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Legislatura IX - Commissione III - Verbale del 04/11/2010 antimeridiano

    Testo

                                Verbale n. 11
    Seduta del 4 novembre 2010
    Il giorno giovedì 4 novembre 2010 alle ore 10.00 si è riunita presso
    la sede dell'Assemblea Legislativa in Bologna Viale A. Moro n. 50,
    la Commissione Territorio Ambiente Mobilità, convocata con nota
    Prot. n. 31733 del 28/10/2010.
    Partecipano alla seduta i Commissari:
    Cognome e nome Qualifica Gruppo Voto
    ZOFFOLI Damiano Presidente Partito Democratico 5 presente
    BERNARDINI Manes Vicepreside Lega Nord Padania 4 presente
    nte Emilia e Romagna
    MARANI Paola Vicepreside Partito Democratico 4 presente
    nte
    ALESSANDRINI Componente Partito Democratico 2 presente
    Tiziano
    BAZZONI Gianguido Componente PDL- Popolo Della 2 presente
    Libertà
    BIGNAMI Galeazzo Componente PDL- Popolo Della 4 assente
    Libertà
    CASADEI Thomas Componente Partito Democratico 2 presente
    DONINI Monica Componente Federazione Della 2 presente
    Sinistra
    FAVIA Giovanni Componente Movimento 5 Stelle 2 presente
    Beppegrillo.it
    FERRARI Gabriele Componente Partito Democratico 5 presente
    FILIPPI Fabio Componente PDL- Popolo Della 5 assente
    Libertà
    MANDINI Sandro Componente Italia Dei Valori 4 assente
    MAZZOTTI Mario Componente Partito Democratico 2 presente
    MEO Gabriella Componente Sinistra Ecologia e 2 presente
    Libertà - Idee Verdi
    MORI Roberta Componente Partito Democratico 2 presente
    NOE' Silvia Componente UDC- Unione Di Centro 1 assente
    PARIANI Anna Componente Partito Democratico 2 presente
    E' presente il consigliere Andrea DEFRANCESCHI in sostituzione
    parziale del consigliere FAVIA.
    È altresì presente Gian Carlo Muzzarelli (Assessore Attività
    produttive, piano energetico e sviluppo sostenibile, economia verde,
    edilizia, autorizzazione unica integrata).
    Hanno partecipato ai lavori della Commissione: G. Bortone (Dir. Gen.
    Ambiente e difesa del suolo e della costa); L. Draghetti (Resp.
    Serv. Lavori pubblici e osservatorio contratti e investimenti
    pubblici. Edilizia e sicurezza dei cantieri edili); M. Ferrari
    (Serv. Informazione Assemblea legislativa).
    Presiede la seduta: Damiano Zoffoli
    Assiste la Segretaria: Samuela Fiorini
    Resocontista: Antonella Agostini
    Il presidente ZOFFOLI dichiara aperta la seduta alle ore 10.20.
    Sono presenti i consiglieri: Alessandrini, Bazzoni, Bernardini,
    Casadei, Defranceschi, Donini, Ferrari, Marani, Meo, Mori, Pariani e
    Zoffoli.
    - Approvazione del verbale n. 9 del 2010
    La Commissione lo approva all'unanimità dei presenti.
    Il presidente informa la Commissione che c'è la richiesta di
    invertire l'ordine del giorno, procedendo subito con l'oggetto:
    545 - Interrogazione del consigliere Defranceschi, a risposta
    orale in Commissione, in merito alle autorizzazioni relative ad un
    acquedotto privato in località Sanguineda di Vergato (BO).
    Ricorda inoltre che questa fattispecie e le relative modalità di
    svolgimento sono disciplinate dall'art. 113 del Regolamento interno
    dell'Assemblea legislativa. Aggiunge che il consigliere Defranceschi
    è stato preventivamente informato del fatto che l'assessore non
    sarebbe stato presente e che risponderà il Direttore generale
    all'Ambiente e difesa del suolo e della costa, Giuseppe Bortone.
    La Commissione accoglie la richiesta.
    Il presidente ZOFFOLI da la parola al consigliere Defranceschi per
    l'illustrazione dell'interrogazione.
    Il consigliere DEFRANCESCHI afferma che com'è noto su tale argomento
    la richiesta di accesso agli atti è stata fatta dopo la
    presentazione dell'interrogazione in oggetto. La lettura dei
    documenti delinea chiaramente un quadro istruttorio abbastanza opaco
    ed inquietante, fino alla scomparsa di documenti pubblici che
    dovrebbero essere stati pubblicati sul Bollettino ufficiale della
    Regione e che sono mancanti anche in corso di procedimenti
    giudiziari successivi, deviando quindi anche eventuali ipotesi di
    reato. Ci sono pratiche incongruenti tra loro, integrazioni
    contraddittorie, domande non firmate dai contraenti e senza comunque
    l'autorizzazione della proprietà, la cessione di diritti non validi
    ed integrazioni che vengono presentate, ben tre volte, in termini di
    tempo, dopo la scadenza di legge. Una torbida vicenda che nemmeno la
    produzione di una sentenza di tribunale, che certifica che il
    richiedente non ha nemmeno il titolo di attingimento dell'acqua,
    riesce a fermare; un atteggiamento da parte dei tecnici del Servizio
    che definire inspiegabile è poco; un Servizio che ha saltato tutte
    le procedure infrangendo una decina di commi del Regolamento
    regionale non attuando la verifica della tutela ambientale,
    legittimando soggetti che hanno e stanno ponendo in essere
    lottizzazioni abusive in un parco tutelato dall'Europa, contro cui
    persino la Regione si costituisce parte civile. Ritiene che gli atti
    del Servizio vadano cassati immediatamente, dichiarandone
    l'improcedibilità in base all'art. 7 e chiudendo la richiesta che è
    tenuta in vita artificialmente da nove anni anche in presenza di
    atti che sono nulli all'origine in base alla legge Galasso 431/85.
    La domanda inquietante è: come mai queste istanze che ad un semplice
    sguardo risultano inspiegabili sono ancora in essere?
    Il dott. BORTONE ricorda che si tratta del rilascio di una
    concessione preferenziale per uso e consumo umano e quindi per uso
    idropotabile nella frazione di Sanguineda e che era già stata data
    una risposta ad un'interrogazione in settembre, dopo di ché c'è
    stato l'articolo 30 ed è stato possibile fornire tutta la
    documentazione in possesso della Regione. Come già detto nella
    risposta all'interrogazione di settembre, nel 2001 c'è stata la
    richiesta di riconoscimento di concessione preferenziale da parte
    dell'istante, anche a nome di altri coutilizzatori, il cui elenco è
    riportato nell'atto di istanza di riconoscimento. Erroneamente
    perché la partita era complicata a quel tempo in quanto le
    competenze in materia di gestione del demanio idrico erano appena
    transitate a seguito della Bassanini - sottolinea che le domande
    pendenti erano 80 mila che non erano state trattate a livello
    statale - il competente ufficio del Servizio tecnico di Bacino aveva
    scritto all'istante che la concessione era libera, annoverandola
    erroneamente tra quelle considerate di uso domestico che com'è noto
    per legge sono libere e non soggette ad atto di concessione.
    A seguito della segnalazione del Corpo forestale dello Stato, il
    Servizio ha potuto appurare che non si trattava di uso domestico, ma
    bensì di un uso per consumo umano ed ha scritto all'istante dicendo
    che la sua richiesta di concessione rientrava nella fattispecie
    delle concessioni preferenziali e che quindi necessitava, al
    contrario di quello che erroneamente era stato comunicato, di una
    concessione esplicita.
    Le concessioni preferenziali sono riconosciute dallo Stato, laddove
    si dimostra che esisteva un uso di quell'acqua che non era iscritto
    all'elenco delle acque pubbliche, ma esisteva un uso effettivo prima
    del 1999. Questa valutazione viene fatta sulla base
    dell'autocertificazione dell'istante. Anche a seguito di un'indagine
    della Procura e del fatto che chi si contrapponeva al rilascio di
    questa concessione preferenziale ha inviato all'assessorato la
    documentazione, risulta agli atti notarili, nei vari passaggi di
    proprietà, nei rogiti della proprietà su cui insiste la sorgente in
    questione, che su quella proprietà esiste una servitù per l'utilizzo
    dell'acqua fin dal 1980. Questo rafforza la convinzione che questo
    tipo di rilascio di concessione debba essere trattata secondo quella
    fattispecie che come già detto attiene al rilascio delle concessioni
    preferenziali.
    L'iter istruttorio si sta svolgendo. E' stato interrotto perché
    contemporaneamente c'è un'indagine della Procura in corso. L'iter
    istruttorio ha comunque consentito di seguire quello che il
    regolamento regionale 41/2001 prevede come verifica dei pareri anche
    di altri soggetti che si devono esprimere in merito al rilascio
    della concessione. L'ATO evidentemente deve dire in estrema sintesi
    che quell'acquedotto non può essere servito dal servizio idrico
    integrato per cui è bene che vada avanti. E' stata sentita l'Azienda
    sanitaria locale che deve rilasciare il certificato di conformità
    per uso idropotabile. Questo non è stato rilasciato perché
    l'interessata, che si oppone al rilascio della concessione e che
    attualmente è diventata proprietaria dell'area, non consente ai
    tecnici dell'Azienda sanitaria locale di accedere al sito per poter
    prelevare i campioni. Il rallentamento nell'iter istruttorio è
    dovuto al fatto che c'è in corso un'indagine della procura e che
    parallelamente si stanno verificando i titoli di concessione
    edilizia dell'altro insediamento abitativo che attinge l'acqua dalla
    sorgente e alimenta l'acquedotto.
    Va detto che la stessa interessata, cioè la proprietaria attuale
    dell'area, nei vari atti di rogito dichiara che effettivamente lei
    acquista i terreni con le pendenze citate, cioè con le servitù per
    l'uso dell'acqua potabile.
    Al di là dell'errore iniziale - poi subito recuperato dicendo che la
    fattispecie rientrava in quella delle concessioni preferenziali a
    seguito della segnalazione del Corpo forestale dello Stato - l'iter
    istruttorio e il comportamento del Servizio è assolutamente
    inappuntabile. Si è in attesa che si svolga l'indagine della
    magistratura e che si svolgano le pendenze rispetto alla Procura
    della Repubblica per valutare appunto il proseguo.
    Nell'interrogazione si fa riferimento alla valutazione se occorrano
    i casi di decadenza o di revoca dell'atto di concessione: non si è
    in quelle circostanze perché l'iter è ancora in itinere. E' previsto
    dalla norma nazionale che comunque il prelievo possa continuare
    appunto perché viene riconosciuta come concessione già esistente
    prima dell'entrata in vigore. La Regione è in attesa di valutare gli
    esiti delle indagini della Procura per poi assumere le decisioni del
    caso.
    Esce il consigliere Bazzoni. Entra il consigliere Mazzotti.
    Il consigliere DEFRANCESCHI capisce che sia difficile trattare in
    dieci minuti una materia molto complessa e comprende le difficoltà
    del Direttore generale a rispondere a tutte le osservazioni
    sollevate, tuttavia fa notare che, alla lettura delle carte, ci sono
    una serie di violazioni proprio dell'art. 38: improvvisamente dal
    1999 al 2008, la portata triplica e questo si configura come una
    variante sostanziale che dovrebbe far decadere il procedimento e
    farne aprire uno nuovo; cambia la destinazione d'uso che passa da
    domestica a consumo umano e quindi è una variante sostanziale;
    mancano nella domanda tutti gli studi idrogeologici, le analisi di
    fattibilità e i relativi elaborati progettuali, mancano i pareri,
    secondo l'art. 38, commi 4 e 6, degli enti preposti alla tutela
    delle aree protette - ricorda che si è in un'area protetta - al di
    là dell'ATO e dell'ASL. La documentazione per la quale si è
    richiesta l'integrazione al mandatario, che doveva rispondere entro
    45 giorni, è arrivata dopo 104 giorni: in base all'art. 7, questo
    avrebbe dovuto dare luogo immediatamente ad una non procedibilità.
    Non risulta pubblicata sull'Albo Pretorio, quindi era impossibile
    formulare osservazioni da parte degli altri eventuali richiedenti
    che non sono solo la signora titolare della sorgente, ma che sono
    anche due altri soggetti che non hanno firmato, manca lo svincolo
    della Sovrintendenza. Non trova un comma dell'art. 38 che sia stato
    rispettato. Nell'allegato 6, a cui ha fatto riferimento anche il
    dott. Bortone, si fa riferimento a medesimi utenti , ma questo è
    assolutamente falso: dal 2001 al 2008 gli utenti passano da 19 a 14,
    e anche questo comporta l'improcedibilità, mancano nell'ulteriore
    richiesta di documentazione tre dei firmatari che non hanno firmato
    l'assenso, quando la Regione stessa scrive che la mancata
    partecipazione alla richiesta di concessione di uno o più degli
    utilizzatori comporterà di fatto un prelievo di acqua esercitato
    abusivamente .
    Sul fatto che il Servizio è in attesa dell'esito di un processo, la
    Regione scrive qualsiasi controversia tra gli utilizzatori, legata
    alla delegittimità di antiche servitù di accesso e/o diritti di
    attingimento, esula dalle competenze del servizio scrivente . In più
    la Regione ha ricevuto la comunicazione di una sentenza del
    tribunale in cui il mandatario, non un soggetto qualsiasi, ma colui
    che firma e quello con cui la Regione intrattiene i rapporti, è
    privo di titolo documentale e idoneo ad assumere qualsivoglia
    provvedimento in ordine alla comunione di attingimento dell'acqua .
    La sentenza è del 2008 e la domanda è ancora in piedi ed è firmata
    da uno che non ha assolutamente i titoli. Nei vari rogiti citati dal
    dott. Bortone, non si parla mai di un acquedotto e di una proprietà,
    ma di un terreno di 120 metri quadrati di scoperto, di un vigneto,
    non di un acquedotto. Nel rogito si parla di un diritto di attingere
    da parte della proprietà che riguarda il mappale 91 che è la
    sorgente e non l'acquedotto. Il titolare di questi terreni prima di
    venderli non aveva alcun titolo per cedere questi titoli di accesso
    all'acqua. Comunque per cedere dei titoli delle proprietà bisogna
    fare un atto notarile: qui è stata fatta un'autocertificazione
    allegando la carta di identità (scaduta). Spiega che nell'allegato
    B) manca la domanda che dovrebbe essere non questa del 2001, ma del
    2 agosto 2007: di questo documento non c'è assolutamente traccia.
    Questo documento doveva essere presentato insieme alla copia della
    domanda scaricabile anche dal sito internet di cui non c'è traccia:
    ma questo è stato pubblicato sul BUR con un proprio codice di
    attivazione, ma non c'è questa domanda: un documento che è sparito,
    che non è stato fornito neanche ad un perito del tribunale di
    Bologna che aveva avuto accesso agli atti nel 2008.
    A suo parere è molto grave, che spariscano dei documenti e che si
    lavori su delle domande relative al 2001 che sono prive di tutti gli
    allegati che dovrebbero avere in base alle normative e in base al
    regolamento regionale e ritiene che ci siano vere e proprie ipotesi
    di reato che sono l'omissione e l'abuso.
    Ritiene che sia compito dei funzionari applicare le leggi e le
    regole senza un privilegio per nessuno e insistere nei confronti di
    questa domanda configura un privilegio per qualcuno ed è ovviamente
    compito della politica verificarne l'applicazione. Ritiene che ci
    siano gravi fatti in questi atti e fa un invito formale, che chiede
    che resti agli atti, all'assessore e al dirigente perché richiami i
    funzionari al loro dovere e che il Servizio provveda alla chiusura
    come effetto immediato delle domande di concessione pendenti fondate
    sul nulla e assolutamente inspiegabili e comunichi invece alla
    proprietaria della sorgente che attinge per uso domestico che non ha
    nessuna necessità di chiedere concessioni o autorizzazioni ai sensi
    dell'art. 2, comma 2, in quanto, come già detto anche dal dott.
    Bortone, si tratta di acqua proveniente da una sorgente di proprietà
    destinata all'uso domestico.
    Il presidente ZOFFOLI deduce che il consigliere Defanceschi non è
    soddisfatto della risposta.
    Si passa all'oggetto successivo:
    336 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: Disposizioni
    per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore
    edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata
    (delibera di Giunta n. 1141 del 26 07 10).
    Esce il consigliere Defranceschi. Entra il consigliere Favia.
    Il presidente ZOFFOLI fa presente che avendo approvato nella seduta
    precedente l'art. 4 bis gli articoli vanno rinumerati ma al momento,
    per comodità, si può proseguire l'esame dell'articolato seguendo la
    vecchia numerazione.
    Si riprende la discussione dall'art. 9 Applicazione dei principi di
    cui alla Comunicazione della Commissione europea del 25 giugno 2008
    ( Small business act per l'Europa ) agli interventi finanziati con
    il concorso della Regione , sul quale insistono i seguenti
    emendamenti:
    al comma 2:
    Emendamento n. 16 Relatore
    dopo le parole Le stazioni appaltanti, in riferimento agli
    interventi di cui al comma 1, articolano aggiungere: in distinti
    lotti funzionali .
    Emendamento n. 17 Relatore
    dopo la parola prestazioni aggiungere: relative ad attività fra
    loro non omogenee .
    Il consigliere relatore ALESSANDRINI fa presente che entrambi gli
    emendamenti muovono dall'intento di favorire la partecipazione agli
    appalti anche alle piccole imprese, cogliendo il dettato europeo
    dello Small business act .
    Non essendoci richieste di interventi, il presidente ZOFFOLI mette
    in votazione gli emendamenti 16 e 17 del consigliere relatore
    Alessandrini.
    La Commissione, con distinte votazioni di identico risultato,
    approva gli emendamenti nn. 16 e 17 del relatore con 28 voti a
    favore (PD, SeL-V, FdS), 4 astenuti (LN) e nessun contrario. Non
    partecipa al voto il consigliere Favia.
    Il presidente ZOFFOLI pone in votazione l'art. 9 come emendato.
    La Commissione approva l'art. 9 come emendato con 28 voti a favore
    (PD, SeL-V, FdS), 4 astenuti (LN) e nessun contrario. Non partecipa
    al voto il consigliere Favia. Il testo dell'articolo risulta il
    seguente:
    Art. 9
    Applicazione dei principi di cui alla Comunicazione della
    Commissione europea
    del 25 giugno 2008 ( Small business act per l'Europa ) agli
    interventi
    finanziati con il concorso della Regione
    1. Le stazioni appaltanti che affidano lavori, anche congiuntamente
    a forniture o servizi, con il concorso finanziario della Regione si
    impegnano, all'atto della richiesta del finanziamento, in
    applicazione del principio di massima partecipazione della piccola
    impresa di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 25
    giugno 2008 ( Small business act per l'Europa ), ad adottare i
    criteri di organizzazione di cui al presente articolo.
    2. Le stazioni appaltanti, in riferimento agli interventi di cui al
    comma 1, articolano in distinti lotti funzionali le prestazioni
    relative ad attività fra loro non omogenee oggetto di affidamento in
    distinti lotti funzionali, affinché possano costituire oggetto di
    offerte disgiunte nell'ambito della medesima procedura di
    affidamento, salvo diversa motivazione qualora sussistano ragioni di
    natura tecnica o funzionale, ovvero qualora tale articolazione possa
    precludere il perseguimento di finalità di pubblico interesse. Detti
    soggetti provvedono, altresì, a definire i requisiti di
    partecipazione di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 in
    relazione ai singoli lotti funzionali oggetto di affidamento.
    3. Nel caso di affidamento di una pluralità di lotti funzionali ai
    sensi del comma 2, ai fini della individuazione della disciplina
    applicabile alle relative procedure di affidamento e, in
    particolare, degli obblighi di pubblicità di cui all'articolo 66 del
    decreto legislativo n. 163 del 2006, si considera in ogni caso il
    valore economico complessivo dei lotti oggetto della medesima
    procedura.
    4. Il presente articolo non si applica ai lavori riguardanti beni
    culturali disciplinati dalle disposizioni statali vigenti.
    Si prosegue con l'art. 10 Controllo e monitoraggio della regolarità
    dei cantieri a committenza privata , sul quale insistono i seguenti
    emendamenti:
    al comma 1:
    Emendamento n. 28 Bernardini
    cassare la lettera a)
    Il consigliere BERNARDINI dichiara di ritirare l'emendamento, ma
    contestualmente chiede chiarimenti circa l'esplicazione delle
    funzioni previste.
    Rientra il consigliere Bazzoni.
    Il Responsabile del Servizio Lavori pubblici e osservatorio
    contratti e investimenti pubblici, Edilizia e sicurezza dei cantieri
    edili dott. DRAGHETTI interviene per spiegare che l'articolo in
    esame individua una funzione nuova che l'Osservatorio dei contratti
    pubblici, lavori, forniture e servizi andrà ad espletare nell'ambito
    delle sue competenze. L'Osservatorio farà il monitoraggio dei
    contratti pubblici, ma anche dell'edilizia privata. Fa presente che
    l'obiettivo è quello di verificare, con degli indicatori
    sintomatici, nell'ambito del monitoraggio che già viene fatto,
    comportamenti anomali, una volta che vengano stabiliti gli
    indicatori e le modalità di segnalazione. Gli enti competenti per
    l'effettuazione dell'attività di vigilanza saranno diversi, a
    seconda dell'anomalia riscontrata: ASL, Autorità di vigilanza,
    Prefettura ecc.
    Il presidente ZOFFOLI pone in votazione l'art. 10 nel testo base.
    La Commissione approva l'art. 10 con 28 voti a favore (PD, SeL-V,
    FdS), 8 astenuti (LN, PDL, M5S) e nessun contrario.
    Si prosegue con l'art. 11 Efficacia del permesso di costruire , sul
    quale insistono i seguenti emendamenti:
    Emendamento 19 Assessore
    L'art. 11 è così sostituito:
    Art.11
    Efficacia del permesso di costruire
    1.L'efficacia del permesso di costruire di cui agli articoli 12 e
    seguenti della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina
    generale dell'edilizia) è sospesa ed i lavori non possono essere
    avviati fin tanto che il committente o il responsabile dei lavori
    non abbia trasmesso all'ente competente una dichiarazione attestante
    l'avvenuta verifica della documentazione di cui all'articolo 90,
    comma 9 lettere a) e b), del decreto legislativo n. 81 del 2008.
    2. Ai fini di cui al comma 1 la Giunta regionale può stabilire
    ulteriori verifiche delle condizioni di idoneità tecnico
    professionale, rilevanti ai fini della sicurezza nei cantieri in cui
    operano le imprese esecutrici dei lavori. Tali verifiche sono
    individuate, in conformità con le disposizioni vigenti in materia,
    secondo criteri di congruità, proporzionalità ed adeguatezza, anche
    in relazione alla dimensione dei cantieri ovvero alla particolare
    pericolosità di lavori così come definiti ai sensi della legge
    regionale n. 2 del 2009.
    3. L'efficacia del permesso di costruire è altresì sospesa, con i
    medesimi effetti di cui al comma 1, fin tanto che il committente o
    il responsabile dei lavori non abbia trasmesso all'ente competente
    la documentazione attestante l'insussistenza delle condizioni di cui
    all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizione
    contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere)
    e successive modifiche ed integrazioni, nei confronti delle imprese
    affidatarie ed esecutrici dei lavori oggetto del suddetto permesso
    di costruire. L'entrata in vigore di tale disposizione è subordinata
    alla sottoscrizione da parte della Regione di un accordo con gli
    Uffici Territoriali del Governo, nonché con altre amministrazioni
    pubbliche competenti, in merito alle modalità di richiesta e di
    rilascio della documentazione di cui al presente comma, secondo
    criteri di adeguatezza e semplificazione, e alla pubblicazione del
    suddetto accordo nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione
    Emilia-Romagna (BURERT).
    4. Il comma 1 si applica agli interventi edilizi per i quali la
    domanda per il rilascio del permesso di costruire sia presentata
    dopo l'entrata in vigore della presente legge. La disposizione di
    cui al comma 3 si applica agli interventi edilizi per i quali la
    domanda sia presentata nei trenta giorni successivi alla data di
    pubblicazione nel BURERT dell'accordo, di cui al medesimo comma 3.
    Sub Emendamento 46 Bernardini all'emendamento 19
    dopo le parole: in conformità con le vigenti norme in materia
    aggiungere: e utilizzando anche il sistema di qualificazione in
    vigore per gli esecutori di opere pubbliche .
    Sub Emendamento 43 Muzzarelli all'emendamento 19
    dopo le parole: di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n.
    575 (Disposizione contro le organizzazioni criminali di tipo
    mafioso, anche straniere) togliere le seguenti: e successive
    modifiche ed integrazioni .
    Sub Emendamento 44 Muzzarelli all'emendamento 19
    sostituire le parole: gli Uffici Territoriali del Governo, nonché
    con altre , con le seguenti: le amministrazioni statali e le .
    Sub Emendamento 45 Muzzarelli all'emendamento 19
    sostituire le parole: nei 30 giorni successivi alla , con le
    seguenti: decorsi i 30 giorni dalla .
    al comma 2:
    Emendamento 29 Bernardini
    dopo le parole tecnico professionale , cassare le parole delle
    imprese suddette, di cui al comma 2 .
    Emendamento 30 Bernardini
    All'articolo 11 (Efficacia del permesso di costruire), cassare il
    comma 2.
    al comma 3:
    Emendamento 31 Bernardini
    All'articolo 11 (Efficacia del permesso di costruire), comma 3, dopo
    le parole condizioni di idoneità sostituire di cui ai commi 1 e
    2 con le parole di cui al comma 1 .
    Il consigliere BERNARDINI spiega che il sub-emendamento n. 46 deriva
    da una segnalazione di una società che opera nel settore che ha
    chiesto una specificazione in tal senso.
    Il dott. DRAGHETTI segnala che, da un punto di vista tecnico, questa
    specificazione entra in un ambito di competenza statale e, pertanto,
    potrebbe esserci impugnazione da parte del Governo, essendo la
    qualificazione degli operatori materia definita dalla normativa
    statale
    Non essendoci richieste di interventi, il presidente ZOFFOLI mette
    in votazione il sub-emendamento n. 46 del consigliere Bernardini.
    La Commissione respinge il sub-emendamento n. 46 Bernardini con 28
    voti contrari (PD, SeL-V, FdS), 6 favorevoli (LN, PDL) e 2 astenuti
    (M5S).
    Il dott. DRAGHETTI illustra il sub emendamento n. 43 dell'assessore
    Muzzarelli spiegando che si tratta di un semplice miglioramento del
    testo su segnalazione dell'ufficio legislativo riguardante il
    drafting.
    La consigliera DONINI osserva che deve essere chiaro che la regione
    Emilia-Romagna dispone di tutti gli strumenti legali per perseguire
    l'obiettivo, attraverso questa legge, di combattere la criminalità
    organizzata e le infiltrazioni mafiose.
    Il dott. DRAGHETTI spiega di essersi semplicemente soffermato
    sull'inciso dell'emendamento ma afferma di essere disponibile a una
    spiegazione ulteriore riguardo alla portata dell'art. 11 che
    definisce il cuore pulsante della legge.
    Il consigliere FAVIA chiede per quale ragione sia stato riscritto
    l'intero articolo e ritiene necessario un approfondimento in questo
    senso.
    Il dott. DRAGHETTI precisa che il mandato della Giunta agli uffici
    tecnici è stato quello di usare tutti gli strumenti a disposizione,
    senza invadere il campo delle competenze esclusive statali. La
    portata nuova dell'articolo è sostanzialmente quella di legare
    l'efficacia del permesso di costruire al controllo di quelli che
    sono i requisiti di idoneità tecnica previsti dalle norme vigenti e
    al riguardo precisa che non si tratta di adempimenti ulteriori.
    Elenca brevemente alcuni requisiti di idoneità tecnica: l'iscrizione
    alla Camera di commercio, il documento sul rischio d'interferenze
    nell'ambito dell'attività di lavoro, il DURC regolare e non avere
    procedimenti interdittivi rispetto all'articolo 14 del Testo unico.
    L'altro aspetto che sottolinea di questo articolo è il tema della
    dicitura antimafia .
    Ovviamente la competenza in materia di antimafia è esclusivamente
    statale, ma attualmente esiste un paradosso per cui un'impresa
    mafiosa può operare nel settore privato dell'edilizia, ma non nel
    pubblico, perché in quest'ultimo caso viene richiesta l'iscrizione
    alla Camera di commercio con la dicitura antimafia, nel privato no.
    Considerato che il mercato delle costruzioni è per il 70% privato e
    per il 30% pubblico, si tratta di un problema molto forte che fa sì
    che, attualmente, nella nostra regione lavorino anche imprese
    mafiose, che possono essere scelte inconsapevolmente dal privato
    che, per esempio, deve ristrutturare la sua abitazione. Con questo
    articolo si afferma in maniera chiara che in Emilia-Romagna le
    imprese mafiose non possono lavorare neanche nell'edilizia privata.
    Al riguardo precisa che la certificazione dell'iscrizione alla
    Camera di commercio, che non è un adempimento in più, viene
    rilasciata anche con la dicitura antimafia:
    viene quindi chiesto al committente privato di dimostrare che
    l'impresa di cui si avvale abbia questa dicitura.
    Il consigliere FAVIA riguardo al primo comma chiede se possa
    trattarsi anche di autocertificazione e, nel caso questa sia falsa,
    quali siano le conseguenze.
    Il dott. DRAGHETTI risponde che l'autocertificazione è prevista per
    legge e, nel caso, il Comune potrà fare controlli a campione e le
    conseguenze di una falsa dichiarazione sono di carattere penale.
    Il consigliere FAVIA precisa che si stava riferendo alla prima parte
    dell'articolo, alle aziende che devono fornire il DURC e si chiede
    per quale ragione non possano essere trasmessi direttamente i
    documenti. Ritiene più cogente al riguardo il termine
    autocertificazione al posto di dichiarazione .
    Il dott. DRAGHETTI spiega che deve essere trasmessa una
    dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione o
    eventualmente produrre la documentazione e che i Comuni sanno già
    come disporre.
    Il consigliere FAVIA, per quanto riguarda la normativa antimafia,
    pur condividendo l'impegno per contrastare le imprese legate alla
    criminalità, ha posto la questione degli automatismi. A suo parere
    non sarebbe giusto colpire imprenditori onesti ma imparentati con
    mafiosi, che, senza colpa, non solo non potranno più lavorare per il
    pubblico, come già accade, ma neppure per il privato.
    Escono i consiglieri Bazzoni e Mazzotti.
    Il dott. DRAGHETTI risponde che la normativa antimafia chiarisce
    bene quali sono le modalità di applicazione dell'incrocio di
    elementi informativi e la dicitura antimafia avviene con meccanismi
    ben codificati e con motivazioni serie e legate ad avvenimenti
    fondati e verificati.
    La consigliera DONINI sul terreno generale fa presente di aver
    partecipato in questi anni agli stati generali antimafia organizzati
    attraverso Libera e diverse associazioni e che gli approfondimenti
    sull'efficacia della normativa statale, soprattutto nel campo
    dell'edilizia, hanno portato a un avanzamento nella riflessione
    anche sulle questioni sollevate dal collega Favia. Afferma che il
    problema esiste ma che non lo si risolve attenuando l'impatto di una
    norma nazionale, che anzi va applicata nella sua interezza.
    La consigliera MORI ritiene che, partendo dal presupposto che la
    mafia sia un cancro e che le metastasi non si vedano, occorre
    ricostruire la mappatura intrecciando i dati. Ritiene fondamentale
    il coordinamento e l'incrocio dei dati per mappare la presenza
    mafiosa sul territorio, ricostruirne la filiera, individuarne i
    soggetti coinvolti, spesso insospettabili e non di rado legati da
    rapporti familiari. Auspica che questo grado di incrocio di
    informazioni possa diventare ancora più incisivo per colpire le
    metastasi fin dalla loro origine, che spesso è familiare.
    Il consigliere FAVIA afferma di non avere avuto l'intenzione di
    abbassare la guardia ma di essere preoccupato per l'automatismo del
    meccanismo dell'antimafia che può andare bene per le grandi commesse
    pubbliche, ma non per le piccole imprese. Auspica un approfondimento
    in commissione sul tema dell'antimafia. Definendosi un garantista
    dice di ritenersi preoccupato per le persone oneste che potrebbero
    venire ingiustamente colpite.
    Il consigliere FERRARI ritiene che giustamente questo articolo sia
    stato definito il cuore della legge e sia importantissimo, atteso
    che nel nostro territorio le infiltrazioni mafiose e camorristiche
    sono presenti e tendono a essere sempre più invasive. Si esprime
    favorevolmente rispetto all'attivazione di strumenti che consentono
    l'incrocio dei dati in possesso dei vari enti del settore per
    controllare l'effettivo rispetto delle regole. Al riguardo richiama
    l'esistenza a livello provinciale di un organismo: il Comitato per
    l'ordine e la sicurezza pubblica che è uno strumento operativo
    importante che ha delle potenzialità che potrebbero essere
    rafforzate mediante l'inserimento con gruppi tecnici. Questo
    potrebbe essere uno strumento operativo al servizio dei territori,
    dei sindaci e delle imprese che consenta, alla luce di questa
    normativa e dell'incrocio dei dati, un'importante ottimizzazione
    delle risorse.
    Il consigliere relatore ALESSANDRINI da atto al collega Favia che la
    sua domanda ha originato un'ampia discussione che tuttavia rischia
    di mettere in ombra la sua affermazione iniziale favorevole
    all'introduzione del certificato antimafia anche per gli appalti
    privati. Di fatto è stata anticipata la discussione sull'art. 11
    come sostituito e non si sono presi in considerazione i sub
    emendamenti dell'assessore Muzzarelli e, pertanto, invita a
    riprendere da questi.
    Escono i consiglieri Favia e Bernardini. Rientrano i consiglieri
    Mazzotti e Bazzoni.
    La consigliera DONINI afferma di essere partita da una domanda sul
    sub emendamento 43, giustificato con ragioni di miglioramento di
    lettura e comprensione, e cioè se complessivamente rimanga l'impatto
    della norma. Da atto di aver avuto rassicurazione in questo senso, e
    trova, comunque, interessante la discussione seguita.
    Anche il presidente ZOFFOLI ritiene importante questa ampia
    discussione che ha interessato l'intero articolo 11, ma invita a
    tornare al testo e pone in votazione i sub emendamenti 43, 44, 45.
    La Commissione approva, con distinte votazioni di identico
    risultato, i sub emendamenti 43, 44, 45 dell'assessore Muzzarelli
    con 28 voti a favore (PD, SeL-V, FdS), 2 astenuti (PDL) e nessun
    contrario.
    L'assessore MUZZARELLI illustra brevemente l'emendamento 19 che
    sostituisce l'art. 11 spiegando che è rivolto a rafforzare una
    novità fondamentale della legge. La regione Emilia-Romagna vuole
    dare un messaggio chiaro e inequivocabile: nella nostra regione non
    vogliamo imprese mafiose . Con questo emendamento ci si assume la
    responsabilità di riconoscere il diritto, anche per la committenza
    privata, di poter avere la conoscenza delle imprese. Con le leggi
    vigenti, continua, solo nell'ambito pubblico vengono richieste e
    verificate per le imprese affidatarie esecutrici le condizioni di
    cui all'articolo 10 della legge 575/65 sull'antimafia. Ritiene
    importante rafforzare l'attività di prevenzione e lotta alle
    infiltrazioni mafiose tutelando anche il cittadino committente,
    precisando che l'efficacia di questa norma va collegata agli accordi
    che devono essere fatti con le Prefetture, ai quali si sta già
    lavorando.
    Esce la consigliera Mori.
    Il presidente ZOFFOLI, non essendoci altre richieste d'intervento,
    procede con la messa ai voti dell'emendamento 19.
    La Commissione approva l'emendamento 19 dell'assessore Muzzarelli
    con 26 voti a favore (PD, SeL-V, FdS), 2 astenuti (PDL) e nessun
    contrario.
    Il presidente da atto che gli emendamenti 29, 30 e 31 del
    consigliere Bernardini sono preclusi dall'approvazione
    dell'emendamento n. 19.
    Si prosegue con l'art. 12 Misure di premialità , sul quale
    insistono i seguenti emendamenti:
    Emendamento 18 Relatore
    L'art. 12 è così sostituito:
    Art. 12
    Misure premialità
    1. La Regione istituisce l'elenco di merito degli operatori
    economici che svolgono la propria attività nel settore edile.
    2. L'iscrizione nell'elenco è volontaria e ad esso possono essere
    iscritti i soggetti che siano in possesso delle condizioni di
    idoneità di cui al all'articolo 11 e che dichiarino il proprio
    impegno a garantire, in riferimento a tutta la durata dei lavori,
    l'accesso e lo svolgimento di sopralluoghi da parte degli organismi
    paritetici di settore presenti sul territorio ove si svolgono i
    lavori stessi.
    3. La Giunta regionale dall'entrata in vigore della legge definisce
    i requisiti e le modalità di iscrizione, formazione, aggiornamento e
    organizzazione dell'elenco. Può altresì prevedere i casi in cui
    l'affidamento dei lavori a soggetti iscritti nell'elenco soddisfi e
    sostituisca, in tutto o in parte, gli obblighi di cui all'articolo
    11.
    4. L'iscrizione nell'elenco può essere assunto quale presupposto per
    ulteriori misure premiali definite dalla Giunta regionale.
    Emendamento 40 Meo
    introdurre un nuovo comma 3 che recita:
    3. Nel rispetto dell'art. 118 del Decreto Legislativo 12 aprile
    2006, n. 163 e s.m.i., le stazioni appaltanti di contratti pubblici
    relativi a lavori, servizi e forniture di cui alla medesima
    normativa introducono nei contratti con i soggetti affidatari una
    penalità, commisurata all'importo del contratto, da riscuotere in
    caso di inosservanza delle prescrizioni di legge (violazioni alle
    norme sul lavoro e sull'ambiente) da parte degli stessi soggetti
    affidatari e dei loro subappaltatori per le prestazioni rese
    nell'ambito del subappalto.
    Il consigliere relatore ALESSANDRINI precisa che anche in questo
    caso la sostituzione integrale dell'articolo originario è
    migliorativa. Viene istituito l'elenco di merito degli operatori
    economici che svolgono attività nel settore edile ed è valorizzato
    il ruolo degli organismi paritetici attraverso l'adesione volontaria
    delle imprese a garantire l'accesso nei cantieri, senza scopi
    ispettivi. Si centrano in tal modo due obiettivi: da un lato la
    semplificazione in quanto l'iscrizione all'elenco di merito di fatto
    darà la possibilità di non dover ripresentare documenti previsti per
    l'efficacia del permesso di costruire e, dall'altro di prevedere per
    le imprese virtuose, ulteriori misure premiali.
    Non essendoci nessuna richiesta d'intervento il presidente pone in
    votazione l'emendamento 18 che sostituisce l'art.12.
    La Commissione approva l'emendamento 18 del relatore Alessandrini
    con 26 voti a favore (PD, SeL-.V, FdS), 2 astenuti (PDL) e nessun
    contrario.
    Il presidente ZOFFOLI da atto che l'emendamento n. 40 della
    consigliera Meo è precluso dall'approvazione dell'art.12 in una
    nuova formulazione.
    Passa all'emendamento 32 del consigliere Bernardini, relativo
    all'introduzione di un nuovo articolo: il 12 bis
    Rientra il consigliere Favia.
    Emendamento 32 Bernardini
    aggiungere:
    Art. 12 bis
    Osservatorio regionale dei contratti pubblici
    1. La Regione Emilia-Romagna si avvale dell'Osservatorio regionale
    dei contratti pubblici per l'esercizio delle funzioni di
    monitoraggio degli appalti e dei lavori pubblici.
    2. L'Osservatorio provvederà inoltre a diffondere le buone pratiche,
    l'elenco regionale dei prezzi, gli strumenti informatici
    utilizzabili per la trasmissione di dati e documenti. La raccolta
    dei dati, delle informazioni e degli strumenti informatici
    predisposti per le imprese saranno oggetto di relazione annuale
    all'Assemblea Legislativa.
    Il consigliere relatore ALESSANDRINI si esprime negativamente
    ritenendolo riduttivo rispetto a quanto previsto dalla legge 2 del
    2009.
    Non essendoci altra richiesta d'intervento il presidente pone in
    votazione l'emendamento 32 Bernardini.
    La Commissione respinge l'emendamento 32 Bernardini con 28 voti
    contrari (PD, SeL-.V, FdS, M5S), nessun astenuto e nessun contrario.
    Il presidente ZOFFOLI presenta il proprio emendamento n. 34 che
    inserisce un nuovo articolo: il 12 bis. Si tratta dell'inserimento
    della clausola valutativa originariamente non prevista.
    Emendamento 34 Zoffoli
    Dopo l'art. 12 inserire il seguente articolo:
    Art. 12 bis
    Clausola valutativa
    1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione
    della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti nel reprimere
    comportamenti illegali che alterano il mercato del settore edile e
    delle costruzioni a committenza pubblica e privata e nel favorire la
    trasparenza, la semplificazione e la razionalizzazione dell'attività
    amministrativa. A tal fine, con cadenza annuale, la Giunta, anche
    nello svolgimento delle funzioni di osservatorio sui contratti e gli
    investimenti pubblici di cui all'articolo 5, presenta alle
    commissioni assembleari competenti una relazione che fornisce
    informazioni sullo stato di attuazione della presente legge.
    Il consigliere relatore ALESSANDRINI si esprime favorevolmente.
    Rientra il consigliere Bernardini.
    La consigliera DONINI esprime apprezzamento sul fatto che sia la
    commissione a proporre l'inserimento della clausola valutativa e
    sulla formulazione della stessa.
    Il consigliere FAVIA dice di ritenere la clausola troppo generica e
    si riserva di presentare un emendamento in Aula.
    Non essendoci altra richiesta d'intervento il presidente pone in
    votazione l'emendamento 34.
    La Commissione approva l'emendamento 34 Zoffoli, che inserisce
    l'art. 12 bis clausola valutativa con 26 voti a favore (PD,
    SeL-.V, FdS), 6 astenuti (PDL, LN) e 2 contrari (M5S).
    Si passa alla trattazione dell'art. 13 Norma finanziaria sul quale
    non sono stati presentati emendamenti.
    Non essendoci richieste d'intervento il presidente pone in votazione
    l'art. 13 nel testo base.
    La Commissione approva l'art. 13 con 28 voti a favore (PD, SeL-.V,
    FdS, M5S), 6 astenuti (PDL, LN) e nessun contrario.
    Si passa alla trattazione dell'art. 14 Abrogazioni di norme sul
    quale non sono stati presentati emendamenti.
    Non essendoci richieste d'intervento il presidente pone in votazione
    l'art. 14 nel testo base.
    La Commissione approva l'art. 13 con 28 voti a favore (PD, SeL-.V,
    FdS, M5S), 6 astenuti (PDL, LN) e nessun contrario.
    Il presidente ZOFFOLI, conclusosi dell'esame del testo di legge,
    raccoglie la disponibilità dell'assessore Muzzarelli a fare una
    breve comunicazione sul bando per l'edilizia residenziale sociale,
    come promesso in una precedente seduta.
    Il consigliere FAVIA non è d'accordo in quanto ritiene necessaria
    una preventiva preparazione sull'argomento.
    L'assessore MUZZARELLI precisa che si tratta di una semplice
    comunicazione al fine di rispettare l'impegno preso, su richiesta
    dei consiglieri presenti, in una precedente seduta. E'
    un'informazione sullo stato del bando, la cui predisposizione sta
    procedendo sulla base dell'indirizzo dato in commissione e in
    Assemblea. Conferma l'impegno per la locazione e la parametrazione
    del contributo.
    Il consigliere FERRARI ringrazia l'assessore per questa informazione
    e la Giunta, il relatore e il dott. Draghetti per l'ottimo lavoro
    svolto nella predisposizione di una normativa così importante,
    approvata da questa commissione in tempi rapidi e ascoltando tutti.
    Il consigliere BAZZONI precisa di condividere le finalità
    dell'articolo 1, che è stato votato dal gruppo che rappresenta,
    ritenendo vadano salvaguardate le imprese del territorio, rimane
    perplesso dalla metodologia usata e teme si rischi di ingessare
    con troppi vincoli l'attività delle imprese sane.
    La seduta termina alle ore 11.50.
    Approvato nella seduta del 18 novembre 2010.
    La Segretaria Il Presidente
    Samuela Fiorini Damiano Zoffoli
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