TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI.  TARIFFA.
      (Accanto al numero d' ordine compare la cifra relativa al
    numero d' ordine del DPR 1961/ 121.  L'eventuale cifra
    ancora successiva indicata fra parentesi si riferisce al
    numero d' ordine del DPR 1972/ 641.


    TITOLO I
    IGIENE E SANITA'


     N. 1;  15: Concessione per l'apertura e l'esercizio
    di farmacie nei
    comuni o frazioni di comuni con popolazione: //
    a) fino a 5.000 abitanti
    tassa di rilascio L. 40.000, annuale L. 8.000;  //
    b) da 5.001 a 10.000 abitanti
    tassa di rilascio L. 125.000, annuale L. 25.000;  //
    c) da 10.001 a 15.000 abitanti
    tassa di rilascio L. 250.000, annuale L. 50.000;  //
    d) da 15.001 a 40.000 abitanti
    tassa di rilascio L. 400.000, annuale L. 80.000;  //
    e) da 40.001 a 100.000 abitanti
    tassa di rilascio L. 600.000, annuale L. 120.000;  //
    f) da 100.001 a 200.000 abitanti
    tassa di rilascio L. 800.000, annuale L. 160.000;  //
    g) da 200.001 a 500.000 abitanti
    tassa di rilascio L. 1.250.000, annuale L. 250.000;  //
    h) superiore a 500.000 abitanti
    tassa di rilascio L. 2.000.000, annuale L. 400.000.
     DPR 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1, 2  comma, lettera m)
      NOTA
      La popolazione va calcoltata in base
    ai risultati dell'ultimo censimento.
      La tassa riflette non soltanto le concessioni per l'apertura
    e l'esercizio di nuove farmacie, ma anche le concessioni
    per l'esercizio di farmacie già istituite e
    conferite ad altri titolari.
      La concessione per l'apertura e l'esercizio di una farmacia
    è valevole, ai sensi dell'articolo 109 del TU delle leggi
    sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 solo per la sede indicata nella
    concessione stessa e pertanto la tassa è dovuta, anche nel
    caso in cui venga concesso il trasferimento da una sede
    ad un' altra dello stesso Comune.  La tassa invece non è dovuta
    nel caso di trasferimento di farmacia entro i limiti della
    stessa sede, ai sensi del secondo comma del citato articolo 109 e
    dell'articolo 28 del regolamento 30 settembre 1938, n. 1706.
      La tassa di esercizio deve essere corrisposta anche
    dai titolari di farmacie legittime e privilegiate.
      Analogamente la tassa è dovuta per l'autorizzazione
    alla gestione provvisoria delle farmacie di cui al penultimo
    comma dell'articolo 369 del suddetto TU.
      La tassa è ridotta alla misura di un quarto di quella
    dovuta dal titolare della farmacia principale, quando si tratti di
    farmacia succursale istituita ai sensi dell'articolo 116
    del citato TU.
      Non è dovuta tassa di rilascio per le concessioni provvisorie
    emesse ai sensi del primo comma dell'articolo 129 del
    citato TU, nè nel caso previsto dal secondo comma
    dell'articolo 68, del regolamento 30 settembre 1938, n. 1706;  è   dovuta bens젬a tassa annuale di esercizio.
      Sono esenti dal pagamento delle tasse sopra indicate
    le autorizzazioni rilasciate per la gestione di farmacie interne
-) esclusa qualsiasi facoltà di vendita al pubblico -
    da parte delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e
    nelle province per gli ospedali psichiatrici e per le
    altre istituzioni ospedaliere che da esse dipendono (art. 114 del
    succitato TU, modificato dall'art. 1 della legge 20 maggio 1960, n.
    519).
     Sono esenti dal pagamento delle tasse sopra indicate
    le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza.
      Oltre alla tassa di concessione, i titolari delle farmacie
    sono tenuti al pagamento di una tassa annuale di ispezione
    regionale, ai sensi dell'articolo 128 TU delle leggi
    sanitarie, nella seguente misura:
-) nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti L. 6.000
-) nei comuni con popolazione da 10.001 a 40.000 abitanti L. 10.000
-) nei comuni con popolazione da 40.001 a 100.000 abitanti L. 20.000
-) nei Comuni con popolazione da 100.001 a 200.000 abitanti L.
    50.000
-) nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti L. 70.000
      I titolari di farmacie non rurali sono tenuti, inoltre,
    al pagamento di un contributo annuo, ai sensi della legge 22
    novembre 1954, n. 1107, nella seguente misura:
-) nei comuni con popolazione da 5.000 a 10.000 abitanti L. 12.000
-) nei comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti L. 15.000
-) nei comuni con popolazione da 15.001 a 40.000 abitanti L. 30.000
-) nei comuni con popolazione da 40.001 a 100.000 abitanti L. 60.000
-) nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti L.
    120.000
     Le tasse e il contributo vanno corrisposti entro il 31
    gennaio dell'anno cui si riferiscono.


     N. 2;  22;  (10): Autorizzazione all'apertura ed all'esercizio
    di stabilimenti
    di produzione o di smercio di acque minerali, naturali od
    artificiali (art. 199, 1  comma del TU delle leggi sanitarie e
    successive modificazioni).  tassa di rilascio L. 338.000
     DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 27, lettera f)
      L'autorizzazione è sempre necessaria anche se l'acqua
    venga posta in vendita alla fonte e nello stabilimento di
    produzione (art. 4 del reg. 28 settembre 1919, n. 1924).
      Quando trattasi di più sorgenti tra loro diverse per
    composizione o per modo di utilizzazione occorrono distinte
    autorizzazioni di produzione o di smercio (art. 5 ultimo
    comma del reg. succitato) comportanti ciascuna il pagamento
    della tassa.
      Qualunque modificazione deve essere autorizzata
    con un nuovo decreto da assoggettarsi a tassa.


     N. 3;  24;  (11): Autorizzazione all'impianto ed
    esercizio di fabbriche di
    acque gassate o di bibite analcooliche
    (art. 30 del DPR 19
    maggio 1958, n. 719).  tassa di rilascio L. 169.000
     DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 27, lettere e) ed f).


     N. 4;  25;  (12): Autorizzazione all'apertura ed
    all'esercizio di stabilimenti
    termali gestiti da privati, siano essi persone fisiche o giuridiche
    o associazioni nin riconosciute, nei quali si utilizzano
    a scopo terapeutico acque minerali, peloidi quali
    fanghi, limi, muffe e simili, nonchè stufe naturali e artificiali
    tassa di rilascio L. 338.000, annuale L. 169.000
     DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 27, lett. a)
      Legge 23 dicembre 1978, n. 833 - art. 43
      NOTA
      E' soggetta alla tassa l'autorizzazione per ogni
    ampliamento e trasformazione.
      La stessa tassa si applica per ogni innovazione o modificazione
    agli elementi essenziali dell'autorizzazione originaria
    e per ogni cambiamento del concessionario o del direttore
    tecnico, nonchè ai reparti dei complessi ricettivi (alberghi,
    pensioni, ecc.) o dei comuni stabilimenti balneari in cui si
    effettuano cure termali, idroterapiche, fisiche ed affini (art.
    18 regolamento 28 settembre 1913, n. 1924).
      Ai presidi diagnostici, curativi e riabilitativi ambulatoriali
    annessi ai reparti termali si applica la tassa prevista dalla
    successiva voce d' ordine 6 (legge regionale 8 gennaio 1980, n. 2).
      Le tasse annuali di cui sopra devono essere corrisposte
    entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.


     N. 5;  27: Autorizzazione per aprire o mantenere
    in esercizio case o
    istituti di cura dotati di reparti di degenza e di servizi di
    diagnosi e cura, gestiti da privati, siano essi persone fisiche
    o giuridiche o associazioni non riconosciute (art. 193
    del TU delle leggi sanitarie, art. 52 della legge 12 febbraio
    1968, n. 132, nonchè art. 43 della legge 23 dicembre 1978 n.
    833);
-) se la casa di cura o l'istituto hanno non più di 50 posti
    letto tassa di rilascio L.  260.000, annuale L. 130.000
-) se l'istituto non ha più di 100 posti letto
    tassa di rilascio L. 600.000, annuale L. 300.000
-) se l'istituto ha più di 100 posti letto
    tassa di rilascio L. 1.500.000, annuale L. 750.000
     DPR 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1 lett. e)
      NOTA
      Non sono soggetti alla sopra indicata tassa i presidi diagnostici,
    curativi e riabilitativi ambulatoriali annessi alle case
    di cura o agli istituti di cui sopra.
      La stessa tassa si applica per ogni innovazione o modificazione
    agli elementi essenziali dell'autorizzazione originaria
    e per ogni cambiamento del titolare o del direttore sanitario.
      La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio
    dell'anno cui si riferisce.


     N. 6;  25- 27;  (12): Autorizzazione all'apertua ed
    all'esercizio di stabilimenti
    sanitari gestiti da privati, siano essi persone fisiche o giuridiche
    o associazioni non riconosciute, con i quali si
    provvede, senza bisogno di degenza, salvo, eventualmente,
    durante alcune ore del giorno, alla diagnosi, alla cura o
    alla riabilitazione di cittadini italiani o stranieri;
      a) gabinetti medici ed ambulatori in genere dove si applicano,
    anche saltuariamente, la radioterapia e la radiumterapia
    (artt. 194, 196 del TU delle leggi sanitarie e
    art. 24 del DPR 10 gennaio 1955, n. 854)
    tassa di rilascio L. 450.000, annuale L. 225.000
      b) presidi ambulatoriali e gabinetti di analisi per il pubblico
    tassa di rilascio L. 50.000, annuale L. 25.000
     DPR 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1, lett. e)
      NOTA
      Sono ambulatori gli istituti aventi individualità e
    organizzazione propria ed autonoma e che, quindi, non costituiscono
    lo studio privato o personale in cui il medico esercita
    la professione.
      Essi presentano le stesse caratteristiche delle case ed
    istituti di cura che possono essere autorizzati anche a favore di
    chi non sia medico.
      Conseguentemente non sono soggetti ad autorizzazione
    e quindi al pagamento delle tasse sopradistinte i gabinetti
    personali e privati, in cui i medici generici e specializzati,
    compresi gli odontoiatri, esercitano la loro professione (art. 18
    legge regionale 8 gennaio 1980, n. 2).
      Sono soggetti alla sopraindicata tassa di cui alla
    lettera a) i gabinetti o gli ambulatori ove si impiegano anche
    saltuariamente sostanze radioattive naturali o artificiali
    a scopo diagnostico o terapeutico, ovvero apparecchi contenenti
    dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni
    ionizzanti a scopo diagnostico e terapeutico.
      La tassa di cui alla lettera b) si applica a tutti gli
    ambulatori, i gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di
    accertamento diagnostico ed agli stabilimenti di cure fisiche
    di qualsiasi natura (art. 17, 2  comma, legge regionale 8
    gennaio 1980, n. 2).
      Ai sensi dell'art. 196 del TU delle leggi sanitarie, i
    titolari autorizzati all'esercizio dei gabinetti medici ed
    i possessori
    di apparecchi di radioterapia e di radiumterapia sono tenuti
    anche al pagamento della tassa annua d' ispezione nella
    seguente misura:
      1) apparecchi con tensione uguale o superiore a 100 Kw L. 50.000
      2) apparecchi con tensione inferiore a 100 Kw L. 20.000
      I possessori di due o più apparecchi di ciascuna delle
    categorie 1) e 2) sono tenuti al pagamento della intera tassa di
    ispezione per il primo e per la metà della tassa per ciascuna
    degli altri.
      Alla stessa tassa annua di ispezione sono assoggettati i
    possesori di apparecchi radiologici usati anche a scopo
    diverso da quello terapeutico.
      Sono esonerati dal pagamento delle tasse di concessione e
    di ispezione gli ambulatori comunali, gli enti che abbiano
    scopo di beneficenza e di assistenza sociale, nonchè gli enti
    pubblici di assistenza;  gli istituti scientifici soltanto per gli
    apparecchi di radioterapia e di radiumterapia da essi utilizzati.
      Le tasse annuali di cui sopra devono essere corrisposte
    entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.


     N. 7;  28: Licenza per la pubblicità a mezzo della stampa ed in
    qualsiasi altro modo:
      a) per ambulatori o case o istiutti di cura medico - chirurgica
    o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti
    (art. 201, primo comma del TU delle leggi sanitarie,
    sostituito dall'art. 7 della legge 1 maggio 1941, n. 422, e art.
    25 del DPR 10 giugno 1955, n. 854)
    tassa di rilascio L. 7.500, annuale L. 7.500
     DPR 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1 secondo comma,
    lettera f)
      b) per iniziative tese alla pubblicità di mezzi per prevenzione
    e cura delle malattie, cure fisiche ed affini (art.
    201, primo comma del TU delle leggi sanitarie sostituito
    dall'art. 5 della legge 1 maggio 1941,  n. 422)
    tassa di rilascio L. 15.000, annuale L. 15.000
     DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 27, lettera a)
      NOTA
      Sono dovute tante tasse quanti sono i testi o manifesti
    pubblicitari, anche se l'autorizzazione viene concessa con un
    unico provvedimento.
      La tassa annuale deve essere corrisposta entro il
    31 gennaio dell'anno in cui si riferisce.


     N. 8;  30: Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 231 del
     TU delle
    leggi sanitarie modificato dalla legge 28 giugno 1955, n.
    630, per l'apertura dei seguenti pubblici esercizi, e vidimazione
    annuale dell'autorizzazione medesima: //
    accanto alla cifra dell'importo della tassa di rilascio
    compare quella dell'importo della tassa annuale: //
      a) degli alberghi e ristoranti di lusso L. 270.000, L. 270.000;  //
      b) degli alberghi e ristoranti di 1a ctg.
    L. 150.000, L. 150.000;  //
      c) degli alberghi e ristoranti di 2a ctg. e delle pensioni di
    1a ctg.
    L. 50.000, L. 50.000;  //
      d) degli alberghi e ristoranti di 3a ctg. e delle pensioni di
    2a ctg.
    L. 30.000, L. 30.000;  //
      e) degli alberghi, ristoranti o pensioni di altre categorie:
    nei comuni o centri abitati (frazioni)
    con popolazione superiore a 500.000 abitanti
    L. 26.000, L. 26.000;  //
    idem con popolazione superiore a 100.000 abitanti
    L. 18.000, L. 18.000;  //
    idem con popolazione superiore a 50.000 abitanti
    L. 15.000, L. 15.000;  //
    idem con popolazione superiore a 10.000 abitanti
    L. 8.000, L. 8.000;  //
    idem con popolazione non superiore a 10.000 abitanti
    L. 3.000, L. 3.000;  //
      f) delle locande, degli alberghi diurni, degli esercizi di
    affittacamere, delle mescite, dei caffè, delle osterie, degli
    esercizi di vendita di bibite analcoliche:
    nei comuni o centri abitati (frazioni)
    con popolazione superiore a 500.000 abitanti
    L. 15.000, L. 15.000;  //
    idem con popolazione superiore a 100.000 abitanti
    L. 11.000, L. 11.000;  //
    idem con popolazione superiore a 50.000 abitanti
    L. 6.000, L. 6.000;  //
    idem con popolazione superiore a 10.000 abitanti
    L. 3.500, L. 3.500;  //
    idem con popolazione non superiore a 10.000 abitanti
    L. 2.000, L. 2.000.
     DPR 14 gennaio 1972, n. 4 art. 1, lettera a)
      NOTA
      La vidimazione deve aver luogo, col pagamento della
    tassa annuale sopraindicata, entro il mese di gennaio dell'anno
    per il quale la detta formalità deve essere adempiuta.
      La popolazione va calcolata in base ai risultati dell'ultimo
    censimento.
      Rientrano nella categoria dei pubblici esercizi di cui
    alla lettera f) gli spacci, mense, mescite e consimili,
    gestiti anche
    da Cral o circoli ricreativi o culturali.
      Per la classificazione degli alberghi e delle pensioni
    valgono le norme di cui al RDL 18 gennaio 1937, n. 975, e
    successive modificazioni.
      Per la classificazione degli altri esercizi valgono le
    norme di cui alla legge 14 ottobre 1974, n. 524,
    ed i criteri di cui al
     DM 22 luglio 1977 e relativi allegati.
      L'autorizzazione occorre anche per le dipendenze
    staccate dall'esercizio principale dell'albergo,
    costituendo, queste,
    esercizi a se stanti.
      Allorquando l'autorizzazione comprenda più attività, le
    tasse di rilascio e annuali sono dovute nella misura prevista
    per l'attività principale.


     N. 9;  32: Autorizzazione all'apertura e all'esercizio
    di rivendite di
    latte (art. 22 del RD 9 maggio 1929, n. 994)
    tassa di rilascio L. 3.000, annuale L. 1.500
     DPR 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1, lettera a)
      NOTA
      Sono esonerati dall'autorizzazione i caffè ed i bar, che del
    latte si servono soltanto per preparare anche bevande il cui
    smercio deve intendersi debitamente autorizzato dalla
    licenza necessaria per l'apertura e gestione dell'esercizio.
      La tassa annuale deve essere corrisposta entro
    il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.


     N. 10;  34: Autorizzazione a produrre e mettere in
    commercio crema,
    panna montata e analoghi, yogurt e simili, latte in polvere
    e in blocchi, latte condensato e simili (art. 46 del RD 9
    maggio 1929, n. 994
    tassa di rilascio L. 60.000, annuale L. 30.000
     DPR 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1, lettera a)
      NOTA
      Non hanno l'obbligo di munirsi dell'autorizzazione sopra
    indicata le gelaterie, pasticcerie e simili che si servono dei
    derivati del latte come ingredienti sussidiari nella manipolazione
    dei prodotti al cui smercio attendono ed i commercianti
    che non producono, ma che attendono soltanto
    alla vendita al pubblico del latte in polvere, in blocchi già
    preparati e confezionati.
      Sono esonerati dal pagamento della tassa le rivendite
    di latte ed i pubblici esercizi che producono panna montata
    per la vendita diretta al pubblico.
      La tassa annuale deve essere corrisposta
    entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.


     N. 11;  37;  (17): Autorizzazione per la produzione e confezione
    a scopo di
    vendita di estratti di origine animale o vegetale o di prodotti
    affini destinati alla preparazione di brodi o condimenti
    (art. 1 della legge 6 ottobre 1950, n. 836 e art. 1 DPR
    30 maggio 1953, n. 567)
    tassa di rilascio L. 338.000
     DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 27, lettera 1)
      NOTA
      La domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione sopra indicata
    deve essere rivolta alla Regione, distintamente per
    ogni singolo prodotto.


     N. 12;  37bis;  (18): Autorizzazione per la produzione a scopo
    di vendita, per
    la preparazione per conto terzi o per la distribuzione per
    consumo, degli integratori e degli integratori medicati per
    mangimi (art. 6 della legge 8 marzo 1968, n. 399)
    tassa di rilascio L. 34.000
     DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 27, lettera l)


     N. 13;  39;  (19): Autorizzazione per l'impianto e la gestione
    di una pubblica
    stazione di fecondazione equina (art. 1 della legge 3
    febbraio 1963, n. 127);
      a) se trattasi di stazione di fecondazione di cavalli di
    pregio tassa di rilascio L. 253.500
      b) in tutti gli altri casi
    tassa di rilascio L. 34.000
     DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 27, lettera l) e art. 75


     N. 14;  41;  (20): Autorizzazione per le attività relative
    alla fecondazione
    artificiale degli animali, rilasciate:
      a) per l'attivazione e l'esercizio di impianti destinati
    alla suddetta fecondazione (art. 1 della legge 25 lulgio
    1952, n. 1009 integrato dall'art. 40 del DPR 10 giugno
    1955, n. 854 e art. 7 del DPR 28 gennaio 1953, n. 1256)
    tassa di rilascio L. 84.500
      b) per l'attivazione e l'esercizio di sottocentri destinati
    alla suddetta fecondazione (art. 40 del DPR 10 giugno
    1955, n. 854 e art. 8 del DPR n. 1256, succitato)
    tassa di rilascio L. 42.500
     DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 27, lettera l)


     N. 15;  224;  (122): Provvedimento amministrativo che abilita all'
    esercizio di un' arte ausiliaria delle professioni sanitarie (artt.
    140, 141, 142, 383, 384 e 385 del TU delle leggi sanitarie)
    tassa di rilascio L. 8.500
     DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 27, lettera i)


    TITOLO II
    TUTELA DELL'AMBIENTE, CACCIA E PESCA


     N. 16;  51: Licenza di appostamento fisso di caccia:
      a) su terraferma tassa di rilascio L. 20.000
      b) su acqua tassa di rilascio L. 100.000
     DPR 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1, lettera o)
      Legge 27 dicembre 1977, n. 968, art. 16
      NOTA
      Gli appostamenti fissi di caccia debbono essere autorizzati
    ogni anno prima dell'uso dall'Amministrazione Provinciale
    competente per territorio previo
    pagamento della sopraindicata tassa.
      Sono appostamenti fissi di caccia quelli che presentano
    le caratteristiche previste dalle vigenti leggi in materia e
    sono ritenuti tali anche quando siano sprovvisti degli
    appositi segnali perimetrali delimitanti la zona di rispetto.


     N. 17;  52: Concessione di costituzione di:
      1) riserve di caccia, per ogni ettaro
    tassa di rilascio L. 10.000, annuale L. 10.000
      2) azienda faunistica privata, per ogni ettaro
    tassa di rilascio L. 10.000, annuale L. 10.000
      3) centro privato di produzione di selvaggina
    tassa di rilascio L. 10.000, annuale L. 100.000
     DPR 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1, lettera o)
      Legge 27 dicembre 1977, n. 968 - art. 6 e 36
      NOTA
      Per quanto coerne
      A) - le riserve di caccia:
      La concessione e l'eventuale rinnovo o proroga sono
    disciplinate dalle vigenti leggi in materia.  In caso di affitto di
    riserva, l'affittuario, indipendentemente dalla tassa dovuta
    al concessionario, è tenuto a pagare metà della tassa sopra
    indicata.  Non sono trasferibili all'affittuario gli obblighi del
    concessionario.  Il contratto di affitto di una riserva non è
    efficace agli effetti della legge sulla caccia ove non sia
    stato comunicato all'amministrazione provinciale competente
    per territorio e da questa approvato.
      Oltre alla tassa di concessione è dovuto il diritto
    proporzionale annuo previsto dalla vigente normativa in materia.
      B) - Le aziende faunistico - private e i centri privati
    di produzione di selvaggina:
      La concessione ed il rinnovo sono disciplinati dalla
    Legge 27 dicembre 1977, n. 968 e dalla Legge regionale 6 marzo
    1980, n. 14.
      Le tasse devono essere corrisposte entro il
    31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.


     N. d' ordine: 18;  senza corrispondenza
    nei DPR indicati nel titolo:
      1) Abilitazione dell'esercizio venatorio:
      a) con fucile ad un colpo, con falchi e con arco
    tassa di rilascio L. 13.000, annuale L. 13.000
      b) con fucile a due colpi
    tassa di rilascio L. 18.500, annuale L. 18.500
      c) con fucile a più di due colpi
    tassa di rilascio L. 23.500, annuale L. 23.500
     DPR 27 dicembre 1977, n. 968
      2) Permesso per la cattura di volatili con reti a norma
    dell'art. 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 968
    tassa di rilascio L. 100.000, annuale L. 100.000
     DPR 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1, lettera o)
     DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 99
      NOTA
      Il versamento della tassa annuale ha la validità di un anno
    dalla data di rilascio o di rinnovo dell'abilitazione
    all'esercizio venatorio e non è dovuta qualora non si eserciti la
    caccia durante l'anno.  La ricevuta del versamento deve
    essere allegata alla licenza di porto d' armi per uso di caccia.
      L'abilitazione all'esercizio venatorio si consegue soltanto
    dopo aver superato l'esame previsto dalla legge 27
    dicembre 1977, n. 968 e dalla legge regionale 16 agosto 1978, n. 31.


     N. 19;  54: Licenza per la pesca nelle acque interne
    rilasciata ai termini
    dell'art. 3 del RDL 11 aprile 1938, n. 1183 e successive
    modificazioni, nonchè della legge regionale 10 luglio
    1978, n. 23:
    Tipo A: licenza per la pesca professionale valida con tutti
    gli attrezzi consentiti
    tassa di rilascio L. 5.000, annuale L. 5.000
      Tipo B: licenza per i pescatori dilettanti
    tassa di rilascio L. 6.000, annuale L. 6.000
     DPR 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1, lettera p)
      Legge regionale 6 agosto 1978, n. 25
      NOTA
      Le licenze hanno la durata di sei anni dalla data di rilascio.
      I titolari, oltre al pagamento della tassa, devono
    corrispondere, contestualmente, le seguenti soprattasse:
-) per la licenza di tipo A: L. 2.500
-) per la licenza di tipo B: L. 3.000
      La licenza di tipo B è valida anche per la pesca col bilancione
      e per la pesca subacquea da praticarsi in apnea nelle
    località consentite da parte di pescatori dilettanti che abbiano
    compiuto il diciottesimo anno di età.
      Il versamento della tassa annuale ha la validità di un anno
    dalla data di rilascio o di rinnovo e non è dovuta qualora
    non si eserciti la pesca durante l'anno.


     N. 20;  55;  (28): Autorizzazione per la pesca nelle acque
    interne con apparecchi
    a generatore autonomo di energia elettrica
    aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione
    del patrimonio ittico (art. 1 DL 19 marzo 1948, n. 735
    tassa di rilascio L. 3.000, annuale L. 3.000
     DPR 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1, lettera p)
      NOTA
      La tassa annuale deve essere corrisposta entro
    il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.


     N. 21;  174: Autorizzazione agli scarichi di acque di
    rifiuto in acque
    pubbliche, o comunque con esse collegati, rilasciata agli
    insediamenti diversi da quelli abitativi (articolo 15, 2
    comma, e art. 9, ultimo comma della legge 10 maggio 1976,
    n. 319 tassa di rilascio L. 30.000, annuale L. 15.000
     DPR 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1
     DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 100
      NOTA
      Per insediamenti abitativi si intendono anche quelli adibiti
    allo svolgimento di attività alberghiera, turistica,
    sportiva, ricreativa, scolastica e sanitaria.
      La tassa annuale deve essere corrisposta entro
    il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.


     N. 22;  178: Autorizzazione per eseguire lavori
    di acquicoltura nei
    tratti di corsi o bacini pubblici di acqua dolce, privi o
    poveri di pesce di importanza economica  a norma delle
    leggi vigenti tassa di rilascio L. 12.000
     DPR 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1 lettera p)


    TITOLO III
    TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA


     N. 23;  89;  (59): 1) Autorizzazione rilasciata ai sensi
    dell'art. 2 della legge
    21 marzo 1958, n. 326, per l'apertura e l'esercizio di uno dei
    seguenti complessi ricettivi complementari a carattere
    turistico sociale:
    accanto alla cifra dell'importo della tassa di rilascio
    compare quella dell'importo della tassa annuale: //
      a) alberghi od ostelli per la gioventù L. 6.000, L. 6.000;  //
      b) campeggi di superficie:
    non superiore a 5.000 mq. L. 12.000, L. 12.000;  //
    non superiore a 20.000 mq. L. 24.000, L. 24.000;  //
    superiore a 20.000 mq. L. 30.000, L. 30.000;  //
      c) villaggi turistici L. 15.000, L. 15.000;  //
      d) case per ferie L. 18.000, L. 18.000;  //
      e) altri allestimenti in genere che non abbiano le caratteristiche
    volute dal RDL 18 gennaio 1937, n. 975 convertito
    nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive
    modificazioni L. 9.000, L. 9.000;  //
      f) autostelli L. 15.000, L. 15.000;  //
    se funzionanti su autostrade L. 30.000, L. 30.000;  //
      2) Autorizzazione rilasciata ai titolari o gestori di uno dei
    predetti complessi ricettivi complementari per la nomina
    di un proprio rappresentante (art. 6 legge 21 marzo
    1958, n. 326) L. 3.000, L. 3.000.
     DPR 14 gennaio 1972, n. 6 - art. 1, lettera g)
      NOTA
      Se le autorizzazioni comprendono anche l'esercizio delle
    attività di vendita di bevande analcooliche, o di altri
    esercizi di ristorazione, sulle autorizzazioni stesse sono
    dovute anche le tasse sulle concessioni regionali previste al
    Titolo 1 (n. 7) della presente tariffa.
      La tassa annuale deve essere corrisposta entro il
    31 gennaio dell'anno cui si riferisce.


     N. 24;  95;  (64): Licenza per aprire e condurre agenzie
    di viaggio nei comuni
    con popolazione:
    accanto alla cifra dell'importo della tassa di rilascio
    compare quella dell'importo della tassa annuale: //
      a) fino a 10.000 abitanti L. 18.000, L. 9.000;  //
      b) da 10.001 a 20.000 abitanti L. 36.000, L. 18.000;  //
      c) da 20.001 a 50.000 abitanti L. 72.000, L. 36.000;  //
      d) da 50.001 a 100.000 abitanti L. 108.000, L. 54.000;  //
      e) da 100.001 a 500.000 abitanti L. 180.000, L. 90.000;  //
      f) superiore a 500.000 abitanti L. 300.000, L. 150.000.
     DPR 14 gennaio 1972, n. 6 - art. 1, 2  comma, lettera f)
     DPR 24 luglio 1977, n. 616 - artt. 56 e 58, n. 2)
      NOTA
      Il rilascio delle licenze a persone fisiche e giuridiche
    straniere è subordinato al nulla osta dello Stato, sentita la
    Regione.
      Non hanno bisogno della licenza, e quindi non sono nemmeno
    tenute al pagamento della tassa le aziende che si
    occupano esclusivamente della vendita dei
    biglietti delle Ferrovie dello Stato.
      Oltre al pagamento della sopra indicata tassa, i titolari delle
    agenzie sono tenuti a prestare la cauzione di cui all'art.
    14 del RDL 23 novembre 1936, n. 2523 nella misura da
    L. 500.000 a L. 5.000.000 avuto anche riguardo delle condizioni
    previste dal secondo comma dell'art. 5 del citato RDL,
    sostituito dall'art. 1 del DPR 28 giugno 1955, n. 630.
      La licenza è valida anche per le succursali e filiali con
    gestione non autonoma, situate nella stessa o in altre località
    della Regione.  In tal caso gli interessati devono corrispondere
    la tassa regionale nella misura di cui alla lettera f).
      Le succursali e le filiali (anche con gestione non autonoma)
    delle agenzie aventi la sede principale in altra Regione
    sono tenute a munirsi di distinta licenza da rilasciarsi dalla
    Regione Emilia - Romagna, con conseguente pagamento
    della relativa tassa.  In caso di due o più succursali e filiali
    si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.
      La tassa annuale deve essere corrisposta entro
    il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.


    TITOLO IV
    FIERE E MERCATI


     N. 25;  119: Deliberazione relativa a fiere e mercati,
    giusta le leggi 17
    maggio 1866, n. 2933 e 19 maggio 1976, n. 398, nonchè l'art.
    53, (n. 11 del TU delle leggi comunali e provinciali, approvato
    con RD 3 marzo 1934, n. 383:
      a) per istituzione di fiere e mercati
    tassa di rilascio L. 10.000
      b) per il cambiamento in modo permanente di fiere e
    mercati tassa di rilascio L. 5.000
     DPR 15 gennaio 1972, n. 7 - art. 1, lettera a)
      NOTA
      La tassa è dovuta per ciascuna fiera o mercato cui si riferisce
    il cambiamento in modo permanente.


    TITOLO V
    AGRICOLTURA


     N. 26;  121: Licenza dell'Ispettorato Provinciale
    dell'Agricoltura per
    l'esercizio della trebbiatura a macchina azionata a motore
    (art. 5 DLL 3 luglio 1944, n. 152):
-) per ogni trebbiatrice o sgranatrice di qualunque tipo
    e qualunque sia la lunghezza del battitore
    tassa di rilascio L. 3.000
     DPR 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1, lettera c).
      NOTA
      La licenza di trebbiatura ha valore soltanto per la
    macchina o le macchine trebbiatrici, per la specie di piante, per
    l'annata agraria e nell'ambito della provincia
    per la quale è stata rilasciata.
      Il trebbiatore che intende impiegare le proprie macchine
    nel territorio di altre province deve sottoporre la licenza al
    visto di autorizzazione degli Ispettorati Provinciali
    dell'Agricoltura competenti per territorio
    (art. 6 del RDL 23 aprile
    1942, n. 433).
      La licenza scade il 31 dicembre di ogni anno.  la rinnovazione
    può essere richiesta entro il 30 aprile di ciascun anno.
      La sopraindicata tassa deve essere versata dagli aspiranti
    alla licenza per l'esercizio della trebbiatura a macchina
    all'atto in cui viene inoltrata la domanda per ottenere la
    licenza stessa o il visto di autorizzazione.
      Fra le macchine trebbiatrici debbono comprendersi sia le
    trebbiatrici propriamente dette, in uso per qualsiasi specie
    di pianta, sia le altre macchine, quali sgranatoi, che compiono
    le operazioni di separazione delle granelle dal resto delle
    parti di pianta da cui sono portate.
      Sono esentate dalla sopraindicata tassa le licenze
    rilasciate per le trebbiatrici di società cooperative e di centri
    macchine degli enti di riforma fondiaria.


     N. 27;  130;  (86): Autorizzazione per impiantare vivai di
    piante, stabilimenti
    orticoli e stabilimenti per la preparazione e selezione dei
    semi od esercitare il commercio di piante, parte di piante e
    semi (art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987 e art. 11 del
     RD 12 ottobre 1933, n. 1700)
    tassa di rilascio L. 13.000
     DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 66, 1  comma


    TITOLO VI
    ACQUE MINERALI E TERMALI, CAVE E TORBIERE


     N. 28;  163;  (99): Permesso per la ricerca di sorgenti
    di acque minerali e
    termali (artt. 4, 5 del RD 29 luglio 1927, n. 1443, e modifiche
    di cui al DPR 28 giugno 1955, n. 620, artt. 1 e 2)
    tassa di rilascio L. 30.000
     DPR 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1, lettera a)
      NOTA
      Oltre alla tassa di concessione è dovuto il diritto
    proporzionale annuo, previsto dalla vigente normativa in materia.


     N. 29;  165;  (101): Autorizzazione a trasferire il
    permesso di ricerca di sorgenti
    di acque minerali e termali, di cui sopra (art. 8 del
     RD 29 luglio 1927, n. 1443)
    tassa di rilascio L. 150.000
     DPR 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1, lettera a)


     N. 30;  167: Decreto che autorizza il trasferimento
    per atto tra vivi
    della concesione per la coltivazione di giacimenti di acque
    minerali e termali (art. 27 del RD 29 luglio 1927, n.
    1443) tassa di rilascio L. 150.000
     DPR 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1, lettera a)


     N. 31;  168;  (104): Autorizzazione per l'iscrizione di
    ipoteche sui giacimenti
    di acque minerali e termali e loro pertinenze (art. 22, 2
    comma, RD 29 luglio 1927, n. 1443) e sulle cave e torbiere
    e loro pertinenze (art. 45, 2  comma, RD 29 luglio 1927, N.
    1443, sostituito dall'art. 7 del DPR 28 giugno 1955,
    n. 620) tassa di rilascio L. 15.000
     DPR 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1, 1  comma


     N. 32;  169: Concessione per la coltivazione di
    giacimenti di acque
    minerali e termali di cui agli artt. 14 e segg.  del RD 29
    luglio 1927, n. 1443, e art. 5 del DPR 28 giugno 1955, n.
    620) tassa di rilascio L. 300.000
     DPR 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1, elttera a)
      NOTA
      Oltre alla tassa di concessione è dovuto il diritto
    proporzionale annuo, previsto dalla vigente normativa in materia.


     N. 33;  170: Concessione per la coltivazione di cave
    e torbiere data
    dalla Regione a favore di terzi, quando il proprietario non
    la intraprenda in proprio e non dia alla coltivazione medesima
    sufficiente sviluppo (art. 45, 2  comma, del RD 29
    luglio 1927, n. 1443, sostituito dall'art. 7 del DPR 28 giugno
    1955, n. 620) tassa di rilascio L. 60.000
     DPR 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1, lettera e)
      NOTA
      Oltre alla tassa di concessione è dovuto il diritto
    proporzionale annuo, previsto dalla vigente normativa in materia.


    TITOLO VII
    TRAMVIE E SIMILI - LINEE AUTOMOBILISTICHE
    NAVIGAZIONE E PORTI LACUALI


     N. 34;  152: Autorizzazione per introdursi nei fondi
    altrui allo scopo
    dello studio preliminare di un progetto di impianto di via
    funicolare area privata - di interesse regionale - (art. 30
    del DPR 28 giugno 1955, n. 771)
    tassa di rilascio L. 6.000
     DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1, lettera a)


     N. 35;  153: Concessione della costruzione e dell'esercizio
    di vie funicolari
    aeree (funivie) - di interesse regionale - in servizio
    pubblico, per trasporto di persone e di cose (art. 20 del
     DPR 28 giugno 1955, n. 771):
      a) se adibite al trasporto di cose
    tassa di rilascio L. 15.000, annuale L. 7.500
      b) se adibite al trasporto di persone:
    con cabine di portata fino a 30 persone
    tassa di rilascio L. 60.000, annuale L. 30.000
    con cabine di portata oltre 30 persone
    tassa di rilascio L. 90.000, annuale L. 45.000
     DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1, lettera a)
      NOTA
      Le funivie adibite al trasporto promiscuo di persone
    (non oltre 15) e di cose, concesse esclusivamente per i servizi
    forestali ed agricoli, sono soggette alla sola
    tassa di cui alla lettera a).
      I titolari delle concessioni sono inoltre tenuti, ai sensi
    della legge 23 giugno 1927, n. 1110, al pagamento del contributo
    di sorveglianza nella seguente misura complessiva:
      1) funivie, escluse le seggiovie (fino a m. 750):
      a) per la costruzione L. 315.000
      b) per l'esercizio L. 157.000
      2) funivie, escluse le seggiovie (oltre m. 750):
      a) per la costruzione L. 420.000 per Km.
      b) per l'esercizio L. 210.000 per Km.
      La tassa annuale e il contributo di sorveglianza devono
    essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio
    dell'anno cui si riferiscono per mantenere in
    vigore la concessione.


     N. 36;  154: Licenza d' impianto di funicolari aeree,
    o teleferiche - di
    interesse regionale - destinate al trasporto di prodotti
    agrari, minerali e forestali e di qualsiasi altra industria
    (artt. 4 e 7, 1  comma, del RD 25 agosto 1908, n. 829,
    sostituito dagli artt. 33 e 35 del DPR 28 giugno 1955, n.
    771):
      a) se rilasciata dal Presidente della
    Giunta Provinciale tassa L. 18.000
      b) se rilasciata dal Sindaco tassa L. 9.000
     DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1, lettera a)
     DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 84


     N. 37;  155: Licenza di esercizio di funicolari aeree,
    o teleferiche - di
    interesse regionale - rilasciata nel caso contemplato dal
    3  comma dell'art. 14 dal RD 25 agosto 1908, n. 829, sostituito
    dall'art. 38 del DPR 28 giugno 1955, n. 771, e cioè
    quando la funicolare interessi corsi d' acqua, strade, ferrovie
    ed altre opere pubbliche:
      a) se rilasciata dal Presidente della Giunta Provinciale
    tassa L. 18.000, annuale L. 18.000
      b) se rilasciata dal Sindaco
    tassa L. 12.000, annuale L. 12.000
     DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1, lettera a)
     DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 84
      NOTA
      La tassa è dovuta indipendentemente da quella per la
    licenza di impianto della teleferica o funicolare aerea.
      La tassa annuale deve essere corrisposta entro
    il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.


     N. 38;  156: Concessione di filovie - di interesse
    reionale - (art. 19
    del DPR 28 giugno 1955, n. 771):
      a) se emessa dal Presidente della Giunta regionale:
      1) filoservizi di cui, rispettivamente ai punti 1) e 2) del 3
    comma dell'art. 2 della legge regionale 45/ 1979, classificati
    ordinari o speciali - nella misura stabilita dall'art. 61
    della citata legge regionale
    tassa di rilascio L. 5.000, annuale L. 5.000
      2) per altri filoservizi:
-) già di pertinenza del Ministero dei Trasporti
    tassa di rilascio L. 75.000, annuale L. 37.500
-) già di pertinenza della Direzione Compartimentale o
    Ufficio distaccato della Mototrizzazione Civile dei Trasporti
    in Concessione
    tassa di rilascio L. 45.000, annuale L. 22.500
      b) se emessa dal Sindaco
    tassa di rilascio L. 30.000, annuale L. 15.000
     DPR 14 gennaio 1972 n. 5 art. 1, lettera a)
     DPR 24 luglio 1977, n. 616 art. 84.
      NOTA
      I titolari delle concessioni sono inoltre tenuti al pagamento
    del contributo di sorveglianza nella seguente misura
    complessiva:
      a) per la costruzione L. 10.500 per Km / rete
      b) per l'esercizio L. 5.250 per Km / rete
      La tassa annuale ed il contributo di sorveglianza devono
    essere corrisposti, contestualmente, entro il 31 gennaio
    dell'anno cui si riferiscono.


     N. 39;  157: Concessione per l'impianto e l'esercizio
    pubblico di slittovie,
    sciovie e altri mezzi di trasporto terrestri a fune
    senza rotaia - di interesse regionale - (art. 26 del DPR
    28 giugno 1955, n. 771):
      a) se emessa dal Presidente della Giunta regionale
    tassa di rilascio L. 30.000, annuale L. 15.000
      b) se emessa dal Presidente della Giunta provinciale
    tassa di rilascio L. 18.000 annuale L. 9.000
      c) se emessa dal Sindaco
    tassa di rilascio L. 9.000, annuale L. 4.500
     DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1, lettera a)
     DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 84
      NOTA
      Quando l'impianto abbia carattere di stabilità per ciò che si
    riferisce alle parti meccaniche, ai fabbricati e alla linea,
    la concessione ha la durata massima di anni dieci, salvo rinnovo.
      Negli altri casi la concessione ha la durata di una
    stagione, salvo rinnovo di stagione in stagione.
      I titolari delle concessioni sono inoltre tenuti, ai sensi
    del RDL 7 settembre 1938, n. 1696 al pagamento del
    contributo di sorveglianza nella seguente misura complessiva:
      a) seggiovie, slittovie, sciovie e simili:
      1) per la costruzione, per ciascun impianto L. 105.000
      2) per l'esercizio, per ciascun impianto
    tassa di rilascio L. 52.500
      b) ascensori in servizio pubblico:
      1) per la costruzione, per ciascun impianto
    tassa di rilascio L. 84.000
      2) per l'esercizio, per ciascun impianto
    tassa di rilascio L. 42.000
      La tassa annuale ed il contributo di sorveglianza
    devono essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio
    dell'anno cui si riferiscono.


     N. 40;  184;  (110): Concessione per servizi pubblici di
    linea - di interesse
    regionale - di autotrasporti di merci, rilasciate ai sensi
    dell'art. 7 della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sostituita
    dall'art. 60 del DPR 28 giugno 1955, n. 771, nonchè dall'
    art. 14 della legge 18 marzo 1968, n. 413:
-) per ogni veicolo, comprese le appendici e per ogni rimorchio
    di qualsiasi tipo, cui si riferisce la concessione:
      a) portata sino a 35 ql.
    tassa di rilascio L. 9.000, annuale L. 9.000
      b) portata oltre 35 ql.
    tassa di rilascio L. 12.000, annuale L. 12.000
     DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1, lettera b)
     DPR 24 luglo 1977, n. 616 - art. 84
      NOTA
      Nel caso di passaggio di proprietà di un autoveicolo già
    munito di concessione per trasporto di merci di linea, il
    nuovo proprietario per poter effettuare il trasporto di merci
    con detto autoveicolo deve munirsi di altra apposita
    concessione, con il relativo pagamento della tassa.
      La tassa annuale deve essere corrisposta entro il
    31 gennaio dell'anno cui si riferisce.


     N. 41;  185: Concessione, tanto provvisoria che
    definitiva, di servizi
    pubblici di linea automobilistici - di interesse regionale
-) per persone, bagagli e pacchi agricoli di qualunque
    natura e durata che si effettuano ad itinerario fisso anche
    se abbiano carattere saltuario (artt. 1 e 2 della L. 28- 9- 1939
    n. 1822, artt. 45 e 46 del DPR 28- 6- 1955 n. 771 a artt. 2,
    16 e 61 della LR 1- 12- 1979, n. 45):
    A) servizi di cui, rispettivamente, ai punti 1) e 2) del terzo
    comma dell'art. 2 della LR 45/ 1979, classificati ordinari o
      speciali
-) misura stabilita dall'art. 61 della citata LR
    tassa di rilascio L. 5.000, annuale L. 5.000 (1)
    B) servizi di cui al punto 3) del terzo comma dell'art. 2
    della LR 45/ 1979, classificati di Gran Turismo:
-) con frequenza giornaliera tassa di rilascio L. 84.500
-) con frequenza non superiore a 4 giorni per settimana
    tassa di rilascio L. 51.000
-) con frequenza non superiore a 2 giorni per settimana
    tassa di rilascio L. 17.000
    C) per servizi di cui, rispettivamente, ai punti 4) e 5) del
    terzo comma dell'art. 2 della LR 45/ 1979, classificati occasionali
    o sperimentali nonchè per i prolungamenti di
    linee urbane nel territorio di altro comune, assentiti ai
    sensi dell'ultimo comma dell'art. 16 della LR 45/ 1979:
      1) servizi occasionali o sperimentali
-) per il primo giorno di validità tassa di rilascio L. 2.000
-) per ogni giorno di ulteriore validità tassa di rilascio L.
    1.000 (2)
     2) assenso a prolungamenti di linee urbane nel territorio
    di altri comuni tassa di rilascio L. 5.000, annuale L. 5.000 (1)
      (1) per le concessioni aventi durata superiore ad un anno
      (2) fino ad un max. di L. 20.000
     DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1, lett. b)
      NOTA
      La tassa annuale deve essere corrisposta entro il
    31 dicembre dell'anno precedente a cui si riferisce il tributo, per
    mantenere in vigore la concessione.
      Per le concessioni tanto provvisorie che definitive,
    autorizzanti l'esercizio di autolinee per periodi non superiori al
    semestre, la misura della tassa è ridotta a metà.
      Sono considerati autoservizi di Gran Turismo quelli
    che presentano le caratteristiche di cui all'art. 2 della legge
    regionale 1 dicembre 1979, n. 45.
      I concessionari sono inoltre tenuti, ai sensi dell'art. 26
    della legge 28 settembre 1939, n. 1822 al pagamento del
    contributo di sorveglianza in conformità alla fascia nella
    quale rientra la lunghezza complessiva del percorso di ogni
    servizio pubblico concesso o assentito,
    qui di seguito indicata:
      1) se di competenza regionale, per ogni giorno
    effettivo di servizio:
    a) fino a Km. 20 L. 50
      b) fino a Km. 40 L. 150
      c) fino a Km. 60 L. 300
      d) fino a Km. 80 L. 500
      e) oltre Km. 80 L. 750
      2) se di competenza comunale, per ogni giorno di
    effettivo servizio: L. 100.
      Il predetto contributo di sorveglianza deve essere
    corrisposto contestualmente alla tassa annuale.
      La Giunta regionale assume le disposizioni necessarie
    per definire le misurazioni delle lunghezze dei percorsi dei
    servizi pubblici di trasporto persone di interesse regionale
    ai fini del calcolo del citato contributo di sorveglianza.


     N. 42;  186: Concessione per l'esercizio di servizi
    pubblici di linee di
    navigazione interna per trasporto di persone o di cose ai
    sensi dell'art. 225, 1  comma, del codice della navigazione,
      Tassa di rilascio L. 18.000,
      Tassa annuale L. 18.000
     DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 4
     DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 97
      NOTA
      I concessionari sono inoltre tenuti, ai sensi del DPR
    28 giugno 1949, n. 631, al pagamento del contributo di
    sorveglianza nella misura complessiva di L. 15.750 per Km.
      La tassa annuale ed il contributo di sorveglianza devono
    essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio
    dell'anno cui si riferiscono.


     N. 43;  187: Concessione per l'esercizio di servizi
    pubblici di navigazione
    interna di rimorchio o di traino con mezzi meccanici,
    ai sensi dell'art. 225, 2  comma, del codice della navigazione
    tassa di rilascio L. 12.000, annuale L. 12.000
     DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 4
     DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 97
      NOTA
      I concessionari sono inoltre tenuti, ai sensi del DPR
    28 giugno 1949, n. 631, al pagamento del contributo di
    sorveglianza nella misura complessiva di L. 15.750 per Km.
      La tassa annuale ed il contributo di sorveglianza
    devono essere corrisposti, contestualmente, entro il 31 gennaio
    dell'anno cui si riferisocno.


     N. 44;  188: Autorizzazione per l'esercizio di servizi
    di navigazione interna
    di trasporto di rimorchio o di traino, non compresi
    nei numeri precedenti, ai sensi dell'art. 226 del codice
    della navigazione tassa di rilascio L. 6.000
     DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - artt. 4 e 5
     DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 97


     N. 45;  189: Autorizzazione al trasporto ed al
    rimorchio con navi e
    galleggianti, mediante annotazione apposta dall'ufficio
    d' iscrizione sulla licenza di navigazione, ai sensi dell'art.
    227 del codice della navigazione
    tassa di rilascio L. 12.000
     DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 4
     DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 97


     N. 46;  197: Permesso rilasciato per trasporto ai sensi
    dell'art. 34 del
     TU delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con
     DPR 5 febbraio 1953, n. 39, per effettuare corse per trasporto
    viaggiatori fuori linea con autobus adibiti ai servizi
    pubblici regolarmente concessi od autorizzati aventi interesse
    regionale:
    per il primo giorno di permesso L. 6.000
    per ogni giorno di ulteriore validità L. 3.000
     DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1, lettera b) e art. 3,
    lettera c)
     DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 84
      NOTA
      Il permesso non può avere una durata superiore a cinque giorni.


    TITOLO VIII
    ARTIGIANATO


     N. 47;  204;  (117): Iscrizione in albi, ruoli ed elenchi per
    l'esercizio di arti e
    mestieri tassa di rilascio L. 5.500
     DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 63, lettera c)