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Legislatura IX - Commissione I - Verbale del 14/12/2010 pomeridiano

    Testo

                                Verbale n. 21
    Seduta del 14 dicembre 2010
    Il giorno 14 dicembre 2010 alle ore 14.30 si è riunita presso la
    sede dell'Assemblea Legislativa in Bologna Viale A. Moro n. 50, la
    Commissione Bilancio Affari generali ed istituzionali, convocata con
    nota prot. n. 36527 del 9 dicembre 2010.
    Partecipano alla seduta i Consiglieri:
    Cognome e nome Qualifica Gruppo
    voto
    LOMBARDI Marco Presidente PDL - Popolo 5 presente
    della Libertà
    FILIPPI Fabio Vicepresidente PDL - Popolo 1 presente
    della Libertà
    VECCHI Luciano Vicepresidente Partito 4 presente
    Democratico
    BARBATI Liana Componente Italia dei Valori 4 assente
    - Lista Di Pietro
    BIGNAMI Galeazzo Componente PDL - Popolo 3 presente
    della Libertà
    BONACCINI Stefano Componente Partito 2 presente
    Democratico
    DEFRANCESCHI Andrea Componente Movimento 5 Stelle 1 presente
    Beppegrillo.it
    FAVIA GIOVANNI Componente Movimento 5 Stelle 1 presente
    Beppegrillo.it
    FERRARI Gabriele Componente Partito 2 presente
    Democratico
    MANFREDINI Mauro Componente Lega Nord Padania 4 presente
    Emilia e Romagna
    MAZZOTTI Mario Componente Partito 2 presente
    Democratico
    MEO Gabriella Componente Sinistra Ecologia 2 presente
    Libertà - Idee Verdi
    MONARI Marco Componente Partito 3 presente
    Democratico
    MONTANARI Roberto Componente Partito 2 presente
    Democratico
    MONTANI Daniela Componente Partito 2 presente
    Democratico
    MORICONI Rita Componente Partito 2 presente
    Democratico
    MUMOLO Antonio Componente Partito 2 assente
    Democratico
    NOE' Silvia Componente UDC - Unione 1 presente
    di Centro
    PARIANI Anna Componente Partito 3 presente
    Democratico
    POLLASTRI Andrea Componente PDL - Popolo 2 assente
    della Libertà
    SCONCIAFORNI Roberto Componente Federazione 2 presente
    della Sinistra
    La consigliera Paola MARANI sostituisce il consigliere Mumolo.
    E' presente la Vicepresidente della Giunta, Assessore a Finanze,
    Europa, cooperazione con il sistema delle autonomie, valorizzazione
    della montagna, regolazione dei servizi pubblici locali,
    semplificazione e trasparenza, politiche per la sicurezza Simonetta
    Saliera.
    Hanno partecipato ai lavori della Commissione: Pasquini (Dir. gen.
    Risorse finanziarie e patrimonio), Soldati (Resp. Serv. Bilancio e
    finanze), Bellei (Serv. Bilancio e finanze), Benedetti (Dir. gen.
    Assemblea legislativa), Tartari (Serv. Coordinamento Commissioni
    assembleari), Scandaletti (Serv. Informazione A.L.).
    Presiede la seduta: Marco Lombardi
    Assiste la Segretaria: Claudia Cattoli
    Resocontista: Claudia Cattoli
    Il presidente LOMBARDI dichiara aperta la seduta.
    Sono presenti i consiglieri Defranceschi, Favia, Ferrari, Lombardi,
    Manfredini, Marani, Mazzotti, Monari, Montanari, Montani, Moriconi,
    Noè, Pariani, Sconciaforni e Vecchi.
    - Approvazione dei verbali n. 14 e 15 del 2010
    La Commissione all'unanimità dei presenti approva i verbali n. 14 e
    n. 15 del 2010, relativi rispettivamente alle sedute del 16 e del 23
    novembre 2010.
    747 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: Legge
    finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L.R.
    15/11/2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di
    previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario
    2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013 (delibera di Giunta n.
    1703 del 15 11 10)
    748 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: Bilancio di
    previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario
    2011 e Bilancio pluriennale 2011-2013 (delibera di Giunta n. 1704
    del 15 11 10)
    Relatore consigliere Luciano Vecchi
    Relatore di minoranza consigliere Marco Lombardi
    Il presidente LOMBARDI richiama l'iter dei progetti di legge ed i
    pareri espressi dalle Commissioni consultive per quanto di
    competenza. Cede quindi la parola alla vicepresidente della Giunta
    per l'illustrazione degli emendamenti alla legge finanziaria ed al
    bilancio presentati dall'esecutivo, ricordando che la segreteria
    della Commissione ha predisposto e distribuito il documento di
    lavoro con l'indicazione degli emendamenti presentati dalla Giunta
    regionale e di quelli proposti dalle Commissioni consultive (v.
    allegato).
    Informa infine che la Giunta in inizio di seduta ha presentato un
    ulteriore emendamento alla finanziaria (n. 15, aggiuntivo) in corso
    di distribuzione, del seguente tenore:
    Emendamento n. 15 della Giunta regionale
    Dopo l'articolo 35 del progetto di legge ogg. 747 è aggiunto il
    seguente articolo:
    Art.
    Misure transitorie relative allo svolgimento delle funzioni
    in materia di servizio idrico integrato e gestione dei rifiuti
    1. Nelle more del riordino complessivo del servizio idrico integrato
    e del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi
    dell'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191
    (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
    dello Stato (legge finanziaria 2010)), da compiersi entro il 31
    luglio 2011, ed in coerenza con l'assetto organizzativo della legge
    regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino
    territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la
    razionalizzazione delle funzioni), le funzioni disciplinate
    dall'articolo 30 della stessa legge sono esercitate sulla base di
    quanto stabilito dalle convenzioni stipulate ai sensi del medesimo
    articolo.
    Entrano i consiglieri Bignami e Bonaccini.
    La vicepresidente SALIERA dichiara che i primi tre emendamenti sono
    di carattere prettamente tecnico. Nel primo caso si tratta dello
    spostamento di 2 milioni di euro da un capitolo più generale ad un
    altro più mirato a superare il divario digitale (digitale divide),
    soprattutto per quanto riguarda le zone montane. Con l'emendamento 2
    si effettua un adeguamento di capitoli per il sistema SIOPE di
    informatizzazione della pubblica amministrazione. L'emendamento 3
    riguarda interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio
    forestale e in particolare dei vivai. Anche l'emendamento 4 è un
    aggiustamento tecnico che attiene agli interventi di sistemazione
    idraulica e ambientale, dove dalla sistemazione idrografica
    superficiale si spostano risorse sulle opere di consolidamento e di
    intervento per la sistemazione di versanti.
    L'emendamento 5, modificativo dell'articolo 20, riguarda SEAF, la
    Società Aeroporto L. Ridolfi di Forlì e incide sulla copertura
    delle perdite obbligate. Nel progetto di legge infatti la Giunta
    regionale aveva previsto inizialmente 200.000 euro, in realtà sono
    234.510, quindi l'importo viene modificato esclusivamente per la
    copertura delle perdite obbligate ed è compatibile con le
    disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010.
    L'emendamento 6, aggiuntivo dell'articolo 29 bis (azioni di sostegno
    al reddito e di politica attiva in favore dei lavoratori colpiti
    dalla crisi), permette di utilizzare le risorse, come già previsto
    dall'accordo sottoscritto da Regioni, Provincie autonome e Governo
    in data 12 febbraio 2009 per il biennio 2009-2010 per gli
    ammortizzatori in deroga, e quindi il trasferimento di risorse sul
    2011, in modo tale da poterne disporre il reale utilizzo.
    L'emendamento 7, anch'esso aggiuntivo, consiste in uno spostamento
    di fondi da un capitolo ad un altro all'interno delle risorse
    destinate al settore cultura. Anche l'emendamento 8, sostitutivo, è
    di carattere tecnico.
    L'emendamento 9, aggiuntivo, riguarda il completamento dei programmi
    speciali d'area in materia turistica, finanziati nell'ambito della
    legge regionale n. 30 del 1996 e si traduce in una riapertura di
    termini. Infatti il comma 2 prevede che le opere relative agli
    interventi devono essere completate entro il termine perentorio di
    12 mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge,
    mentre la rendicontazione relativa agli stessi interventi deve
    pervenire alla Regione entro il termine perentorio di 18 mesi (comma
    3).
    L'emendamento 10, aggiuntivo, modifica la legge regionale n. 20 del
    2000 sulla disciplina, la tutela e l'uso del territorio, per la
    parte che riguarda la definizione della percentuale dei contributi
    (interventi finanziari a favore di Province e Unioni di Comuni).
    Essa non sarà più indicata in legge, ma attraverso una deliberazione
    della Giunta regionale e relativo bando, che di volta in volta
    definirà la percentuale di copertura di contribuzione degli Enti
    locali e indicherà le risorse messe a disposizione dalla Regione.
    L'emendamento 11, aggiuntivo, prevede l'attuazione dell'articolo 6
    del decreto-legge n. 78 del 2010 che riguarda la riduzione dei
    componenti degli organi di amministrazione, nonché quelli di
    revisione e di controllo di tutti gli enti strumentali dipendenti
    dalla Regione, e gli organismi pubblici con personalità giuridica di
    diritto privato partecipati dalla Regione. Quindi si tratta di una
    diminuzione della composizione degli organi citati (cinque
    componenti per gli organi di amministrazione, tre per gli altri). La
    Regione ha già compiuto le opportune verifiche, accertando che la
    stragrande maggioranza degli enti rientrano nelle condizioni
    disposte dalla norma nazionale. Ora, con l'articolo proposto nella
    finanziaria regionale, si prevede che entro sei mesi dalla scadenza
    degli organi, gli stessi enti debbano procedere alla verifica
    statutaria e alle eventuali conseguenti modifiche.
    Il comma 2 riguarda invece il sistema regionale integrato di
    interventi al servizio del diritto allo studio universitario e
    l'alta formazione (ER-GO, Azienda regionale per il diritto agli
    studi superiori dell'Emilia-Romagna). In merito, la Giunta ha
    ritenuto che sia opportuno che all'interno di ER-GO rimangano tutte
    le rappresentanze dell'Università. ER-GO si occupa appunto del
    sistema regionale integrato dei servizi e del diritto allo studio
    universitario ed ha una composizione che supera il dettato del
    decreto-legge 78, ma essendo una realtà che prevede, all'interno
    della composizione dell'organismo di amministrazione, la
    rappresentanza di tutte le Università. La scelta è pertanto che tale
    rappresentanza debba rimanere e che le Università siano tutte
    ricomprese.
    A decorrere dal 1° gennaio 2011, poi, le indennità, i compensi, i
    gettoni, le retribuzioni sono ridotti del 10%, conformemente alla
    previsione del comma terzo dell'articolo 6 del decreto-legge 78.
    Al comma 4, infine, si dispone che nel caso di erogazione di
    qualunque contributo a enti da parte della Regione, a partire dal 1°
    gennaio 2011 gli enti stessi debbano attenersi al dettato
    dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 78, altrimenti la
    Regione sospende l'erogazione dei contributi. Quando si tratta di
    associazioni e fondazioni, in questo caso le indennità si azzerano e
    diventano titolo onorifico.
    L'emendamento 12, aggiuntivo, in tema di riordino di partecipazioni
    societarie regionali, prevede la continuazione del lavoro già in
    corso, che ha come obiettivo la razionalizzazione di tutte le
    articolazioni della Regione stessa. La Giunta dopo sei mesi riferirà
    all'Assemblea legislativa sulle risultanze e nel frattempo mantiene
    le quote di partecipazione nelle società di capitale già autorizzate
    con leggi regionali.
    L'emendamento n. 13, aggiuntivo, riguarda le risorse a sostegno del
    consolidamento della riorganizzazione: si tratta in particolare
    della fase di transizione seguita alla soppressione dell'ARNI
    (Agenzia regionale per la navigazione interna), già avvenuta, le cui
    funzioni e relativo personale sono state trasferite ad AI P O
    (Agenzia interregionale per il fiume Po), che coinvolge non solo la
    Regione Emilia-Romagna, ma anche Piemonte, Lombardia e Veneto, che
    devono ancora concludere complessivamente il processo di
    riorganizzazione. Pertanto queste risorse servono per il personale
    nel periodo transitorio.
    L'emendamento n. 14, aggiuntivo, riguarda l'utilizzo del mezzo
    proprio per missioni di lavoro da parte dei dipendenti regionali
    qualora si convenga che c'è convenienza economica e sussistano
    particolari e comprovare esigenze di servizio.
    L'ultimo emendamento, distribuito in inizio di seduta, riguarda le
    misure transitorie relative allo svolgimento delle funzioni in
    materia di servizio idrico integrato e gestione dei rifiuti. Tale
    articolo aggiuntivo prevede che, nelle more dell'elaborazione della
    nuova legge, e comunque entro il 31 luglio 2011, le ATO proseguono
    nelle loro attività. Infatti legge n. 191 del 2009, ossia la
    finanziaria 2010, ha previsto la soppressione delle Autorità
    d'ambito alla fine di questo anno e decorso tale termine la norma
    nazionale dispone che ogni atto compiuto dalle ATO è da considerarsi
    nullo. In realtà questa norma è stata introdotta con la legge di
    conversione il 26 di marzo ed in merito c'è stata molta discussione
    sul piano giuridico se il termine era da intendere un anno dal 26
    marzo o un anno dalla legge n. 191 e quindi da dicembre 2009, tant'è
    che il TAR del Piemonte afferma in una sua pronuncia che il termine
    di soppressione delle ATO è il 27 marzo 2011. Al di là di questa
    discussione non si è avuto un anno reale di tempo per procedere su
    un tema abbastanza delicato come quello che concerne la regolazione
    del sistema idrico e dei rifiuti. Pertanto le Regioni,
    all'unanimità, giovedì scorso hanno chiesto, in sede di Conferenza
    dei Presidenti, di formulare una richiesta al Governo intesa a far
    slittare di sei mesi il termine. Il punto è all'esame anche della
    Conferenza Unificata, in quanto è esigenza di tutte le Regioni di
    avere qualche mese di tempo per ragionare in particolare con il
    sistema delle Autonomie locali su tale proposta. Da qui anche la
    nostra proposta di inserire nella finanziaria regionale, per
    chiarezza, la correttezza dell'operato delle ATO dal 1° gennaio fino
    al 31 luglio 2011.
    Infine, sugli articoli della legge di bilancio insistono tre
    emendamenti tecnici di modifica delle cifre complessive (v. atti).
    Entra il consigliere Filippi.
    Il presidente LOMBARDI comunica che oltre all'emendamento 15 della
    Giunta regionale da ultimo illustrato, sono stati presentati altri
    due emendamenti alla legge finanziaria regionale: uno a firma del
    consigliere Mazzotti, a nome dell'Ufficio di Presidenza
    dell'Assemblea legislativa, sul regime transitorio per il
    funzionamento della Consulta di garanzia statutaria, l'altro a firma
    del consigliere Monari, di modifica all'articolo 5 della legge
    regionale n. 32 del 1997 in tema di funzionamento dei gruppi
    assembleari, del seguente tenore, rispettivamente:
    Emendamento n. 1 del consigliere Mazzotti:
    Dopo l'art. 35 del pdl 747 finanziaria regionale 2011 è inserito il
    seguente:
    Art.
    Disposizione transitoria in ordine al funzionamento
    della Consulta di garanzia statutaria
    1. Dall'inizio della IX legislatura e fino all'insediamento della
    Consulta di garanzia statutaria ai sensi dell'articolo 69, comma 3,
    dello Statuto regionale, le funzioni di cui alle lettere a) e b) del
    comma 1 del suddetto articolo 69 sono esercitate dall'organo
    collegiale di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 4
    dicembre 2007, n. 23 (Costituzione e funzionamento della Consulta di
    garanzia statutaria).
    Emendamento n. 1 del consigliere Monari:
    Dopo l'art del pdl 747 finanziaria regionale 2011 è inserito il
    seguente:
    Art.
    Modifiche alla legge regionale n. 32 del 1997
    1. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 5 della legge
    regionale 8 settembre 1997, n. 32 (Funzionamento dei gruppi
    consiliari - Modificazioni alla legge regionale 14 aprile 1995, n.
    42) la parola mensili è sostituita dalla parola bimestrali .
    Il presidente LOMBARDI, constatato che non vi sono richieste di
    intervento, dichiara conclusa la discussione generale ed invita
    quindi la Commissione a procedere all'esame degli articoli e degli
    emendamenti sulla base del documento di lavoro.
    747 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: Legge
    finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L.R.
    15/11/2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di
    previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario
    2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013 (delibera di Giunta n.
    1703 del 15 11 10)
    Art. 1 - Automazione e manutenzione del sistema informativo
    regionale - Emendamento n. 1 della Giunta regionale (sostitutivo)
    La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD,
    FDS), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto all'articolo
    così sostituito.
    Art. 2 - Sistema informativo agricolo regionale
    La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD,
    FDS), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto.
    Art 3 - Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle
    stragi
    La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD,
    FDS), nessun contrario,16 astenuti (PDL, LN, M5S, UDC).
    Art. 4 - Interventi a favore degli eredi di appartenenti alle Forze
    dell'ordine, alle Forze armate, ai Vigili del fuoco e alle Forze
    della polizia municipale caduti nel'adempimento del proprio dovere
    La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD,
    FDS), nessun contrario,16 astenuti (PDL, LN, M5S, UDC).
    Art. 5 - Cartografia regionale - Emendamento n. 2 della Giunta
    regionale (sostitutivo)
    La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD,
    FDS), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto all'articolo
    così sostituito.
    Art. 5 bis (che diventa articolo 6) - Manutenzione straordinaria del
    patrimonio generale - Emendamento n. 3 della Giunta regionale
    (aggiuntivo)
    La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD,
    FDS), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto al nuovo
    articolo.
    Art. 6 (che diventa articolo 7) - Interventi nel settore delle
    bonifiche
    La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD,
    FDS), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto.
    Art. 7 (che diventa articolo 8) - Sviluppo dei consorzi di garanzia
    collettiva fidi
    La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD,
    FDS), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto.
    Art. 8 (che diventa articolo 9) - Integrazione regionale al
    programma operativo regionale FESR 2007-2013 (Riproposizione per
    l'esercizio 2011)
    La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD,
    FDS), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto.
    Art. 9 (che diventa articolo 10) - Organizzazione turistica
    regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione
    turistica
    La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD,
    FDS), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto.
    Art. 10 (che diventa articolo 11) - Interventi per la qualificazione
    delle stazioni invernali e del sistema sciistico
    La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD,
    FDS), 7 contrari (LN, M5S, UDC), 9 astenuti (PDL).
    Art. 11 (che diventa articolo 12) - Attuazione della legge regionale
    n. 17 del 2009
    La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD,
    FDS), 7 contrari (LN, M5S, UDC), 9 astenuti (PDL).
    Art. 12 (che diventa articolo 13) - Partecipazione della Regione
    Emilia-Romagna al fondo di garanzia per l'emergenza abitativa
    La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD,
    FDS), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto.
    Art. 13 (che diventa art. 14) - Disposizioni per il finanziamento
    del parco naturale del Sasso Simone e Simoncello
    La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD,
    FDS), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto.
    Art. 14 (che diventa articolo 15) - Fondo per la conservazione della
    natura
    La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD,
    FDS), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto.
    Art. 15 (che diventa articolo 16) - Interventi in materia di opere
    idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale
    La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD,
    FDS), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto.
    Art. 16 (che diventa articolo 17) - Opere acquedottistiche e
    fognarie
    La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD,
    FDS), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto.
    Art. 16 bis (che diventa articolo 18) - Interventi di sistemazione
    idraulica e ambientale - Emendamento n. 4 della Giunta regionale
    (aggiuntivo)
    La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD,
    FDS), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto al nuovo
    articolo.
    Art. 17 (che diventa articolo 19) - Interventi di messa in
    sicurezza, bonifica e ripristino ambientale
    La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD,
    FDS), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto.
    Art. 18 (che diventa articolo 20) - Interventi ed opere di difesa
    della costa
    La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD,
    FDS), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto.
    Art. 19 (che diventa articolo 21) - Intesa interregionale per la
    navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate
    La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD,
    FDS), 2 contrari (M5S), 14 astenuti (PDL, LN, UDC).
    Esce il consigliere Sconciaforni.
    Art. 20 (che diventa articolo 22) - Oneri derivanti dalla
    partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Società per azioni
    SEAF Aeroporto L. Ridolfi Forlì - Emendamento n. 5 della Giunta
    regionale (modificativo)
    Con distinte votazioni di identico contenuto la Commissione esprime
    parere favorevole con 24 voti a favore (PD), 16 contrari (PDL, LN,
    M5S, UDC), nessun astenuto all'emendamento suddetto e all'articolo
    così modificato.
    Art. 21 (che diventa articolo 23) - Costruzione di opere, impianti e
    attrezzature nei cinque porti regionali
    La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (PD),
    16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto.
    Entra la consigliera Meo.
    Art. 22 (che diventa articolo 24) - Rete viaria di interesse
    regionale
    La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD,
    SEL-V), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto.
    Art. 23 (che diventa articolo 25) Lavori d'urgenza e provvedimenti
    in casi di somma urgenza
    La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD,
    SEL-V), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto.
    Art. 24 (che diventa articolo 26) - Integrazione regionale per il
    finanziamento del Servizio sanitario regionale
    La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD,
    SEL-V), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto.
    Art. 24 bis (che diventa art. 27) - Società Montecatone
    Rehabilitatione Institute S.p.a. - Proposta di emendamento n. 2
    della Commissione assembleare IV (aggiuntivo)
    La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD,
    SEL-V), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto al nuovo
    articolo.
    Entra il consigliere Sconciaforni.
    Art. 25 (che diventa art. 28) - Interventi di promozione e supporto
    nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale
    La Commissione esprime parere favorevole con 28 voti a favore (PD,
    FDS, SEL-V), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto.
    Art. 26 (che diventa art. 29) - Fondo regionale per la non
    autosufficienza
    La Commissione esprime parere favorevole con 29 voti a favore (PD,
    FDS, SEL-V, UDC), 15 contrari (PDL, LN, M5S), nessun astenuto.
    Art. 27 (che diventa art. 30) - Interventi volti alla tutela e al
    controllo della popolazione canina e felina
    La Commissione esprime parere favorevole con 28 voti a favore (PD,
    FDS, SEL-V), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto.
    Art. 28 (che diventa art. 31) - Edilizia sanitaria
    La Commissione esprime parere favorevole con 28 voti a favore (PD,
    FDS, SEL-V), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto.
    Art. 29 (che diventa art. 32) - Fondo sociale regionale
    straordinario)
    La Commissione esprime parere favorevole con 28 voti a favore (PD,
    FDS, SEL-V), 15 contrari (PDL, LN, M5S), 1 astenuto (UDC).
    Art. 29 bis (che diventa art. 33) - Azioni di sostegno al reddito e
    di politica attiva in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi -
    Emendamento n. 6 della Giunta regionale (aggiuntivo)
    La Commissione esprime parere favorevole con 29 voti a favore (PD,
    FDS, SEL-V, UDC), 15 contrari (PDL, LN, M5S), nessun astenuto al
    nuovo articolo.
    Art. 30 (che diventa art. 34) - Contributo alla Fondazione Arturo
    Toscanini
    La Commissione esprime parere favorevole con 28 voti a favore (PD,
    FDS, SEL-V), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto.
    Art. 30 bis (che diventa art. 35) - Recupero e restauro di immobili
    di particolare valore storico e culturale - Emendamento n. 7 della
    Giunta regionale (aggiuntivo)
    La Commissione esprime parere favorevole con 28 voti a favore (PD,
    FDS, SEL-V), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto al
    nuovo articolo.
    Art. 31 (che diventa art. 36) - Attuazione degli interventi
    finanziati dal documento unico di programmazione (DUP)
    La Commissione esprime parere favorevole con 28 voti a favore (PD,
    FDS, SEL-V), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto.
    Art. 32 (che diventa art. 37) - Trasferimento all'esercizio 2011
    delle autorizzazioni di spesa relative al 2010 finanziate con mezzi
    regionali - Emendamento n. 8 della Giunta regionale (sostitutivo)
    La Commissione esprime parere favorevole con 28 voti a favore (PD,
    FDS, SEL-V), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto
    all'articolo così sostituito.
    Art. 32 bis (che diventa art. 38) - Riordino delle partecipazioni
    societarie nel settore del trasporto pubblico locale - Proposta di
    emendamento n. 2 della Commissione assembleare III (aggiuntivo)
    Il consigliere FAVIA ritiene non corretto, da un punto di vista
    istituzionale, che la Regione Emilia-Romagna si affretti a portare
    avanti una operazione di fusione con due società, una delle quali ha
    il socio principale, il Comune di Bologna, commissariato, e quindi
    vede limitata la propria possibilità di discutere del tema.
    Il consigliere BIGNAMI ritenendo preoccupante l'attuazione di tale
    fusione, soprattutto in un momento di grave deficit democratico in
    cui versa il Comune di Bologna, dichiara di votare contro
    l'emendamento e di attenzionare fortemente tutto il percorso di
    fusione.
    La consigliera NOE' a tal proposito sostiene di aver chiesto invano
    alla Commissione la documentazione idonea e quindi di non essere
    stata messa nelle condizioni di documentarsi.
    Il presidente LOMBARDI afferma che solleciterà, per quanto di
    competenza della Commissione, che sia fornita la documentazione
    richiesta.
    La Commissione esprime parere favorevole con 28 voti a favore (PD,
    FDS, SEL-V), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto al
    nuovo articolo.
    Art. 32 ter (che diventa art. 39) - Misure di intervento per il
    sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero - Proposta
    di emendamento n. 1 della Commissione assembleare II (aggiuntivo)
    La Commissione esprime parere favorevole con 28 voti a favore (PD,
    FDS, SEL-V), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto al
    nuovo articolo.
    Art. 32 quater (che diventa art. 40) - Proroga degli organi di
    amministrazione dei consorzi fitosanitari provinciali - Proposta di
    emendamento n. 2 della Commissione assembleare II (aggiuntivo)
    La Commissione esprime parere favorevole con 28 voti a favore (PD,
    FDS, SEL-V), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto al
    nuovo articolo.
    Art. 32 quinquies (che diventa art. 41) - Completamento dei
    programmi speciali d'area - Emendamento n. 9 della Giunta regionale
    (aggiuntivo)
    La Commissione esprime parere favorevole con 28 voti a favore (PD,
    FDS, SEL-V), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto al
    nuovo articolo.
    Art. 33 (che diventa art. 43) - Modifica alla legge regionale n. 30
    del 1998 - Proposta di emendamento n. 1 della Commissione
    assembleare III (sostitutivo)
    La Commissione esprime parere favorevole con 28 voti a favore (PD,
    FDS, SEL-V), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto
    all'articolo così sostituito.
    Art. 33 bis (che diventa art. 44) - Modifica alla legge regionale n.
    20 del 2000 - Emendamento n. 10 della Giunta regionale (aggiuntivo)
    La Commissione esprime parere favorevole con 28 voti a favore (PD,
    FDS, SEL-V), 15 contrari (PDL, LN, M5S), 1 astenuto (UDC) al nuovo
    articolo.
    Art. 34 (che diventa art. 45) - Modifiche alla legge regionale n. 2
    del 2003
    La Commissione esprime parere favorevole con 28 voti a favore (PD,
    FDS, SEL-V), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto.
    Art. 35 (che diventa art. 46) - Modifiche alla legge regionale n. 27
    del 2004
    La Commissione esprime parere favorevole con 28 voti a favore (PD,
    FDS, SEL-V), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto.
    Art. 35 bis (che diventa art. 47) - Modifiche alla legge regionale
    n. 4 del 2008 in materia di accreditamento dei servizi e delle
    strutture socio-sanitarie - Proposta di emendamento n. 1 della
    Commissione assembleare IV (aggiuntivo)
    La Commissione esprime parere favorevole con 28 voti a favore (PD,
    FDS, SEL-V), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto al
    nuovo articolo.
    Art. 35 ter (che diventa art. 48) - Attuazione dell'articolo 6,
    commi 2, 3 e 5 del decreto-legge n. 78 del 2010 - Emendamento n. 11
    della Giunta regionale (aggiuntivo)
    Il consigliere FAVIA chiede, in merito al comma 3, se la normativa
    nazionale, il decreto-legge n. 78 del 2010, consentiva di ridurre
    ulteriormente i gettoni di presenza dei componenti dei consigli di
    amministrazione delle società partecipate e, in caso affermativo,
    come mai si è deciso di attenersi alle indicazioni nazionali, senza
    stringere magari di più le maglie in un momento di crisi in cui è
    difficile far quadrare i conti.
    La vicepresidente SALIERA chiarisce che per l'applicazione della
    riduzione del 10% prevista dal decreto-legge sarà necessaria una
    analisi complessiva di tutte le situazioni in modo dettagliato,
    dopodiché si valuterà. Anzi, il lavoro di ricognizione è già in atto
    ed ha lo scopo di capire fino in fondo come ottimizzare e
    regolamentare ogni singola situazione. Non tutti i casi sono infatti
    uguali e cita l'esempio delle fondazioni ed associazioni, con
    funzioni che sono diventate quasi indispensabile per la comunità
    regionale, dove gli amministratori ricoprono già il loro ruolo a
    titolo onorifico, come previsto dalla legge. La valutazione sarà
    quindi compiuta dalla Giunta regionale insieme all'Assemblea
    legislativa, a conclusione della verifica.
    La consigliera NOE' chiede delucidazioni in merito alla scadenza
    temporale previsto dal comma 3 per sapere cosa accadrà al 31
    dicembre 2013.
    Il consigliere VECCHI esprime una valutazione sull'emendamento
    oggetto di discussione, che è sostanzialmente un atto dovuto
    rispetto all'articolo 6 della cosiddetta manovra di luglio e come
    tutti i tagli lineari è senza senso, ma essendo una norma dello
    Stato va applicata. Tuttavia il proposito della Giunta di effettuare
    una verifica con l'Assemblea legislativa del sistema regionale degli
    enti a cui ci si riferisce è una cosa utile e che permette di
    affrontare adeguatamente situazioni diverse tra di loro.
    Il consigliere BIGNAMI chiede un elenco di tutti quegli enti che
    verranno toccati dalla riforma, degli emolumenti pagati e di coloro
    che sono attualmente in carica nei vari consigli di amministrazione,
    uffici di presidenza e organi collegiali di revisione. Ricorda
    inoltre che esiste un'altra norma molto interessante, che vieta per
    chi ha avuto incarichi politici ed amministrativi nelle varie giunte
    negli ultimi tre anni di essere nominato negli organi di governo,
    onorifici o meno, di enti direttamente o indirettamente correlati
    all'attività istituzionale di un ente territoriale. Se questi dati
    sono in possesso della Commissione o dell'assessorato al bilancio
    vorrebbe averne notizia prima della discussione in Aula, per capire
    il tipo di impatto rispetto all'attuale assetto.
    Il presidente LOMBARDI si impegna a riattivarsi per avere i dati
    richiesti e sottolinea che, in seguito alla nota della consigliera
    Noè, aveva già sollecitato in tal senso il presidente della Giunta,
    che si è dichiarato disponibile all'inizio del nuovo anno a fare una
    ricognizione complessiva della presenza della Regione in tutti gli
    enti partecipati, per valutarne sia la congruità che l'utilità, sia
    la corrispondenza alle nuove norme.
    Esce il consigliere Sconciaforni.
    Il consigliere BIGNAMI ribadisce la difficoltà di esprimere un voto
    in assenza di dati di dettaglio a disposizione e chiede qual sia il
    risparmio effettivo che si dovrebbe conseguire, visto che la sede di
    discussione è quella propria della legge finanziaria.
    Il consigliere VECCHI osserva che la Commissione non è a conoscenza
    di questi dati in quanto la sede è quella normativa, peraltro in
    presenza di un atto dovuto, nella sostanza, rispetto alla
    legislazione nazionale. Ritiene che alla Regione derivi un minore
    onere finanziario non fondamentale e che non sia necessario per la
    redazione del bilancio avere presente questa cifra, perché si tratta
    di una normativa che va peraltro in riduzione. Se la Giunta ha già
    quantificato l'impatto finanziario in negativo è utile saperlo, ma
    non è un elemento costitutivo fondamentale.
    La vicepresidente SALIERA risponde che la Giunta è in grado di
    fornire il dettaglio complessivo a gennaio 2011.
    La Commissione esprime parere favorevole con 27 voti a favore (PD,
    SEL-V, UDC), 15 contrari (PDL, LN, M5S), nessun astenuto al nuovo
    articolo.
    Art. 35 quater (che diventa art. 49) - Riordino delle partecipazioni
    societarie regionali - Emendamento n. 12 della Giunta regionale
    (aggiuntivo)
    La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD,
    SEL-V), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto al nuovo
    articolo.
    Art. 35 quater-bis (che diventa art. 50) - Misure transitorie
    relativo allo svolgimento delle funzioni in materie di servizio
    idrico integrato e gestione dei rifiuti - Emendamento n. 15 della
    Giunta regionale (aggiuntivo)
    Il consigliere FAVIA chiede spiegazioni sul perché dal 26 marzo ad
    oggi non ci si è preoccupati di predisporre una legge, come invece
    hanno fatto altre Regioni, magari per un motivo anche virtuoso, come
    quello di ascoltare prima tutti gli enti coinvolti. Chiede inoltre
    se la Giunta ha già un orientamento, visto che si parla di incontri
    con i sindaci nel territorio, di futuri bandi ecc. Onde evitare di
    apprendere queste notizie da altre fonti, domanda quindi alla
    vicepresidente se può già indicare le linee guida della nuova
    normativa, salvo poi discuterne in altra sede, come questo
    emendamento alla legge finanziaria.
    Il consigliere MANFREDINI chiede chiarimenti sulle convenzioni in
    vigore, per sapere se disciplinano gli scambi dei rifiuti come
    attualmente accade.
    La vicepresidente SALIERA afferma che non le risultano Regioni che
    abbiano già concluso l'iter legislativo in merito alle ATO. Solo la
    Regione Lombardia ha presentato un progetto di legge e forse ne
    concluderà l'approvazione nei prossimi giorni. A tal proposito
    osserva che c'è stata ed è tuttora in atto una discussione
    approfondita sia a livello nazionale, sia fra gli Enti locali. Vi
    sono anche richieste di valutare un indirizzo comune, in quanto ogni
    Regione sta pensando o agendo in mondo diverso. E si è ancora in
    attesa dell'autorità nazionale di regolazione (elemento di non poco
    conto). Sono questi tutti i temi che la Conferenza delle Regioni ha
    posto al Governo e si spera che all'inizio del prossimo anno ci
    siano novità positive in tema di regolazione pubblica.
    In particolare, per ciò che riguarda più direttamente la Regione
    Emilia-Romagna, la Giunta ha avviato un confronto attraverso degli
    incontri con le organizzazione delle Autonomie locali e a gennaio si
    comincerà ad entrare nel merito delle varie questioni. E' infatti
    importante instaurare sin dall'inizio un processo di assoluta
    condivisione con gli Enti locali, che rispondono dei servizi
    direttamente ai cittadini.
    In risposta alla domanda del consigliere Manfredini, ed in specifico
    sui rifiuti di Napoli, chiarisce poi che la Regione, avendo accolto
    la richiesta di emergenza del Governo fatta a tutte le Regioni, se
    interverrà lo farà solamente sulla base di appositi accordi ed
    intese che definiscono quantità e tipologie, cosa che non fanno
    altre Regioni. In Emilia-Romagna infatti vige un sistema di
    regolazione secondo il quale non vi è scambio di rifiuti.
    Esce il consigliere Bignami.
    La consigliera NOE' chiede se per effetto di tale disposizione la
    misura transitoria può influire rispetto a provvedimenti di fusione
    che si stanno verificando a livello comunale e cita GEOVEST
    nell'ambito della raccolta e smaltimento rifiuti.
    La vicepresidente SALIERA spiega che per le ATO, fino a quando sono
    in funzione, c'è un sistema di regolazione che permette loro di
    proseguire con i contratti e gli appalti fino alla loro scadenza.
    Altro sono i processi fra le aziende soggetti gestori, cui la
    consigliera si riferisce. Questi riguardano aspetti diversi e
    potranno agire a secondo della governance delle loro rispettive
    aziende (in house, fusioni, ecc.).
    La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD,
    SEL-V), 12 contrari (PDL, LN, M5S), 1 astenuto (UDC) al nuovo
    articolo.
    Art. 35 quater-ter (che diventa art. 51) - Disposizione transitoria
    in ordine al funzionamento della Consulta di garanzia statutaria -
    Emendamento n. 1 del consigliere Mazzotti (aggiuntivo)
    Il consigliere FAVIA chiede alcune informazioni sui costi.
    Il consigliere MAZZOTTI precisa che l'emendamento consente il
    funzionamento la Consulta con tre componenti, anziché cinque, per le
    funzioni previste dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 69
    dello Statuto, in modo da poter prendere in esame i progetti di
    legge di iniziativa popolare. Si procederà alla piena applicazione
    dello Statuto e della legge regionale istitutiva nel termine dei 12
    mesi successivi all'atto dell'insediamento. Quanto ai costi, essi
    saranno determinati non sulla base di indennità, ma per gettoni
    presenza e rimborsi spese nei casi previsti dallo Statuto.
    La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD,
    SEL-V), nessun contrario, 13 astenuti (PDL, LN, M5S, UDC) al nuovo
    articolo.
    Art. 35 quater-quater (che diventa art. 42) - Modifiche alla legge
    regionale n. 32 del 1997 - Emendamento n. 1 del consigliere Monari
    (aggiuntivo).
    Il consigliere MONARI illustra l'emendamento. Si tratta di una
    modifica tecnica all'articolo 5 della legge regionale sul
    funzionamento dei gruppi assembleari. Poiché i gruppi percepiscono
    un contributo suddiviso in due voci distinte, l'una per il
    funzionamento e l'altra per il personale, la modifica legislativa
    proposta introduce un'erogazione mensile anziché bimestrale per dare
    più elasticità al bilancio.
    La Commissione esprime parere favorevole con 36 voti a favore (PD,
    PDL, LN, SEL-V), nessun contrario, 3 astenuti (M5S, UDC) al nuovo
    articolo.
    Art. 35 quinquies (che diventa art. 52) - Risorse a sostegno del
    consolidamento della riorganizzazione - Emendamento n.13 della
    Giunta regionale (aggiuntivo)
    La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD,
    SEL-V), 12 contrari (PDL, LN, M5S), 1 astenuto (UDC) al nuovo
    articolo.
    Art. 35 sexies (che diventa art. 53) - Auto propria per missioni -
    Emendamento n. 14 della Giunta regionale (aggiuntivo)
    Il consigliere DEFRANCESCHI domanda se è il dipendente che ne fa
    richiesta o vi sono indicazioni da parte dei dirigenti, se vi è un
    obbligo nell'utilizzo del mezzo proprio e come si stabilisce la
    convenienza.
    L'assessore SALIERA spiega che non vi è obbligo. Lo stesso articolo
    stabilisce che la Giunta, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza
    dell'Assemblea legislativa, può disciplinare con proprio atto
    criteri e modalità per il rilascio dell'autorizzazione.
    Esce il consigliere Manfredini.
    La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD,
    SEL-V), nessun contrario, 9 astenuti (PDL, M5S, UDC) al nuovo
    articolo.
    Art. 36 (che diventa art. 54) - Copertura finanziaria
    La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD,
    SEL-V), 8 contrari (PDL, M5S), 1 astenuto (UDC).
    Art. 37 (che diventa art. 55) - Entrata in vigore
    La Commissione esprime parere favorevole con 27 voti a favore (PD,
    SEL-V, UDC), nessun contrario, 8 astenuti (PDL, M5S).
    - - - - -
    Il presidente LOMBARDI invita quindi la Commissione a procedere
    all'esame del progetto di legge sul bilancio di previsione 2011 e
    pluriennale 2011-2013, ricordando che sul testo insistono tre
    emendamenti della Giunta regionale, modificativi rispettivamente
    degli articoli 1 (stato di previsione delle entrate), 3 (stato di
    previsione delle spese) e 17 (applicazione al bilancio di previsione
    dell'avanzo presunto di amministrazione dell'esercizio precedente).
    748 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: Bilancio di
    previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario
    2011 e Bilancio pluriennale 2011-2013 (delibera di Giunta n. 1704
    del 15 11 10)
    Con distinte votazioni di identico contenuto, la Commissione esprime
    parere favorevole con 26 voti a favore (PD, SEL-V), 9 contrari (PDL,
    M5S, UDC), nessun astenuto all'emendamento n. 1 e all'articolo 1
    così modificato.
    La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD,
    SEL-V), 9 contrari (PDL, M5S, UDC), nessun astenuto all'articolo 2.
    Con distinte votazioni di identico contenuto, la Commissione esprime
    parere favorevole con 26 voti a favore (PD, SEL-V), 9 contrari (PDL,
    M5S, UDC), nessun astenuto all'emendamento n. 2 e all'articolo 3
    così modificato.
    Con distinte votazioni di identico contenuto, la Commissione esprime
    parere favorevole con 26 voti a favore (PD, SEL-V), 9 contrari (PDL,
    M5S, UDC), nessun astenuto agli articoli 4 e 5.
    La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD,
    SEL-V), nessun contrario, 9 astenuti (PDL, M5S, UDC) all'articolo 6.
    Con distinte votazioni di identico contenuto, la Commissione esprime
    parere favorevole con 26 voti a favore (PD, SEL-V), 9 contrari (PDL,
    M5S, UDC), nessun astenuto agli articoli da 7 a 14.
    La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD,
    SEL-V), nessun contrario, 9 astenuti (PDL, M5S, UDC) all'articolo
    15.
    La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD,
    SEL-V), nessun contrario, 9 astenuti (PDL, M5S, UDC) all'articolo
    16.
    Con distinte votazioni di identico contenuto, la Commissione esprime
    parere favorevole con 26 voti a favore (PD, SEL-V), 9 contrari (PDL,
    M5S, UDC), nessun astenuto all'emendamento n. 3 e all'articolo 17
    così modificato.
    Con distinte votazioni di identico contenuto, la Commissione esprime
    parere favorevole con 26 voti a favore (PD, SEL-V), 9 contrari (PDL,
    M5S, UDC), nessun astenuto agli articoli da 18 a 20.
    La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD,
    SEL-V), nessun contrario, 9 astenuti (PDL, M5S, UDC) all'articolo
    21.
    Il presidente LOMBARDI ricorda alla vicepresidente la documentazione
    già richiesta sulla suddivisione per settori dei 340 milioni di euro
    di tagli della manovra governativa. La tabella consegnata è
    distribuita in seduta ai consiglieri (v. atti).
    Esce il consigliere Filippi.
    - - - - -
    Esame abbinato dei progetti di legge:
    827 - Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Monari,
    Sconciaforni, Naldi, Mandini, Barbati e Mazzotti: Modifiche alla
    legge regionale 14 aprile 1995 n. 42 Disposizioni in materia di
    trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere
    regionale (06 12 10) TESTO BASE
    Relatore consigliere Mario Mazzotti
    e
    494 - Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Favia e
    Defranceschi: Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42
    Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti
    alla carica di consigliere regionale (24 09 10)
    Il presidente LOMBARDI dichiara aperta la discussione generale.
    Il consigliere FAVIA, vista la volontà di portare il progetto di
    legge all'approvazione dell'Aula nella prossima tornata assembleare,
    rileva la difficoltà di svolgere un dibattito approfondito e
    pertanto dichiara la propria insoddisfazione sul fatto che nella
    seduta odierna si debba concludere l'iter in Commissione, anche se
    in parte ritiene corretta la conclusione stessa, in quanto
    preferisce che i tagli previsti entrino in vigore dal 1° gennaio
    2011. Sarebbe stato più opportuno a suo parere presentare prima la
    proposta legislativa.
    Ritiene che il taglio del 10% sia inadeguato e sull'abolizione
    dell'assegno vitalizio sostiene che le misure sono state posticipate
    e che si sarebbero potuti trovare degli strumenti più efficaci da
    attivare anche in questa legislatura. Sono infatti solo sei i mesi
    di contributi versati, a cui era tecnicamente possibile rinunciare
    se vi fosse stato un accordo politico in tal senso.
    La consigliera NOE' svolge alcune considerazioni generali e di
    precisazione rispetto alle osservazioni del consigliere Favia. Se
    bisogna leggere il provvedimento legislativo in esame come desiderio
    di contribuire alla situazione generale, attraverso i tagli, per
    cercare di sentirsi tutti più corresponsabili al momento attuale,
    allora accetta il ragionamento. Non lo accetta invece quando le
    considerazioni sui compensi dei consiglieri regionali sono espresse
    come un godimento rispetto al taglio . Dichiara di essere contenta
    quando vede i propri colleghi lavorare, che è un ragionamento
    diverso. Aggiunge che i consiglieri regionali devono meritare a
    pieno quello che per legge viene loro riconosciuto e che, nel
    confronto sul territorio nazionale, in Emilia-Romagna gli emolumenti
    sono sicuramente tra i meno elevati.
    Auspica che, contestualmente a questo segno di grande responsabilità
    che l'Assemblea legislativa offre nel voler solidarizzare con la
    situazione generale, vi sia anche un appello ed un invito a cercare
    di dare sempre il meglio di sè stessi. Una corsa alla riduzione
    potrebbe infatti innescare un processo, a cui non vuole partecipare,
    che tende poi a denigrare il lavoro dei consiglieri stessi e a dare
    sempre più adito ad affermazioni secondo le quali ciò che viene
    riconosciuto per legge non corrisponde all'operato quotidiano.
    Ribadisce l'ottica del segnale responsabile di solidarietà, ma mette
    in guardia sul fatto che poi, alla lunga, il messaggio non venga
    frainteso. Sottolinea che tutti i colleghi consiglieri regionali
    dimostrano che stanno operando al meglio e spera che il loro lavoro
    non sia valutato solo sulla base di un parametro di carattere
    finanziario.
    Il consigliere MONARI manifesta il proprio apprezzamento al progetto
    di legge, che ha come bandiera politica la sensibilità della
    stragrande maggioranza dell'Aula assembleare. Ringrazia il
    presidente del lavoro svolto per arrivare ad una condivisione sulla
    sintesi. Al consigliere Favia chiede di considerare che chi ha
    firmato come maggioranza e chi si è associato successivamente al
    progetto di legge ha tenuto conto delle sollecitazioni giunte dal
    suo gruppo politico. Esprime gratitudine al gruppo assembleare
    dell'Italia dei Valori, che aveva ritirato un proprio progetto di
    iniziativa legislativa per unirsi al testo base successivamente
    presentato.
    Ritiene che questa iniziativa sarebbe ancora più autorevole se si
    potesse sostenere sul piano nazionale rispetto all'atteggiamento di
    altre Regioni, sottolinea cioè l'opportunità di mettere in
    condizione il presidente dell'Assemblea legislativa della Regione
    Emilia-Romagna di poter spendere questo progetto di legge come
    capofila al tavolo dei presidenti delle Assemblee legislative delle
    altre Regioni. Infatti, se si guardano le cifre senza nessuna
    propaganda o slogan, si vede che i consiglieri della Regione
    Emilia-Romagna sono gli ultimi per ciò che riguarda il loro
    compenso, i primi ad aver modificato lo Statuto per la riduzione del
    numero dei consiglieri ed ancora i primi ad avere presentato un
    provvedimento legislativo aderente al sentimento diffuso dei
    cittadini.
    Quanto poi all'abolizione del vitalizio, osserva che non si tratta
    di abrogare dei privilegi, che in questa Regione non vi sono mai
    stati, ma di riorganizzare e riordinare il rapporto tra consigliere
    regionale ed Assemblea legislativa ed il relativo trattamento
    economico, riguardo alle spese ed al funzionamento della macchina
    amministrativa, con rigore e serietà e nel rispetto di un momento
    difficile per tutti.
    Condivide l'intervento della consigliera Noe', volto a dare senso
    all'immagine di eletti. Ritiene che vi sia ancora lo spazio perché
    il testo veda l'adesione, anche se l'ha già nell'integrazione della
    sua sottoscrizione e nel lavoro che si sta compiendo nell'odierna
    seduta, della stragrande maggioranza dell'Aula, poichè il progetto
    di legge è così rigoroso da poter essere votato dall'intera Aula. A
    tal fine si rivolge ai colleghi consiglieri del Movimento 5 Stelle
    sostenendo che molta della filosofia contenuta in questo testo
    prende le mosse anche dall'iniziativa e dalla sollecitazione
    politica che il loro gruppo ha avanzato (volerlo negare appare un
    esercizio politico negativo e masochistico).
    Escono le consigliere Marani e Pariani.
    Con distinte votazioni di identico contenuto, la Commissione esprime
    parere favorevole con 27 voti a favore (PD, PDL, SEL-V, UDC), nessun
    contrario, 2 astenuti (M5S) su ciascun articolo da 1 a 7.
    Il consigliere FAVIA, ad integrazione della dichiarazione di voto,
    aggiunge che, pur condividendo i tagli, la propria astensione è
    motivata dal fatto di rimandare la discussione in Aula e riservarsi
    in quella sede il voto sui singoli articoli.
    Il presidente LOMBARDI a seguito di quest'ultima dichiarazione
    osserva che anch'egli non è intervenuto nella discussione del
    progetto di legge in quanto fa riserva di esprimersi in Aula.
    Rivolge l'invito a valutare un atteggiamento che salvaguardi le
    posizioni politiche di ognuno, ma che comunque consenta all'intera
    Assemblea di mantenere la propria dignità, perché altrimenti si
    resterebbe coinvolti in un dibattito, che non contribuirebbe
    certamente a dare un ulteriore pregio alla stessa Assemblea ed alla
    fine, anche dal punto di vista del risparmio e della corrispondenza
    tra quanto i consiglieri ricevono e quanto fanno, non produrrebbe
    nulla di particolarmente positivo, tranne ulteriori polemiche, da
    evitare.
    - - - - -
    -
    Esame ai sensi dell'articolo 38 comma 4 del Regolamento interno in
    merito a:
    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al
    Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato
    delle regioni: La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide
    dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio - COM
    (2010) 672 def.
    Il presidente LOMBARDI richiama il parere espresso dalla II
    Commissione Politiche economiche e già trasmesso ai consiglieri
    con la bozza della risoluzone.
    Coglie anche l'occasione per ringraziare l'esperta in diritto
    dell'Unione europea che con la sua competenza tecnica ha fornito un
    ausilio prezioso all'attività della Commissione, dalla sessione
    comunitaria 2010 al suo seguito di esame degli atti europei in fase
    ascendente . Segnala inoltre che l'Ufficio di Presidenza ha deciso
    di interrompere la collaborazione per motivi di risparmio e ritiene
    che, se si conseguiranno risparmi, di contro si avrà meno efficacia
    nella azione tipica della attività della Commissione stessa.
    Anche il consigliere VECCHI si associa alle valutazioni positive del
    presidente, rammaricandosi del fatto che non si sono verificate le
    condizioni per la continuazione del rapporto professionale.
    Sottolinea come questo sia uno di quei casi evidenti nei quali,
    quando si interviene necessariamente sulla contrazione delle risorse
    finanziarie messe a disposizione per il funzionamento delle
    istituzioni, ciò determina sì risparmi, ma anche una minore
    capacità, talvolta, delle istituzioni stesse ad avere a disposizione
    la strumentazione per poter lavorare al meglio.
    Il consigliere MAZZOTTI chiede al presidente di cedere la parola al
    direttore generale dell'Assemblea legislativa per un chiarimento.
    BENDETTI precisa che l'Ufficio di Presidenza non ha deciso di
    interrompere il rapporto di collaborazione, in quanto l'Ufficio di
    Presidenza ha esclusiva competenza sulla previsione del piano dei
    fabbisogni di incarichi professionali, quindi gli incarichi vengono
    affidati dal direttore generale sulla base di questo piano.
    L'incarico, reiterato più volte, era in scadenza al 31 luglio del
    2010, é stato rinnovato parzialmente di 6 mesi fino al 31 dicembre
    2010, e nel piano dei fabbisogno che l'Ufficio di Presidenza ha
    approvato è prevista una scheda sulla quale bandire analogo incarico
    del valore di 50.000,00 euro per i prossimi 18 mesi. Nel frattempo è
    stata acquisita in mobilità una risorsa da un'altra Regione, che
    integrerà l'attività del Servizio legislativo dell'Assemblea.
    Quindi la scelta è in capo all'incaricato, nel senso che l'incarico
    verrà bandito, se l'incaricato presenterà domanda sarà valutato,
    insieme ad altri che hanno la necessaria qualificazione, e potrà
    essere riaffidato un incarico di questo valore. Sostiene che
    l'oggetto del contendere sta nel fatto che, a seguito della
    necessità di ridurre le risorse finanziarie impegnate sugli
    incarichi professionali - necessità derivante dalla legge 122 di
    conversione del decreto-legge 78 -, l'incarico è stato ridotto di
    importo proprio in previsione dell'acquisizione di una risorsa
    stabile dall'esterno con la quale il lavoro dell'incaricata si
    integrasse, perché questo è l'indirizzo assunto dall'UP, e cioè di
    stabilizzare il più possibile all'interno dell'organico
    dell'Assemblea una funzione che ormai è una funzione stabile. E'
    previsto comunque un supporto alle attività dell'Aula e delle
    Commissioni in materia europea ed è prevista una nuova assunzione
    che entrerà in servizio al 31 dicembre 2010. Da un incaricata di
    circa 50.000,00 euro annui si passa dunque ad un investimento su una
    dipendente a tempo indeterminato più un incarico di supporto della
    durata di 18 mesi, in modo tale da favorire un passaggio di
    conoscenze. Quindi si tratta di un rilancio e non di una riduzione.
    Il presidente LOMBARDI ringrazia il direttore per la precisazione ed
    invita la Commissione a procede alla votazione della risoluzione,
    ricordando che la Regione Emilia-Romagna è la prima Regione italiana
    che dà seguito alla legge n. 11 del 2005 ed invia le osservazioni al
    Governo sugli atti dell'Unione europea.
    La Commissione, ai sensi dell'articolo 38, comma 4 del Regolamento
    interno e dell'articolo 6, comma 2 della legge regionale n. 16 del
    2008, approva la risoluzione con 27 voti a favore (PD, PDL, SEL-V),
    nessun contrario, 2 astenuti (M5S). (v. allegato 2)
    - - - - -
    - Informazione ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 43
    del 2001 sulla proroga del contratto individuale di lavoro a tempo
    determinato - ex artt. 18 e 19 - ultimo comma - della L.R.
    26.11.2001 n. 43 della dr.ssa Veronese Mara
    Il presidente LOMBARDI cede la parola al direttore generale
    dell'Assemblea legislativa per l'informazione.
    BENDETTI illustra i contenuti principali del provvedimento e delle
    clausole contrattuali, osservando che la proroga di 18 mesi è in
    funzione della conclusione del percorso concorsuale previsto per la
    dirigenza, soffermandosi sui meccanismi della procedura selettiva
    riservata agli interni e di quella pubblica.
    Il consigliere DEFRANCESCHI domanda se questo era un posto riservato
    agli interni o agli esterni e chiede chiarimenti sui motivi per i
    quali occorra aspettare il bando esterno in presenza di altri
    vincitori del concorso.
    BENDETTI precisa che la procedura concorsuale è unica e fa
    riferimento ad un unico piano di procedure selettive che per
    l'Assemblea legislativa aveva individuato l'esigenza di quattro
    figure: due sono state riservate agli interni e due dovranno uscire
    dal concorso pubblico. Attualmente non si è in grado di utilizzare
    la graduatoria riservata agli interni fino a quando non si svolgerà
    la procedura concorsuale pubblica, perché altrimenti si violerebbe
    quel vincolo che vede riservato agli esterni almeno il 50% delle
    posizioni. Quindi le due persone che hanno vinto il concorso interno
    entreranno senz'altro in ruolo entro il 31 dicembre 2010, salvo
    ricorsi che non sono al momento noti. Con loro cessa temporaneamente
    l'utilizzo della graduatoria interna, in attesa che altri due
    dirigenti, per il vincolo anzidetto, vengano assunti dall'esterno.
    Una volta che si avrà ottemperato all'obbligo di assumere due
    persone dal concorso pubblico, si potranno utilizzare le graduatorie
    degli interni, non prima.
    La Commissione prende atto dell'informazione svolta.
    In conclusione di seduta, il presidente LOMBARDI ricorda ai
    consiglieri il calendario dei lavori, che prevede per giovedì 16
    dicembre la seduta congiunta con la Commissione Territorio Ambiente
    Mobilità .
    La seduta termina alle ore 16,50.
    Verbale approvato nella seduta del 25 gennaio 2011.
    La Segretaria Il Presidente
    Claudia Cattoli Marco Lombardi
    ALLEGATO 1 AL VERBALE N. 21
    Progetto di legge d'iniziativa della Giunta:
    ogg. 747
    Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della l.r.
    n. 40 del 2001 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di
    previsione
    della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2011
    e del bilancio pluriennale 2011-2013
    Relatore consigliere Luciano Vecchi
    Relatore di minoranza consigliere Marco Lombardi
    DOCUMENTO DI LAVORO
    con l'indicazione degli emendamenti
    presentati dalla Giunta regionale
    LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA
    LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON
    L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE
    EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 E DEL BILANCIO
    PLURIENNALE 2011 - 2013
    INDICE
    Art. 1 Automazione e manutenzione del sistema informativo
    regionale
    Art. 2 Sistema informativo agricolo regionale
    Art. 3 Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle
    stragi
    Art. 4 Interventi a favore degli eredi di appartenenti alle Forze
    dell'ordine, alle Forze armate, ai Vigili del fuoco e alle Forze
    della polizia municipale caduti nell'adempimento del proprio dovere
    Art. 5 Cartografia regionale
    Art. 5 bis Manutenzione straordinaria del patrimonio forestale
    Art. 6 Interventi nel settore delle bonifiche
    Art. 7 Sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi
    Art. 8 Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR
    2007-2013 (Riproposizione per l'esercizio 2011)
    Art. 9 Organizzazione turistica regionale. Interventi per la
    promozione e commercializzazione turistica
    Art. 10 Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e
    del sistema sciistico
    Art. 11 Attuazione della legge regionale n. 17 del 2009
    Art. 12 Partecipazione della Regione Emilia-Romagna al fondo di
    garanzia per l'emergenza abitativa
    Art. 13 Disposizioni per il finanziamento del Parco naturale del
    Sasso Simone e Simoncello
    Art. 14 Fondo per la conservazione della natura
    Art. 15 Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua
    di competenza regionale
    Art. 16 Opere acquedottistiche e fognarie
    Art. 16 bis Interventi di sistemazione idraulica e ambientale
    Art. 17 Interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino
    ambientale
    Art. 18 Interventi ed opere di difesa della costa
    Art. 19 Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume
    Po e idrovie collegate
    Art. 20 Oneri derivanti dalla partecipazione della Regione
    Emilia-Romagna alla società per azione SEAF Aeroporto L. Ridolfi -
    Forlì
    Art. 21 Costruzione di opere, impianti e attrezzature nei cinque
    porti regionali
    Art. 22 Rete viaria di interesse regionale
    Art. 23 Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza
    Art. 24 Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio
    sanitario regionale
    Art. 24 bis Società Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A.
    Art. 25 Interventi di promozione e supporto nei confronti delle
    Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale
    Art. 26 Fondo regionale per la non autosufficienza
    Art. 27 Interventi volti alla tutela e al controllo della
    popolazione canina e felina
    Art. 28 Edilizia sanitaria
    Art. 29 Fondo sociale regionale straordinario
    Art. 29 bis Azioni di sostegno al reddito e di politica attiva in
    favore dei lavoratori colpiti dalla crisi
    Art. 30 Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini
    Art. 30 bis Recupero e restauro di immobili di particolare valore
    storico e culturale
    Art. 31 Attuazione degli interventi finanziati dal documento unico
    di programmazione (DUP)
    Art. 32 Trasferimento all'esercizio 2011 delle autorizzazioni
    Art. 32 bis Riordino delle partecipazioni societarie nel settore del
    trasporto pubblico locale
    Art. 32 ter Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione
    della barbabietola da zucchero
    Art. 32 quater Proroga degli organi di amministrazione dei consorzi
    fitosanitari provinciali
    Art. 32 quinquies Completamento di programmi speciali d'area
    Art. 33 Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998
    Art. 33 bis Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2000
    Art. 34 Modifica alla legge regionale n. 2 del 2003
    Art. 35 Modifica alla legge regionale n. 27 del 2004
    Art. 35 bis Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2008 in materia
    di accreditamento dei servizi e delle strutture socio-sanitarie
    Art. 35 ter Attuazione dell'articolo 6, commi 2, 3 e 5 del
    decreto-legge n. 78 del 2010
    Art. 35 quater Riordino delle partecipazioni societarie regionali
    Art. 35 quinquies Risorse a sostegno del consolidamento della
    riorganizzazione
    Art. 35 sexies Auto propria per missioni
    Art. 36 Copertura finanziaria
    Art. 37 Entrata in vigore
    Emendamento n. 1 (sostitutivo)
    1. L'art. 1 del presente progetto di legge è sostituito dal
    seguente:
    Art. 1
    Automazione e manutenzione
    del sistema informativo regionale
    1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo
    regionale, secondo le finalità di cui alla legge regionale 24 maggio
    2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione),
    sono disposte le seguenti autorizzazioni e integrazioni di spesa per
    gli interventi definiti nei capitoli sottoriportati:
    a) Cap. 03905 Spese per l'automazione dei servizi
    regionali (Art. 13, L.R. 24 maggio 2004,
    n. 11) afferente alla
    U.P.B. 1.2.1.3.1500 - Sistema informativo
    regionale manutenzione e sviluppo
    Esercizio 2011: Euro 157.824,24 ;
    b) Cap. 03910 Sviluppo del sistema informativo
    regionale (Art. 13, L.R. 24 maggio 2004,
    n. 11) afferente alla
    U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del
    sistema informativo regionale
    Esercizio 2011: Euro 255.967,69 ;
    c) Cap. 03937 Sviluppo del sistema informativo
    regionale: piano telematico regionale
    (L.R. 24 maggio 2004, n. 11) afferente
    alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del
    sistema informativo regionale
    Esercizio 2011: Euro 5.024.839,33
    Esercizio 2013: Euro 4.018.000,00 .
    2. Contestualmente le autorizzazioni di spesa disposte per
    l'esercizio 2012 da precedenti leggi regionali a valere sul Capitolo
    3937, nell'ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema
    informativo regionale, sono ridotte di Euro 4.017.000,00.
    (Art. 1
    Automazione e manutenzione
    del sistema informativo regionale
    1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo
    regionale, secondo le finalità di cui alla legge regionale 24 maggio
    2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione),
    sono disposte le seguenti autorizzazioni e integrazioni di spesa per
    gli interventi definiti nei capitoli sottoriportati:
    a) Cap. 03905 Spese per l'automazione dei servizi
    regionali (Art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n.
    11) afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1500 -
    Sistema informativo regionale manutenzione
    e sviluppo
    Esercizio Euro 157.824,24 ;
    2011:
    b) Cap. 03910 Sviluppo del sistema informativo regionale
    (Art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)
    afferente alla
    U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema
    informativo regionale
    Esercizio Euro 255.967,69 ;
    2011:
    c) Cap. 03917 Contributi agli enti locali e ad altri
    enti della pubblica amministrazione per lo
    sviluppo del piano telematico regionale
    (L.R. 24 maggio 2004, n. 11) afferente alla
    U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema
    informativo regionale
    Esercizio Euro 2.000.000,00 ;
    2011:
    d) Cap. 03937 Sviluppo del sistema informativo regionale:
    piano telematico regionale (L.R. 24 maggio
    2004, n. 11) afferente alla
    U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema
    informativo regionale
    Esercizio Euro 3.024.839,33
    2011:
    Esercizio Euro 4.018.000,00 .
    2013:
    2. Contestualmente le autorizzazioni di spesa disposte per
    l'esercizio 2012 da precedenti leggi regionali a valere sul Capitolo
    3937, nell'ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema
    informativo regionale, sono ridotte di Euro 4.017.000,00.)
    Art. 2
    Sistema informativo agricolo regionale
    1. Per la realizzazione del sistema informativo agricolo regionale,
    ai sensi degli articoli 22, 23 e 32 della legge regionale 30 maggio
    1997, n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in
    materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n.
    34) è disposta, per l'esercizio 2011, una autorizzazione di spesa,
    di Euro 441.817,55 a valere sul Capitolo 03925, nell'ambito della
    U.P.B. 1.2.1.3.1520 - Sistema informativo agricolo.
    Art. 3
    Contributo al Comitato di solidarietà
    alle vittime delle stragi
    1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per
    l'esercizio 2011, un contributo di Euro 72.000,00 al Comitato di
    solidarietà alle vittime delle stragi costituito fra la Regione
    Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna ed i Comuni di Bologna,
    Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro, a valere sul
    Capitolo 02705, nell'ambito della U.P.B. 1.2.3.2.3820 - Contributi
    ad Enti e istituzioni che perseguono scopi di interesse per la
    regione.
    Art. 4
    Interventi a favore degli eredi di appartenenti alle Forze
    dell'ordine,
    alle Forze armate, ai Vigili del fuoco e alle Forze della polizia
    municipale
    caduti nell'adempimento del proprio dovere
    1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere agli eredi
    degli appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, ai
    Vigili del fuoco e alle Forze della polizia municipale caduti
    nell'adempimento del proprio dovere nel territorio regionale, un
    contributo straordinario fino a un importo massimo di Euro
    50.000,00.
    2. La Giunta regionale determina con proprio provvedimento i criteri
    e le modalità per l'attribuzione del contributo di cui al comma 1.
    3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio
    finanziario 2011, un'autorizzazione di spesa di Euro 100.000,00 a
    valere sul Capitolo 2685, afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3945 -
    Interventi di solidarietà.
    Emendamento n. 2 (sostitutivo)
    1. L'art. 5 del presente progetto di legge è sostituito dal
    seguente:
    Art. 5
    Cartografia regionale
    1. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 24
    (Formazione di una cartografia regionale), sono disposte le seguenti
    autorizzazioni di spesa:
    a) Cap. 03850 Spese per la formazione di una
    cartografia tematica regionale geologica,
    pedologica, pericolosità e dei rischi
    geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24) ,
    afferente alla U.P.B. 1.2.3.3.4440 -
    Sviluppo di cartografia tematica
    regionale: geologia e pedologia
    Esercizio 2011: Euro 50.000,00 ;
    b) Cap. 03861 Spese per la formazione di una
    cartografia tematica regionale
    geologica, pedologica, pericolosità e
    dei rischi geonaturali attraverso l'acquisto
    di hardware e l'acquisto e la realizzazione
    di software (L.R. 19 aprile 1975, n. 24) ,
    afferente alla U.P.B. 1.2.3.3.4440 -
    Sviluppo di cartografia tematica regionale:
    geologia e pedologia
    Esercizio 2011: Euro 397.837,38 ;
    c) Cap. 03854 Spese per la formazione di una
    cartografia tematica regionale geologica,
    pedologica, pericolosità e dei rischi
    geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24) ,
    afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3501 -
    Cartografia tematica regionale: geologia e
    pedologia
    Esercizio 2011: Euro 350.000,00 .
    2. Contestualmente le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti
    leggi regionali, a valere sul cap. 3850, nell'ambito della U.P.B.
    1.2.3.3.4440 - Cartografia tematica regionale: geologia e pedologia,
    sono ridotte di Euro 147.837,38.
    (Art. 5
    Cartografia regionale
    1. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 24
    (Formazione di una cartografia regionale), sono disposte le seguenti
    autorizzazioni di spesa:
    a) Cap. 03850 Spese per la formazione di una
    cartografia tematica regionale geologica,
    pedologica, pericolosità e dei rischi
    geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24) ,
    afferente alla U.P.B. 1.2.3.3.4440 -
    Sviluppo di cartografia tematica
    regionale: geologia e pedologia
    Esercizio 2011: Euro 300.000,00 ;
    b) Cap. 03854 Spese per la formazione di una
    cartografia tematica regionale geologica,
    pedologica, pericolosità e dei rischi
    geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24) ,
    afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3501 -
    Cartografia tematica regionale: geologia
    e pedologia
    Esercizio 2011: Euro 200.000,00 .
    Emendamento n. 3 (aggiuntivo)
    1. Fra l'art. 5 e l'art. 6 del presente progetto di legge è inserito
    il seguente:
    Art. 5 bis
    Manutenzione straordinaria del patrimonio forestale
    1. Per la realizzazione degli interventi di manutenzione
    straordinaria del patrimonio forestale regionale e delle strutture
    adibite a vivai forestali in gestione alla regione, a norma della
    legge regionale 29 marzo 1993, n. 17 (Soppressione dell'Azienda
    regionale delle foreste (A.R.F.) è disposta, per l'esercizio 2011,
    una autorizzazione di spesa di Euro 600.000,00 a valere sul capitolo
    14427, nell'ambito della U.P.B. 1.3.1.6212 - Manutenzione
    straordinaria del patrimonio forestale.
    Art. 6
    Interventi nel settore delle bonifiche
    1. Per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione ai sensi della
    legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti
    di bonifica. Delega di funzioni amministrative), sono disposte le
    seguenti autorizzazioni di spesa:
    a) Cap. 16400 Spese per il ripristino delle opere
    pubbliche di bonifica danneggiate da
    eccezionali avversità atmosferiche e per
    l'immediato intervento (art. 4, comma 3,
    Legge 25 maggio 1970, n. 364; artt. 66 e
    70 del DPR 24 luglio 1977, n. 616; art.
    26, lett. e), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)
    afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6300 -
    Interventi di bonifica e irrigazione
    Esercizio 2011: Euro 1.500.000,00 ;
    b) Cap. 16352 Manutenzione delle opere di bonifica
    (art. 26, comma 2, lett. d), L.R. 2
    agosto 1984, n. 42) afferente alla
    U.P.B. 1.3.1.3.6310 - Manutenzione opere
    di bonifica
    Esercizio 2011: Euro 1.200.000,00 .
    Art. 7
    Sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi
    1. Al fine di favorire lo sviluppo dei consorzi di garanzia
    collettiva fidi (di seguito denominati confidi ) di cui
    all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269
    (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
    dell'andamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni
    dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e di promuoverne la
    trasformazione in intermediari finanziari vigilati, la Regione è
    autorizzata a concedere contributi ai confidi di primo e secondo
    grado ad incremento del proprio patrimonio per la realizzazione dei
    piani presentati per l'iscrizione o il mantenimento dell'iscrizione
    nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del
    decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle
    leggi in materia bancaria e creditizia).
    2. Le risorse di cui al comma 1 sono attribuite dalla Giunta
    regionale, con i criteri e le modalità fissate dalla Giunta
    medesima, ai confidi che operano sull'intero territorio regionale.
    3. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo è
    disposta, per l'esercizio finanziario 2011, una autorizzazione di
    spesa a valere sul capitolo 23108 afferente alla U.P.B. 1.3.2.3.8300
    pari a Euro 3.710.000,00.
    Art. 8
    Integrazione regionale
    al Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013
    (Riproposizione per l'esercizio 2011)
    1. Per assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi
    dell'attività I.1.1 Creazione di tecnopoli per la ricerca
    industriale e il trasferimento tecnologico, prevista nel Programma
    Operativo Regionale FESR 2007-2013, la Regione è autorizzata a
    stanziare apposite risorse da utilizzare con le modalità e le
    medesime destinazioni contenute nel Programma Operativo stesso.
    2. Per le finalità di cui al comma 1, sono trasferite all'esercizio
    2011 le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 30 della
    legge regionale 23 luglio 2009, n. 9 (Legge finanziaria regionale
    adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre
    2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di
    assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
    2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011. Primo provvedimento
    generale di variazione) e dall'articolo 7 della legge regionale 23
    luglio 2010, n. 7 (Legge finanziaria regionale adottata a norma
    dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in
    coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del
    bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e del
    bilancio pluriennale 2010-2012. Primo provvedimento generale di
    variazione) e riproposte per gli interventi previsti nei capitoli e
    per gli importi sottoindicati:
    a) U.P.B. 1.3.2.3.8368 - Integrazione regionale al Programma
    Operativo Regionale FESR 2007-2013:
    1) Cap. 23752 Contributi a Università, Enti e
    Istituzioni di ricerca per la creazione
    di tecnopoli per la ricerca industriale e
    il trasferimento tecnologico -
    Finanziamento integrativo regionale al
    P.O.R. FESR 2007-2013
    Euro 14.484.659,00
    2) Cap. 23754 Contributi a Enti locali per la
    creazione di tecnopoli per la ricerca
    industriale e il trasferimento
    tecnologico - Finanziamento integrativo
    regionale al P.O.R. FESR 2007-2013
    Euro 5.065.341,00
    b) U.P.B. 1.3.2.3.8369 - Integrazione regionale al Programma
    Operativo Regionale FESR 2007-2013 - Risorse statali:
    1) Cap. 23756 Contributi a Università ed Enti e
    Istituzioni di ricerca per la creazione
    di tecnopoli per la ricerca industriale e
    il trasferimento tecnologico -
    Finanziamento integrativo regionale al
    P.O.R. FESR 2007-2013 - Mezzi statali
    Euro 3.066.318,72
    2) Cap. 23758 Contributi a imprese per investimenti
    relativi alla realizzazione di programmi
    di ricerca industriale collaborativa e
    sviluppo sperimentale e per l'avvio di
    nuove imprese innovative - Finanziamento
    integrativo regionale al Programma
    Operativo 2007-2013
    Euro 2.000.000,00.
    Art. 9
    Organizzazione turistica regionale.
    Interventi per la promozione e commercializzazione turistica
    1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge
    regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale -
    Interventi per la promozione e commercializzazione turistica -
    Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio
    1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della
    L.R. 9 agosto 1993, n. 28), nell'ambito dei sottoindicati capitoli
    afferenti alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 - Interventi per la promozione
    del turismo regionale, le autorizzazioni di spesa, disposte da
    precedenti leggi regionali, sono modificate e integrate nel seguente
    modo:
    a) Cap. 25558 Spese per l'attuazione dei progetti di
    marketing e di promozione turistica
    attraverso APT Servizi S.r.l. (art. 7,
    comma 2, lett. a), L.R. 4 marzo 1998, n.
    7)
    Esercizio 2011: Euro 8.000.000,00;
    Esercizio 2012: Euro 8.000.000,00;
    b) Cap. 25564 Contributi per l'attuazione di progetti
    di marketing e di promozione turistica
    delle unioni di prodotto e per il
    cofinanziamento delle iniziative di
    promocommercializzazione e
    commercializzazione turistica realizzate
    dalle aggregazioni di imprese aderenti
    alle unioni di prodotto anche in forma
    di comarketing (art. 7, comma 2, lett. b)
    e c), L.R. 4 marzo 1998, n. 7)
    Esercizio 2011: Euro 5.052.000,00.
    Art. 10
    Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali
    e del sistema sciistico
    1. Per gli interventi finalizzati al miglioramento delle stazioni
    invernali, del sistema sciistico e degli impianti a fune, a norma
    della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la
    qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico
    della Regione Emilia-Romagna), nell'ambito dei sottoindicati
    capitoli afferenti alla U.P.B. 1.3.3.3.10010 - Ristrutturazione,
    realizzazione e qualificazione delle strutture turistiche, sono
    disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
    a) Cap. 25572 Contributi in conto capitale per
    interventi relativi a sistemazione,
    revisione, innovazione, ammodernamento
    ed al miglioramento dei livelli di
    sicurezza di piste da sci e impianti a
    fune (Art. 8, L.R. 1 agosto 2002, n. 17)
    Esercizio 2011: Euro 300.000,00
    b) Cap. 25780 Contributi a EE.LL. per interventi di
    sistemazione delle aree interessate da
    impianti di risalita e piste di discesa
    e per la revisione degli impianti a fune
    (Art. 8, L.R. 1 agosto 2002, n. 17)
    Esercizio 2011: Euro 900.000,00.
    Art. 11
    Attuazione della legge regionale n. 17 del 2009
    1. La Regione Emilia-Romagna, per il finanziamento di progetti
    integrati pubblico-privati in materia di turismo, riqualificazione
    commerciale e del territorio presentati dai Comuni e dalle piccole e
    medie imprese del commercio, del turismo e dei servizi o esercenti
    il commercio, anche su aree pubbliche, nonché quelle esercenti la
    somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, finalizzati alla
    realizzazione di interventi per la promozione e l'attivazione di
    Centri commerciali naturali e per i progetti di piccole e medie
    imprese del turismo relativi a interventi finalizzati al risparmio
    energetico e all'utilizzo di energie rinnovabili già ammessi a
    finanziamento nell'ambito di graduatorie approvate dalla Regione
    Marche e successivamente definanziati a seguito dell'entrata in
    vigore della legge 3 agosto 2009, n. 117 (Distacco dei comuni di
    Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata
    Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla
    regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai
    sensi dell'articolo 132, secondo comma della Costituzione) e siti
    nei medesimi comuni, è autorizzata a concedere contributi
    straordinari per l'esercizio 2011. A tal fine sono disposte le
    seguenti autorizzazioni di spesa, nell'ambito dei capitoli afferenti
    alla U.P.B. 1.3.3.3.10050 - Progetti in materia di turismo,
    riqualificazione commerciale e del territorio:
    a) Cap. 25519 Trasferimento ai comuni di cui alla
    L. 3 agosto 2009, n. 117, per la
    concessione di contributi a piccole e medie
    imprese per la realizzazione di progetti in
    materia di turismo, riqualificazione
    commerciale e del territorio (art. 4, L.R.
    12 febbraio
    2010, n. 5)
    Esercizio 2011: Euro 190.000,00;
    b) Cap. 25521 Contributo straordinario alle piccole
    e medie imprese del turismo per la
    realizzazione di progetti finalizzati
    al risparmio energetico e all'utilizzo
    di fonti rinnovabili (art. 4, L.R. 12
    febbraio 2010, n. 5)
    Esercizio 2011: Euro 50.000,00;
    c) Cap. 25523 Contributo straordinario ai comuni di
    cui alla legge 3 agosto 2009, n. 117,
    per progetti in materia di turismo,
    riqualificazione commerciale e del
    territorio (L.R. 4 novembre 2009, n. 17)
    Esercizio 2011: Euro 110.000,00.
    2. La Giunta regionale con proprio atto stabilisce i criteri e le
    modalità per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1.
    Art. 12
    Partecipazione della Regione Emilia-Romagna
    al fondo di garanzia per l'emergenza abitativa
    1. La Regione è autorizzata a partecipare alla costituzione di un
    fondo di garanzia, finalizzato a garantire i crediti assunti dalle
    banche nei confronti degli inquilini che sottoscrivono con i
    proprietari degli immobili un'intesa per la sospensione
    dell'esecuzione delle procedure di sfratto già convalidate.
    2. Le modalità di concessione delle garanzie fidejussorie sono
    definite con atto della Giunta regionale.
    3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta per l'esercizio 2011
    un'autorizzazione di spesa pari a Euro 500.000,00, a valere sul
    Capitolo 32059 nell'ambito della U.P.B. 1.4.1.2.12290 - Sostegno per
    l'accesso alle abitazioni in locazione.
    Art. 13
    Disposizioni per il finanziamento
    del Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello
    1. Nelle more dell'istituzione di un apposito parco di carattere
    interregionale, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge 6
    dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), la Regione
    Emilia-Romagna concorre al finanziamento delle attività dell'ente di
    gestione del parco naturale del Sasso Simone e Simoncello, istituito
    ai sensi della legge regionale delle Marche n. 15 del 1994 (Norme
    transitorie per l'istituzione dei parchi e delle riserve regionali),
    in proporzione della superficie ricompresa, per effetto della legge
    3 agosto 2009, n. 117 (Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo,
    Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello
    dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione
    Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi
    dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione), nel proprio
    territorio.
    2. A tal fine la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a stanziare
    per l'esercizio 2011 la somma di Euro 120.000,00 a valere sul
    Capitolo 38084 nell'ambito della U.P.B. 1.4.2.2.13500 - Parchi e
    riserve naturali.
    Art. 14
    Fondo per la conservazione della natura
    1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge
    regionale 24 gennaio 1977, n. 2 (Provvedimenti per la salvaguardia
    della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la
    conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti
    del sottobosco) e nell'ambito del capitolo sottoindicato ed
    afferente alla U.P.B. 1.4.2.2.13500 - Parchi e riserve naturali, è
    disposto quanto segue:
    a) per interventi volti alla tutela di esemplari arborei
    singoli o in gruppo di notevole pregio scientifico e
    monumentale ai sensi dell'articolo 6 della legge
    regionale n. 2 del 1977 è disposta, per l'esercizio
    2011, un'autorizzazione di spesa di Euro 51.000,00
    (Cap. 38070).
    Art. 15
    Interventi in materia di opere idrauliche
    nei corsi d'acqua di competenza regionale
    1. Per la realizzazione di interventi afferenti il servizio di piena
    nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza
    regionale e per la manutenzione delle reti di monitoraggio
    meteo-idro-pluviometrico ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904,
    n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere
    idrauliche delle diverse categorie) è disposta l'autorizzazione di
    spesa a valere sul Capitolo 39187, afferente alla U.P.B.
    1.4.2.2.13863 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale,
    per l'esercizio 2011, di Euro 700.000,00.
    Art. 16
    Opere acquedottistiche e fognarie
    1. Per la concessione di contributi, a favore di Comuni, per
    l'esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie ai sensi
    dell'articolo 3, comma 2 della legge regionale 15 novembre 1976, n.
    47 (Disciplina transitoria degli interventi per il finanziamento di
    opere idroigieniche nel territorio regionale), nell'ambito dei
    capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.2.3.14000 - Opere
    acquedottistiche, fognarie e impianti di depurazione, è disposta la
    seguente autorizzazione di spesa:
    a) Cap. 35305 Contributi in capitale a favore di
    Comuni per l'esecuzione di opere
    acquedottistiche e fognarie (art. 3,
    comma 2, L.R. 15 novembre 1976, n. 47)
    Esercizio 2011: Euro 2.000.000,00 .
    Emendamento n. 4 (aggiuntivo)
    1. Fra l'art. 16 e l'art. 17 del presente progetto di legge è
    inserito il seguente:
    Art. 16 bis
    Interventi di sistemazione idraulica e ambientale
    1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali
    per la realizzazione di interventi di sistemazione idrografica
    superficiale e relativa manutenzione, a valere sul Capitolo 39220,
    afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 - Interventi di sistemazione
    idraulica e ambientale, sono ridotte di Euro 132.000,00.
    2. Contestualmente, per opere di consolidamento e per interventi di
    sistemazione dei versanti è disposta, per l'esercizio 2011,
    l'autorizzazione di spesa di Euro 132.000,00, a valere sul Capitolo
    39050, afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 - Interventi di
    sistemazione idraulica e ambientale.
    Art. 17
    Interventi di messa in sicurezza,
    bonifica e ripristino ambientale
    1. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza,
    bonifica e ripristino ambientale ai sensi dell'articolo 134 della
    legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale
    e locale), nell'ambito della U.P.B. 1.4.2.3.14220 - Recupero, messa
    in sicurezza e ripristino ambientale, è disposta la seguente
    ulteriore autorizzazione di spesa:
    a) Cap. 37374 Finanziamenti a favore dei soggetti
    pubblici attuatori di interventi di
    messa in sicurezza, bonifica e ripristino
    ambientale delle aree pubbliche o soggette
    ad uso pubblico (art. 134, comma 3, L.R.
    21 aprile 1999, n. 3)
    Esercizio 2011: Euro 2.000.000,00 .
    Art. 18
    Interventi ed opere di difesa della costa
    1. Per la gestione integrata della zona costiera volta alla difesa
    dei centri abitati costieri, delle infrastrutture e del litorale,
    dai fenomeni di ingressione ed erosione marina, ai sensi
    dell'articolo 29 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge
    finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge
    regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione
    della legge di assestamento del bilancio di previsione per
    l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006.
    Primo provvedimento generale di variazione) è disposta, per
    l'esercizio 2011, un'autorizzazione di spesa di Euro 300.000,00, a
    valere sul Capitolo 39360 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14555 -
    Interventi e opere di difesa della costa.
    Art. 19
    Intesa interregionale per la navigazione
    interna sul fiume Po e idrovie collegate
    1. Ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 7 marzo 1995,
    n. 11 (Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po
    e idrovie collegate. Modifica alle leggi regionali 17 marzo 1980, n.
    15 e 16 febbraio 1982, n. 9) e in attuazione della Convenzione,
    approvata dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1094 del 18
    marzo 1999, che regola i rapporti tra le Regioni Emilia-Romagna,
    Lombardia, Veneto e Piemonte per l'esercizio delle funzioni
    amministrative regionali in materia di navigazione interna
    interregionale sul fiume Po e idrovie collegate, la Regione
    Emilia-Romagna è autorizzata a rimborsare alle Regioni
    sottoscrittrici della convenzione le eventuali somme a debito, in
    ottemperanza a quanto risultante dall'approvazione del consuntivo
    annuale delle spese approvato dal Comitato interregionale per la
    navigazione interna.
    2. Per le finalità di cui al comma 1, è disposta, per l'esercizio
    finanziario 2011, un'autorizzazione di spesa di Euro 400.000,00 a
    valere sul Capitolo 41993, afferente alla U.P.B. 1.4.3.2.15218 -
    Navigazione interna fiume Po e idrovie collegate.
    Emendamento n. 5 (modificativo)
    1. Al comma 2 dell'art. 20 del presente progetto di legge l'importo
    di Euro 200.000,00 è modificato in Euro 234.510,00.
    Art. 20
    Oneri derivanti dalla partecipazione
    della Regione Emilia-Romagna alla Società per azioni
    SEAF Aeroporto L. Ridolfi - Forlì
    1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare al
    reintegro del capitale sociale, approvato dall'assemblea della
    Società per azioni SEAF Aeroporto L. Ridolfi con sede in Forlì,
    della quale è già socio ai sensi dell'articolo 29 della legge
    regionale 28 luglio 2006, n. 13 (Legge finanziaria regionale
    adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre
    2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di
    assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 2006 e del
    bilancio pluriennale 2006-2008. Primo provvedimento di variazione).
    A tal fine è autorizzata la spesa di Euro 30.646,32, per l'esercizio
    2011, a valere sul Capitolo 45718, afferente alla U.P.B.
    1.4.3.3.16650 - Aeroporti regionali.
    2. La Regione Emilia-Romagna è altresì autorizzata a provvedere alla
    copertura della quota di propria spettanza delle perdite maturate
    dalla Società per azioni SEAF Aeroporto L. Ridolfi con sede in
    Forlì. A tal fine è autorizzata la spesa di Euro 200.000,00 per
    l'esercizio 2011, a valere sul Capitolo 45720, afferente alla U.P.B.
    1.4.3.2.15340 - Aeroporti regionali.
    Art. 21
    Costruzione di opere, impianti
    e attrezzature nei cinque porti regionali
    1. Per la realizzazione degli interventi di costruzione, a totale
    carico della Regione, di opere, impianti e attrezzature nei cinque
    porti regionali, ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale
    27 aprile 1976, n. 19 (Ristrutturazione e riqualificazione del
    sistema portuale dell'Emilia-Romagna - Piano regionale di
    coordinamento - Attribuzione e delega di funzioni amministrative)
    sono disposte, per l'esercizio 2011, le seguenti autorizzazioni di
    spesa nell'ambito dei sottoindicati capitoli afferenti alle U.P.B.:
    1) 1.4.3.3.15800 - Porti regionali e comunali:
    a) Cap. 41250 Spese per acquisto, manutenzione e
    riparazione di mezzi effossori e di
    servizio e manutenzione ordinaria e
    straordinaria dei porti, compreso il
    mantenimento di idonei fondali (Art. 9,
    lett. c) e d), L.R. 27 aprile 1976, n. 19
    come modificata dalla L.R. 9 marzo 1983, n.
    11)
    Esercizio 2011: Euro 300.000,00;
    b) Cap. 41360 Costruzione, a totale carico della
    Regione, di opere, impianti ed
    attrezzature nei cinque porti regionali
    (Art. 9, lett. a), L.R. 27 aprile 1976, n.
    19 come modificato dall'art. 4, lett. a),
    L.R. 9 marzo 1983, n. 11)
    Esercizio 2011: Euro 1.890.000,00;
    c) Cap. 41570 Contributi in capitale ai Comuni e loro
    consorzi per il mantenimento di idonei
    fondali nei porti ed approdi comunali
    (Art. 9, lett. f), L.R. 27 aprile 1976, n.
    19 come modificato dall'art. 4, lett. f),
    L.R. 9 marzo 1983, n. 11)
    Esercizio 2011: Euro 200.000,00;
    2) 1.4.3.3.15820 - Porti fluviali:
    a) Cap. 41900 Contributi in conto capitale ai comuni
    per la costruzione di opere, impianti ed
    attrezzature nei porti ed approdi
    fluviali (Art. 9, lett. b), L.R. 27 aprile
    1976, n. 19, come modificato dalla L.R. 9
    marzo 1983, n. 11)
    Esercizio 2011: Euro 50.000,00.
    Art. 22
    Rete viaria di interesse regionale
    1. Per gli interventi sulla rete stradale relativi alla viabilità di
    interesse regionale previsti dalla legge regionale 21 aprile 1999,
    n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), nell'ambito della
    U.P.B. 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione opere stradali, è
    disposta la seguente autorizzazione di spesa:
    a) Cap. 45184 Finanziamenti a Province per
    riqualificazione, ammodernamento,
    sviluppo e grande infrastrutturazione
    della rete viaria di interesse regionale
    e ulteriore manutenzione straordinaria
    (art. 167, comma 2, lett. a) e b),
    L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive
    modifiche)
    Esercizio 2011: Euro 16.232.800,00 .
    Art. 23
    Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza
    1. Per far fronte alle spese derivanti da interventi riferiti
    all'esecuzione di lavori d'urgenza e di somma urgenza finalizzati a
    rimuovere lo stato di pregiudizio in caso di pubblica calamità, in
    materia di difesa del suolo e della costa di competenza regionale, a
    norma del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei
    contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
    attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e degli articoli
    146 e 147 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
    1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994,
    n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive
    modificazioni), è disposta l'autorizzazione di spesa, per
    l'esercizio finanziario 2011, a valere sul Capitolo 48050 afferente
    alla U.P.B. 1.4.4.3.17450 - Attrezzature e materiali per pronto
    intervento, di Euro 3.500.000,00.
    Art. 24
    Integrazione regionale per il finanziamento
    del Servizio sanitario regionale
    1. Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario del
    Servizio sanitario regionale, la Regione Emilia-Romagna è
    autorizzata ad integrare nell'esercizio 2011, con mezzi autonomi di
    bilancio, le risorse destinate al finanziamento delle proprie
    Aziende sanitarie, Aziende ospedaliere, Aziende
    ospedaliero-universitarie e dell'Istituto Ortopedico Rizzoli (IRCCS
    pubblico) sulla base della loro situazione economico-finanziaria al
    31 dicembre 2010 in relazione anche alle prestazioni aggiuntive
    rispetto ai livelli essenziali di assistenza erogate dalle Aziende
    sanitarie regionali per l'anno 2011, per un importo massimo di Euro
    150.000.000,00, a valere sul Capitolo 51708, Assegnazioni a favore
    delle Aziende sanitarie regionali, a garanzia dell'equilibrio
    economico-finanziario e a finanziamento delle prestazioni regionali
    aggiuntive rispetto ai Livelli Essenziali di Assistenza
    (extra-LEA) , afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18100 - Fondo sanitario.
    Altre risorse vincolate.
    2. La Giunta regionale è autorizzata a definire con proprio atto i
    criteri e le modalità di attribuzione dei finanziamenti di cui al
    comma 1.
    Parere Commissione assembleare IV
    proposta di emendamento 2 aggiuntiva dell'art. 24 bis:
    Art. 24 bis
    Società Montecatone Rehabilitation Institute S.p.a.
    1. Al fine di garantire continuità con il progetto di
    sperimentazione gestionale realizzato e di assicurare lo sviluppo di
    una struttura di eccellenza in un settore di rilevante interesse
    sanitario, l'Azienda Usl di Imola è autorizzata, unitamente ad altre
    Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale interessati, al
    mantenimento di una società a capitale interamente pubblico, avente
    ad oggetto lo svolgimento di compiti di assistenza e ricerca nel
    campo della riabilitazione delle mielolesioni e delle gravi celebro
    lesioni acquisite.
    2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento da emanare entro
    novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
    individua gli elementi di garanzia posti a salvaguardia
    dell'esercizio delle funzioni di interesse pubblico svolte dalla
    Società e ne disciplina l'assetto fondamentale di organizzazione e
    funzionamento. La Giunta regionale definisce altresì le linee di
    sviluppo della struttura, garantendone la piena integrazione nel
    sistema sanitario regionale e favorendo la conclusione degli accordi
    al fine di consentire alla Società lo svolgimento di un ruolo
    strategico nella rete riabilitativa regionale e di assumere
    rilevanza nazionale. .
    Art. 25
    Interventi di promozione e supporto
    nei confronti delle Aziende ed Enti
    del Servizio sanitario regionale
    1. L'autorizzazione di spesa per interventi di promozione e supporto
    nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario
    regionale, gestiti a livello regionale, ai sensi dell'articolo 2 del
    decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della
    disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23
    ottobre 1992, n. 421) viene determinata, per l'esercizio 2011, in
    complessivi Euro 30.000.000,00, a valere sui seguenti capitoli
    afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 - Spesa sanitaria direttamente
    gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi
    del Piano sanitario nazionale e regionale - Altre risorse vincolate:
    a) Cap. 51771 Rimborsi ad Aziende sanitarie, Enti del
    SSR ed altri Enti delle amministrazioni
    locali per spese di personale di cui si
    avvale l'Agenzia sanitaria e sociale
    regionale (art. 2 del D.lgs. 30 dicembre
    1992, n. 502) :
    Euro 3.791.000,00;
    b) Cap. 51773 Spesa sanitaria direttamente gestita
    dalla Regione per attività di supporto
    al SSR (art. 2 del D.lgs. 30 dicembre 1992,
    n. 502) :
    Euro 20.109.000,00;
    c) Cap. 51776 Trasferimenti ad Aziende sanitarie
    regionali ed altri Enti per lo sviluppo
    di progetti volti alla realizzazione
    delle politiche sanitarie e degli
    interventi previsti dal Piano sociale e
    sanitario regionale (art. 2 del D.lgs. 30
    dicembre 1992, n. 502) :
    Euro 6.100.000,00.
    Art. 26
    Fondo regionale per la non autosufficienza
    1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 51 della legge
    regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale
    adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre
    2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di
    previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario
    2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007) che istituisce il fondo
    regionale per la non autosufficienza e al fine di elevare ed
    ampliare l'area di finanziamento pubblico delle prestazioni
    sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria ivi previste, è
    disposta, per l'esercizio 2011, un'autorizzazione di spesa pari ad
    Euro 101.000.000,00, a valere sul Capitolo 57152 afferente alla
    U.P.B. 1.5.1.2.18125 - Fondo regionale per la non autosufficienza.
    2. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione
    assembleare, ripartisce le risorse di cui al comma 1 sulla base dei
    criteri di cui all'articolo 51 della legge regionale n. 27 del 2004.
    Art. 27
    Interventi volti alla tutela e al controllo
    della popolazione canina e felina
    1. Per il finanziamento di contributi ad imprese agricole per la
    perdita di animali causata da cani inselvatichiti e da altri animali
    predatori in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 7
    aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della
    popolazione canina e felina), è disposta, per l'esercizio 2011,
    un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 143.949,70 a valere sul
    Capitolo 64410 nell'ambito della U.P.B. 1.5.1.2.18390 - Indennizzi
    alle imprese agricole per danni causati da animali predatori.
    Art. 28
    Edilizia sanitaria
    1.Per il completamento e l'attivazione della struttura ospedaliera di
    Cona, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata, per l'esercizio 2011,
    a concedere all'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara
    finanziamenti in conto capitale per Euro 30.000.000,00 a valere sul
    Capitolo 65775 Interventi per il completamento della struttura
    ospedaliera di Cona. Assegnazione all'Azienda
    Ospedaliero-Universitaria di Ferrara , afferente all'U.P.B.
    1.5.1.3.19070 - Programma regionale investimenti in Sanità.
    2. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce modalità e
    procedure per la concessione del finanziamento autorizzato al comma
    1, in relazione anche al piano di dismissione immobiliare già
    approvato dall'Azienda.
    Art. 29
    Fondo sociale regionale straordinario
    1.Al fine di garantire continuità di risposta ai bisogni della
    popolazione, in particolare a favore dei soggetti più deboli, anche
    a fronte degli effetti della crisi economica sulle comunità locali,
    è finanziato il fondo sociale regionale straordinario.
    2. Il fondo è destinato agli Enti locali e finalizzato, nell'ambito
    della programmazione territoriale corrente, al consolidamento del
    sistema dei servizi sociali ed in particolare all'omogeneizzazione e
    sviluppo di un sistema territoriale integrato di servizi e
    interventi a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza.
    3. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a stanziare per
    l'esercizio 2011 l'importo di Euro 22.000.000,00 a valere sul
    Capitolo 57165 Fondo sociale regionale straordinario. Contributi
    agli enti locali per il consolidamento del sistema dei servizi
    sociali afferente alla U.P.B. 1.5.2.2.20109 - Fondo sociale
    regionale straordinario.
    4. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce criteri,
    modalità e procedure per la concessione dei finanziamenti di cui al
    presente articolo.
    Emendamento n. 6 (aggiuntivo)
    1.Fra l'art. 29 e l'art. 30 del presente progetto di legge è inserito
    il seguente:
    Art. 29 bis
    Azioni di sostegno al reddito e di politica
    attiva in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi
    1.Per assicurare il pieno raggiungimento degli interventi in favore
    dei lavoratori colpiti dalla crisi con misure di sostegno al reddito
    che possano integrare e rafforzare l'attuazione dei programmi di
    politiche attive anche sostenendo i lavoratori nei percorsi di
    formazione, sulla base dell'accordo sottoscritto tra le Regioni, le
    Province autonome e il Governo in data 12 febbraio 2009, relativo ad
    azioni di sostegno al reddito e di politica attiva da attuare nel
    biennio 2009-2010, la Giunta regionale è autorizzata a utilizzare
    nell'esercizio 2011 e con le medesime modalità, le risorse per
    l'integrazione dei trattamenti di sostegno al reddito in deroga da
    corrispondere all'INPS, autorizzate per l'esercizio 2010
    dall'articolo 40 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 come
    modificato dall'art. 22 della L.R. 23 luglio 2010, n. 7, e
    trasferite all'esercizio 2011, a valere sui capitoli di Fondo
    Sociale Europeo, afferenti alla U.P.B. 1.6.4.2.25264 - POR FSE
    2007/2013 Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione - Risorse
    UE e alla U.P.B. 1.6.4.2.25265 - POR FSE 2007/2013 Obiettivo
    Competitività Regionale e Occupazione - Risorse Statali,
    corrispondenti a contributi connessi alla partecipazione a percorsi
    di politica attiva del lavoro posti a carico della Regione stessa.
    Art. 30
    Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini
    1.
    Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di
    rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura
    musicale, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1995, n. 27
    (Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini), è disposta, per
    l'esercizio 2011, una autorizzazione di spesa di Euro 4.000.000,00 a
    valere sul Capitolo 70602, nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.2.27110 -
    Contributi ad Enti o Associazioni che si prefiggono scopi culturali.
    Emendamento n. 7 (aggiuntivo)
    1.Fra l'art. 30 e l'art. 31 del presente progetto di legge è inserito
    il seguente:
    Art. 30 bis
    Recupero e restauro di immobili
    di particolare valore storico e culturale
    1.Le autorizzazioni disposte da precedenti leggi regionali per la
    concessione di contributi per la realizzazione di progetti di
    particolare rilevanza storica, artistica e culturale per l'insieme
    del territorio regionale a norma della legge regionale 1 dicembre
    1998, n. 40 (Interventi finanziari speciali per la realizzazione di
    Bologna città europea della cultura per l'anno 2000 , per le
    celebrazioni del I centenario della morte di Giuseppe Verdi e per la
    partecipazione ad iniziative straordinarie per la valorizzazione
    delle espressioni storiche, artistiche e culturali nella regione
    Emilia-Romagna), a valere sul Capitolo 70718 nell'ambito della
    U.P.B. 1.6.5.3.27520 - Recupero e restauro del patrimonio artistico
    e culturale, sono ridotte di Euro 233.000,00.
    Art. 31
    Attuazione degli interventi finanziati dal
    documento unico di programmazione (DUP)
    1.La Regione contribuisce alla qualificazione dei sistemi
    territoriali, alla promozione di uno sviluppo competitivo e
    sostenibile ed al rafforzamento della coesione territoriale,
    mediante l'acquisizione e la realizzazione di interventi di tipo
    infrastrutturale e strutturale, i cui beneficiari possono essere
    enti locali e altre pubbliche amministrazioni.
    2. Al fine di dare attuazione agli interventi, di cui agli obiettivi
    9 e 10, previsti nel documento unico di programmazione (DUP), la
    Regione è autorizzata a stanziare apposite risorse destinate ad
    interventi di cui al comma 1.
    3. La Giunta regionale individua, con propri atti, specifiche
    modalità e criteri per la concessione e l'erogazione dei
    finanziamenti di cui ai commi 1 e 2.
    4. Per il finanziamento degli interventi previsti dal presente
    articolo la Regione è autorizzata, per l'esercizio 2011, a stanziare
    l'importo di Euro 5.700.000,00 a tale scopo specifico accantonato
    nell'ambito del fondo speciale, afferente alla U.P.B. 1.7.2.3.29150,
    Capitolo 86500, Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti
    da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione -
    spese d'investimento , elenco n. 5.
    5. Per l'utilizzo dei fondi di cui al comma 4, la Giunta regionale è
    autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli
    equilibri economico-finanziari, per l'esercizio finanziario 2011, le
    necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa nella
    parte spesa del bilancio regionale, a norma di quanto disposto
    dall'articolo 31, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 40
    del 2001. Tali provvedimenti di variazione possono disporre
    contestualmente l'istituzione di nuovi capitoli o nuove unità
    previsionali di base.
    Emendamento n. 8 (sostitutivo)
    1.L'art. 32 del presente progetto di legge è sostituito dal
    seguente:
    Art. 32
    Trasferimento all'esercizio 2011
    delle autorizzazioni di spesa
    relative al 2010 finanziate con mezzi regionali
    1.Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, già finanziate con mezzi
    regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono
    trasferite all'esercizio 2011 a seguito della presunta mancata
    assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2010:
    Progr. Capitolo UPB Euro
    1 ) 2698 1.2.3.3.4420 555.534,31
    2 ) 2701 1.2.3.3.4420 668.000,00
    3 ) 2708 1.2.3.3.4420 9.760,98
    4 ) 2775 1.2.3.3.4420 3.477.088,31
    5 ) 3455 1.2.2.3.3100 5.586.988,87
    6 ) 3889 1.2.1.3.1510 1.727.410,03
    7 ) 3925 1.2.1.3.1520 1.331.668,11
    8 ) 4270 1.2.1.3.1600 8.952.912,51
    9 ) 4276 1.2.1.3.1600 24.664.256,00
    10 ) 4348 1.2.1.3.1600 265.768,00
    11 ) 14070 1.3.1.3.6200 173.393,01
    12 ) 16332 1.3.1.3.6300 2.130.248,79
    13 ) 16400 1.3.1.3.6300 2.196.217,38
    14 ) 21088 1.3.2.3.8000 12.200.000,00
    15 ) 22210 1.3.2.3.8260 2.512.534,95
    16 ) 22258 1.3.2.3.8270 13.000.000,00
    17 ) 23028 1.3.2.3.8300 350.000,00
    18 ) 23508 1.3.2.3.8220 55.000,00
    19 ) 25523 1.3.3.3.10050 1.000.000,00
    20 ) 25525 1.3.3.3.10010 1.736.033,94
    21 ) 25528 1.3.3.3.10010 1.707.730,70
    22 ) 27500 1.3.4.3.11600 484.255,30
    23 ) 30640 1.4.1.3.12630 9.816.480,63
    24 ) 30644 1.4.1.3.12630 108.068,61
    25 ) 30646 1.4.1.3.12630 1.868.569,00
    26 ) 30885 1.4.1.3.12620 1.876.860,89
    27 ) 31110 1.4.1.3.12650 15.924.759,63
    28 ) 31116 1.4.1.3.12650 15.000.000,00
    29 ) 31125 1.4.1.3.12645 2.000.000,00
    30 ) 32020 1.4.1.3.12670 344.900,69
    31 ) 32045 1.4.1.3.12800 2.183.258,22
    32 ) 32097 1.4.1.3.12735 15.646.953,52
    33 ) 32116 1.4.1.3.12820 533.417,88
    34 ) 32121 1.4.1.3.12820 41.156,44
    35 ) 32123 1.4.1.3.12820 8.282,47
    36 ) 35305 1.4.2.3.14000 2.794.246,11
    37 ) 35310 1.4.2.3.14000 1.500.000,00
    38 ) 36186 1.4.2.3.14062 100.108,00
    39 ) 37150 1.4.2.3.14150 43.456,88
    40 ) 37250 1.4.2.3.14170 810.530,00
    41 ) 37332 1.4.2.3.14220 1.853.644,66
    42 ) 37336 1.4.2.3.14200 3.530.893,99
    43 ) 37374 1.4.2.3.14220 5.239.874,33
    44 ) 37378 1.4.2.3.14223 92.525,00
    45 ) 37385 1.4.2.3.14223 4.772.005,87
    46 ) 37427 1.4.2.3.14223 250.000,00
    47 ) 37429 1.4.2.3.14223 800.000,00
    48 ) 37431 1.4.2.3.14223 3.200.000,00
    49 ) 38027 1.4.2.3.14310 4.506.839,24
    50 ) 38030 1.4.2.3.14300 1.423.965,52
    51 ) 38090 1.4.2.3.14305 6.220.735,51
    52 ) 39050 1.4.2.3.14500 2.182.209,02
    53 ) 39220 1.4.2.3.14500 4.624.885,77
    54 ) 39360 1.4.2.3.14555 3.200.505,16
    55 ) 41250 1.4.3.3.15800 1.587.787,62
    56 ) 41360 1.4.3.3.15800 6.167.829,96
    57 ) 41550 1.4.3.3.15800 150.000,00
    58 ) 41570 1.4.3.3.15800 192.000,00
    59 ) 41900 1.4.3.3.15820 395.000,00
    60 ) 41995 1.4.3.3.15820 10.643,82
    61 ) 41997 1.4.3.3.15820 3.217.872,87
    62 ) 43027 1.4.3.3.16000 867.528,83
    63 ) 43221 1.4.3.3.16010 3.247.489,46
    64 ) 43270 1.4.3.3.16010 19.694.464,41
    65 ) 43272 1.4.3.3.16010 8.100.000,00
    66 ) 45123 1.4.3.3.16420 242.620,42
    67 ) 45125 1.4.3.3.16420 659.646,81
    68 ) 45175 1.4.3.3.16200 1.717.666,90
    69 ) 45177 1.4.3.3.16200 3.949.267,00
    70 ) 45179 1.4.3.3.16200 2.500.000,00
    71 ) 45184 1.4.3.3.16200 22.564.491,10
    72 ) 45186 1.4.3.3.16200 7.400.000,00
    73 ) 45194 1.4.3.3.16200 3.084.259,76
    74 ) 46125 1.4.3.3.16600 1.334.813,86
    75 ) 47114 1.4.4.3.17400 244.644,08
    76 ) 47315 1.4.4.3.17400 3.000.000,00
    77 ) 47317 1.4.4.3.17400 1.500.000,00
    78 ) 47445 1.4.4.3.17430 1.300.000,00
    79 ) 48050 1.4.4.3.17450 4.959.908,44
    80 ) 48274 1.4.4.3.17559 141.535,60
    81 ) 57200 1.5.2.3.21000 17.100.524,95
    82 ) 57680 1.5.2.3.21060 101.252,21
    83 ) 64400 1.5.1.3.19100 1.700.000,00
    84 ) 65707 1.5.1.3.19050 33.446,41
    85 ) 65717 1.5.1.3.19050 1.289.316,31
    86 ) 65721 1.5.1.3.19050 3.887.068,95
    87 ) 65770 1.5.1.3.19070 17.653.585,36
    88 ) 68321 1.5.2.3.21060 4.545.977,64
    89 ) 70678 1.6.5.3.27500 4.946.142,61
    90 ) 70718 1.6.5.3.27520 14.166.947,14
    91 ) 71566 1.6.5.3.27537 1.700.000,00
    92 ) 71572 1.6.5.3.27540 1.638.989,62
    93 ) 73060 1.6.2.3.23500 7.277.683,02
    94 ) 73135 1.6.3.3.24510 9.897.657,70
    95 ) 73140 1.6.3.3.24510 819.000,00
    96 ) 78410 1.4.2.3.14384 1.312,45
    97 ) 78440 1.4.2.3.14384 2.402,35
    98 ) 78458 1.4.2.3.14384 103.301,24
    99 ) 78464 1.4.2.3.14384 38.437,67
    100 ) 78476 1.4.2.3.14384 18.621,80
    101 ) 78705 1.6.6.3.28500 5.732.487,19
    102 ) 78707 1.6.6.3.28500 1.150.000,00
    (Art. 32
    Trasferimento all'esercizio 2011
    delle autorizzazioni di spesa
    relative al 2010 finanziate con mezzi regionali
    1.
    1.Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, già finanziate con mezzi
    regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono
    trasferite all'esercizio 2011 a seguito della presunta mancata
    assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2010:
    Progr. Capitolo UPB Euro
    1 ) 2698 1.2.3.3.4420 555.534,31
    2 ) 2701 1.2.3.3.4420 668.000,00
    3 ) 2708 1.2.3.3.4420 9.760,98
    4 ) 2775 1.2.3.3.4420 3.477.088,31
    5 ) 3455 1.2.2.3.3100 5.586.988,87
    6 ) 3850 1.2.3.3.4440 147.837,38
    7 ) 3889 1.2.1.3.1510 1.727.410,03
    8 ) 3925 1.2.1.3.1520 1.331.668,11
    9 ) 4270 1.2.1.3.1600 8.952.912,51
    10 ) 4276 1.2.1.3.1600 24.664.256,00
    11 ) 4348 1.2.1.3.1600 265.768,00
    12 ) 14070 1.3.1.3.6200 173.393,01
    13 ) 16332 1.3.1.3.6300 2.130.248,79
    14 ) 16400 1.3.1.3.6300 2.196.217,38
    15 ) 21088 1.3.2.3.8000 12.200.000,00
    16 ) 22210 1.3.2.3.8260 2.512.534,95
    17 ) 22258 1.3.2.3.8270 13.000.000,00
    18 ) 23028 1.3.2.3.8300 350.000,00
    19 ) 23508 1.3.2.3.8220 55.000,00
    20 ) 25523 1.3.3.3.10050 1.000.000,00
    21 ) 25525 1.3.3.3.10010 1.736.033,94
    22 ) 25528 1.3.3.3.10010 1.707.730,70
    23 ) 27500 1.3.4.3.11600 484.255,30
    24 ) 30640 1.4.1.3.12630 9.816.480,63
    25 ) 30644 1.4.1.3.12630 108.068,61
    26 ) 30646 1.4.1.3.12630 1.868.569,00
    27 ) 30885 1.4.1.3.12620 1.876.860,89
    28 ) 31110 1.4.1.3.12650 15.924.759,63
    29 ) 31116 1.4.1.3.12650 15.000.000,00
    30 ) 31125 1.4.1.3.12645 2.000.000,00
    31 ) 32020 1.4.1.3.12670 344.900,69
    32 ) 32045 1.4.1.3.12800 2.183.258,22
    33 ) 32097 1.4.1.3.12735 15.646.953,52
    34 ) 32116 1.4.1.3.12820 533.417,88
    35 ) 32121 1.4.1.3.12820 41.156,44
    36 ) 32123 1.4.1.3.12820 8.282,47
    37 ) 35305 1.4.2.3.14000 2.794.246,11
    38 ) 35310 1.4.2.3.14000 1.500.000,00
    39 ) 36186 1.4.2.3.14062 100.108,00
    40 ) 37150 1.4.2.3.14150 43.456,88
    41 ) 37250 1.4.2.3.14170 810.530,00
    42 ) 37332 1.4.2.3.14220 1.853.644,66
    43 ) 37336 1.4.2.3.14200 3.530.893,99
    44 ) 37374 1.4.2.3.14220 5.239.874,33
    45 ) 37378 1.4.2.3.14223 92.525,00
    46 ) 37385 1.4.2.3.14223 4.772.005,87
    47 ) 37427 1.4.2.3.14223 250.000,00
    48 ) 37429 1.4.2.3.14223 800.000,00
    49 ) 37431 1.4.2.3.14223 3.200.000,00
    50 ) 38027 1.4.2.3.14310 4.506.839,24
    51 ) 38030 1.4.2.3.14300 1.423.965,52
    52 ) 38090 1.4.2.3.14305 6.220.735,51
    53 ) 39050 1.4.2.3.14500 2.182.209,02
    54 ) 39220 1.4.2.3.14500 4.756.885,77
    55 ) 39360 1.4.2.3.14555 3.200.505,16
    56 ) 41250 1.4.3.3.15800 1.587.787,62
    57 ) 41360 1.4.3.3.15800 6.167.829,96
    58 ) 41550 1.4.3.3.15800 150.000,00
    59 ) 41570 1.4.3.3.15800 192.000,00
    60 ) 41900 1.4.3.3.15820 395.000,00
    61 ) 41995 1.4.3.3.15820 10.643,82
    62 ) 41997 1.4.3.3.15820 3.217.872,87
    63 ) 43027 1.4.3.3.16000 867.528,83
    64 ) 43221 1.4.3.3.16010 3.247.489,46
    65 ) 43270 1.4.3.3.16010 19.694.464,41
    66 ) 43272 1.4.3.3.16010 8.100.000,00
    67 ) 45123 1.4.3.3.16420 242.620,42
    68 ) 45125 1.4.3.3.16420 659.646,81
    69 ) 45175 1.4.3.3.16200 1.717.666,90
    70 ) 45177 1.4.3.3.16200 3.949.267,00
    71 ) 45179 1.4.3.3.16200 2.500.000,00
    72 ) 45184 1.4.3.3.16200 22.564.491,10
    73 ) 45186 1.4.3.3.16200 7.400.000,00
    74 ) 45194 1.4.3.3.16200 3.084.259,76
    75 ) 46125 1.4.3.3.16600 1.334.813,86
    76 ) 47114 1.4.4.3.17400 244.644,08
    77 ) 47315 1.4.4.3.17400 3.000.000,00
    78 ) 47317 1.4.4.3.17400 1.500.000,00
    79 ) 47445 1.4.4.3.17430 1.300.000,00
    80 ) 48050 1.4.4.3.17450 4.959.908,44
    81 ) 48274 1.4.4.3.17559 141.535,60
    82 ) 57200 1.5.2.3.21000 17.100.524,95
    83 ) 57680 1.5.2.3.21060 101.252,21
    84 ) 64400 1.5.1.3.19100 1.700.000,00
    85 ) 65707 1.5.1.3.19050 33.446,41
    86 ) 65717 1.5.1.3.19050 1.289.316,31
    87 ) 65721 1.5.1.3.19050 3.887.068,95
    88 ) 65770 1.5.1.3.19070 17.653.585,36
    89 ) 68321 1.5.2.3.21060 4.545.977,64
    90 ) 70678 1.6.5.3.27500 4.946.142,61
    91 ) 70718 1.6.5.3.27520 14.399.947,14
    92 ) 71566 1.6.5.3.27537 1.700.000,00
    93 ) 71572 1.6.5.3.27540 1.638.989,62
    94 ) 73060 1.6.2.3.23500 7.277.683,02
    95 ) 73135 1.6.3.3.24510 9.897.657,70
    96 ) 73140 1.6.3.3.24510 819.000,00
    97 ) 78410 1.4.2.3.14384 1.312,45
    98 ) 78440 1.4.2.3.14384 2.402,35
    99 ) 78458 1.4.2.3.14384 103.301,24
    100 ) 78464 1.4.2.3.14384 38.437,67
    101 ) 78476 1.4.2.3.14384 18.621,80
    102 ) 78705 1.6.6.3.28500 5.732.487,19
    103 ) 78707 1.6.6.3.28500 1.150.000,00
    Parere Commissione assembleare III
    proposta di emendamento 2 aggiuntiva dell'art. 32 bis:
    Emendamento (aggiuntivo)
    1.Fra l'art. 32 e l'art. 33 del presente progetto di legge è inserito
    il seguente:
    Art. 32 bis
    Riordino delle partecipazioni societarie
    nel settore del trasporto pubblico locale
    1.La Regione Emilia-Romagna, al fine di realizzare il principio di
    separazione fra la gestione della rete e l'attività di gestione dei
    servizi in attuazione dell'articolo 13, comma 3, della legge
    regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto
    pubblico regionale e locale), è autorizzata a partecipare alla
    società FERROVIE EMILIA-ROMAGNA TRASPORTI S.r.l. , costituita per
    scissione parziale proporzionale della attuale società FERROVIE
    EMILIA-ROMAGNA Società a responsabilità limitata , con la finalità
    della gestione di servizi di trasporto di passeggeri e merci.
    2. A seguito delle modifiche statutarie conseguenti allo scorporo
    delle attività di gestione dei servizi di cui al comma 1, la Regione
    Emilia-Romagna è autorizzata a mantenere la propria partecipazione
    nella società FERROVIE EMILIA-ROMAGNA Società a responsabilità
    limitata , alla quale competerà la gestione della rete.
    3. Al fine di dar vita ad un nuovo soggetto industriale di
    accentuata rilevanza sul mercato del trasporto pubblico locale, la
    Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare ad una società
    nella forma giuridica della società per azioni, ai sensi di quanto
    disposto dall'articolo 64, comma 3, dello Statuto regionale, da
    costituire attraverso la fusione delle società FERROVIE
    EMILIA-ROMAGNA TRASPORTI S.r.l. e ATC S.p.A. in conformità alle
    deliberazioni dei consigli di amministrazione delle due società
    interessate alla fusione stessa.
    4. La partecipazione della Regione alle società di cui al comma 3 è
    finalizzata:
    1.
    1. a perseguire l'innovazione dei servizi grazie ad un'offerta di
    trasporto intermodale articolata e diversificata, tale da coprire
    adeguatamente diversi segmenti contigui o complementari del mercato
    del trasporto pubblico locale;
    b) a dar vita ad un soggetto imprenditoriale in grado di sviluppare
    le proprie aree e bacini di attività e di ampliare considerevolmente
    le opportunità di business nel settore del trasporto pubblico
    locale anche tramite alleanze con altri operatori;
    c) ad innalzare ed integrare le competenze professionali ed
    organizzative delle società partecipanti per supportare le
    istituzioni locali e regionali deputate a definire le politiche di
    trasporto.
    5. La partecipazione della Regione alla società di cui al comma 3
    del presente articolo è autorizzata fino ad un importo massimo di
    Euro 11.000.000,00, da conferire in parte in denaro e in parte in
    natura, al fine di realizzare la aritari età del valore fra le due
    società interessate alla fusione all'atto della medesima.
    6. Il presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli
    atti necessari, a norma di legge, al fine di perfezionare le
    partecipazione di cui al comma 3. I diritti conseguenti alla qualità
    di socio della Regione Emilia-Romagna saranno esercitati dal
    presidente della Regione o da un suo delegato allo scopo. Il
    contenuto di eventuali patti parasociali ed ogni modifica agli
    statuti delle società, che potranno intervenire successivamente alla
    partecipazione della Regione, devono essere previamente comunicati
    alla Giunta della Regione Emilia-Romagna, anche ai fini
    dell'applicazione dell'articolo 64 dello Statuto.
    7. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
    articolo, la Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio
    atto le necessarie variazioni, di competenza e di cassa, utilizzando
    i fondi a tale specifico scopo accantonati nell'ambito del fondo
    speciale di cui al capitolo 86500 Fondo speciale per far fronte
    agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso
    di approvazione - spese di investimento , afferente alla Unità
    previsionale di base 1.7.2.3.29150, alla voce specifica dell'elenco
    n. 5 allegato alla legge regionale di bilancio, per l'istituzione e
    la dotazione finanziaria di apposita U.P.B. e relativo capitolo, a
    norma di quanto disposto dall'art. 31, comma 2, lettera d) della
    legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della
    Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31
    e 27 marzo 1972, n. 4). .
    Parere Commissione assembleare II
    proposta di emendamento 1 aggiuntiva dell'art. 32 ter:
    Art. 32 ter
    Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della
    barbabietola da zucchero
    1. Al fine di garantire le necessarie rotazioni degli ordinamenti
    colturali e sostenere il mantenimento della produzione bieticola sul
    territorio regionale, la Regione è autorizzata, per la campagna
    2011, a concedere aiuti per superfici coltivate a barbabietola da
    zucchero a fronte dell'adozione di tecniche di produzione riferibili
    ad impegni agro-ambientali.
    2. I criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed
    erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare sono definiti con
    deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i
    limiti posti dal Regolamento (CE) 20 dicembre 2007 n. 1535/2007
    della Commissione (Regolamento relativo all'applicazione degli
    articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore
    della produzione dei prodotti agricoli), pubblicato nella Gazzetta
    Ufficiale dell'Unione Europea n. 337 del 2007.
    3. La tipologia degli impegni agro-ambientali cui le imprese
    agricole devono assoggettarsi e le relative procedure di controllo
    nonché ogni altro adempimento connesso all'attivazione
    dell'intervento di cui al presente articolo sono fissati nella
    deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2.
    4. Agli oneri derivanti dal finanziamento degli interventi previsti
    dal presente articolo, la Regione fa fronte mediante l'istituzione
    di apposita unità previsionale di base e apposito capitolo nella
    parte spesa del bilancio regionale, la cui copertura è garantita dai
    fondi a tale scopo specifico accantonati, nell'ambito del fondo
    speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.2.29100 e al capitolo 86350 Fondo
    speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti
    legislativi regionali in corso di approvazione - spese correnti ,
    voce n. 12, elenco n. 2 del bilancio regionale per l'esercizio 2011.
    5. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 4, la Giunta
    regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto le necessarie
    variazioni al bilancio di competenza e di cassa a norma di quanto
    disposto dall'articolo 31, comma 2, lett. d) della legge regionale
    n. 40 del 2001. .
    Parere Commissione assembleare II
    proposta di emendamento 2 aggiuntiva dell'art. 32 quater:
    Art. 32 quater
    Proroga degli organi di amministrazione
    dei consorzi fitosanitari provinciali
    1.Al fine di avviare un processo di riordino e razionalizzazione dei
    consorzi fitosanitari provinciali di cui alla legge regionale 22
    maggio 1996, n. 16 (Riorganizzazione dei consorzi fitosanitari
    provinciali. Modifiche alle leggi regionali 28 luglio 1982, n. 34 e
    7 febbraio 1992, n. 7), la durata del mandato delle commissioni
    amministratrici nominate con decreto del presidente della Giunta
    regionale n. 236 del 20 settembre 2005 è prorogata al 30 giugno
    2011.
    Emendamento n. 9 (aggiuntivo)
    1.Fra l'art. 32 e l'art. 33 del presente progetto di legge è inserito
    il seguente:
    Art. 32 quinquies
    Completamento di programmi speciali d'area
    1.Al fine di consentire il completamento degli interventi di
    incentivazione in materia turistica finanziati nell'ambito dei
    programmi di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 30 (Norme
    in materia di programmi speciali d'area) e finanziati ai sensi delle
    leggi regionali 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta
    turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e
    finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio
    1984, n. 38) e 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e
    la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione
    della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3) per i quali non sia
    stato possibile, per cause di forza maggiore, il rispetto dei
    termini stabiliti dall'articolo 29 della legge regionale 25 luglio
    2008, n. 12 (Legge finanziaria regionale adottata a norma
    dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in
    coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del
    bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e del
    bilancio pluriennale 2008-2010. Primo provvedimento generale di
    variazione.) sono stabiliti nuovi termini, indicati ai successivi
    commi 2 e 3.
    2. Le opere relative agli interventi finanziati devono essere
    completate entro il termine perentorio di dodici mesi a decorrere
    dall'entrata in vigore della presente legge.
    3. La rendicontazione relativa agli stessi interventi deve pervenire
    alla Regione entro il termine perentorio di diciotto mesi a
    decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
    4. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 2 e 3, la
    Regione provvede alla revoca totale o parziale del contributo, sulla
    base della spesa sostenuta ed effettivamente rendicontata entro i
    termini stabiliti.
    Parere Commissione assembleare III
    proposta di emendamento 1 sostitutiva dell'art. 33:
    Emendamento (sostitutivo)
    1.L'art. 33 del presente progetto di legge è sostituito dal seguente:
    Art. 33
    Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998
    1. L'articolo 10 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30
    (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) è
    sostituito dal seguente:
    Art. 10
    Determinazione dei servizi minimi
    per il trasporto pubblico locale
    1.In base ai contenuti dell'atto di indirizzo di cui all'articolo 8,
    la Giunta regionale determina i servizi minimi per il trasporto
    pubblico locale e l'ammontare dei relativi trasferimenti
    regionali. .
    2. Al comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale n. 30 del 1998
    le parole delle intese sono sostituite da della determinazione .
    3. La lettera e bis) del comma 2 dell'articolo 31 della legge
    regionale n. 30 del 1998 è sostituita dalla seguente:
    e bis) finanziamenti per interventi ferroviari di manutenzione
    straordinaria e rinnovo degli impianti e del materiale rotabile; .
    4. Il comma 1 dell'articolo 32 bis della legge regionale n. 30 del
    1998 è sostituito dal seguente:
    1. La Regione fa fronte al finanziamento degli interventi di cui
    all'articolo 31, comma 2, lettera e bis) con risorse proprie o con i
    fondi dei trasferimenti statali relativi alla legge 8 giugno 1978,
    n. 297 (Provvidenze per sovvenzioni annue di esercizio in favore
    delle ferrovie Nord Milano, Circumvesuviana, Cumana e
    Circumflegrea). .
    5. Al comma 2 dell'articolo 32 bis della legge regionale n. 30 del
    1998, la parola annualmente è soppressa.
    6. Il comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale n. 30 del 1998
    è sostituito dal seguente:
    2. La Giunta regionale determina i criteri di assegnazione dei
    contributi di cui al comma 1, anche in coerenza con i principi
    enunciati nell'Atto di Indirizzo generale di cui all'articolo 8.
    7. L'articolo 47 della legge regionale n. 30 del 1998 è abrogato.
    (Art. 33
    Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998
    1.
    La lettera e-bis) del comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale
    2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico
    regionale e locale) è sostituito dalla seguente:
    e bis) finanziamenti per interventi ferroviari di manutenzione
    straordinaria e rinnovo degli impianti e del materiale rotabile;
    2. Il comma 1 dell'articolo 32-bis della legge regionale n. 30 del
    1998 è sostituito dal seguente:
    1. La Regione fa fronte al finanziamento degli interventi di cui
    all'articolo 31, comma 2, lettera e bis) con risorse proprie o con i
    fondi dei trasferimenti statali relativi alla legge 8 giugno 1978,
    n. 297 (Provvidenze per sovvenzioni annue di esercizio in favore
    delle ferrovie Nord Milano, Circumvesuviana, Cumana e
    Circumflegrea).
    3. Al comma 2 dell'articolo 32 bis della legge regionale n. 30 del
    1998, la parola annualmente è soppressa.)
    Emendamento n. 10 (aggiuntivo)
    1.Fra l'art. 33 e l'art. 34 del presente progetto di legge è inserito
    il seguente:
    Art. 33 bis
    Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2000
    1.
    1.Al comma 3 dell'articolo 48 della legge regionale 24 marzo 2000, n.
    20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio) dopo le
    parole I contributi sono sono inserite le parole percentualmente
    definiti dalla Giunta regionale e .
    2. Al comma 3 dell'articolo 48 della legge regionale n. 20 del 2008
    il periodo Gli stessi contributi sono concessi nella misura massima
    del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile è soppresso.
    3. Al comma 4 dell'articolo 48 della legge regionale n. 20 del 2008
    le parole nella misura massima del 50 per cento della spesa
    ritenuta ammissibile e sono soppresse.
    4. Al comma 4 dell'articolo 48 della legge regionale n. 2 del 2008
    dopo le parole contenuti in un bando sono inserite le parole ,
    che indica tra l'altro la misura percentuale massima del
    contributo, .
    Art. 34
    Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2003
    1.Il comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 12 marzo 2003, n.
    2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la
    realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)
    è sostituito dal seguente:
    Art. 48
    Fondo sociale regionale. Spese di investimento
    1.Il fondo sociale regionale per le spese di investimento è
    finalizzato al concorso alle spese di costruzione, ristrutturazione,
    adeguamento normativo, manutenzione straordinaria finalizzata ad
    interventi tecnicamente ed economicamente rilevanti, all'acquisto di
    immobili destinati o da destinare a strutture socio-assistenziali e
    socio-sanitarie, in attuazione degli obiettivi della programmazione
    regionale, delle priorità indicate dalle Conferenze territoriali
    sociali e sanitarie e delle scelte di ambito distrettuale, mediante
    la concessione di contributi in conto capitale. .
    Art. 35
    Modifiche alla legge regionale n. 27 del 2004
    1.Il comma 4 dell'articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 2004,
    n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40
    della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con
    l'approvazione del bilancio di previsione della Regione
    Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio
    pluriennale 2005-2007) è sostituito dal seguente:
    4. Le risorse del fondo regionale per la non autosufficienza
    vengono annualmente assegnate alle Aziende Usl con provvedimento
    della Giunta regionale. Le Conferenze territoriali sociali e
    sanitarie ripartiscono tali risorse fra i distretti sanitari sulla
    base dei criteri stabiliti nel piano regionale sociale e sanitario.
    Tali criteri tengono conto delle caratteristiche socioeconomiche,
    geografiche, demografiche ed epidemiologiche dei diversi ambiti
    territoriali, anche al fine di raggiungere un'equilibrata offerta di
    servizi in rapporto al fabbisogno. .
    Parere Commissione assembleare IV
    proposta di emendamento 1 aggiuntiva dell'art. 35 bis:
    Art. 35 bis
    Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2008
    in materia di accreditamento dei servizi
    e delle strutture socio-sanitarie
    1.All'articolo 23 della legge regionale n. 4 del 2008 (Disciplina
    degli accertamenti della disabilità - Ulteriori misure di
    semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e
    sociale) sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) nell'ultimo periodo del comma 3, le parole la cessazione del
    regime sono sostituite dalle parole la concessione dei
    provvedimenti ;
    b) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:
    3 bis. La Giunta regionale individua le condizioni ed i limiti
    nell'ambito dei quali, in relazione alla carenza di presupposti
    fondamentali per la conclusione dell'istruttoria finalizzata al
    rilascio dei provvedimenti entro il termine stabilito,
    l'accreditamento transitorio può essere eccezionalmente concesso dal
    soggetto istituzionale competente oltre il termine del comma 3 e
    comunque entro e non oltre il 30 giugno 2011. .
    Emendamento n. 11 (aggiuntivo)
    1. Fra l'art. 35 e l'art. 36 del presente progetto di legge è inserito
    il seguente:
    Art. 35 ter
    Attuazione dell'articolo 6, commi 2, 3 e 5
    del decreto-legge n. 78 del 2010
    1.A decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in
    vigore della presente legge, la riduzione dei componenti degli
    organi di amministrazione, nonché quelli di revisione e di
    controllo, prevista dall'art. 6, comma 5, del decreto-legge 31
    maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione
    finanziaria e di competitività economica) convertito con
    modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica agli
    enti strumentali dipendenti dalla Regione, nonché agli organismi
    pubblici con personalità giuridica di diritto privato partecipati
    dalla Regione. Questi ultimi adeguano i propri statuti alle
    previsioni del citato articolo 6 entro la scadenza degli organi
    attualmente in carica. Tale adeguamento costituisce condizione per
    la prosecuzione della partecipazione della Regione agli enti stessi.
    2. Restano ferme le norme dell'articolo 20 della legge regionale 27
    luglio 2007, n.15 (Sistema regionale integrato di interventi e
    servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta
    formazione) in relazione alle esigenze di rappresentanza delle
    università presenti sul territorio regionale.
    3. A decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 le
    indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità
    comunque denominate, corrisposte dalla Regione Emilia-Romagna ai
    componenti di organi collegiali regionali, nonché di organi di
    indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e
    organi collegiali di enti strumentali dipendenti dalla Regione, sono
    ridotti del dieci per cento rispetto agli importi risultanti alla
    data del 30 aprile 2010 in attuazione dell'articolo 6, comma 3, del
    decreto-legge n. 78 del 2010, come convertito dalla legge n. 122 del
    2010. Tale riduzione non si applica al trattamento retributivo di
    servizio. Per gli Enti e le Aziende del Servizio sanitario regionale
    resta ferma la competenza della Regione anche ai fini
    dell'applicazione del presente comma, nel rispetto della specifica
    disciplina statale.
    4. Gli enti ai quali la Regione eroga a qualunque titolo contributi
    in via ordinaria sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni
    dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, come
    convertito dalla legge n. 122 del 2010. A partire dall'1 gennaio
    2011, la Regione Emilia-Romagna sospende l'erogazione dei contributi
    sino alla comunicazione da parte degli enti interessati
    dell'avvenuto adeguamento al citato articolo.
    Emendamento n. 12 (aggiuntivo)
    1.Fra l'art. 35 e l'art. 36 del presente progetto di legge è inserito
    il seguente:
    Art. 35 quater
    Riordino delle partecipazioni societarie regionali
    1.Al fine di corrispondere agli obiettivi di razionalizzazione
    previsti dalla legislazione statale vigente, la Regione adotta
    misure atte a verificare la perdurante presenza delle esigenze
    inerenti allo sviluppo economico, sociale o culturale o di
    svolgimento di servizi di interesse regionale a cui le società a
    partecipazione regionale sono preposte. A tal fine, la Giunta
    regionale riferisce all'Assemblea legislativa decorsi sei mesi
    dall'entrata in vigore della presente legge, proponendo gli
    eventuali interventi di modificazione degli assetti societari
    necessari per l'ottimale perseguimento degli interessi tutelati
    dalla Regione.
    2. La Giunta regionale è autorizzata a mantenere le quote di
    partecipazione in società di capitali già autorizzate con le leggi
    regionali vigenti, per lo svolgimento di attività di interesse
    generale o di servizi di rilevanza regionale ai sensi dell'articolo
    64 dello Statuto regionale, anche dopo la scadenza del termine di
    cui all'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
    (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
    dello Stato (legge finanziaria 2008).)
    Emendamento n. 13 (aggiuntivo)
    1.Fra l'art. 35 e l'art. 36 del presente progetto di legge è inserito
    il seguente:
    Art. 35 quinquies
    Risorse a sostegno del consolidamento
    della riorganizzazione
    1.L'importo autorizzato per l'anno 2005 di cui all'articolo 27 della
    legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge finanziaria regionale
    adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre
    2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di
    assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
    2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento
    generale di variazione) viene rivalutato a decorrere dall'anno 2010
    con l'integrazione di Euro 1.962.202,67 da destinare alle medesime
    finalità di cui al comma 2 dello stesso articolo, comprensivi di
    Euro 492.225,03 derivanti dall'applicazione dell'articolo 54, commi
    1 e 8, della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 (Legge
    finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge
    regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione
    del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per
    l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012)
    che hanno previsto la soppressione dell'Azienda regionale per la
    navigazione interna e la omogeneizzazione dei trattamenti economici
    e normativi previsti dai contratti collettivi decentrati integrativi
    con quelli applicabili al restante personale regionale a seguito di
    incremento e contestuale copertura dei posti di dotazione organica
    regionale per acquisizione del personale.
    2. L'importo da destinare alle risorse per la retribuzione di
    posizione e di risultato dirigenziale viene rivalutato a decorrere
    dall'anno 2010 con l'integrazione di Euro 118.840,95 derivanti
    dall'applicazione dell'articolo 54, commi 1 e 8, della legge
    regionale n. 24 del 2009, che hanno previsto la soppressione
    dell'Azienda regionale per la navigazione interna e la
    omogeneizzazione dei trattamenti economici e normativi previsti dai
    contratti collettivi decentrati integrativi con quelli applicabili
    al restante personale regionale a seguito di incremento e
    contestuale copertura dei posti di dotazione organica regionale per
    acquisizione del personale.
    3. Le integrazioni avvengono a sostegno del consolidamento dei
    processi di riorganizzazione e innovazione correlati alla legge
    regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Disposizioni per il riordino
    territoriale, autoriforma dell'amministrazione e la
    razionalizzazione di funzioni) e alla legge regionale 29 ottobre
    2008, n. 17 (Misure straordinarie in materia di riorganizzazione).
    Emendamento n. 14 (aggiuntivo)
    1.Fra l'art. 35 e l'art. 36 del presente progetto di legge è inserito
    il seguente:
    Art. 35 sexies
    Auto propria per missioni
    1. Il dipendente regionale o di enti pubblici strumentali della
    Regione, nonché di enti e aziende del servizio sanitario regionale,
    può essere autorizzato all'uso del mezzo proprio di trasporto
    qualora sussistano particolari e comprovate esigenze di servizio e
    ciò risulti economicamente conveniente. La Giunta regionale, previa
    intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, può
    disciplinare con proprio atto criteri e modalità per il rilascio
    dell'autorizzazione.
    2. Al dipendente autorizzato all'uso del mezzo proprio spetta il
    rimborso delle spese autostradali e una indennità chilometrica pari
    ad un quinto del costo di un litro di benzina verde.
    3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle
    autorizzazioni all'uso del mezzo proprio già rilasciate, se
    ricorrono i presupposti definiti dal comma 1.
    Art. 36
    Copertura finanziaria
    1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella
    presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse
    indicate nel bilancio pluriennale 2011-2013 - stato di previsione
    dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato
    di previsione della spesa.
    Art. 37
    Entrata in vigore
    1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2011.
    SEGUE ALLEGATO 2 AL VERBALE N. 21
    Regione Emilia-Romagna
    IX Legislatura
    Assemblea Legislativa
    Oggetto: 854
    I Commissione assembleare permanente
    Bilancio Affari generali ed istituzionali
    Risoluzione approvata dalla I Commissione
    nella seduta del 14 dicembre 2010
    Legge n. 11 del 2005, articolo 5, comma 3. Osservazioni
    dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna sulla
    Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al
    Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato
    delle regioni La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide
    dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio - COM
    (2010) 672 del 18 novembre 2010
    OGGETTO: Risoluzione ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge
    n. 11 del 2005. Osservazioni dell'Assemblea legislativa della
    Regione Emilia-Romagna sulla Comunicazione della Commissione europea
    al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale
    europeo e al Comitato delle regioni La PAC verso il 2020:
    rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse
    naturali e del territorio - COM (2010) 672 del 18 novembre 2010
    (approvata dalla I Commissione assembleare Bilancio Affari
    generali ed istituzionali in data 14 dicembre 2010)
    RISOLUZIONE
    La I Commissione Bilancio, Affari Generali e Istituzionali
    dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia - Romagna
    Visto l'articolo 38, comma 4, del Regolamento interno dell'Assemblea
    legislativa, nonché l'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 16
    del 2008;
    Visto l'articolo 5, comma 3, della legge n. 11/2005;
    Vista la Risoluzione dell'Assemblea legislativa n. 512 del 7 ottobre
    2010 contenente Indirizzi relativi alla partecipazione della
    Regione Emilia - Romagna alla fase ascendente e discendente del
    diritto dell'Unione Europea - Sessione comunitaria 2010 , in
    particolare le lettere a), b), c), f), g);
    Vista la lettera del Presidente dell'Assemblea legislativa (prot. n.
    35348 del 29 novembre 2010);
    Vista la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al
    Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato
    delle Regioni La Pac verso il 2020: rispondere alle future sfide
    dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio - COM
    (2010) 672 del 18 novembre 2010;
    Visto il parere reso dalla II Commissione Politiche Economiche nella
    seduta del 9 dicembre 2010 (prot. n. 36544 del 9 dicembre 2010);
    Considerato che i comparti agricolo ed agroalimentare continuano a
    mantenere, in ambito comunitario, un ruolo particolarmente
    significativo sul piano economico e sociale sia direttamente -
    garantendo l'occupazione di circa 20 milioni di lavoratori e la
    sicurezza alimentare di oltre 500 milioni di abitanti che, in
    assenza di politiche adeguate, sarebbero esposti alle logiche di un
    mercato sempre più competitivo e, in molti casi, speculativo e
    scarsamente attento alle problematiche della qualità e della tutela
    della salute dei consumatori - sia indirettamente in quanto
    produttori di servizi collettivi, quali la tutela ambientale,
    l'assetto del territorio, la tenuta sociale ed economica delle aree
    marginali, il cui valore non è immediatamente e direttamente
    quantificabile, di assoluto rilievo per garantire adeguate
    condizioni di vita all'intera popolazione.
    Considerato che la Politica Agricola Comune (PAC) ha rappresentato,
    fin dall'avvio dell'esperienza comunitaria, uno strumento di grande
    rilevanza politica, sociale ed economica che ha consentito ai Paesi
    aderenti all'Unione di raggiungere, dopo la fase di ricostruzione
    post - bellica, la completa autosufficienza alimentare in un arco di
    tempo sostanzialmente contenuto; al momento attuale, una quota
    particolarmente significativa del reddito delle aziende agricole
    dipende, direttamente o indirettamente, da interventi comunitari.
    Considerato inoltre che la Commissione politiche agricole della
    Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ha
    approvato, all'unanimità, in data 28 ottobre 2010 un documento che
    contiene una serie di proposte in grado di fornire un contributo
    qualitativamente rilevante e motivato alla discussione sul futuro
    della PAC dopo il 2013.
    a) Si esprime in senso favorevole osservando quanto segue:
    - la PAC deve essere mantenuta e resa più efficace anche in questa
    fase economica particolarmente complessa, caratterizzata dalla
    contrazione delle risorse disponibili;
    - nel corso degli anni sono comunque emerse una serie di
    problematiche, quali gravissimi fenomeni di sovrapproduzione e
    l'aumento esponenziale della spesa a carico dei contribuenti (circa
    il 43% del bilancio comunitario è assorbito dall'agricoltura), la
    sostanziale incapacità dei vari regimi di aiuto di limitare
    l'incidenza delle crisi di mercato che si susseguono ad intervalli
    sempre più ravvicinati, di favorire il consolidamento strutturale
    delle aziende agricole, la tenuta dell'occupazione nel settore
    primario ed il necessario ricambio generazionale, in particolare
    nelle zone svantaggiate;
    - l'attuale Politica Agricola Comune, appare sostanzialmente
    inadeguata ed incapace di cogliere ed accompagnare le trasformazioni
    in atto; occorre quindi portare a sintesi ed attualizzare il
    processo di revisione, avviato nel 2003 e destinato a definire un
    nuovo quadro di riferimento a partire dal 2013, mantenendo comunque
    due capisaldi irrinunciabili, ovvero il mantenimento di un budget di
    spesa adeguato al livello delle sfide da affrontare e
    dell'articolazione su due pilastri , ovvero le politiche di mercato
    e lo sviluppo rurale.
    b) Sulla base di quanto precede rileva l'opportunità di trasmettere
    la presente Risoluzione al Governo, per il tramite della Conferenza
    dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle
    Province autonome, quali osservazioni ai sensi dell'articolo 5,
    comma 3, della legge 11/2005, ai fini della formazione della
    posizione italiana.
    c) Dispone l'invio della presente Risoluzione alla Giunta della
    Regione Emilia - Romagna, per garantire il massimo raccordo tra gli
    organi della Regione nello svolgimento delle rispettive attività e
    competenze, assegnate dalla legge e dal regolamento.
    d) Dispone l'invio della presente Risoluzione, per opportuna
    conoscenza, al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati ai
    fini dell'inoltro alle competenti Commissioni parlamentari, ai
    parlamentari europei eletti in Emilia - Romagna e ai membri emiliano
    -romagnoli del Comitato delle Regioni, al Network sussidiarietà del
    Comitato delle Regioni, alle Assemblee legislative regionali
    italiane ed europee per favorire la massima circolazione delle
    informazioni sulle attività di partecipazione alla fase ascendente.
    Approvata a maggioranza nella seduta del 14 dicembre 2010, ai sensi
    dell'articolo 38, comma 4 del Regolamento interno e dell'articolo 6,
    comma 2 della legge regionale n. 16 del 2008.
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