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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 3315
Presentato in data: 30/10/2012
"Legge Regionale in materia di salvaguardia occupazionale, incentivi alle imprese e contrasto alla delocalizzazione produttiva fuori Regione" (30 10 12).

Presentatori:

Corradi, Manfredini, Cavalli e Bernardini.

Testo:

 

Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri

Corradi, Manfredini, Cavalli e Bernardini:

“Legge Regionale in materia di salvaguardia occupazionale, incentivi alle imprese e contrasto alla delocalizzazione produttiva fuori Regione”

 


Art. 1

Oggetto e finalità

 

1. La Regione Emilia Romagna riconosce e tutela il diritto al lavoro, promuove la competitività e produttività delle imprese e l’incremento dell’occupazione, mediante azioni di contrasto alla delocalizzazione delle imprese italiane ed estere con stabilimenti insediati sul territorio regionale.

2. Per i fini di cui al primo comma, la Regione Emilia Romagna, nel rispetto della Costituzione, dei principi fondamentali dell’ordinamento nazionale e di quello dell’Unione europea, ed in particolare delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, adotta provvedimenti finalizzati a mitigare gli effetti negativi della delocalizzazione, anche indirizzando i trasferimenti finanziari destinati alle imprese, in considerazione del mantenimento dei livelli occupazionali.

 

Art. 2

Ambito di applicazione

 

1. La presente legge si applica a tutte le imprese che hanno sedi operative nel territorio regionale.

 

Art. 3

Erogazione dei contributi regionali

 

1. La Regione Emilia Romagna, per le finalità di cui all’articolo 1 e nel rispetto di quanto stabilito all’articolo 2, nell’assegnazione dei contributi regionali destinati alle imprese, può dare preferenza a quelle imprese che si impegnino formalmente al mantenimento della/e unità produttiva/e nel territorio regionale, per almeno dieci anni dalla data di erogazione del finanziamento e rispettino le norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

Art. 4

Revoca dei contributi regionali

 

1. La Giunta regionale procede alla revoca dei contributi regionali concessi alle imprese ed al recupero degli stessi, aumentati degli interessi di legge, nei seguenti casi:

a) trasferimento al di fuori del territorio regionale della/e unità produttiva/e per le quali è stato concesso il contributo, entro dieci anni dalla data di erogazione del contributo stesso;

b) mancata attuazione delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

c) delocalizzazione totale o parziale della produzione, al di fuori del territorio regionale, entro dieci anni dall’erogazione del contributo, anche laddove tale delocalizzazione avvenga mediante cessione di ramo d’azienda o di attività produttive appaltate ad aziende terze, con conseguente riduzione del personale dell’impresa.

2. Le imprese alle quali sono stati revocati i contributi a norma del comma 1, non possono beneficiare di altri contributi regionali allo stesso titolo per il termine di anni dieci dalla data della revoca.

 

Art. 5

Procedure di recupero dei contributi revocati

 

1. La Regione stabilisce con apposita disciplina le modalità di recupero dei contributi revocati a norma dell’art. 4.

 

 

Art. 6

Cambi di destinazione d’uso degli immobili e delle aree delle imprese che delocalizzano

 

1. Gli immobili e le aree destinate alle attività produttive delle imprese che procedono a delocalizzazioni, anche se cedute a soggetti terzi, non potranno essere oggetto di cambio di destinazione d’uso per la durata di anni dieci a far data dalla delocalizzazione.

2. Eventuali deroghe, determinate da ragioni di risanamento ambientale e/o altre motivazioni rilevanti, potranno essere richieste alla Regione direttamente dai Comuni in cui insistono le predette aree, e potranno essere concesse dalla Giunta regionale con apposita proposta di delibera da sottoporre al parere dell’Assemblea Legislativa.

 

Art. 7

Riduzione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

 

1. Dall’esercizio finanziario immediatamente successivo all’entrata in vigore della presente legge l’IRAP è ridotta di un punto percentuale per le imprese italiane ed estere con stabilimenti insediati sul territorio regionale che mantengono stabili i livelli occupazionali.

2 Hanno inoltre diritto alla riduzione di cui al comma 1, le imprese che non delocalizzano e che non fanno ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione statale e regionale.

 

Art. 8

Controlli e verifica dell’attuazione della legge

 

1. Le imprese che sottoscrivono gli obblighi di cui all’art. 3, sono soggette ad ispezione e controllo da parte della Regione, al fine di verificare il rispetto dei predetti obblighi.

 

Art. 9

Norma finanziaria

 

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4).

 

Art. 10

Clausola valutativa

 

1. Ogni cinque anni, l'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti. A tal fine, la Giunta regionale trasmetterà alla competente commissione consiliare un’apposita relazione che dovrà contenere i risultati raggiunti in tema di salvaguardia dei livelli di insediamento di attività produttive sul territorio regionale e dei livelli di occupazione.

2 Le competenti strutture dell’Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore realizzazione del monitoraggio di cui al presente articolo.

 

 

Art. 11

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

 

 

 

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