Testo
Verbale n. 11
Seduta del 4 novembre 2010
Il giorno giovedì 4 novembre 2010 alle ore 10.00 si è riunita presso
la sede dell'Assemblea Legislativa in Bologna Viale A. Moro n. 50,
la Commissione Territorio Ambiente Mobilità, convocata con nota
Prot. n. 31733 del 28/10/2010.
Partecipano alla seduta i Commissari:
Cognome e nome Qualifica Gruppo Voto
ZOFFOLI Damiano Presidente Partito Democratico 5 presente
BERNARDINI Manes Vicepreside Lega Nord Padania 4 presente
nte Emilia e Romagna
MARANI Paola Vicepreside Partito Democratico 4 presente
nte
ALESSANDRINI Componente Partito Democratico 2 presente
Tiziano
BAZZONI Gianguido Componente PDL- Popolo Della 2 presente
Libertà
BIGNAMI Galeazzo Componente PDL- Popolo Della 4 assente
Libertà
CASADEI Thomas Componente Partito Democratico 2 presente
DONINI Monica Componente Federazione Della 2 presente
Sinistra
FAVIA Giovanni Componente Movimento 5 Stelle 2 presente
Beppegrillo.it
FERRARI Gabriele Componente Partito Democratico 5 presente
FILIPPI Fabio Componente PDL- Popolo Della 5 assente
Libertà
MANDINI Sandro Componente Italia Dei Valori 4 assente
MAZZOTTI Mario Componente Partito Democratico 2 presente
MEO Gabriella Componente Sinistra Ecologia e 2 presente
Libertà - Idee Verdi
MORI Roberta Componente Partito Democratico 2 presente
NOE' Silvia Componente UDC- Unione Di Centro 1 assente
PARIANI Anna Componente Partito Democratico 2 presente
E' presente il consigliere Andrea DEFRANCESCHI in sostituzione
parziale del consigliere FAVIA.
È altresì presente Gian Carlo Muzzarelli (Assessore Attività
produttive, piano energetico e sviluppo sostenibile, economia verde,
edilizia, autorizzazione unica integrata).
Hanno partecipato ai lavori della Commissione: G. Bortone (Dir. Gen.
Ambiente e difesa del suolo e della costa); L. Draghetti (Resp.
Serv. Lavori pubblici e osservatorio contratti e investimenti
pubblici. Edilizia e sicurezza dei cantieri edili); M. Ferrari
(Serv. Informazione Assemblea legislativa).
Presiede la seduta: Damiano Zoffoli
Assiste la Segretaria: Samuela Fiorini
Resocontista: Antonella Agostini
Il presidente ZOFFOLI dichiara aperta la seduta alle ore 10.20.
Sono presenti i consiglieri: Alessandrini, Bazzoni, Bernardini,
Casadei, Defranceschi, Donini, Ferrari, Marani, Meo, Mori, Pariani e
Zoffoli.
- Approvazione del verbale n. 9 del 2010
La Commissione lo approva all'unanimità dei presenti.
Il presidente informa la Commissione che c'è la richiesta di
invertire l'ordine del giorno, procedendo subito con l'oggetto:
545 - Interrogazione del consigliere Defranceschi, a risposta
orale in Commissione, in merito alle autorizzazioni relative ad un
acquedotto privato in località Sanguineda di Vergato (BO).
Ricorda inoltre che questa fattispecie e le relative modalità di
svolgimento sono disciplinate dall'art. 113 del Regolamento interno
dell'Assemblea legislativa. Aggiunge che il consigliere Defranceschi
è stato preventivamente informato del fatto che l'assessore non
sarebbe stato presente e che risponderà il Direttore generale
all'Ambiente e difesa del suolo e della costa, Giuseppe Bortone.
La Commissione accoglie la richiesta.
Il presidente ZOFFOLI da la parola al consigliere Defranceschi per
l'illustrazione dell'interrogazione.
Il consigliere DEFRANCESCHI afferma che com'è noto su tale argomento
la richiesta di accesso agli atti è stata fatta dopo la
presentazione dell'interrogazione in oggetto. La lettura dei
documenti delinea chiaramente un quadro istruttorio abbastanza opaco
ed inquietante, fino alla scomparsa di documenti pubblici che
dovrebbero essere stati pubblicati sul Bollettino ufficiale della
Regione e che sono mancanti anche in corso di procedimenti
giudiziari successivi, deviando quindi anche eventuali ipotesi di
reato. Ci sono pratiche incongruenti tra loro, integrazioni
contraddittorie, domande non firmate dai contraenti e senza comunque
l'autorizzazione della proprietà, la cessione di diritti non validi
ed integrazioni che vengono presentate, ben tre volte, in termini di
tempo, dopo la scadenza di legge. Una torbida vicenda che nemmeno la
produzione di una sentenza di tribunale, che certifica che il
richiedente non ha nemmeno il titolo di attingimento dell'acqua,
riesce a fermare; un atteggiamento da parte dei tecnici del Servizio
che definire inspiegabile è poco; un Servizio che ha saltato tutte
le procedure infrangendo una decina di commi del Regolamento
regionale non attuando la verifica della tutela ambientale,
legittimando soggetti che hanno e stanno ponendo in essere
lottizzazioni abusive in un parco tutelato dall'Europa, contro cui
persino la Regione si costituisce parte civile. Ritiene che gli atti
del Servizio vadano cassati immediatamente, dichiarandone
l'improcedibilità in base all'art. 7 e chiudendo la richiesta che è
tenuta in vita artificialmente da nove anni anche in presenza di
atti che sono nulli all'origine in base alla legge Galasso 431/85.
La domanda inquietante è: come mai queste istanze che ad un semplice
sguardo risultano inspiegabili sono ancora in essere?
Il dott. BORTONE ricorda che si tratta del rilascio di una
concessione preferenziale per uso e consumo umano e quindi per uso
idropotabile nella frazione di Sanguineda e che era già stata data
una risposta ad un'interrogazione in settembre, dopo di ché c'è
stato l'articolo 30 ed è stato possibile fornire tutta la
documentazione in possesso della Regione. Come già detto nella
risposta all'interrogazione di settembre, nel 2001 c'è stata la
richiesta di riconoscimento di concessione preferenziale da parte
dell'istante, anche a nome di altri coutilizzatori, il cui elenco è
riportato nell'atto di istanza di riconoscimento. Erroneamente
perché la partita era complicata a quel tempo in quanto le
competenze in materia di gestione del demanio idrico erano appena
transitate a seguito della Bassanini - sottolinea che le domande
pendenti erano 80 mila che non erano state trattate a livello
statale - il competente ufficio del Servizio tecnico di Bacino aveva
scritto all'istante che la concessione era libera, annoverandola
erroneamente tra quelle considerate di uso domestico che com'è noto
per legge sono libere e non soggette ad atto di concessione.
A seguito della segnalazione del Corpo forestale dello Stato, il
Servizio ha potuto appurare che non si trattava di uso domestico, ma
bensì di un uso per consumo umano ed ha scritto all'istante dicendo
che la sua richiesta di concessione rientrava nella fattispecie
delle concessioni preferenziali e che quindi necessitava, al
contrario di quello che erroneamente era stato comunicato, di una
concessione esplicita.
Le concessioni preferenziali sono riconosciute dallo Stato, laddove
si dimostra che esisteva un uso di quell'acqua che non era iscritto
all'elenco delle acque pubbliche, ma esisteva un uso effettivo prima
del 1999. Questa valutazione viene fatta sulla base
dell'autocertificazione dell'istante. Anche a seguito di un'indagine
della Procura e del fatto che chi si contrapponeva al rilascio di
questa concessione preferenziale ha inviato all'assessorato la
documentazione, risulta agli atti notarili, nei vari passaggi di
proprietà, nei rogiti della proprietà su cui insiste la sorgente in
questione, che su quella proprietà esiste una servitù per l'utilizzo
dell'acqua fin dal 1980. Questo rafforza la convinzione che questo
tipo di rilascio di concessione debba essere trattata secondo quella
fattispecie che come già detto attiene al rilascio delle concessioni
preferenziali.
L'iter istruttorio si sta svolgendo. E' stato interrotto perché
contemporaneamente c'è un'indagine della Procura in corso. L'iter
istruttorio ha comunque consentito di seguire quello che il
regolamento regionale 41/2001 prevede come verifica dei pareri anche
di altri soggetti che si devono esprimere in merito al rilascio
della concessione. L'ATO evidentemente deve dire in estrema sintesi
che quell'acquedotto non può essere servito dal servizio idrico
integrato per cui è bene che vada avanti. E' stata sentita l'Azienda
sanitaria locale che deve rilasciare il certificato di conformità
per uso idropotabile. Questo non è stato rilasciato perché
l'interessata, che si oppone al rilascio della concessione e che
attualmente è diventata proprietaria dell'area, non consente ai
tecnici dell'Azienda sanitaria locale di accedere al sito per poter
prelevare i campioni. Il rallentamento nell'iter istruttorio è
dovuto al fatto che c'è in corso un'indagine della procura e che
parallelamente si stanno verificando i titoli di concessione
edilizia dell'altro insediamento abitativo che attinge l'acqua dalla
sorgente e alimenta l'acquedotto.
Va detto che la stessa interessata, cioè la proprietaria attuale
dell'area, nei vari atti di rogito dichiara che effettivamente lei
acquista i terreni con le pendenze citate, cioè con le servitù per
l'uso dell'acqua potabile.
Al di là dell'errore iniziale - poi subito recuperato dicendo che la
fattispecie rientrava in quella delle concessioni preferenziali a
seguito della segnalazione del Corpo forestale dello Stato - l'iter
istruttorio e il comportamento del Servizio è assolutamente
inappuntabile. Si è in attesa che si svolga l'indagine della
magistratura e che si svolgano le pendenze rispetto alla Procura
della Repubblica per valutare appunto il proseguo.
Nell'interrogazione si fa riferimento alla valutazione se occorrano
i casi di decadenza o di revoca dell'atto di concessione: non si è
in quelle circostanze perché l'iter è ancora in itinere. E' previsto
dalla norma nazionale che comunque il prelievo possa continuare
appunto perché viene riconosciuta come concessione già esistente
prima dell'entrata in vigore. La Regione è in attesa di valutare gli
esiti delle indagini della Procura per poi assumere le decisioni del
caso.
Esce il consigliere Bazzoni. Entra il consigliere Mazzotti.
Il consigliere DEFRANCESCHI capisce che sia difficile trattare in
dieci minuti una materia molto complessa e comprende le difficoltà
del Direttore generale a rispondere a tutte le osservazioni
sollevate, tuttavia fa notare che, alla lettura delle carte, ci sono
una serie di violazioni proprio dell'art. 38: improvvisamente dal
1999 al 2008, la portata triplica e questo si configura come una
variante sostanziale che dovrebbe far decadere il procedimento e
farne aprire uno nuovo; cambia la destinazione d'uso che passa da
domestica a consumo umano e quindi è una variante sostanziale;
mancano nella domanda tutti gli studi idrogeologici, le analisi di
fattibilità e i relativi elaborati progettuali, mancano i pareri,
secondo l'art. 38, commi 4 e 6, degli enti preposti alla tutela
delle aree protette - ricorda che si è in un'area protetta - al di
là dell'ATO e dell'ASL. La documentazione per la quale si è
richiesta l'integrazione al mandatario, che doveva rispondere entro
45 giorni, è arrivata dopo 104 giorni: in base all'art. 7, questo
avrebbe dovuto dare luogo immediatamente ad una non procedibilità.
Non risulta pubblicata sull'Albo Pretorio, quindi era impossibile
formulare osservazioni da parte degli altri eventuali richiedenti
che non sono solo la signora titolare della sorgente, ma che sono
anche due altri soggetti che non hanno firmato, manca lo svincolo
della Sovrintendenza. Non trova un comma dell'art. 38 che sia stato
rispettato. Nell'allegato 6, a cui ha fatto riferimento anche il
dott. Bortone, si fa riferimento a medesimi utenti , ma questo è
assolutamente falso: dal 2001 al 2008 gli utenti passano da 19 a 14,
e anche questo comporta l'improcedibilità, mancano nell'ulteriore
richiesta di documentazione tre dei firmatari che non hanno firmato
l'assenso, quando la Regione stessa scrive che la mancata
partecipazione alla richiesta di concessione di uno o più degli
utilizzatori comporterà di fatto un prelievo di acqua esercitato
abusivamente .
Sul fatto che il Servizio è in attesa dell'esito di un processo, la
Regione scrive qualsiasi controversia tra gli utilizzatori, legata
alla delegittimità di antiche servitù di accesso e/o diritti di
attingimento, esula dalle competenze del servizio scrivente . In più
la Regione ha ricevuto la comunicazione di una sentenza del
tribunale in cui il mandatario, non un soggetto qualsiasi, ma colui
che firma e quello con cui la Regione intrattiene i rapporti, è
privo di titolo documentale e idoneo ad assumere qualsivoglia
provvedimento in ordine alla comunione di attingimento dell'acqua .
La sentenza è del 2008 e la domanda è ancora in piedi ed è firmata
da uno che non ha assolutamente i titoli. Nei vari rogiti citati dal
dott. Bortone, non si parla mai di un acquedotto e di una proprietà,
ma di un terreno di 120 metri quadrati di scoperto, di un vigneto,
non di un acquedotto. Nel rogito si parla di un diritto di attingere
da parte della proprietà che riguarda il mappale 91 che è la
sorgente e non l'acquedotto. Il titolare di questi terreni prima di
venderli non aveva alcun titolo per cedere questi titoli di accesso
all'acqua. Comunque per cedere dei titoli delle proprietà bisogna
fare un atto notarile: qui è stata fatta un'autocertificazione
allegando la carta di identità (scaduta). Spiega che nell'allegato
B) manca la domanda che dovrebbe essere non questa del 2001, ma del
2 agosto 2007: di questo documento non c'è assolutamente traccia.
Questo documento doveva essere presentato insieme alla copia della
domanda scaricabile anche dal sito internet di cui non c'è traccia:
ma questo è stato pubblicato sul BUR con un proprio codice di
attivazione, ma non c'è questa domanda: un documento che è sparito,
che non è stato fornito neanche ad un perito del tribunale di
Bologna che aveva avuto accesso agli atti nel 2008.
A suo parere è molto grave, che spariscano dei documenti e che si
lavori su delle domande relative al 2001 che sono prive di tutti gli
allegati che dovrebbero avere in base alle normative e in base al
regolamento regionale e ritiene che ci siano vere e proprie ipotesi
di reato che sono l'omissione e l'abuso.
Ritiene che sia compito dei funzionari applicare le leggi e le
regole senza un privilegio per nessuno e insistere nei confronti di
questa domanda configura un privilegio per qualcuno ed è ovviamente
compito della politica verificarne l'applicazione. Ritiene che ci
siano gravi fatti in questi atti e fa un invito formale, che chiede
che resti agli atti, all'assessore e al dirigente perché richiami i
funzionari al loro dovere e che il Servizio provveda alla chiusura
come effetto immediato delle domande di concessione pendenti fondate
sul nulla e assolutamente inspiegabili e comunichi invece alla
proprietaria della sorgente che attinge per uso domestico che non ha
nessuna necessità di chiedere concessioni o autorizzazioni ai sensi
dell'art. 2, comma 2, in quanto, come già detto anche dal dott.
Bortone, si tratta di acqua proveniente da una sorgente di proprietà
destinata all'uso domestico.
Il presidente ZOFFOLI deduce che il consigliere Defanceschi non è
soddisfatto della risposta.
Si passa all'oggetto successivo:
336 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: Disposizioni
per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore
edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata
(delibera di Giunta n. 1141 del 26 07 10).
Esce il consigliere Defranceschi. Entra il consigliere Favia.
Il presidente ZOFFOLI fa presente che avendo approvato nella seduta
precedente l'art. 4 bis gli articoli vanno rinumerati ma al momento,
per comodità, si può proseguire l'esame dell'articolato seguendo la
vecchia numerazione.
Si riprende la discussione dall'art. 9 Applicazione dei principi di
cui alla Comunicazione della Commissione europea del 25 giugno 2008
( Small business act per l'Europa ) agli interventi finanziati con
il concorso della Regione , sul quale insistono i seguenti
emendamenti:
al comma 2:
Emendamento n. 16 Relatore
dopo le parole Le stazioni appaltanti, in riferimento agli
interventi di cui al comma 1, articolano aggiungere: in distinti
lotti funzionali .
Emendamento n. 17 Relatore
dopo la parola prestazioni aggiungere: relative ad attività fra
loro non omogenee .
Il consigliere relatore ALESSANDRINI fa presente che entrambi gli
emendamenti muovono dall'intento di favorire la partecipazione agli
appalti anche alle piccole imprese, cogliendo il dettato europeo
dello Small business act .
Non essendoci richieste di interventi, il presidente ZOFFOLI mette
in votazione gli emendamenti 16 e 17 del consigliere relatore
Alessandrini.
La Commissione, con distinte votazioni di identico risultato,
approva gli emendamenti nn. 16 e 17 del relatore con 28 voti a
favore (PD, SeL-V, FdS), 4 astenuti (LN) e nessun contrario. Non
partecipa al voto il consigliere Favia.
Il presidente ZOFFOLI pone in votazione l'art. 9 come emendato.
La Commissione approva l'art. 9 come emendato con 28 voti a favore
(PD, SeL-V, FdS), 4 astenuti (LN) e nessun contrario. Non partecipa
al voto il consigliere Favia. Il testo dell'articolo risulta il
seguente:
Art. 9
Applicazione dei principi di cui alla Comunicazione della
Commissione europea
del 25 giugno 2008 ( Small business act per l'Europa ) agli
interventi
finanziati con il concorso della Regione
1. Le stazioni appaltanti che affidano lavori, anche congiuntamente
a forniture o servizi, con il concorso finanziario della Regione si
impegnano, all'atto della richiesta del finanziamento, in
applicazione del principio di massima partecipazione della piccola
impresa di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 25
giugno 2008 ( Small business act per l'Europa ), ad adottare i
criteri di organizzazione di cui al presente articolo.
2. Le stazioni appaltanti, in riferimento agli interventi di cui al
comma 1, articolano in distinti lotti funzionali le prestazioni
relative ad attività fra loro non omogenee oggetto di affidamento in
distinti lotti funzionali, affinché possano costituire oggetto di
offerte disgiunte nell'ambito della medesima procedura di
affidamento, salvo diversa motivazione qualora sussistano ragioni di
natura tecnica o funzionale, ovvero qualora tale articolazione possa
precludere il perseguimento di finalità di pubblico interesse. Detti
soggetti provvedono, altresì, a definire i requisiti di
partecipazione di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 in
relazione ai singoli lotti funzionali oggetto di affidamento.
3. Nel caso di affidamento di una pluralità di lotti funzionali ai
sensi del comma 2, ai fini della individuazione della disciplina
applicabile alle relative procedure di affidamento e, in
particolare, degli obblighi di pubblicità di cui all'articolo 66 del
decreto legislativo n. 163 del 2006, si considera in ogni caso il
valore economico complessivo dei lotti oggetto della medesima
procedura.
4. Il presente articolo non si applica ai lavori riguardanti beni
culturali disciplinati dalle disposizioni statali vigenti.
Si prosegue con l'art. 10 Controllo e monitoraggio della regolarità
dei cantieri a committenza privata , sul quale insistono i seguenti
emendamenti:
al comma 1:
Emendamento n. 28 Bernardini
cassare la lettera a)
Il consigliere BERNARDINI dichiara di ritirare l'emendamento, ma
contestualmente chiede chiarimenti circa l'esplicazione delle
funzioni previste.
Rientra il consigliere Bazzoni.
Il Responsabile del Servizio Lavori pubblici e osservatorio
contratti e investimenti pubblici, Edilizia e sicurezza dei cantieri
edili dott. DRAGHETTI interviene per spiegare che l'articolo in
esame individua una funzione nuova che l'Osservatorio dei contratti
pubblici, lavori, forniture e servizi andrà ad espletare nell'ambito
delle sue competenze. L'Osservatorio farà il monitoraggio dei
contratti pubblici, ma anche dell'edilizia privata. Fa presente che
l'obiettivo è quello di verificare, con degli indicatori
sintomatici, nell'ambito del monitoraggio che già viene fatto,
comportamenti anomali, una volta che vengano stabiliti gli
indicatori e le modalità di segnalazione. Gli enti competenti per
l'effettuazione dell'attività di vigilanza saranno diversi, a
seconda dell'anomalia riscontrata: ASL, Autorità di vigilanza,
Prefettura ecc.
Il presidente ZOFFOLI pone in votazione l'art. 10 nel testo base.
La Commissione approva l'art. 10 con 28 voti a favore (PD, SeL-V,
FdS), 8 astenuti (LN, PDL, M5S) e nessun contrario.
Si prosegue con l'art. 11 Efficacia del permesso di costruire , sul
quale insistono i seguenti emendamenti:
Emendamento 19 Assessore
L'art. 11 è così sostituito:
Art.11
Efficacia del permesso di costruire
1.L'efficacia del permesso di costruire di cui agli articoli 12 e
seguenti della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina
generale dell'edilizia) è sospesa ed i lavori non possono essere
avviati fin tanto che il committente o il responsabile dei lavori
non abbia trasmesso all'ente competente una dichiarazione attestante
l'avvenuta verifica della documentazione di cui all'articolo 90,
comma 9 lettere a) e b), del decreto legislativo n. 81 del 2008.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Giunta regionale può stabilire
ulteriori verifiche delle condizioni di idoneità tecnico
professionale, rilevanti ai fini della sicurezza nei cantieri in cui
operano le imprese esecutrici dei lavori. Tali verifiche sono
individuate, in conformità con le disposizioni vigenti in materia,
secondo criteri di congruità, proporzionalità ed adeguatezza, anche
in relazione alla dimensione dei cantieri ovvero alla particolare
pericolosità di lavori così come definiti ai sensi della legge
regionale n. 2 del 2009.
3. L'efficacia del permesso di costruire è altresì sospesa, con i
medesimi effetti di cui al comma 1, fin tanto che il committente o
il responsabile dei lavori non abbia trasmesso all'ente competente
la documentazione attestante l'insussistenza delle condizioni di cui
all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizione
contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere)
e successive modifiche ed integrazioni, nei confronti delle imprese
affidatarie ed esecutrici dei lavori oggetto del suddetto permesso
di costruire. L'entrata in vigore di tale disposizione è subordinata
alla sottoscrizione da parte della Regione di un accordo con gli
Uffici Territoriali del Governo, nonché con altre amministrazioni
pubbliche competenti, in merito alle modalità di richiesta e di
rilascio della documentazione di cui al presente comma, secondo
criteri di adeguatezza e semplificazione, e alla pubblicazione del
suddetto accordo nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione
Emilia-Romagna (BURERT).
4. Il comma 1 si applica agli interventi edilizi per i quali la
domanda per il rilascio del permesso di costruire sia presentata
dopo l'entrata in vigore della presente legge. La disposizione di
cui al comma 3 si applica agli interventi edilizi per i quali la
domanda sia presentata nei trenta giorni successivi alla data di
pubblicazione nel BURERT dell'accordo, di cui al medesimo comma 3.
Sub Emendamento 46 Bernardini all'emendamento 19
dopo le parole: in conformità con le vigenti norme in materia
aggiungere: e utilizzando anche il sistema di qualificazione in
vigore per gli esecutori di opere pubbliche .
Sub Emendamento 43 Muzzarelli all'emendamento 19
dopo le parole: di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n.
575 (Disposizione contro le organizzazioni criminali di tipo
mafioso, anche straniere) togliere le seguenti: e successive
modifiche ed integrazioni .
Sub Emendamento 44 Muzzarelli all'emendamento 19
sostituire le parole: gli Uffici Territoriali del Governo, nonché
con altre , con le seguenti: le amministrazioni statali e le .
Sub Emendamento 45 Muzzarelli all'emendamento 19
sostituire le parole: nei 30 giorni successivi alla , con le
seguenti: decorsi i 30 giorni dalla .
al comma 2:
Emendamento 29 Bernardini
dopo le parole tecnico professionale , cassare le parole delle
imprese suddette, di cui al comma 2 .
Emendamento 30 Bernardini
All'articolo 11 (Efficacia del permesso di costruire), cassare il
comma 2.
al comma 3:
Emendamento 31 Bernardini
All'articolo 11 (Efficacia del permesso di costruire), comma 3, dopo
le parole condizioni di idoneità sostituire di cui ai commi 1 e
2 con le parole di cui al comma 1 .
Il consigliere BERNARDINI spiega che il sub-emendamento n. 46 deriva
da una segnalazione di una società che opera nel settore che ha
chiesto una specificazione in tal senso.
Il dott. DRAGHETTI segnala che, da un punto di vista tecnico, questa
specificazione entra in un ambito di competenza statale e, pertanto,
potrebbe esserci impugnazione da parte del Governo, essendo la
qualificazione degli operatori materia definita dalla normativa
statale
Non essendoci richieste di interventi, il presidente ZOFFOLI mette
in votazione il sub-emendamento n. 46 del consigliere Bernardini.
La Commissione respinge il sub-emendamento n. 46 Bernardini con 28
voti contrari (PD, SeL-V, FdS), 6 favorevoli (LN, PDL) e 2 astenuti
(M5S).
Il dott. DRAGHETTI illustra il sub emendamento n. 43 dell'assessore
Muzzarelli spiegando che si tratta di un semplice miglioramento del
testo su segnalazione dell'ufficio legislativo riguardante il
drafting.
La consigliera DONINI osserva che deve essere chiaro che la regione
Emilia-Romagna dispone di tutti gli strumenti legali per perseguire
l'obiettivo, attraverso questa legge, di combattere la criminalità
organizzata e le infiltrazioni mafiose.
Il dott. DRAGHETTI spiega di essersi semplicemente soffermato
sull'inciso dell'emendamento ma afferma di essere disponibile a una
spiegazione ulteriore riguardo alla portata dell'art. 11 che
definisce il cuore pulsante della legge.
Il consigliere FAVIA chiede per quale ragione sia stato riscritto
l'intero articolo e ritiene necessario un approfondimento in questo
senso.
Il dott. DRAGHETTI precisa che il mandato della Giunta agli uffici
tecnici è stato quello di usare tutti gli strumenti a disposizione,
senza invadere il campo delle competenze esclusive statali. La
portata nuova dell'articolo è sostanzialmente quella di legare
l'efficacia del permesso di costruire al controllo di quelli che
sono i requisiti di idoneità tecnica previsti dalle norme vigenti e
al riguardo precisa che non si tratta di adempimenti ulteriori.
Elenca brevemente alcuni requisiti di idoneità tecnica: l'iscrizione
alla Camera di commercio, il documento sul rischio d'interferenze
nell'ambito dell'attività di lavoro, il DURC regolare e non avere
procedimenti interdittivi rispetto all'articolo 14 del Testo unico.
L'altro aspetto che sottolinea di questo articolo è il tema della
dicitura antimafia .
Ovviamente la competenza in materia di antimafia è esclusivamente
statale, ma attualmente esiste un paradosso per cui un'impresa
mafiosa può operare nel settore privato dell'edilizia, ma non nel
pubblico, perché in quest'ultimo caso viene richiesta l'iscrizione
alla Camera di commercio con la dicitura antimafia, nel privato no.
Considerato che il mercato delle costruzioni è per il 70% privato e
per il 30% pubblico, si tratta di un problema molto forte che fa sì
che, attualmente, nella nostra regione lavorino anche imprese
mafiose, che possono essere scelte inconsapevolmente dal privato
che, per esempio, deve ristrutturare la sua abitazione. Con questo
articolo si afferma in maniera chiara che in Emilia-Romagna le
imprese mafiose non possono lavorare neanche nell'edilizia privata.
Al riguardo precisa che la certificazione dell'iscrizione alla
Camera di commercio, che non è un adempimento in più, viene
rilasciata anche con la dicitura antimafia:
viene quindi chiesto al committente privato di dimostrare che
l'impresa di cui si avvale abbia questa dicitura.
Il consigliere FAVIA riguardo al primo comma chiede se possa
trattarsi anche di autocertificazione e, nel caso questa sia falsa,
quali siano le conseguenze.
Il dott. DRAGHETTI risponde che l'autocertificazione è prevista per
legge e, nel caso, il Comune potrà fare controlli a campione e le
conseguenze di una falsa dichiarazione sono di carattere penale.
Il consigliere FAVIA precisa che si stava riferendo alla prima parte
dell'articolo, alle aziende che devono fornire il DURC e si chiede
per quale ragione non possano essere trasmessi direttamente i
documenti. Ritiene più cogente al riguardo il termine
autocertificazione al posto di dichiarazione .
Il dott. DRAGHETTI spiega che deve essere trasmessa una
dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione o
eventualmente produrre la documentazione e che i Comuni sanno già
come disporre.
Il consigliere FAVIA, per quanto riguarda la normativa antimafia,
pur condividendo l'impegno per contrastare le imprese legate alla
criminalità, ha posto la questione degli automatismi. A suo parere
non sarebbe giusto colpire imprenditori onesti ma imparentati con
mafiosi, che, senza colpa, non solo non potranno più lavorare per il
pubblico, come già accade, ma neppure per il privato.
Escono i consiglieri Bazzoni e Mazzotti.
Il dott. DRAGHETTI risponde che la normativa antimafia chiarisce
bene quali sono le modalità di applicazione dell'incrocio di
elementi informativi e la dicitura antimafia avviene con meccanismi
ben codificati e con motivazioni serie e legate ad avvenimenti
fondati e verificati.
La consigliera DONINI sul terreno generale fa presente di aver
partecipato in questi anni agli stati generali antimafia organizzati
attraverso Libera e diverse associazioni e che gli approfondimenti
sull'efficacia della normativa statale, soprattutto nel campo
dell'edilizia, hanno portato a un avanzamento nella riflessione
anche sulle questioni sollevate dal collega Favia. Afferma che il
problema esiste ma che non lo si risolve attenuando l'impatto di una
norma nazionale, che anzi va applicata nella sua interezza.
La consigliera MORI ritiene che, partendo dal presupposto che la
mafia sia un cancro e che le metastasi non si vedano, occorre
ricostruire la mappatura intrecciando i dati. Ritiene fondamentale
il coordinamento e l'incrocio dei dati per mappare la presenza
mafiosa sul territorio, ricostruirne la filiera, individuarne i
soggetti coinvolti, spesso insospettabili e non di rado legati da
rapporti familiari. Auspica che questo grado di incrocio di
informazioni possa diventare ancora più incisivo per colpire le
metastasi fin dalla loro origine, che spesso è familiare.
Il consigliere FAVIA afferma di non avere avuto l'intenzione di
abbassare la guardia ma di essere preoccupato per l'automatismo del
meccanismo dell'antimafia che può andare bene per le grandi commesse
pubbliche, ma non per le piccole imprese. Auspica un approfondimento
in commissione sul tema dell'antimafia. Definendosi un garantista
dice di ritenersi preoccupato per le persone oneste che potrebbero
venire ingiustamente colpite.
Il consigliere FERRARI ritiene che giustamente questo articolo sia
stato definito il cuore della legge e sia importantissimo, atteso
che nel nostro territorio le infiltrazioni mafiose e camorristiche
sono presenti e tendono a essere sempre più invasive. Si esprime
favorevolmente rispetto all'attivazione di strumenti che consentono
l'incrocio dei dati in possesso dei vari enti del settore per
controllare l'effettivo rispetto delle regole. Al riguardo richiama
l'esistenza a livello provinciale di un organismo: il Comitato per
l'ordine e la sicurezza pubblica che è uno strumento operativo
importante che ha delle potenzialità che potrebbero essere
rafforzate mediante l'inserimento con gruppi tecnici. Questo
potrebbe essere uno strumento operativo al servizio dei territori,
dei sindaci e delle imprese che consenta, alla luce di questa
normativa e dell'incrocio dei dati, un'importante ottimizzazione
delle risorse.
Il consigliere relatore ALESSANDRINI da atto al collega Favia che la
sua domanda ha originato un'ampia discussione che tuttavia rischia
di mettere in ombra la sua affermazione iniziale favorevole
all'introduzione del certificato antimafia anche per gli appalti
privati. Di fatto è stata anticipata la discussione sull'art. 11
come sostituito e non si sono presi in considerazione i sub
emendamenti dell'assessore Muzzarelli e, pertanto, invita a
riprendere da questi.
Escono i consiglieri Favia e Bernardini. Rientrano i consiglieri
Mazzotti e Bazzoni.
La consigliera DONINI afferma di essere partita da una domanda sul
sub emendamento 43, giustificato con ragioni di miglioramento di
lettura e comprensione, e cioè se complessivamente rimanga l'impatto
della norma. Da atto di aver avuto rassicurazione in questo senso, e
trova, comunque, interessante la discussione seguita.
Anche il presidente ZOFFOLI ritiene importante questa ampia
discussione che ha interessato l'intero articolo 11, ma invita a
tornare al testo e pone in votazione i sub emendamenti 43, 44, 45.
La Commissione approva, con distinte votazioni di identico
risultato, i sub emendamenti 43, 44, 45 dell'assessore Muzzarelli
con 28 voti a favore (PD, SeL-V, FdS), 2 astenuti (PDL) e nessun
contrario.
L'assessore MUZZARELLI illustra brevemente l'emendamento 19 che
sostituisce l'art. 11 spiegando che è rivolto a rafforzare una
novità fondamentale della legge. La regione Emilia-Romagna vuole
dare un messaggio chiaro e inequivocabile: nella nostra regione non
vogliamo imprese mafiose . Con questo emendamento ci si assume la
responsabilità di riconoscere il diritto, anche per la committenza
privata, di poter avere la conoscenza delle imprese. Con le leggi
vigenti, continua, solo nell'ambito pubblico vengono richieste e
verificate per le imprese affidatarie esecutrici le condizioni di
cui all'articolo 10 della legge 575/65 sull'antimafia. Ritiene
importante rafforzare l'attività di prevenzione e lotta alle
infiltrazioni mafiose tutelando anche il cittadino committente,
precisando che l'efficacia di questa norma va collegata agli accordi
che devono essere fatti con le Prefetture, ai quali si sta già
lavorando.
Esce la consigliera Mori.
Il presidente ZOFFOLI, non essendoci altre richieste d'intervento,
procede con la messa ai voti dell'emendamento 19.
La Commissione approva l'emendamento 19 dell'assessore Muzzarelli
con 26 voti a favore (PD, SeL-V, FdS), 2 astenuti (PDL) e nessun
contrario.
Il presidente da atto che gli emendamenti 29, 30 e 31 del
consigliere Bernardini sono preclusi dall'approvazione
dell'emendamento n. 19.
Si prosegue con l'art. 12 Misure di premialità , sul quale
insistono i seguenti emendamenti:
Emendamento 18 Relatore
L'art. 12 è così sostituito:
Art. 12
Misure premialità
1. La Regione istituisce l'elenco di merito degli operatori
economici che svolgono la propria attività nel settore edile.
2. L'iscrizione nell'elenco è volontaria e ad esso possono essere
iscritti i soggetti che siano in possesso delle condizioni di
idoneità di cui al all'articolo 11 e che dichiarino il proprio
impegno a garantire, in riferimento a tutta la durata dei lavori,
l'accesso e lo svolgimento di sopralluoghi da parte degli organismi
paritetici di settore presenti sul territorio ove si svolgono i
lavori stessi.
3. La Giunta regionale dall'entrata in vigore della legge definisce
i requisiti e le modalità di iscrizione, formazione, aggiornamento e
organizzazione dell'elenco. Può altresì prevedere i casi in cui
l'affidamento dei lavori a soggetti iscritti nell'elenco soddisfi e
sostituisca, in tutto o in parte, gli obblighi di cui all'articolo
11.
4. L'iscrizione nell'elenco può essere assunto quale presupposto per
ulteriori misure premiali definite dalla Giunta regionale.
Emendamento 40 Meo
introdurre un nuovo comma 3 che recita:
3. Nel rispetto dell'art. 118 del Decreto Legislativo 12 aprile
2006, n. 163 e s.m.i., le stazioni appaltanti di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture di cui alla medesima
normativa introducono nei contratti con i soggetti affidatari una
penalità, commisurata all'importo del contratto, da riscuotere in
caso di inosservanza delle prescrizioni di legge (violazioni alle
norme sul lavoro e sull'ambiente) da parte degli stessi soggetti
affidatari e dei loro subappaltatori per le prestazioni rese
nell'ambito del subappalto.
Il consigliere relatore ALESSANDRINI precisa che anche in questo
caso la sostituzione integrale dell'articolo originario è
migliorativa. Viene istituito l'elenco di merito degli operatori
economici che svolgono attività nel settore edile ed è valorizzato
il ruolo degli organismi paritetici attraverso l'adesione volontaria
delle imprese a garantire l'accesso nei cantieri, senza scopi
ispettivi. Si centrano in tal modo due obiettivi: da un lato la
semplificazione in quanto l'iscrizione all'elenco di merito di fatto
darà la possibilità di non dover ripresentare documenti previsti per
l'efficacia del permesso di costruire e, dall'altro di prevedere per
le imprese virtuose, ulteriori misure premiali.
Non essendoci nessuna richiesta d'intervento il presidente pone in
votazione l'emendamento 18 che sostituisce l'art.12.
La Commissione approva l'emendamento 18 del relatore Alessandrini
con 26 voti a favore (PD, SeL-.V, FdS), 2 astenuti (PDL) e nessun
contrario.
Il presidente ZOFFOLI da atto che l'emendamento n. 40 della
consigliera Meo è precluso dall'approvazione dell'art.12 in una
nuova formulazione.
Passa all'emendamento 32 del consigliere Bernardini, relativo
all'introduzione di un nuovo articolo: il 12 bis
Rientra il consigliere Favia.
Emendamento 32 Bernardini
aggiungere:
Art. 12 bis
Osservatorio regionale dei contratti pubblici
1. La Regione Emilia-Romagna si avvale dell'Osservatorio regionale
dei contratti pubblici per l'esercizio delle funzioni di
monitoraggio degli appalti e dei lavori pubblici.
2. L'Osservatorio provvederà inoltre a diffondere le buone pratiche,
l'elenco regionale dei prezzi, gli strumenti informatici
utilizzabili per la trasmissione di dati e documenti. La raccolta
dei dati, delle informazioni e degli strumenti informatici
predisposti per le imprese saranno oggetto di relazione annuale
all'Assemblea Legislativa.
Il consigliere relatore ALESSANDRINI si esprime negativamente
ritenendolo riduttivo rispetto a quanto previsto dalla legge 2 del
2009.
Non essendoci altra richiesta d'intervento il presidente pone in
votazione l'emendamento 32 Bernardini.
La Commissione respinge l'emendamento 32 Bernardini con 28 voti
contrari (PD, SeL-.V, FdS, M5S), nessun astenuto e nessun contrario.
Il presidente ZOFFOLI presenta il proprio emendamento n. 34 che
inserisce un nuovo articolo: il 12 bis. Si tratta dell'inserimento
della clausola valutativa originariamente non prevista.
Emendamento 34 Zoffoli
Dopo l'art. 12 inserire il seguente articolo:
Art. 12 bis
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione
della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti nel reprimere
comportamenti illegali che alterano il mercato del settore edile e
delle costruzioni a committenza pubblica e privata e nel favorire la
trasparenza, la semplificazione e la razionalizzazione dell'attività
amministrativa. A tal fine, con cadenza annuale, la Giunta, anche
nello svolgimento delle funzioni di osservatorio sui contratti e gli
investimenti pubblici di cui all'articolo 5, presenta alle
commissioni assembleari competenti una relazione che fornisce
informazioni sullo stato di attuazione della presente legge.
Il consigliere relatore ALESSANDRINI si esprime favorevolmente.
Rientra il consigliere Bernardini.
La consigliera DONINI esprime apprezzamento sul fatto che sia la
commissione a proporre l'inserimento della clausola valutativa e
sulla formulazione della stessa.
Il consigliere FAVIA dice di ritenere la clausola troppo generica e
si riserva di presentare un emendamento in Aula.
Non essendoci altra richiesta d'intervento il presidente pone in
votazione l'emendamento 34.
La Commissione approva l'emendamento 34 Zoffoli, che inserisce
l'art. 12 bis clausola valutativa con 26 voti a favore (PD,
SeL-.V, FdS), 6 astenuti (PDL, LN) e 2 contrari (M5S).
Si passa alla trattazione dell'art. 13 Norma finanziaria sul quale
non sono stati presentati emendamenti.
Non essendoci richieste d'intervento il presidente pone in votazione
l'art. 13 nel testo base.
La Commissione approva l'art. 13 con 28 voti a favore (PD, SeL-.V,
FdS, M5S), 6 astenuti (PDL, LN) e nessun contrario.
Si passa alla trattazione dell'art. 14 Abrogazioni di norme sul
quale non sono stati presentati emendamenti.
Non essendoci richieste d'intervento il presidente pone in votazione
l'art. 14 nel testo base.
La Commissione approva l'art. 13 con 28 voti a favore (PD, SeL-.V,
FdS, M5S), 6 astenuti (PDL, LN) e nessun contrario.
Il presidente ZOFFOLI, conclusosi dell'esame del testo di legge,
raccoglie la disponibilità dell'assessore Muzzarelli a fare una
breve comunicazione sul bando per l'edilizia residenziale sociale,
come promesso in una precedente seduta.
Il consigliere FAVIA non è d'accordo in quanto ritiene necessaria
una preventiva preparazione sull'argomento.
L'assessore MUZZARELLI precisa che si tratta di una semplice
comunicazione al fine di rispettare l'impegno preso, su richiesta
dei consiglieri presenti, in una precedente seduta. E'
un'informazione sullo stato del bando, la cui predisposizione sta
procedendo sulla base dell'indirizzo dato in commissione e in
Assemblea. Conferma l'impegno per la locazione e la parametrazione
del contributo.
Il consigliere FERRARI ringrazia l'assessore per questa informazione
e la Giunta, il relatore e il dott. Draghetti per l'ottimo lavoro
svolto nella predisposizione di una normativa così importante,
approvata da questa commissione in tempi rapidi e ascoltando tutti.
Il consigliere BAZZONI precisa di condividere le finalità
dell'articolo 1, che è stato votato dal gruppo che rappresenta,
ritenendo vadano salvaguardate le imprese del territorio, rimane
perplesso dalla metodologia usata e teme si rischi di ingessare
con troppi vincoli l'attività delle imprese sane.
La seduta termina alle ore 11.50.
Approvato nella seduta del 18 novembre 2010.
La Segretaria Il Presidente
Samuela Fiorini Damiano Zoffoli