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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 1118
Presentato in data: 02/03/2011
1118 - Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Grillini, Barbati e Mandini Modalità di erogazione dei farmaci e delle preparazioni galeniche a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche (02 03 11).

Presentatori:

Grillini Franco
Barbati Liana
Mandini Sandro

Testo:

Progetto di legge regionale recante  Modalità di erogazione dei
farmaci e delle preparazioni galeniche a base di cannabinoidi per
finalità terapeutiche
Art. 1
Disposizioni generali
1. I derivati della Cannabis, sotto forma di specialità medicinali
o di preparati galenici magistrali, possono essere prescritti sia
dal medico specialista del Servizio Sanitario Regionale (SSR) che
dal medico di medicina generale (MMG), restando, in ogni caso, a
carico del SSR.
2. Qualora i medicinali di cui al comma precedente vengano
prescritti da medico privato, la spesa derivante è a carico del
paziente.
3. In ogni caso, è richiesto il consenso informato del paziente.
Art. 2
Modalità di somministrazione e acquisto
1. L'inizio del trattamento - può avvenire:
a) in ambito ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili;
b) in ambito domiciliare.
2. In ambito ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili,
compresi day-hospital ed ambulatori, i farmaci di cui all'articolo
1 sono acquistati dalla farmacia ospedaliera e posti a carico del
SSR, anche nel caso del prolungamento della cura dopo dimissione.
Le strutture di ricovero ospedaliero accreditato devono assistere
i loro medici nella reperibilità dei farmaci di cui all'articolo 1
e, se sprovviste di farmacia, assisterli nell' ottenere i farmaci
da un farmacia ospedaliera o territoriale o fornita di laboratorio
per preparazioni magistrali.
3. Nel caso di cura realizzata in ambito domiciliare utilizzando
farmaci esteri importati, il farmacista del servizio pubblico
consegna direttamente i farmaci importati al medico o al paziente
dietro pagamento del solo prezzo di costo richiesto dal produttore
e delle spese accessorie riportate nella fattura estera. Nel caso
di preparazioni galeniche magistrali per utilizzo
extra-ospedaliero fornite da farmacie private su presentazione di
prescrizione magistrale del MMG curante o dello specialista o di
qualunque medico, la spesa per la terapia è a carico del paziente
quando prescritta su ricettario bianco. La spesa resta a carico
del SSR solo qualora il medico prescrittore sia alle dipendenze
del servizio pubblico ed utilizzi il ricettario SSR per la
prescrizione magistrale.
Art. 3
Trattamento domiciliare
1. Nel caso di inizio del trattamento in ambito ospedaliero o
assimilato, il paziente in condizione di cronicità potrà
proseguire il trattamento domiciliare senza spese, presentando
alla farmacia ospedaliera, ogni mese, una nuova ricetta redatta da
uno dei medici ospedalieri che lo hanno in cura. La ricetta deve
essere presentata ogni tre mesi se sono utilizzati farmaci
importati.
2. In caso di trattamento avviato in ambito domiciliare, la
terapia inizierà o continuerà presentando ogni tre mesi la
prescrizione redatta dal medico di medicina generale (MMG) o dallo
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specialista alla farmacia della Asl del territorio di residenza
del paziente.
3. Il rinnovo della prescrizione è in ogni caso subordinata ad una
valutazione positiva di efficacia e sicurezza da parte del medico
prescrittore, valutata la variabilità individuale dell'efficacia
terapeutica.
4. Medico o paziente sono autorizzati a trasportare farmaci
cannabinoidi nella quantità massima indicata dalla prescrizione
medica necessaria per l' effettuazione della terapia domiciliare.
Art. 4
Compiti di informazione sanitaria
1. Al fine di favorire tra i medici la conoscenza degli ambiti e
degli effetti della cura con cannabinoidi, entro sei mesi dall'
approvazione della presente legge, la Regione promuove una
specifica campagna d'informazione dei medici interessati operanti
all'interno della Regione, dei farmacisti preparatori operanti
nelle farmacie galeniche e di tutti i soggetti interessati.
Art. 5
Acquisti multipli
1. Per ridurre l'aggravio delle spese fisse per unità di prodotto,
entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la
Regione promuove e attua la centralizzazione degli acquisti presso
un'unica Asl capofila come per altri farmaci importati.
Art. 6
Risparmi a medio termine
1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la
Regione promuove e attua la produzione e lavorazione di Cannabis
medicinale con qualsiasi soggetto dotato delle autorizzazioni alla
produzione di principi attivi stupefacenti a fini medici, ai fini
della fornitura al servizio sanitario pubblico regionale.
Art. 7
Norma finanziaria
1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono compresi
nell'ambito della complessiva spesa farmaceutica della Regione.
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