Testo:
Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri
Corradi, Manfredini, Cavalli e Bernardini:
“Legge Regionale in materia di salvaguardia occupazionale, incentivi alle imprese e contrasto alla delocalizzazione produttiva fuori Regione”
Art. 1
Oggetto e finalità
1. La Regione Emilia Romagna riconosce e tutela il diritto al lavoro, promuove la competitività e produttività delle imprese e l’incremento dell’occupazione, mediante azioni di contrasto alla delocalizzazione delle imprese italiane ed estere con stabilimenti insediati sul territorio regionale.
2. Per i fini di cui al primo comma, la Regione Emilia Romagna, nel rispetto della Costituzione, dei principi fondamentali dell’ordinamento nazionale e di quello dell’Unione europea, ed in particolare delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, adotta provvedimenti finalizzati a mitigare gli effetti negativi della delocalizzazione, anche indirizzando i trasferimenti finanziari destinati alle imprese, in considerazione del mantenimento dei livelli occupazionali.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. La presente legge si applica a tutte le imprese che hanno sedi operative nel territorio regionale.
Art. 3
Erogazione dei contributi regionali
1. La Regione Emilia Romagna, per le finalità di cui all’articolo 1 e nel rispetto di quanto stabilito all’articolo 2, nell’assegnazione dei contributi regionali destinati alle imprese, può dare preferenza a quelle imprese che si impegnino formalmente al mantenimento della/e unità produttiva/e nel territorio regionale, per almeno dieci anni dalla data di erogazione del finanziamento e rispettino le norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Art. 4
Revoca dei contributi regionali
1. La Giunta regionale procede alla revoca dei contributi regionali concessi alle imprese ed al recupero degli stessi, aumentati degli interessi di legge, nei seguenti casi:
a) trasferimento al di fuori del territorio regionale della/e unità produttiva/e per le quali è stato concesso il contributo, entro dieci anni dalla data di erogazione del contributo stesso;
b) mancata attuazione delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
c) delocalizzazione totale o parziale della produzione, al di fuori del territorio regionale, entro dieci anni dall’erogazione del contributo, anche laddove tale delocalizzazione avvenga mediante cessione di ramo d’azienda o di attività produttive appaltate ad aziende terze, con conseguente riduzione del personale dell’impresa.
2. Le imprese alle quali sono stati revocati i contributi a norma del comma 1, non possono beneficiare di altri contributi regionali allo stesso titolo per il termine di anni dieci dalla data della revoca.
Art. 5
Procedure di recupero dei contributi revocati
1. La Regione stabilisce con apposita disciplina le modalità di recupero dei contributi revocati a norma dell’art. 4.
Art. 6
Cambi di destinazione d’uso degli immobili e delle aree delle imprese che delocalizzano
1. Gli immobili e le aree destinate alle attività produttive delle imprese che procedono a delocalizzazioni, anche se cedute a soggetti terzi, non potranno essere oggetto di cambio di destinazione d’uso per la durata di anni dieci a far data dalla delocalizzazione.
2. Eventuali deroghe, determinate da ragioni di risanamento ambientale e/o altre motivazioni rilevanti, potranno essere richieste alla Regione direttamente dai Comuni in cui insistono le predette aree, e potranno essere concesse dalla Giunta regionale con apposita proposta di delibera da sottoporre al parere dell’Assemblea Legislativa.
Art. 7
Riduzione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1. Dall’esercizio finanziario immediatamente successivo all’entrata in vigore della presente legge l’IRAP è ridotta di un punto percentuale per le imprese italiane ed estere con stabilimenti insediati sul territorio regionale che mantengono stabili i livelli occupazionali.
2 Hanno inoltre diritto alla riduzione di cui al comma 1, le imprese che non delocalizzano e che non fanno ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione statale e regionale.
Art. 8
Controlli e verifica dell’attuazione della legge
1. Le imprese che sottoscrivono gli obblighi di cui all’art. 3, sono soggette ad ispezione e controllo da parte della Regione, al fine di verificare il rispetto dei predetti obblighi.
Art. 9
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4).
Art. 10
Clausola valutativa
1. Ogni cinque anni, l'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti. A tal fine, la Giunta regionale trasmetterà alla competente commissione consiliare un’apposita relazione che dovrà contenere i risultati raggiunti in tema di salvaguardia dei livelli di insediamento di attività produttive sul territorio regionale e dei livelli di occupazione.
2 Le competenti strutture dell’Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore realizzazione del monitoraggio di cui al presente articolo.
Art. 11
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.