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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 1273
Presentato in data: 05/04/2011
Misure in materia di tutela dell'occupazione, delocalizzazione, incentivi alle imprese e sostegno all'imprenditorialità collettiva (05 04 11).

Presentatori:

Sconciaforni Roberto
Donini Monica

Testo:

Progetto di legge regionale
Misure in materia di tutela dell'occupazione, delocalizzazione,
incentivi alle imprese e sostegno all'imprenditorialità collettiva .
Capo I.
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, in armonia con l'ordinamento
dell'Unione Europea, i principi della Costituzione, la legislazione
nazionale e gli articoli 4 e 5 dello Statuto: riconoscendo il
diritto al lavoro di ogni donna e ogni uomo, contribuisce alla
promozione dell'occupazione e alla sua qualità, alla salvaguardia
dei livelli occupazionali sul territorio regionale e alla tutela dai
rischi di delocalizzazione industriale.
2. La Regione riconosce, altresì, il ruolo delle imprese nello
sviluppo economico e sociale del territorio e ne favorisce
l'insediamento promuovendo la capacità di innovazione, la
qualificazione e la diversificazione delle produzioni, l'incremento,
il mantenimento e la qualità dei posti di lavoro, nonché,
l'incremento del reddito e delle condizioni di sicurezza per i
lavoratori.
Art. 2
Strumenti
1. La Regione, per perseguire le finalità di cui all'art.1:
a) si impegna, in particolare nell'ambito delle procedure
finalizzate all'erogazione di contributi alle imprese, a porre in
essere azioni di contrasto del fenomeno della delocalizzazione
industriale e ad adottare misure di tutela dei livelli
occupazionali;
b) individua i presupposti per il riconoscimento di erogazioni
economiche alle imprese con criteri di tutela sociale, considerando
come obiettivi fondamentali la creazione e il mantenimento di posti
di lavoro a tempo indeterminato, il rispetto delle norme sulla
sicurezza sul lavoro, la tutela dell'ambiente, la valorizzazione
dell'occupazione femminile e delle persone in condizione di
svantaggio sociale;
c) favorisce e promuove, di concerto con Province e Comuni, l'avvio
di percorsi d'imprenditorialità collettiva in capo ai lavoratori
dipendenti, in particolare attraverso forme di contribuzione e
incentivi per i lavoratori.
Art. 3
Destinatari
1. La presente legge si applica alle imprese che, con stabilimenti
insediati sul territorio regionale, beneficiano, sotto forma di
incentivo o di finanziamenti, di contributi, regionali, nazionali o
dell'Unione europea, la cui erogazione è delegata alla Regione.
Capo II
TUTELA DELL'OCCUPAZIONE, DELOCALIZZAZIONI, RESPONSABILITÀ SOCIALE
DELLE IMPRESE E TUTELA DELLE AREE PRODUTTIVE
Art. 4
Criteri di priorità per l'accesso ai contributi
1. Nelle procedure di conferimento di contributi, comunque
denominati, alle imprese stabilite sul territorio regionale, fermo
restando i criteri, i requisiti e le priorità previsti dalle
normative e dagli atti programmatici che li istituiscono e li
regolano, costituisce criterio aggiuntivo di priorità l'assunzione a
tempo indeterminato di persone svantaggiate.
2. Ai fini del comma 1, per persone svantaggiate si intendono:
a) le persone con disabilità;
b) le persone di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre
1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);
c) gli stranieri nei casi previsti dall'articolo 18 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero);
d) le persone occupate, per un tempo prolungato o in modo reiterato,
con rapporti di lavoro anche autonomi e che si trovino nelle
condizioni di elevato rischio di precarizzazione;
e) le persone, anche occupate con rapporti stagionali, a rischio di
esclusione o di depauperamento professionale che possa comportare la
perdita del posto di lavoro;
f) le persone che rientrano nel mercato del lavoro dopo prolungati
periodi di assenza anche per motivi di cura familiare;
g) i lavoratori interessati da processi di riorganizzazione o
riconversione produttiva.
3. Nell'ambito delle categorie di persone di cui al comma 2, a
parità di condizioni è individuata ulteriore priorità per gli
interventi a favore delle donne e delle persone di età superiore a
quarantacinque anni, prive di occupazione, di cui alle lettere f) e
g).
4. L'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta, sentiti gli
organismi competenti, può definire ulteriori priorità d'intervento
rivolte alle persone con difficoltà di inserimento o reinserimento
lavorativo, di cui al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione
del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili
con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato (regolamento generale di esenzione per categoria).
5. L'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta, sentiti gli
organismi competenti, può inoltre, definire priorità territoriali,
con riferimento a particolari aree con difficoltà socio-economiche.
6. La Giunta, entro 180 giorni dall' entrata in vigore della
presente legge, stabilisce con deliberazione le modalità per
l'individuazione delle persone svantaggiate e per l'inserimento dei
criteri di priorità di cui al presente articolo nelle procedure di
conferimento dei contributi alle imprese.
Art. 5
Convenzioni
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 4 della presente legge, per
le imprese che si insediano con una o più unità produttive sul
territorio regionale costituisce presupposto per l'accesso ai
contributi erogati dalla Regione, fermi restando i criteri e i
requisiti previsti dalle normative e dagli atti programmatici che li
istituiscono e li regolano, che costituiscono fonte primaria ed
inderogabile, la sottoscrizione di un accordo sindacale stipulato
nell'ambito di un tavolo di confronto con le organizzazioni
sindacali, a cui potrà parteciperà anche la Regione, e la successiva
sottoscrizione di una convenzione tra la Regione e l'impresa che
preveda:
a) la presentazione del piano industriale e di sviluppo
dell'impresa;
b) la presentazione di un piano che contiene l'indicazione delle
misure previste dalla normativa nazionale in materia di tutela della
salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro;
c) il mantenimento sul territorio regionale delle unità produttive
per le quali si richiede il contributo, per un periodo minimo di
tempo. Tale periodo di tempo, nell'ambito delle procedure di
selezione per l'individuazione delle imprese beneficiarie dei
contributi, sarà previamente determinato dalla Giunta in base ai
seguenti criteri: ammontare del contributo stanziato dalla Regione,
ammontare degli investimenti effettuati dall'impresa e dimensione
dell'impresa stessa, da valutare in termini di unità lavorative
effettivamente impiegate sul territorio regionale e di incremento
delle unità lavorative a seguito della corresponsione del contributo
da parte della Regione. L'impresa, in ogni caso, deve mantenere sul
territorio regionale le unità produttive per le quali ha ottenuto il
contributo per un periodo di tempo minimo di dieci anni.
2. Se a seguito della stipulazione dell'accordo sindacale e di cui
al comma 1, l'impresa beneficiaria del contributo risulta
inadempiente, la Regione procede alla revoca dei contributi erogati.
I contributi sono revocati, altresì, in caso di mancata applicazione
da parte delle imprese beneficiarie delle norme in materia di
sicurezza sul lavoro.
3. In deroga a quanto previsto nel comma 1, lettera c), la Regione
non procede alla revoca dei contributi erogati laddove l'impresa
beneficiaria per gravi e comprovati motivi, non prevedibili al
momento della stipula della convenzione, effettui lo spostamento
delle unità produttive nell'ambito del territorio regionale, fermo
restando la garanzia del mantenimento dei livelli occupazionali. La
Regione monitora il processo di trasferimento e il nuovo
insediamento verificando l'applicazione dei criteri definiti dal
presente articolo.
4. L'impresa beneficiaria del contributo, in caso di inosservanza
delle condizioni previste nelle convenzioni di cui al comma 1, ne da
comunicazione entro 15 giorni alla competente struttura regionale,
che valuta la persistenza delle condizioni per il mantenimento del
contributo, l'eventuale sospensione delle erogazioni in corso e il
recupero di quanto già corrisposto.
5. La Regione può disporre in qualsiasi momento ispezioni e
controlli, anche a campione, allo scopo di verificare l'attuazione
delle misure previste nel presente articolo.
6. La Giunta, nella deliberazione prevista nell'articolo 4, comma 6,
stabilisce le modalità per l'inserimento dei presupposti di cui al
presente articolo nelle procedure di conferimento dei contributi
alle imprese.
Art. 6
Responsabilità sociale dell'impresa
1. In sede di valutazione delle domande per l'accesso ai contributi
della Regione, può costituire, un ulteriore presupposto, la
presentazione da parte delle imprese di proposte e progetti
finalizzati all'attuazione della Responsabilità sociale dell'impresa
(RSI), ossia l'integrazione delle problematiche sociali e ambientali
nelle attività produttive e commerciali, in conformità con quanto
previsto nella Comunicazione della Commissione COM (2006) 136, del
23 marzo 2006.
Art. 7
Revoca dei contributi pubblici
1. I contributi erogati alle imprese, finalizzati ad incentivare e
sostenere l'occupazione sul territorio regionale, sono revocati e
laddove già corrisposti, recuperati dalla Regione, in caso di
delocalizzazione degli impianti produttivi o anche di parte della
produzione all'estero o in un'altra Regione d'Italia, se da questa
consegue la riduzione del personale per il quale l'impresa ha
ricevuto il contributo.
2. Nei casi previsti al comma 1, se l'erogazione dei contributi non
è stata ancora effettuata, la Regione sospende la procedura.
3. Con apposito regolamento, la Regione stabilisce le modalità di
restituzione delle somme erogate comprensive degli interessi legali
e comunque entro un anno dalla effettiva ricezione del contributo.
4. Le imprese interessate da procedure di recupero di cui al comma 1
non possono beneficiare di altri contributi regionali allo stesso
titolo.
Art. 8
Misure per la salvaguardia occupazionale a sostegno dei lavoratori
riuniti in cooperative
1. Nel rispetto del trattato di Lisbona in merito alle politiche di
prevenzione del rischio di disoccupazione di lunga durata e, al fine
di favorire percorsi di autoimprenditorialità collettiva atte alla
salvaguardia degli insediamenti produttivi e dell'occupazione, la
Regione , incentiva e sostiene, mediante l'erogazione di contributi
economici, le esperienze di trasmissione di impresa ai lavoratori
riuniti in cooperativa ai fini di salvaguardare l'occupazione e il
patrimonio di competenze accumulato.
2. La Regione sostiene le nuove cooperative promosse in maggioranza
da lavoratori che intendono rilevare l'attività o rami di attività
dell'azienda nella quale hanno operato, per finalità di salvaguardia
occupazionale.
3. L'intervento è attuato mediante la concessione di:
a) contributi a fondo perduto commisurati all'occupazione
salvaguardata in relazione a investimenti
e costi di gestione previsti o sostenuti nella fase di avvio
dell'attività;
b) contributi a fondo perduto per assistenza tecnica, tutoraggio e
attività di istruzione e formazione
dei lavoratori.
Art. 9
(Vincoli alla destinazione d'uso delle aree produttive)
1. Le aree destinate ad attività produttive, comprese quelle
industriali, non possono avere una destinazione d'uso di durata
inferiore a quindici anni, a decorrere dall'approvazione della
legge.
2. I Comuni apportano le modifiche relative alla durata del vincolo
della destinazione d'uso di cui al comma 1 nei rispettivi strumenti
di pianificazione e programmazione del territorio.
3. In caso di cessione di impresa, di cessazione, anche parziale, di
attività produttiva, di fallimento, di delocalizzazione e
trasferimento dell'impresa, di cessione di ramo d'azienda o di
qualsiasi altro evento che comporta la riduzione dei livelli
occupazionali di un determinato territorio, la durata del vincolo di
cui al comma 2 è estesa a venti anni dal momento in cui si manifesta
l'evento stesso.
4. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati
nelle aree di cui al comma 2 sono espressamente richiamati i vincoli
di cui al primo e al secondo periodo, pena la nullità dell'atto.
5. Sono consentiti cambi di destinazione d'uso soltanto se l'impresa
che decide il trasferimento apre una nuova unità produttiva nel
medesimo comune o nel raggio di venti chilometri rispetto
all'ubicazione dell'unità produttiva già in essere e se tale nuova
apertura consente l'impiego di tutti i dipendenti dell'unità
produttiva trasferita
Art. 10
(Acquisizione di aree dismesse per il perseguimento di finalità
occupazionali e industriali)
1. In caso di delocalizzazione produttiva, le aree di cui
all'articolo 9, con i relativi impianti produttivi e gli immobili a
essi asserviti o complementari, possono essere espropriate, ai sensi
della legislazione vigente in materia di esproprio per pubblica
utilità, da parte di società pubbliche regionali appositamente
costituite per consentire interventi di reindustralizzazione
finalizzati al perseguimento di finalità occupazionali e
industriali.
Art. 11
(Modalità di restituzione dei contributi)
1. La restituzione dei contributi e/o incentivi economici ai sensi
della presente legge, avverrà con le modalità riportate di seguito:
a) con interventi diretti di sostegno all'avvio di forme di
imprenditorialità collettiva in capo ai lavoratori dipendenti di cui
all'articolo 7;
b) con soluzioni di sostegno alla disoccupazione;
c) con sostegni economici e formativi per la riallocazione in altre
attività sul territorio atte al riassorbimento di tutte le
maestranze;
d) con la restituzione monetaria entro un anno, con applicazione
degli interessi legali, delle erogazioni ricevute.
Capo III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 12
Osservatorio sulle delocalizzazioni industriali
1. La Regione istituisce presso l'Assessorato competente
l'Osservatorio per il controllo del fenomeno delle delocalizzazioni
industriali, di seguito denominato « Osservatorio », con il compito
di acquisire dati e informazioni, monitorare e verificare l'impatto
delle politiche poste in essere dalla Regione, nonché, di avanzare
ulteriori proposte finalizzate a contrastare gli effetti socio
economici di tale fenomeno sul territorio regionale.
2. Nella deliberazione prevista nell' 4, comma 6, la Giunta
definisce gli obiettivi, la composizione e le modalità di
funzionamento dell'Osservatorio.
Art. 13
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa
fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e
relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le
eventuali modificazioni che si rendessero necessarie e con
l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi
capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai
sensi di quanto disposto dall'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001,
n. 40 recante Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,
abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977 n. 31 e 27 marzo 1972 n. 4 .
Art. 14
Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni previste negli articoli 4, 5, 6 e 7 si applicano
a partire dalla data del 1° gennaio 2012; con riferimento ai
contributi alle imprese finanziati dai fondi strutturali le
disposizioni si applicano a partire dal nuovo ciclo di
programmazione dei fondi stessi.
2. I bandi per l'accesso ai contributi delle imprese pubblicati
successivamente alle date previste nel comma 1 tengono conto delle
priorità di cui agli art. 4, 5 e 6; è fatta salva la validità dei
bandi che prevedono incentivi alle imprese pubblicati sino a tali
date.
Art. 15
Disposizioni in materia di aiuti di stato.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano in conformità
con quanto previsto dalla normativa regionale, nazionale e
dell'Unione europea sul conferimento di contributi alle imprese, e,
in particolare con gli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea.
Art. 16
(Monitoraggio)
1. La Giunta ogni anno, presenta all'Assemblea legislativa una
relazione sull'attuazione della legge e degli interventi in essa
previsti.
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