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Legislatura X - Atto ispettivo ogg. n. 9579

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Oggetto:
Testo presentato:
9579 - Interrogazione a risposta scritta circa questioni riguardanti il contratto collettivo nazionale delle cooperative sociali e la relativa applicazione. A firma del Consigliere: Piccinini

Testo:

Interrogazione a risposta scritta

 

premesso che

 

  • Il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro delle cooperative sociali, siglato il 21 maggio 2019 dalle rappresentanze sindacali di categoria Fp Cgil, Fp Cisl, Fisascat Cisl, Uiltucs, Uil Fpl e dalle associazioni imprenditoriali Legacoopsociali, Confcooperative Federsolidarietà, Agci Solidarietà riguarda molti importanti servizi di carattere assistenziale, sanitario, sociale e educativo anche nella nostra regione;
  • il CCNL richiamato dedica l’articolo 47 all’inquadramento del personale, classificato in sei aree/categorie, da A a F, suddivise in più posizioni economiche, precisando, nel caso della categoria D, che queste siano tre (D1, D2, D3) e collocando nella D2 (ex 6° livello) anche il profilo dell’educatrice/educatore professionale con titolo, cioè in possesso del titolo di studio stabilito sul piano normativo (laurea  triennale o di I livello in Educatore Professionale  per Educatore Professionale, Classe L19 - Lauree in Scienze dell'Educazione e della Formazione - Educatore Professionale Sociale, Educatore Nido, Formatore Continuo)- Dipartimento di Scienze Umane)
  • è tuttavia in corso da mesi un serrato confronto fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori ed imprese cooperative in merito all’applicazione del contratto in particolare in riferimento all’inquadramento nella categoria D, posizione economica D2 delle educatrici e degli educatori professionali con titolo;
  • il confronto sembra riguardare soprattutto l’inquadramento del personale impegnato nei servizi educativi per la prima infanzia, oggetto peraltro della disciplina di cui alla legge regionale n. 19 del 2016;
  • non sembra, tuttavia, di rilevare nel CCNL richiamato né nelle attività svolte elementi tali da giustificare il mancato inquadramento nella posizione stabilita dal contratto nazionale;
  • in questo modo si recherebbe un danno reale alle lavoratrici ed ai lavoratori interessati, costituiti da personale in possesso delle elevate e delicate competenze previste, determinando sia uno stato di agitazione sindacale sia il venir meno delle indispensabili condizioni di serenità per lo svolgimento della delicatissima funzione educativa assegnata agli educatori ed alle educatrici professionali;

 

considerato che

 

  • la Regione ha funzioni importanti a tale riguardo, come testimonia la stessa legge regionale n. 19 del 2016, che,
  • all’articolo 1, comma 4 stabilisce che: “La Giunta regionale con una o più direttive, previo parere della competente commissione assembleare, definisce i requisiti strutturali e organizzativi, differenziati in base all'ubicazione della struttura e al numero di bambini, i criteri e le modalità per la realizzazione e il funzionamento dei servizi educativi e ricreativi di cui alla presente legge nonché le procedure per l'autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo 15 e per l'accreditamento di cui all'articolo 17.”;
  • e all’articolo 16, comma 1 prevede che per l’autorizzazione al funzionamento dei servizi, i soggetti richiedenti debbano, oltre ad altri requisiti: “applicare al personale dipendente i contratti collettivi nazionali di settore sottoscritti dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale, secondo il profilo professionale di riferimento;”
  • la Giunta regionale ha successivamente approvato con la propria deliberazione n. 1564 del 2017 la l Direttiva di cui alla Legge regionale n. 19 del 2016, articolo 1, comma 4, nonché quella specifica per l’accreditamento, che, comunque, ai sensi della stessa legge n. 19 del 2016 può essere concesso solo a fronte del possesso dei requisiti previsti per l’autorizzazione;
  • la Direttiva di cui alla DGR 1564/2017 stabilisce al punto 1.8 dell’Allegato che “A partire dall’anno scolastico 2019-2020, l’accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l’infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell’educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l’infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari”;
  • la Direttiva fa quindi riferimento proprio al personale per il quale il CCNL delle cooperative sociali prevede l’inquadramento nella categoria D, posizione economica D2;
  • in questo contesto assume rilevanza anche la congruità dei costi del servizio appaltato, che deve necessariamente tenere conto anche dei costi del lavoro definiti dai CCNL il cui rispetto è condizione obbligatoria per l’esercizio delle attività;

 

interroga la Giunta regionale per sapere

 

  • se e come intenda affrontare il problema presente nei servizi educativi per l’infanzia e la prima infanzia alla luce della controversia in essere fra organizzazione sindacali dei lavoratori e cooperative sociali;
  • se ritenga sussistere il rischio di una mancata applicazione del CCNL vigente e se, conseguentemente si abbiano applicazioni rispetto a quanto disciplinato dalla Legge regionale n. 19 del 2016 in merito all’obbligo per l’autorizzazione al funzionamento dei servizi per l’infanzia dell’applicazione al personale dipendente dei contratti collettivi nazionali di settore sottoscritti dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale, secondo il profilo professionale di riferimento

 

 

La Consigliera

Silvia Piccinini

 

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