ESAMI PER INSEGNANTE E ISTRUTTORE DI AUTOSCUOLA (Materie, modalità di svolgimento e requisiti di ammissione agli esami per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di insegnante e di istruttore di autoscuola) 1 - Esami per insegnante di teoria Per conseguire l'abilitazione ad insegnante di teoria per le autoscuole occorre superare preliminarmente una prova scritta consistente nella compilazione di due schede quiz, identiche a quelle utilizzate per il conseguimento della patente " B " . La prova si intende superata ed il candidato pussere ammesso a sostenere le prove successive, qualora non effettui più di tre errori complessivamente. Le successive prove d'esame consistono in una prova scritta e in una prova orale, come di seguito specificate: prova scritta, riguardante la risoluzione, con adeguato svolgimento tecnico e giuridico, di un quesito vertente sulla circolazione stradale e sulla tecnica costruttiva del veicolo e dei suoi elementi costitutivi, nonchè sulle fondamentali operazioni matematico-fisiche sottese alla dinamica della circolazione stradale ed utili per una efficace prevenzione dei rischi connessi alle manovre di guida ed alla conduzione degli autoveicoli; prova orale, consistente in domande relative a: a) argomenti facenti parte del programma di esame per il conseguimento di patente delle categorie A, C, D, E, integrato con una conoscenza più approfondita di nozioni tecniche; b) sommarie cognizioni in merito alla portata sociale dei trasporti automobilistici: doveri sociali, giuridici e morali da adempiere nell'uso della strada e dei veicoli a trazione meccanica, nonchè conseguenze delle loro violazioni; il sinistro stradale: statistiche, cause oggettive e soggettive; prevenzione e repressione dei reati nella circolazione stradale, propaganda per la sicurezza stradale; c) nozioni elementari di psicologia applicata alla circolazione stradale; cenni sui metodi sperimentali; educazione stradale; d) nozioni sui rischi derivanti dall'assunzione di bevande alcoliche prima della guida, in osservanza all'articolo 6 della legge 30 marzo 2001, n. 125 (Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati); e) nozioni sulla attività e sulla normativa delle scuole guida. 2 - Esami per istruttore di guida Per conseguire l'abilitazione a istruttore di guida occorre superare preliminarmente una prova scritta consistente nella compilazione di due schede quiz, identiche a quelle utilizzate per il conseguimento della patente " B " . La prova si intende superata ed il candidato può essere ammesso a sostenere le prove successive, qualora non effettui più di tre errori complessivamente. Le successive prove d'esame consistono in una prova orale e in una prova pratica, come di seguito specificate: prova orale, vertente su: a) argomenti facenti parte del programma di esame per il conseguimento di patente di categoria B, con una conoscenza più vasta di nozioni; b) sommarie cognizioni in merito alla portata sociale dei trasporti automobilistici: doveri sociali, giuridici e morali da adempiere nell'uso della strada e dei veicoli a trazione meccanica, nonchè conseguenze delle loro violazioni; il sinistro stradale: statistiche, cause oggettive e soggettive; prevenzione e repressione dei reati nella circolazione stradale, propaganda per la sicurezza stradale; c) nozioni elementari di psicologia applicata alla circolazione stradale; cenni sui metodi sperimentali; educazione stradale; d) nozioni sui rischi derivanti dall'assunzione di bevande alcoliche prima della guida, in osservanza all'articolo 6 della legge n. 125 del 2001; e) nozioni sulla attività e sulla normativa delle scuole guida; prova pratica, nella quale saranno effettuate le seguenti guide pratiche: a) per i candidati in possesso di patente di guida corrispondente, guida di un autobus per verificare l'esperienza e l'affidabilità di guida nella conduzione dell'automezzo; b) guida di una autovettura, simulando una esercitazione ad un allievo, per consentire la verifica delle attitudini all'istruzione alla guida; c) guida di un motociclo pari o superiore a 35 kw di potenza massima, per verificarne l'esperienza di guida. 3 - Requisiti per l'ammissione agli esami per insegnante e istruttore di autoscuola Possono essere ammessi a sostenere gli esami per l'accertamento della idoneità tecnica degli insegnanti ed istruttori di autoscuola coloro che risultino in possesso dei titoli e dei requisiti tecnici e di buona condotta di seguito descritti. Gli insegnanti di teoria devono essere in possesso dei seguenti titoli: a) diploma di istituto secondario di secondo grado (quinquennale o quadriennale) o titolo di studio equipollente; b) patente di guida, almeno della categoria B normale, oppure B speciale. Gli istruttori di guida devono essere in possesso dei seguenti titoli: a) licenza della scuola dell'obbligo; b) patente di guida della categoria A e DE, ovvero A e D, rispettivamente per insegnamento presso le autoscuole di tipo a) o di tipo b), come individuate dall'articolo 335, comma 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992. Gli insegnanti di teoria già abilitati che intendono conseguire l'abilitazione ad istruttore di guida, sono ammessi direttamente a sostenere la prova pratica di guida, purchè in possesso della patente di guida della categoria richiesta dalla normativa. Gli istruttori di guida che intendono conseguire anche l'idoneità ad insegnante di teoria, sono ammessi direttamente alla prova scritta, purchè in possesso del titolo di studio di cui alla lettera a). Si considerano in possesso del requisito di buona condotta, e possono pertanto essere ammessi a sostenere gli esami di abilitazione alla professione di insegnante di teoria e istruttore di guida, coloro che soddisfano tutte le seguenti condizioni: a) non essere dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza; b) non essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge n. 1423 del 1956, e successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge n. 575 del 1965; c) non essere stati condannati a pena detentiva superiore a tre anni, ovvero, indipendentemente dalla pena inflitta, non essere stati condannati per uno dei seguenti reati: -) articolo 348 codice penale - Abusivo esercizio di una professione -) articolo 432 codice penale - Attentati alla sicurezza dei trasporti -) articolo 527 codice penale - Atti osceni -) articolo 575 codice penale - Omicidio -) articolo 581 codice penale - Percosse -) articolo 589 codice penale - Omicidio colposo -) articolo 593 codice penale - Omissione di soccorso -) articolo 609 bis codice penale - Violenza sessuale -) articolo 610 codice penale - Violenza privata -) articolo 613 codice penale - Stato di incapacità procurato mediante violenza -) articolo 624 codice penale - Furto -) articolo 628 codice penale - Rapina -) articolo 629 codice penale - Estorsione -) articolo 630 codice penale - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione -) articolo 640 codice penale - Truffa -) articolo 646 codice penale - Appropriazione indebita -) articolo 648 codice penale - Ricettazione -) articolo 648 bis codice penale - Riciclaggio -) articolo 660 codice penale - Molestia o disturbo alle persone -) articolo 686 codice penale - Fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe, o di sostanze destinate alla loro composizione -) articolo 688 codice penale - Ubriachezza -) articolo 690 codice penale - Determinazione in altri dello stato di ubriachezza Sono fatti comunque salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi. Per i reati sopra elencati, si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.