Testo
Verbale n. 15/2005
Seduta del 13 dicembre 2005
Il giorno 13 dicembre 2005 alle ore 14,30 si è riunita presso la
sede dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, in
Bologna Viale A. Moro n. 50, la Commissione Bilancio Affari generali
ed istituzionali, convocata con nota prot. n. 18802 del 7 dicembre
2005.
Partecipano alla seduta i Consiglieri:
Cognome e nome Qualifica Gruppo Voto
NERVEGNA ANTONIO Presidente Forza Italia 5 presente
BERETTA NINO Vicepresidente Uniti 7 presente
nell'Ulivo - Ds
MANFREDINI MAURO Vicepresidente Lega Nord 3 presente
Padania Emilia
e Romagna
AIMI ENRICO componente Alleanza 4 presente
Nazionale
BORTOLAZZI componente Partito Dei 1 presente
DONATELLA Comunisti
Italiani
CARONNA SALVATORE componente Uniti 5 presente
nell'ulivo -
Ds
GALLETTI GIANLUCA componente Udc - Un. Dem. 1
Cris. e di
Centro
GUERRA DANIELA componente Verdi per la 2
Pace
MANCA DANIELE componente Uniti 1 presente
nell'Ulivo -
Ds
MASELLA LEONARDO componente Partito 3
della
Rifondazione
Comunista
MONACO CARLO componente Per L'emilia - 1
Romagna
MONARI MARCO componente Uniti 3 presente
nell'Ulivo-Dl
Margherita
MONTANARI ROBERTO componente Uniti 2
nell'Ulivo - Ds
NANNI PAOLO componente Italia dei 1 presente
Valori Con Di
Pietro
RICHETTI MATTEO componente Uniti 4 presente
nell'Ulivo-Dl
Margherita
RIVI GIAN LUCA componente Uniti 2 presente
nell'Ulivo - Ds
VARANI GIANNI componente Forza Italia 4 presente
ZANCA PAOLO componente Uniti 1 presente
nell'Ulivo - Sdi
La consigliera Laura SALSI sostituisce il consigliere Montanari.
Sono presenti: il Vicepresidente della Giunta Assessore a Finanze.
Europa prof. Flavio Delbono, l'Assessore a Programmazione e
sviluppo territoriale. Cooperazione col sistema delle Autonomie.
Organizzazione Luigi Gilli e l'Assessore a Politiche per la
salute Giovanni Bissoni.
Sono inoltre presenti: Pasquini (Direttore gen. Risorse finanziarie
e strumentali), Curti (Resp. Serv. Bilancio-risorse finanziarie),
Gaspari e Bellei (Serv. Bilancio-risorse finanziarie), Giorgi (Resp.
Serv. Pianificazione e sviluppo servizi sociali e socio-sanitari),
Garavini (Direttore gen. Organizzazione, Sistemi informativi e
Telematica), Curzio (Direttore gen. Assemblea legislativa), Fini
(Dir. gen. Assemblea legislativa), Mantini (Serv. Stampa Assemblea
legislativa)
Presiede la seduta: Antonio Nervegna
Assiste la segretaria: Claudia Cattoli
Resocontista: Chiara Caciagli
Il presidente NERVEGNA dichiara aperta la seduta e propone
un'inversione dell'ordine dei lavori, anticipando l'esame
dell'oggetto 817 relativo al bilancio di previsione 2006 dell'IBACN
(Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione
Emilia-Romagna).
La Commissione concorda.
817 - Proposta recante: Approvazione bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2006 dell'IBACN della Regione Emilia-Romagna
e del bilancio pluriennale 2006-2008 (delibera di Giunta n. 1883 del
21 11 05)
CRISTOFORI illustra il provvedimento, precisando che il documento
contabile è stato approvato dall'IBACN, come prevede la legge
regionale di riferimento n. 29 del 1995, entro il mese di settembre
e quindi in assenza del bilancio regionale; pertanto sono state
riproposte le stesse voci confermate nel bilancio di previsione
2005. Successivamente, sulla base del bilancio di previsione della
Regione, quello dell'IBACN subirà le relative modifiche. Si sofferma
quindi sugli aspetti principali relativi alle entrate e alle spese
dell'Istituto.
La Commissione esprime parere favorevole con 16 voti a favore (uniti
nell'ulivo-ds), 12 astenuti (fi, lega nord), nessun contrario.
- - - - - -
- Approvazione dei verbali n. 11 e 12 del 2005.
La Commissione all'unanimità dei presenti approva i verbali n. 11 e
12 del 2005, relativi rispettivamente alle sedute del 21 e 22
novembre 2005.
Entra la consigliera Bortolazzi.
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750 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: Legge
finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L. R. 15
11 01, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2006 e del bilancio
pluriennale 2006 - 2008 (delibera di Giunta n. 1838 del 14 11 05)
751 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: Bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario
2006 e del bilancio pluriennale 2006 - 2008 (delibera di Giunta n.
1839 del 14 11 05)
Il presidente NERVEGNA ricorda l'iter dei progetti di legge in
esame: nella seduta del 22 novembre la Commissione ha proceduto alla
nomina dei relatori (relatore il vicepresidente della Commissione
consigliere Nino Beretta e relatore di minoranza il presidente della
Commissione consigliere Antonio Nervegna) e il vicepresidente della
Giunta ha illustrato la finanziaria regionale, il bilancio di
previsione 2006 e il pluriennale 2006-2008, mentre nella seduta del
6 dicembre si è svolta l'udienza conoscitiva con le rappresentanze
della società civile, enti ed associazioni.
Quanto agli emendamenti, comunica che oltre alle proposte di
modifica della Giunta regionale già inviate ai consiglieri e
contenute nei documenti di lavoro predisposti dalla segreteria della
Commissione (v. allegati 1 e 3), sono stati presentati 7 ulteriori
subemendamenti all'articolo 29 septies da parte della Giunta
regionale e un emendamento aggiuntivo a firma dei consiglieri
Villani, Richetti e Rivi (art. 29 novies), i cui testi sono stati
distribuiti in inizio di seduta (v. allegato 2).
Entra il consigliere Manca.
Il vicepresidente DELBONO, dopo aver segnalato in via preliminare la
dotazione di 2 milioni di euro destinata al fondo per la montagna,
demanda l'illustrazione dell'emendamento 11 relativo alle modifiche
della legge regionale n. 2 del 2003 in materia di servizi sociali e
dei subemendamenti connessi all'assessore competente Bissoni e
riassume gli altri emendamenti dell'esecutivo; sottolinea come la
maggior parte delle proposte di modifica alla legge finanziaria
siano direttamente collegate al bilancio e si sofferma in
particolare sugli emendamenti più significativi.
L'emendamento 5 (aggiuntivo dell'articolo 29 bis) riguarda il
comitato scientifico per le biotecnologie in agricoltura, incaricato
di seguire per conto della Regione gli approfondimenti in materia di
biotecnologia: poichè il comitato scientifico non aveva copertura
nella sua remunerazione è previsto un compenso di 250 euro a gettone
di presenza per ciascuno dei componenti.
L'emendamento 7 (aggiuntivo dell'articolo 29 ter) riguarda la legge
regionale n. 20 del 1994 sulla qualificazione dell'impresa
artigiana, che in passato prevedeva in capo alle Province il compito
di svolgere i bandi e l'istruttoria; successivamente la Regione
concedeva i contributi in conto capitale alle Province stesse per
finanziare i progetti. Su questa legge regionale, come su altre in
favore di settori o comunque di soggetti esterni alla pubblica
amministrazione, incombono ora i vincoli dell'articolo 3 della
finanziaria nazionale 2004 (legge n. 350 del 2003). Per il 2005 la
Regione, insieme alle Province, è riuscita a rispettare la vecchia
impostazione. Le modifiche proposte sono invece pensate in modo tale
da preparare la nuova applicazione della legge stessa: infatti
l'orientamento della Giunta regionale, insieme alle Province ed ai
Comuni, è quello, in prospettiva, di applicare la legge regionale 20
attraverso due distinte modalità (in passato vi erano solo
contributi in conto capitale a favore delle imprese, via Province):
una parte ancora tramite contributi in conto interessi, utilizzando
possibilmente mezzi statali per i quali non si applica l'articolo 3,
in una proporzione dell'ordine dei 5 - 6 milioni di euro (ricorda
che complessivamente la Regione ne dava 13 - 14); l'altra parte,
visto l'articolo 3, tramite contributi in conto capitale pubblico su
pubblico, concordando il percorso con Province e Comuni, quindi
dando i contributi stessi ai Comuni, sentite le Province e in ogni
caso d'accordo con loro, a favore delle aree artigianali, per
incrementare il valore patrimoniale degli assets al loro servizio.
Anticipa che non vi è certezza che i fondi bastino, perchè
l'istruttoria è ancora in corso.
L'emendamento 8 (aggiuntivo dell'articolo 29 quater), nello stesso
spirito del precedente, crea i presupposti affinché la legge
regionale n. 41 del 1997 (Interventi nel settore del commercio per
la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della
rete distributiva) sia in grado di ospitare nuovi interventi per
sostenere questi settori del terziario.
L'emendamento 9 (aggiuntivo dell'articolo 29 quinquies) consiste in
uno spostamento di scadenza di termini in materia di trasporti
pubblici locali per Bologna, senza fissare una data, da un lato per
porsi al riparo da possibili obiezioni di legittimità data
l'interferenza con la materia della concorrenza, dall'altro e
soprattutto perché nell'emendamento nazionale sembra previsto un
differimento dei termini al 31 dicembre 2006 per quanto riguarda la
liberalizzazione del trasporto pubblico locale.
L'emendamento 10 (aggiuntivo dell'articolo 29 sexies) amplia lo
spazio di applicazione della legge n. 7 del 2002 sull'innovazione,
nel senso che attiene alla possibilità di intervenire maggiormente
sul versante del conto capitale a favore dei laboratori di ricerca.
Ricorda che in questo caso la Regione agisce soprattutto con mezzi
statali e che buona parte del fondo unico per le attività
produttive, circa la metà del fondo stesso, è rivolta a queste
imprese; anche su richiesta delle associazioni interessate, è stato
ulteriormente allargato il ventaglio.
L'emendamento 12 (aggiuntivo dell'articolo 29 octies) infine
riguarda la possibilità di comandare il personale degli Enti lcoali
già adibito ad attività connesse, presso i gestori dei servizi
locali ambientali.
Il presidente NERVEGNA cede la parola all'assessore Bissoni per
l'illustrazione dell'emendamento 11 e dei subemendamenti ad esso
collegati.
Entrano i consiglieri Aimi e Nanni.
L'assessore BISSONI svolge il seguente intervento:
L'emendamento 11 (aggiuntivo dell'articolo 29 septies) ed i
subemendamenti presentati in inizio di seduta sono il frutto di una
ulteriore fase di confronto svolta in mattinata, con particolare
riferimento agli Enti locali.
Il problema che ci si è posti è il seguente: con la legge regionale
n. 2 del 2003 di riorganizzazione dei servizi sociali e
socio-sanitari, viene introdotto il sistema dell'accreditamento dei
soggetti gestori. Nella filosofia dell'accreditamento è convinzione
generalizzata e principio fondamentale che l'accreditamento
costituisca il sistema di attuazione della programmazione sanitaria
e di nuove modalità di rapporto con i soggetti accreditati - siano
essi pubblici, siano essi privato-sociale, siano essi privato-profit
-, superando il sistema dell'appalto al ribasso nelle varie
percentuali che le norme consentono, perché si ritiene che il mondo
dei servizi alla persona difficilmente si sposi con i meccanismi
dell'appalto.
Un esempio concreto: la cooperativa sociale o la struttura profit o
no profit che vince un appalto di servizi alla persona per un
periodo limitato di tempo è legata ad una fase normalmente
triennale, che comporta problemi piuttosto rilevanti in termini di
formazione, di stabilizzazione del personale, di investimenti. A
volte ci troviamo di fronte anche a gestioni di strutture
residenziali e dunque pensare che il posto letto di una casa
protetta sia messo in appalto ogni tre anni al migliore offerente,
non è evidentemente in linea con la costruzione di un sistema
integrato di servizi.
L'emendamento quindi sostanzialmente sostituisce quella parte della
legge regionale 2 che introduceva sì l'accreditamento, ma poi,
seppur nelle forme della trattativa ristretta, manteneva in essere
il sistema degli appalti. Con la proposta di modifica in esame si
introduce invece un meccanismo di accreditamento e di accordi
contrattuali in cui vengono definiti criteri di funzionamento, di
qualità dei servizi, di remunerazione. E quella sarà la base per
l'assegnazione dei servizi stessi.
Ciò che è successo anche ieri in Consiglio comunale a Bologna è il
sintomo di una forma di tensione che è ormai presente nel mondo dei
servizi sociali e socio-sanitari, dovuto ai meccanismi dell'appalto,
che in quanto tale ha difficoltà a reggere in questo settore.
L'esigenza dei subemendamenti odierni è data dal fatto che
all'ultimo momento abbiamo trovato una posizione degli Enti locali
che ci chiedeva di introdurre contemporaneamente l'esonero
dell'accreditamento per i servizi pubblici. Abbiamo ritenuto che ciò
non fosse corretto, perché evidentemente anche i servizi pubblici,
nella misura in cui fanno parte della rete dei servizi (e non esiste
un servizio pubblico che non faccia parte della rete dei servizi),
devono avere gli stessi criteri di qualità, di funzionamento, di
standard operativi.
E quindi abbiamo introdotto alcuni emendamenti che in qualche modo
colgono la preoccupazione degli Enti locali secondo la quale
l'accreditamento dei servizi pubblici pone alcuni problemi di
funzionalità rispetto ad una rete di servizi a gestione diretta che
pur esiste. Quindi quelli chiaramente devono subire il processo
dell'accreditamento e anche quelli devono avere il rispetto degli
standard previsti. I subemendamenti non sono semplici, ma il
concetto di fondo introdotto nell'articolo in questione è quello che
ho illustrato.
Ovviamente l'ospitalità nell'ambito della legge finanziaria
regionale di accompagnamento al bilancio 2006 consente, in un
processo già in corso come quello dell'accreditamento, di non
attendere i lunghi tempi altrimenti necessari per un nuovo progetto
di legge ad hoc.
Questo è sostanzialmente il frutto dell'accordo che ha alle spalle
il consenso del mondo degli Enti locali, che sono poi i veri
fruitori del percorso che stiamo seguendo .
Il consigliere VARANI si riserva di approfondire il tema posto
dall'assessore Bissoni, che costituisce un punto delicato di cui
solo ora è venuto a conoscenza. Dichiara quindi di non potere
esprimere una posizione precisa anche perché, al di là
dell'illustrazione svolta, non ha potuto valutare il merito della
questione. Segnala tuttavia alcune perplessità, poichè non rinviene
nella gestione delle politiche sociali della Regione un fattore
centrale, a suo parere fondamentale, vale a dire il cittadino.
Condivide la filosofia per la quale devono essere uguali, in una
condizione di par condicio, pubblico e privato, ma il cittadino deve
essere messo nelle condizioni di scegliere tra i soggetti
accreditati, in una logica di pluralismo e di sussidiarietà
orizzontale applicata.
Sottolinea che si tratta di una questione importante, che va ad
incidere sul sistema del welfare, ma viene intrapresa in sede di
legge finanziaria, dunque in maniera surrettizia e senza una
discussione approfondita. Ricorda anche il caso delle IPAB, dove
sotto forma di atto amministrativo si sta attuando una
trasformazione radicale del welfare in Emilia-Romagna. Ribadisce
l'inadeguatezza del metodo, a prescindere dal merito, in quanto
mancano le garanzie rispetto all'interesse pubblico.
Il presidente NERVEGNA osserva che la Commissione ha sempre invitato
la Giunta a non far trasformare la legge finanziaria regionale in un
provvedimento omnibus, ma rileva come a volte la volontà sia
superata dalle esigenze.
Conclusa la discussione generale, la Commissione procede quindi
all'esame degli articoli, sulla base del documento di lavoro
predisposto dalla segreteria della Commissione (v. allegato 1).
750 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: Legge
finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L. R. 15
11 01, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2006 e del bilancio
pluriennale 2006 - 2008 (delibera di Giunta n. 1838 del 14 11 05)
Art. 1 - Automazione e manutenzione del sistema informativo
regionale
La Commissione esprime parere favorevole con 19 voti a favore
(Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-ds), 16 astenuti (an, fi,
lega nord), nessun contrario all'articolo suddetto.
Art. 2 - Sviluppo del sistema informativo regionale
La Commissione esprime parere favorevole con 19 voti a favore favore
(Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-ds), 7 contrari (an, lega
nord), 9 astenuti (fi) all'articolo suddetto.
Esce il consigliere Varani.
Art. 3 - Sistema informativo agricolo regionale
La Commissione esprime parere favorevole con 19 voti a favore
(Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-ds), 7 contrari (an, lega
nord), 5 astenuti (fi) all'articolo suddetto.
Entra il consigliere Zanca.
Art. 4 - Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle
stragi
La Commissione esprime parere favorevole con 32 voti a favore (an,
fi, Italia dei valori, lega nord, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti
nell'ulivo-sdi), nessun astenuto o contrario all'articolo suddetto.
Art. 5 - Cartografia regionale
La Commissione esprime parere favorevole con 20 voti a favore
(Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti
nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto
all'articolo suddetto.
Art. 6 - Interventi per la forestazione
La Commissione esprime parere favorevole con 20 voti a favore
(Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti
nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto
all'articolo suddetto.
Art. 7 - Interventi nel settore delle bonifiche
La Commissione esprime parere favorevole con 20 voti a favore
(Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti
nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an. fi, lega nord), nessun astenuto
all'articolo suddetto.
Art. 7 bis - Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla
qualificazione dell'impresa cooperativa - che diventa art. 8
Emendamento n. 1 della Giunta regionale (aggiuntivo)
La Commissione esprime parere favorevole con 20 voti a favore
(Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti
nell'ulivo-sdi), 7 contrari (an, lega nord), 5 astenuti (fi) al
nuovo articolo.
Art. 7 ter - Rendicontazione dei progetti aventi caratteristiche di
rilevante innovazione o specializzazione rispetto all'offerta
turistica di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 3 del 1993
- che diventa art. 9
Emendamento n. 6 della Giunta regionale (aggiuntivo)
La Commissione esprime parere favorevole con 20 voti a favore
(Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti
nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto al
nuovo articolo.
Entra il consigliere Varani.
Art. 8 - Valorizzazione delle attività ittiche - che diventa art. 10
La Commissione esprime parere favorevole con 20 voti a favore
(Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti
nell'ulivo-sdi), 16 astenuti (an, fi, lega nord), nessun contrario
all'articolo suddetto.
Art. 9 - Organizzazione turistica regionale. Interventi per la
promozione e la commercializzazione turistica - che diventa art. 11
La Commissione esprime parere favorevole con 20 voti a favore
(Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti
nell'ulivo-sdi), 16 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto
all'articolo suddetto.
Esce il consigliere Varani.
Art. 10 - Recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli
insediamenti storici - che diventa art. 12
La Commissione esprime parere favorevole con 20 voti a favore
(Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti
nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto
all'articolo suddetto.
Art. 11 - Fondo per la conservazione della natura - che diventa art.
13
La Commissione esprime parere favorevole con 20 voti a favore
(Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti
nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto
all'articolo suddetto.
Art. 12 - Opere acquedottistiche e fognarie - che diventa art. 14
La Commissione esprime parere favorevole con 20 voti a favore
(Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti
nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto
all'articolo suddetto.
Art. 13 - Interventi volti al disinquinamento delle acque del Mar
Adriatico - che diventa art. 15
La Commissione esprime parere favorevole con 20 voti a favore
(Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti
nell'ulivo-sdi), 12 astenuti (an, fi, lega nord), nessun contrario
all'articolo suddetto.
Art. 14 - Interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino
ambientale - che diventa art. 16
La Commissione esprime parere favorevole con 20 voti a favore
(Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti
nell'ulivo-sdi), 12 astenuti (an, fi, lega nord), nessun contrario
all'articolo suddetto.
Art. 15 - Parco regionale del delta del Po - che diventa art. 17
La Commissione esprime parere favorevole con 20 voti a favore
(Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti
nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto
all'articolo suddetto.
Art. 16 - Parchi regionali e riserve naturali - che diventa art. 18
La Commissione esprime parere favorevole con 20 voti a favore
(Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti
nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto
all'articolo suddetto.
Art. 17 - Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi
d'acqua di competenza regionale - che diventa art. 19
La Commissione esprime parere favorevole con 20 voti a favore
(Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti
nell'ulivo-sdi), 12 astenuti (an, fi, lega nord), nessun contrario
all'articolo suddetto.
Art. 18 - Rete viaria di interesse regionale - che diventa art. 20
Emendamento n. 2 della Giunta regionale (sostitutivo)
La Commissione esprime parere favorevole con 20 voti a favore
(Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti
nell'ulivo-sdi), 12 astenuti (an, fi, lega nord), nessun contrario
all'articolo così sostituito.
Art. 19 - Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla
ricapitalizzazione della società SAB - Aeroporto G. Marconi di
Bologna S.p.A. - che diventa art. 21
La Commissione esprime parere favorevole con 20 voti a favore
(Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti
nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto
all'articolo suddetto.
Art. 20 - Protezione civile. Interventi di emergenza - che diventa
art. 22
La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (an,
Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi),
8 astenuti (fi, lega nord), nessun contrario all'articolo suddetto.
Art. 20 bis - Interventi di promozione e supporto nei confronti
delle Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione - che
diventa art. 23
Emendamento della Giunta regionale n. 3 (aggiuntivo)
La Commissione esprime parere favorevole con 20 voti a favore
(Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti
nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto al
nuovo articolo.
Art. 21 - Interventi volti alla tutela e al controllo della
popolazione canina e felina - che diventa art. 24
La Commissione esprime parere favorevole con 20 voti a favore
(Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti
nell'ulivo-sdi), 7 contrari (an, lega nord), 5 astenuti (fi)
all'articolo suddetto.
Art. 22 - Fondo sociale regionale - che diventa art. 25
La Commissione esprime parere favorevole con 20 voti a favore
(Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti
nell'ulivo-sdi), 8 contrari (fi, lega nord), 4 astenuti (an)
all'articolo suddetto.
Art. 23 - Investimento per i servizi educativi per l'infanzia - che
diventa art. 26
La Commissione esprime parere favorevole con 20 voti a favore
(Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti
nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto
all'articolo suddetto.
Art. 23 bis - Opere urgenti di edilizia scolastica. Programmi d'area
- che diventa art. 27
Emendamento n. 4 della Giunta regionale (aggiuntivo)
La Commissione esprime parere favorevole con 32 voti a favore (an,
fi,Italia dei valori, lega nord, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti
nell'ulivo-sdi), nessun contrario o astenuto al nuovo articolo.
Art. 24 - Contributi alle Aziende regionali per il diritto allo
studio universitario di Modena e Reggio Emilia e di Parma per
interventi straordinari di edilizia universitaria - che diventa art.
28
La Commissione esprime parere favorevole con 20 voti a favore
(Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti
nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto
all'articolo suddetto.
Art. 25 - Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini - che
diventa art. 29
Il consigliere MANFREDINI dichiara che le risorse destinate alla
Fondazione Arturo Toscanini sono eccessive e sottolinea
l'opportunità di diminuirle per destinarle ad altri fini.
La Commissione esprime parere favorevole con 20 voti a favore
(Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti
nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto
all'articolo suddetto.
Entra il consigliere Richetti.
Art. 26 - Norme per il recesso ovvero lo scioglimento e la messa in
liquidazione dell'Agenzia di iniziative culturali
dell'Emilia-Romagna (AICER srl) - che diventa art. 30
La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore
(Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 7 contrari (an, lega nord), 5
astenuti (fi) all'articolo suddetto.
Art. 27 - Politiche regionali a favore dei giovani - che diventa
art. 31
La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore
(Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 astenuti (an, fi, lega
nord), nessun contrario all'articolo suddetto.
Art. 28 - Trasferimento all'esercizio 2006 delle autorizzazioni di
spesa relative al 2005 finanziate con mezzi regionali - che diventa
art. 32
Il vicepresidente DELBONO precisa che l'articolo verrà aggiornato
con i dati reali in occasione della legge di assestamento, in quanto
la formulazione del testo in esame è basata sulle prechiusure e non
sul consuntivo definitivo.
La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore
(Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega
nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.
Art. 29 - Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2001 - che
diventa art. 33
La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore
(Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega
nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.
Art. 29 bis - Comitato scientifico per le biotecnologie in
agricoltura - che diventa art. 34
Emendamento n. 5 della Giunta regionale (aggiuntivo)
La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore
(Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega
nord), nessun astenuto al nuovo articolo.
Art. 29 ter - Modifiche alla legge regionale n. 20 del 1994 - che
diventa art. 35
Emendamento n. 7 della Giunta regionale (aggiuntivo)
La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore
(Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega
nord), nessun astenuto al nuovo articolo.
Art. 29 quater - Modifiche alla legge regionale n. 41 del 1997 - che
diventa art. 36
Emendamento n. 8 della Giunta regionale (aggiuntivo)
La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore
(Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega
nord), nessun astenuto al nuovo articolo.
Art. 29 quinquies - Spostamento di scadenza di termini in materia di
trasporti pubblici locali dell'area metropolitana bolognese - legge
regionale n. 30 del 1998 - che diventa art. 37
Emendamento n. 9 della Giunta regionale (aggiuntivo)
La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore
(Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega
nord), nessun astenuto al nuovo articolo.
Art. 29 sexies - Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2002 - che
diventa art. 38
Emendamento n. 10 della Giunta regionale (aggiuntivo)
La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore
(Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega
nord), nessun astenuto al nuovo articolo.
Art. 29 septies - Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2003 - che
diventa art. 39
Emendamento n. 11 (aggiuntivo) e subemendamenti collegati della
Giunta regionale)
Il presidente NERVEGNA ricorda che sull'emendamento 11, aggiuntivo
dell'articolo 29 septies insistono 7 subemendamenti presentati dalla
Giunta regionale, già illustrati dall'assessore competente. Procede
quindi a porli in votazione, seguendo l'ordine di inserimento nel
testo. (v. nell'allegato 2 l'emendamento 11 riformulato con
l'indicazione dei subemendamenti).
Subemendamento n. 1 della Giunta regionale all'emendamento n. 11
Al comma 1 recante modificazioni all'articolo 35, comma 2, della
legge regionale 12 marzo 2003, dopo le parole La Giunta regionale
sono inserite le parole , sentita la Commissione assembleare
competente, .
La Commissione esprime parere favorevole con 36 voti a favore (an,
fi, Italia dei valori, lega nord, pdci, uniti nell'ulivo-dl
margherita, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), nessun
contrario o astenuto al subemendamento n. 1.
Subemendamento n. 2 della Giunta regionale all'emendamento n. 11
Al comma 2, recante modificazioni all'articolo 38 della legge
regionale n. 2 del 2003 il comma 1 è sostituito dai seguenti:
01. Per l'erogazione dei servizi sociali, socio-assistenziali e
socio-sanitari, caratterizzati da un finanziamento pubblico
prevalente, da scopi solidaristici, da bisogni di cura e
dall'adeguatezza, dalla flessibilità e dalla personalizzazione degli
interventi, le amministrazioni competenti si avvalgono delle
strutture e dei servizi gestiti nelle forme previste dalla normativa
sui servizi pubblici locali e delle Aziende di servizi alla persona
di cui all'articolo 22, nonché dei soggetti privati di cui agli
articoli 20 e 21.
1. La gestione dei servizi di cui al comma 01 è comunque
subordinata al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo
35 e dell'accreditamento nelle modalità previste dal presente
articolo, nonché alla stipulazione di appositi contratti di servizio
tra le amministrazioni competenti ed i soggetti gestori, aventi ad
oggetto la regolamentazione complessiva degli interventi.
Subemendamento n. 5 della Giunta regionale al subemendamento n. 2
Al comma 2, recante modificazioni all'articolo 38 della legge
regionale n. 2 del 2003, al comma 2 dopo le parole degli
interventi sono aggiunte le parole: Tali contratti prevedono le
modalità per la verifica periodica dei relativi adempimenti ed i
provvedimenti da adottare in caso di inadempienza.
Con distinte votazioni di identico contenuto, la Commissione esprime
parere favorevole con 24 voti a favore (Italia dei valori, pdci,
uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti nell'ulivo-ds, uniti
nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto al
subemendamento n. 2, al n. 5 e al subemendamento n. 2 così
modificato.
Subemendamento n. 6 della Giunta regionale all'emendamento n. 11
Al comma 2, recante modificazioni all'articolo 38 della legge
regionale n. 2 del 2003, al comma 3 dopo le parole La Giunta
regionale sono inserite le parole: , entro dodici mesi,
La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore
(Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 astenuti (an, fi, lega
nord), nessun contrario al subemendamento n. 6.
Subemendamento n. 7 della Giunta regionale all'emendamento n. 11
Al comma 2, recante modificazioni all'articolo 38 della legge
regionale n. 2 del 2003, nel comma 3 dopo le parole soggetti
gestori sono inserite le parole: la tutela del lavoro .
La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore
(Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 astenuti (an, fi, lega
nord), nessun contrario al subemendamento n. 7.
Subemendamento n. 3 della Giunta regionale all'emendamento n. 11
Al comma 3, recante modificazioni all'articolo 41 della legge
regionale n. 2 del 2003, la rubrica è modificata nella seguente:
Art. 41
Ulteriori disposizioni per gli affidamenti e gli acquisti dei
servizi
La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore
(Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 astenuti (an, fi, lega
nord), nessun contrario al subemendamento n. 3.
Subemendamento n. 4 della Giunta regionale all'emendamento n. 11
Al comma 3, recante modificazioni all'articolo 41 della legge
regionale n. 2 del 2003, dopo le parole Fino all'avvio del sistema
di accreditamento di cui all'articolo 38 sono inserite le parole
nonchè per le prestazioni escluse dall'ambito di applicazione del
medesimo articolo .
La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore
(Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 astenuti (an, fi, lega
nord), nessun contrario al subemendamento n. 4.
Emendamento n. 11 subemendato
La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore
(Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega
nord), nessun astenuto al nuovo articolo così modificato.
Il presidente NERVEGNA pone quindi in votazione l'emendamento n. 1 a
firma dei consiglieri Villani, Rivi e Richetti (v. allegato 2).
Art. 29 novies - Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2004 - che
diventa art. 40
Emendamento n. 1 (aggiuntivo) dei consiglieri Villani, Rivi e
Richetti
Il consigliere RICHETTI illustra la proposta di modifica, precisando
che la legge finanziaria dell'assestamento dello scorso anno
all'articolo 26 aveva introdotto l'applicazione del contratto dei
giornalisti agli addetti del settore comunicazione della Giunta e
del Consiglio; mentre per l'esecutivo regionale si prevedeva di
individuare successivamente la forma organizzativa e gestionale più
idonea per quella struttura, non era presente una analoga
disposizione relativamente all'Assemblea legislativa; l'emendamento
proposto colma questa lacuna e la posizione di dirigente
responsabile dei rapporti con i mass media non è ricompresa nella
dotazione organica dell'Assemblea.
La Commissione esprime parere favorevole con 36 voti a favore (an,
fi, Italia dei valori, lega nord, pdci, uniti nell'ulivo-dl
margherita, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), nessun
contrario o astenuto al nuovo articolo.
Art. 29 octies - Comando del personale presso i gestori dei servizi
locali ambientali - che diventa art. 41
Emendamento n. 12 aggiuntivo
La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore
(Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 astenuti (an, fi, lega
nord), nessun contrario al nuovo articolo.
Art. 30 - Copertura finanziaria - che diventa art. 42
La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore
(Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega
nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.
Art. 31 - Entrata in vigore - che diventa art. 43
La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore
(Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 astenuti (an, fi, lega
nord), nessun contrario all'articolo suddetto.
- - - - -
751 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: Bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario
2006 e del bilancio pluriennale 2006 - 2008 (delibera di Giunta n.
1839 del 14 11 05)
La Commissione procede all'esame degli articoli sulla base del
documento di lavoro predisposto dalla segreteria della Commissione
con l'indicazione degli emendamenti presentati dalla Giunta
regionale (v. allegato 3).
Art. 1 Stato di previsione delle entrate
Emendamento n. 1 della Giunta regionale (modificativo)
Con distinte votazioni di identico contenuto la Commissione esprime
parere favorevole con 24 voti a favore (Italia dei valori, pdci,
uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti nell'ulivo-ds, uniti
nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto
all'emendamento 1 e all'articolo 1 così emendato.
Art. 2 - Disposizioni in materia di entrate
La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore
(Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega
nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.
Art. 3 - Stato di previsione delle spese
Emendamento n. 2 della Giunta regionale (modificativo)
Con distinte votazioni di identico contenuto la Commissione esprime
parere favorevole con 24 voti a favore (Italia dei valori, pdci,
uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti nell'ulivo-ds, uniti
nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto
all'emendamento 2 e all'articolo 3 così emendato.
Art. 4 - Autorizzazione all'impegno e al pagamento delle spese
La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore
(Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega
nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.
Art. 5 - Quadro generale riassuntivo del bilancio
La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore
(Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega
nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.
Art. 6 - Spese di carattere obbligatorio
La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore
(Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega
nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.
Art. 7 - Fondo di riserva del bilancio di cassa
La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore
(Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega
nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.
Art. 8 - Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 2,
lettera b) della legge regionale n. 40 del 2001 - Programmi speciali
d'area
La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore
(Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega
nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.
Art. 9 - Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 2,
lettera c) della legge regionale n. 40 del 2001
La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore
(Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega
nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.
Art. 10 - Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 2,
lettera d) della legge regionale n. 40 del 2001
La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore
(Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega
nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.
Art. 11 - Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 2,
lettera e) della legge regionale n. 40 del 2001
La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore
(Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega
nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.
Art. 12 - Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 2,
lettera f) della legge regionale n. 40 del 2001
La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore
(Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega
nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.
Art. 13 - Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 4,
lettera a) della legge regionale n. 40 del 2001 - Cofinanziamento
regionale
La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore
(Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega
nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.
Art. 14 - Autorizzazione di spesa per attività o interventi
continuativi o ricorrenti
La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore
(Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega
nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.
Entra il consigliere Monari.
Art. 15 - Rinuncia all'esecuzione di crediti di modesta entità
Il consigliere MANFREDINI suggerisce di alzare la somma relativa
alla rinuncia dei crediti a 50 euro.
Il vicepresidente DELBONO, pur concordando in via teorica con
l'adeguamento, precisa che si tratta di un limite legislativo
nazionale dunque non modificabile. Invece nel progetto di legge in
materia tributaria, la Regione non procede ad iscrivere la procedura
di riscossione fino a 16 euro, perché in quel caso si è potuto
elevare la somma, a condizione tuttavia che non vi sia recidiva.
La Commissione esprime parere favorevole con 27 voti a favore
(Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 8 contrari (fi, lega nord), 4
astenuti (an) all'articolo suddetto.
Art. 16 - Mutui e prestiti
La Commissione esprime parere favorevole con 27 voti a favore
(Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega
nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.
Art. 17 - Applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo
presunto di amministrazione dell'esercizio precedente
Emendamento n. 3 della Giunta regionale (modificativo)
Con distinte votazioni di identico contenuto la Commissione esprime
parere favorevole con 27 voti a favore (Italia dei valori, pdci,
uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti nell'ulivo-ds, uniti
nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto
all'emendamento 3 e all'articolo 17 così emendato.
Art. 18 - Disposizioni relative all'accensione di anticipazioni di
cassa
La Commissione esprime parere favorevole con 27 voti a favore
(Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega
nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.
Art. 19 - Allegato di cui all'articolo 11, commi 6 e 8 della legge
regionale n. 40 del 2001 e assegnazione delle risorse ai fini della
gestione
La Commissione esprime parere favorevole con 27 voti a favore
(Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega
nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.
Art. 20 - Bilancio pluriennale
La Commissione esprime parere favorevole con 27 voti a favore
(Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega
nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.
Art. 21 - Entrata in vigore
La Commissione esprime parere favorevole con 27 voti a favore
(Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega
nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.
- - - - - - -
757 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante:
Disposizioni in materia tributaria (delibera di Giunta n. 1840 del
14 11 05)
Il presidente NERVEGNA ricorda che nella seduta del 22 novembre è
stato nominato relatore il consigliere Nanni, che si riserva di
chiedere l'autorizzazione alla relazione orale ai sensi
dell'articolo 73 del regolamento interno.
Informa inoltre che la Giunta regionale ha presentato un emendamento
modificativo dell'articolo 6, trasmesso ai consiglieri
contestualmente alla convocazione (v. allegato 4).
Il vicepresidente DELBONO illustra sinteticamente l'emendamento.
La Commissione procede quindi all'esame degli articoli.
Art. 1 - Estinzione del contenzioso
La Commissione esprime parere favorevole con 27 voti a favore
(Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega
nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.
Art. 2 - Interpretazione autentica dell'articolo 52, comma 4 della
legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la
protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività
venatoria)
La Commissione esprime parere favorevole con 27 voti a favore
(Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega
nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.
Art. 3 - Tariffe delle tasse sulle concessioni regionali
La Commissione esprime parere favorevole con 27 voti a favore
(Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega
nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.
Art. 4 - Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica
regionale ai sensi del decreto-legge n. 138 del 2002 e del
decreto-legge n. 2 del 2003
La Commissione esprime parere favorevole con 34 voti a favore (an,
Italia dei valori, lega nord, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita,
uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 5 astenuti (fi), nessun
contrario all'articolo suddetto.
Art. 5 - Autoveicoli adibiti a scuola guida
La Commissione esprime parere favorevole con 34 voti a favore (an,
Italia dei valori, lega nord, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita,
uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 5 astenuti (fi), nessun
contrario all'articolo suddetto.
Art. 6 - Disposizioni in materia di tributo speciale per il deposito
in discarica dei rifiuti solidi. Modifiche alla legge regionale n.
31 del 1996
Emendamento n. 1 della Giunta regionale (modificativo)
Con distinte votazioni di identico contenuto la Commissione esprime
parere favorevole con 27 voti a favore (Italia dei valori, pdci,
uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti nell'ulivo-ds, uniti
nell'ulivo-sdi), 12 astenuti (an, fi, lega nord), nessun contrario
all'emendamento 1 e all'articolo 6 così modificato.
Art. 7 - Abrogazioni
La Commissione esprime parere favorevole con 27 voti a favore
(Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega
nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.
- - - - - - - -
761 - Proposta di regolamento di iniziativa della Giunta regionale:
Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di
titolarità della Giunta regionale e delle Agenzie, Istituti ed Enti
che fanno riferimento all'amministrazione regionale (delibera di
Giunta n. 1843 del 14 11 05)
Il presidente NERVEGNA richiama l'illustrazione del testo svolta
nella seduta del 22 novembre scorso e propone la nomina del
relatore.
La Commissione concorda di nominare relatore il consigliere Matteo
Richetti, che si riserva di chiedere l'autorizzazione alla relazione
orale ai sensi dell'articolo 73 del regolamento interno.
Il presidente NERVEGNA informa che sono stati presentati due
emendamenti della Giunta regionale, distribuiti in corso di seduta
(v. atti), uno sostitutivo dell'insieme delle schede allegate,
l'altro sostitutivo dell'articolo 3 che fornisce l'elenco degli
allegati stessi.
GARAVINI illustra gli emendamenti, che si sono resi necessari in
seguito alla riunione della Conferenza dei Presidenti delle Regioni
svoltasi il 24 novembre scorso, quindi successivamente alla
approvazione del testo iniziale da parte della Giunta regionale, che
aveva avviato l'iter del regolamento per mantenere la tempistica
prevista dalla legge sulla privacy (31 dicembre 2005).
Gli emendamenti attengono sia alle modifiche sullo schema tipo di
regolamento approvato dalla Conferenza dei Presidenti, sia al
chiarimento relativo all'inclusione delle IPAB tra gli enti che
fanno riferimento all'amministrazione regionale; e a tal proposito è
stato aggiunto l'allegato V .
Ricorda inoltre che dal punto di vista procedurale manca ancora il
parere del Garante, mentre da fonti ufficiose è annunciata
l'approvazione di un decreto-legge di proroga dei termini al 28
febbraio 2006.
Pertanto, se il Garante si pronuncerà sullo schema tipo di
regolamento in tempo utile per andare in aula, la Regione non
utilizzerà la proroga; se invece il parere non verrà reso o
comporterà ulteriori modifiche al testo, la proroga sarà utilizzata.
Ribadisce che al momento la Regione è nelle condizioni sia di
rispettare la tempistica vincolante prevista dalla legge sulla
privacy, sia eventualmente, a fronte di motivi indipendenti dalla
Regione stessa, di usufruire del differimento.
Articolo 1 - Oggetto
La Commissione esprime parere favorevole con 27 voti a favore
(Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 astenuti (an, fi, lega
nord), nessun contrario all'articolo suddetto.
Articolo 2 - Disposizioni generali
La Commissione esprime parere favorevole con 27 voti a favore
(Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 astenuti (an, fi, lega
nord), nessun contrario all'articolo suddetto.
Articolo 3 - Tipi di dati e di operazioni eseguibili
Emendamento della Giunta regionale sostitutivo dell'articolo 3 e dei
relativi allegati
Con distinte votazioni di identico contenuto, la Commissione esprime
parere favorevole con 27 voti a favore (Italia dei valori, pdci,
uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti nell'ulivo-ds, uniti
nell'ulivo-sdi), 12 astenuti (an, fi, lega nord), nessun contrario
all'emendamento suddetto e all'articolo 3 così modificato.
- - - - -
785 - Proposta di regolamento di iniziativa dell'Ufficio di
Presidenza: Regolamento per il trattamento dei dati personali
sensibili e giudiziari (articoli 20 e 21 del decreto legislativo
196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali) di cui
è titolare l'Assemblea legislativa (deliberazione dell'Ufficio di
Presidenza n. 130 del 18 11 05)
CURZIO dichiara che le osservazioni svolte relativamente al
regolamento di iniziativa della Giunta regionale valgono anche per
quello dell'Assemblea legislativa, poichè anche per esso è
necessario ricevere il parere del Garante.
Precisa poi che il regolamento dell'Assemblea è più minuto dal punto
di vista quantitativo, ma particolarmente delicato dal punto di
vista politico, in quanto prevede il trattamento di dati sensibili
relativi anche allo svolgimento dell'attività politica o alle
funzioni di sindacato ispettivo.
Illustra il lavoro svolto in collaborazione e coordinamento con gli
altri Consigli regionali e l'impostazione delle schede che sono
sostanzialmente le stesse per tutte le Assemblee legislative.
Chiarisce quindi che quando si tratta di dati sensibili il
legislatore tendenzialmente orienta le pubbliche amministrazioni ad
utilizzare i dati anonimi e solo quando è indispensabile trattare i
dati sensibili occorre che essi siano individuati e disciplinati in
un regolamento.
Precisa che le schede allegate al regolamento stesso sono definite
non tanto con uno spirito ricognitivo, quanto piuttosto con lo scopo
di individuare flussi di documentazione e di informazione, affinchè
il dato stesso sia il più possibile protetto, utilizzato solo per
fini istituzionali, quando è strettamente necessario e non è
possibile il suo trattamento in forma anonima.
Dopo aver esemplificato alcune tipologie relative alle varie schede,
osserva che il motivo per cui i due regolamenti sono distinti, uno
per la Giunta e uno per l'Assemblea legislativa, è il frutto di una
lunga discussione sulla quale tra l'altro il Garante ha ritenuto di
non doversi esprimere, lasciando la decisione alle singole
Assemblee. Alla Conferenza dei Presidenti dei Consigli la
distinzione è sembrata corretta data la particolare natura dei dati
di cui l'Assemblea viene in possesso, spesso correlata agli stessi
consiglieri regionali.
La Commissione concorda di nominare relatore il consigliere Gian
Luca Rivi, che si riserva di chiedere l'autorizzazione alla
relazione orale ai sensi dell'articolo 73 del regolamento interno.
La Commissione procede quindi all'esame degli articoli.
Art. 1 - Oggetto
La Commissione esprime parere favorevole con 27 voti a favore
(Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 astenuti (an, fi, lega
nord), nessun contrario all'articolo suddetto.
Art. 2 - Disposizioni generali
La Commissione esprime parere favorevole con 27 voti a favore
(Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 astenuti (an, fi, lega
nord), nessun contrario all'articolo suddetto.
Art. 3 - Tipi di dati e di operazioni eseguibili
La Commissione esprime parere favorevole con 27 voti a favore
(Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 astenuti (an, fi, lega
nord), nessun contrario all'articolo suddetto.
Art. 4 - Aggiornamento
La Commissione esprime parere favorevole con 27 voti a favore
(Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 astenuti (an, fi, lega
nord), nessun contrario all'articolo suddetto.
Art. 5 - Pubblicazione ed entrata in vigore
La Commissione esprime parere favorevole con 27 voti a favore
(Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 astenuti (an, fi, lega
nord), nessun contrario all'articolo suddetto.
- - - - - -
- Informazione ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale n. 43
del 2001 sullo schema di deliberazione della Giunta regionale:
Rinnovo incarichi a direttori generali della Giunta regionale in
scadenza al 31.12.2005
- Informazione ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 43
del 2001 sullo schema di deliberazione della Giunta regionale:
Rinnovo dell'incarico di direttore dell'Agenzia regionale per lo
sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER in scadenza al
31.12.2005
GARAVINI illustra il contenuto dei provvedimenti, chiarendo che il
primo è volto, nelle more di una revisione dell'organizzazione
interna dell'amministrazione regionale, a rinnovare gli attuali
incarichi per tutto il 2006, mentre il secondo allinea i termini del
contratto del direttore dell'Agenzia regionale per lo sviluppo dei
mercati telematici con quelli della convenzione operativa e relativo
accordo di servizio che regolano i rapporti tra la Regione e
l'Agenzia stessa.
La Commissione prende atto delle informazioni svolte.
La seduta termina alle ore 16,15.
Verbale approvato nella seduta del 17 gennaio 2006.
La Segretaria Il Presidente
Claudia Cattoli Antonio Nervegna
ALLEGATO 1
DOCUMENTO DI LAVORO
progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA
LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON
L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2006 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2006 - 2008
oggetto 750
CON L'INDICAZIONE DEGLI EMENDAMENTI
PRESENTATI DALLA GIUNTA REGIONALE
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA
LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON
L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2006 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2006 - 2008
INDICE
Art. 1 Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale
Art. 2 Sviluppo del sistema informativo regionale
Art. 3 Sistema informativo agricolo regionale
Art. 4 Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle
stragi
Art. 5 Cartografia regionale
Art. 6 Interventi per la forestazione
Art. 7 Interventi nel settore delle bonifiche
Art. 7 bis Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla
qualificazione dell'impresa cooperativa
Art. 7 ter Rendicontazione dei progetti aventi caratteristiche di
rilevante innovazione o specializzazione rispetto all'offerta
turistica di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 3 del 1993
Art. 8 Valorizzazione delle attività ittiche
Art. 9 Organizzazione turistica regionale. Interventi per la
promozione e la commercializzazione turistica
Art.10 Recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli
insediamenti storici
Art.11 Fondo per la conservazione della natura
Art.12 Opere acquedottistiche e fognarie
Art.13 Interventi volti al disinquinamento delle acque del Mar
Adriatico
Art.14 Interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino
ambientale
Art.15 Parco regionale del delta del Po
Art.16 Parchi regionali e riserve naturali
Art.17 Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua
di competenza regionale
Art.18 Rete viaria di interesse regionale
Art.19 Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla
ricapitalizzazione della società SAB - Aeroporto G. Marconi di
Bologna S.p.A.
Art.20 Protezione civile. Interventi di emergenza
Art.20bis Interventi di promozione e supporto nei confronti delle
Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione
Art.21 Interventi volti alla tutela e al controllo della popolazione
canina e felina
Art.22 Fondo sociale regionale
Art.23 Investimento per i servizi educativi per l'infanzia
Art.23bis Opere urgenti di edilizia scolastica - Programmi d'area
Art.24 Contributi alle Aziende regionali per il diritto allo studio
universitario di Modena e Reggio Emilia e di Parma per interventi
straordinari di edilizia universitaria
Art.25 Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini
Art.26 Norme per il recesso ovvero lo scioglimento e la messa in
liquidazione dell'Agenzia di iniziative culturali
dell'Emilia-Romagna (AICER srl)
Art.27 Politiche regionali a favore dei giovani
Art.28 Trasferimento all'esercizio 2006 delle autorizzazioni di
spesa relative al 2005 finanziate con mezzi regionali
Art.29 Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2001
Art.29bis Comitato scientifico per le biotecnologie in agricoltura
Art.29ter Modifiche alla legge regionale n. 20 del 1994
Art.29quater Modifiche alla legge regionale n. 41 del 1997
Art.29quinquies Spostamento di scadenza di termini in materia di
trasporti pubblici locali dell'area metropolitana bolognese - legge
regionale n. 30 del 1998
Art.29sexies Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2002
Art.29septies Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2003
Art.29octies Comando del personale presso i gestori dei servizi
locali ambientali
Art.30 Copertura finanziaria
Art.31 Entrata in vigore
Art. 1
Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale
1. Per le attività inerenti il sistema informativo regionale (SIR)
volte allo sviluppo regionale della società dell'informazione
secondo le finalità indicate nell'articolo 13 della legge regionale
24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società
dell'informazione) e nell'ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1500 - Sistema
informativo regionale: manutenzione e sviluppo, è disposta
l'autorizzazione di spesa pari ad Euro 2.500.000,00, per l'esercizio
2006, a valere sul Capitolo 03905.
Art. 2
Sviluppo del sistema informativo regionale
1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo
regionale, secondo le finalità di cui alle leggi regionali 19 aprile
1975, n. 24 (Formazione di una cartografia regionale) e 24 maggio
2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione),
nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 -
Sviluppo del sistema informativo regionale, sono disposte le
seguenti autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 03840 Interventi per la formazione di una
cartografia regionale di base e dei sistemi
informativi geografici (L.R. 19 aprile 1975,
n. 24)
Esercizio 2006: Euro 800.000,00
b) Cap. 03909 Impianto di un sistema informativo
regionale - Comunicazione pubblica (art. 17,
L.R. 26 luglio 1988, n. 30, abrogata e art.
13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)
Esercizio 2006: Euro 100.000,00
c) Cap. 03910 Sviluppo del sistema informativo re-gionale
(articolo 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30
abrogata e articolo 13, L.R. 24 maggio 2004,
n. 11)
Esercizio 2006: Euro 1.600.000,00
d) Cap. 03937 Sviluppo del sistema informativo regionale:
Piano telematico regionale (articolo 17,
L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e L.R.
24 maggio 2004, n. 11)
Esercizio 2006: Euro 10.000.000,00.
Art. 3
Sistema informativo agricolo regionale
1. Per la realizzazione del sistema informativo agricolo regionale,
ai sensi degli articoli 22, 23 e 32 della legge regionale 30 maggio
1997, n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in
materia di agricoltura. Abrogazione della L. R. 27 agosto 1983, n.
34) è disposta, per l'esercizio 2006, una autorizzazione di spesa di
Euro 1.000.000,00 a valere sul Capitolo 03925, nell'ambito della
U.P.B. 1.2.1.3.1520 - Sistema informativo agricolo.
Art. 4
Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per
l'esercizio 2006, un contributo di Euro 90.000,00 al Comitato di
solidarietà alle vittime delle stragi costituito fra la Regione
Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna ed i Comuni di Bologna,
Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro, a valere sul
Capitolo 02705, nell'ambito della U.P.B. 1.2.3.2.3820 - Contributi
ad Enti e istituzioni che perseguono scopi di interesse per la
regione.
Art. 5
Cartografia regionale
1. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 24
(Formazione di una cartografia regionale), nell'ambito dei capitoli
afferenti alla U.P.B. 1.2.3.3.4440 - Sviluppo di cartografia
tematica regionale: geologia e pedologia, è disposta la seguente
autorizzazione di spesa:
a) Cap. 03850 Spese per la formazione di una cartografia
tematica regionale geologica, pedologica,
pericolosità e dei rischi geonaturali (L.R.
19 aprile 1975, n. 24)
Esercizio 2006: Euro 500.000,00.
Art. 6
Interventi per la forestazione
1. Per l'effettuazione di interventi per la forestazione e il
miglioramento del patrimonio forestale regionale è disposta la
seguente autorizzazione di spesa nell'ambito della U.P.B.
1.3.1.3.6200 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse forestali
come segue:
a) Cap. 14070 Interventi per la forestazione e il
miglioramento agro-silvo pastorale del
patrimonio forestale regionale nonchè per la
esecuzione di opere di sistemazione
idraulica e forestale (articolo 2, L.R. 24
gennaio 1975, n. 6)
Esercizio 2006: Euro 1.000.000,00.
Art. 7
Interventi nel settore delle bonifiche
1. Per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione ai sensi della
legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti
di bonifica. Delega di funzioni amministrative), sono disposte le
autorizzazioni di spesa nell'ambito delle seguenti U.P.B.:
a) U.P.B. 1.3.1.3.6300 - Interventi di bonifica e irrigazione a
valere sul sottoindicato capitolo:
Cap. 16400 Spese per il ripristino delle opere
pubbliche di bonifica danneggiate da
eccezionali avversità atmosferiche e per
l'immediato intervento (articolo 4, comma 3,
L. 25 maggio 1970, n. 364; artt. 66 e 70 del
DPR 24 luglio 1977, n. 616; articolo 26,
lett. e), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)
Esercizio 2006: Euro 1.000.000,00
b) U.P.B. 1.3.1.3.6310 - Manutenzione opere di bonifica, è disposta
la seguente autorizzazione di spesa:
Cap. 16352 Manutenzione delle opere di bonifica
(articolo 26, comma 2, lett. d), L.R. 2
agosto 1984, n. 42)
Esercizio 2006: Euro 1.835.000,00.
Emendamento n. 1 (aggiuntivo)
Fra l'art. 7 e l'art. 8 del presente progetto di legge è inserito il
seguente:
Art. 7 bis
Interventi volti alla promozione, allo sviluppo
e alla qualificazione dell'impresa cooperativa
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale
23 marzo 1990, n. 22 (Disposizioni di principio e disciplina
generale per la cooperazione) è disposta la seguente autorizzazione
di spesa a favore del sottoelencato capitolo afferente all'U.P.B.
1.3.2.3.8230 - Promozione e qualificazione delle imprese
cooperative:
a) Cap. 21222 Contributi per l'integrazione del fondo consortile
del consorzio fidi regionale tra imprese cooperative (artt. 7 e
7-bis, L.R. 23 marzo 1990, n. 22 e successive modifiche)
Esercizio 2006: Euro 200.000,00.
Emendamento n. 6 (aggiuntivo)
Fra l'art. 7 e l'art. 8 del presente progetto di legge è inserito il
seguente:
Art. 7 ter
Rendicontazione dei progetti aventi caratteristiche
di rilevante innovazione o specializzazione rispetto all'offerta
turistica
di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 3 del 1993
1. Per i beneficiari dei finanziamenti regionali di progetti aventi
caratteristiche di rilevante innovazione o specializzazione rispetto
all'offerta turistica regionale, previsti all'art. 8 della l.r. 11
gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione
Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi.
Abrogazione della l.r. 6 luglio 1984, n. 38), ai quali si applica
l'articolo n. 23, comma 1, della l.r. 23 dicembre 2002, n. 40
(Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta
turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio
1993, n. 3) che, per questioni procedimentali, non abbiano potuto
rendicontare le iniziative, approvate e già attivate, nei termini
stabiliti dall'art. 13 della l.r. 3/93, è stabilito il nuovo termine
del 30 settembre 2006.
Art. 8
Valorizzazione delle attività ittiche
1. Per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche, ai
sensi della legge regionale 14 febbraio 1979, n. 3 (Interventi per
lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche), è disposta,
per l'esercizio 2006, un'autorizzazione di spesa di Euro 500.000,00
a valere sul Capitolo 24400 nell'ambito della U.P.B. 1.3.2.3.8610 -
Valorizzazione attività ittiche.
Art. 9
Organizzazione turistica regionale.
Interventi per la promozione e commercializzazione turistica
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge
regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale -
Interventi per la promozione e commercializzazione turistica -
Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio
1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della
L.R. 9 agosto 1993, n. 28), nell'ambito del sottoindicato capitolo
afferente alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 - Interventi per la promozione
del turismo regionale, sono disposte le seguenti autorizzazioni e
integrazioni di spesa come segue:
a) Cap. 25558 Spese per l'attuazione attraverso l'APT
Servizi, del piano annuale della azioni di
promozione turistica regionale di carattere
generale e per il cofinanziamento anche
tramite l'APT Servizi s.r.l. di progetti di
promozione turistica e commercializzazione
turistica elaborati dai soggetti aderenti
alle Unioni di cui all'articolo 13 della
L.R. 4 marzo 1998, n. 7 (articolo 7, comma
2, lettere a) e b) ed articolo 8, comma 3 e
artt. 13 e 19 della L.R. 4 marzo 1998, n.
7)
Esercizio 2006: +Euro 150.000,00
Esercizio 2007: Euro 12.150.000,00.
Art. 10
Recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti
storici
1. Alle autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi
regionali con riferimento ai contributi finalizzati all'acquisto di
edifici di carattere storico-artistico o ambientale ai sensi della
legge regionale 15 luglio 2002, n. 16 (Norme per il recupero degli
edifici storico-artistici e la promozione della qualità
architettonica e paesaggistica del territorio) a valere sul Capitolo
30895 afferente alla U.P.B. 1.4.1.3.12620 - Recupero edilizio,
urbanistico e ambientale degli insediamenti storici, è apportata la
riduzione di Euro 108.068,61.
Art. 11
Fondo per la conservazione della natura
1. Nell'ambito dei capitoli sottoindicati ed afferenti alla U.P.B.
1.4.2.2.13500 - Parchi e riserve naturali, è stabilito quanto segue:
a) per la dotazione del fondo regionale per la conservazione
della natura istituito ai sensi dell'articolo 3 della
legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 (Provvedimenti per
la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un
fondo regionale per la conservazione della natura -
Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco), è
disposta un'autorizzazione di spesa, per l'esercizio
2006, di Euro 15.000,00 (Cap. 38050);
b) per l'attuazione di studi e ricerche per una migliore
conservazione della natura, delle espressioni e degli
equilibri ambientali di particolare pregio e significato,
anche in collaborazione con l'Istituto per i beni
artistici, culturali e naturali, a norma dell'articolo 3,
comma 1, lettera b) della legge regionale n. 2 del 1977,
è disposta, per l'esercizio 2006, un'autorizzazione di
spesa di Euro 55.026,79 (Cap. 38058);
c) per interventi volti alla tutela di esemplari arborei
singoli o in gruppo di notevole pregio scientifico e
monumentale ai sensi dell'articolo 6 della legge
regionale n. 2 del 1977 è disposta, per l'esercizio 2006,
un'autorizzazione di spesa di Euro 36.784,00 (Cap.
38070).
Art. 12
Opere acquedottistiche e fognarie
1. Per la concessione di contributi, a favore di Comuni, per la
esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie ai sensi
dell'articolo 3, comma 2 della legge regionale 15 novembre 1976, n.
47 (Disciplina transitoria degli interventi per il finanziamento di
opere idroigieniche nel territorio regionale), nell'ambito dei
capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.2.3.14000 - Opere
acquedottistiche, fognarie e impianti di depurazione è disposta la
seguente autorizzazione di spesa:
a) Cap. 35305 Contributi in capitale a favore di Comuni
per l'esecuzione di opere acquedottistiche e
fognarie (art. 3, comma 2, L.R. 15 novembre
1976, n. 47)
Esercizio 2006: Euro 1.000.000,00.
Art. 13
Interventi volti al disinquinamento delle acque del Mar Adriatico
1. Per la promozione di iniziative volte a ricercare le cause della
degradazione ambientale, nonchè ad individuare i mezzi più idonei
per favorire il progressivo miglioramento della situazione in atto
ai sensi della legge regionale 31 agosto 1978, n. 39 (Interventi per
la ricerca ambientale - Norme per l'esercizio della motonave
regionale Daphne ) è disposta, per l'esercizio 2006,
un'autorizzazione di spesa di Euro 250.000,00 nell'ambito della
U.P.B. 1.4.2.3.14150 - Interventi per la ricerca ambientale, a
valere sul Capitolo 37150.
Art. 14
Interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale
1. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza,
bonifica e ripristino ambientale ai sensi dell'articolo 134 della
legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale
e locale), nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B.
1.4.2.3.14220 - Recupero, messa in sicurezza e ripristino
ambientale, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 37332 Fondo per l'anticipazione delle somme
necessarie per la realizzazione degli
interventi di messa in sicurezza, bonifica e
ripristino ambientale di cui al comma 9
dell'articolo 17 del DLgs 5 febbraio 1997,
n. 22 (articolo 134, comma 1, L.R. 21 aprile
1999, n. 3)
Esercizio 2006: Euro 500.000,00
b) Cap. 37374 Finanziamenti a favore dei soggetti
pubblici attuatori di interventi di messa in
sicurezza, bonifica e ripristino ambientale
delle aree pubbliche o soggette ad uso
pubblico (articolo 134, comma 3, L.R. 21
aprile 1999, n. 3)
Esercizio 2006: Euro 1.000.000,00.
Art. 15
Parco regionale del delta del Po
1. Per la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione
dell'ambiente naturale e storico, del territorio e del paesaggio del
delta del Po, ai sensi della legge regionale 2 aprile 1988, n. 11
(Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali) e
dell'articolo 13 della legge regionale 2 luglio 1988, n. 27
(Istituzione del Parco regionale del delta del Po), per l'esercizio
2006 è disposta una autorizzazione di spesa di Euro 200.000,00 a
valere sul Capitolo 38030 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14300 -
Parchi e riserve naturali.
Art. 16
Parchi regionali e riserve naturali
1. Per il recupero e la valorizzazione delle risorse ambientali e
per lo sviluppo socio-economico del territorio, ai sensi
dell'articolo 35, commi 2 e 4 della legge regionale 2 aprile 1988,
n. 11 (Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali),
per l'esercizio 2006 è disposta una autorizzazione di spesa di Euro
200.000,00 a valere sul Capitolo 38090 afferente alla U.P.B.
1.4.2.3.14305 - Recupero e valorizzazione delle risorse ambientali.
Art. 17
Interventi in materia di opere idrauliche
nei corsi d'acqua di competenza regionale
1. Per la realizzazione di interventi afferenti il servizio di piena
nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza
regionale e per la manutenzione delle reti di monitoraggio
meteo-idro-pluviometrico ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904,
n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere
idrauliche delle diverse categorie) è disposta l'autorizzazione di
spesa a valere sul Capitolo 39185 ed appartenente alla U.P.B.
1.4.2.3.14500 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale,
per l'esercizio 2006, di Euro 500.000,00.
Emendamento n. 2 (sostitutivo)
L'art. 18 del presente progetto di legge è sostituito dal seguente:
Art. 18
Rete viaria di interesse regionale
1. Per gli interventi sulla rete stradale relativi alla viabilità di
interesse regionale previsti dalla legge regionale 21 aprile 1999,
n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), è disposta la
seguente autorizzazione di spesa, a valere sul sottoindicato
capitolo afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e
costruzione opere stradali:
a) Cap. 45184 Finanziamenti a Province per riqualificazione,
ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete
viaria di interesse regionale e ulteriore manutenzione straordinaria
(art. 167, comma 2, lett. A) e B), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e
successive modifiche)
Esercizio 2006: Euro 14.900.000,00.
2. Per la realizzazione degli interventi previsti dai programmi
d'area di cui alla l.r. 19 agosto 1996, n. 30, è disposta la
seguente autorizzazione di spesa a valere sul sottoindicato capitolo
afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione di
opere stradali:
a) Cap. 45175 Contributi in capitale alle Province per interventi
di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà
comunale (art. 167-bis, comma 1, L.R. 21 aprile 1999, n. 3 come
modificato dall'art. 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12)
Esercizio 2006: Euro 1.212.000,00.
Art. 18
Rete viaria di interesse regionale
1. Per gli interventi sulla rete stradale relativi alla viabilità di
interesse regionale previsti dalla legge regionale 21 aprile 1999,
n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale),è disposta la seguente
autorizzazione di spesa, a valere sul sottoindicato capitolo
afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione
opere stradali:
a) Cap. 45184 Finanziamenti a Province per
riqualificazione , ammodernamento, sviluppo
e grande infrastrutturazione della rete
viaria di interesse regionale e ulteriore
manutenzione straordinaria (art. 167, comma
2, lett. A) e B), L.R. 21 aprile 1999, n. 3
e successive modifiche)
Esercizio 2006: Euro 15.000.000,00.
Art. 19
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna
alla ricapitalizzazione della società SAB -
Aeroporto G. Marconi di Bologna SpA
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare all'aumento
del capitale sociale, approvato dall'assemblea della Società SAB. -
Aeroporto G. Marconi di Bologna SpA, della quale è già socio ai
sensi della legge regionale 23 ottobre 1986, n. 35 (Partecipazione
della Regione Emilia-Romagna alla società S.A.B. - Aeroporto G.
Marconi di Bologna S.p.A.), entro il limite massimo di tre milioni
di Euro, per l'esercizio 2006 a valere sul Capitolo 45710 CNI
afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16650 - Aeroporti regionali.
Art. 20
Protezione civile. Interventi di emergenza
1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le
necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità e di pronti
interventi nelle materie di competenza regionale, a norma di quanto
disposto dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010
(Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere, a sua
cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile
dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi
calamitosi), è disposta l'autorizzazione di spesa, per l'esercizio
finanziario 2006, a valere sul Capitolo 48050 appartenente alla
U.P.B. 1.4.4.3.17450 - Attrezzature e materiali per pronto
intervento di Euro 2.150.000,00.
Emendamento n. 3 (aggiuntivo)
Fra l'art. 20 e l'art. 21 del presente progetto di legge è inserito
il seguente:
Art. 20 bis
Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende
sanitarie
Gestiti direttamente dalla Regione
1. Lo stanziamento per interventi di promozione e supporto nei
confronti delle Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla
Regione, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n.
421), per l'esercizio 2006 è determinato in Euro 20.000.000,00, a
valere sul Capitolo 51721 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 -
Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al
perseguimento degli obiettivi del piano sanitario nazionale e
regionale - Altre risorse vincolate, e viene utilizzato nell'ambito
dei compiti relativi a:
a) sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche per
la salute, in particolare nel campo dell'attività di informazione e
comunicazione ai cittadini e agli operatori, di consolidamento
dell'assetto organizzativo fondato sulle macro-strutture aziendali e
sul modello dipartimentale, di integrazione socio-sanitaria e di
formazione e valorizzazione delle risorse umane
Euro: 13.500.000,00;
b) spese per attività di supporto al Servizio sanitario regionale
Euro: 2.800.000,00;
c) spese per il funzionamento dell'Agenzia sanitaria regionale
Euro: 3.700.000,00.
Art. 21
Interventi volti alla tutela e al controllo della popolazione canina
e felina
1. Per il finanziamento di contributi ad imprese agricole per la
perdita di animali causata da cani inselvatichiti e da altri animali
predatori in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 7
aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della
popolazione canina e felina), è disposta, per l'esercizio 2006,
un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 123.949,70 a valere sul
Capitolo 64410 nell'ambito della U.P.B. 1.5.1.2.18390 - Indennizzi
alle imprese agricole per danni causati da animali predatori.
Art. 22
Fondo sociale regionale
1. Per la concessione di contributi volti ad incentivare la
costruzione, ristrutturazione ed acquisto di immobili destinati o da
destinare a strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie ai sensi
dell'articolo 48 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme
per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali) è disposta,
per l'esercizio 2006, un'autorizzazione di spesa di Euro
6.171.701,26 a valere sul Capitolo 57200 afferente alla U.P.B.
1.5.2.3.21000 - Potenziamento delle strutture socio-assistenziali.
Art. 23
Investimento per i servizi educativi per l'infanzia
1. Per la concessione di contributi per la costruzione, l'acquisto,
il riattamento, l'impianto e l'arredamento delle strutture dei
servizi educativi per l'infanzia, a norma di quanto disposto dalla
legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi
educativi per la prima infanzia), è disposta la seguente
autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 58435 nell'ambito
della U.P.B. 1.6.1.1.22510 - Investimenti per lo sviluppo dei
servizi educativi per l'infanzia:
Esercizio 2006: Euro 4.000.000,00.
Emendamento n. 4 (aggiuntivo)
Fra l'art. 23 e l'art. 24 del presente progetto di legge è inserito
il seguente:
Art. 23 bis
Opere urgenti di edilizia scolastica - Programmi d'area
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dai programmi
d'area di cui alla l.r. 19 agosto 1996, n. 30, volti all'esecuzione
di opere urgenti di edilizia scolastica e relative pertinenze, a
norma di quanto previsto dalla legge regionale 22 maggio 1980, n. 39
(Norme per l'affidamento e l'esecuzione di opere urgenti di edilizia
scolastica) è disposta, per l'esercizio 2006, una autorizzazione di
spesa pari ad Euro 1.950.000,00 a valere sul Capitolo 73060
nell'ambito della U.P.B. 1.6.2.3.23500 - Investimenti per lo
sviluppo delle attività scolastiche e formative.
Art. 24
Contributi alle Aziende regionali per il diritto allo studio
universitario
di Modena e Reggio Emilia e di Parma
per interventi straordinari di edilizia universitaria
1. La Regione è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari
in conto capitale alle Aziende regionali per il diritto allo studio
universitario di Modena e Reggio Emilia e di Parma, per la
ristrutturazione e la nuova costruzione di residenze universitarie.
Tali finanziamenti sono destinati alle residenze universitarie
Mario Allegretti per un importo di Euro 325.000,00 e San
Pancrazio per un importo di Euro 838.000,00. La Giunta regionale
con proprio atto assegna i contributi e definisce modalità e
procedure per la concessione dei finanziamenti straordinari alle
Aziende regionali per il diritto allo studio universitario
sopraindicate.
2. Per la realizzazione degli interventi previsti al comma 1 è
disposta per l'esercizio finanziario 2006 un'autorizzazione di spesa
di Euro 1.163.000,00 a valere sul Capitolo 73132 CNI afferente alla
U.P.B. 1.6.3.3.24510 - Edilizia residenziale universitaria.
Art. 25
Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini
1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di
rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura
musicale, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1995, n. 27
(Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini), è disposta, per
l'esercizio 2006, una ulteriore autorizzazione di spesa di Euro
3.875.000,00 a valere sul Capitolo 70602, nell'ambito della U.P.B.
1.6.5.2.27110 - Contributi ad Enti o Associazioni che si prefiggono
scopi culturali.
Art. 26
Norme per il recesso ovvero lo scioglimento e la messa in
liquidazione
dell'Agenzia di iniziative culturali dell'Emilia-Romagna (AICER srl)
1. La Regione, in qualità di socio partecipante, si attiva per il
proprio recesso, ovvero per lo scioglimento e la messa in
liquidazione, qualora deliberati dagli organi societari,
dell'Agenzia di iniziative culturali dell'Emilia-Romagna (AICER
srl), di cui alla legge regionale 9 marzo 1990, n. 17 (Costituzione
di una società per azioni per la valorizzazione del patrimonio
storico, artistico, culturale e ambientale) e all'articolo 34 della
legge regionale 23 dicembre 2004 n. 27 (Legge finanziaria regionale
adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre
2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario
2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007).
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a
concedere, ove necessario, finanziamenti destinati alla copertura
degli eventuali oneri connessi alle operazioni di liquidazione, a
valere sul Capitolo 70814 CNI Contributi finalizzati alla messa in
liquidazione dell'Agenzia di iniziative culturali
dell'Emilia-Romagna (AICER s.r.l.) afferente alla U.P.B.
1.6.5.2.27110 - Attività culturali. Contributi a Enti e Associazioni
e partecipazioni a società e istituzioni, per l'esercizio 2006 e per
un importo di Euro 200.000,00.
3. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere
tutti gli atti necessari, a norma di legge, al fine di perfezionare
quanto disposto al comma 1.
Art. 27
Politiche regionali a favore dei giovani
1. Per gli interventi di ristrutturazione e adeguamento di strutture
destinate ad attività rivolte ai giovani ai sensi dell'articolo 4,
comma 1, lettera b) della legge regionale 25 giugno 1996, n. 21
(Promozione e coordinamento delle politiche rivolte ai giovani) è
disposta, per l'esercizio finanziario 2006, un'autorizzazione di
spesa di Euro 500.000,00 a valere sul Capitolo 71572 appartenente
alla U.P.B. 1.6.5.3.27540 - Ristrutturazione e adeguamento di
strutture per progetti rivolti ai giovani.
Art. 28
Trasferimento all'esercizio 2006
delle autorizzazioni di spesa relative al 2005
finanziate con mezzi regionali
1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, già finanziate con
mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi,
sono trasferite all'esercizio 2006 a seguito della presunta mancata
assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2005:
Progr. Capitolo UPB Euro
1 ) 2701 1.2.3.3.4420 1.150.000,00
2 ) 2775 1.2.3.3.4425 100.000,00
3 ) 3850 1.2.3.3.4440 50.460,45
4 ) 3925 1.2.1.3.1520 140.439,55
5 ) 4270 1.2.1.3.1600 12.636.178,13
6 ) 4276 1.2.1.3.1600 24.304.118,40
7 ) 4348 1.2.1.3.1600 10.742.611,29
8 ) 14070 1.3.1.3.6200 212.143,01
9 ) 14170 1.3.1.3.6200 239.280,00
10 ) 16332 1.3.1.3.6300 3.716.447,36
11 ) 16400 1.3.1.3.6300 1.104.340,52
12 ) 21078 1.3.2.3.8000 2.000.000,00
13 ) 22210 1.3.2.3.8260 2.693.294,86
14 ) 23417 1.3.2.3.8350 6.484.667,25
15 ) 23419 1.3.2.3.8350 391.213,32
16 ) 25525 1.3.3.3.10010 5.421.052,91
17 ) 25780 1.3.3.3.10010 477.247,71
18 ) 27500 1.3.4.3.11600 484.255,30
19 ) 27718 1.3.4.3.11600 516.456,90
20 ) 27727 1.3.4.3.11610 500.000,00
21 ) 30640 1.4.1.3.12630 5.197.595,40
22 ) 30644 1.4.1.3.12630 146.092,15
23 ) 30646 1.4.1.3.12630 1.656.550,00
24 ) 30880 1.4.1.3.12620 255.319,62
25 ) 30885 1.4.1.3.12620 3.361.538,74
26 ) 30895 1.4.1.3.12620 32.924,12
27 ) 31110 1.4.1.3.12650 44.397.150,26
28 ) 32020 1.4.1.3.12670 15.077.652,28
29 ) 32045 1.4.1.3.12800 2.183.258,22
30 ) 32097 1.4.1.3.12735 14.647.891,70
31 ) 32116 1.4.1.3.12820 2.033.417,88
32 ) 32121 1.4.1.3.12820 41.156,44
33 ) 32123 1.4.1.3.12820 1.208.282,47
34 ) 35305 1.4.2.3.14000 2.745.553,50
35 ) 37150 1.4.2.3.14150 284.760,44
36 ) 37332 1.4.2.3.14220 1.569.844,66
37 ) 37336 1.4.2.3.14200 5.913.447,03
38 ) 37374 1.4.2.3.14220 4.195.434,00
39 ) 37376 1.4.2.3.14223 5.315.917,50
40 ) 37378 1.4.2.3.14223 1.000.000,00
41 ) 38025 1.4.2.3.14300 25.822,84
42 ) 38027 1.4.2.3.14310 1.807.599,15
43 ) 38030 1.4.2.3.14300 845.090,00
44 ) 38090 1.4.2.3.14305 2.025.065,29
45 ) 39050 1.4.2.3.14500 3.719.264,41
46 ) 39185 1.4.2.3.14500 172.730,40
47 ) 39220 1.4.2.3.14500 3.626.526,42
48 ) 39360 1.4.2.3.14555 2.854.773,37
49 ) 41102 1.4.3.3.15800 3.821.781,05
50 ) 41250 1.4.3.3.15800 2.678.202,58
51 ) 41360 1.4.3.3.15800 1.036.440,61
52 ) 41550 1.4.3.3.15800 409.874,14
53 ) 41570 1.4.3.3.15800 311.188,11
54 ) 41900 1.4.3.3.15820 125.000,00
55 ) 41995 1.4.3.3.15820 3.191.982,77
56 ) 43027 1.4.3.3.16000 1.914.827,41
57 ) 43221 1.4.3.3.16010 6.045.023,28
58 ) 43270 1.4.3.3.16010 24.742.903,52
59 ) 45123 1.4.3.3.16420 121.310,21
60 ) 45172 1.4.3.3.16200 328.202,45
61 ) 45175 1.4.3.3.16200 13.257.656,29
62 ) 45177 1.4.3.3.16200 1.500.000,00
63 ) 45184 1.4.3.3.16200 19.919.362,79
64 ) 45190 1.4.3.3.16200 135.913,80
65 ) 45194 1.4.3.3.16200 4.990.139,38
66 ) 46110 1.4.3.3.16600 1.033.000,00
67 ) 46115 1.4.3.3.16600 645.571,12
68 ) 46125 1.4.3.3.16600 649.813,86
69 ) 47010 1.4.4.3.17400 1.000.000,00
70 ) 47015 1.4.4.3.17400 1.065.827,59
71 ) 47111 1.4.4.3.17400 428.080,34
72 ) 47114 1.4.4.3.17400 4.855.138,45
73 ) 48050 1.4.4.3.17450 3.222.883,57
74 ) 57200 1.5.2.3.21000 6.416.562,17
75 ) 57680 1.5.2.3.21060 3.294.421,02
76 ) 64400 1.5.1.3.19100 1.087.795,00
77 ) 65707 1.5.1.3.19050 5.044.627,68
78 ) 65712 1.5.2.3.21080 768.634,06
79 ) 65714 1.5.1.3.19050 1.094.888,60
80 ) 65717 1.5.1.3.19050 2.427.935,61
81 ) 65770 1.5.1.3.19070 20.335.849,79
82 ) 68321 1.5.2.3.21060 4.520.154,80
83 ) 70718 1.6.5.3.27520 10.227.839,46
84 ) 71572 1.6.5.3.27540 1.786.553,68
85 ) 73140 1.6.3.3.24510 619.000,00
86 ) 75303 1.6.4.3.26500 266.621,48
87 ) 78569 1.4.2.3.14380 451.352,69
88 ) 78705 1.6.6.3.28500 379.325,62
Art. 29
Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2001
1. Dopo l'articolo 11 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24
(Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo)
è inserito il seguente articolo:
Art. 11 bis
Fondo di rotazione per la realizzazione delle politiche per la casa
1. Al fine di favorire la realizzazione delle politiche abitative
regionali si costituisce un fondo di rotazione con lo scopo di
contribuire all'abbattimento degli interessi relativi ai mutui
agevolati, concessi dagli istituti di credito, a soggetti
individuati dalla Regione, ai sensi dell'articolo 14, per la
realizzazione di case destinate all'assegnazione in locazione
permanente e temporanea ed all'acquisizione in proprietà.
2. Il fondo di rotazione contribuisce a contenere l'onere degli
interessi sui mutui concorrendo alla provvista del capitale
impiegato dagli istituti di credito per la concessione dei mutui
agevolati ai soggetti individuati dalla Regione stessa.
3. Al finanziamento del fondo si provvede con le risorse di cui
all'articolo 11, comma 2.
4. Le specifiche modalità di funzionamento del fondo di rotazione
saranno definite con apposite convenzioni tra la Regione e gli
istituti di credito erogatori dei mutui agevolati. Le convenzioni
saranno approvate con deliberazione della Giunta regionale. .
Emendamento n. 5 (aggiuntivo)
Fra l'art. 29 e l'art. 30 del presente progetto di legge è inserito
il seguente:
Art. 29 bis
Comitato scientifico per le biotecnologie in agricoltura
1. Ai componenti del comitato scientifico per le biotecnologie in
agricoltura della Regione Emilia-Romagna, istituito ai sensi
dell'art. 3, comma 2, della L.R. 22 novembre 2004, n. 25 (Norme in
materia di organismi geneticamente modificati), è riconosciuto, a
far data dal suo insediamento, un compenso di Euro 250,00 per
seduta, oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute, nei
limiti della normativa vigente.
2. Agli oneri conseguenti alle disposizioni di cui al comma 1 si
provvede, nell'ambito dello stanziamento recato dal capitolo 10050
Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza ed i
compensi ai componenti, le indennità di missione ed il rimborso
spese di trasporto ai membri estranei alla Regione di consigli,
commissioni e comitati - Spese obbligatorie afferente alla U.P.B.
1.2.1.1.100 - Compensi e rimborsi spettanti ai componenti di organi
collegiali - del bilancio per l'esercizio finanziario 2006 e
nell'ambito delle disponibilità previste nel medesimo capitolo, dai
bilanci degli esercizi successivi.
Emendamento n. 7 (aggiuntivo)
Fra l'art. 29 e l'art. 30 del presente progetto di legge è inserito
il seguente:
Art. 29 ter
Modifiche alla legge regionale n. 20 del 1994
1. Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 16 maggio 1994 n.
20 (Norme per la qualificazione dell'impresa artigiana), è
sostituito dal seguente: 1. Agli interventi previsti dalla presente
legge possono accedere le imprese artigiane, singole o associate,
che rispondano ai requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443
ad esclusione di quelli di cui all'art. 5, comma 1, lett. c-bis) cui
possono accedere solo Enti locali territoriali .
2. Nel comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 20 del 1994,
dopo la lettera b) è iscritta la seguente: b-bis) la
predisposizione dei Programmi provinciali per l'artigianato di cui
all'art. 41, comma 1, lett. a) della legge regionale 21 aprile 1999,
n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) .
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 20 del
1994 è aggiunto il seguente: 3-bis. Per la predisposizione dei
Programmi di cui al comma 2, lett. b-bis) la Giunta regionale con
proprio atto stabilisce le modalità dell'intervento regionale e
l'entità del contributo nell'ambito delle disponibilità previste dal
Bilancio regionale .
4. Nel comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 20 del 1994
dopo la lettera c), è inserita la seguente: c-bis) all'allestimento
e potenziamento delle aree di insediamento delle imprese artigiane e
alla realizzazione di infrastrutture di reti nonchè di centri
integrati di servizio .
5. Nel comma 2, dell'articolo 5 della legge regionale n. 20 del 1994
dopo le parole Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1
sono inserite le seguenti lett. a), b), c) .
6. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 20 del
1994 è aggiunto il seguente: 2-bis. Per la realizzazione dei
progetti di cui al comma 1, lettera c-bis), la Regione concede agli
Enti locali contributi in conto capitale o in conto interessi. La
Giunta regionale con proprio atto stabilisce le modalità
dell'intervento regionale e l'entità del contributo, nell'ambito
delle disponibilità previste dal Bilancio regionale .
Emendamento n. 8 (aggiuntivo)
Fra l'art. 29 e l'art. 30 del presente progetto di legge è inserito
il seguente:
Art. 29 quater
Modifiche alla legge regionale n. 41 del 1997
1. Nel comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 10 dicembre 1997,
n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e
la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva,
Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49) è aggiunta la
seguente lettera:
l) la realizzazione di programmi di intervento per la promozione e
la attivazione di Centri commerciali naturali , intesi come centri
urbanizzati a vocazione commerciale, volti alla rigenerazione e al
rinnovo commerciale di aree urbane centrali, di aree periferiche, di
centri urbani minori e di frazioni finalizzati ad attivare processi
di rilancio socio-economico dell'area attraverso opere di
miglioramento del contesto fisico e di formazione di partnership
pubblico privato per la promozione dell'area oggetto di intervento .
2. Nella lettera c) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n.
41 del 1997 la locuzione e c) è sostituita dalla seguente: c) e
l) .
3. Dopo l'articolo 10 della legge regionale n. 41 del 1997 è
aggiunto il seguente:
Art. 10-bis
Programmi di intervento locali per la promozione
e la attivazione di Centri commerciali naturali
1. I contributi di cui all'art. 3, comma 3, lettera l) sono concessi
per programmi di intervento locali per la promozione e la
attivazione di Centri commerciali naturali presentati dai Comuni
per attivare processi di rigenerazione e rinnovo commerciale.
2. Le procedure per la formazione dei Programmi nonchè i contenuti
della convenzione che regola i rapporti fra i soggetti pubblici e i
soggetti privati, che partecipano in forma associata, sono definiti
dalla Giunta regionale.
3. Il Comune destinatario dei contributi regionali si impegna a
finanziare con risorse proprie parte del progetto riguardante le
opere realizzate dai soggetti privati in forma associata. La
percentuale minima di tale contributo viene fissata, esclusivamente
in relazione agli interventi ammessi al contributo regionale,
nell'atto della Giunta di cui al comma 2.
4. I programmi di intervento sono approvati dalla Giunta
regionale.
Emendamento n. 9 (aggiuntivo)
Fra l'art. 29 e l'art. 30 del presente progetto di legge è inserito
il seguente:
Art. 29 quinquies
Spostamento di scadenza di termini in materia
di trasporti pubblici locali dell'area metropolitana
bolognese - legge regionale n. 30 del 1998
1. L'ultimo periodo dell'art. 52 della legge regionale 23 dicembre
2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in
coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna e del bilancio pluriennale 2005-2007) è
sostituito dal seguente: Gli esercenti presenti sono comunque
tenuti alla prosecuzione del servizio fino al momento
dell'aggiudicazione, potendo cionondimeno partecipare alle procedure
concorsuali per l'affidamento del servizio nel rispetto delle norme
nazionali e comunitarie .
Emendamento n. 10 (aggiuntivo)
Fra l'art. 29 e l'art. 30 del presente progetto di legge è inserito
il seguente:
Art. 29 sexies
Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2002
1. Nell'alinea del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 14
maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività
di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico)
dopo la parola: promuove sono inserite le parole: e può
realizzare, anche direttamente, .
2. Nell'art. 7 della legge regionale n. 7 del 2002 è aggiunto il
comma: 1-bis. La Regione può altresì realizzare progetti di
iniziativa diretta ai sensi del comma 1, lett. b) dell'art. 7, della
legge regionale 12 dicembre 1985, n. 29 (Norme generali sulle
procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e
infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da
parte della Regione, di Province, Comuni, Comunità montane, Consorzi
di Enti locali). .
3. Nel comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 7 del 2002 sono
soppresse le parole e sono incaricati dal Direttore generale
competente per materia .
4. Nell'art. 11 della legge regionale n. 7 del 2002 sono apportate
le seguenti modifiche:
a) nel comma 7 dopo la parola nonchè sono aggiunte le parole:
apposite convenzioni ;
b) nel comma 8 la locuzione: Detta convenzione disciplina è
sostituita dalla locuzione: Le convenzioni disciplinano e alla
lett. c) le parole della convenzione sono sostituite dalle parole
delle convenzioni .
Emendamento n. 11 (aggiuntivo)
Fra l'art. 29 e l'art. 30 del presente progetto di legge è inserito
il seguente:
Art. 29 septies
Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2003
1. Nel comma 2 dell'articolo 35 della legge regionale 12 marzo 2003,
n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali), le parole Il Consiglio regionale sono sostituite dalle
parole La Giunta regionale .
2. L'articolo 38 della l.r. n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:
Art. 38
Erogazione dei servizi mediante accreditamento
1. Per l'erogazione dei servizi sociali, socio-assistenziali e
socio-sanitari, caratterizzati da un finanziamento pubblico
prevalente, da scopi solidaristici, da bisogni di cura e
dall'adeguatezza, dalla flessibilità e dalla personalizzazione degli
interventi, le amministrazioni competenti si avvalgono di soggetti,
pubblici o privati, autorizzati ai sensi dell'articolo 35 ed
accreditati con le modalità del presente articolo, con i quali
vengono stipulati appositi contratti di servizio aventi ad oggetto
la regolamentazione complessiva degli interventi.
2. La Giunta regionale, d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie
locali e sentito il parere della Conferenza regionale del terzo
settore, individua, nel rispetto dei parametri di cui al comma 1, i
servizi il cui esercizio è subordinato all'ac-creditamento. Con il
medesimo provvedimento sono definiti altresì, per ciascuna tipologia
di servizio, gli ambiti di applicazione, i criteri ed i requisiti
per il rilascio dell'accreditamento da parte dei soggetti di cui al
comma 3, con l'obiettivo di promuovere la qualità del sistema
integrato dei servizi e di garantire la trasparenza dei soggetti
gestori e la qualità sociale e professionale dei servizi e delle
prestazioni erogate.
3. All'accreditamento provvedono i Comuni referenti per l'ambito
distrettuale, individuati ai sensi del comma 3 dell'articolo 29.
L'accreditamento è rilasciato nell'ambito del fabbisogno di servizi
indicato dalla programmazione regionale e territoriale, acquisito il
parere di un apposito organismo tecnico di ambito provinciale, la
cui composizione e modalità di funzionamento sono stabilite con il
provvedimento di cui al comma 2. Nelle procedure di accreditamento,
i Comuni referenti si attengono a criteri di non discriminazione,
pubblicità e trasparenza, garantendo la coerenza dei provvedimenti
adottati con quanto indicato negli atti di programmazione di cui
all'articolo 29 per il territorio interessato. L'accreditamento
costituisce altresì condizione per l'erogazione delle prestazioni
mediante la concessione dei titoli di cui all'articolo 40.
4. Le Province assicurano il monitoraggio sull'attuazione del
sistema di accreditamento sul proprio territorio al fine di favorire
la piena realizzazione delle finalità di cui al presente articolo .
3. L'articolo 41 della l.r. n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:
Articolo 41
Disposizioni transitorie per gli affidamenti e gli acquisti dei
servizi
1. Fino all'avvio del sistema di accreditamento di cui all'articolo
38, le amministrazioni competenti provvedono agli affidamenti dei
servizi sociali, socio-sanitari e socio-assistenziali nel rispetto
della disciplina vigente in materia, privilegiando per la scelta del
fornitore le procedure di affidamento ristrette o negoziate e
provvedendo a valutare le offerte secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, sulla base della qualità e del
prezzo, considerando il fattore prezzo con un peso inferiore al
cinquanta per cento del peso complessivo .
Emendamento n. 12 (aggiuntivo)
Fra l'art. 29 e l'art. 30 del presente progetto di legge è inserito
il seguente:
Art. 29 octies
Comando del personale presso i gestori dei servizi locali ambientali
1. Fermo restando quanto previsto dall' art. 25 della legge
regionale 6 settembre 1999, n. 25 (Delimitazione degli ambiti
territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra
gli Enti Locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e
del servizio di gestione dei rifiuti urbani), al fine di conseguire
una maggiore economicità di gestione il personale degli Enti Locali,
già adibito allo svolgimento di attività connesse al servizio idrico
integrato e al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani alla
data di entrata in vigore della presente legge, può essere comandato
presso i gestori di detti servizi.
2. L'attivazione del comando previsto al comma 1 è subordinata alla
richiesta del personale interessato. L'onere del comando è a carico
del soggetto gestore del servizio.
Art. 30
Copertura finanziaria
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute
nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte, con le
risorse indicate nel Bilancio pluriennale 2006-2008 - Stato di
previsione dell'Entrata, nel rispetto delle destinazioni definite
dallo Stato di previsione della Spesa.
Art. 31
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2006.
ALLEGATO 2
EMENDAMENTI PRESENTATI
NELLA SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 2005
al progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA
LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON
L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2006 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2006 - 2008
oggetto 750
Emendamento n. 11 riformulato
con i subemendamenti presentati dalla Giunta regionale
Art. 29 septies
Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2003
1. Al comma 2 dell'articolo 35 della legge regionale 12 marzo 2003,
n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)
le parole Il Consiglio regionale sono sostituite dalle parole La
Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, .
2. L'articolo 38 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito
dal seguente:
Art. 38
Erogazione dei servizi mediante accreditamento
01. Per l'erogazione dei servizi sociali, socio-assistenziali e
socio-sanitari, caratterizzati da un finanziamento pubblico
prevalente, da scopi solidaristici, da bisogni di cura e
dall'adeguatezza, dalla flessibilità e dalla personalizzazione degli
interventi, le amministrazioni competenti si avvalgono delle
strutture e dei servizi gestiti nelle forme previste dalla normativa
sui servizi pubblici locali e delle Aziende di servizi alla persona
di cui all'articolo 22, nonché dei soggetti privati di cui agli
articoli 20 e 21.
1. La gestione dei servizi di cui al comma 01 è comunque subordinata
al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 35 e
dell'accreditamento nelle modalità previste dal presente articolo,
nonché alla stipulazione di appositi contratti di servizio tra le
amministrazioni competenti ed i soggetti gestori, aventi ad oggetto
la regolamentazione complessiva degli interventi. Tali contratti
prevedono le modalità per la verifica periodica dei relativi
adempimenti ed i provvedimenti da adottare in caso di inadempienza.
2. La Giunta regionale, entro dodici mesi, d'intesa con la
Conferenza Regione-Autonomie locali e sentito il parere della
Conferenza regionale del terzo settore, individua, nel rispetto dei
parametri di cui al comma 01, i servizi il cui esercizio è
subordinato all'accreditamento. Con il medesimo provvedimento sono
definiti altresì, per ciascuna tipologia di servizio, gli ambiti di
applicazione, i criteri ed i requisiti per il rilascio
dell'accreditamento da parte dei soggetti di cui al comma 3, con
l'obiettivo di promuovere la qualità del sistema integrato dei
servizi e di garantire la trasparenza dei soggetti gestori, la
tutela del lavoro e la qualità sociale e professionale dei servizi e
delle prestazioni erogate.
3. All'accreditamento provvedono i Comuni referenti per l'ambito
distrettuale, individuati ai sensi del comma 3 dell'articolo 29.
L'accreditamento è rilasciato nell'ambito del fabbisogno di servizi
indicato dalla programmazione regionale e territoriale, acquisito il
parere di un apposito organismo tecnico di ambito provinciale, la
cui composizione e modalità di funzionamento sono stabilite con il
provvedimento di cui al comma 2. Nelle procedure di accreditamento,
i Comuni referenti si attengono a criteri di non discriminazione,
pubblicità e trasparenza, garantendo la coerenza dei provvedimenti
adottati con quanto indicato negli atti di programmazione di cui
all'articolo 29 per il territorio interessato. L'accreditamento
costituisce altresì condizione per l'erogazione delle prestazioni
mediante la concessione dei titoli di cui all'articolo 40.
4. Le Province assicurano il monitoraggio sull'attuazione del
sistema di accreditamento sul proprio territorio al fine di favorire
la piena realizzazione delle finalità di cui al presente articolo.
3. L'articolo 41 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito
dal seguente:
Art. 41
Ulteriori disposizioni per gli affidamenti e gli acquisti dei
servizi
1. Fino all'avvio del sistema di accreditamento di cui
all'articolo 38, nonché per le prestazioni escluse dall'ambito di
applicazione del medesimo articolo, le amministrazioni competenti
provvedono agli affidamenti dei servizi sociali, socio-sanitari e
socio-assistenziali nel rispetto della disciplina vigente in
materia, privilegiando per la scelta del fornitore le procedure di
affidamento ristrette o negoziate e provvedendo a valutare le
offerte secondo il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, sulla base della qualità e del prezzo, considerando il
fattore prezzo con un peso inferiore al cinquanta per cento del peso
complessivo .
EMENDAMENTO n. 1 (aggiuntivo)
dei consiglieri Villani, Rivi e Richetti
Dopo l'art. 29 è aggiunto il seguente articolo:
Art. 29 novies
Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2004
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale 28 luglio
2004, n. 17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in
coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del
bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di
variazione) è aggiunto il seguente:
3 bis. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa definisce
il trattamento economico e le specifiche competenze del dirigente
responsabile dei rapporti con il sistema dei mass media di cui al
comma 1. La relativa posizione non è ricompresa nella dotazione
organica dell'Assemblea legislativa. E' facoltà dell'Ufficio di
Presidenza provvedere alla assunzione di tale dirigente con
contratto a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni.
Qualora l'assunzione riguardi dirigenti regionali, la stessa
comporta l'applicazione dell'articolo 43, comma 4 della legge
regionale n. 43 del 2001. Il posto ricoperto dal dirigente è reso
indisponibile nella dotazione organica dirigenziale dell'assemblea
legislativa. .
ALLEGATO 3
DOCUMENTO DI LAVORO
progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale
BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006
E BILANCIO PLURIENNALE 2006 - 2008
oggetto 751
CON L'INDICAZIONE DEGLI EMENDAMENTI
PRESENTATI DALLA GIUNTA REGIONALE
BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER ESERCIZIO
FINANZIARIO 2006 E BILANCIO PLURIENNALE 2006-2008
INDICE
Art. 1 Stato di previsione delle entrate
Art. 2 Disposizioni in materia di entrate
Art. 3 Stato di previsione delle spese
Art. 4 Autorizzazione all'impegno e al pagamento delle spese
Art. 5 Quadro generale riassuntivo del bilancio
Art. 6 Spese di carattere obbligatorio
Art. 7 Fondo di riserva del bilancio di cassa
Art. 8 Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 2,
lettera b) della legge regionale n. 40 del 2001 - Programmi speciali
d'area
Art. 9 Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 2,
lettera c) della legge regionale n. 40 del 2001
Art.10 Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 2,
lettera d) della legge regionale n. 40 del 2001
Art.11 Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 2,
lettera e) della legge regionale n. 40 del 2001
Art.12 Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 2,
lettera f) della legge regionale n. 40 del 2001
Art.13 Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 4,
lettera a) della legge regionale n. 40 del 2001 - Cofinanziamento
regionale
Art.14 Autorizzazione di spesa per attività o interventi
continuativi o ricorrenti
Art.15 Rinuncia all'esecuzione di crediti di modesta entità
Art.16 Mutui e prestiti
Art.17 Applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo presunto
di amministrazione dell'esercizio precedente
Art.18 Disposizioni relative all'accensione di anticipazioni di
cassa
Art.19 Allegato di cui all'articolo 11, commi 6 e 8 della legge
regionale n. 40 del 2001 e assegnazione delle risorse ai fini della
gestione
Art.20 Bilancio pluriennale
Art.21 Entrata in vigore
Emendamento n. 1 (modificativo)
All'art. 1 del presente progetto di legge la cifra di Euro
21.183.403.172,55 è modificata in Euro 21.346.319.572,42 e la cifra
di Euro 24.020.856.545,01 è modificata in Euro 24.179.029.915,61.
Art. 1
Stato di previsione delle entrate
1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Emilia-Romagna
per l'esercizio finanziario 2006, annesso alla presente legge
(tabella n. 1), è approvato in EURO 21.183.403.172,55 in termini di
competenza ed in EURO 24.020.856.545,01 in termini di cassa.
Art. 2
Disposizioni in materia di entrate
1. Sono autorizzate, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la
riscossione ed il versamento nella cassa della Regione delle
imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante
nell'esercizio finanziario 2006.
Emendamento n. 2 (modificativo)
All'art. 3 del presente progetto di legge la cifra di Euro
21.183.403.172,55 è modificata in Euro 21.346.319.572,42 e la cifra
di Euro 24.015.279.031,52 è modificata in Euro 24.171.950.010,32.
Art. 3
Stato di previsione delle spese
1. Lo stato di previsione delle spese della Regione Emilia-Romagna
per l'esercizio finanziario 2006, annesso alla presente legge
(tabella n. 2), è approvato in EURO 21.183.403.172,55 in termini di
competenza ed in EURO 24.015.279.031,52 in termini di cassa.
Art. 4
Autorizzazione all'impegno e al pagamento delle spese
1. È autorizzato l'impegno delle spese della Regione per l'esercizio
finanziario 2006, entro il limite degli stanziamenti di competenza
definiti nello stato di previsione di cui all'articolo 3, fatto
salvo l'impegno delle disponibilità autorizzate sugli esercizi
futuri a norma degli articoli 47 e 48 della legge regionale 15
novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27
marzo 1972, n.4).
2. Per gli interventi previsti nel bilancio di previsione 2006 e
successive variazioni, la cui copertura finanziaria è assicurata da
autorizzazione all'indebitamento (spese d'investimento in conto
capitale - mezzi regionali), è autorizzata l'assunzione di impegni
contabili, a norma di quanto disposto dagli articoli 47 e 48 della
legge regionale n. 40 del 2001, esclusivamente in ottemperanza di
quanto previsto dall'articolo 3, commi 18, 19 e 20 della legge 24
dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004).
3. È autorizzato il pagamento delle spese della Regione per
l'esercizio finanziario 2006, entro il limite degli stanziamenti di
cassa definiti nello stato di previsione di cui all'articolo 3.
Art. 5
Quadro generale riassuntivo del bilancio
1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della
Regione per l'esercizio finanziario 2006, annesso alla presente
legge.
Art. 6
Spese di carattere obbligatorio
1. Sono considerate spese obbligatorie quelle descritte nell'elenco
n. 1 annesso alla presente legge.
Art. 7
Fondo di riserva del bilancio di cassa
1. Il fondo di riserva di cassa destinato a far fronte al maggiore
fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio 2006 è
determinato per l'esercizio medesimo in EURO 500.000.000,00.
Art. 8
Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 2, lettera b)
della legge regionale n. 40 del 2001 -
Programmi speciali d'area
1. In attuazione dell'articolo 31, comma 2, lettera b) della legge
regionale n. 40 del 2001, al fine di consentire l'ottimizzazione
dell'utilizzo delle risorse stanziate e finanziate con mezzi propri
della Regione per la realizzazione dei programmi speciali d'area di
cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 30 (Norme in materia di
programmi speciali d'area), la Giunta regionale è autorizzata ad
apportare per l'esercizio finanziario 2006, ove necessario, con
proprio atto, le opportune variazioni compensative agli stanziamenti
di competenza e di cassa fra le unità previsionali di base e fra i
relativi capitoli di spesa e all'interno delle quote di
finanziamento di cui all'elenco B allegato alla presente legge, in
deroga alle disposizioni della legge finanziaria regionale, nel
rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio.
2. Al fine di consentire, inoltre, l'ottimizzazione nella gestione
degli interventi, finanziati con mezzi propri della Regione, per la
realizzazione dei programmi speciali d'area di cui alla legge
regionale n. 30 del 1996, la Giunta regionale è autorizzata ad
apportare per l'esercizio finanziario 2006, ove necessario, con
proprio atto, le opportune variazioni al bilancio di competenza e di
cassa, nel caso in cui sia previsto uno specifico accantonamento
nell'ambito del fondo speciale di cui al Cap. 86500 Fondo speciale
per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di
approvazione - Spese d'investimento. afferente alla U.P.B.
1.7.2.3.29150, alla voce n. 2 dell'elenco n. 5, allegato alla legge
di approvazione del bilancio, nel rispetto degli equilibri
economico-finanziari del bilancio stesso.
3. A tal fine è altresì autorizzata l'implementazione di capitoli
esistenti, l'istituzione e la dotazione di nuovi capitoli di spesa
nell'ambito di unità previsionali di base già istituite o di nuove
unità previsionali di base, esclusivamente in attuazione di leggi
settoriali regionali vigenti e nell'ambito del limite dello
specifico accantonamento di cui al comma 2, fermo restando il
rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio.
Art. 9
Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 2, lettera c)
della legge regionale n. 40 del 2001
1. In attuazione dell'articolo 31, comma 2, lettera c) e comma 3,
della legge regionale n. 40 del 2001, al fine della ottimizzazione
dell'utilizzo delle risorse autorizzate per i programmi comunitari
cofinanziati dallo Stato e dalla Regione ed entro i limiti di spesa
definiti dagli specifici provvedimenti di finanziamento per ciascun
esercizio, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare per
l'esercizio finanziario 2006, ove necessario, con proprio atto, le
variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa fra le unità
previsionali di base della parte spesa, con riferimento ai
rispettivi capitoli, appartenenti alla medesima classificazione
economica, per l'adeguamento degli stanziamenti stessi alle
necessità di realizzazione degli interventi comunitari, nel rispetto
degli equilibri economico-finanziari del bilancio.
2. A tal fine è altresì autorizzata l'istituzione e la dotazione di
nuovi capitoli di spesa nell'ambito delle unità previsionali di base
già istituite o di nuove unità previsionali di base, ove sia
necessario provvedere all'integrazione della quota regionale di
cofinanziamento, esclusivamente nel caso in cui i fondi regionali
necessari risultino accantonati nell'ambito dei fondi speciali.
Art. 10
Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 2, lettera d)
della legge regionale n. 40 del 2001
1. In attuazione dell'articolo 31, comma 2, lettera d) e comma 3,
della legge regionale n. 40 del 2001, al fine di consentire
l'ottimizzazione nella gestione degli interventi finanziati con
mezzi propri della Regione, la Giunta regionale è autorizzata ad
apportare per l'esercizio finanziario 2006, ove necessario, con
proprio atto, le opportune variazioni al bilancio di competenza e di
cassa, esclusivamente nel caso in cui siano approvate leggi
settoriali di spesa per le quali sia previsto, nel bilancio in
vigore, apposito specifico accantonamento nell'ambito dei fondi
speciali e nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del
bilancio.
Art. 11
Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 2, lettera e)
della legge regionale n. 40 del 2001
1. In attuazione dell'articolo 31, comma 2, lettera e) e comma 3,
della legge regionale n. 40 del 2001, al fine di consentire
l'ottimizzazione nella gestione degli interventi finanziati con
assegnazioni a destinazione vincolata, la Giunta regionale è
autorizzata ad apportare per l'esercizio finanziario 2006, ove
necessario, con proprio atto, le opportune variazioni compensative
agli stanziamenti di competenza e di cassa fra capitoli di spesa
appartenenti alla medesima unità previsionale di base per le unità
previsionali di base di cui all'elenco E allegato alla presente
legge, nel limite dei vincoli di destinazione specifica stabiliti
dallo Stato, dall'Unione europea e da altri soggetti e nel rispetto
degli equilibri economico-finanziari del bilancio.
Art. 12
Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 2, lettera f)
della legge regionale n. 40 del 2001
1. In attuazione dell'articolo 31, comma 2, lettera f) della legge
regionale n. 40 del 2001, la Giunta regionale è autorizzata ad
apportare, per l'esercizio finanziario 2006, con proprio atto le
variazioni ai capitoli di spesa delle partite di giro n. 91046,
91048, 91050, 91055, 91070, 91090, 91120, 91132, 91140, 91150,
91160, 91289, 91312, 91322, in corrispondenza con gli accertamenti
dei correlati capitoli di entrata delle partite di giro, ed entro i
limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.
Art. 13
Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 4, lettera a)
della legge regionale n. 40 del 2001 - Cofinanziamento regionale
1. Al fine di consentire l'ottimizzazione della gestione degli
interventi finanziati da assegnazioni vincolate a scopi specifici
dello Stato, dell'Unione europea e di altri soggetti è autorizzata
l'istituzione e la dotazione di capitoli di spesa nell'ambito delle
unità previsionali di base già istituite o di nuove unità
previsionali di base, ove sia necessario provvedere all'integrazione
della quota regionale di cofinanziamento, esclusivamente nel caso in
cui i fondi regionali necessari risultino accantonati nell'ambito
dei fondi speciali.
Art. 14
Autorizzazione di spesa per attività o interventi continuativi o
ricorrenti
1. L'autorizzazione di spesa per l'esercizio 2006 concernente leggi
regionali e statali attualmente in vigore che regolano attività od
interventi di carattere continuativo o ricorrente è disposta dalla
presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascuna
unità previsionale di base di spesa nell'allegato stato di
previsione. Le procedure di gestione e le modalità di erogazione
sono quelle indicate dalle leggi statali e regionali espressamente
richiamate nella denominazione dei capitoli come risulta
dall'allegato documento di accompagnamento al bilancio di previsione
per l'esercizio finanziario 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008,
disaggregato per capitoli ai fini della gestione e dell'assegnazione
delle risorse (articolo 11, commi 6 e 8 della legge regionale n. 40
del 2001).
Art. 15
Rinuncia all'esecuzione di crediti di modesta entità
1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre la rinuncia ai
crediti che la Regione vanta in materia di entrate di natura non
tributaria, quando il costo delle operazioni di accertamento,
riscossione e versamento sia valutato eccessivo rispetto
all'ammontare delle singole partite di credito, ed a condizione che
queste ultime non superino singolarmente la somma di EURO 10, a
norma di quanto disposto dall'articolo 44 della legge regionale n.
40 del 2001.
Art. 16
Mutui e prestiti
1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese
di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si
prevede di accertare nel corso dell'esercizio 2006 entro i limiti di
cui all'articolo 34, comma 4 della legge regionale n. 40 del 2001 -
di cui è data dimostrazione nell'elenco n. 11 annesso al bilancio -
la Regione Emilia-Romagna è autorizzata, a norma dell'articolo 34
citato, a contrarre mutui o prestiti obbligazionari per un importo
complessivo di EURO 527.500.000,00.
2. Sono altresì rinnovate per l'esercizio 2006 le autorizzazioni
alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per l'importo di
EURO 1.302.000.000,00 già autorizzati dall'articolo 16 della legge
regionale 23 dicembre 2004, n. 28 (Bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e bilancio
pluriennale 2005-2007) come modificato dall'articolo 4 della legge
regionale 27 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario
2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007 a norma dell'articolo 30
della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento
generale di variazione), a seguito della mancata stipulazione degli
stessi entro la chiusura dell'esercizio 2005.
3. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del sei
per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima
dell'ammortamento di venti anni.
4. È autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti
necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa
e dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2006.
5. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei
mutui e prestiti obbligazionari predetti con propri atti
deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste
dalla presente legge.
6. Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei
mutui è garantito dalla Regione mediante la iscrizione nel bilancio
di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle
somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. La Regione può
dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli
istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di
interesse dei mutui alle scadenze stabilite.
7. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al
presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è
valutato in annui EURO 176.258.215,16 a partire dall'esercizio
finanziario 2007 e fino all'esercizio finanziario 2026.
8. Esso farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno
iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di
interessi, sui bilanci di previsione a partire dal 2007.
9. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni
finanziarie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo risultino
meno onerose di quanto previsto al comma 7, o che le operazioni
stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od
avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi
corrispondenti sulla entità degli stanziamenti annui, così come la
diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati
con legge di bilancio.
10. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di
rimborso del capitale sia per la quota interessi, rientrano fra le
spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 25 della legge regionale n. 40 del 2001.
Emendamento n. 3 (modificativo)
All'art. 17 del presente progetto di legge, la cifra di Euro
4.122.677.437,95 è modificata in Euro 4.235.284.439,20.
Art. 17
Applicazione al bilancio di previsione
dell'avanzo presunto di amministrazione dell'esercizio precedente
1. È autorizzata l'applicazione al bilancio di previsione per
l'esercizio 2006 dell'avanzo presunto d'amministrazione proveniente
dall'esercizio finanziario 2005 per l'ammontare di EURO
4.122.677.437,95.
Art. 18
Disposizioni relative all'accensione di anticipazioni di cassa
1. A norma dell'articolo 35 della legge regionale n. 40 del 2001 la
Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto
l'accensione di anticipazioni di cassa per fronteggiare temporanee
deficienze di cassa, disponendo nello stesso atto le conseguenti
variazioni di bilancio.
Art. 19
Allegato di cui all'articolo 11, commi 6 e 8 della legge regionale
n. 40 del 2001
e assegnazione delle risorse ai fini della gestione
1. Al bilancio è allegato un apposito documento che disaggrega per
ogni unità previsionale di base i capitoli, ai fini della gestione e
della rendicontazione, a norma di quanto disposto dall'articolo 11,
comma 6 della legge regionale n. 40 del 2001.
2. Per il raggiungimento degli obiettivi individuati per gli
interventi, i programmi e i progetti finanziati nell'ambito dello
stato di previsione delle spese, è disposta l'assegnazione delle
risorse ai dirigenti responsabili di direzione generale, secondo
quanto indicato in ciascun capitolo dell'allegato di cui al comma 1,
a norma di quanto disposto dall'articolo 11, comma 8 della legge
regionale n. 40 del 2001.
3. Per le finalità di cui al comma 2, le assegnazioni delle risorse
ai dirigenti responsabili di direzione generale, si intendono
integrate e/o modificate sulla base sia dei provvedimenti di
variazione di bilancio sia dei provvedimenti di attribuzione delle
competenze adottati nel corso dell'esercizio.
Art. 20
Bilancio pluriennale
1. A norma dell'articolo 5, comma 2 della legge regionale n. 40 del
2001 è approvato il bilancio pluriennale della Regione
Emilia-Romagna per il triennio 2006-2008 nel testo allegato alla
presente legge.
Art. 21
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2006.
ALLEGATO 4
Emendamento presentato dalla Giunta regionale
al progetto di legge
DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA
oggetto 757
Emendamento n. 1 della Giunta regionale (modificativo)
All'art. 6 del presente progetto di legge sono apportate le
seguenti modifiche ed integrazioni:
$ la lettera c del comma 2 è sostituita dalla seguente:
c) alla lettera b) del comma 3 dopo la parola discarica sono
inserite le seguenti già autorizzata ;
$ dopo la lettera d) del comma 2 è aggiunta la seguente:
e) dopo il comma 6 bis è aggiunto il seguente:
6 ter . Fermo restando quanto previsto dal comma 6 bis, sono
soggetti al pagamento del tributo speciale in misura ridotta, ai
sensi dell'articolo 3, comma 40, della legge n. 549 del 1995, gli
scarti ed i sovvalli provenienti da attività di recupero da cui
derivano unicamente rifiuti o materiali che non necessitano per il
loro utilizzo di ulteriori trattamenti.