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Legislatura X- Atto di indirizzo politico ogg. n. 9581

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Oggetto:
Testo presentato:
Risoluzione in ordine all'applicazione del CCNL delle cooperative sociali con particolare riguardo all'inquadramento di educatrici ed educatori. (20 02 20) A firma della Consigliera: Piccinini

Testo:

RISOLUZIONE

 

L’Assemblea legislativa

 

premesso che

 

  • Il 21 maggio 2019, al termine della consultazione tra i lavoratori è stata firmata l’intesa relativa al nuovo CCNL della Cooperazione Sociale fra  sindacati Fp Cgil, Fp Cisl, Fisascat Cisl, Uiltucs, Uil Fpl e dalle associazioni imprenditoriali Legacoopsociali, Confcooperative Federsolidarietà, Agci Solidarietà;
  • il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro interessa molti fondamentali servizi di carattere assistenziale, sanitario, sociale e educativo anche nella nostra regione;
  • una delle novità del nuovo CCNL è contenuta nell’articolo 47, relativo all’inquadramento del personale, e, classificato in sei aree/categorie, da A a F, suddivise in più posizioni economiche;
  • questo aspetto riguarda in particolare la categoria D, posizione D2 (ex 6° livello) nella quale deve essere inquadrato anche il profilo dell’”educatrice/educatore con titolo”, mentre l profilo di “educatrice/educatore senza titolo” è collocato nella posizione inferiore D1;
  • fra sindacati ed imprese cooperative è in corso da mesi un confronto molto serrato rispetto all’applicazione del contratto e, in particolare, all’inquadramento nella categoria D, posizione economica D2 delle educatrici e degli educatori con titolo;
  • questo tema, pur di rilievo nazionale (non a caso affrontato dal nuovo CCNL,) risulta particolarmente rilevante in Emilia-Romagna, ove lavora il numero maggiore di educatori professionali dipendenti da Cooperative sociali (in misura Lombardia, Toscana e il Comune di Roma);
  • al momento infatti l’orientamento generalizzato delle cooperative sembra essere diretto all’inquadramento in D2 solo degli educatori con laurea (Classe L19 - Lauree in Scienze dell'Educazione e della Formazione - Educatore Professionale Sociale, Educatore Nido, Formatore Continuo) e non degli educatori in possesso del titolo, ma non della specifica Laurea, peraltro esistente come tale solo da alcuni anni

 

considerato che

 

  • la Regione ha funzioni importanti a tale riguardo, come testimonia la stessa legge regionale nr. 19 del 2016, che:

-          all’articolo 1, comma 4 stabilisce che: “La Giunta regionale con una o più direttive, previo parere della competente commissione assembleare, definisce i requisiti strutturali e organizzativi, differenziati in base all'ubicazione della struttura e al numero di bambini, i criteri e le modalità per la realizzazione e il funzionamento dei servizi educativi e ricreativi di cui alla presente legge nonché le procedure per l'autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo 15 e per l'accreditamento di cui all'articolo 17”;

-          e all’articolo 16, comma 1 prevede che per l’autorizzazione al funzionamento dei servizi, i soggetti richiedenti debbano, oltre ad altri requisiti: “applicare al personale dipendente i contratti collettivi nazionali di settore sottoscritti dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale, secondo il profilo professionale di riferimento;”

  • la Giunta regionale ha successivamente approvato con la propria deliberazione n; 1564 del 2017 la Direttiva di cui alla Legge regionale n; 19 del 2016, articolo 1, comma 4, nonché quella specifica per l’accreditamento, che, comunque, ai sensi della stessa legge n; 19 del 2016 può essere concesso solo a fronte del possesso dei requisiti previsti per l’autorizzazione;
  • la Direttiva di cui alla DGR 1564/2017 stabilisce al punto 1;8 dell’Allegato che “A partire dall’anno scolastico 2019-2020, l’accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l’infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell’educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l’infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari”;;
  • la stessa delibera ha previsto che fino all’avvio dell’anno scolastico in corso continuassero comunque ad avere valore per l'accesso ai posti di educatore tutti titoli, anche inferiori alla laurea validi al 31 agosto 2015, se conseguiti entro tale data, quali, a titolo d’esempio, la laurea in Pedagogia i diplomi di maturità magistrale, o del liceo socio-psico-pedagogico, o il diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio;
  • questi ultimi educatori (con titoli diversi dalla laurea L19) costituiscono quindi quota fondamentale dell’alto numero di educatori operanti nelle cooperative sociali che gestiscono servizi educativi nella nostra regione: anche oggi, cioè nell’anno scolastico 2019-2020;

 

Rilevato che

 

  • questo stato di fatto può risultare contraddittorio:

-          da un lato nei servizi gestiti dalle cooperative sociali sono presenti, ovviamente, anche molte educatrici e educatori non in possesso delle lauree di cui alla Classe L19), ma in possesso comunque di titolo, quali quelli previsti dalla DGR 1564/2017 per gli anni antecedenti all’anno scolastico 2019-2020;

-          dall’altro a queste stesse lavoratrici e a questi stessi lavoratori, pur in possesso di titolo, non verrebbe al momento riconosciuto l’inquadramento in D2, in alcuni casi addirittura anche se in possesso di laurea;

  • I servizi in questione sono svolti dalle cooperative sociali nell’ambito di appalti, a fronte di corrispettivi rispetto al cui costo complessivo giocano un ruolo importante gli adeguamenti stipendiali determinati proprio dal CCNL del 21 maggio 2019, particolarmente rilevanti a fronte dello spostamento dalla posizione D1 alla D2;

 

Considerato che

 

  • In considerazione di questo aspetto le Organizzazioni sindacali e le Associazioni delle imprese cooperative possono individuare procedure che, anche attraverso accordi integrativi regionali, consentano l’applicazione piena del CCNL;
  • un accordo fra le parti per applicare il nuovo CCNL contribuirebbe ad allontanare il rischio che  siano attivate migliaia di cause individuali di lavoro e, nello stesso tempo, ad inasprire fortemente le relazioni sindacali nel settore per molto tempo, determinando una condizione che avrebbe effetti negativi in primo luogo sugli utenti dei servizi: bambini ed altre persone con bisogni educativi, oltre che alle loro famiglie;

 

impegna la Giunta

 

a promuovere la definizione di accordi fra le parti rispetto all’applicazione del CCNL delle cooperative sociali anche in relazione all’inquadramento nella posizione D2 di educatrici e d educatori con titolo, valutando la possibilità di intervenire rispetto agli effetti che l’adeguamento potrebbe produrre sul piano finanziario alla luce della realizzazione da parte delle imprese di  servizi derivanti da contratti d’appalto definiti precedentemente al CCNL richiamato

 

 

La Consigliera

Silvia Piccinini

 

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