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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 302
Presentato in data: 22/07/2010
Creazione di una banca dati telematica per la tutela e la sicurezza delle aziende regionali (21 07 10).

Presentatori:

Filippi Fabio
Villani Luigi Giuseppe
Aimi Enrico
Leoni Andrea
Pollastri Andrea
Bignami Galeazzo
Noé Silvia
Vecchi Alberto
Malaguti Mauro
Lombardi Marco
Bazzoni Gianguido
Bartolini Luca

Testo:

 PROGETTO DI LEGGE
CREAZIONE DI UNA BANCA DATI TELEMATICA PER LA TUTELA E LA SICUREZZA
DELLE AZIENDE
Art. 1
(Finalità)
1.La Regione Emilia-Romagna riconosce la necessità di assicurare
maggiori garanzie al sistema imprenditoriale e commerciale
regionale;
2.La Regione Emilia-Romagna è consapevole del ruolo fondamentale che
ricopre il sistema imprenditoriale e commerciale regionale in ambito
di rilancio dell'economia;
3.La Regione Emilia-Romagna istituisce e gestice una BANCA DATI
TELEMATICA PER LA TUTELA E LA SICUREZZA DELLE AZIENDE: una
classifica dell'affidabilità delle imprese che operano sul
territorio;
4.Le imprese regionali avranno la facoltà di intervenire e denunciare
le situazioni di insolvenza o di frode, comunicando nome, cognome e
ragione sociale dell'azienda inadempiente. Un servizio utile a
risanare il sistema economico regionale. In questo modo si
ridurrebbero in modo sensibile i contenziosi e le truffe;
5.La Direzione investigativa antimafia (Dia) ha denunciato il rischio
di penetrazioni e infiltrazioni mafiose nel tessuto economico
regionale;
6.Questo tipo di sistema è già attivo, ma, per ora, solo a
disposizione delle banche (la Centrale dei Rischi CR della Banca
d'Italia);
7.La Regione Emilia-Romagna, in questo progetto, prevede il
coinvolgimento delle regioni limitrofe, delle istituzioni statali e
dell'UE.
8.La presente legge ottempera ai dettami della normativa sulla
privacy.
Art. 2
(Norme finanziarie)
1.Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente legge
la Regione Emilia-Romagna si fa fronte in sede di approvazione della
legge annuale di bilancio, apportando le eventuali modificazioni che
si rendessero necessarie, o mediante relativi capitoli che verranno
dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto
dall'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento
contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6
luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n.4).
Art. 3
(Entrata in vigore)
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
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