REQUISITI PER LE SCUOLE NAUTICHE 1 - Requisiti dei locali I locali della scuola nautica devono comprendere: a) aula di almeno mq. 25 di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno mq. 1,50, dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico; b) un ufficio di segreteria di almeno mq. 10 di superficie antistante l'aula oppure laterale alla stessa con ingresso autonomo; c) servizi igienici composti da bagno ed antibagno illuminati ed aerati. L'altezza minima di tali locali è quella prevista dal regolamento urbanistico-edilizio (RUE), ovvero in via transitoria dal regolamento edilizio, vigente nel Comune in cui ha sede la scuola nautica. L'arredamento dell'aula di insegnamento deve comprendere: a) una cattedra od un tavolo per l'insegnante; b) una lavagna delle dimensioni minime di metri 1,10 per 0,80 o lavagna luminosa; c) posti a sedere e tavoli da carteggio (almeno 4) per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula per ogni allievo. 2 - Requisiti in attrezzature, materiali e unità da diporto La scuola nautica deve disporre dei seguenti strumenti: A) - ATTREZZATURE -) bussola marina; -) barometro aneroide, termometri e orologio sul quale siano indicati i minuti di silenzio radio; -) strumenti di comunicazione e strumenti di rilevamento della posizione in mare (GPS); -) sestante (solo per le scuole che svolgono corsi per la preparazione al conseguimento della patente di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 431 del 1997). B) - SUSSIDI -) facsimile di tabella delle deviazioni residue per bussola magnetica; -) carte nautiche di scala diversa, squadrette nautiche ed altri strumenti per la determinazione del punto nave; -) carta dei simboli, abbreviazioni e termini in uso nelle carte nautiche; -) tavole per il calcolo delle rette d'altezza (solo per le scuole che svolgono corsi per la preparazione al conseguimento della patente di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 431 del 1997); -) carte di analisi meteorologica; -) rappresentazione grafica raffigurante la volta celeste; -) rappresentazione grafica raffigurante la rosa dei venti; -) modello in scala di sezione di nave ovvero rappresentazione grafica raffigurante le strutture principali di uno scafo; -) rappresentazione grafica delle attrezzature e manovre principali di una unità a vela ovvero modello in scala; -) rappresentazione grafica relativa al funzionamento di un motore marino a combustione interna ovvero al relativo modello; -) rappresentazione grafica raffigurante le regole di manovra per prevenire gli abbordi in mare; -) rappresentazione grafica raffigurante i segnali previsti dal regolamento per evitare gli abbordi (diurni, notturni e sonori); -) rappresentazione grafica raffigurante le caratteristiche e l'utilizzo di zattere di salvataggio e apparecchi galleggianti. I sussidi di cui alla presente lettera, con esclusione delle carte nautiche ufficiali, possono essere sostituiti da sistemi audiovisivi interattivi o informatici. C) - DOCUMENTAZIONE DIDATTICA -) fascicolo degli avvisi ai naviganti dell'Istituto idrografico della Marina; -) elenco dei fari e segnali da nebbia; -) portolano del Mediterraneo; -) leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diporto - codice della navigazione per quanto attiene alla navigazione da diporto. D) - UNITA' DA DIPORTO La scuola nautica deve disporre di unità da diporto per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e degli esami, compatibile con il tipo di insegnamento da impartire, nei termini di seguito indicati: -) per l'abilitazione al comando e alla condotta di unità da diporto (aventi lunghezza inferiore a 24 metri) con navigazione entro le 12 miglia e senza alcun limite di costa, la scuola deve disporre di una unità da diporto a motore o a vela con motore ausiliario o motoveliero iscritta nei registri del Compartimento marittimo o del Dipartimento dei trasporti terrestri, ed avente l'abilitazione alla navigazione almeno corrispondente ai corsi di insegnamento che si effettuano; -) per l'abilitazione al comando di navi da diporto (aventi lunghezza superiore a 24 metri), la scuola deve disporre di una nave da diporto (a motore o a vela, anche se con motore ausiliario), o, in alternativa, di una unità avente lunghezza fuori tutto non inferiore a 20 metri, iscritte nei registri del Compartimento marittimo ed aventi l'abilitazione alla navigazione almeno corrispondente ai corsi di insegnamento che si effettuano. I mezzi nautici devono essere provvisti di polizza assicurativa per eventuali danni alle persone imbarcate ed a terzi ed essere immatricolati a nome del titolare della scuola nautica o del soggetto che ne ha concesso la disponibilitஊ 3 - Requisiti soggettivi dei titolari di scuola nautica Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di scuola nautica è necessario che la persona fisica richiedente, o il legale rappresentante della persona giuridica richiedente, sia in possesso dei seguenti requisiti: -) aver compiuto diciotto anni; -) non essere interdetto o inabilitato; -) non essere dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; -) non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge n. 1423 del 1956, e successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge n. 575 del 1965; -) non essere stato condannato a pena detentiva superiore a 3 anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione; si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale; -) non essere dichiarato fallito, e non avere in corso, nei propri confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento; -) essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o titolo equipollente se cittadino di altro Stato; -) capacità finanziaria comprovata mediante documenti attestanti la proprietà di immobili, per un valore non inferiore a euro 60 mila, liberi da gravami ipotecari, ovvero mediante attestazioni di affidamento creditizio per importo non inferiore a euro 30 mila, da parte di aziende o istituti di credito, o società finanziarie aventi capitale non inferiore a euro 3 milioni. 4 - Requisiti dell'attività didattica I corsi per la preparazione al conseguimento delle patenti nautiche devono prevedere i minimi di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche di seguito indicati: A) Per la preparazione al conseguimento della patente di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 431 del 1997 (patente per il comando e la condotta delle unità da diporto aventi una lunghezza fino a 24 metri, per la navigazione entro dodici miglia dalla costa): -) 20 ore di teoria, su almeno 3 giorni, e 2 ore di esercitazioni pratiche, su almeno 2 giorni, per l'abilitazione limitata alle sole unità a motore; -) 20 ore di teoria, su almeno 3 giorni, e 18 ore di esercitazioni pratiche, su almeno 3 giorni, per l'abilitazione valida anche per le unità a vela; B) Per la preparazione al conseguimento della patente di cui all'articolo 3 comma 1 lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 431 del 1997 (patente per il comando e la condotta delle unità da diporto aventi una lunghezza fino a 24 metri, per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa): -) 32 ore di teoria, su almeno 4 giorni, e 4 ore di esercitazioni pratiche, su almeno 2 giorni, per l'abilitazione limitata alle sole unità a motore; -) 32 ore di teoria, su almeno 4 giorni, e 24 ore di esercitazioni pratiche, su almeno 4 giorni, per l'abilitazione valida anche per le unità a vela; C) Per la preparazione al conseguimento della patente di cui all'articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 431 del 1997 (patente per il comando delle unità da diporto aventi una lunghezza superiore a 24 metri): -) 40 ore di teoria, su almeno 5 giorni, e 9 ore di esercitazioni pratiche, su almeno 3 giorni.