TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI. TARIFFA.
(Accanto al numero d' ordine compare la cifra relativa al
numero d' ordine del DPR 1961/ 121. L'eventuale cifra
ancora successiva indicata fra parentesi si riferisce al
numero d' ordine del DPR 1972/ 641.
TITOLO I
IGIENE E SANITA'
N. 1; 15: Concessione per l'apertura e l'esercizio
di farmacie nei
comuni o frazioni di comuni con popolazione: //
a) fino a 5.000 abitanti
tassa di rilascio L. 40.000, annuale L. 8.000; //
b) da 5.001 a 10.000 abitanti
tassa di rilascio L. 125.000, annuale L. 25.000; //
c) da 10.001 a 15.000 abitanti
tassa di rilascio L. 250.000, annuale L. 50.000; //
d) da 15.001 a 40.000 abitanti
tassa di rilascio L. 400.000, annuale L. 80.000; //
e) da 40.001 a 100.000 abitanti
tassa di rilascio L. 600.000, annuale L. 120.000; //
f) da 100.001 a 200.000 abitanti
tassa di rilascio L. 800.000, annuale L. 160.000; //
g) da 200.001 a 500.000 abitanti
tassa di rilascio L. 1.250.000, annuale L. 250.000; //
h) superiore a 500.000 abitanti
tassa di rilascio L. 2.000.000, annuale L. 400.000.
DPR 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1, 2 comma, lettera m)
NOTA
La popolazione va calcoltata in base
ai risultati dell'ultimo censimento.
La tassa riflette non soltanto le concessioni per l'apertura
e l'esercizio di nuove farmacie, ma anche le concessioni
per l'esercizio di farmacie già istituite e
conferite ad altri titolari.
La concessione per l'apertura e l'esercizio di una farmacia
è valevole, ai sensi dell'articolo 109 del TU delle leggi
sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 solo per la sede indicata nella
concessione stessa e pertanto la tassa è dovuta, anche nel
caso in cui venga concesso il trasferimento da una sede
ad un' altra dello stesso Comune. La tassa invece non è dovuta
nel caso di trasferimento di farmacia entro i limiti della
stessa sede, ai sensi del secondo comma del citato articolo 109 e
dell'articolo 28 del regolamento 30 settembre 1938, n. 1706.
La tassa di esercizio deve essere corrisposta anche
dai titolari di farmacie legittime e privilegiate.
Analogamente la tassa è dovuta per l'autorizzazione
alla gestione provvisoria delle farmacie di cui al penultimo
comma dell'articolo 369 del suddetto TU.
La tassa è ridotta alla misura di un quarto di quella
dovuta dal titolare della farmacia principale, quando si tratti di
farmacia succursale istituita ai sensi dell'articolo 116
del citato TU.
Non è dovuta tassa di rilascio per le concessioni provvisorie
emesse ai sensi del primo comma dell'articolo 129 del
citato TU, nè nel caso previsto dal secondo comma
dell'articolo 68, del regolamento 30 settembre 1938, n. 1706; è dovuta bens젬a tassa annuale di esercizio.
Sono esenti dal pagamento delle tasse sopra indicate
le autorizzazioni rilasciate per la gestione di farmacie interne
-) esclusa qualsiasi facoltà di vendita al pubblico -
da parte delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e
nelle province per gli ospedali psichiatrici e per le
altre istituzioni ospedaliere che da esse dipendono (art. 114 del
succitato TU, modificato dall'art. 1 della legge 20 maggio 1960, n.
519).
Sono esenti dal pagamento delle tasse sopra indicate
le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza.
Oltre alla tassa di concessione, i titolari delle farmacie
sono tenuti al pagamento di una tassa annuale di ispezione
regionale, ai sensi dell'articolo 128 TU delle leggi
sanitarie, nella seguente misura:
-) nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti L. 6.000
-) nei comuni con popolazione da 10.001 a 40.000 abitanti L. 10.000
-) nei comuni con popolazione da 40.001 a 100.000 abitanti L. 20.000
-) nei Comuni con popolazione da 100.001 a 200.000 abitanti L.
50.000
-) nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti L. 70.000
I titolari di farmacie non rurali sono tenuti, inoltre,
al pagamento di un contributo annuo, ai sensi della legge 22
novembre 1954, n. 1107, nella seguente misura:
-) nei comuni con popolazione da 5.000 a 10.000 abitanti L. 12.000
-) nei comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti L. 15.000
-) nei comuni con popolazione da 15.001 a 40.000 abitanti L. 30.000
-) nei comuni con popolazione da 40.001 a 100.000 abitanti L. 60.000
-) nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti L.
120.000
Le tasse e il contributo vanno corrisposti entro il 31
gennaio dell'anno cui si riferiscono.
N. 2; 22; (10): Autorizzazione all'apertura ed all'esercizio
di stabilimenti
di produzione o di smercio di acque minerali, naturali od
artificiali (art. 199, 1 comma del TU delle leggi sanitarie e
successive modificazioni). tassa di rilascio L. 338.000
DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 27, lettera f)
L'autorizzazione è sempre necessaria anche se l'acqua
venga posta in vendita alla fonte e nello stabilimento di
produzione (art. 4 del reg. 28 settembre 1919, n. 1924).
Quando trattasi di più sorgenti tra loro diverse per
composizione o per modo di utilizzazione occorrono distinte
autorizzazioni di produzione o di smercio (art. 5 ultimo
comma del reg. succitato) comportanti ciascuna il pagamento
della tassa.
Qualunque modificazione deve essere autorizzata
con un nuovo decreto da assoggettarsi a tassa.
N. 3; 24; (11): Autorizzazione all'impianto ed
esercizio di fabbriche di
acque gassate o di bibite analcooliche
(art. 30 del DPR 19
maggio 1958, n. 719). tassa di rilascio L. 169.000
DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 27, lettere e) ed f).
N. 4; 25; (12): Autorizzazione all'apertura ed
all'esercizio di stabilimenti
termali gestiti da privati, siano essi persone fisiche o giuridiche
o associazioni nin riconosciute, nei quali si utilizzano
a scopo terapeutico acque minerali, peloidi quali
fanghi, limi, muffe e simili, nonchè stufe naturali e artificiali
tassa di rilascio L. 338.000, annuale L. 169.000
DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 27, lett. a)
Legge 23 dicembre 1978, n. 833 - art. 43
NOTA
E' soggetta alla tassa l'autorizzazione per ogni
ampliamento e trasformazione.
La stessa tassa si applica per ogni innovazione o modificazione
agli elementi essenziali dell'autorizzazione originaria
e per ogni cambiamento del concessionario o del direttore
tecnico, nonchè ai reparti dei complessi ricettivi (alberghi,
pensioni, ecc.) o dei comuni stabilimenti balneari in cui si
effettuano cure termali, idroterapiche, fisiche ed affini (art.
18 regolamento 28 settembre 1913, n. 1924).
Ai presidi diagnostici, curativi e riabilitativi ambulatoriali
annessi ai reparti termali si applica la tassa prevista dalla
successiva voce d' ordine 6 (legge regionale 8 gennaio 1980, n. 2).
Le tasse annuali di cui sopra devono essere corrisposte
entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.
N. 5; 27: Autorizzazione per aprire o mantenere
in esercizio case o
istituti di cura dotati di reparti di degenza e di servizi di
diagnosi e cura, gestiti da privati, siano essi persone fisiche
o giuridiche o associazioni non riconosciute (art. 193
del TU delle leggi sanitarie, art. 52 della legge 12 febbraio
1968, n. 132, nonchè art. 43 della legge 23 dicembre 1978 n.
833);
-) se la casa di cura o l'istituto hanno non più di 50 posti
letto tassa di rilascio L. 260.000, annuale L. 130.000
-) se l'istituto non ha più di 100 posti letto
tassa di rilascio L. 600.000, annuale L. 300.000
-) se l'istituto ha più di 100 posti letto
tassa di rilascio L. 1.500.000, annuale L. 750.000
DPR 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1 lett. e)
NOTA
Non sono soggetti alla sopra indicata tassa i presidi diagnostici,
curativi e riabilitativi ambulatoriali annessi alle case
di cura o agli istituti di cui sopra.
La stessa tassa si applica per ogni innovazione o modificazione
agli elementi essenziali dell'autorizzazione originaria
e per ogni cambiamento del titolare o del direttore sanitario.
La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio
dell'anno cui si riferisce.
N. 6; 25- 27; (12): Autorizzazione all'apertua ed
all'esercizio di stabilimenti
sanitari gestiti da privati, siano essi persone fisiche o giuridiche
o associazioni non riconosciute, con i quali si
provvede, senza bisogno di degenza, salvo, eventualmente,
durante alcune ore del giorno, alla diagnosi, alla cura o
alla riabilitazione di cittadini italiani o stranieri;
a) gabinetti medici ed ambulatori in genere dove si applicano,
anche saltuariamente, la radioterapia e la radiumterapia
(artt. 194, 196 del TU delle leggi sanitarie e
art. 24 del DPR 10 gennaio 1955, n. 854)
tassa di rilascio L. 450.000, annuale L. 225.000
b) presidi ambulatoriali e gabinetti di analisi per il pubblico
tassa di rilascio L. 50.000, annuale L. 25.000
DPR 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1, lett. e)
NOTA
Sono ambulatori gli istituti aventi individualità e
organizzazione propria ed autonoma e che, quindi, non costituiscono
lo studio privato o personale in cui il medico esercita
la professione.
Essi presentano le stesse caratteristiche delle case ed
istituti di cura che possono essere autorizzati anche a favore di
chi non sia medico.
Conseguentemente non sono soggetti ad autorizzazione
e quindi al pagamento delle tasse sopradistinte i gabinetti
personali e privati, in cui i medici generici e specializzati,
compresi gli odontoiatri, esercitano la loro professione (art. 18
legge regionale 8 gennaio 1980, n. 2).
Sono soggetti alla sopraindicata tassa di cui alla
lettera a) i gabinetti o gli ambulatori ove si impiegano anche
saltuariamente sostanze radioattive naturali o artificiali
a scopo diagnostico o terapeutico, ovvero apparecchi contenenti
dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni
ionizzanti a scopo diagnostico e terapeutico.
La tassa di cui alla lettera b) si applica a tutti gli
ambulatori, i gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di
accertamento diagnostico ed agli stabilimenti di cure fisiche
di qualsiasi natura (art. 17, 2 comma, legge regionale 8
gennaio 1980, n. 2).
Ai sensi dell'art. 196 del TU delle leggi sanitarie, i
titolari autorizzati all'esercizio dei gabinetti medici ed
i possessori
di apparecchi di radioterapia e di radiumterapia sono tenuti
anche al pagamento della tassa annua d' ispezione nella
seguente misura:
1) apparecchi con tensione uguale o superiore a 100 Kw L. 50.000
2) apparecchi con tensione inferiore a 100 Kw L. 20.000
I possessori di due o più apparecchi di ciascuna delle
categorie 1) e 2) sono tenuti al pagamento della intera tassa di
ispezione per il primo e per la metà della tassa per ciascuna
degli altri.
Alla stessa tassa annua di ispezione sono assoggettati i
possesori di apparecchi radiologici usati anche a scopo
diverso da quello terapeutico.
Sono esonerati dal pagamento delle tasse di concessione e
di ispezione gli ambulatori comunali, gli enti che abbiano
scopo di beneficenza e di assistenza sociale, nonchè gli enti
pubblici di assistenza; gli istituti scientifici soltanto per gli
apparecchi di radioterapia e di radiumterapia da essi utilizzati.
Le tasse annuali di cui sopra devono essere corrisposte
entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.
N. 7; 28: Licenza per la pubblicità a mezzo della stampa ed in
qualsiasi altro modo:
a) per ambulatori o case o istiutti di cura medico - chirurgica
o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti
(art. 201, primo comma del TU delle leggi sanitarie,
sostituito dall'art. 7 della legge 1 maggio 1941, n. 422, e art.
25 del DPR 10 giugno 1955, n. 854)
tassa di rilascio L. 7.500, annuale L. 7.500
DPR 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1 secondo comma,
lettera f)
b) per iniziative tese alla pubblicità di mezzi per prevenzione
e cura delle malattie, cure fisiche ed affini (art.
201, primo comma del TU delle leggi sanitarie sostituito
dall'art. 5 della legge 1 maggio 1941, n. 422)
tassa di rilascio L. 15.000, annuale L. 15.000
DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 27, lettera a)
NOTA
Sono dovute tante tasse quanti sono i testi o manifesti
pubblicitari, anche se l'autorizzazione viene concessa con un
unico provvedimento.
La tassa annuale deve essere corrisposta entro il
31 gennaio dell'anno in cui si riferisce.
N. 8; 30: Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 231 del
TU delle
leggi sanitarie modificato dalla legge 28 giugno 1955, n.
630, per l'apertura dei seguenti pubblici esercizi, e vidimazione
annuale dell'autorizzazione medesima: //
accanto alla cifra dell'importo della tassa di rilascio
compare quella dell'importo della tassa annuale: //
a) degli alberghi e ristoranti di lusso L. 270.000, L. 270.000; //
b) degli alberghi e ristoranti di 1a ctg.
L. 150.000, L. 150.000; //
c) degli alberghi e ristoranti di 2a ctg. e delle pensioni di
1a ctg.
L. 50.000, L. 50.000; //
d) degli alberghi e ristoranti di 3a ctg. e delle pensioni di
2a ctg.
L. 30.000, L. 30.000; //
e) degli alberghi, ristoranti o pensioni di altre categorie:
nei comuni o centri abitati (frazioni)
con popolazione superiore a 500.000 abitanti
L. 26.000, L. 26.000; //
idem con popolazione superiore a 100.000 abitanti
L. 18.000, L. 18.000; //
idem con popolazione superiore a 50.000 abitanti
L. 15.000, L. 15.000; //
idem con popolazione superiore a 10.000 abitanti
L. 8.000, L. 8.000; //
idem con popolazione non superiore a 10.000 abitanti
L. 3.000, L. 3.000; //
f) delle locande, degli alberghi diurni, degli esercizi di
affittacamere, delle mescite, dei caffè, delle osterie, degli
esercizi di vendita di bibite analcoliche:
nei comuni o centri abitati (frazioni)
con popolazione superiore a 500.000 abitanti
L. 15.000, L. 15.000; //
idem con popolazione superiore a 100.000 abitanti
L. 11.000, L. 11.000; //
idem con popolazione superiore a 50.000 abitanti
L. 6.000, L. 6.000; //
idem con popolazione superiore a 10.000 abitanti
L. 3.500, L. 3.500; //
idem con popolazione non superiore a 10.000 abitanti
L. 2.000, L. 2.000.
DPR 14 gennaio 1972, n. 4 art. 1, lettera a)
NOTA
La vidimazione deve aver luogo, col pagamento della
tassa annuale sopraindicata, entro il mese di gennaio dell'anno
per il quale la detta formalità deve essere adempiuta.
La popolazione va calcolata in base ai risultati dell'ultimo
censimento.
Rientrano nella categoria dei pubblici esercizi di cui
alla lettera f) gli spacci, mense, mescite e consimili,
gestiti anche
da Cral o circoli ricreativi o culturali.
Per la classificazione degli alberghi e delle pensioni
valgono le norme di cui al RDL 18 gennaio 1937, n. 975, e
successive modificazioni.
Per la classificazione degli altri esercizi valgono le
norme di cui alla legge 14 ottobre 1974, n. 524,
ed i criteri di cui al
DM 22 luglio 1977 e relativi allegati.
L'autorizzazione occorre anche per le dipendenze
staccate dall'esercizio principale dell'albergo,
costituendo, queste,
esercizi a se stanti.
Allorquando l'autorizzazione comprenda più attività, le
tasse di rilascio e annuali sono dovute nella misura prevista
per l'attività principale.
N. 9; 32: Autorizzazione all'apertura e all'esercizio
di rivendite di
latte (art. 22 del RD 9 maggio 1929, n. 994)
tassa di rilascio L. 3.000, annuale L. 1.500
DPR 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1, lettera a)
NOTA
Sono esonerati dall'autorizzazione i caffè ed i bar, che del
latte si servono soltanto per preparare anche bevande il cui
smercio deve intendersi debitamente autorizzato dalla
licenza necessaria per l'apertura e gestione dell'esercizio.
La tassa annuale deve essere corrisposta entro
il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.
N. 10; 34: Autorizzazione a produrre e mettere in
commercio crema,
panna montata e analoghi, yogurt e simili, latte in polvere
e in blocchi, latte condensato e simili (art. 46 del RD 9
maggio 1929, n. 994
tassa di rilascio L. 60.000, annuale L. 30.000
DPR 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1, lettera a)
NOTA
Non hanno l'obbligo di munirsi dell'autorizzazione sopra
indicata le gelaterie, pasticcerie e simili che si servono dei
derivati del latte come ingredienti sussidiari nella manipolazione
dei prodotti al cui smercio attendono ed i commercianti
che non producono, ma che attendono soltanto
alla vendita al pubblico del latte in polvere, in blocchi già
preparati e confezionati.
Sono esonerati dal pagamento della tassa le rivendite
di latte ed i pubblici esercizi che producono panna montata
per la vendita diretta al pubblico.
La tassa annuale deve essere corrisposta
entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.
N. 11; 37; (17): Autorizzazione per la produzione e confezione
a scopo di
vendita di estratti di origine animale o vegetale o di prodotti
affini destinati alla preparazione di brodi o condimenti
(art. 1 della legge 6 ottobre 1950, n. 836 e art. 1 DPR
30 maggio 1953, n. 567)
tassa di rilascio L. 338.000
DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 27, lettera 1)
NOTA
La domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione sopra indicata
deve essere rivolta alla Regione, distintamente per
ogni singolo prodotto.
N. 12; 37bis; (18): Autorizzazione per la produzione a scopo
di vendita, per
la preparazione per conto terzi o per la distribuzione per
consumo, degli integratori e degli integratori medicati per
mangimi (art. 6 della legge 8 marzo 1968, n. 399)
tassa di rilascio L. 34.000
DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 27, lettera l)
N. 13; 39; (19): Autorizzazione per l'impianto e la gestione
di una pubblica
stazione di fecondazione equina (art. 1 della legge 3
febbraio 1963, n. 127);
a) se trattasi di stazione di fecondazione di cavalli di
pregio tassa di rilascio L. 253.500
b) in tutti gli altri casi
tassa di rilascio L. 34.000
DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 27, lettera l) e art. 75
N. 14; 41; (20): Autorizzazione per le attività relative
alla fecondazione
artificiale degli animali, rilasciate:
a) per l'attivazione e l'esercizio di impianti destinati
alla suddetta fecondazione (art. 1 della legge 25 lulgio
1952, n. 1009 integrato dall'art. 40 del DPR 10 giugno
1955, n. 854 e art. 7 del DPR 28 gennaio 1953, n. 1256)
tassa di rilascio L. 84.500
b) per l'attivazione e l'esercizio di sottocentri destinati
alla suddetta fecondazione (art. 40 del DPR 10 giugno
1955, n. 854 e art. 8 del DPR n. 1256, succitato)
tassa di rilascio L. 42.500
DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 27, lettera l)
N. 15; 224; (122): Provvedimento amministrativo che abilita all'
esercizio di un' arte ausiliaria delle professioni sanitarie (artt.
140, 141, 142, 383, 384 e 385 del TU delle leggi sanitarie)
tassa di rilascio L. 8.500
DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 27, lettera i)
TITOLO II
TUTELA DELL'AMBIENTE, CACCIA E PESCA
N. 16; 51: Licenza di appostamento fisso di caccia:
a) su terraferma tassa di rilascio L. 20.000
b) su acqua tassa di rilascio L. 100.000
DPR 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1, lettera o)
Legge 27 dicembre 1977, n. 968, art. 16
NOTA
Gli appostamenti fissi di caccia debbono essere autorizzati
ogni anno prima dell'uso dall'Amministrazione Provinciale
competente per territorio previo
pagamento della sopraindicata tassa.
Sono appostamenti fissi di caccia quelli che presentano
le caratteristiche previste dalle vigenti leggi in materia e
sono ritenuti tali anche quando siano sprovvisti degli
appositi segnali perimetrali delimitanti la zona di rispetto.
N. 17; 52: Concessione di costituzione di:
1) riserve di caccia, per ogni ettaro
tassa di rilascio L. 10.000, annuale L. 10.000
2) azienda faunistica privata, per ogni ettaro
tassa di rilascio L. 10.000, annuale L. 10.000
3) centro privato di produzione di selvaggina
tassa di rilascio L. 10.000, annuale L. 100.000
DPR 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1, lettera o)
Legge 27 dicembre 1977, n. 968 - art. 6 e 36
NOTA
Per quanto coerne
A) - le riserve di caccia:
La concessione e l'eventuale rinnovo o proroga sono
disciplinate dalle vigenti leggi in materia. In caso di affitto di
riserva, l'affittuario, indipendentemente dalla tassa dovuta
al concessionario, è tenuto a pagare metà della tassa sopra
indicata. Non sono trasferibili all'affittuario gli obblighi del
concessionario. Il contratto di affitto di una riserva non è
efficace agli effetti della legge sulla caccia ove non sia
stato comunicato all'amministrazione provinciale competente
per territorio e da questa approvato.
Oltre alla tassa di concessione è dovuto il diritto
proporzionale annuo previsto dalla vigente normativa in materia.
B) - Le aziende faunistico - private e i centri privati
di produzione di selvaggina:
La concessione ed il rinnovo sono disciplinati dalla
Legge 27 dicembre 1977, n. 968 e dalla Legge regionale 6 marzo
1980, n. 14.
Le tasse devono essere corrisposte entro il
31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.
N. d' ordine: 18; senza corrispondenza
nei DPR indicati nel titolo:
1) Abilitazione dell'esercizio venatorio:
a) con fucile ad un colpo, con falchi e con arco
tassa di rilascio L. 13.000, annuale L. 13.000
b) con fucile a due colpi
tassa di rilascio L. 18.500, annuale L. 18.500
c) con fucile a più di due colpi
tassa di rilascio L. 23.500, annuale L. 23.500
DPR 27 dicembre 1977, n. 968
2) Permesso per la cattura di volatili con reti a norma
dell'art. 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 968
tassa di rilascio L. 100.000, annuale L. 100.000
DPR 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1, lettera o)
DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 99
NOTA
Il versamento della tassa annuale ha la validità di un anno
dalla data di rilascio o di rinnovo dell'abilitazione
all'esercizio venatorio e non è dovuta qualora non si eserciti la
caccia durante l'anno. La ricevuta del versamento deve
essere allegata alla licenza di porto d' armi per uso di caccia.
L'abilitazione all'esercizio venatorio si consegue soltanto
dopo aver superato l'esame previsto dalla legge 27
dicembre 1977, n. 968 e dalla legge regionale 16 agosto 1978, n. 31.
N. 19; 54: Licenza per la pesca nelle acque interne
rilasciata ai termini
dell'art. 3 del RDL 11 aprile 1938, n. 1183 e successive
modificazioni, nonchè della legge regionale 10 luglio
1978, n. 23:
Tipo A: licenza per la pesca professionale valida con tutti
gli attrezzi consentiti
tassa di rilascio L. 5.000, annuale L. 5.000
Tipo B: licenza per i pescatori dilettanti
tassa di rilascio L. 6.000, annuale L. 6.000
DPR 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1, lettera p)
Legge regionale 6 agosto 1978, n. 25
NOTA
Le licenze hanno la durata di sei anni dalla data di rilascio.
I titolari, oltre al pagamento della tassa, devono
corrispondere, contestualmente, le seguenti soprattasse:
-) per la licenza di tipo A: L. 2.500
-) per la licenza di tipo B: L. 3.000
La licenza di tipo B è valida anche per la pesca col bilancione
e per la pesca subacquea da praticarsi in apnea nelle
località consentite da parte di pescatori dilettanti che abbiano
compiuto il diciottesimo anno di età.
Il versamento della tassa annuale ha la validità di un anno
dalla data di rilascio o di rinnovo e non è dovuta qualora
non si eserciti la pesca durante l'anno.
N. 20; 55; (28): Autorizzazione per la pesca nelle acque
interne con apparecchi
a generatore autonomo di energia elettrica
aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione
del patrimonio ittico (art. 1 DL 19 marzo 1948, n. 735
tassa di rilascio L. 3.000, annuale L. 3.000
DPR 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1, lettera p)
NOTA
La tassa annuale deve essere corrisposta entro
il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.
N. 21; 174: Autorizzazione agli scarichi di acque di
rifiuto in acque
pubbliche, o comunque con esse collegati, rilasciata agli
insediamenti diversi da quelli abitativi (articolo 15, 2
comma, e art. 9, ultimo comma della legge 10 maggio 1976,
n. 319 tassa di rilascio L. 30.000, annuale L. 15.000
DPR 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1
DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 100
NOTA
Per insediamenti abitativi si intendono anche quelli adibiti
allo svolgimento di attività alberghiera, turistica,
sportiva, ricreativa, scolastica e sanitaria.
La tassa annuale deve essere corrisposta entro
il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.
N. 22; 178: Autorizzazione per eseguire lavori
di acquicoltura nei
tratti di corsi o bacini pubblici di acqua dolce, privi o
poveri di pesce di importanza economica a norma delle
leggi vigenti tassa di rilascio L. 12.000
DPR 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1 lettera p)
TITOLO III
TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA
N. 23; 89; (59): 1) Autorizzazione rilasciata ai sensi
dell'art. 2 della legge
21 marzo 1958, n. 326, per l'apertura e l'esercizio di uno dei
seguenti complessi ricettivi complementari a carattere
turistico sociale:
accanto alla cifra dell'importo della tassa di rilascio
compare quella dell'importo della tassa annuale: //
a) alberghi od ostelli per la gioventù L. 6.000, L. 6.000; //
b) campeggi di superficie:
non superiore a 5.000 mq. L. 12.000, L. 12.000; //
non superiore a 20.000 mq. L. 24.000, L. 24.000; //
superiore a 20.000 mq. L. 30.000, L. 30.000; //
c) villaggi turistici L. 15.000, L. 15.000; //
d) case per ferie L. 18.000, L. 18.000; //
e) altri allestimenti in genere che non abbiano le caratteristiche
volute dal RDL 18 gennaio 1937, n. 975 convertito
nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive
modificazioni L. 9.000, L. 9.000; //
f) autostelli L. 15.000, L. 15.000; //
se funzionanti su autostrade L. 30.000, L. 30.000; //
2) Autorizzazione rilasciata ai titolari o gestori di uno dei
predetti complessi ricettivi complementari per la nomina
di un proprio rappresentante (art. 6 legge 21 marzo
1958, n. 326) L. 3.000, L. 3.000.
DPR 14 gennaio 1972, n. 6 - art. 1, lettera g)
NOTA
Se le autorizzazioni comprendono anche l'esercizio delle
attività di vendita di bevande analcooliche, o di altri
esercizi di ristorazione, sulle autorizzazioni stesse sono
dovute anche le tasse sulle concessioni regionali previste al
Titolo 1 (n. 7) della presente tariffa.
La tassa annuale deve essere corrisposta entro il
31 gennaio dell'anno cui si riferisce.
N. 24; 95; (64): Licenza per aprire e condurre agenzie
di viaggio nei comuni
con popolazione:
accanto alla cifra dell'importo della tassa di rilascio
compare quella dell'importo della tassa annuale: //
a) fino a 10.000 abitanti L. 18.000, L. 9.000; //
b) da 10.001 a 20.000 abitanti L. 36.000, L. 18.000; //
c) da 20.001 a 50.000 abitanti L. 72.000, L. 36.000; //
d) da 50.001 a 100.000 abitanti L. 108.000, L. 54.000; //
e) da 100.001 a 500.000 abitanti L. 180.000, L. 90.000; //
f) superiore a 500.000 abitanti L. 300.000, L. 150.000.
DPR 14 gennaio 1972, n. 6 - art. 1, 2 comma, lettera f)
DPR 24 luglio 1977, n. 616 - artt. 56 e 58, n. 2)
NOTA
Il rilascio delle licenze a persone fisiche e giuridiche
straniere è subordinato al nulla osta dello Stato, sentita la
Regione.
Non hanno bisogno della licenza, e quindi non sono nemmeno
tenute al pagamento della tassa le aziende che si
occupano esclusivamente della vendita dei
biglietti delle Ferrovie dello Stato.
Oltre al pagamento della sopra indicata tassa, i titolari delle
agenzie sono tenuti a prestare la cauzione di cui all'art.
14 del RDL 23 novembre 1936, n. 2523 nella misura da
L. 500.000 a L. 5.000.000 avuto anche riguardo delle condizioni
previste dal secondo comma dell'art. 5 del citato RDL,
sostituito dall'art. 1 del DPR 28 giugno 1955, n. 630.
La licenza è valida anche per le succursali e filiali con
gestione non autonoma, situate nella stessa o in altre località
della Regione. In tal caso gli interessati devono corrispondere
la tassa regionale nella misura di cui alla lettera f).
Le succursali e le filiali (anche con gestione non autonoma)
delle agenzie aventi la sede principale in altra Regione
sono tenute a munirsi di distinta licenza da rilasciarsi dalla
Regione Emilia - Romagna, con conseguente pagamento
della relativa tassa. In caso di due o più succursali e filiali
si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.
La tassa annuale deve essere corrisposta entro
il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.
TITOLO IV
FIERE E MERCATI
N. 25; 119: Deliberazione relativa a fiere e mercati,
giusta le leggi 17
maggio 1866, n. 2933 e 19 maggio 1976, n. 398, nonchè l'art.
53, (n. 11 del TU delle leggi comunali e provinciali, approvato
con RD 3 marzo 1934, n. 383:
a) per istituzione di fiere e mercati
tassa di rilascio L. 10.000
b) per il cambiamento in modo permanente di fiere e
mercati tassa di rilascio L. 5.000
DPR 15 gennaio 1972, n. 7 - art. 1, lettera a)
NOTA
La tassa è dovuta per ciascuna fiera o mercato cui si riferisce
il cambiamento in modo permanente.
TITOLO V
AGRICOLTURA
N. 26; 121: Licenza dell'Ispettorato Provinciale
dell'Agricoltura per
l'esercizio della trebbiatura a macchina azionata a motore
(art. 5 DLL 3 luglio 1944, n. 152):
-) per ogni trebbiatrice o sgranatrice di qualunque tipo
e qualunque sia la lunghezza del battitore
tassa di rilascio L. 3.000
DPR 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1, lettera c).
NOTA
La licenza di trebbiatura ha valore soltanto per la
macchina o le macchine trebbiatrici, per la specie di piante, per
l'annata agraria e nell'ambito della provincia
per la quale è stata rilasciata.
Il trebbiatore che intende impiegare le proprie macchine
nel territorio di altre province deve sottoporre la licenza al
visto di autorizzazione degli Ispettorati Provinciali
dell'Agricoltura competenti per territorio
(art. 6 del RDL 23 aprile
1942, n. 433).
La licenza scade il 31 dicembre di ogni anno. la rinnovazione
può essere richiesta entro il 30 aprile di ciascun anno.
La sopraindicata tassa deve essere versata dagli aspiranti
alla licenza per l'esercizio della trebbiatura a macchina
all'atto in cui viene inoltrata la domanda per ottenere la
licenza stessa o il visto di autorizzazione.
Fra le macchine trebbiatrici debbono comprendersi sia le
trebbiatrici propriamente dette, in uso per qualsiasi specie
di pianta, sia le altre macchine, quali sgranatoi, che compiono
le operazioni di separazione delle granelle dal resto delle
parti di pianta da cui sono portate.
Sono esentate dalla sopraindicata tassa le licenze
rilasciate per le trebbiatrici di società cooperative e di centri
macchine degli enti di riforma fondiaria.
N. 27; 130; (86): Autorizzazione per impiantare vivai di
piante, stabilimenti
orticoli e stabilimenti per la preparazione e selezione dei
semi od esercitare il commercio di piante, parte di piante e
semi (art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987 e art. 11 del
RD 12 ottobre 1933, n. 1700)
tassa di rilascio L. 13.000
DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 66, 1 comma
TITOLO VI
ACQUE MINERALI E TERMALI, CAVE E TORBIERE
N. 28; 163; (99): Permesso per la ricerca di sorgenti
di acque minerali e
termali (artt. 4, 5 del RD 29 luglio 1927, n. 1443, e modifiche
di cui al DPR 28 giugno 1955, n. 620, artt. 1 e 2)
tassa di rilascio L. 30.000
DPR 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1, lettera a)
NOTA
Oltre alla tassa di concessione è dovuto il diritto
proporzionale annuo, previsto dalla vigente normativa in materia.
N. 29; 165; (101): Autorizzazione a trasferire il
permesso di ricerca di sorgenti
di acque minerali e termali, di cui sopra (art. 8 del
RD 29 luglio 1927, n. 1443)
tassa di rilascio L. 150.000
DPR 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1, lettera a)
N. 30; 167: Decreto che autorizza il trasferimento
per atto tra vivi
della concesione per la coltivazione di giacimenti di acque
minerali e termali (art. 27 del RD 29 luglio 1927, n.
1443) tassa di rilascio L. 150.000
DPR 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1, lettera a)
N. 31; 168; (104): Autorizzazione per l'iscrizione di
ipoteche sui giacimenti
di acque minerali e termali e loro pertinenze (art. 22, 2
comma, RD 29 luglio 1927, n. 1443) e sulle cave e torbiere
e loro pertinenze (art. 45, 2 comma, RD 29 luglio 1927, N.
1443, sostituito dall'art. 7 del DPR 28 giugno 1955,
n. 620) tassa di rilascio L. 15.000
DPR 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1, 1 comma
N. 32; 169: Concessione per la coltivazione di
giacimenti di acque
minerali e termali di cui agli artt. 14 e segg. del RD 29
luglio 1927, n. 1443, e art. 5 del DPR 28 giugno 1955, n.
620) tassa di rilascio L. 300.000
DPR 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1, elttera a)
NOTA
Oltre alla tassa di concessione è dovuto il diritto
proporzionale annuo, previsto dalla vigente normativa in materia.
N. 33; 170: Concessione per la coltivazione di cave
e torbiere data
dalla Regione a favore di terzi, quando il proprietario non
la intraprenda in proprio e non dia alla coltivazione medesima
sufficiente sviluppo (art. 45, 2 comma, del RD 29
luglio 1927, n. 1443, sostituito dall'art. 7 del DPR 28 giugno
1955, n. 620) tassa di rilascio L. 60.000
DPR 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1, lettera e)
NOTA
Oltre alla tassa di concessione è dovuto il diritto
proporzionale annuo, previsto dalla vigente normativa in materia.
TITOLO VII
TRAMVIE E SIMILI - LINEE AUTOMOBILISTICHE
NAVIGAZIONE E PORTI LACUALI
N. 34; 152: Autorizzazione per introdursi nei fondi
altrui allo scopo
dello studio preliminare di un progetto di impianto di via
funicolare area privata - di interesse regionale - (art. 30
del DPR 28 giugno 1955, n. 771)
tassa di rilascio L. 6.000
DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1, lettera a)
N. 35; 153: Concessione della costruzione e dell'esercizio
di vie funicolari
aeree (funivie) - di interesse regionale - in servizio
pubblico, per trasporto di persone e di cose (art. 20 del
DPR 28 giugno 1955, n. 771):
a) se adibite al trasporto di cose
tassa di rilascio L. 15.000, annuale L. 7.500
b) se adibite al trasporto di persone:
con cabine di portata fino a 30 persone
tassa di rilascio L. 60.000, annuale L. 30.000
con cabine di portata oltre 30 persone
tassa di rilascio L. 90.000, annuale L. 45.000
DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1, lettera a)
NOTA
Le funivie adibite al trasporto promiscuo di persone
(non oltre 15) e di cose, concesse esclusivamente per i servizi
forestali ed agricoli, sono soggette alla sola
tassa di cui alla lettera a).
I titolari delle concessioni sono inoltre tenuti, ai sensi
della legge 23 giugno 1927, n. 1110, al pagamento del contributo
di sorveglianza nella seguente misura complessiva:
1) funivie, escluse le seggiovie (fino a m. 750):
a) per la costruzione L. 315.000
b) per l'esercizio L. 157.000
2) funivie, escluse le seggiovie (oltre m. 750):
a) per la costruzione L. 420.000 per Km.
b) per l'esercizio L. 210.000 per Km.
La tassa annuale e il contributo di sorveglianza devono
essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio
dell'anno cui si riferiscono per mantenere in
vigore la concessione.
N. 36; 154: Licenza d' impianto di funicolari aeree,
o teleferiche - di
interesse regionale - destinate al trasporto di prodotti
agrari, minerali e forestali e di qualsiasi altra industria
(artt. 4 e 7, 1 comma, del RD 25 agosto 1908, n. 829,
sostituito dagli artt. 33 e 35 del DPR 28 giugno 1955, n.
771):
a) se rilasciata dal Presidente della
Giunta Provinciale tassa L. 18.000
b) se rilasciata dal Sindaco tassa L. 9.000
DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1, lettera a)
DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 84
N. 37; 155: Licenza di esercizio di funicolari aeree,
o teleferiche - di
interesse regionale - rilasciata nel caso contemplato dal
3 comma dell'art. 14 dal RD 25 agosto 1908, n. 829, sostituito
dall'art. 38 del DPR 28 giugno 1955, n. 771, e cioè
quando la funicolare interessi corsi d' acqua, strade, ferrovie
ed altre opere pubbliche:
a) se rilasciata dal Presidente della Giunta Provinciale
tassa L. 18.000, annuale L. 18.000
b) se rilasciata dal Sindaco
tassa L. 12.000, annuale L. 12.000
DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1, lettera a)
DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 84
NOTA
La tassa è dovuta indipendentemente da quella per la
licenza di impianto della teleferica o funicolare aerea.
La tassa annuale deve essere corrisposta entro
il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.
N. 38; 156: Concessione di filovie - di interesse
reionale - (art. 19
del DPR 28 giugno 1955, n. 771):
a) se emessa dal Presidente della Giunta regionale:
1) filoservizi di cui, rispettivamente ai punti 1) e 2) del 3
comma dell'art. 2 della legge regionale 45/ 1979, classificati
ordinari o speciali - nella misura stabilita dall'art. 61
della citata legge regionale
tassa di rilascio L. 5.000, annuale L. 5.000
2) per altri filoservizi:
-) già di pertinenza del Ministero dei Trasporti
tassa di rilascio L. 75.000, annuale L. 37.500
-) già di pertinenza della Direzione Compartimentale o
Ufficio distaccato della Mototrizzazione Civile dei Trasporti
in Concessione
tassa di rilascio L. 45.000, annuale L. 22.500
b) se emessa dal Sindaco
tassa di rilascio L. 30.000, annuale L. 15.000
DPR 14 gennaio 1972 n. 5 art. 1, lettera a)
DPR 24 luglio 1977, n. 616 art. 84.
NOTA
I titolari delle concessioni sono inoltre tenuti al pagamento
del contributo di sorveglianza nella seguente misura
complessiva:
a) per la costruzione L. 10.500 per Km / rete
b) per l'esercizio L. 5.250 per Km / rete
La tassa annuale ed il contributo di sorveglianza devono
essere corrisposti, contestualmente, entro il 31 gennaio
dell'anno cui si riferiscono.
N. 39; 157: Concessione per l'impianto e l'esercizio
pubblico di slittovie,
sciovie e altri mezzi di trasporto terrestri a fune
senza rotaia - di interesse regionale - (art. 26 del DPR
28 giugno 1955, n. 771):
a) se emessa dal Presidente della Giunta regionale
tassa di rilascio L. 30.000, annuale L. 15.000
b) se emessa dal Presidente della Giunta provinciale
tassa di rilascio L. 18.000 annuale L. 9.000
c) se emessa dal Sindaco
tassa di rilascio L. 9.000, annuale L. 4.500
DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1, lettera a)
DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 84
NOTA
Quando l'impianto abbia carattere di stabilità per ciò che si
riferisce alle parti meccaniche, ai fabbricati e alla linea,
la concessione ha la durata massima di anni dieci, salvo rinnovo.
Negli altri casi la concessione ha la durata di una
stagione, salvo rinnovo di stagione in stagione.
I titolari delle concessioni sono inoltre tenuti, ai sensi
del RDL 7 settembre 1938, n. 1696 al pagamento del
contributo di sorveglianza nella seguente misura complessiva:
a) seggiovie, slittovie, sciovie e simili:
1) per la costruzione, per ciascun impianto L. 105.000
2) per l'esercizio, per ciascun impianto
tassa di rilascio L. 52.500
b) ascensori in servizio pubblico:
1) per la costruzione, per ciascun impianto
tassa di rilascio L. 84.000
2) per l'esercizio, per ciascun impianto
tassa di rilascio L. 42.000
La tassa annuale ed il contributo di sorveglianza
devono essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio
dell'anno cui si riferiscono.
N. 40; 184; (110): Concessione per servizi pubblici di
linea - di interesse
regionale - di autotrasporti di merci, rilasciate ai sensi
dell'art. 7 della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sostituita
dall'art. 60 del DPR 28 giugno 1955, n. 771, nonchè dall'
art. 14 della legge 18 marzo 1968, n. 413:
-) per ogni veicolo, comprese le appendici e per ogni rimorchio
di qualsiasi tipo, cui si riferisce la concessione:
a) portata sino a 35 ql.
tassa di rilascio L. 9.000, annuale L. 9.000
b) portata oltre 35 ql.
tassa di rilascio L. 12.000, annuale L. 12.000
DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1, lettera b)
DPR 24 luglo 1977, n. 616 - art. 84
NOTA
Nel caso di passaggio di proprietà di un autoveicolo già
munito di concessione per trasporto di merci di linea, il
nuovo proprietario per poter effettuare il trasporto di merci
con detto autoveicolo deve munirsi di altra apposita
concessione, con il relativo pagamento della tassa.
La tassa annuale deve essere corrisposta entro il
31 gennaio dell'anno cui si riferisce.
N. 41; 185: Concessione, tanto provvisoria che
definitiva, di servizi
pubblici di linea automobilistici - di interesse regionale
-) per persone, bagagli e pacchi agricoli di qualunque
natura e durata che si effettuano ad itinerario fisso anche
se abbiano carattere saltuario (artt. 1 e 2 della L. 28- 9- 1939
n. 1822, artt. 45 e 46 del DPR 28- 6- 1955 n. 771 a artt. 2,
16 e 61 della LR 1- 12- 1979, n. 45):
A) servizi di cui, rispettivamente, ai punti 1) e 2) del terzo
comma dell'art. 2 della LR 45/ 1979, classificati ordinari o
speciali
-) misura stabilita dall'art. 61 della citata LR
tassa di rilascio L. 5.000, annuale L. 5.000 (1)
B) servizi di cui al punto 3) del terzo comma dell'art. 2
della LR 45/ 1979, classificati di Gran Turismo:
-) con frequenza giornaliera tassa di rilascio L. 84.500
-) con frequenza non superiore a 4 giorni per settimana
tassa di rilascio L. 51.000
-) con frequenza non superiore a 2 giorni per settimana
tassa di rilascio L. 17.000
C) per servizi di cui, rispettivamente, ai punti 4) e 5) del
terzo comma dell'art. 2 della LR 45/ 1979, classificati occasionali
o sperimentali nonchè per i prolungamenti di
linee urbane nel territorio di altro comune, assentiti ai
sensi dell'ultimo comma dell'art. 16 della LR 45/ 1979:
1) servizi occasionali o sperimentali
-) per il primo giorno di validità tassa di rilascio L. 2.000
-) per ogni giorno di ulteriore validità tassa di rilascio L.
1.000 (2)
2) assenso a prolungamenti di linee urbane nel territorio
di altri comuni tassa di rilascio L. 5.000, annuale L. 5.000 (1)
(1) per le concessioni aventi durata superiore ad un anno
(2) fino ad un max. di L. 20.000
DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1, lett. b)
NOTA
La tassa annuale deve essere corrisposta entro il
31 dicembre dell'anno precedente a cui si riferisce il tributo, per
mantenere in vigore la concessione.
Per le concessioni tanto provvisorie che definitive,
autorizzanti l'esercizio di autolinee per periodi non superiori al
semestre, la misura della tassa è ridotta a metà.
Sono considerati autoservizi di Gran Turismo quelli
che presentano le caratteristiche di cui all'art. 2 della legge
regionale 1 dicembre 1979, n. 45.
I concessionari sono inoltre tenuti, ai sensi dell'art. 26
della legge 28 settembre 1939, n. 1822 al pagamento del
contributo di sorveglianza in conformità alla fascia nella
quale rientra la lunghezza complessiva del percorso di ogni
servizio pubblico concesso o assentito,
qui di seguito indicata:
1) se di competenza regionale, per ogni giorno
effettivo di servizio:
a) fino a Km. 20 L. 50
b) fino a Km. 40 L. 150
c) fino a Km. 60 L. 300
d) fino a Km. 80 L. 500
e) oltre Km. 80 L. 750
2) se di competenza comunale, per ogni giorno di
effettivo servizio: L. 100.
Il predetto contributo di sorveglianza deve essere
corrisposto contestualmente alla tassa annuale.
La Giunta regionale assume le disposizioni necessarie
per definire le misurazioni delle lunghezze dei percorsi dei
servizi pubblici di trasporto persone di interesse regionale
ai fini del calcolo del citato contributo di sorveglianza.
N. 42; 186: Concessione per l'esercizio di servizi
pubblici di linee di
navigazione interna per trasporto di persone o di cose ai
sensi dell'art. 225, 1 comma, del codice della navigazione,
Tassa di rilascio L. 18.000,
Tassa annuale L. 18.000
DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 4
DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 97
NOTA
I concessionari sono inoltre tenuti, ai sensi del DPR
28 giugno 1949, n. 631, al pagamento del contributo di
sorveglianza nella misura complessiva di L. 15.750 per Km.
La tassa annuale ed il contributo di sorveglianza devono
essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio
dell'anno cui si riferiscono.
N. 43; 187: Concessione per l'esercizio di servizi
pubblici di navigazione
interna di rimorchio o di traino con mezzi meccanici,
ai sensi dell'art. 225, 2 comma, del codice della navigazione
tassa di rilascio L. 12.000, annuale L. 12.000
DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 4
DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 97
NOTA
I concessionari sono inoltre tenuti, ai sensi del DPR
28 giugno 1949, n. 631, al pagamento del contributo di
sorveglianza nella misura complessiva di L. 15.750 per Km.
La tassa annuale ed il contributo di sorveglianza
devono essere corrisposti, contestualmente, entro il 31 gennaio
dell'anno cui si riferisocno.
N. 44; 188: Autorizzazione per l'esercizio di servizi
di navigazione interna
di trasporto di rimorchio o di traino, non compresi
nei numeri precedenti, ai sensi dell'art. 226 del codice
della navigazione tassa di rilascio L. 6.000
DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - artt. 4 e 5
DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 97
N. 45; 189: Autorizzazione al trasporto ed al
rimorchio con navi e
galleggianti, mediante annotazione apposta dall'ufficio
d' iscrizione sulla licenza di navigazione, ai sensi dell'art.
227 del codice della navigazione
tassa di rilascio L. 12.000
DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 4
DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 97
N. 46; 197: Permesso rilasciato per trasporto ai sensi
dell'art. 34 del
TU delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con
DPR 5 febbraio 1953, n. 39, per effettuare corse per trasporto
viaggiatori fuori linea con autobus adibiti ai servizi
pubblici regolarmente concessi od autorizzati aventi interesse
regionale:
per il primo giorno di permesso L. 6.000
per ogni giorno di ulteriore validità L. 3.000
DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1, lettera b) e art. 3,
lettera c)
DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 84
NOTA
Il permesso non può avere una durata superiore a cinque giorni.
TITOLO VIII
ARTIGIANATO
N. 47; 204; (117): Iscrizione in albi, ruoli ed elenchi per
l'esercizio di arti e
mestieri tassa di rilascio L. 5.500
DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 63, lettera c)