Decisione n. 94/197/CE del 26 gennaio 1994 della Commissione delle Comunità europee che stabilisce per il periodo 1994-1999 l'elenco delle zone rurali ammissibili all'obiettivo 5b) definito dal regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio.


(Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 96/1 del 14.4.1994)


La Commissione delle Comunità Europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93, in particolare l'articolo 11 bis, paragrafo 3,
considerando che a norma dell'articolo 11 bis, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2052/88, gli Stati membri interessati hanno proposto alla Commissione l'elenco delle zone rurali che essi ritengono debbano beneficiare dell'azione nel quadro dell'obiettivo 5b) e le hanno comunicato tutte le informazioni utili a tal fine;
considerando che le zone che possono beneficiare di un intervento della Comunità a titolo dell'obiettivo 5b) devono rispondere ai criteri previsti all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 2052/88;
considerando che la Commissione e gli Stati membri provvedono a garantire un'effettiva concentrazione degli interventi nelle zone colpite dai problemi di sviluppo rurale più gravi;
considerando che le zone elencate nell'allegato della presente decisione rispondono ai criteri di selezione precisati all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 2052/88 e sono state identificate come le zone colpite dai problemi di sviluppo rurale più gravi;
considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale,
Ha adottato la presente decisione:


Articolo 1
Per il periodo 1994-1999 le zone rurali ammissibili al contributo comuntario a titolo dell'obiettivo 5b), definito dal regolamento (CEE) n. 2052/88, sono elencate in allegato.


Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1994
omissis
- provincia di Piacenza limitatamente ai comuni di Bettola, Bobbio, Cerignale, Coli Corte Brugnatella, Farini, Ferriere, Morfasso, Ottone, Vernasca, Zerba;
- provincia di Parma limitatamente ai comuni di Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, Calestano, Compiano, Corniglio, Monchio delle Corti, Neviano degli Arduini, Palanzano, Pellegrino Parmense, Solignano, Terenzo, Tizzano Val Parma, Tornolo, Valmozzola, Varsi;
- provincia di Reggio Emilia limitatamente ai comuni di Busana, Carpineti, Castelnovo Ne' Monti, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Toano, Vetto, Villa Minozzo;
- provincia di Modena limitatamente ai comuni di Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Lama Mocogno, Montecreto, Montefiorino, Montese, Palagano, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Zocca;
- provincia di Bologna limitatamente ai comuni di Borgo Tossignano, Camugnano, Castel d'Aiano, Castel del Rio, Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli, Fontanelice, Granaglione, Lizzano in Belvedere, Monghidoro, San Benedetto Val di Sambro;
- provincia di Ferrara limitatamente ai comuni di Berra, Codigoro, Comacchio (ad esclusione della zona urbana), Lagosanto, Mesola, Ostellato, Goro;
- provincia di Ravenna limitatamente al comune di Casola Valsenio;
- provincia di Forlì limitatamente ai comuni di Bagno di Romagna, Galeata, Mercato Saraceno, Portico e San Benedetto, Premilcuore, Rocca San Casciano, Roncofreddo, Santa Sofia, Sarsina, Sogliano al Rubicone, Torriana, Tredozio, Verghereto
omissis