesa.

 

3. In conformità con i principi generali dell'ordinamento, salvo diversa espressa disposizione, l'abrogazione di leggi e di disposizioni legislative regionali attuata con la presente legge non determina la reviviscenza di disposizioni modificate o abrogate dalle stesse. Pertanto, restano comunque in vigore le modifiche normative operate dalle disposizioni abrogate.

 

 

Capo II

Disposizioni di adeguamento normativo

 

Art. 3

Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 12 del 2003

 

1. All’articolo 8 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), al comma 3 bis le parole “ASTER di cui all'articolo 11 della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico)” sono sostituite dalle parole “ART-ER di cui all’articolo 4 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 1 (Razionalizzazione delle società In House della regione Emilia-Romagna)”.

 

2. All’articolo 8 della legge regionale n. 12 del 2003, dopo il comma 3 ter, è aggiunto il seguente comma 3 quater:

“3 quater. La Regione sostiene altresì progetti di formazione alla ricerca per rafforzare le competenze nel campo delle politiche e del diritto dell’Unione Europea e del loro impatto sulle politiche regionali. A tal fine finanzia annualmente all’Università degli Studi di Bologna una borsa di dottorato di ricerca intitolata alla memoria del primo Presidente della Regione Emilia-Romagna Guido Fanti.”.

 

 

Art. 4

Modifica all’articolo 26 della legge regionale n. 17 del 2004

 

1. All’articolo 26, comma 2 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione), nel secondo e ultimo periodo, le parole “a tempo indeterminato” sono soppresse.

 

 

Art. 5

Modifiche all’articolo 13 della legge regionale n. 15 del 2013

 

1. All’articolo 13, comma 1 bis della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia), le parole “conservativa pesante”, sono soppresse.

 

2. Alla lettera f) punto a) dell’allegato alla legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 dopo le parole “n. 42” sono aggiunte le seguenti “, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi dell’art. 142 del medesimo decreto legislativo”.

 

 

Art. 6

Sostituzione dell’articolo 8 della legge regionale n. 14 del 2014

 

1. L’articolo 8 della legge regionale 18 luglio del 2014, n.14 (Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna) è sostituito con il seguente:

“Articolo 8

Semplificazione urbanistica e misure per ridurre il consumo del suolo nella localizzazione dei nuovi insediamenti produttivi

 

1. I nuovi insediamenti produttivi oggetto dell'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo sono localizzati nel territorio urbanizzato, in aree produttive o ecologicamente attrezzate, non completamente attuate, dismesse o in corso di dismissione, secondo la disciplina e la pianificazione urbanistica e territoriale vigente. In tali casi gli insediamenti sono realizzati attraverso gli interventi di riuso e rigenerazione urbana di cui all’articolo 7, comma 4, della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio), nell'ambito del procedimento previsto dall'articolo 7, comma 4, della presente legge, con esonero dal pagamento del contributo di costruzione e con la possibilità di applicazione della disciplina prevista per i permessi di costruire in deroga di cui all'articolo 20 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia).

 

2. Qualora la pianificazione urbanistica non individui aree del territorio urbanizzato sufficienti o idonee rispetto all'intervento da realizzare, l'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo può prevedere la localizzazione dell'insediamento in aree del territorio non urbanizzato, nel rispetto della legge regionale n. 24 del 2017 e delle seguenti ulteriori disposizioni:

a) nelle aree classificate dalla pianificazione territoriale o urbanistica come ambiti agricoli di rilievo paesaggistico o come ambiti agricoli ad alta vocazione produttiva agricola, deve essere data dimostrazione della non sussistenza di alternative negli ambiti del territorio rurale adiacenti agli ambiti del territorio urbanizzato di cui al comma 1;

b) per la realizzazione degli insediamenti trova applicazione il procedimento di accordo di programma in variante di cui agli articoli 59 e 60 della legge regionale n. 24 del 2017 i cui termini sono ridotti alla metà, ad eccezione del termine di trenta giorni, di cui all’articolo 60, comma7, ultimo periodo, e senza utilizzo di titolo abilitativo edilizio, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 15 del 2013;

c) l’accordo di programma disciplina, tra l’altro, il completo reperimento da parte dei soggetti interessati delle dotazioni territoriali necessarie e lo scomputo dal contributo di costruzione secondo la disciplina regionale vigente.

 

3. In via transitoria, nelle more dell’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alla legge regionale n. 24 del 2017, gli insediamenti produttivi aggiudicatari di contributi assegnati sulla base di bandi emanati entro il 1° gennaio 2022 ai sensi della presente legge continuano a beneficiare, fino alla loro completa realizzazione, della riduzione della metà del contributo di costruzione e della possibilità per il Comune di prevedere ulteriori riduzioni, per la loro localizzazione in aree classificate dagli strumenti urbanistici vigenti alla stessa data come ambiti specializzati per attività produttive.

 

 

Art. 7

Modifiche all’articolo 37 della legge regionale n. 13 del 2018

 

1. Nel comma 1 dell’articolo 37 della legge regionale 30 luglio 2018, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza)) le parole “la Giunta regionale effettua la prima ricognizione delle strutture di polizia locale al 31 dicembre 2021.” sono sostituite dalle seguenti: “la Giunta regionale effettua la prima ricognizione delle strutture di polizia locale al 31 dicembre 2022.”.

 

 

Art. 8

Modifiche all’articolo 26 della legge regionale n. 24 del 2018

 

1. Nel comma 3 dell’articolo 26 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 24 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2019) le parole “dell'articolo 8 della legge regionale 16 gennaio 1997, n. 2 (Misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale)” sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 30, comma 2 sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)”.

 

 

Art. 9

Modifica all’articolo 15 della legge regionale n. 14 del 2021

 

1. Nell’ articolo 15 della legge regionale 21 ottobre 2021, n.14 (Misure urgenti a sostegno del sistema economico ed altri interventi per la modifica dell’ordinamento regionale. Modifiche alle leggi regionali n.2 del 1998, n.40 del 2002, n.2 del 2019, n. 9 del 2021 e n.11 del 2021), la parola “idonee” è sostituita con la parola “ammissibili”.

 

 

Art. 10

Modifiche all’articolo 15 della legge regionale n. 1 del 2022

 

1. Nel comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 24 gennaio 2022, n. 1 (Norme in materia di agricoltura sociale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole “della presente legge” viene aggiunta la locuzione “, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2022 e in euro 25.000,00 per l’esercizio 2023,”;

b) le parole “del bilancio di previsione 2021-2023” sono sostituite dalle seguenti: “del bilancio di previsione 2022-2024”.

 

2. Al comma 3 la locuzione “Per gli esercizi successivi al 2023” è sostituita dalla seguente: “Per l’esercizio 2024 e gli esercizi successivi”.

 

 

Capo III

Partecipazione e diritti dei cittadini

 

Art. 11

Modifiche alla legge regionale n. 15 del 2018

 

1. Nella legge regionale 22 ottobre 2018, n. 15 (Legge sulla partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3), all’articolo 12, nel comma 3, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

“c) la realizzazione di processi partecipativi in merito alla iniziative finalizzate alla transizione ecologica.”.

 

 

Capo IV

Cultura

 

Art. 12

Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 18 del 2000

 

1. Il comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Nome in materia di Biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali) è soppresso.

 

2. Al comma 5 dell’articolo 1 della legge regionale n. 18 del 2000, alla lettera b), le parole “dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 148 del D. Lgs. n.112/1998 ad esclusione degli istituti culturali”, sono soppresse.

 

 

Art. 13

Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 18 del 2000

 

1. Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale n. 18 del 2000, le parole “alla lett. a) dell’art. 148 del D. Lgs. 112/1998”, sono sostituite con le parole “di cui all’art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)”.

 

2. Al comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale n. 18 del 2000, le parole “valutati gli orientamenti della Commissione di cui all' art. 154 del D. Lgs. 112/1998” sono soppresse.

 

 

Art. 14

Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 18 del 2000

 

1. L’articolo 10 della legge regionale n. 18 del 2000 è sostituito dal seguente:

“Articolo 10

Obiettivi qualità

 

1. La Regione, al fine di incrementare la fruizione dei beni culturali e di garantire la migliore qualità dei servizi di conservazione, gestione e valorizzazione dei beni culturali, in collaborazione coi soggetti interessati e con le organizzazioni professionali, individua i livelli minimi uniformi di qualità di servizio e di professionalità degli addetti.

 

2. Tali livelli minimi uniformi di qualità sono definiti secondo la natura, la dimensione, la localizzazione e l'eventuale organizzazione in sistema degli istituti considerati e valgono anche per i soggetti convenzionati ai sensi del comma 3 dell’art. 6 e nei casi di affidamento di particolari servizi alle organizzazioni del volontariato, da impegnare comunque in servizi aggiuntivi rispetto a quelli assicurati dall'ordinaria gestione degli istituti culturali.

 

3. I livelli minimi uniformi di qualità si applicano anche in caso di affidamento all'esterno di funzioni e servizi propri degli istituti culturali e dei loro sistemi.

 

4. La Regione recepisce i livelli minimi uniformi definiti a livello nazionale previa intesa in Conferenza unificata. In mancanza di questi fa riferimento, per l’elaborazione dei livelli minimi uniformi di qualità, rispettivamente alle raccomandazioni dell'International Federation of Library Association (IFLA) per i servizi bibliotecari, del Conseil International des Archives (CIA) per i servizi archivistici e al Codice dell'International Council of Museum (ICOM) per quelli museali.

 

5. Il rispetto dei livelli minimi uniformi di qualità è condizione per la concessione e criterio per la determinazione dei contributi previsti dalla presente legge.”.

 

 

Art. 15

Modifica all’articolo 12 della legge regionale n. 18 del 2000

 

 

1. Il comma 4 dell’articolo 12 della legge regionale n. 18 del 2000 è sostituito dal seguente:

“4. Le biblioteche e gli archivi partecipano alla definizione e sperimentazione dei livelli minimi uniformi di qualità di cui all'articolo 10, adeguando ad essi le proprie strutture e servizi.”.

 

 

Art. 16

Modifica all’articolo 14 della legge regionale n. 18 del 2000

 

1. Il comma 3 dell’articolo 14 della legge regionale n. 18 del 2000 è abrogato.

 

 

Art. 17

Modifica all’articolo 15 della legge regionale n. 18 del 2000

 

1. Il comma 5 dell’articolo 15 della legge regionale n. 18 del 2000 è sostituito dal seguente:

“5. I musei partecipano alla definizione e sperimentazione dei livelli minimi uniformi di qualità di cui all'articolo 10, adeguando ad essi le proprie strutture e servizi.”.

 

 

Capo V

Sviluppo economico

 

Art. 18

Modifica all’articolo 1 della legge regionale n. 7 del 2002

 

1. Nel comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico), alla lettera c), dopo le parole “innovazione tecnologica” è aggiunta la seguente frase: “, per l’attuazione della Strategia di ricerca e innovazione per la Specializzazione Intelligente come approvata dalla Regione in esecuzione della proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio COM (2018) 375 final 2018/0196.”.

 

 

Art. 19

Modifica all’articolo 2 della legge regionale n. 7 del 2002

 

1. Nel comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 7 del 2002, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente lettera g bis):

“g bis) Clust-ER è una comunità di soggetti pubblici e privati che condividono idee, competenze, strumenti e risorse per sostenere la competitività dei sistemi produttivi più rilevanti dell’Emilia-Romagna.”.

 

 

Art. 20

Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2002

 

1. Nel comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole “Il Consiglio Regionale” sono sostituite dalle parole “L’Assemblea Legislativa”;

b) dopo le parole “di cui agli articoli 4, 5 e 6,” sono aggiunte le seguenti parole: “in coerenza con quanto previsto dalla strategia di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente.”.

 

2. Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2002 le parole “dal Consiglio Regionale” sono sostituite dalle parole “dall’Assemblea Legislativa”.

 

 

Art. 21

Inserimento dell’articolo 7 bis nella legge regionale n. 7 del 2002

 

1. Dopo l’articolo 7 della legge regionale n.7 del 2002 è inserito il seguente articolo:

“Art.7 bis

Promozione dei Clust-ER

 

1. Al fine di sostenere, nell'ambito della strategia di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente, il raccordo tra mondo produttivo, ricerca, innovazione e alta formazione, la Regione promuove l'attività delle associazioni Clust-ER, riconoscendone il coordinamento in capo ad ART-ER s.c.p.a.

 

2. La Regione sostiene i programmi e i progetti dei Clust-ER, negli ambiti di interesse prioritari identificati dalla strategia di specializzazione intelligente, individuando le aree ad alto potenziale di sviluppo.”.

 

 

Art. 22

Modifica all’articolo 9 della legge regionale n. 7 del 2002

 

1. Nel comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale n. 7 del 2002, la parola “Aster” è sostituita dalla parola “ART-ER”.

 

 

Art. 23

Abrogazione dell’articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2002

 

1. L’articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2002 è abrogato.

 

 

Art. 24

Modifica all’articolo 4 della legge regionale n. 7 del 2019

 

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 17 giugno 2019, n.7 (Investimenti della regione Emilia-Romagna in materia di Big Data e intelligenza artificiale, meteorologia e cambiamento climatico), è inserito il seguente comma:

“1 bis. La Regione potrà inoltre sostenere le attività degli enti oggetto degli accordi e delle collaborazioni di cui al comma 1, attraverso il riconoscimento ai medesimi enti di specifici contributi; le modalità e i termini per la concessione di tali contributi sono stabiliti con atti di Giunta.”.

 

 

Art. 25

Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 7 del 2019

 

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 15 della legge regionale n.7 del 2019, è inserito il seguente comma:

“4 bis. Agli oneri derivanti da quanto disposto dall’articolo 4, la Regione farà fronte mediante le seguenti riduzioni degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 28 dicembre 2021, n. 21 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024), a valere sulla legge regionale n. 3 del 1999, nell'ambito della Missione 14 – sviluppo economico e competitività- Programma 1 Industria, PMI e Artigianato, titolo 1 spese correnti:

- esercizio 2022 euro 400.000,00;

- esercizio 2023 euro 650.000,00;

- esercizio 2024 euro 650.000,00.

La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.”.

 

2. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 15 della legge regionale n.7 del 2019, è inserito il seguente comma:

“4 ter. Per gli esercizi successivi al 2024, agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 118 del 2011.”.

 

 

Art. 26

Promozione della cultura della legalità del lavoro

 

1. La Regione, al fine di promuovere la cultura della legalità del lavoro e della responsabilità sociale dell’impresa, contrastare il lavoro sommerso, prevenire e promuovere il rispetto delle normative in materia di lavoro e di legislazione sociale, valorizzare le imprese virtuose, favorisce l’ottenimento, da parte delle imprese dell’Emilia-Romagna, dell’asseverazione di conformità dei contratti di lavoro (ASSE.CO) prevista dall’intesa tra il Ministero del Lavoro ed il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro del gennaio 2014.

 

2. Per le finalità di cui al comma 1, per l’esercizio 2022, la Regione è autorizzata a concedere contributi alle imprese indicate nel medesimo comma, a parziale copertura dei costi necessari ad ottenere le asseverazioni. La Giunta regionale stabilisce, in coerenza con la normativa europea in materia di aiuti di Stato e nel rispetto delle disponibilità di cui al comma 4, i criteri per la determinazione del contributo da assegnare ai soggetti beneficiari, nonché le modalità ed i termini per l’attuazione del presente articolo.

 

3. Ai fini dell’attuazione degli interventi di cui al comma 2, la Regione può avvalersi, attraverso convenzioni, dell’assistenza tecnica di Unioncamere. L’importo complessivo per l’attività di assistenza tecnica è stabilito nel limite massimo di euro 30.000,00 sull’esercizio 2022.

 

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 2 e 3 del presente articolo, per l’esercizio finanziario 2022, la Regione farà fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata, nel limite massimo di euro 1.000.000,00, attraverso la riduzione per pari importo dell’autorizzazione di spesa disposta dalla legge regionale 28 dicembre 2021, n. 21 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024) nell’ambito della Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale, Programma 3 Sostegno all’occupazione, Titolo 1 Spese correnti. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.

 

 

Capo VI

Governo del territorio

 

Art. 27

Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2001

 

1. Alla legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore abitativo) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) all’articolo 2, nel comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

“e bis) a promuovere la partecipazione delle Aziende Casa Emilia-Romagna (ACER) di cui al Capo V alle Comunità energetiche rinnovabili, costituite ai sensi della disciplina vigente adottata in attuazione degli articoli 21 e 22 della Direttiva (UE)2018/200, al fine di favorire l’autoconsumo, la produzione e lo scambio di energie prodotte principalmente da fonti rinnovabili, nonché di sperimentare e promuovere nuove forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici;”;

 

b) all’articolo 41, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

“4 bis) Le ACER possono partecipare alle Comunità energetiche rinnovabili, costituite ai sensi della disciplina vigente adottata in attuazione degli articoli 21 e 22 della Direttiva (UE)2018/200, al fine di favorire l’autoconsumo, la produzione e lo scambio di energie prodotte principalmente da fonti rinnovabili, nonché di sperimentare e promuovere nuove forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici.”.

 

 

Capo VII

Disposizioni transitorie e finali

 

Art. 28

Norma transitoria

 

1. I contratti e le convenzioni per i programmi di supporto e l’assistenza tecnica stipulate dalla Regione con Aster s.c.p.a. ed Ervet s.p.a., prima dell’entrata in vigore della legge regionale 16 marzo 2018, n.1 (Razionalizzazione delle società in house della regione Emilia-Romagna) producono effetti fino alla loro conclusione.

 

 

Art. 29

Trattamento dati relativi alle misure per il contenimento dell’inquinamento derivante dal traffico veicolare

 

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di assicurare il rispetto degli obblighi dell’Unione europea in materia di qualità dell’aria e per assicurare una più efficace tutela della salute e dell’ambiente, pone in essere attività coordinate con le Regioni del bacino padano, unitamente all’eventuale adozione di strumenti comuni, al fine di fronteggiare l’inquinamento atmosferico presente in tale ambito territoriale.

 

2. Allo scopo di sperimentare modalità più efficaci di riduzione delle emissioni degli inquinanti connessi alla circolazione dei veicoli e per effettuare i controlli delle violazioni delle misure di limitazione alla circolazione, la Regione può utilizzare impianti di rilevazione telematica volti a monitorare le percorrenze chilometriche dei relativi mezzi di trasporto, correlandole alle rispettive emissioni, per individuare modalità di utilizzo degli stessi conformi alle previsioni definite nel Piano Aria Integrato Regionale.

 

3. Per le finalità riportate al comma 2, sui veicoli più inquinanti, su base volontaria, possono essere installati dispositivi telematici mobili volti a monitorare gli stili di guida e i chilometri percorsi dai veicoli, consentendo ulteriori percorrenze dei veicoli stessi rispetto ai vigenti divieti, condizionandole all’effettivo potenziale inquinante, localizzandone i relativi tratti stradali. La Giunta regionale definisce i veicoli interessati e le modalità attuative del presente articolo.

 

4. Le operazioni di trattamento dei dati personali, finalizzati a verificare il rispetto dei chilometri percorribili individuati in fase di adesione all’uso dei dispositivi telematici, per effettuare i necessari controlli e per monitorare l'efficacia delle misure predisposte, sono effettuate nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al Regolamento (UE)2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo  30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), secondo modalità definite con deliberazione della Giunta regionale.

 

5. La Regione Emilia-Romagna, considerata la dimensione interregionale padana dell’inquinamento dell’aria, promuove, con le altre Regioni del bacino padano, accordi e intese per la diffusione di dispositivi, sistemi e tecnologie per la riduzione delle emissioni in atmosfera avvalendosi anche di sistemi già operanti presso altre amministrazioni regionali e della relativa raccolta dati effettuata da altri titolari che adottino misure tecniche e organizzative adeguate per garantire il rispetto delle norme e delle misure di sicurezza previste dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo n. 196 del 2003.


Allegato A

Elenco delle leggi regionali abrogate

 

Legge regionale 18 dicembre 1973, n. 44 (Norme per la costituzione di una società per la valorizzazione economica del territorio)

 

Legge regionale 3 settembre 1992, n.35 (Norme di salvaguardia per le strutture utilizzate come residenze sanitarie assistenziali realizzate con fondi statali)

 

Legge regionale 14 gennaio 1993, n. 5 (Norme per l’esercizio delle funzioni di controllo delle produzioni di sementi secondo l’articolo 74, comma 2, del D.p.R. 24 luglio 1977, n. 616).

 

Legge regionale 29 marzo 1993, n. 15 (Soppressione dell’Istituto regionale per l’apprendimento)

 

Legge regionale 13 maggio 1993, n. 25 (Norme per la riorganizzazione dell’ente regionale per la valorizzazione economica del territorio- ERVET S.p.a.)

 

Legge regionale 12 aprile 1995, n. 33 (Delimitazione territoriale dell’area metropolitana di Bologna e attribuzioni di funzioni)

 

Legge regionale 16 giugno 1998, n. 16 (Definizione del calendario venatorio regionale per la stagione 1998/1999)

 

Legge regionale 30 luglio 1999, n. 19 (Definizione del calendario venatorio regionale per la stagione 1999/2000)

 

Legge regionale 31 ottobre 2000, n. 31 (Definizione del calendario venatorio regionale per la stagione 2000/2001)

 

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