RIDETERMINAZIONE IMPORTO TASSA SULLE CONCESSIONI REGIONALI (Art. 1)
ATTO ALLEGATO
N. d' ord. 17, DPR n. 121/ 61( DPR n. 641/ 72) 52:
Concessione di costituzione di azienda faunistico -
venatoria: //
-) per ogni ettaro di terreno situato in Comunità montana
Tassa di rilascio 312, Tassa annuale 312; //
-) per ogni ettaro di terreno non situato in Comunitʠ montana Tassa di rilascio 2.489, Tassa annuale 2.489; //
Concessione di costituzione di centro privato di produzione
di selvaggina Tassa di rilascio 288.000, Tassa annuale
288.000
NOTA - Oltre alla tassa sopraindicata, è dovuta una sopratassa di
Lire 100 per ogni 100 Lire o frazione di 100 Lire di tassa ettariale
per ciascuna concessione di azienda faunistico - venatoria
(art. 91 lett. h del RD 5 giugno 1939, n. 1016 e successive
modificazioni).
Le concessioni per la costituzione e il rinnovo di aziende
faunistico -venatorie e di centri privati di produzione di
selvaggina, di cui alla Legge 968/ 77, sono disciplinate dalle
leggi regionali. Le tasse annuali devono essere corrisposte entro
il 31 gennaio dell'anno a cui si riferiscono.