RIDETERMINAZIONE IMPORTO TASSA SULLE CONCESSIONI REGIONALI (Art.  1)


     ATTO ALLEGATO
     N. d' ord. 17, DPR n. 121/ 61( DPR n. 641/ 72) 52:
    Concessione di costituzione di azienda faunistico -
    venatoria: //
-) per ogni ettaro di terreno situato in Comunità montana
    Tassa di rilascio 312, Tassa annuale 312;  //
-) per ogni ettaro di terreno non situato in Comunitʠ   montana Tassa di rilascio 2.489, Tassa annuale 2.489;  //
    Concessione di costituzione di centro privato di produzione
    di selvaggina Tassa di rilascio 288.000, Tassa annuale
    288.000
      NOTA - Oltre alla tassa sopraindicata, è dovuta una sopratassa di
    Lire 100 per ogni 100 Lire o frazione di 100 Lire di tassa ettariale
    per ciascuna concessione di azienda faunistico - venatoria
    (art. 91 lett. h del RD 5 giugno 1939, n. 1016 e successive
    modificazioni).
      Le concessioni per la costituzione e il rinnovo di aziende
    faunistico -venatorie e di centri privati di produzione di
    selvaggina, di cui alla Legge 968/ 77, sono disciplinate dalle
    leggi regionali.  Le tasse annuali devono essere corrisposte entro
    il 31 gennaio dell'anno a cui si riferiscono.