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Legislatura X - Atto ispettivo ogg. n. 9572

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Oggetto:
Testo presentato:
9572 - Interrogazione a risposta scritta circa questioni e procedure riguardanti la normativa edilizia. A firma del Consigliere: Galli

Testo:

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

 

Il sottoscritto Andrea Galli, Consigliere Regionale di Forza Italia e Capogruppo di Forza Italia

 

Premesso che

 

  • In data 23/10/19 è stata depositata un’interrogazione per fare luce sul sospetto di un abuso edilizio in prossimità della linea ferroviaria Firenze - Bologna al Km 86+800 circa, lato destro, nel Comune di (…), frazione di (…) precisamente in Via A.Costa 146.

 

  • L’art. 49 del DPR 11 luglio 1980 n. 753 prevede che in prossimità delle linee ferroviarie siano vietati l’ampliamento, la costruzione e la ricostruzione di edifici o manufatti di qualsiasi tipo ad una distanza da misurarsi in proiezione orizzontale inferiore ai trenta metri dal limite della zona di occupazione della rotaia più vicina.

 

  • In seguito ad alcune segnalazioni ‘RFI’ (Rete Ferrovie Italiane) ha provveduto in data 9.11.2018 ad effettuare un sopralluogo presso (…), censito al (…) - mappale (…) - sub (…), intestato alla Società (…).

 

Da questo sopralluogo è emerso che l’immobile è posto all’interno della fascia di rispetto ferroviaria (27 metri di distanza dalla rotaia più vicina) e che per quest’ultimo sia stata presentata presso il Comune di (…) la pratica edilizia ‘SCIA’ n’ 64/2017 del 31.05.2017 – Prot. n. 9775 e successiva SCIA in variante n’ 75/2017 del 16.06.2017 – Prot. n. 10914.

 

Evidenziato che

 

  • I soggetti responsabili dell’abuso edilizio (committente, costruttore e direttore dei lavori) sono definiti nell’art. 29 comma 1 del D.P.R. 380/2001:

 

‘‘Il titolare del permesso di costruire, il committente ed il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo.

Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l’esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell’abuso.’’

 

  • Il D.P.R. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia), all’art. 45 “norme relative all’azione penale”, comma 1, prevede infatti che:

 

‘‘L’azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finché non siano stati portati a termine i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui all’art.36.’’

 

  • L’art. 44 del T.U. dell’edilizia stabilisce che, salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:

 

  • l’ammenda fino a 10.329 euro per l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;

 

  • l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 5.164 a 51.645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l’ordine di sospensione;

 

  • l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 15.493 a 51.645 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell’articolo 30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso.

 

Considerato che

 

  • A differenza di quanto inizialmente stabilito da RFI al primo sopralluogo a (…) (il quale aveva prodotto come esito la negazione della deroga all’art. 49 del DPR 11 luglio 1980 n. 753) i lavori presso l’edificio più volte sopracitato sono andati avanti.

 

  • I lavori in questione sono fonte di importanti disagi per i residenti nelle aree immediatamente circostanti.

 

  • La totalità dei lavori in questione viene ed è sempre stata portata avanti senza che il condominio con il quale l’edificio in esame condivide un lato abbia mai concesso autorizzazione alcuna.

 

  • Nella risposta scritta all’interrogazione n. 8990/2019 depositata dal sottoscritto Consigliere Regionale Andrea Galli l’Architetto (…) al punto n. 3 sostiene che tutti i danni provocati al magazzino in questione (oggetto di SCIA n. 64/2017 e 75/2017) dalla vicinanza ai binari della ferrovia sono di responsabilità di RFI.

 

  • Il responsabile dell’ufficio urbanistica ed edilizia privata di (…), con nota da lui firmata del 27/8/2019 afferma: ‘’Il rilascio della presente autorizzazione in deroga non potrà mai dare luogo ad alcuna richiesta di risarcimento né di realizzazione di qualsivoglia opera mitigativa, nei confronti di RFI, per danni ed inconvenienti di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, che possano verificarsi in conseguenza dell’esercizio ferroviario attuale o di futura istituzione, compreso i disagi acustici e le vibrazioni.’’

 

Interroga per conoscere

 

Per quale motivo l’Architetto (…) sostiene che la totalità dei danni provocati allo stabile in questione a causa della vicinanza con i binari della ferrovia siano da attribuire a RFI alla luce della nota del responsabile dell’ufficio urbanistica ed edilizia privata di (…) sopra citata.

 

 

Andrea Galli

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