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Legislatura IX - Commissione I - Verbale del 15/07/2013 pomeridiano

     

     

     

     

    Verbale n. 27

    Seduta del 15 luglio 2013

     

    Il giorno 15 luglio 2013 alle ore 14.30 si è riunita presso la sede dell’Assemblea Legislativa in Bologna Viale A. Moro n. 50, la Commissione Bilancio, Affari generali ed istituzionali, convocata con nota prot. n. 29415 del 10 luglio 2013, integrata con nota prot. n. 29778 del 12 luglio 2013.

     

    Partecipano alla seduta i Consiglieri:

     

    Cognome e nome

    Qualifica

    Gruppo

    Voto

     

    LOMBARDI Marco

    Presidente

    PDL - Popolo della Libertà

    4

    presente

    FILIPPI Fabio

    Vicepresidente

    PDL - Popolo della Libertà

    1

    presente

    VECCHI Luciano

    Vicepresidente

    Partito Democratico

    4

    presente

    BARBATI Liana

    Componente

    Italia dei Valori - Lista Di Pietro

    2

    presente

    BARBIERI Marco

    Componente

    Partito Democratico

    2

    presente

    BIGNAMI Galeazzo

    Componente

    PDL – Popolo della Libertà

    3

    presente

    BONACCINI Stefano

    Componente

    Partito Democratico

    2

    assente

    CAVALLI Stefano

    Componente

    Lega Nord Padania Emilia e Romagna

    1

    presente

    DEFRANCESCHI Andrea

    Componente

    Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it

    1

    assente

    FERRARI Gabriele

    Componente

    Partito Democratico

    2

    presente

    GRILLINI Franco

    Componente

    Gruppo Misto

    4

    presente

    MANFREDINI Mauro

    Componente

    Lega Nord Padania Emilia e Romagna

    3

    presente

    MAZZOTTI Mario

    Componente

    Partito Democratico

    2

    presente

    MONARI Marco

    Componente

    Partito Democratico

    3

    presente

    MONTANARI Roberto

    Componente

    Partito Democratico

    2

    presente

    MORICONI Rita

    Componente

    Partito Democratico

    2

    presente

    MUMOLO Antonio

    Componente

    Partito Democratico

    2

    presente

    NALDI Gian Guido

    Componente

    Sinistra Ecologia Libertà - Idee Verdi

    2

    presente

    NOE’ Silvia

    Componente

    UDC - Unione di Centro

    1

    assente

    PARIANI Anna

    Componente

    Partito Democratico

    3

    assente

    POLLASTRI Andrea

    Componente

    PDL - Popolo della Libertà

    2

    presente

    SCONCIAFORNI Roberto

    Componente

    Federazione della Sinistra

    2

    presente

    Il consigliere Tiziano ALESSANDRINI sostituisce per parte della seduta il consigliere Monari e Il consigliere Andrea LEONI sostituisce per parte della seduta il consigliere Filippi.

    E’ presente la Vicepresidente della Giunta Simonetta SALIERA

    Hanno partecipato ai lavori della Commissione: Soldati (Resp. Serv. Bilancio e finanze), Bellei (Serv. Bilancio e finanze), Ricciardelli (Resp. Serv. Affari legislativi e qualità dei processi normativi GR), Filippini (Resp. Serv. Affari istituzionali e delle Autonomie locali), Veronese (Resp. Serv. Coordinamento Commissioni assembleari), Scandaletti (Serv. Informazione e comunicazione istituzionale AL).

    Presiede la seduta: Marco LOMBARDI

    Assiste la Segretaria: Claudia Cattoli

    Resocontista: Maria Giovanna Mengozzi


    Il presidente LOMBARDI dichiara aperta la seduta.

     

    Sono presenti i consiglieri Barbati, Bignami, Ferrari, Grillini, Leoni, Manfredini, Montanari, Moriconi, Mumolo, Pollastri e Vecchi.

     

    - Approvazione dei verbali n. 23, n. 24 e n. 25 del 2013

     

    La Commissione all’unanimità dei presenti approva i verbali n. 23, 24 e 25 del 2013, relativi rispettivamente alle sedute del 24 e 25 giugno e dell’1 luglio 2013.

     

    Il presidente LOMBARDI informa preliminarmente che sono in corso di assegnazione per il seguito della Sessione europea 2013 due atti relativi alla fatturazione elettronica degli appalti pubblici, di competenza della I Commissione per le materie specifiche di riferimento. Si tratta infatti di provvedimenti segnalati dall’Assemblea legislativa come temi di particolare interesse nella Risoluzione di indirizzi per la partecipazione della Regione ai processi decisionali europei. E, proprio in attuazione di uno degli indirizzi stessi, volto a favorire il coinvolgimento dei cittadini e delle imprese del territorio emiliano-romagnolo, propone di svolgere una consultazione degli stakeholders, chiedendo agli enti e alle associazioni interessati un contributo scritto per acquisire nel merito valutazioni, suggerimenti e proposte.

     

    La Commissione concorda.

     

    Entrano i consiglieri Cavalli, Barbieri, Monari e Sconciaforni.

     

    4091 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione" (delibera di Giunta n. 746 del 10 06 13)

     

    4092 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: "Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015 a norma dell’art. 30 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione" (delibera di Giunta n. 747 del 10 06 13)

     

    Relatore consigliere Luciano Vecchi

    Relatore di minoranza consigliere Marco Lombardi

     

    Il presidente LOMBARDI, dopo aver ricordato l’udienza conoscitiva svolta nella seduta del 24 giugno scorso ed i pareri espressi dalle Commissioni assembleari in sede consultiva, cede la parola alla vicepresidente per l’illustrazione degli emendamenti presentati dalla Giunta regionale.

     

    La vicepresidente SALIERA spiega che gli emendamenti dal n. 1 al n. 7 al progetto di legge finanziaria (ogg. 4091) riguardano più propriamente autorizzazioni di carattere finanziario che apportano variazioni di bilancio, mentre dal n. 8 in poi dispongono modificazioni a leggi regionali vigenti.

    In particolare, l’emendamento n. 8 modifica la legge regionale n. 8 del 1994 per la protezione della fauna selvatica, consentendo di allargare le potenzialità di utilizzo dei fondi per gli indennizzi, è stato illustrato in sede di Commissione assembleare competente che si è espressa in sede consultiva.

    L’emendamento n. 9 consiste in una modifica alla legge regionale n. 30 del 1998 che disciplina il trasporto pubblico locale: si tratta di aggiornamenti alla normativa relativa alle scadenze dell’appalto e si rivolge anche alla futura gara che la Regione andrà a fare, aggiornando le scadenze del bando; anch’esso è stato illustrato nel dettaglio in Commissione consultiva III.

    L’emendamento n. 10 sostituisce il testo originario dell’articolo 20: l’assessorato di riferimento ha infatti chiesto una riformulazione della norma per una maggiore chiarezza espositiva, senza modificazioni sostanziali di contenuto. In particolare, l’articolo 39 della legge regionale n. 12 del 2003 in tema di istruzione e formazione professionale è integrato da due commi che consentono alla Regione di sostenere gli enti bilaterali rappresentativi a livello regionale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori della formazione professionale, per attività finalizzate alla promozione e allo sviluppo della formazione professionale, nonché a sostenere la mobilità dagli enti di formazione nella regione, o da quegli enti alla Regione.

    L’emendamento n. 11 modifica la legge regionale n. 10 del 2008 sulle misure per il riordino territoriale e la razionalizzazione delle funzioni amministrative nella parte dell’organizzazione dei servizi autoferroviari di trasporto pubblico; è stato illustrato nella Commissione consultiva competente e dispone la possibilità di ridefinizione degli ambiti sovrabacinali ottimali omogenei.

    L’emendamento n. 12 riguarda una modifica all’articolo 9 della legge regionale n. 6 del 2010 sulla riqualificazione e manutenzione dell’area invernale Corno alle Scale e precisa meglio che le spese che possono essere rendicontate sono le spese necessarie alla manutenzione straordinaria, ma anche l’acquisto per la sostituzione di beni e attrezzature usurati o obsoleti.

    L’emendamento n. 13 concerne la partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione Collegio europeo di Parma in qualità di socio sostenitore. L’articolo aggiuntivo introdotto con tale emendamento, in particolare, ha la finalità di trasformare, nell’esercizio 2013-2014, la partecipazione della Regione da socio fondatore a socio sostenitore.

    L’emendamento n. 14 riguarda invece la modifica della legge regionale n. 21 del 2012 sul riordino istituzionale. Al momento dell’approvazione della legge a fine anno vi era stato, come noto, un impegno formale con il Consiglio delle Autonomie locali nel senso di: procedere immediatamente all’avvio e all’attuazione della legge; valutare in corso d’opera, nell’arco di sei mesi di riordino effettivo, alcune possibilità che allora emergevano in un modo non ancora definito e chiaro, per verificarle nel concreto; e poi, successivamente, prevedere in assestamento quelle modifiche che si rendessero opportune per una migliore operatività della legge regionale stessa.

    Già allora uno dei temi di discussione erano le funzioni da esercitare in forma associata. I Comuni nella forma associativa dell’Unione dovevano infatti associare almeno tre funzioni su quattro; per la parte dei servizi informatici invece vi era obbligo per tutti. Dopo i diversi incontri svolti in questi mesi con la Giunta (prima si è definito l’ambito, poi si sono tenute le riunioni per la formulazione degli statuti dal punto di vista tecnico-giuridico), si apre ulteriormente la gamma della scelta: anziché tre su quattro (e le quattro erano polizia municipale, sistema dell’urbanistica, servizi sociali, protezione civile), si allarga il ventaglio di funzioni, aggiungendo la gestione dei tributi, la gestione del personale e il SUAP. Pertanto i Comuni hanno maggiori possibilità di scelta, perché in molte casi le Unioni, che nel frattempo stanno anche riformulando lo statuto, hanno già una storia pregressa dove non sempre le esperienze delle singole realtà locali coincidono con quelle altrui: c’è ad esempio chi ha già un’esperienza molto forte nei settori amministrativi interni e chi invece l’ha maggiormente nei servizi verso l’esterno.

    Un altro aspetto emerso nelle discussioni svolte con gli enti locali è poi quello dei Comuni che hanno avviato un percorso o comunque una decisione per approdare alla fusione vera e propria. Pertanto la Giunta regionale ha ritenuto, insieme a loro e alle loro organizzazioni, di inserire una norma specifica per queste situazioni, fissando peraltro una scadenza. Chi valuta di essere già in una situazione molto avanzata per formulare una proposta di fusione, approva lo statuto (perché comunque fa parte di un ambito e di un’Unione), ma fino a che si arriva alla formazione del Comune unico, dopo il referendum consultivo delle popolazioni interessate, sono sospesi gli obblighi di affidare qualsiasi funzione, quindi sono sospesi gli obblighi della legge regionale 21. Il termine fissato del 31 ottobre è la scadenza corrispondente al crono programma utile per portare a conclusione in Assemblea legislativa il processo di fusione, perché altrimenti, come prevede l’ordinamento regionale, si entra nel semestre delle elezioni amministrative e non si possono indire referendum. Il 31 ottobre, insomma, permettere di chiudere il percorso in questa legislatura, altrimenti si andrebbe al 2016.

    Un altro tema è quello della Giunta e dei Consigli. Per assicurare comunque la rappresentanza delle maggioranze e delle minoranze, si prevede che nel Consiglio dell’Unione lo statuto possa disporre per ciascun Comune la presenza del Sindaco, di un consigliere di maggioranza e di un consigliere di minoranza, indipendentemente dal numero dei Comuni che fanno parte dell’Unione. Quanto all’esecutivo, la Giunta dell’Unione è ovviamente composta da tutti i Sindaci, ma poiché dopo il decreto legislativo n. 39 del 2013 vi sono questioni di incompatibilità ancora da valutare e chiarire nell’interpretazione, il Sindaco può anche delegare un assessore purché abbia una delega fissa, vale a dire una delega all’Unione.

    Lo statuto, precisa ulteriormente, può prevedere l’istituzione di sub-ambiti finalizzati ad una migliore organizzazione del servizio, fermo restando che un Comune partecipa ad un solo sub-ambito: infatti era sorto il quesito dei Comuni che volevano per una funzione o per l’altra aderire a più ambiti.

    Si sofferma quindi sull’emendamento n. 15, che consiste nella sostituzione dell’articolo 23, il quale dispone una proroga di termini sempre in riferimento alla legge regionale n. 21 del 2012. Il termine di approvazione dello statuto dell’Unione era originariamente previsto entro il 24 giugno: molti enti locali si sono apprestati ad adottarlo, altri hanno siglato accordi e intese definendo obiettivi e criteri comuni per la sua stesura. L’emendamento proposto ne proroga i tempi di approvazione dopo 30 giorni dall’entrata in vigore della legge finanziaria regionale.

    Un altro tema emerso dalla prima fase di attuazione riguarda soprattutto le zone di montagna, quindi il superamento delle ex Comunità montane ed i profili successori conseguenti: nel superamento di questi enti, si era definito che la Comunità montana si sciogliesse e si trasformasse in Unione, valutando con le organizzazioni degli Enti locali le misure più idonee affinché i Comuni avessero minor problemi possibili con gli atti successori. Nel caso in cui la Comunità montana si sciolga e diventi Unione, non vi è necessità di fare atti successori e si prende atto che tutto ciò che era patrimonio del vecchio ente passa al nuovo: mutui, personale, ecc. In una situazione diversa, invece, occorre procedere con gli atti successori, così come nel 2008. E in molti casi si sono date realtà complesse, nel senso che l’accordo tra i diversi Comuni non è apparso così facile e immediato. Quindi, mentre in certe fattispecie vi è un iter sereno del passaggio dall’ex Comunità montana alla formazione dell’Unione, altre realtà sono più complesse.

    Si riscontrano dunque due ipotesi: una è quella prevista dall’articolo 9, laddove già la definizione di ambito suddivideva la Comunità montana, perché gli stessi Comuni appartenenti a due distretti sanitari avevano fatto la scelta di privilegiare l’appartenenza all’ambito del distretto, anziché a quello della Comunità montana, e quindi c’è stata una migrazione nell’ambito vicino che coincideva con il distretto.

    L’altra possibilità era quella di rimanere nella Comunità montana e chiedere la modifica del distretto, in modo da sovrapporre i diversi livelli. Ad esempio, nel cesenate la Comunità montana ed uno spezzone di tre Comuni si uniscono con l’Unione e anche con alcuni Comuni che non facevano parte di nessuna forma associativa: quella Comunità montana pertanto dovrà compiere comunque gli atti successori. Inoltre vi sono Comunità montane dove in questa fase molti Comuni hanno approvato gli statuti o hanno raggiunto un’intesa per la loro prossima approvazione e altri Comuni che invece non li approveranno (e infatti lo hanno dichiarato) e quindi non entrano nell’Unione.

    Contemporaneamente, chi ha approvato lo statuto o ha raggiunto un’intesa chiede alla Regione di essere messo in grado comunque di partire fin da subito, perché vuole procedere ed avviare le forme di funzioni realmente associate. Pertanto, la Giunta prevede al comma 2 la possibilità che entro il 30 settembre i Comuni che hanno approvato lo statuto almeno per la corrispondenza della metà della Comunità montana, costituiscono già un’Unione e si tratta dell’Unione d’ambito. Gli altri Comuni faranno le loro valutazioni e l’Unione d’ambito è sempre aperta ad accogliere gli altri Comuni.

    Sul comma 3, poi, demanda ai tecnici l’illustrazione della correzione apportata al testo originario e presenta un subemendamento in tal senso.

     

    Escono i consiglieri Barbati, Grillini, Leoni, Monari e Sconciaforni.

    Entrano i consiglieri Alessandrini e Filippi.

     

    RICCIARDELLI illustra la nuova versione del comma 3, dove, per la correzione di un refuso, al posto del precedente uso del plurale si utilizza il singolare. La disposizione si riferisce all’articolo 9 della legge regionale n. 21 e al caso di specie in cui esiste una Comunità montana che si divide in più ambiti territoriali. La formulazione corretta diventa quindi la seguente:

    ”3. Nei casi di cui all’articolo 9 della legge regionale n. 21 del 2012, decorso il termine di cui al comma 1, l’approvazione dello statuto di una Unione da parte di almeno la metà dei Comuni della Comunità montana entro il 30 settembre 2013, produce per i Comuni della costituenda Unione gli effetti giuridici equivalenti a quelli del suddetto articolo 9, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.”

     

    Entra il consigliere Mazzotti.

     

    La vicepresidente SALIERA aggiunge che gli atti successori devono essere coerenti con il fatto che solo una parte dei Comuni aderisca all’Unione. L’atto successorio prevederà una successione verso l’Unione e una parte invece che riguarda singolarmente ciascun Comune che non entra a far parte dell’Unione. Il comma 5 chiarisce che l’Unione d’ambito è anche un’Unione alla quale sono trasferite le funzioni esistenti a tutt’oggi, essendo Comunità montane che hanno funzioni delegate, per i Comuni precedentemente aderenti. Il comma 6 poi ribadisce che il piano successorio viene ancora adeguato, fino all’estinzione definitiva, se un Comune vuole successivamente entrare e quindi si aggiorna fino all’ultimo momento.

    Gli altri due commi riguardano invece il rapporto fra la Regione e le Unioni montane; la Regione prevede infatti appositi stanziamenti come quote premiali per l’esercizio associato delle funzioni nell’ambito di Unioni montane. Precisa che vi sono Comunità montane, non tutte, che hanno una dotazione di personale, e quindi occorre da un lato garantire che il personale possa rimanere all’interno dell’Unione montana, dall’altro garantire un equilibrio e fare anche sì che le spese possano essere affrontabili.

    Le Unioni formate ai sensi degli articoli 8 e 9 hanno delle premialità sia come patto di stabilità, sia per le leggi di settore, nonché per gli incentivi per l’associazionismo, oppure al contrario i Comuni che non sono all’interno dell’Unione e che quindi non seguono un processo di riorganizzazione complessiva dei servizi, ne sono esclusi e subiscono modalità restrittive in tal senso.

     

    La vicepresidente SALIERA procede quindi all’illustrazione degli emendamenti del progetto di legge di assestamento del bilancio regionale 2013 e pluriennale 2013-2015 ogg. 4092.

    Sulla parte contabile gli emendamenti n. 1 e 2 costituiscono la modifica dei totali sulla parte di competenza e la parte di cassa, sia per le entrate che per le spese. Cita, in particolare, alcune cifre di rilievo in variazione: l’iscrizione della quota vincolata di 5 milioni e 267 mila, di cui all’accordo sottoscritto fra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero all’Ambiente per la realizzazione degli interventi urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico (sono tutte cifre che modificano le entrate e le uscite); l’iscrizione della quota vincolata di 12 milioni del Fondo sanitario nazionale dell’anno 2012 relativa alla medicina penitenziaria; l’iscrizione delle quote comunitarie derivanti dalle decisioni della Commissione europea quando ha approvato il nuovo piano finanziario POR FESR, con una dotazione per la Regione di 36 milioni 314 mila per il contributo di solidarietà in aiuto alle zone colpite dal terremoto; l’iscrizione di 5 milioni di risorse per il finanziamento di progetti di formazione destinate ai lavoratori occupati e non occupati per le annualità 2009, 2010, 2011 e 2012; l’iscrizione di risorse per 1 milione e 635 mila destinate alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2013-2014; l’iscrizione delle assegnazioni dello Stato sul Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura per 2 milioni 610 mila euro.

    Informa poi che il Mediocredito centrale ha comunicato la restituzione alla Regione dell’importo di circa 18 milioni, come economie registrate nelle gestioni passate, sul conto corrente dedicato alla gestione dell’Azione A della Misura 1 del Programma triennale delle attività produttive, finalizzata a sostenere l’agevolazione dell’accesso al credito da parte delle piccole e medie industrie. Quindi su questa cifra, la Giunta propone di destinare 5 milioni finalizzati alle concessioni di garanzia e cogaranzia dei Consorzi fidi; 10 milioni e 780 mila finalizzati alla concessione dei contributi a piccole, medie e grandi imprese, di cui al bando ricerca, innovazione e crescita, perché la graduatoria è aperta e quindi vi sarebbe la possibilità di finanziare l’intera graduatoria; 2 milioni e 220 mila finalizzati al Fondo rotativo di finanza agevolata per lo sviluppo e la crescita delle imprese, che si somma ad altre risorse già stanziate.

    Conclude affermando che le modifiche presentate non portano a variazioni di maggiori spese: dato che vi sono maggiori entrate, vi è la corrispondente spesa; come variazione netta è in diminuzione, sia competenza, sia cassa, sia in entrata che in spesa.

     

    Il consigliere POLLASTRI si riserva di approfondire l’aspetto contabile, per poter esprimere un giudizio politico compiuto sulla legge finanziaria e sull’assestamento.

    Chiede quindi chiarimenti sull’emendamento n. 10 sostitutivo dell’articolo 20 di modifica alla legge n. 12 del 2003. Vi è un ampliamento dei finanziamenti per gli enti bilaterali in precedenza non previsti, scelta di sostegno e finanziamento che deriva da una insufficiente valutazione pregressa? È stato richiesto da questi enti, organizzazioni sindacali? Quella della formazione professionale è una galassia molto ampia e vorrebbe sapere come sono utilizzate risorse di fonte pubblica, a quanto ammontano, quindi una valutazione politica e anche una valutazione numerico-contabile.

    In ordine alla trasformazione della partecipazione della Regione alla Fondazione Collegio europeo di Parma in qualità di socio sostenitore anziché quale socio fondatore, domanda l’ammontare delle risorse destinate a tale organismo. Rileva che al riguardo si è sviluppato un ampio dibattito tra le forze politiche di tutti gli schieramenti e vorrebbe capire quale sia la posizione politica della Giunta.

    Infine domanda delucidazioni sulla futura gara per il trasporto pubblico regionale e locale.

     

    Esce il consigliere Mazzotti.

     

    Il consigliere BIGNAMI rileva innanzitutto che la legge finanziaria regionale sta ormai assumendo contorni sempre più dilatati che, a suo modo di vedere, vanno oltre il perimetro consentito dall’articolo 40 della legge regionale di contabilità n. 40 del 2001 per modificare testi di legge vigenti. In questo senso chiede alla Commissione e agli uffici una valutazione in ordine alla conformità dello strumento, segnatamente ai tanti articoli di modifica della legge regionale 21 sul riordino delle funzioni amministrative, utilizzando come chiave di accesso l’articolo 40 della legge regionale di contabilità. Ricorda infatti a questo proposito che la norma prevede quattro casi di modifica a testi di legge: solo uno di questi, quello corrispondente alla lettera c), non comporta una correlazione diretta a ripercussioni di carattere finanziario. E ritiene del tutto inconferente sia un richiamo allo Statuto, che all’articolo 36 del Regolamento interno.

    Dichiara inoltre che la legge regionale 21 é scritta male, costruita peggio, attuata in pessimo modo; anche le modifiche risultano incomprensibili, con un’incerta grammatica legislativa (ad esempio si parla di norme per la liquidazione dei Comuni”, anziché di liquidazione delle quote dei Comuni). Contesta, in particolare, il comma 8 del nuovo articolo 23 riformulato dall’emendamento n. 15. Chiede anche in questo caso una valutazione di conformità costituzionale e con il tessuto legislativo nazionale, laddove si prevede che “in coerenza con le finalità di razionalizzazione e efficientamento della spesa pubblica che connotano la migliore attuazione della legge regionale 21”(e già la “migliore attuazione” è a suo parere un concetto giuridico quanto meno vago) i Comuni appartenuti a Comunità montane che non abbiamo deliberato di aderire alle Unioni di cui agli articoli 8 e 9 di tale legge o a quelli di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo possono essere soggetti a modalità restrittive nell’accesso agli spazi finanziari del patto di stabilità fissate dalla Giunta regionale a definizione dei criteri di riparto”: Questo, afferma, si chiama “taglieggiamento”. “I medesimi Comuni sono altresì posposti nell’accesso agli incentivi o contributi comunque denominati a favore dei Comuni o altri enti locali e alle loro forme associativi previsti da legge regionali di settori degli atti amministrativi attuativi”. Questo, aggiunge, si chiama “ricatto”.

    Si dichiara allibito per il tenore della disposizione: la volontà politica era nota, ma consacrarla in una norma di legge è, a suo parere, incompatibile con il quadro legislativo e costituzionale: si crea infatti un meccanismo in ragione del quale esistono cittadini di serie A e di serie B; la Regione, insomma, rivendica un diritto illegittimo di omogeneizzare, a propria volontà, le differenze istituzionali valorizzate dai cittadini con il voto democratico; se un Comune decide di non entrare in un’Unione in quanto lo ritiene maggiormente conforme alla propria realtà, è una scelta del Comune, giusta o sbagliata che sia; posporlo nell’accesso ai contributi o escluderlo dai benefici finanziari apre le porte a una miriade di contenziosi.

    Infine, è pleonastico prevedere che lo statuto possa introdurre un meccanismo di rappresentanza, poiché lo statuto stesso poteva già farlo in base ai principi generali e non era necessario introdurre la facoltà all’interno della legge regionale. Ribadisce l’utilizzo distorto della finanziaria e la presenza di numerose norme intruse.

     

    Entra il consigliere Naldi.

     

    Il consigliere VECCHI sottolinea che nel bilancio di assestamento, con l’iscrizione dei 18 milioni restituiti dal Mediocredito centrale, si è data attuazione alle richieste emerse nel corso dell’udienza conoscitiva, volte a concentrare le risorse eventualmente disponibili sul sostegno alle attività economiche. In particolare, le istanze sollevate da Confindustria e dal Tavolo regionale dell’Imprenditoria erano finalizzate ad avere maggiori risorse per rispondere alle numerose domande del bando “ricerca, innovazione, crescita”, dove ora sono allocati 10 milioni di euro. Evidenzia come questa misura, ovviamente nei limiti delle risorse disponibili, costituisca un elemento di coerenza con il lavoro compiuto e concluso in maniera positiva.

    Quanto al tema della legge regionale n. 21, non essendo giureconsulto non fornisce una risposta “pro veritate” dal punto di vista giuridico-formale, ma ricorda invece, dal punto di vista politico, che già al momento della sua approvazione, per le caratteristiche stesse della legge, l’Aula si era data la scadenza di metà 2013 (in occasione della finanziaria collegata all’assestamento di bilancio), come momento per verificare gli opportuni aggiustamenti da apportare al testo, sulla base del percorso avviato concretamente con le Amministrazioni locali per una sua efficace attuazione.

    Ritiene pertanto che non vi siano problemi dal punto di vista giuridico; e dal punto di vista politico sottolinea che, pur potendo ovviamente dissentire dalle proposte avanzate, non vi è alcun rilievo di estraneità, anche perché gli emendamenti presentati sono stati concordati con ANCI e UNCEM, in particolare per quanto riguarda le Comunità montane, con un sistema di rappresentanza che ha molto lavorato nel corso di questi sei mesi sulle varie tematiche.

    Fornisce quindi alcuni esempi che ritiene di particolare rilevanza e che non solo non stravolgono l’impianto complessivo, ma anzi lo riconfermano, introducendo elementi di flessibilità nell’attuazione della normativa o chiarimenti ampiamente evocati. Uno di questi riferimenti è il tema delle funzioni conferite obbligatoriamente alla gestione associata dell’Unione.

    Il passaggio da tre funzioni su quattro a tre funzioni su sette non contraddice nulla dell’impianto originario di fondo, ma risponde a una domanda di flessibilità, nell’ambito di una condivisione delle finalità della legge, sostenuta da molte realtà locali e soprattutto emersa durante un dialogo con gli enti locali che ha permesso di fare una ricognizione sulle molteplici e differenziate realtà del territorio regionale. La sollecitazione ad approvare al più presto la legge regionale 21 proveniva dalla stesso sistema delle autonomie locali, per cercare di razionalizzare e gestire al meglio le ricaduta della legislazione nazionale in materia.

    Sul tema dei meccanismi premiali, poi, ricorda ai consiglieri che la loro introduzione riguarda quegli strumenti e quelle risorse finanziarie che la Regione destina al sistema delle autonomie locali per la realizzazione delle politiche regionali, non riguarda certo il sistema dei servizi, ma quelle politiche settoriali che ovviamente vanno non in forma di ricatto, bensì in forma di premialità a coloro che, in rispondenza a normative nazionali e regionali, decidono di ridurre il peso finanziario delle strutture amministrative e di concentrare le risorse sulla realizzazione delle politiche. Avendo svolto nel corso di questi mesi molti incontri con il sistema delle autonomie locali, la Regione prosegue nella giusta direzione e se sarà necessario apportare ulteriori modifiche nel corso della fase di attuazione, ben vengano; la normativa deve cercare di essere la migliore possibile, tuttavia, quando si tratta di materie complesse, il rapporto con la realtà e con la molteplicità di soggetti interessati non sempre è prevedibile in anticipo in tutti i suoi aspetti e rende talvolta utile e lungimirante introdurre correzioni successive.

     

    Il presidente LOMBARDI chiede alcuni chiarimenti sulle nuove Unioni di Comuni, per conoscere in particolare la sorte di eventuali debiti o crediti delle vecchie Unioni, nel caso in cui la nuova Unione sorga da due precedenti, con tutti o solo parte dei Comuni preesistenti. Domanda poi se la Giunta della nuova Unione è formata da tutti i Sindaci, oppure se vi è un limite previsto dalla legislazione nazionale.

    Osserva inoltre che, mentre i consiglieri si impegnano a portare qualche piccola risorsa a situazioni particolari dei rispettivi territori e sia in Commissione che in Aula la Giunta oppone loro costantemente l’impossibilità di reperire fondi - anche di portata modesta -, si scopre solo ora che ci sono 18 milioni del Mediocredito restituiti alla Regione e si scopre solo ora che queste risorse sono rese disponibili immediatamente, nell’arco di pochi giorni. Invita pertanto la Giunta a segnalare l’esistenza di altri “anfratti” del bilancio, in modo che i consiglieri possano fornire all’esecutivo regionale qualche indicazione utile per poterli indirizzare al meglio.

     

    La vicepresidente SALIERA risponde al consigliere Pollastri precisando che i temi del trasporto pubblico regionale e locale sono stati affrontati in Commissione Territorio Ambiente Mobilità, alla presenza del competente assessore. Quanto all’emendamento n. 10, precisa che la norma prevede l’allargamento della platea anche agli enti bilaterali, ma non aumenta la disponibilità finanziaria di bilancio. Chiarisce poi che dalla trasformazione della partecipazione della Regione alla Fondazione Collegio europeo di Parma in qualità di socio sostenitore conseguono minori oneri a carico del bilancio regionale e il venir meno degli obblighi di ripiano in caso di perdite finanziarie. Detta trasformazione comporta, in sostanza, un alleggerimento degli oneri conseguenti alla partecipazione regionale.

    Sulle richieste di chiarimento che riguardano i 18 milioni di euro, spiega che al momento della presentazione del progetto di legge la Giunta non sapeva ancora della restituzione, che è avvenuta con una comunicazione successiva, nella quale Mediocredito ha dichiarato che l’attività in corso fino ad allora era cessata e che, essendo fondi derivanti dalle leggi Bassanini, riteneva di doverli restituire alla Regione, destinataria dei fondi stessi. Appena ricevuta la comunicazione, la Giunta ha subito destinato le risorse su quei settori dove erano state sollecitate, in particolare sul bando ricerca e innovazione, perché le graduatorie erano ancora aperte, non vi erano stanziamenti sufficienti a coprire tutte le domande e si trattava quindi di fondi facilmente spendibili in tempi brevi.

    Replica quindi ai rilievi formulati in merito alla legge regionale 21 sul riordino, rimarcando che sin dal momento della sua approvazione si è intrapreso in modo consapevole un percorso di attuazione impostato non sull’imposizione, ma sul dialogo costante, con l’apporto e la collaborazione degli enti locali nella definizione degli ambiti e nel tipo di cooperazione instaurata. Il metodo colloquiante mette tuttavia in campo una serie di valutazioni continue, un lavoro piuttosto difficile e complicato che non sempre si riesce a inquadrare come si vorrebbe: l’obiettivo resta comunque far sì che si associno le funzioni e si rivela utile anche il metodo premio/penalizzazione (come ad esempio nel caso dei Comuni dai 1000 ai 5000 abitanti, che da quest’anno devono sottostare al patto di stabilità e magari hanno solo un ragioniere “a scavalco”, che deve fare anche tutto il resto delle funzioni e attività, Comuni che talvolta hanno tre o sei dipendenti complessivamente).

    C’è chi a livello nazionale ha usato un metodo impositivo: la Regione Emilia-Romagna sta invece cercando di portare questi enti ad una collaborazione fra loro, nella misura maggiore, per renderne possibile la sopravvivenza. Quindi la legge regionale, man mano che affronta le varie fasi di attuazione, può avere bisogno anche di altri aggiornamenti, e non si tratta di un dato negativo, anzi forse è una delle normative che nella propria esecuzione viene maggiormente seguita e monitorata dagli stessi consiglieri. Tutto il territorio ne discute e, dal punto di vista istituzionale, è un vantaggio.

    Se poi se nel bolognese vi sono 13 Comuni che appartenevano ad una Comunità montana, coincidono con il distretto sanitario, hanno complessivamente due ospedali più un’altra casa di cura, ma che quando devono decidere di fare delle cose insieme non ci stanno, che decidano cosa vogliono fare. Con queste norme potranno decidere e nessuno farà pressioni se vogliono fondersi, o collegarsi o meno tra loro; tuttavia – ribadisce - non possono chiedere di avere degli incentivi da parte della Regione se non perseguono l’associazione effettiva delle funzioni.

    Da Piacenza a Rimini, chi si sforza di riorganizzare i servizi, di rientrare entro l’ambito distrettuale è premiato, altrimenti no; e non si tratta di un tema né di centro destra, né di centro sinistra. Obiettivo della Regione è che si prendano delle decisioni, sia verso i processi di Unione, sia verso i processi di fusione. Se fra sei mesi si presentano realtà territoriali che meritano di essere prese in considerazione come modifiche di ambito o altro, si dichiara disposta a valutare la situazione, ma occorre che vi sia un senso di sopravvivenza effettivo. Conferma di voler continuare il ragionamento con i Comuni che vogliono fare, che hanno proposte di economicità, di progettualità per mantenere e migliorare i servizi ai cittadini e che fanno i conti con la realtà.

    Chiarisce infine che gli enti locali possono scegliere di fare le convenzioni. La legge Calderoli prevede sia le convenzioni che le Unioni. La Regione Emilia-Romagna con la legge 21 ha voluto compiere una scelta a favore dell’Unione, non della convenzione; non vieta la convenzione, ma sostiene l’Unione. Quindi chi vuol fare la convenzione, la fa, perché pensa che sia lo strumento migliore per dare il risultato migliore. La Regione invece ritiene che lo strumento da sostenere con le poche risorse a disposizione sia l’Unione, perché consolida le strutture e forma le competenze per un territorio di area vasta; infatti l’Unione ha strutture più stabili nel tempo, a fronte invece della fragilità della convenzione, che nella singolarità di un Comune capofila con un’amministrazione che può cambiare nel medio periodo, è destinata a non consolidarsi (basta che cambi il Sindaco a un’elezione e si ricomincia tutto daccapo).

    Quanto ai bilanci, sulle funzioni associate conferite all’Unione esiterà un solo bilancio, mutui e debiti compresi. La parte applicativa si confronterà con questi aspetti e un apposito gruppo di lavoro sta affrontando dal punto di vista tecnico i vari problemi: normalmente chi ha dei residui attivi difficili da incassare, ha anche molto patrimonio, mentre chi ha bilanci più sani, non ha patrimonio e personale. Si tratterà di ragionare in quali tempi la situazione si assesta e d’altro canto è ovvio che i debiti di un Comune non devono ricadere su un altro che debiti non ha: tuttavia si deve dare la possibilità di un rientro programmato nel tempo, ed anche valutare se del patrimonio è alienabile o meno; gli aspetti sono dunque molteplici e il lavoro in corso intenso.

     

    Esce il consigliere Bignami.

     

    Conclusa la discussione generale, il presidente LOMBARDI invita quindi la Commissione a procedere all’esame degli articoli e degli emendamenti sulla base dei documenti di lavoro predisposti dalla segreteria della Commissione e trasmessi ai consiglieri unitamente alla convocazione, sia per il progetto di legge 4091 (all. 1) che per il progetto di legge 4092 (all. 2).

     

    Il relatore consigliere VECCHI ritira il proprio emendamento n. 16 per alcuni approfondimenti giuridici, con la riserva di ripresentarlo in Aula.

     

    4091 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione" (delibera di Giunta n. 746 del 10 06 13)

     

    Art. 1 Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale

    Art. 2 Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 19 del 2012

     

    Con distinte votazioni di identico contenuto la Commissione esprime parere favorevole con 19 voti a favore (PD, SEL-V), nessun astenuto e 11 contrari (PDL, LN) agli articoli suddetti.

     

    Art. 2 bis Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 19 del 2012 - Emendamento della Giunta regionale n. 1 (aggiuntivo) che diventa art. 3

     

    La Commissione esprime parere favorevole con 19 voti a favore (PD, SEL-V), 11 contrari (PDL, LN), nessun astenuto al nuovo articolo.

     

    Art. 3 Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 19 del 2012 - che diventa art. 4

     

    La Commissione esprime parere favorevole con 19 voti a favore (PD, SEL-V), nessun astenuto e 11 contrari (PDL, LN) all’articolo suddetto.

     

    Art. 4 Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 19 del 2012 - Emendamento della Giunta regionale n. 2 (modificativo) - che diventa art. 5

     

    Con distinte votazioni di identico contenuto la Commissione esprime parere favorevole con 19 voti a favore (PD, SEL-V), nessun astenuto e 11 contrari (PDL, LN) all’emendamento suddetto e all’articolo così modificato.

     

    Art. 5 Aiuti di Stato aggiuntivi sul Programma di sviluppo rurale 2007-2013 per l’efficienza irrigua delle imprese agricole - che diventa art. 6

    Art. 6 Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 19 del 2012 - che diventa art. 7

    Art. 7 Modifiche all’articolo 11 della legge regionale n. 19 del 2012 - che diventa art. 9

    Art. 8 Modifiche all’articolo 14 della legge regionale n. 19 del 2012 - che diventa art. 10

     

    Con distinte votazioni di identico contenuto la Commissione esprime parere favorevole con 19 voti a favore (PD, SEL-V), nessun astenuto e 11 contrari (PDL, LN) agli articoli suddetti.

     

    Art. 9 Sistema portuale regionale2012 - Emendamento della Giunta regionale n. 3 (modificativo) - che diventa art. 12

     

    Con distinte votazioni di identico contenuto la Commissione esprime parere favorevole con 19 voti a favore (PD, SEL-V), nessun astenuto e 11 contrari (PDL, LN) all’emendamento suddetto e all’articolo così modificato.

     

    Art. 10 Rete viaria di interesse regionale – che diventa art. 13

     

    La Commissione esprime parere favorevole con 19 voti a favore (PD, SEL-V), nessun astenuto e 11 contrari (PDL, LN) all’articolo suddetto.

     

    Art. 11 Modifiche all’articolo 19 della legge regionale n. 19 del 2012 - Emendamento della Giunta regionale n. 4 (modificativo) - che diventa art. 14

     

    Con distinte votazioni di identico contenuto la Commissione esprime parere favorevole con 19 voti a favore (PD, SEL-V), nessun astenuto e 11 contrari (PDL, LN) all’emendamento suddetto e all’articolo così modificato.

     

    Art. 12 Modifiche all’articolo 20 della legge regionale n. 19 del 2012 – che diventa art. 15

     

    La Commissione esprime parere favorevole con 19 voti a favore (PD, SEL-V), nessun astenuto e 11 contrari (PDL, LN) all’articolo suddetto.

     

    Art. 12 bis Modifiche all’articolo 22 della legge regionale n. 19 del 2012 -Emendamento della Giunta regionale n. 5 (aggiuntivo) che diventa art. 16

     

    La Commissione esprime parere favorevole con 19 voti a favore (PD, SEL-V), 11 contrari (PDL, LN), nessun astenuto al nuovo articolo.

     

    Art. 13 Azioni di sostegno al reddito e di politica attiva in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi - che diventa art. 17

    Art. 14 Abrogazione dell’articolo 18 della legge regionale n. 19 del 2012 - che diventa art. 18

    Art. 15 Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 19 del 2012 - che diventa art. 8

     

    Con distinte votazioni di identico contenuto la Commissione esprime parere favorevole con 19 voti a favore (PD, SEL-V), nessun astenuto e 11 contrari (PDL, LN) agli articoli suddetti.

     

    Art. 15 bis Programmazione delle attività strumentali ai processi di riordino degli organismi partecipati dalla Regione - Emendamento della Giunta regionale n. 6 (aggiuntivo) che diventa art. 18

     

    La Commissione esprime parere favorevole con 19 voti a favore (PD, SEL-V), 11 contrari (PDL, LN), nessun astenuto al nuovo articolo.

     

    Art. 16 Modifiche all’articolo 31 della legge regionale n. 19 del 2012 - Emendamento della Giunta regionale n. 7 (modificativo) - che diventa art. 19

     

    Con distinte votazioni di identico contenuto la Commissione esprime parere favorevole con 19 voti a favore (PD, SEL-V), nessun astenuto e 11 contrari (PDL, LN) all’emendamento suddetto e all’articolo così modificato.

     

    Art. 17 Modifiche alla legge regionale n. 17 del 1993. Norma transitoria) - che diventa art. 20

     

    La Commissione esprime parere favorevole con 19 voti a favore (PD, SEL-V), nessun astenuto e 11 contrari (PDL, LN) all’articolo suddetto.

     

    Art. 17 bis Modifiche alla legge regionale n. 8 del 1994 - Emendamento della Giunta regionale n. 8 (aggiuntivo) che diventa art. 21

     

    La Commissione esprime parere favorevole con 19 voti a favore (PD, SEL-V), 11 contrari (PDL, LN), nessun astenuto al nuovo articolo.

     

    Art. 18 Modifiche alla legge regionale n. 41 del 1997) - che diventa art. 22

     

    La Commissione esprime parere favorevole con 19 voti a favore (PD, SEL-V), nessun astenuto e 11 contrari (PDL, LN) all’articolo suddetto.

     

    Art. 18 bis Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998 - Emendamento della Giunta regionale n. 9 (aggiuntivo) che diventa art. 23

     

    La Commissione esprime parere favorevole con 19 voti a favore (PD, SEL-V), 11 contrari (PDL, LN), nessun astenuto al nuovo articolo.

     

    Art. 19 Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2002 - che diventa art. 24

     

    La Commissione esprime parere favorevole con 19 voti a favore (PD, SEL-V), nessun astenuto e 11 contrari (PDL, LN) all’articolo suddetto.

     

    Art. 20 Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2003 - Emendamento della Giunta regionale n. 10 (sostitutivo) - che diventa art. 25

     

    La Commissione esprime parere favorevole con 19 voti a favore (PD, SEL-V), 11 contrari (PDL, LN), nessun astenuto all’articolo così sostituito.

     

    Art. 20 bis Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2008 - Emendamento della Giunta regionale n. 11 (aggiuntivo) che diventa art. 27

    Art. 20 ter Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2010 Emendamento della Giunta regionale n. 12 (aggiuntivo) che diventa art. 28

     

    Con distinte votazioni di identico contenuto, la Commissione esprime parere favorevole con 19 voti a favore (PD, SEL-V), nessun astenuto e 11 contrari (PDL, LN) ai nuovi articoli.

     

    Art. 21 Disposizioni finanziarie per il completamento del passaggio delle funzioni di cui alla legge regionale n. 24 del 2011 - che diventa art. 29

     

    La Commissione esprime parere favorevole con 19 voti a favore (PD, SEL-V), nessun astenuto e 11 contrari (PDL, LN) all’articolo suddetto.

     

    Art. 22 Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2012 - Emendamento della Giunta regionale n. 14 (sostitutivo) - che diventa art. 30

     

    La Commissione esprime parere favorevole con 19 voti a favore (PD, SEL-V), 11 contrari (PDL, LN), nessun astenuto all’articolo così sostituito.

     

    Art. 23 Proroga termini art. 7, comma 12, della legge regionale n. 21 del 2012- Emendamento della Giunta regionale n. 15 (sostitutivo) e subemendamento (modificativo) presentato in seduta - che diventa art. 31

     

    Con distinte votazioni di identico contenuto, la Commissione esprime parere favorevole con 19 voti a favore (PD, SEL-V), nessun astenuto e 11 contrari (PDL, LN) al subemendamento suddetto e all’articolo così sostituito.

     

    Art. 23 bis Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione Collegio europeo di Parma in qualità di socio sostenitore - Emendamento della Giunta regionale n. 13 (aggiuntivo) che diventa art. 26

     

    La Commissione esprime parere favorevole con 19 voti a favore (PD, SEL-V), 11 contrari (PDL, LN), nessun astenuto al nuovo articolo.

     

    Art. 24 Copertura finanziaria - che diventa art. 32

    Art. 25 Entrata in vigore - che diventa art. 33

     

    Con distinte votazioni di identico contenuto, la Commissione esprime parere favorevole con 19 voti a favore (PD, SEL-V), nessun astenuto e 11 contrari (PDL, LN) agli articoli suddetti.

     

    4092 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: "Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015 a norma dell’art. 30 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione" (delibera di Giunta n. 747 del 10 06 13)

     

    Art. 1 Stato di previsione delle entrate – Emendamento GR n. 1 (modificativo)

    Con distinte votazioni di identico contenuto la Commissione esprime parere favorevole con 19 voti a favore (PD, SEL-V), nessun astenuto e 11 contrari (PDL, LN) all’emendamento suddetto e all’art. 1 così modificato.

     

    Art. 2 Stato di previsione delle spese - Emendamento GR n. 2 (modificativo)

    Con distinte votazioni di identico contenuto la Commissione esprime parere favorevole con 19 voti a favore (PD, SEL-V), nessun astenuto e 11 contrari (PDL, LN) all’emendamento suddetto e all’art. 2 così modificato.

     

    Art. 3 Mutui e prestiti - Emendamento GR n. 3 (modificativo)

    Con distinte votazioni di identico contenuto la Commissione esprime parere favorevole con 19 voti a favore (PD, SEL-V), nessun astenuto e 11 contrari (PDL, LN) all’emendamento suddetto e all’art. 1 così modificato.

     

    Art. 4 Ricognizione residui attivi e passivi - Approvazione conto del tesoriere

    La Commissione esprime parere favorevole con 19 voti a favore (PD, SEL-V), nessun astenuto e 11 contrari (PDL, LN) all’articolo suddetto.

     

    Art. 5 Applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo definitivo di amministrazione dell'esercizio precedente - Emendamento GR n. 4 (modificativo)

    Con distinte votazioni di identico contenuto la Commissione esprime parere favorevole con 19 voti a favore (PD, SEL-V), nessun astenuto e 11 contrari (PDL, LN) all’emendamento suddetto e all’art. 5 così modificato.

     

    Art. 6 Bilancio pluriennale

    Art. 7 Entrata in vigore

    Con distinte votazioni di identico contenuto la Commissione esprime parere favorevole con 19 voti a favore (PD, SEL-V), nessun astenuto e 11 contrari (PDL, LN) agli articoli suddetti.

     

    4266 - Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Costi, Aimi, Mandini, Corradi, Meo, Bartolini e Mazzotti: "Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell’Assemblea" (12 07 13)

     

    Il presidente LOMBARDI invita la Commissione a procedere alla nomina del relatore, ai sensi dell’articolo 50 dello Statuto.

     

    La Commissione, su proposta del consigliere Vecchi, concorda di nominare relatore il consigliere Mario Mazzotti.

     

     

    La seduta termina alle ore 16.10.

     

    Approvato nella seduta del 3 settembre 2013.

     

     

    La Segretaria

    Il Presidente

    Claudia Cattoli

    Marco Lombardi

     

     

     


    Allegato n. 1

     

     

     

     

     

     

     

    DOCUMENTO DI LAVORO

    con l’indicazione degli emendamenti presentati

    aggiornato al 12 luglio 2013

     

    Progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale ogg. 4091

    Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione

    Relatore consigliere Luciano Vecchi

    Relatore di minoranza consigliere Marco Lombardi


    INDICE

     

     

    Art.  1

    Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale

     

     

    Art.  2

    Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 19 del 2012

     

     

    Art. 2 bis

    Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 19 del 2012

     

     

    Art.  3

    Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 19 del 2012

     

     

    Art.  4

    Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 19 del 2012

     

     

    Art.  5

    Aiuti di Stato aggiuntivi sul Programma di sviluppo rurale 2007-2013 per l’efficienza irrigua delle imprese agricole

     

     

    Art.  6

    Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 19 del 2012

     

     

    Art.  7

    Modifiche all’articolo 11 della legge regionale n. 19 del 2012

     

     

    Art.  8

    Modifiche all’articolo 14 della legge regionale n. 19 del 2012

     

     

    Art.  9

    Sistema portuale regionale

     

     

    Art. 10

    Rete viaria di interesse regionale

     

     

    Art. 11

    Modifiche all’articolo 19 della legge regionale n. 19 del 2012

     

     

    Art. 12

    Modifiche all’articolo 20 della legge regionale n. 19 del 2012

     

     

    Art. 12 bis

    Modifiche all’articolo 22 della legge regionale n. 19 del 2012

     

     

    Art. 13

    Azioni di sostegno al reddito e di politica attiva in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi

     

     

    Art. 14

    Abrogazione dell’articolo 18 della legge regionale n. 19 del 2012

     

     

    Art. 15

    Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 19 del 2012

     

     

    Art. 15 bis

    Programmazione delle attività strumentali ai processi di riordino degli organismi partecipati dalla Regione

     

     

    Art. 16

    Modifiche all’articolo 31 della legge regionale n. 19 del 2012

     

     

    Art. 17

    Modifiche alla legge regionale n. 17 del 1993. Norma transitoria

     

     

    Art. 17 bis

    Modifiche alla legge regionale n. 8 del 1994

     

     

    Art. 18

    Abrogazione dell’articolo 4 della legge regionale n. 41 del 1997

     

     

    Art. 18 bis

    Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998

    Art. 19

    Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2002

     

     

    Art. 20

    Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2003

     

     

    Art. 20 bis

    Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2008

     

     

    Art. 20 ter

    Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2010

     

     

    Art. 21

    Disposizioni finanziarie per il completamento del passaggio delle funzioni di cui alla legge regionale n. 24 del 2011

     

     

    Art. 22

    Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2012

     

     

    Art. 23

    Proroga termini art. 7, comma 12, della legge regionale n. 21 del 2012

     

     

    Art. 23 bis

    Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione Collegio europeo di Parma in qualità di socio sostenitore

     

     

    Art. 24

    Copertura finanziaria

     

     

    Art. 25

    Entrata in vigore

     


    Art. 1

    Automazione e manutenzione del sistema

    informativo regionale

     

    1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell’informazione), sono disposte le seguenti autorizzazioni e integrazioni di spesa per gli interventi definiti nei capitoli sottoriportati:

     

    a)

    Cap. 03905

    “Spese per l’automazione dei servizi regionali (Art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)” afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1500 – Sistema informativo regionale manutenzione e sviluppo

    Esercizio 2013:

    Euro

    536.667,76;

     

    b)

    Cap. 03910

    “Sviluppo del sistema informativo regionale (Art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)” afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 – Sviluppo del sistema informativo regionale

    Esercizio 2013:

    Euro

    469.515,80;

     

    c)

    Cap. 03937

    “Sviluppo del sistema informativo regionale: piano telematico regionale (L.R. 24 maggio 2004, n. 11)” afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 – Sviluppo del sistema informativo regionale

    Esercizio 2013:

    Euro

    1.529.392,42.

     

     

    Art. 2

    Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 19 del 2012

     

    1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 19 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015) l’importo di “Euro 280.000,00” è sostituito dall’importo di “Euro 380.000,00”.

     

     

    Emendamento GR n. 1 (aggiuntivo)

     

    1. Fra l’art. 2 e l’art. 3 del presente progetto di legge è inserito il seguente:

     

    “Art. 2 bis

    Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 19 del 2012

     

    1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale n. 19 del 2012 l’importo di Euro 500.000,00 è ridefinito in Euro 1.000.000,00.”

     

     

    Art. 3

    Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 19 del 2012

     

    1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale n. 19 del 2012 è aggiunta la seguente:

     

    “a bis)

    Cap. 16332

    “Spese per opere ed interventi di bonifica e di irrigazione (art. 26, comma 2, lett. a), L.R. 2 agosto 1984, n. 42).” afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6300 – Interventi di bonifica e irrigazione

    Esercizio 2013:

    Euro

    365.073,67.”.

     

    2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, a valere sul Capitolo 16400, nell’ambito della U.P.B. 1.3.1.3.6300 – Interventi di bonifica e irrigazione, sono revocate per l’importo di Euro 300.000,00.

     

     

    Emendamento GR n. 2 (modificativo)

     

    1. All’art. 4 del presente progetto di legge, al comma 1 dell’art. 7 della legge regionale n. 19 del 2012, l’importo di Euro 5.400.000,00, è rideterminato in Euro 4.900.000,00.

     

    2. All’art. 4 del presente progetto di legge, al comma 5 dell’art. 7 della legge regionale n. 19 del 2012, l’importo di Euro 500.000,00 è rideterminato in Euro 1.000.000,00.

     

    Art. 4

    Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 19 del 2012

     

    1. L’articolo 7 della legge regionale n. 19 del 2012 è sostituito dal seguente:

     

    “Art. 7

    Aiuti di Stato per il rilancio del settore agricolo ed agroindustriale

    nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012

     

    1. Per il finanziamento degli aiuti di Stato aggiuntivi sul Programma di sviluppo rurale 2007-2013 nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012, a norma dell'articolo 5, commi 1 e 2, della legge regionale 26 luglio 2012, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014. Primo provvedimento generale di variazione), è disposta, per l'esercizio finanziario 2013, un'autorizzazione di spesa pari a Euro 5.400.000,00, a valere sul Capitolo 18415 afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6412 - Programma di sviluppo rurale 2007-2013 - Interventi in capitale.

     

    2. Per le medesime finalità di rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012 di cui all’articolo 14 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, la Regione è inoltre autorizzata ad attivare aiuti di Stato aggiuntivi sulla misura “Investimenti” in favore delle imprese di trasformazione e commercializzazione prevista dal Programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo, con le stesse modalità e condizioni previsti per l’attuazione del Programma stesso.

     

    3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 è autorizzata per l’esercizio 2013 una spesa di Euro 5.000.000,00 a valere sul capitolo 18371 afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6469 – Interventi a sostegno delle aziende agricole.

     

    4. All’erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari degli aiuti di cui ai commi 1 e 2 provvede l’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l’Emilia-Romagna, di cui alla legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA)), in qualità di Organismo pagatore per il territorio della regione Emilia-Romagna delle misure individuate nel Programma di sviluppo rurale 2007-2013 e della misura “Investimenti” del Programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo.

     

    5. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui all’articolo 14 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito dalla legge n. 122 del 2012, la Regione attiva altresì nell’esercizio 2013 specifici programmi di intervento, ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 11 agosto 1998, n. 28 (Promozione dei servizi di sviluppo al sistema agro-alimentare) e della legge regionale 12 dicembre 1997, n. 43 (Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 37), rispettivamente per l’importo di Euro 4.000.000,00 nell’ambito delle risorse stanziate sul capitolo 18093 afferente alla U.P.B. 1.3.1.2.5540 – Sviluppo del sistema agro-alimentare - e per l’importo di Euro 500.000,00 stanziato sul capitolo 18349 afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6469 – Interventi a sostegno delle aziende agricole.”.

     

     

    Art. 5

    Aiuti di Stato aggiuntivi sul Programma di sviluppo rurale 2007-2013

    per l’efficienza irrigua delle imprese agricole

     

    1. Per il miglioramento dell’efficienza irrigua delle imprese agricole, la Regione è autorizzata ad attivare aiuti di Stato aggiuntivi sulle misure del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 con le stesse modalità e condizioni previsti dal Programma stesso.

     

    2. All’erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede AGREA, di cui alla legge regionale n. 21 del 2001, in qualità di Organismo pagatore delle misure individuate nel Programma di sviluppo rurale 2007-2013.

     

    3. Per l’esercizio 2013 è a tal fine autorizzata una spesa di Euro 6.000.000,00, a valere sul capitolo 18417 afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6412 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Interventi in capitale.

     

     

    Art. 6

    Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 19 del 2012

     

    1. Al comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale n. 19 del 2012, l’importo di “Euro 1.000.000,00” è sostituito dall’importo di “Euro 1.660.000,00”.

     

    2. Al comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale n. 19 del 2012, l’importo di “Euro 1.000.000,00” è sostituito dall’importo di “Euro 1.660.000,00”.

     

     

    Art. 7

    Modifiche all’articolo 11 della legge regionale n. 19 del 2012

     

    1. Al comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale n. 19 del 2012, l’importo di “Euro 300.000,00” è sostituito dall’importo di “Euro 900.000,00”.

     

    2. Dopo il comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale n. 19 del 2012 è aggiunto il seguente:

     

    “1 bis. Per le finalità di cui al comma 1 è altresì disposta, per l’esercizio 2013, una autorizzazione di spesa di Euro 100.000,00 a valere sul Capitolo 25572 nell’ambito della U.P.B. 1.3.3.3.10010 – Ristrutturazione, realizzazione e qualificazione delle strutture turistiche.”.

     

     

    Art. 8

    Modifiche all’articolo 14 della legge regionale n. 19 del 2012

     

    1. Al comma 3 dell’articolo 14 della legge regionale n. 19 del 2012, l’importo di “Euro 1.050.000,00” è sostituito dall’importo di “Euro 2.150.000,00”.

     

     

    Emendamento GR n. 3 (modificativo)

     

    1. Al comma 1 dell’art. 9 del presente progetto di legge l’importo di Euro 420.000,00 è rideterminato in Euro 920.000,00.

     

    2. Al comma 2 dell’art. 9 del presente progetto di legge, a valere sul capitolo 41360, l’importo di Euro 220.000,00 è rideterminato in Euro 720.000,00.

     

    Art. 9

    Sistema portuale regionale

     

    1. Per la realizzazione degli interventi di costruzione di opere, impianti e attrezzature e per il mantenimento di idonei fondali nei porti regionali, ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 27 aprile 1976, n. 19 (Ristrutturazione e riqualificazione del sistema portuale dell’Emilia-Romagna – Piano regionale di coordinamento – Attribuzione e delega di funzioni amministrative) è disposta per l’esercizio 2013, l’autorizzazione di spesa di Euro 420.000,00 a valere sul Capitolo 41250 afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.15800 – Porti regionali e comunali.

     

    2. Contestualmente, le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, a valere sul Capitolo 41360 nell’ambito della U.P.B. 1.4.3.3.15800 – Porti regionali e comunali, sono revocate per l’importo di Euro 220.000,00 e a valere sul Capitolo 41900 nell’ambito della U.P.B. 1.4.3.3.15820 – Porti fluviali, sono revocate per l’importo di Euro 200.000,00.

     

     

    Art. 10

    Rete viaria di interesse regionale

     

    1. Per gli interventi sulla rete stradale relativi alla viabilità di interesse regionale previsti dalla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), nell’ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16200 – Miglioramento e costruzione opere stradali, è disposta per l’esercizio 2013, l’autorizzazione di spesa, a valere sul Capitolo 45177, pari a Euro 450.000,00.

     

     

    Emendamento GR n. 4 (sostitutivo)

     

    1. Il comma 1, dell’art. 11 del presente progetto di legge è sostituito dal seguente:

     

    “1. Al comma 1, dell’articolo 19 della legge regionale n. 19 del 2012 le parole “Euro 150.000.000,00, al fine di assicurare copertura finanziaria agli oneri a carico dei bilanci 2012 delle Aziende sanitarie regionali derivanti dall’erogazione di prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza (LEA)” sono sostituite dalle parole “Euro 163.000.000,00, al fine di assicurare copertura finanziaria agli oneri a carico dei bilanci 2012 e 2013 delle Aziende sanitarie regionali derivanti dall’erogazione di prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza (LEA)”.

     

     

    Art. 11

    Modifiche all’articolo 19 della legge regionale n. 19 del 2012

     

    1. L’autorizzazione disposta dal comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale n. 19 del 2012 è aumentata di Euro 20.000.000,00.

     

    2. Alla fine del comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale n. 19 del 2012 sono inserite le seguenti parole: “Per le misure a sostegno dell’equilibrio finanziario di Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale per ammortamenti non sterilizzati degli anni 2001 – 2011, è autorizzato l’importo di Euro 40.000.000,00, a valere sul Capitolo 51642, afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18020.”.

     

     

    Art. 12

    Modifiche all’articolo 20 della legge regionale n. 19 del 2012

     

    1. Dopo il comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale n. 19 del 2012 sono aggiunti i seguenti:

     

    “1 bis. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono revocate per l’importo complessivo di Euro 472.316,61, costituendo per l’esercizio 2012 economia di spesa a valere sui capitoli 51721, 51771, 51773, 51776 afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 – Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione e viene reiscritto, con riferimento all’esercizio 2013, sui capitoli della medesima U.P.B., in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale – Altre risorse vincolate, come di seguito indicato:

     

    a)

    Cap. 51771

    “Rimborsi ad Aziende sanitarie, Enti del SSR ed altri enti delle amministrazioni locali, per spese di personale di cui si avvale l’Agenzia sanitaria e sociale regionale (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)”

     

    Euro

    176.972,65;

     

    b)

    Cap. 51776

    “Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e sanitario regionale (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)”

     

    Euro

    295.343,96.

     

    1 ter. Per l’attuazione di progetti di ricerca nazionali, è altresì autorizzata l’iscrizione delle quote provenienti dai rimborsi relativi a progetti di ricerca sanitaria come segue:

     

    a)

    Cap. 51799

    “Spese per l’attuazione di progetti di ricerca nazionali (art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)” afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120

     

    Euro

    577.367,78.”.

     

     

    Emendamento GR n. 5 (aggiuntivo)

     

    1. Fra l’art. 12 e l’art. 13 del presente progetto di legge è inserito il seguente:

     

    “Art. 12 bis

    Modifiche all’articolo 22 della legge regionale n. 19 del 2012

     

    1. Al comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale n. 19 del 2012 l’importo di Euro 143.949,70 è rideterminato in Euro 172.800,00.”

     

     

    Art. 13

    Azioni di sostegno al reddito e di politica attiva

    in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi

     

    1. Per assicurare il pieno raggiungimento degli interventi in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi con misure di sostegno al reddito che possano integrare e rafforzare l'attuazione dei programmi di politiche attive anche sostenendo i lavoratori nei percorsi di formazione, sulla base dell'accordo sottoscritto tra le Regioni, le Province autonome e il Governo in data 12 febbraio 2009, relativo ad azioni di sostegno al reddito e di politica attiva da attuare nel biennio 2009-2010, la Giunta regionale è autorizzata a utilizzare, nell'esercizio 2013 e con le medesime modalità, le risorse, corrispondenti a contributi connessi alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro posti a carico della Regione stessa:

     

    a) per l’integrazione dei trattamenti di sostegno al reddito in deroga, da corrispondere all’INPS, autorizzate per gli esercizi 2010, 2011 e 2012 da precedenti leggi regionali e trasferite all’esercizio 2013, corrispondenti a contributi connessi alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro posti a carico della Regione stessa, a valere sui capitoli di Fondo sociale europeo, afferenti alla U.P.B. 1.6.4.2.25264 – POR FSE 2007/2013 Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione – Risorse UE e alla U.P.B. 1.6.4.2.25265 – POR FSE 2007/2013 Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione – Risorse Statali;

     

    b) trasferite con decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali relativo alla assegnazione alle Regioni e Province autonome delle risorse destinate ad interventi urgenti a sostegno dell’occupazione a norma del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, relative all’annualità 2012, a valere sui capitoli afferenti alla U.P.B. 1.6.4.2.25280 – Progetti Speciali nel settore della formazione professionale – Risorse Statali.

     

     

    Art. 14

    Abrogazione dell’articolo 18 della legge regionale n. 19 del 2012

     

    1. L’articolo 18 della legge regionale n. 19 del 2012 è abrogato.

     

     

     

    Art. 15

    Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 19 del 2012

     

    1. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale n. 19 del 2012 i numeri “1.3.2.2.7262” sono sostituite dai numeri “1.3.2.2.7264”.

     

     

     

    Emendamento GR n. 6 (aggiuntivo)

     

    1. Fra l’art. 15 e l’art. 16 del presente progetto di legge è inserito il seguente:

     

     

    “Art. 15 bis

    Programmazione delle attività strumentali ai processi di riordino

    degli organismi partecipati dalla Regione

     

    1. Per realizzare le finalità e gli obiettivi connessi ai processi di razionalizzazione e di dismissione delle partecipazioni societarie, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, della legge regionale n. 14 del 2010 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013), sono autorizzate operazioni ed atti propedeutici e strumentali al corretto svolgimento delle relative procedure, anche con modalità congiunte tra soci per realizzare sinergie ed economicità di azione.

     

    2. La programmazione delle operazioni di cui al comma 1 è disposta, con propri atti, dalla Giunta regionale che approva gli indirizzi o linee guida in merito ai processi di razionalizzazione e dismissione delle partecipazioni nelle società costituite o partecipate dalla Regione.

     

    3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche alle procedure che riguardano gli enti strumentali e gli organismi con personalità giuridica di diritto privato partecipati dalla Regione.

     

    4. Per far fronte agli oneri derivanti dalle operazioni di cui al comma 1 è disposta, per l’esercizio 2013, una autorizzazione di spesa di Euro 400.000,00, a valere sul capitolo 2857, afferente alla U.P.B 1.2.3.2.3809 – Riordino organismi partecipati.”

     

     

    Emendamento GR n. 7 (modificativo)

     

    1. All’art. 16 del presente progetto di legge, al comma 1 dell’art. 31 della legge regionale n. 19 del 2012, al punto 29) l’importo di Euro 3.430.716,22 è rideterminato in Euro 2.004.666,22 e al punto 58) l’importo di Euro 2.843.199,25 è rideterminato in Euro 2.343.199,25.

     

    Art. 16

    Modifiche all’articolo 31 della legge regionale n. 19 del 2012

     

    1. L’articolo 31 della legge regionale n. 19 del 2012 è sostituito dal seguente:

     

    “1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all’esercizio 2013 a seguito della mancata assunzione dell’impegno nel corso dell’esercizio 2012:

     

     

    Progr.

     

    Capitolo

    UPB

    Euro

    1

    )

    2698

    1.2.3.3.4420

    1.252,61

    2

    )

    2701

    1.2.3.3.4420

    202.500,00

    3

    )

    2708

    1.2.3.3.4420

    339,07

    4

    )

    2722

    1.2.3.3.4420

    10.000,00

    5

    )

    2775

    1.2.3.3.4420

    1.195.536,68

    6

    )

    2800

    1.2.3.3.4422

    237.628,00

    7

    )

    3453

    1.2.2.3.3100

    91.000,00

    8

    )

    3455

    1.2.2.3.3100

    3.950.208,98

    9

    )

    3850

    1.2.3.3.4440

    20.000,00

    10

    )

    3861

    1.2.3.3.4440

    57.697,50

    11

    )

    3905

    1.2.1.3.1500

    63.332,24

    12

    )

    3910

    1.2.1.3.1510

    484,40

    13

    )

    3925

    1.2.1.3.1520

    357,31

    14

    )

    3937

    1.2.1.3.1510

    33.580,42

    15

    )

    4276

    1.2.1.3.1600

    24.426.337,40

    16

    )

    4348

    1.2.1.3.1600

    250.000,00

    17

    )

    14427

    1.3.1.3.6212

    11.018,30

    18

    )

    16332

    1.3.1.3.6300

    1.173.325,46

    19

    )

    16400

    1.3.1.3.6300

    1.659.844,62

    20

    )

    21088

    1.3.2.3.8000

    3.115.893,38

    21

    )

    22210

    1.3.2.3.8260

    2.512.534,95

    22

    )

    22258

    1.3.2.3.8270

    7.229.426,58

    23

    )

    23028

    1.3.2.3.8300

    16.630.960,60

    24

    )

    23752

    1.3.2.3.8368

    6.757.659,00

    25

    )

    23754

    1.3.2.3.8368

    3.300.000,00

    26

    )

    25525

    1.3.3.3.10010

    1.813.673,49

    27

    )

    25528

    1.3.3.3.10010

    696.442,13

    28

    )

    30638

    1.4.1.3.12630

    200.000,00

    29

    )

    30640

    1.4.1.3.12630

    3.430.716,22

    30

    )

    30885

    1.4.1.3.12620

    208.084,66

    31

    )

    31110

    1.4.1.3.12650

    17.389.839,88

    32

    )

    31116

    1.4.1.3.12650

    2.340.269,06

    33

    )

    32020

    1.4.1.3.12670

    300.000,00

    34

    )

    32045

    1.4.1.3.12800

    969.177,31

    35

    )

    32097

    1.4.1.3.12735

    6.216.334,55

    36

    )

    35305

    1.4.2.3.14000

    185.211,66

    37

    )

    35310

    1.4.2.3.14000

    440.000,00

    38

    )

    36186

    1.4.2.3.14062

    841,00

    39

    )

    36188

    1.4.2.3.14062

    112.232,05

    40

    )

    37150

    1.4.2.3.14150

    43.456,88

    41

    )

    37250

    1.4.2.3.14170

    139.530,00

    42

    )

    37332

    1.4.2.3.14220

    1.695.844,16

    43

    )

    37344

    1.4.2.3.14220

    800.000,00

    44

    )

    37374

    1.4.2.3.14220

    5.909.835,33

    45

    )

    37378

    1.4.2.3.14223

    282.525,00

    46

    )

    37385

    1.4.2.3.14223

    2.370.428,76

    47

    )

    37404

    1.4.2.3.14223

    299.250,00

    48

    )

    37427

    1.4.2.3.14223

    250.000,00

    49

    )

    37431

    1.4.2.3.14223

    800.000,00

    50

    )

    37436

    1.4.2.3.14223

    594.183,11

    51

    )

    38027

    1.4.2.3.14310

    4.506.839,24

    52

    )

    38030

    1.4.2.3.14300

    538.830,32

    53

    )

    38090

    1.4.2.3.14305

    1.641.927,58

    54

    )

    39050

    1.4.2.3.14500

    962.700,09

    55

    )

    39220

    1.4.2.3.14500

    3.997.880,85

    56

    )

    39360

    1.4.2.3.14555

    993.323,29

    57

    )

    41250

    1.4.3.3.15800

    679.127,93

    58

    )

    41360

    1.4.3.3.15800

    2.843.199,25

    59

    )

    41570

    1.4.3.3.15800

    272.000,00

    60

    )

    41900

    1.4.3.3.15820

    51.402,56

    61

    )

    41997

    1.4.3.3.15820

    946.921,96

    62

    )

    43027

    1.4.3.3.16000

    632.715,97

    63

    )

    43221

    1.4.3.3.16010

    299.637,79

    64

    )

    43270

    1.4.3.3.16010

    11.835.135,80

    65

    )

    43282

    1.4.3.3.16010

    9,65

    66

    )

    43654

    1.4.3.3.16508

    7.248,89

    67

    )

    45123

    1.4.3.3.16420

    242.620,42

    68

    )

    45125

    1.4.3.3.16420

    300.433,93

    69

    )

    45175

    1.4.3.3.16200

    2.199.888,47

    70

    )

    45177

    1.4.3.3.16200

    1.563.727,00

    71

    )

    45186

    1.4.3.3.16200

    4.160.000,00

    72

    )

    45194

    1.4.3.3.16200

    6.428,04

    73

    )

    46115

    1.4.3.3.16600

    1.000.000,00

    74

    )

    46125

    1.4.3.3.16600

    250.150,38

    75

    )

    47114

    1.4.4.3.17400

    1.009.034,28

    76

    )

    48050

    1.4.4.3.17450

    861.078,79

    77

    )

    57198

    1.5.2.3.21000

    175.000,00

    78

    )

    57200

    1.5.2.3.21000

    10.649.453,82

    79

    )

    57680

    1.5.2.3.21060

    1.191.252,21

    80

    )

    65721

    1.5.1.3.19050

    1.134.573,96

    81

    )

    65770

    1.5.1.3.19070

    69.935.649,36

    82

    )

    68321

    1.5.2.3.21060

    2.453.699,54

    83

    )

    70545

    1.6.5.3.27500

    513,64

    84

    )

    70678

    1.6.5.3.27500

    2.542.983,20

    85

    )

    70715

    1.6.5.3.27520

    1.191.440,00

    86

    )

    70718

    1.6.5.3.27520

    5.748.748,98

    87

    )

    71566

    1.6.5.3.27537

    1.174.263,40

    88

    )

    71572

    1.6.5.3.27540

    2.069.309,80

    89

    )

    73060

    1.6.2.3.23500

    1.548.843,78

    90

    )

    73135

    1.6.3.3.24510

    376,41

    91

    )

    73140

    1.6.3.3.24510

    1.519.343,88

    92

    )

    78410

    1.4.2.3.14384

    7.468,92

    93

    )

    78458

    1.4.2.3.14384

    67.602,22

    94

    )

    78464

    1.4.2.3.14384

    204.320,44

    95

    )

    78476

    1.4.2.3.14384

    31.931,16

    96

    )

    78705

    1.6.6.3.28500

    3.194.536,58

    97

    )

    78707

    1.6.6.3.28500

    1.150.000,00”.

     

     

    Art. 17

    Modifiche alla legge regionale n. 17 del 1993.

    Norma transitoria

     

    1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 29 marzo 1993, n. 17 (Soppressione dell'Azienda regionale delle foreste - ARF) è sostituito dal seguente:

     

    “1. Le funzioni tecnico-amministrative e di tutela dei beni silvo-pastorali appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione, sono esercitate dagli enti di gestione per i Parchi e la biodiversità di cui alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano), dalle Unioni di Comuni montani di cui agli articoli 8 e 9 della legge 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza) e dalle Province. Per i beni appartenenti al patrimonio indisponibile regionale ricadenti all’interno dei parchi nazionali istituiti ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), dette funzioni possono essere affidate ai relativi enti di gestione.”.

     

    2. Nelle more dell’attuazione degli articoli 8 e 9 della legge regionale n. 21 del 2012, le funzioni di cui all’articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 17 del 1993 continuano ad essere esercitate dalle Comunità montane, fino alla loro estinzione.

     

     

    Emendamento GR n. 8 (aggiuntivo)

     

    1. Fra l’art. 17 e l’art. 18 del presente progetto di legge è inserito il seguente:

     

    “Art. 17 bis

    Modifiche alla legge regionale n. 8 del 1994

     

    1. Il comma 2 bis dell’articolo 18 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) è sostituito dal seguente:

     

    “2 bis. La Giunta regionale, nell’ambito dei criteri e delle finalità di prevenzione ed indennizzo dei danni di cui al comma 2, stabilisce altresì i criteri e le modalità di utilizzo delle eventuali risorse già erogate dalla Regione e residuate alle Province a seguito della quantificazione dei contributi per l'indennizzo dei danni di cui al medesimo comma 2”.”

     

     

    Art. 18

    Abrogazione dell’articolo 4 della legge regionale n. 41 del 1997

     

    1. L’articolo 4 della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49), concernente la costituzione di un apposito gruppo di valutazione tecnica per lo svolgimento delle attività di istruttoria dei procedimenti previsti dai titoli III e IV della medesima legge regionale, è abrogato.

     

     

    Emendamento GR n. 9 (aggiuntivo)

     

    1. Fra l’art. 18 e l’art. 19 del presente progetto di legge è inserito il seguente:

     

    “Art. 18 bis

    Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998

     

    1. Il comma 9 dell’articolo 13 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) è sostituito dal seguente:

     

    9. L’ente competente, in sede di bando, garantisce che la disponibilità delle reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali, ivi compreso il materiale rotabile, essenziali per l’effettuazione del servizio, non costituisca elemento discriminante per la valutazione delle offerte. In particolare l’ente competente, attraverso una specifica individuazione risultante da elenco, garantisce al gestore aggiudicatario la disponibilità delle reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali essenziali per l’effettuazione del servizio. Il termine di avvio del servizio, dalla data di aggiudicazione definitiva, è fissato in 30 mesi, ove il materiale rotabile per lo svolgimento del servizio non sia disponibile nel termine previsto dall’articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il termine fissato deve comunque consentire ai partecipanti di presentare un’offerta comprensiva, ove necessario, della fornitura di materiale rotabile.”.

     

    2. Il comma 5 dell’articolo 14 ter della legge regionale n. 30 del 1998 è abrogato.

     

    3. Il comma 6 dell’articolo 16 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

     

    6. Il contratto di servizio deve contenere clausole sanzionatorie che prevedano, nei casi di incompleta o inadeguata esecuzione quantitativa o qualitativa del servizio da parte dell’esercente, la riduzione delle somme dovute a titolo di compensazione o di corrispettivo. Gli importi che l’esercente dimostri di avere già riconosciuto direttamente agli utenti a titolo di rimborso o indennizzo, per minor quantità o qualità del servizio erogato, vengono scomputati dalle somme dovute a titolo di sanzione. L’ente competente può destinare a interventi a favore degli utenti una somma almeno pari al 50 per cento di quanto derivante dalle effettive riduzioni della compensazione o del corrispettivo operate in base al presente comma.”

     

    4. Dopo il comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale n. 30 del 1998 è inserito il seguente:

     

    “1 bis. Al fine di semplificare la governance del sistema, entro il 31 dicembre 2013, gli Enti di cui al comma 1, in coerenza con gli ambiti sovra-bacinali di cui all’articolo 24 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10, provvedono ad attuare la fusione delle Agenzie locali per la mobilità.”

     

    5. Il comma 2 dell’articolo 19 della legge regionale n. 30 del 1998, è sostituito dal seguente:

     

    “2. Fermo restando quanto stabilito dall’art.13 comma 3, l’Agenzia è costituita nelle forme organizzative previste all’articolo 25, comma 1, lettera a), della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10.”

     

    6. Al comma 1 dell’articolo 34 della legge regionale n. 30 del 1998 le parole “lettera c)” sono sostituite dalle parole “lettera d)”.

     

    7. Al comma 2 dell’articolo 34 della legge regionale n. 30 del 1998 le parole “lettera d)” sono sostituite dalle parole “lettera e)”.

     

    8. Al comma 4 quater dell’articolo 44 della legge regionale n. 30 del 1998 la parola “triennale” è sostituita dalla parola “quadriennale”.”

     

     

    Art. 19

    Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2002

     

    1. Il comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia Romagna) è sostituito dal seguente:

     

    “1. Gli interventi sono finanziati secondo le seguenti misure:

     

    a) per gli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 8, contributi fino al 70 per cento della spesa ammissibile;

     

    b) per nuovi progetti di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 8:

     

    - per gli impianti di arroccamento, contributi nella percentuale massima dell’ 80 per cento della spesa ammissibile;

     

    - per gli impianti nelle aree sciistiche, che hanno valenza locale, e gli altri interventi di razionalizzazione previsti, contributi fino al 70 per cento della spesa ammissibile;

     

    c) per gli interventi di cui alle lettere c), d), f), g), h) e i) del comma 1 dell'articolo 8, contributi fino al 70 per cento della spesa ammissibile;

     

    d) per gli interventi previsti alla lettera i bis) del comma 1 dell'articolo 8, contributi fino al 60 per cento della spesa ammissibile;

     

    e) la misura del contributo concedibile per interventi riguardanti la realizzazione, la revisione di impianti a fune di proprietà pubblica da parte di soggetti pubblici destinati a doppia stagionalità, estiva ed invernale, può essere elevata al 100 per cento della spesa ammissibile.”.

     

     

    Emendamento GR n. 10 (sostitutivo)

     

    1. L’articolo 20 del presente progetto di legge è sostituito dal seguente:

     

    “Art. 20

    Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2003

     

    1. All’articolo 39 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro.), dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

     

    “3 bis. La Regione sostiene, previa approvazione dei piani annuali delle attività, gli enti bilaterali, rappresentativi a livello regionale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori della Formazione professionale e delle associazioni degli enti formativi, per attività finalizzate alla promozione e allo sviluppo della Formazione professionale.

     

    3 ter. La legge di bilancio autorizza annualmente il finanziamento da assegnare agli enti di cui al comma 3 bis.”.”

     

    Art. 20

    Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2003

     

    1. All’articolo 39 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

     

    “3 bis. La Regione sostiene gli enti bilaterali, rappresentativi a livello regionale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori della formazione professionale e delle associazioni degli enti formativi, per attività finalizzate alla promozione e allo sviluppo della formazione professionale.

     

    3 ter. La legge di bilancio autorizza annualmente il finanziamento da assegnare agli enti di cui al comma 3 bis.

     

    3 quater. La Giunta regionale, nell’ambito delle disponibilità di cui al comma 3 ter, approva i piani annuali delle attività degli enti di cui al comma 3 bis mediante sottoscrizione di apposite convenzioni.”.

     

     

    Emendamento GR n. 11 (aggiuntivo)

     

    1. Fra l’art. 20 e l’art. 21 del presente progetto di legge è inserito il seguente:

     

    “Art. 20 bis

    Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2008

     

    1. Il comma 1 dell’articolo 24 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni) è sostituito dal seguente:

     

    “1. In materia di trasporto pubblico locale la Regione, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali, procede alla delimitazione degli ambiti ottimali o alla loro conferma, assumendo i territori provinciali quali ambiti territoriali minimi per la programmazione dei servizi di bacino, la progettazione, l'organizzazione e la promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e con la mobilità privata. La Giunta regionale definisce gli ambiti sovra-bacinali ottimali omogenei, al fine dell’organizzazione dei servizi autofiloviari di trasporto pubblico locale e dell’affidamento dei servizi medesimi mediante procedure ad evidenza pubblica. L’intero bacino unico regionale costituisce il riferimento territoriale per l’organizzazione e l’affidamento, con procedura ad evidenza pubblica, dei servizi ferroviari regionali. A tal fine si provvede all'adeguamento del sistema delle Agenzie locali per la mobilità le quali provvedono allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 19, comma 3 della legge regionale n. 30 del 1998 con l'esclusione della gestione dei servizi”.”

     

     

    Emendamento GR n. 12 (aggiuntivo)

     

    1. Fra l’art. 20 e l’art. 21 del presente progetto di legge è inserito il seguente:

     

    “Art. 20 ter

    Modifica alla legge regionale n. 7 del 2010

     

    1. L’articolo 9 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 7 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012. Primo provvedimento generale di variazione) è sostituito dal seguente:

     

    “Art. 9

    Qualificazione e manutenzione dell’area invernale Corno alle Scale

     

    1. Al fine della qualificazione, acquisizione di beni e attrezzature per conto della Regione e della manutenzione straordinaria dell'area invernale Corno alle Scale, la Regione è autorizzata a concedere al soggetto affidatario dell'universalità dei beni, oggetto della concessione e delle funzioni connesse ivi comprese le opere stabili acquisite, giusta la convenzione con la Regione Emilia-Romagna, un contributo annuale di Euro 250.000,00, a valere sul Capitolo 25792, nell'ambito della U.P.B. 1.3.3.3.10010 - Ristrutturazione, realizzazione e qualificazione delle strutture turistiche.”.”

     

     

    Art. 21

    Disposizioni finanziarie per il completamento del passaggio delle funzioni

    di cui alla legge regionale n. 24 del 2011

     

    1. Fino alla data in cui la Giunta regionale approva il completamento del procedimento di cui all’articolo 40, comma 6, della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano) ovvero accerta il mancato completamento, previa assegnazione di un termine, del medesimo procedimento, i fondi destinati alla gestione e agli investimenti per la conservazione ambientale e valorizzazione delle aree protette e dei siti della Rete natura 2000 possono essere assegnati dalla Giunta medesima ai Comuni o loro forme associative, alle Province, nonché agli Enti di gestione per i Parchi e la biodiversità.

     

     

    Emendamento GR n. 14 (sostitutivo)

     

    L’articolo 22 (Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2012) del progetto di legge (Legge finanziaria regionale di assestamento) è sostituito dal seguente:

    "Art. 22

    Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2012

     

    1. Il primo periodo del comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza) è sostituito dai seguenti: "I Comuni appartenenti all'ambito sono tenuti ad esercitare in forma associata tra tutti loro i sistemi informatici e le tecnologie dell'informazione come definiti dall'articolo 14, comma 28, ultimo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, ed almeno tre tra le seguenti sette funzioni: funzioni previste dall'articolo 14, comma 27, lettere d), e), g) ed i) del citato decreto-legge, funzioni di gestione del personale, funzioni di gestione dei tributi, sportello unico telematico per le attività produttive (SUAP) di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 4 (Norme per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l'adeguamento comunitario - legge comunitaria regionale per il 2010).”.

     

    2. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale n. 21 del 2012 è inserito il seguente:

     

    "3 bis. Gli obblighi previsti dal comma 3 sono sospesi fino al termine del procedimento legislativo di fusione per i Comuni che, entro il 31 ottobre 2013, abbiano formalmente approvato e trasmesso, a norma dell’articolo 8, commi 2 e 3, della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni) istanza alla Giunta regionale per l’avvio dell’iniziativa legislativa per la fusione di Comuni. In tale ipotesi resta sospesa, fino allo stesso termine, l’applicazione del comma 5 del presente articolo e, per quanto già previsto dall’articolo 21 della legge regionale n. 10 del 2008 il termine finale d’applicazione coincide con la conclusione del procedimento legislativo di fusione. Se il progetto di fusione riguarda Comuni appartenenti a Comunità montana, essi sono comunque tenuti ad approvare lo Statuto delle Unioni da costituire o alle quali aderire.”.

     

    3. Dopo il comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale n. 21 del 2012 sono inseriti i seguenti:

     

    “3 bis. Allo scopo di assicurare la rappresentanza delle maggioranze e delle minoranze di ogni Comune nel Consiglio dell’Unione, lo Statuto può prevedere che ciascun Comune vi elegga almeno due rappresentanti, uno dei quali per la minoranza, regolando le modalità di votazione anche attraverso sistemi di voto ponderato.

     

    3 ter. La Giunta dell'Unione è composta dai Sindaci dei Comuni che ne fanno parte. Nei casi di incompatibilità del Sindaco, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), fa parte della Giunta dell’Unione un assessore con delega all'Unione stessa. Lo Statuto può attribuire al sindaco la facoltà di nominare un proprio delegato permanente con delega specifica all’Unione che lo sostituisce in caso di assenza. I delegati permanenti devono essere scelti tra gli assessori o, esclusivamente nei Comuni fino a 1000 abitanti, tra i consiglieri comunali.”.

     

    4. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale n. 21 del 2012 è sostituito dal seguente: “Lo statuto dell’Unione può prevedere l’istituzione di sub-ambiti finalizzati ad una migliore organizzazione del servizio, fermo restando che ogni Comune può aderire ad un solo sub ambito”.

     

    5. Il comma 3 dell'articolo 24 della legge regionale n. 21 del 2012 è soppresso.

     

    6. Al comma 6 dell’articolo 24 della legge regionale n. 21 del 2012 le parole “tre anni” sono sostituite con le parole “cinque anni”.

     

    Art. 22

    Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2012

     

    1. Al comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza), al termine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: “; in alternativa ad una delle tre suddette funzioni possono associare tra tutti loro la gestione del personale o quella dei tributi”.

     

    2. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale n. 21 del 2012 sono inseriti i seguenti:

     

    "3 bis. Con riguardo alle funzioni di cui all’articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, per i Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti, ovvero a 3000 abitanti se appartenenti o già appartenuti a Comunità montane, la gestione associata deve comprendere almeno le funzioni di governo, progettazione e regolazione dei servizi sociali e sociosanitari a livello distrettuale attraverso l’ufficio di piano.

     

    3 ter. I Comuni appartenenti o già appartenuti a Comunità montane gestiscono le funzioni di cui al comma 3, primo periodo, mediante conferimento alle Unioni di Comuni subentrate, nel proprio ambito ottimale, alle Comunità montane soppresse.

     

    3 quater. Gli obblighi previsti dal comma 3 sono sospesi fino al termine del procedimento legislativo di fusione per i Comuni che, entro il 31 ottobre 2013, abbiano formalmente approvato e trasmesso, a norma dell’articolo 8, commi 2 e 3, della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni), istanza alla Giunta regionale per l’avvio dell’iniziativa legislativa per la fusione di Comuni. In tale ipotesi resta sospesa, fino allo stesso termine, l’applicazione del comma 5 del presente articolo e, per quanto già previsto dall’articolo 21 della legge regionale n. 10 del 2008, il termine finale d’applicazione coincide con la conclusione del procedimento legislativo di fusione. Se il progetto di fusione riguarda Comuni appartenenti a Comunità montana, essi sono comunque tenuti ad approvare lo Statuto delle Unioni da costituire o alle quali aderire.”.

     

    3. Dopo il comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale n. 21 del 2012 sono inseriti i seguenti:

     

    “3 bis. Allo scopo di assicurare la rappresentanza delle maggioranze e delle minoranze di ogni Comune nel Consiglio dell’Unione, lo Statuto può prevedere che ciascun Comune vi elegga almeno due rappresentanti, uno dei quali per la minoranza, regolando le modalità di votazione anche attraverso sistemi di voto ponderato.

     

    3 ter. La Giunta dell'Unione è composta dai Sindaci dei Comuni che ne fanno parte. Nei casi di incompatibilità del Sindaco, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), fa parte della Giunta dell’Unione un assessore con delega all'Unione stessa. Lo Statuto può attribuire al Sindaco la facoltà di nominare un proprio delegato permanente con delega specifica all’Unione che lo sostituisce in caso di assenza. I delegati permanenti devono essere scelti tra gli assessori o, esclusivamente nei Comuni fino a 1000 abitanti, tra i consiglieri comunali.”.

     

    4. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 20 è sostituito dal seguente: “Lo Statuto dell’Unione può prevedere l’istituzione di sub-ambiti finalizzati ad una migliore organizzazione del servizio e ricomprendenti almeno tre Comuni ciascuno; ogni Comune può aderire ad un solo sub-ambito.”.

     

    5. Il comma 3 dell'articolo 24 è soppresso.

     

    6. Al comma 6 dell’articolo 24 le parole “tre anni” sono sostituite con le parole “cinque anni”.

     

     

    Emendamento GR n. 15 (sostitutivo)

     

    L’articolo 23 (Proroga termini dell’art. 7 comma 12 della legge regionale n. 21 del 2012) del progetto di legge (Legge finanziaria regionale di assestamento) è sostituito dal seguente:

     

    “Art. 23

    Proroga termini art. 7 comma 12 della legge regionale n. 21 del 2012 e misure integrative per l’attuazione della legge

     

    1. I termini di cui all’articolo 7, comma 12, della legge regionale n. 21 del 2012 sono prorogati al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge.

     

    2. Nei casi di cui all’articolo 8 della legge regionale n. 21 del 2012, decorso il termine di cui al comma 1, l’approvazione dello Statuto dell’Unione, entro il 30 settembre 2013, da parte di almeno la metà dei Comuni della Comunità montana o, in subordine, dell’ambito ottimale, produce gli effetti giuridici equivalenti a quelli del suddetto articolo 8, comma 1, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.

     

    3. Nei casi di cui all’articolo 9 della legge regionale n. 21 del 2012, decorso il termine di cui al comma 1, l’approvazione degli Statuti delle Unioni da parte di almeno la metà dei Comuni della Comunità montana, compresi in ciascun ambito, entro il 30 settembre 2013, produce per i Comuni delle costituende Unioni gli effetti giuridici equivalenti a quelli del suddetto articolo 9, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.

     

    4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, il Presidente della Giunta regionale adegua il proprio decreto, qualora adottato ai sensi dell’articolo 8 o 9 della legge regionale n. 21 del 2012, mediante l’emanazione di un nuovo decreto che regola la procedura successoria applicando gli articoli da 11 a 18 della legge in quanto compatibili, indicando altresì i tempi per gli adempimenti necessari e le norme per la liquidazione dei Comuni che non hanno aderito alle Unioni. L’estinzione delle Comunità montane avrà effetto dal 1 gennaio 2014.

     

    5. Le Unioni di cui ai commi 2 e 3 continuano ad esercitare le funzioni ed i compiti delegati dalla legge regionale alla Comunità montana per tutti i Comuni precedentemente aderenti, sono destinatarie delle relative risorse e subentrano nel rapporto di lavoro con il personale assegnato all’esercizio di tali funzioni.

     

    6. Il decreto di cui al comma 4 prevede che il piano di successione sia adeguato qualora, prima della acquisizione di efficacia dell’estinzione, uno o più Comuni entrino a far parte dell’Unione pur non avendo originariamente deliberato in tal senso.

     

    7. La Giunta regionale assicura, con appositi stanziamenti, alle Unioni montane di cui alla legge regionale 21 del 2012, ed al presente articolo, quote premiali delle risorse finanziarie destinate all'esercizio in forma associata delle funzioni, nell’ambito del Programma di riordino territoriale.

     

    8. In coerenza con le finalità di razionalizzazione ed efficientamento della spesa pubblica che connotano la migliore attuazione della legge regionale n. 21 del 2012, nonché con  l’articolo 2, comma 1, lettera d) della medesima, i Comuni appartenuti a Comunità montane che non abbiano deliberato di aderire alle Unioni di cui agli articoli  8 e 9 di tale legge o a quelle di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo possono essere soggetti a modalità restrittive nell’accesso agli spazi finanziari del patto di stabilità fissati dalla Giunta regionale nella definizione dei criteri di riparto. I medesimi Comuni sono altresì posposti nell’accesso agli incentivi o contributi, comunque denominati, a favore di Comuni o altri enti locali e loro forme associative previsti da leggi regionali di settore e dagli atti amministrativi attuativi.”

     

    Art. 23

    Proroga termini dell’articolo 7, comma 12,

    della legge regionale n. 21 del 2012

     

    1. I termini di cui all’articolo 7, comma 12, della legge regionale n. 21 del 2012 sono prorogati al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge.

     

     

    Emendamento n. 13 (aggiuntivo)

     

    1. Fra l’art. 23 e l’art. 24 del presente progetto di legge è inserito il seguente:

     

    “Art. 23 bis

    Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione

    Collegio europeo di Parma in qualità di socio sostenitore

     

    1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare in qualità di socio sostenitore alla "Fondazione Collegio europeo di Parma", con sede in Parma, che persegue la finalità di favorire la formazione di esperti nelle materie relative ai diversi settori di attività dell'Unione europea e di svolgere attività di formazione, informazione, ricerca e divulgazione scientifica e didattica sulle tematiche dell'Unione europea.

     

    2. I diritti della Regione Emilia-Romagna attinenti alla qualità di socio sostenitore sono esercitati, in conformità a quanto stabilito dallo statuto della Fondazione, dal Presidente della Giunta regionale o dall’Assessore competente per materia, appositamente delegato.

     

    3. L’articolo 36 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007) è abrogato. Le disposizioni di cui al citato articolo 36 continuano a trovare applicazione sino all’esaurimento di tutti i rapporti giuridici legati alla qualità di socio fondatore della Fondazione Collegio europeo di Parma.”

     

     

    Art. 24

    Copertura finanziaria

     

    1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l’Amministrazione regionale fa fronte, con le risorse indicate nel bilancio pluriennale 2013-2015 – stato di previsione dell’entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

     

     

    Art. 25

    Entrata in vigore

     

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna.

     


     

    Allegato n. 2

     

     

     

     

     

    DOCUMENTO DI LAVORO

    con l’indicazione degli emendamenti presentati

    aggiornato al 10 luglio 2013

     

     

     

     

     

    Progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale ogg. 4092

    Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015 a norma dell’articolo 30 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione

     

    Relatore consigliere Luciano Vecchi

    Relatore di minoranza consigliere Marco Lombardi

     

     


    INDICE

     

     

    Art. 1

    Stato di previsione delle entrate

     

     

    Art. 2

    Stato di previsione delle spese

     

     

    Art. 3

    Mutui e prestiti

     

     

    Art. 4

    Ricognizione residui attivi e passivi - Approvazione conto del tesoriere

     

     

    Art. 5

    Applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo definitivo di amministrazione dell'esercizio precedente

     

     

    Art. 6

    Bilancio pluriennale

     

     

    Art. 7

    Entrata in vigore

     

     


    Emendamento GR n. 1 (modificativo)

    1. Il comma 2 dell’art. 1 del presente progetto di legge è sostituito dal seguente:

    “2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate risulta diminuito di Euro 636.773.986,41 quanto alla previsione di competenza, e diminuito di Euro 632.754.139,05 quanto alla previsione di cassa.”

     

    Art. 1

    Stato di previsione delle entrate

     

    1. Nello stato di previsione delle entrate per l'esercizio finanziario 2013 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa Tabella n. 1.

     

    2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate risulta diminuito di Euro 712.168.746,91 quanto alla previsione di competenza e diminuito di Euro 683.387.711,41 quanto alla previsione di cassa.

     

    Emendamento GR n. 2 (modificativo)

    1. Il comma 2 dell’art. 2 del presente progetto di legge è sostituito dal seguente:

    “2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle spese risulta diminuito di Euro 636.773.986,41 quanto alla previsione di competenza e diminuito di Euro 650.176.469,95 quanto alla previsione di cassa.”

     

    Art. 2

    Stato di previsione delle spese

     

    1. Nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2013 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa Tabella n. 2.

     

    2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle spese risulta diminuito di Euro 712.168.746,91 quanto alla previsione di competenza e diminuito di Euro 683.084.657,99 quanto alla previsione di cassa.

     

     

    Emendamento GR n. 3 (modificativo)

    1. Al comma 1 dell’articolo 3 del presente progetto di legge l’importo di Euro 22.000.000,00 è rideterminato in Euro 14.500.000,00.

    2. Al comma 2 dell’articolo 3 del presente progetto di legge l’importo di Euro 325.000.000,00 è rideterminato in Euro 332.500.000,00.

    3. Il comma 4 dell’art. 3 del presente progetto di legge è sostituito dal seguente:

     

    “4. I commi 8 e 9 dell’articolo 17 della legge regionale n. 20 del 2012 sono sostituiti dai seguenti:

     

    8. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in annui EURO 164.947.805,76 a partire dall'esercizio finanziario 2014 e fino all'esercizio finanziario 2043.

     

    9. Tale onere trova la copertura nell’ambito degli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli di spesa, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi, afferenti alla U.P.B. 1.7.4.5.30500 – Quota capitale per l’ammortamento dei mutui e alla U.P.B. 1.7.4.2.30250 – Interessi passivi per l’ammortamento dei mutui, sui bilanci di previsione a partire dal 2014.”.

     

    Art. 3

    Mutui e prestiti

     

    1. Per effetto delle variazioni apportate alle previsioni di ricorso al credito risultanti dalla allegata Tabella 1 - Variazioni alle previsioni dell'entrata - il mutuo autorizzato dall’articolo 17, comma 1, della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 20 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015), di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2013, è ridotto di Euro 22.000.000,00.

     

    2. Il rinnovo dell’autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari di cui all’articolo 17, comma 2, della legge regionale n. 20 del 2012 è ridotto di Euro 325.000.000,00.

     

    3. Il rinnovo dell'autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari di cui all’articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 20 del 2012 è aumentato di Euro 59.000.000,00.

     

    4. Il comma 9 dell’articolo 17 della legge regionale n. 20 del 2012 è sostituito dal seguente:

     

    “9. Tale onere trova la copertura nell’ambito degli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli di spesa, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi, afferenti alla U.P.B. 1.7.4.5.30500 – Quota capitale per l’ammortamento dei mutui e alla U.P.B. 1.7.4.2.30250 – Interessi passivi per l’ammortamento dei mutui, sui bilanci di previsione a partire dal 2014.”.

     

     

    Art. 4

    Ricognizione residui attivi e passivi

    - Approvazione conto del tesoriere

     

    1. Per gli impegni di spesa assunti sulle risorse di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell’articolo 10 della L. 13 maggio 1999, n. 133) non si applica l’istituto della perenzione amministrativa previsto dall’articolo 60 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

     

    2. Sulla base delle risultanze definitive dei residui attivi e passivi in chiusura dell'esercizio 2012 accertate in sede di ricognizione dei medesimi, a norma degli articoli 45 e 61 della legge regionale n. 40 del 2001, con determinazione del responsabile del Servizio Bilancio e finanze n. 4379 del 26 aprile 2013 come rettificata dalla n. 4762 del 7 maggio 2013, e della giacenza iniziale di cassa accertata con determinazione del responsabile del Servizio Bilancio e finanze n. 4378 del 26 aprile 2013, di approvazione del conto del tesoriere reso a norma dell'articolo 63, comma 2, della legge regionale n. 40 del 2001, è disposto l'aggiornamento degli elementi del bilancio di previsione 2013 di cui all’articolo 11, comma 3 - Residui attivi e passivi, comma 4 - Avanzo d'amministrazione applicato al bilancio e comma 5 - Giacenza iniziale di cassa, della legge regionale n. 40 del 2001.

     

     

    Emendamento GR n. 4 (modificativo)

    1. Al comma 1 dell’articolo 5 del presente progetto di legge l’importo di Euro 2.402.695.473,03 è rideterminato in Euro 2.395.195.473,03.

     

     

    Art. 5

    Applicazione al bilancio di previsione

    dell'avanzo definitivo di amministrazione

    dell'esercizio precedente

     

    1. Per effetto dell'aggiornamento dell'avanzo di amministrazione applicato al bilancio dell'esercizio 2013, l'avanzo definitivo di amministrazione dell'esercizio precedente è determinato in Euro 2.402.695.473,03.

     

     

    Art. 6

    Bilancio pluriennale

     

    1. Al bilancio pluriennale relativo al triennio 2013-2015 approvato dall'articolo 21 della legge regionale n. 20 del 2012, sono apportate le variazioni indicate nelle apposite Tabelle n. 1 e n. 2 allegate alla presente legge.

     

    Art. 7

    Entrata in vigore

     

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna.

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