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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 2069
Presentato in data: 25/11/2011
Legge elettorale regionale (25 11 11).

Presentatori:

Barbati Liana
Mandini Sandro
Grillini Franco

Testo:

Progetto di legge regionale recante  Legge elettorale regionale .
Art. 1
Principi
1. In armonia con i principi costituzionali e ai sensi degli
articoli 29 e 42 dello Statuto regionale, l'Assemblea legislativa e
il Presidente della Giunta regionale sono eletti a suffragio
universale e diretto, con voto personale ed eguale, libero e
segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti. Le elezioni
dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale
si svolgono contestualmente.
2. Al fine di assicurare la parità di accesso alle cariche elettive
degli uomini e delle donne, ai sensi degli articoli 51 e 117, comma
7, della Costituzione, e in armonia con il principio di equa
rappresentanza di genere, le liste elettorali devono assicurare, a
pena di inammissibilità, la presenza almeno paritaria dei candidati
di entrambi i generi.
3. Alle elezioni dell'Assemblea legislativa e del Presidente della
Giunta regionale si applicano, in quanto compatibili e non derogate
dalla presente legge, le disposizioni della legge 17 febbraio 1968,
n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a
statuto normale) e della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme
per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario). Si
applicano, altresì, in quanto compatibili e non derogate dalla
presente legge, le altre disposizioni statali o regionali, anche di
natura regolamentare, vigenti in materia.
Art. 2
Candidatura del Presidente della Giunta regionale
1. Le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale
sono presentate all'Ufficio centrale regionale nel rispetto delle
forme e dei termini fissati dalla legge n. 43 del 1995 e
dall'articolo 9 della legge n. 108 del 1968. Per la dichiarazione di
presentazione della candidatura alla carica di Presidente della
Giunta regionale non è richiesta la sottoscrizione degli elettori.
2. Alla presentazione della candidatura devono essere allegati, a
pena di esclusione, il certificato d'iscrizione del candidato nelle
liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e la
dichiarazione, resa dal candidato, di collegamento con le singole
liste provinciali che fanno parte di un gruppo di liste ovvero di
una coalizione di liste. Quest'ultima dichiarazione è efficace solo
se corrisponde ad analoga e convergente dichiarazione resa dai
presentatori delle singole liste provinciali che formano il gruppo o
che partecipano alla coalizione di liste con cui il candidato alla
carica di Presidente della Giunta ha dichiarato il collegamento.
3. La candidatura non è ammessa se non è accompagnata dalla
dichiarazione di accettazione del candidato e dalle dichiarazioni di
cui al comma 2, autenticate nelle forme stabilite dall'articolo 14
della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire
maggiore efficienza al procedimento elettorale).
4. Ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 9,
10 e 11 della legge n. 108 del 1968.
5. L'Ufficio centrale regionale ammette, entro ventiquattro ore
dalla presentazione, le candidature alla carica di Presidente se
conformi alla presente legge e, acquisite le necessarie
comunicazioni dagli uffici circoscrizionali, comunica senza indugio
a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale l'avvenuta ammissione,
in almeno tre circoscrizioni, delle liste aventi medesimo
contrassegno; esso, subito dopo, effettua il sorteggio tra i
candidati alla carica di Presidente ai fini del relativo ordine di
stampa sulla scheda, comunicandone senza indugio gli esiti agli
uffici centrali circoscrizionali per gli adempimenti cui questi
ultimi sono tenuti in applicazione dell'articolo 11 della legge n.
108 del 1968.
Art. 3
Presentazione delle liste provinciali. Gruppi di liste e coalizioni
di liste
1. La presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui
all'articolo 9 della legge n. 108 del 1968 deve, a pena di nullità,
essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno dei
candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale; tale
dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga
dichiarazione resa dal candidato Presidente alla presentazione della
sua candidatura. Le liste provinciali sono ammesse se presenti con
il medesimo contrassegno in almeno tre circoscrizioni provinciali e
se sussistono le ulteriori condizioni di legge.
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge
n. 108 del 1968, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori
le liste espressione di partiti rappresentati nel Parlamento
italiano o di gruppi costituiti in seno all'Assemblea legislativa
nella legislatura in corso alla data della indizione delle elezioni.
3. Le liste provinciali recanti identico contrassegno presenti nelle
diverse circoscrizioni provinciali sono ammesse solo se collegate al
medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.
Le liste provinciali identificate dal medesimo contrassegno formano
un gruppo di liste; il candidato alla carica di Presidente della
Giunta regionale ad esse collegato è a capo del gruppo di liste.
4. Più gruppi di liste provinciali che indicano il medesimo
candidato Presidente sono riuniti in una coalizione di liste; il
candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ad essi
collegato è a capo della coalizione.
5. Nelle liste provinciali, deve essere assicurata, a pena di
inammissibilità, la presenza almeno paritaria dei candidati di
entrambi i generi. In ogni caso, nessuno dei due sessi può essere
rappresentato in misure superiore ai due terzi dei candidati.
Art. 4
Liste regionali
1. Salvo quanto previsto dai comma 2 e 3, un quinto dei consiglieri
assegnati è eletto con sistema maggioritario, sulla base di liste
regionali concorrenti, nei modi previsti dai commi 3 e seguenti
dell'articolo 1 della legge n. 43 del 1995.
2. Nelle liste regionali, deve essere assicurata, a pena di
inammissibilità, la presenza almeno paritaria dei candidati di
entrambi i generi. In ogni caso, nessuno dei due sessi può essere
rappresentato in misure superiore ai due terzi dei candidati.
Art. 5
Garanzia per le minoranze
1. Alle liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica
di Presidente della Giunta regionale, non può, in ogni caso, essere
attribuito più del sessantacinque per cento dei seggi dell'Assemblea
legislativa attribuiti alle singole liste.
2. Ai fini del calcolo delle percentuali di seggi dell'Assemblea di
cui al comma 1, non è computato il seggio che, per Statuto, spetta
al Presidente eletto.
Art. 6
Rappresentanza di tutte le circoscrizioni elettorali.
1. E' garantita l'elezione di almeno un consigliere regionale per
ogni circoscrizione elettorale.
2. Qualora in una delle circoscrizioni elettorali l'applicazione dei
criteri di legge comporti il mancato rispetto di quanto previsto al
comma 1, in quella circoscrizione è attribuito il seggio al
candidato con la maggiore cifra individuale della lista
circoscrizionale più votata tra quelle ammesse al riparto. In caso
di parità di voti tra più liste circoscrizionali il seggio è
attribuito alla lista che partecipa al gruppo cui è stato attribuito
il maggior numero di seggi in Assemblea legislativa. Il seggio così
assegnato si sottrae all'ultimo attribuito al gruppo di liste cui la
lista circoscrizionale più votata appartiene.
3. Se la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella
circoscrizione fa parte di un gruppo di liste che abbia non più di
un consigliere eletto per circoscrizione, le disposizioni dei commi
1 e 2 si applicano alla lista che nella medesima circoscrizione
segue nell'ordine delle maggiori cifre elettorali circoscrizionali.
Art. 7
Scheda elettorale
1. La votazione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale
e per l'elezione dell'Assemblea legislativa avviene su un'unica
scheda. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica
di Presidente, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco
sono riportati, racchiusi in un più ampio rettangolo, il
contrassegno del gruppo di liste ovvero i contrassegni dei gruppi di
liste riunite in coalizione con cui il candidato è collegato.
Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato
alla carica di Presidente e per una delle liste ad esso collegate,
tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste.
2. Nel caso in cui l'elettore tracci un unico segno sulla scheda a
favore di una lista, il voto s'intende espresso anche a favore del
candidato Presidente ad essa collegato. Ciascun elettore può altresì
votare per un candidato alla carica di Presidente, anche non
collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo
rettangolo.
3. L'elettore può esprimere, nelle apposite righe della scheda, uno
o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il
cognome dei due candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di
espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di
genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della
stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.
4. Qualora l'elettore esprima il voto a favore di un candidato
Presidente e la preferenza per più di una lista, viene ritenuto
valido il solo voto al candidato Presidente e nulli i voti di lista.
5. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, è approvato il modello di scheda, formato secondo le
indicazioni contenute nel presente articolo.
Art. 8
Rappresentanza di genere nelle comunicazioni radiotelevisive
1. In occasione delle elezioni regionali, i soggetti politici devono
assicurare la presenza almeno paritaria di candidati di entrambi i
generi nei programmi di comunicazione politica offerti dalle
emittenti radiotelevisive pubbliche e private e, per quanto riguarda
i messaggi autogestiti previsti dalla vigente normativa sulle
campagne elettorali, devono mettere in risalto con pari evidenza la
presenza dei candidati di entrambi i generi nelle liste presentate
dal soggetto politico che realizza il messaggio.
Art. 9
Entrata in vigore
1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
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