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Legislatura IX- Atto di indirizzo politico ogg. n. 1528

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Oggetto:
Testo presentato:
1528 - Risoluzione proposta dal consigliere Favia per impegnare la Giunta a porre in essere azioni volte a evitare il ripetersi di disagi per gli abitanti di Medicina (BO) causati dalla presenza di centrali a biomasse, utilizzando anche strumenti normativi volti a tutelare la cittadinanza specialmente nei casi di utilizzazione di sottoprodotti di origine animale o di sottoprodotti vegetali caratterizzati da elevata fermentescibilità (documento in data 23 06 11).

Testo:

                             Risoluzione
L'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna:
visti
$ l'art. 3 della L.R. 26/2004 Disciplina della programmazione
energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia
che affida alle Province le competenze autorizzative per gli
impianti di produzione di energia di taglia inferiore a 50
MWtermici;
$ l'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 Attuazione della direttiva
2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta
da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità ;
$ l'Autorizzazione unica, del 23 marzo 2007, alla costruzione ed
esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica
alimentato a biogas localizzato nel Comune di Medicina (BO)
(frazione di Ganzanigo) al km 26,8 della Strada Provinciale San
Vitale - Azienda Agricola Cazzani, con cui la Provincia di Bologna
dispone in particolare:
Ø tipologia impianto: impianto di cogenerazione Jenbacher,
modello IMC 420 GS, dalla potenza elettrica nominale di 1,416 MWe;
Ø combustibile: biogas prodotto da fermentazione anaerobica di
colture vegetali allo scopo coltivate (al momento insilati di mais);
Ø finalità ed usi: l'energia elettrica prodotta viene immessa in
rete e ceduta a terzi;
Ø potenza termica impianto (calcolata come combustibile
immesso): 3,375 MWt;
$ la propria delibera n. 28, del 6 dicembre 2010, recante:
Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di
impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo
della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica attuativa,
tra gli altri, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico
del 10 settembre 2010 Linee Guida per l'autorizzazione degli
impianti alimentati da fonti rinnovabili l'Assemblea Legislativa ha
stabilito che lo stesso provvedimento trovi applicazione, fino alla
completa definizione dei limiti e divieti, anche per la
realizzazione degli impianti e la programmazione degli obiettivi di
produzione di energia da fonti rinnovabili diverse;
premesso che
$ nell'Autorizzazione unica del 23 marzo 2007, sopra citata, la
Provincia disponeva, tra le altre, le seguenti prescrizioni:
Ø punto 8: l'azienda deve dimostrare, mediante idonea
documentazione, da produrre all'Amministrazione Provinciale, di
poter disporre a vario titolo (proprietà, affitto, comodato o
società di scopo) dei terreni agricoli dedicati alla coltivazione
dei prodotti vegetali destinati all'impianto in oggetto in misura
prevalente rispetto al fabbisogno complessivo di biomassa in
ingresso... (il sottolineato è nel testo della Provincia);
Ø punto 9: durante l'esercizio dell'impianto, l'alimentazione
del fermentatore dovrà essere costituita da sole colture vegetali
coltivate allo scopo (allo stato attuale insilati di mais) ;
Ø punto 21: per quanto riguarda le polveri e gli odori,
dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti possibili onde
evitarne il diffondersi durante le fasi del ciclo produttivo,
compreso lo scarico, la movimentazione e lo stoccaggio delle materie
prime e delle biomasse vegetali; a tal fine dovranno essere
previsti, ove tecnicamente possibili, dispositivi chiusi o dotati di
chiusure rimovibili ;
$ nell'Autorizzazione unica del 23 marzo 2007, sopra citata, la
Provincia stabiliva per essa la durata di 15 anni e la decadenza di
diritto della stessa, tra l'altro, nel caso in cui non fosse
rispettata la prescrizione di cui al sopracitato punto 8;
$ nell'Autorizzazione unica del 23 marzo 2007, sopra citata, la
Provincia raccomandava di circoscrivere il bacino di
approvvigionamento della biomassa entro un raggio di 25 km
dall'impianto al fine di garantire che il bilancio totale di
emissioni di gas serra rimanga nullo e non venga aggravato dalle
emissioni provenienti dal trasporto della biomassa ;
$ in data 20 agosto 2008 l'Azienda provvedeva a richiedere con
propria comunicazione P.G. 337469/2008 l'integrazione della matrice
in ingresso all'impianto autorizzata ab origine in relazione al
silomais, con materiali vegetali eterogenei, quali:
Ø insilati o sfarinati di cereali primaverili;
Ø insilati di cereali autunno vernini;
Ø sfalci di colture erbacee;
Ø residui di coltivazioni;
Ø residui delle imprese agricole che trasformano o valorizzano
le proprie produzioni vegetali;
Ø sottoprodotti provenienti dal settore agro-industriale -
rispondenti alla descrizione di cui agli artt. 183 e 185 del D.Lgs.
152/2006 di attuazione della c.d. delega ambientale , che mutua i
principi stabiliti dalla recente giurisprudenza della Corte di
Giustizia europea e trova ulteriore riscontro nella Direttiva n.
2008/98/Ce del 19 novembre 2008, in attesa di recepimento
nell'ordinamento interno - destinati ad alimentare impianti
produttivi di biogas e non classificabili in alcun modo come
rifiuti , ai sensi del D.Lgs. di cui sopra,
senza richiedersi modifiche di ordine impiantistico e nel rispetto
del criterio della misura prevalente dell'autoproduzione di biomassa
agricola;
$ il 26 novembre 2008 l'azienda ha richiesto l'aumento della
potenza nominale in principio autorizzata garantendo, altresì, che
tale potenziamento non avrebbe comportato modifiche impiantistiche
di sorta;
$ il 18 dicembre 2008 la Provincia di Bologna autorizzava
l'aumento della potenza elettrica nominale a 2,832 MWe prescrivendo
che tutte le matrici in ingresso all'impianto con caratteristiche
tali da potersi ritenere che abbiano già avviato processi
fermentativi aerobici, che danno luogo ad emissioni odorigene
moleste, o in arrivo o presenti nell'impianto, dovranno essere
destinate all'alimentazione diretta dell'impianto, dovranno essere
destinate all'alimentazione diretta dell'impianto tramite le
attrezzature esistenti, i silos verticali, i moduli di carico, le
prevasche o comunque con modalità confinate, allo scopo di evitare
ogni possibile diffusione di emissioni odorigene moleste ;
$ il 19 febbraio 2010 la Provincia di Bologna, su richiesta del
3 settembre 2009 dell'Azienda Cazzani ha ulteriormente modificato
l'autorizzazione originaria autorizzando, tra l'altro, la
realizzazione di un post digestore, n. 2 vasche interrate per
l'utilizzo dei sottoprodotti, l'individuazione di un'area dedicata
alla sperimentazione dei sottoprodotti da conferire all'impianto di
digestione, nel limite di 40 tonnellate e con il divieto per essi di
sostare in tali aree per un periodo superiore a 10 giorni;
considerato che
$ l'impianto, seppur posto in zona agricola, è localizzato tra
numerose abitazioni e non lontano dal centro abitato;
$ la popolazione residente nelle vicinanze dell'impianto di
Ganzanigo ha denunciato, ormai da tempo, la presenza di fortissimi e
insopportabili odori, veri e propri miasmi, che inducono nausee e
vomito e che hanno costretto molte persone al trasferimento, nonché,
provocato un sensibile calo nel valore degli immobili presenti nella
zona;
$ sono già stati autorizzati altri quattro impianti a biomasse,
tutti della potenza di 0,999 MWe, (pari ad una potenza termica di
2,403 MWt) siti nel territorio del Comune di Medicina (BO);
$ un sesto impianto, nello stesso comune, è in fase di
autorizzazione;
$ il principio di precauzione oltre ad essere principio
fondamentale per una corretta azione amministrativa è, inoltre,
stato affermato dalla Conferenza sull'Ambiente e lo Sviluppo delle
Nazioni Unite di Rio de Janeiro del 1992 e successivamente sancito
dalla Commissione Europea con Comunicazione n. 1/2000 del 2 febbraio
2000;
tenuto conto che
$ l'autorizzazione all'impianto di Ganzanigo era subordinata
all'utilizzo di biomasse provenienti dal circondario, quali insilati
di colture dedicate, principalmente mais, presenti in un raggio di
25 km, ma tali biomasse si sono rivelate insufficienti al fabbisogno
dell'impianto, tanto da richiedere il permesso di usare anche
sottoprodotti di origine animale ed agro-alimentare tra i quali:
rumine, sangue bovino, trippa, cicciolo umido lavorato, carniccio,
conserve alimentari a base di pesce, uova, pasta lievitata,
sottoprodotti che provengono da attività di industrie di
trasformazione non presenti nel raggio di 25 km dall'impianto;
$ tale deroga fu concessa, con la specificazione che tali
sottoprodotti dovessero essere usati nel rispetto del criterio
della misura prevalente dell'autoproduzione di biomassa agricola
finalizzata rispetto al fabbisogno impiantistico ;
$ l'impianto di Ganzanigo utilizza oltre 34.000 tonnellate
all'anno di tali sottoprodotti, provenienti da Rovigo, Pisa e Roseto
degli Abruzzi, luoghi distanti quindi centinaia di chilometri;
$ tali evidenze inducono a pensare che i cinque nuovi impianti
che verranno in futuro realizzati non potranno contare
sull'opportunità di reperire nel raggio di 25 km materiale
sufficiente ai loro fabbisogni e che i nuovi impianti dovranno
presto chiedere una deroga per utilizzare anche sottoprodotti di
origine animale ed agro-alimentare e per riuscire a mantenersi
economicamente in equilibrio; tali sottoprodotti arriveranno però da
centinaia di chilometri di distanza, rendendo quindi ambientalmente
nocivo l'impianto e in violazione del regolamento;
$ l'evoluzione di queste vicenda induce a ritenere che le norme,
anche regionali, in tema di biomasse siano insufficienti e
raggirabili e, soprattutto, scarsamente applicate;
evidenziato che
$ il 26 agosto 2010, con atto scritto, 299 cittadini di Medicina
hanno lamentato ripetute e persistenti captazioni di diffuse
emissioni maleodoranti nell'area attigua all'impianto, inviando
questa segnalazione alla Provincia di Bologna;
$ il 20 aprile 2011 il Consiglio comunale di Medicina
all'unanimità ha approvato un odg in cui si chiede al Presidente
della Provincia di Bologna, oltre che al Sindaco di Medicina, di
esercitare i rispettivi poteri mediante adozione di un atto formale
urgente a carico dell'Azienda Agricola Cazzani per l'individuazione
e la risoluzione tempestiva delle cause delle emissioni odorigene
moleste;
$ il 19 maggio 2011 il Distretto Imolese dell'AUSL informava
l'Amministrazione Provinciale delle copiose segnalazioni pervenute,
pressoché quotidianamente, al Servizio Igiene e Sanità Pubblica,
nonché degli ulteriori accertamenti nel frattempo eseguiti presso lo
stabilimento Cazzani dal proprio personale tecnico che evidenziano
la necessità di definire congiuntamente e in tempi brevi, gli
adeguamenti strutturali ed impiantistici, oltre che le soluzioni
gestionali da prescrivere al gestore dell'impianto per mitigare gli
inconvenienti segnalati ;
$ il 25 maggio 2011 il Servizio Territoriale di A.R.P.A. invia
alla Provincia di Bologna una nota contenente le risultanze del
sopralluogo eseguito da propri incaricati il giorno 13 maggio 2011
presso lo stabilimento gestito dalla proprietà Cazzani nel sito S.P.
San Vitale km 26,8, Comune di Medicina, con cui si accertavano le
seguenti difformità:
Ø presenza di esalazioni odorigene al perimetro aziendale sulla
strada di San Vitale nel tratto che costeggia il lato di accesso
all'impianto e all'interno dell'impianto in prossimità delle aree di
stoccaggio degli insilati/sottoprodotti e del digestato;
Ø presenza di ammoniaca all'interno dell'area in cui viene
prodotto e stoccato il digestato solido preventivamente sottoposto a
trattamento di pastorizzazione, ancorché fosse presente un modesto
cumulo di digestato la concentrazione di ammoniaca era intensa e
pungente; l'odore di ammoniaca si percepiva anche all'esterno in
prossimità della suddetta area, trattandosi di un piccolo edificio
con tettoia tamponato su tre lati
$ il 31 maggio 2011 la Provincia di Bologna considerato:
Ø che la nota fornita dal Servizio Meteorologico
dell'Aeronautica attesta, nell'area interessata dall'impianto, un
significativo fenomeno di inversione termica ovvero di
rimescolamento dei flussi d'aria che quotidianamente, intorno alle
ore 19,00 si rinnova con una compressione delle esalazioni
maleodoranti in un volume d'aria estremamente ridotto nelle ore
serali, ad una distanza minima di 50-90 metri dal terreno;
Ø che tali difformità siano riconducibili a specifici aspetti
strutturali e gestionali dell'attuale impianto gestito dall'Azienda
Agricola Cazzani, quali:
1) le carenze impiantistiche in relazione agli attuali prodotti
di alimentazione usati, con particolare riferimento alla sezione di
stoccaggio del digestato solido , la cui componente volatile
odorigena è aggravata dall'alta temperatura del digestato stesso in
uscita dal ciclo produttivo;
2) la mancanza di presidi di contenimento/abbattimento delle
emissioni odorigene provenienti dagli sfiati dei silos utilizzati
per lo stoccaggio dei sottoprodotti allo stato liquido o
semiliquido;
3) l'utilizzo stesso dell'area test per lo stoccaggio dei
sottoprodotti allo stato liquido o semiliquido;
Ø la richiesta di A.R.P.A. affinché si ingiunga urgentemente
all'Azienda Agricola Cazzani, l'adozione dei provvedimenti proposti
da tale Autorità Ambientale in virtù degli esiti del sopralluogo,
sintetizzabili in:
1) interventi gestionali necessari ad eliminare le potenziali
cause delle esalazioni maleodoranti;
2) accorgimenti tecnico-gestionali volti a contenere lo sviluppo
di esalazioni maleodoranti;
Ø nella stessa ordinanza-diffida del 31 maggio 2011 la Provincia
di Bologna ha ordinato all'Azienda Agricola Cazzani:
1) cessazione immediata dell'utilizzo dell'area test, costituita
dalla trincea aperta, per tutti i sottoprodotti di origine animale e
per quei sottoprodotti di origine vegetale caratterizzati da elevati
livelli di fermentescibilità ;
2) in caso di utilizzo dell'area test per sottoprodotti vegetali
non fermentescibili, riduzione immediata dei tempi di permanenza e
di stoccaggio fino ad un massimo di 48 ore dal loro ritiro presso
l'impianto per l'intero periodo estivo fino alla fine di ottobre
2011;
3) cessazione immediata, ancorché temporanea, dell'accettazione e
dell'utilizzo presso l'impianto in questione, dei sottoprodotti di
origine animale, previsti dal Regolamento CEE n. 1774/02 allo stato
solido fino a quando non saranno realizzate adeguate condizioni per
il loro stoccaggio in aree confinate e asservite da idonei impianti
di abbattimento;
4) sospensione immediata del trattamento di pastorizzazione del
digestato, al termine del ciclo lavorativo relativo all'ultima
alimentazione di sottoprodotto di origine animale;
5) esecuzione entro 15 giorni di un intervento di manutenzione
straordinaria della vasca di raccolta delle acque meteoriche di
seconda pioggia, con rimozione del materiale fangoso depositato sul
fondo e relativo sfalcio della vegetazione presente sulle sponde;
6) nel caso in cui l'acqua meteorica continui a venire stoccata
nel bacino e non avviata allo scarico nel recettore idrico,
installazione entro 30 giorni di un sistema di aerazione per
l'ossigenazione delle acque;
7) presentazione all'U.O. Energia della Provincia di Bologna,
entro 30 giorni di un progetto descrittivo degli interventi
strutturali e gestionali necessari al contenimento delle emissioni
odorigene, che dovrà essere autorizzato da questa Amministrazione
Procedente, a mezzo di apposita Conferenza dei Servizi, come
variante dell'attuale progetto;
L'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna
impegna la Giunta regionale:
$ a farsi parte attiva, in collaborazione con la Provincia di
Bologna ed il Comune di Medicina, affinché il disagio, le relative
conseguenze sulla salute e le ricadute economiche già subite per
troppo tempo dagli abitanti di Medicina vicini alla centrale a
biomasse dell'Azienda Agricola Cazzani non abbiano più a ripetersi;
$ a mettere in campo tutti gli interventi normativi o
regolamentari necessari a vincolare l'attività di una centrale a
biomasse all'effettiva presenza di materiali da combustione in un
raggio di 25 km dall'impianto, prevedendo che tale limite valga
anche per la provenienza degli eventuali sottoprodotti di origine
animale;
$ a prevedere in maniera cogente, negli stessi interventi
normativi o regolamentari, l'adeguatezza degli impianti di
stoccaggio e trattamento nel caso di utilizzo di sottoprodotti
materiali di origine animale o di sottoprodotti di origine vegetale
caratterizzati da elevati livelli di fermentescibilità .
Il Consigliere
(Giovanni Favia)
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