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Legislatura IX - Commissione I - Processo Verbale del 10/06/2014 pomeridiano

     

     

     

    Processo verbale n. 21

    Seduta del 10 giugno 2014

     

    Il giorno martedì 10 giugno 2014 alle ore 15,00 è convocata, con nota prot. n. AL. 2014.22363 del 04/06/2014, integrata con nota prot. n. AL.2014.22546 del 05/06/2014, presso la sede dell’Assemblea Legislativa in Bologna Viale A. Moro n. 50, la Commissione Bilancio, Affari generali ed istituzionali.

     

    Partecipano alla seduta i Consiglieri:

     

    Cognome e nome

    Qualifica

    Gruppo

    Voto

     

    LOMBARDI Marco

    Presidente

    Forza Italia - PDL

    4

    presente

    FILIPPI Fabio

    Vicepresidente

    Forza Italia – PDL

    1

    presente

    VECCHI Luciano

    Vicepresidente

    Partito Democratico

    4

    presente

    BARBATI Liana

    Componente

    Italia dei Valori – Lista Di Pietro

    2

    assente

    BARBIERI Marco

    Componente

    Partito Democratico

    2

    presente

    BIGNAMI Galeazzo

    Componente

    Forza Italia – PDL

    3

    presente

    BONACCINI Stefano

    Componente

    Partito Democratico

    2

    assente

    CAVALLI Stefano

    Componente

    Lega Nord Padania Emilia e Romagna

    1

    presente

    DEFRANCESCHI Andrea

    Componente

    Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it

    1

    assente

    FERRARI Gabriele

    Componente

    Partito Democratico

    2

    assente

    GRILLINI Franco

    Componente

    Gruppo Misto

    3

    presente

    MALAGUTI Mauro

    Componente

    Gruppo Misto

    1

    presente

    MANFREDINI Mauro

    Componente

    Lega Nord Padania Emilia e Romagna

    3

    assente

    MAZZOTTI Mario

    Componente

    Partito Democratico

    2

    presente

    MONARI Marco

    Componente

    Partito Democratico

    3

    presente

    MONTANARI Roberto

    Componente

    Partito Democratico

    2

    presente

    MORICONI Rita

    Componente

    Partito Democratico

    2

    presente

    MUMOLO Antonio

    Componente

    Partito Democratico

    2

    presente

    NALDI Gian Guido

    Componente

    Sinistra Ecologia Libertà - Idee Verdi

    2

    assente

    NOE’ Silvia

    Componente

    UDC - Unione di Centro

    1

    assente

    PARIANI Anna

    Componente

    Partito Democratico

    3

    presente

    POLLASTRI Andrea

    Componente

    Forza Italia - PDL

    2

    presente

    SCONCIAFORNI Roberto

    Componente

    Federazione della Sinistra

    2

    assente

    Il consigliere Manes BERNARDINI sostituisce il consigliere Manfredini.

     

    E’ presente il Sottosegretario alla Presidenza Alfredo BERTELLI.

     

    Partecipano alla seduta: E. Cocchi (Dir. gen. Programmazione territoriale e negoziata, intese. Relazioni europee e relazioni internazionali), M. Diazzi (Dir. gen. Attività produttive, commercio, turismo), S. Bertini (Resp. Serv. Politiche di sviluppo economico, ricerca industriale e innovazione tecnologica), F. Bergamini (Resp. Serv. Programmazione, valutazione e interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro).

     

    Presiede la seduta: Marco LOMBARDI

    Assiste la Segretaria: Claudia Cattoli

    Funzionario estensore: Maria Giovanna Mengozzi


    Il presidente LOMBARDI dichiara aperta la seduta alle ore 15,10 e propone di fissare l’audizione dei Sindaci dei Comuni dell’Alto Appennino reggiano sul progetto di legge di fusione dei Comuni ogg. 4919, già decisa dalla Commissione nella seduta del 18 marzo 2014, il prossimo 16 giugno alle ore 15.

     

    La Commissione concorda.

     

    -          Approvazione del processo verbale n. 20 del 3 giugno 2014

     

    La Commissione all’unanimità dei presenti approva il processo verbale.

     

    5389 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: "Legge comunitaria regionale per il 2014" (delibera di Giunta n. 428 del 31 03 14)

    (Relatore consigliere Luciano Vecchi)

     

    Il presidente LOMBARDI, in assenza di richieste di intervento, dichiara conclusa la discussione generale e pone in votazione gli articoli e gli emendamenti presentati (v. allegato) nella numerazione definitiva del testo (v. indice allegato).

     

    Articoli 1, 2 e 3, emendamenti n. 1 e 2 e articolo 4 così modificato, emendamenti n. 3 e 4 e articolo 5 così modificato, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13

     

    Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione esprime parere favorevole con 28 voti a favore (PD, Gruppo misto, FI-PDL), nessun contrario o astenuto agli articoli e agli emendamenti suddetti.

     

    Articoli 14, 15, 16 e 17

     

    Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione esprime parere favorevole con 31 voti a favore (PD, Gruppo misto, FI-PDL), nessun contrario o astenuto agli articoli suddetti.

     

    Articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 30, 312, 32, emendamento n. 5 e articolo 33 così modificato, articoli 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 e 46

     

    Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione esprime parere favorevole con 34 voti a favore (PD, Gruppo misto, FI-PDL, LN), nessun contrario o astenuto agli articoli e agli emendamenti suddetti.

     

    Articoli 47, 48, 49, emendamento n. 6 e articolo 50 così modificato, articoli 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76

     

    Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione esprime parere favorevole con 35 voti a favore (PD, Gruppo misto, FI-PDL, LN), nessun contrario o astenuto agli articoli e agli emendamenti suddetti.

     

    Articoli 77, 78 (emendamento n. 9 aggiuntivo), 79, 80, 81, 82 (emendamento n. 7 aggiuntivo) e 83 (emendamento n. 10 aggiuntivo)

     

    Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione esprime parere favorevole con 32 voti a favore (PD, Gruppo misto, FI-PDL, LN), nessun contrario o astenuto agli articoli e agli emendamenti suddetti.

     

    Il relatore consigliere VECCHI si riserva di presentare in Aula un ulteriore emendamento in corso di definizione.

     

    5510 - Proposta recante: "Approvazione del "Documento strategico regionale dell'Emilia-Romagna per la programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020. Strategia, approccio territoriale, priorità e strumenti di attuazione". Proposta all'Assemblea legislativa" (delibera di Giunta n. 571 del 28 04 14)

     

    Introduce il presidente LOMBARDI, che dispone la distribuzione della documentazione di sintesi relativa agli ogg. 5510, 5608 e 5511 (v. atti).

     

    Illustra il dott. COCCHI.

     

    Il presidente LOMBARDI chiede chiarimenti.

     

    Il dott. COCCHI risponde.

     

    Il presidente LOMBARDI propone l’inversione nella trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, con l’anticipazione dell’ogg. 5528 sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere consultivo, mentre per gli altri provvedimenti (ogg. 5510, 5608 e 5511) è prevista l’illustrazione e il rinvio dell’esame ad una successiva seduta.

     

    La Commissione concorda.

     

    5528 - Proposta recante: "Approvazione Programma Operativo della Regione Emilia-Romagna. Fondo Sociale Europeo 2014/2020 - Proposta di adozione all'Assemblea legislativa regionale" (delibera di Giunta n. 559 del 28 04 14)

    (Sede consultiva: parere alla Commissione referente Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport)

     

    Illustra la dott.ssa BERGAMINI.

     

    Interviene il consigliere POLLASTRI.

     

    Rispondono il sottosegretario BERTELLI e la dott.ssa BERGAMINI.

     

    La Commissione, per quanto di competenza, esprime parere favorevole con 18 voti a favore (PD, Gruppo misto/Grillini), nessun contrario, 9 astenuti (FI-PDL, LN, Gruppo misto/Malaguti).

     

    5608 - Proposta recante: "Approvazione del documento "Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente"" (delibera di Giunta n. 515 del 14 04 14)

    (Sede consultiva: parere alla Commissione referente Politiche economiche)

     

    5511 - Proposta recante: "Approvazione del Programma Operativo Regionale FESR dell'Emilia-Romagna 2014-2020 in attuazione del Reg.(CE) n. 1303/2013. Proposta di adozione all'Assemblea legislativa regionale" (delibera di Giunta n. 574 del 28 04 14)

     

    Il presidente LOMBARDI introduce.

     

    La dott.ssa DIAZZI e il dott. BERTINI illustrano.

     

    Il consigliere POLLASTRI chiede chiarimenti.

     

    Risponde il dott. BERTINI.

     

    La dott.ssa DIAZZI illustra il POR FESR.

     

    Intervengono i consiglieri POLLASTRI, VECCHI e GRILLINI.

     

    Rispondono la dott.ssa DIAZZI e il sottosegretario BERTELLI.

     

    Il presidente LOMBARDI dichiara conclusa la seduta alle ore 17,10.

     

     

    Approvato nella seduta del 17 giugno 2014.

     

    La Segretaria

    Il Presidente

    Claudia Cattoli

    Marco Lombardi

     


    Allegato n. 1 : Emendamenti presentatI

     

    Progetto di legge ogg. 5389

    Legge comunitaria regionale per il 2014

     

     

    Emendamento n. 1 della Giunta regionale

    Nell’articolo 4 “Sostituzione dell’art. 25 della Legge regionale n.26 del 2004”, l’articolo 25-duodecies inserito nella citata LR n. 26/2004 è sostituito dal seguente:

     

    “Art. 25 duodecies

    Obblighi per le grandi imprese

     

    1. Entro il 5 dicembre 2015, le imprese che non rientrano nella definizione di PMI ai sensi del decreto del Ministero delle Attività produttive del 18 aprile 2005, sono tenute ad effettuare un audit energetico sul processo produttivo e sugli edifici, svolto in maniera indipendente da esperti qualificati o accreditati. Tale obbligo si applica con i limiti e le metodologie previsti dalla normativa nazionale di recepimento.”

     

     

    Emendamento n. 2 della Giunta regionale

    Nell’art. 4 “sostituzione dell’articolo 25 della legge regionale n. 26 del 2004”, il comma 1 dell’articolo 25-terdecies, introdotto nella medesima legge n. 26/2004, è sostituito dal seguente:

     

    “1. Nei casi previsti dall’articolo 14, comma 5, della Direttiva 2012/27/UE, il rilascio da parte della Regione e degli altri Enti competenti delle autorizzazioni alla costruzione, esercizio e ammodernamento di impianti di produzione energetica è subordinato alle valutazioni ivi previste.”

     

     

    Emendamento n. 3 della Giunta regionale

    Nell’art. 5 “Norme di prima applicazione”, il comma 2 è sostituito dal seguente:

     

    “2. Entro 240 giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Regione emana i provvedimenti di cui all’articolo 25, comma 2, all’articolo 25-ter, comma 1, e all’articolo 25-quater, comma 1, della legge regionale n. 26 del 2004; nelle more di tale emanazione rimangono in vigore le pertinenti disposizioni di cui alla deliberazione di Assemblea legislativa n. 156 del 4 marzo 2008 e relativi allegati”.

     

    Emendamento n. 4 della Giunta regionale

    Nell’art. 5 “Norme di prima applicazione”, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

     

    “6. Gli obblighi di cui all’art. 25-duodeciers sono sospesi fino all’entrata in vigore delle pertinenti disposizioni nazionali di recepimento della Direttiva 2012/27/UE.”

     

     

    Emendamento n. 5 della Giunta regionale

    Nell’art. 33 “sostituzione dell’articolo 14 della legge regionale n. 7 del 2003”, al comma 3 dell’articolo 14 nel testo introdotto nella medesima legge n. 7 sono soppresse le parole “al SUAP”.

     

     

    Emendamento n. 6 della Giunta regionale

    Modifica all’art. 50 “Modifica all’art. 10 della legge regionale n. 14 del 2003”

     

    Dopo il comma 4 dell’articolo 50 è aggiunto il seguente:

     

    “4 bis. Ogni Comune definisce annualmente il calendario delle sagre, sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale e altri soggetti eventualmente interessati”.

     

     

    Emendamento n. 9 del consigliere Mazzotti

    Dopo l’art. 75 è aggiunto il seguente:

     

    “Art. 75 bis

    Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2014

     

    1. All’art. 3 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali), dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     

    “2 bis. Qualora non sia raggiunta l’intesa prevista ai commi 1 e 2 e le misure specifiche di conservazione e i piani di gestione del sito siano tra loro differenti, trovano applicazione le norme più restrittive approvate dagli enti gestori sino all’approvazione dei medesimi strumenti da parte della Regione.”.

     

     

    Emendamento n. 7 della Giunta regionale

    Alla fine del titolo VII è aggiunto il seguente articolo:

     

    Art. 80 bis

    Azioni per l'attuazione della comunicazione COM(2008) 394 della Commissione Europea (Small Business Act)

     

    1. La Regione Emilia-Romagna attua i principi della comunicazione COM(2008) 394 della Commissione Europea “Pensare anzitutto in piccolo” (Think Small First), Uno “Small Business Act” per l’Europa, con le modalità previste dalla legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione). Al fine di agevolare la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) a programmi di finanziamento regionali, i relativi interventi devono attenersi a quanto disposto dal presente articolo.

     

    2. La Regione assicura azioni volte a sviluppare un ambiente favorevole alla imprenditorialità delle PMI, anche attraverso la promozione di incubatori e di web comunity.

     

    3. Ogni intervento deve essere preceduto da una valutazione delle azioni volte a contenere gli oneri a carico delle PMI, anche attraverso l'implementazione del test PMI all'interno di una scheda di Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR).

     

    4. I bandi per i finanziamenti devono essere accompagnati da adeguata consultazione preventiva con le rappresentanze imprenditoriali e garantire diffusione e informazione ai potenziali beneficiari, prevedendo forme di assistenza nella fase di presentazione delle istanze alla pubblica amministrazione.

     

    5. La regolamentazione degli interventi prevede altresì modalità semplificate in relazione alle attività di presentazione delle istanze, di rendicontazione, ispezione e controllo.

     

    6. La Regione adotta misure per monitorare e valutare l'impatto delle azioni intraprese.”.

     

     

    Emendamento n. 8 della Giunta regionale

    Alla fine del titolo VII è aggiunto il seguente articolo:

     

    Art. 80 ter

    Disposizioni transitorie per il funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali

     

    1. Nelle more dell’attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle province, sulle unioni e sulle fusioni di comuni) e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, il Consiglio delle Autonomie locali istituito con la legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali) opera validamente composto dai membri di diritto.”

     

     

    Emendamento n. 10 della Giunta regionale

    Dopo l’articolo 80 ter è aggiunto il seguente:

     

    “Art. 80 quater

    Entrata in vigore

     

    1. L’articolo 80 ter entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della presente legge sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).”

     


    ALLEGATO: Indice

     

    Progetto di legge ogg. 5389

    Legge comunitaria regionale per il 2014

     

    INDICE

     

     

    Titolo I Oggetto della legge regionale

     

    Art. 1

    Oggetto e finalità

     

    Titolo II Attuazione di direttive europee in materia di promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, prestazione energetica nell’edilizia ed efficienza energetica. Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia)

     

    Art. 2

    Modifiche all’articolo 1 (Finalità ed obiettivi generali) della legge regionale n. 26 del 2004

    Art. 3

    Sostituzione dell’articolo 24 (Capo I – Attuazione della direttiva 2009/28/CE relativa alla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili) della legge regionale n. 26 del 2004

    Art. 4

    Sostituzione dell’articolo 25 (Capo II – Attuazione della direttiva 2010/31/UE relativa alla prestazione energetica nell’edilizia; Capo III – Attuazione della direttiva 2012/27/UE relativa all’efficienza energetica; Capo IV – Disposizioni comuni ai capi I, II e III) della legge regionale n. 26 del 2004

    Art. 5

    Norme di prima applicazione

     

    Titolo III Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12 (Ordinamento del sistema fieristico regionale)

     

    Art. 6

    Sostituzione dell’articolo 1 (Principi generali e finalità) della legge regionale n. 12 del 2000

    Art. 7

    Sostituzione dell’articolo 5 (Qualifica delle manifestazioni fieristiche) della legge regionale n. 12 del 2000

    Art. 8

    Sostituzione dell’articolo 10 (Comunicazione dello svolgimento di manifestazioni fieristiche) della legge regionale n. 12 del 2000

    Art. 9

    Sostituzione dell’articolo 11 (Requisiti e modalità delle comunicazioni di svolgimento di manifestazioni fieristiche) della legge regionale n. 12 del 2000

    Art. 10

    Sostituzione dell’articolo 12 (Istruttoria) della legge regionale n. 12 del 2000

    Art. 11

    Inserimento dell’articolo 13 bis (Calendario informatizzato delle manifestazioni fieristiche locali) della legge regionale n. 12 del 2000

    Art. 12

    Sostituzione dell’articolo 14 (Calendario fieristico regionale) della legge regionale n. 12 del 2000

    Art. 13

    Sostituzione dell’articolo 15 (Vigilanza e sanzioni) della legge regionale n. 12 del 2000

    Art. 14

    Inserimento dell’articolo 16 bis (Tavolo per il sistema fieristico regionale) della legge regionale n. 12 del 2000

    Art. 15

    Sostituzione dell’articolo 17 (Iniziative promozionali all’estero) della legge regionale n. 12 del 2000

    Art. 16

    Modifiche all’articolo 18 (Programma di qualificazione dei centri fieristici) della legge regionale n. 12 del 2000

    Art. 17

    Sostituzione dell’articolo 19 (Osservatorio regionale sul sistema fieristico) della legge regionale n. 12 del 2000

    Art. 18

    Modifiche all’articolo 21 (Applicazione della legge) della legge regionale n. 12 del 2000

    Art. 19

    Modifiche all’articolo 22 (Copertura finanziaria) della legge regionale n. 12 del 2000

    Art. 20

    Norme di attuazione

    Art. 21

    Abrogazioni

     

    Titolo IV Modifiche alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici. Abrogazione della legge regionale 26 luglio 1977, n. 23 (Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo))

     

    Art. 22

    Modifiche all’articolo 1 (Finalità) della legge regionale n. 7 del 2003

    Art. 23

    Modifiche all’articolo 2 (Definizione e attività distintive delle agenzie di viaggio e turismo) della legge regionale n. 7 del 2003

    Art. 24

    Modifiche all’articolo 3 (Attività accessorie delle agenzie di viaggio e turismo) della legge regionale n. 7 del 2003

    Art. 25

    Sostituzione dell’articolo 5 (Esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo) della legge regionale n. 7 del 2003

    Art. 26

    Sostituzione dell’articolo 6 (Apertura di sede secondaria o filiale di agenzia di viaggio e turismo) della legge regionale n. 7 del 2003

    Art. 27

    Modifiche all’articolo 7 (Uffici biglietteria) della legge regionale n. 7 del 2003

    Art. 28

    Sostituzione dell’articolo 8 (Contenuto della SCIA) della legge regionale n. 7 del 2003

    Art. 29

    Sostituzione dell’articolo 9 (Requisiti strutturali) della legge regionale n. 7 del 2003

    Art. 30

    Sostituzione dell’articolo 10 (Requisiti professionali) della legge regionale n. 7 del 2003

    Art. 31

    Modifiche all’articolo 11 (Chiusura temporanea dell’agenzia) della legge regionale n. 7 del 2003

    Art. 32

    Sostituzione dell’articolo 12 (Elenco delle agenzie di viaggio e turismo) della legge regionale n. 7 del 2003

    Art. 33

    Sostituzione dell’articolo 14 (Garanzia assicurativa) della legge regionale n. 7 del 2003

    Art. 34

    Modifiche all’articolo 15 (Pacchetti turistici, programmi di viaggio e opuscoli informativi) della legge regionale n. 7 del 2003

    Art. 35

    Modifiche all’articolo 16 (Agenzie sicure in Emilia-Romagna) della legge regionale n. 7 del 2003

    Art. 36

    Modifiche all’articolo 17 (Fondo di garanzia danni) della legge regionale n. 7 del 2003

    Art. 37

    Modifiche all’articolo 18 (Associazioni senza scopo di lucro) della legge regionale n. 7 del 2003

    Art. 38

    Modifiche all’articolo 19 (Attività di organizzazione di viaggi in forma non professionale) della legge regionale n. 7 del 2003

    Art. 39

    Modifiche all’articolo 20 (Commercializzazione di servizi turistici) della legge regionale n. 7 del 2003

    Art. 40

    Sostituzione dell’articolo 22 (Sospensione dell’esercizio) della legge regionale n. 7 del 2003

    Art. 41

    Sostituzione dell’articolo 23 (Sanzioni amministrative) della legge regionale n. 7 del 2003

    Art. 42

    Abrogazioni e norme transitorie

     

    Titolo V Disposizioni in materia di commercio

     

    Capo I Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2003, n. 14 (Disciplina dell’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande)

     

    Art. 43

    Modifiche all’articolo 2 (Ambito di applicazione della legge) della legge regionale n. 14 del 2003

    Art. 44

    Modifiche all’articolo 3 (Indirizzi generali per l’insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande) della legge regionale n. 14 del 2003

    Art. 45

    Sostituzione dell’articolo 4 (Definizione dei criteri per l’avvio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande) della legge regionale n. 14 del 2003

    Art. 46

    Sostituzione dell’articolo 5 (Esercizio delle funzioni amministrative da parte dei Comuni) della legge regionale n. 14 del 2003

    Art. 47

    Sostituzione dell’articolo 6 (Requisiti per l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande) della legge regionale n. 14 del 2003

    Art. 48

    Sostituzione dell’articolo 8 (Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande) della legge regionale n. 14 del 2003

    Art. 49

    Modifiche all’articolo 9 (Attività non soggette ad autorizzazione o a SCIA) della legge regionale n. 14 del 2003

    Art. 50

    Sostituzione dell’articolo 10 (Attività temporanee) della legge regionale n. 14 del 2003

    Art. 51

    Modifiche all’articolo 11 (Disposizioni per i distributori automatici) della legge regionale n. 14 del 2003

    Art. 52

    Modifiche all’articolo 12 (Esercizio attività accessorie) della legge regionale n. 14 del 2003

    Art. 53

    Modifiche all’articolo 13 (Subingresso) della legge regionale n. 14 del 2003

    Art. 54

    Sostituzione dell’articolo 14 (Durata delle autorizzazioni e della SCIA) della legge regionale n. 14 del 2003

    Art. 55

    Sostituzione dell’articolo 15 (Decadenza, sospensione e revoca dei titoli abilitativi) della legge regionale n. 14 del 2003

    Art. 56

    Sostituzione dell’articolo 16 (Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande) della legge regionale n. 14 del 2003

    Art. 57

    Sostituzione dell’articolo 17 (Chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande) della legge regionale n. 14 del 2003

    Art. 58

    Modifiche all’articolo 18 (Pubblicità dei prezzi) della legge regionale n. 14 del 2003

    Art. 59

    Modifiche all’articolo 19 (Sanzioni) della legge regionale n. 14 del 2003

     

    Capo II Modifiche alla legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Commercio in sede fissa)

     

    Art. 60

    Modifiche all’articolo 1 (Finalità e principi generali) della legge regionale n. 14 del 1999

    Art. 61

    Modifiche all’articolo 2 (Indirizzi generali per l’insediamento delle attività commerciali) della legge regionale n. 14 del 1999

    Art. 62

    Disapplicazione dei limiti alla concorrenza

     

    Titolo VI Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (DiscipIina delle strutture ricettive dirette all’ospitalità)

     

    Art. 63

    Modifiche all’articolo 4 (Definizioni generali e definizione di strutture e tipologie ricettive) della legge regionale n. 16 del 2004

    Art. 64

    Modifiche all’articolo 6 (Strutture ricettive all’aria aperta) della legge regionale n. 16 del 2004

    Art. 65

    Norma transitoria

     

    Titolo VII Ulteriori disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento regionale alla normativa dell’Unione europea e per la semplificazione di specifici procedimenti

     

    Capo I Modifiche alla legge regionale 4 agosto 1992, n. 32 (Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 per la disciplina dell’attività di estetista)

     

    Art. 66

    Modifiche all’articolo 1 (Ambito di applicazione) della legge regionale n. 32 del 1992

    Art. 67

    Sostituzione dell’articolo 2 (Qualificazione professionale) della legge regionale n. 32 del 1992

    Art. 68

    Modifiche all’articolo 3 (Aggiornamento e riqualificazione professionale) della legge regionale n. 32 del 1992

    Art. 69

    Sostituzione dell’articolo 5 (Regolamenti comunali) della legge regionale n. 32 del 1992

    Art. 70

    Norme transitorie

     

    Capo II Gestione dei boschi e della vegetazione arborea e arbustiva nelle aree di pertinenza idraulica

     

    Art. 71

    Disposizioni generali

    Art. 72

    Programmazione degli interventi

    Art. 73

    Realizzazione degli interventi forestali ripariali

    Art. 74

    Disposizioni finali e transitorie

     

    Capo III Ulteriori disposizioni per la razionalizzazione di specifici procedimenti

     

    Art. 75

    Modifiche all’articolo 7 bis della legge regionale n. 21 del 1984 (Disciplina dell’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale)

    Art. 76

    Modifiche all’articolo 20 della legge regionale n. 24 del 2001 (Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore abitativo)

    Art. 77

    Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 9 del 2002 (Disciplina dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale)

    Art. 78

    Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2004 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali)

    Art. 79

    Modifiche agli articoli 15 bis e 15 ter della legge regionale n. 11 del 2004 (Sviluppo regionale della società dell’informazione)

    Art. 80

    Disposizioni transitorie per gli articoli 53 e 54 della legge regionale n. 15 del 2013 (Semplificazione della disciplina edilizia)

    Art. 81

    Applicazione dell’articolo 1, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15

    Art. 82

    Azioni per l’attuazione della comunicazione della Commissione europea COM (2008) 394 “Small Business Act”

    Art. 83

    Disposizioni transitorie per il funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali

    Art. 84

    Entrata in vigore

     

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