Oggetto n. 302
Presentato in data:
22/07/2010
Creazione di una banca dati telematica
per la tutela e la sicurezza delle aziende
regionali (21 07 10).
Presentatori:
Filippi Fabio
Villani Luigi Giuseppe
Aimi Enrico
Leoni Andrea
Pollastri Andrea
Bignami Galeazzo
Noé Silvia
Vecchi Alberto
Malaguti Mauro
Lombardi Marco
Bazzoni Gianguido
Bartolini Luca
Villani Luigi Giuseppe
Aimi Enrico
Leoni Andrea
Pollastri Andrea
Bignami Galeazzo
Noé Silvia
Vecchi Alberto
Malaguti Mauro
Lombardi Marco
Bazzoni Gianguido
Bartolini Luca
Testo:
PROGETTO DI LEGGE
CREAZIONE DI UNA BANCA DATI TELEMATICA PER LA TUTELA E LA SICUREZZA
DELLE AZIENDE
Art. 1
(Finalità)
1.La Regione Emilia-Romagna riconosce la necessità di assicurare
maggiori garanzie al sistema imprenditoriale e commerciale
regionale;
2.La Regione Emilia-Romagna è consapevole del ruolo fondamentale che
ricopre il sistema imprenditoriale e commerciale regionale in ambito
di rilancio dell'economia;
3.La Regione Emilia-Romagna istituisce e gestice una BANCA DATI
TELEMATICA PER LA TUTELA E LA SICUREZZA DELLE AZIENDE: una
classifica dell'affidabilità delle imprese che operano sul
territorio;
4.Le imprese regionali avranno la facoltà di intervenire e denunciare
le situazioni di insolvenza o di frode, comunicando nome, cognome e
ragione sociale dell'azienda inadempiente. Un servizio utile a
risanare il sistema economico regionale. In questo modo si
ridurrebbero in modo sensibile i contenziosi e le truffe;
5.La Direzione investigativa antimafia (Dia) ha denunciato il rischio
di penetrazioni e infiltrazioni mafiose nel tessuto economico
regionale;
6.Questo tipo di sistema è già attivo, ma, per ora, solo a
disposizione delle banche (la Centrale dei Rischi CR della Banca
d'Italia);
7.La Regione Emilia-Romagna, in questo progetto, prevede il
coinvolgimento delle regioni limitrofe, delle istituzioni statali e
dell'UE.
8.La presente legge ottempera ai dettami della normativa sulla
privacy.
Art. 2
(Norme finanziarie)
1.Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente legge
la Regione Emilia-Romagna si fa fronte in sede di approvazione della
legge annuale di bilancio, apportando le eventuali modificazioni che
si rendessero necessarie, o mediante relativi capitoli che verranno
dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto
dall'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento
contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6
luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n.4).
Art. 3
(Entrata in vigore)
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.