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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 4070
Presentato in data: 05/06/2013
"Norme per l'elezione dell'Assemblea legislativa regionale e del Presidente della Regione" (05 06 13).

Presentatori:

Consiglieri Alberto Vecchi e Andrea Pollastri

Testo:

 

Progetto di legge regionale

“Norme per l’elezione dell’Assemblea legislativa regionale e del Presidente della Regione”

 

 


Art. 1

 

Disposizioni in materia elettorale

 

1.  L’Assemblea legislativa regionale e il Presidente della Regione sono eletti contestualmente, a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto, attribuito a liste provinciali concorrenti e a coalizioni regionali concorrenti, formate da uno o più gruppi di liste provinciali, ognuna collegata con un candidato alla carica di Presidente della Regione.

 

2.  L’Assemblea legislativa è composta da cinquanta consiglieri, compreso il Presidente della Regione.

 

3.  È proclamato eletto Presidente della Regione il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.

 

4.  È eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.

 

5.  I componenti dell’Assemblea legislativa regionale sono eletti con criterio proporzionale sulla base di liste circoscrizionali concorrenti, con applicazione di un premio di maggioranza. Le disposizioni relative alla lista regionale per l’elezione dell’Assemblea legislativa regionale contenute nella legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), e nella legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario), si intendono riferite ai candidati alla carica di Presidente della Regione.

 

6.  Le circoscrizioni coincidono con i territori delle province della Regione Emilia-Romagna esistenti alla data del 1° gennaio 2013.

 

7.  Le candidature alla carica di Presidente della Regione sono presentate all’Ufficio centrale regionale, competente per tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

 

8.  La presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione è accompagnata dal certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un comune della Repubblica e dalla dichiarazione, resa dal candidato, di collegamento con le singole liste provinciali che fanno parte di un gruppo di liste. Tale dichiarazione è efficace solo se corrisponde ad analoga e convergente dichiarazione resa dai presentatori delle singole liste provinciali che formano il gruppo di liste. La presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione non richiede la sottoscrizione da parte degli elettori.

 

9. L’Ufficio centrale regionale ammette, entro ventiquattro ore dalla presentazione, le candidature alla carica di Presidente della Regione se conformi alla presente legge e, acquisite le necessarie comunicazioni dagli uffici circoscrizionali, comunica senza indugio a ciascun ufficio centrale circoscrizionale l’avvenuta ammissione, in almeno quattro circoscrizioni, delle liste aventi medesimo contrassegno; l’Ufficio centrale regionale, subito dopo, effettua il sorteggio fra i candidati alla carica di Presidente ai fini del relativo ordine di stampa sulla scheda, comunicandone senza indugio gli esiti agli uffici centrali circoscrizionali per gli adempimenti cui questi ultimi sono tenuti.

 

10.  Non può essere immediatamente ricandidato alla carica di Presidente della Regione chi ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi.

 

11.  Le liste provinciali plurinominali, a pena di esclusione, sono composte seguendo l’ordine dell’alternanza di genere.

 

12.  La presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui al comma 5, a pena di esclusione, deve essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno dei candidati alla carica di Presidente della Regione; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente della Regione alla presentazione della sua candidatura. Le liste provinciali sono ammesse se presenti con il medesimo contrassegno in almeno quattro circoscrizioni provinciali.

 

13.  Le liste provinciali recanti identico contrassegno presenti nelle diverse circoscrizioni provinciali sono ammesse solo se collegate al medesimo candidato alla carica di Presidente della Regione. Le liste provinciali identificate con il medesimo contrassegno formano un gruppo di liste; il candidato alla carica di Presidente della Regione è a capo del gruppo di liste.

 

14.  Più gruppi di liste provinciali che indicano il medesimo candidato Presidente della Regione sono riunite in una coalizione di liste; il candidato alla carica di Presidente della Regione ad esse collegato è a capo della coalizione di liste.

 

15.  L’Ufficio centrale regionale verifica la sussistenza delle condizioni di ammissibilità delle liste presentate e, qualora verifichi difformità, invita i presentatori delle liste ad uniformare le liste stesse entro le successive ventiquattro ore, pena l’esclusione delle stesse.

 

16.  In deroga a quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, della legge n. 108/1968, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste espressione di forze politiche corrispondenti ai gruppi, escluso il gruppo misto, presenti nell’Assemblea legislativa regionale regolarmente costituiti all’atto di emanazione del decreto di indizione delle elezioni, così come certificato dai rispettivi Presidenti dei gruppi.

 

17.  Fermo restando quanto disposto dal comma 16, in caso di scioglimento anticipato dell’Assemblea legislativa regionale il numero degli elettori per la presentazione delle liste previsto dall’articolo 9, comma 2, della legge n. 108/1968, è dimezzato.

 

18.  La votazione per l’elezione del Presidente della Regione e per l’elezione dell’Assemblea legislativa regionale avviene su un’unica scheda.

 

19.  La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente della Regione, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati, racchiusi in un più ampio rettangolo, il contrassegno del gruppo di liste ovvero i contrassegni dei gruppi di liste riunite in coalizione con cui il candidato è collegato. Sulla medesima linea è riservata la riga per esprimere l’eventuale preferenza.

 

20.  Ciascun elettore può, a scelta:

a)  votare per un candidato alla carica di Presidente della Regione;

b)  votare per un candidato alla carica di Presidente della Regione e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste;

c)  votare disgiuntamente per un candidato alla carica di Presidente della Regione e per una delle altre liste a esso non collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste;

d)  votare a favore solo di una lista; in tale caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente della Regione a essa collegato.

 

21.  L’elettore può esprimere nell’apposita riga della scheda un solo voto di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome del candidato compreso nella stessa lista.

22.  Qualora l’elettore esprima il voto a favore di un candidato Presidente della Regione e la preferenza per più di una lista, è ritenuto valido il solo voto al candidato Presidente e nulli i voti di lista.

 

23.  Con decreto del Presidente della Regione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il modello di scheda, formato secondo le indicazioni contenute nel presente articolo. Il decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

24.  Le liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Regione ottengono:

a)  almeno il cinquantacinque per cento dei seggi assegnati all’Assemblea legislativa regionale se il candidato proclamato eletto Presidente della Regione ha ottenuto meno del quarantacinque per cento dei voti validi;

b)  almeno il sessanta per cento dei seggi assegnati all’Assemblea legislativa regionale se il candidato proclamato eletto Presidente della Regione ha ottenuto una percentuale di voti validi pari al quarantacinque per cento o superiore.

 

25.  Alle liste di cui al comma 24 non può, in ogni caso, essere attribuito più del settanta per cento dei seggi dell’Assemblea legislativa regionale attribuiti alle singole liste. Ai fini del calcolo delle percentuali di seggi dell’Assemblea legislativa regionale, come stabilite dal comma 24, non si tiene conto del seggio spettante al Presidente della Regione neoeletto.

 

26.  L’Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

a)  effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull’assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione.

 

27.  Ultimato il riesame, il presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell’ufficio medesimo, è allegato all’esemplare del verbale di cui al comma 29.

 

28.  Compiute le suddette operazioni, l’Ufficio centrale circoscrizionale:

a)  somma i voti validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 26, lettera b), ottenuti da ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione nelle singole sezioni della circoscrizione;

b)  determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista provinciale. La cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 26, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;

c)  determina la cifra individuale dei candidati di ciascuna lista provinciale. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 26, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;

d)  determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale l’ordine di presentazione nella lista;

e)  divide il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella circoscrizione per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa, aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale.

29.  Di tutte le operazioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale è redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell’Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

 

30. L’Ufficio centrale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali:

a)  proclama eletto alla carica di Presidente della Regione il candidato Presidente che nella Regione ha ottenuto il maggior numero di voti validi; inoltre, per ciascun candidato Presidente, determina la percentuale dei voti ottenuti sul totale dei voti conseguiti da tutti i candidati alla carica di Presidente della Regione. Individua, altresì, il candidato alla carica di Presidente che ha ottenuto il totale dei voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto, ai fini della riserva di un seggio da effettuare con le modalità di cui al comma 32, lettera c); individua, inoltre, ai sensi del comma 24, le percentuali di seggi da assegnare alle liste collegate al candidato proclamato eletto Presidente;

b)  determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste provinciali, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle liste provinciali di ogni gruppo ai sensi del comma 28, lettera b);

c) determina la cifra elettorale regionale di maggioranza attribuita alla coalizione di liste ovvero al gruppo di liste non riunito in coalizione con cui il Presidente della Regione eletto ha dichiarato collegamento, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle singole liste provinciali che ne fanno parte;

d)  esclude dalla ripartizione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo ha ottenuto nell’intera Regione meno del tre per cento dei voti validi se non collegato a un candidato Presidente che ha ottenuto almeno il cinque per cento dei voti nella relativa elezione;

e)  divide la cifra elettorale regionale di maggioranza e le cifre elettorali di ciascun gruppo di liste non collegato al Presidente della Regione eletto, ammessi alla ripartizione dei seggi, successivamente per 1, 2, 3, 4 e così via in ordine progressivo e forma una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti così ottenuti;

f)  sceglie, fra i quozienti di cui alla lettera e), i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, e determina in tal modo quanti seggi spettano alla coalizione ovvero al gruppo di liste collegato al Presidente eletto e a ciascun gruppo di liste provinciali non collegato al Presidente eletto. L’Ufficio verifica che il gruppo di liste o la coalizione di liste collegate al candidato eletto Presidente della Regione abbia ottenuto almeno ventisette o trenta seggi in Assemblea legislativa regionale, ai sensi del comma 24; se i seggi ottenuti sono in numero inferiore, l’Ufficio attribuisce il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza; procede poi con le stesse modalità al riparto dei restanti seggi fra gli altri gruppi di liste ammessi. In ogni caso, al gruppo di liste o alla coalizione di liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente non possono essere attribuiti, ai sensi del comma 25, più di trentacinque seggi in Assemblea legislativa regionale; se i seggi assegnati superano questo limite, l’Ufficio sottrae alla coalizione o al gruppo di liste collegate al Presidente eletto un numero di seggi strettamente necessario al raggiungimento dei trentacinque seggi in Assemblea legislativa regionale e li assegna in numero corrispondente ai gruppi di liste concorrenti;

g) se il Presidente proclamato eletto è collegato ad una coalizione di liste, l’Ufficio procede alla ripartizione dei seggi assegnati tra i gruppi di liste che fanno parte della coalizione stessa. A tal fine divide la cifra elettorale regionale di maggioranza per il numero di seggi spettanti alla coalizione stessa aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale della coalizione. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste che formano la coalizione per il quoziente elettorale della coalizione e assegna a ciascun gruppo il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti a quoziente intero sono assegnati ai gruppi di liste con i maggiori resti in cifra assoluta; sono a tale scopo presi in considerazione, quindi considerati resti, anche i voti attribuiti ai gruppi di liste che non abbiano conseguito seggi a quoziente intero.

 

31.  Successivamente, l’Ufficio centrale regionale:

a)  per ogni circoscrizione divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale ammessa al riparto dei seggi per il quoziente elettorale circoscrizionale ed assegna ad ogni lista provinciale il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnare a norma del comma 32, lettera b);

b)  moltiplica per cento i resti di ciascuna lista provinciale, calcolati ai sensi della lettera a), e li divide per il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella rispettiva circoscrizione. Sono considerati resti anche i voti attribuiti alla lista che non abbia conseguito, nella divisione di cui alla lettera a), alcun risultato intero. Il risultato di questa operazione costituisce la cifra elettorale residuale percentuale di ciascuna lista provinciale.

 

32.  Dopo le operazioni di cui ai commi 30 e 31, l’Ufficio centrale regionale:

a)  verifica, per ciascun gruppo di liste, il numero di seggi assegnati a quoziente intero alle liste provinciali ai sensi del comma 31, lettera a). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al comma 30, lettere f) e g), toglie i seggi in eccedenza: i seggi eccedenti sono sottratti alle liste provinciali a partire da quelle che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l’ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera b);

b)  dispone in un’unica graduatoria regionale decrescente le cifre elettorali residuali percentuali di cui al comma 31, lettera b), e ripartisce tra le liste provinciali i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali percentuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, fino a raggiungere per ciascun gruppo il numero di seggi a esso assegnati a norma del comma 30, lettere f) e g). Qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, a partire dalle liste provinciali del gruppo che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria decrescente del numero dei voti validi riportati dalle altre liste provinciali del gruppo;

c)  individua il seggio spettante al candidato Presidente della coalizione o del gruppo di liste non riunito in coalizione che ha ricevuto nella Regione un totale di voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto Presidente della Regione. A tale scopo riserva l’ultimo dei seggi spettanti alle liste provinciali collegate in applicazione della lettera b). Qualora tutti i seggi spettanti alle liste provinciali collegate siano stati assegnati a quoziente intero, l’Ufficio riserva al candidato Presidente il seggio che sarebbe stato attribuito alla lista provinciale collegata che ha riportato la minore cifra elettorale;

d)  verifica il rispetto di quanto stabilito dai commi 34, 35 e 36 in merito alla rappresentanza territoriale, applicando quanto in essi previsto se ne ricorrono le condizioni.

 

33.  Successivamente, l’Ufficio centrale regionale determina il numero dei seggi spettanti definitivamente ad ognuna delle liste provinciali, sommando per ciascuna i seggi già assegnati a norma del comma 31, lettera a), e i seggi residui spettanti ai sensi del comma 32, lettere b) e c). Quindi il presidente dell’Ufficio centrale regionale proclama eletti alla carica di consigliere regionale il candidato Presidente che ha ricevuto nella Regione un totale di voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto Presidente e i candidati di ogni lista provinciale corrispondenti ai seggi spettanti, seguendo la graduatoria stabilita ai sensi del comma 28, lettera d). Di tutte le operazioni dell’Ufficio centrale regionale è redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale è consegnato alla Presidenza dell’Assemblea legislativa regionale, entro la prima adunanza dell’Assemblea legislativa stessa, che ne rilascia ricevuta; l’altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello.

34.  Al fine di rendere effettiva la rappresentanza in Assemblea legislativa regionale di tutti i territori provinciali, al termine delle operazioni di competenza l’Ufficio centrale regionale verifica che in ogni circoscrizione elettorale sia stato attribuito almeno un seggio.

 

35.  Qualora in una delle circoscrizioni elettorali l’applicazione dei criteri di legge comporti il mancato rispetto di quanto previsto dal comma 34, in quella circoscrizione è attribuito il seggio al candidato con la maggiore cifra individuale della lista circoscrizionale più votata fra quelle ammesse al riparto. In caso di parità di voti fra più liste circoscrizionali, il seggio è attribuito alla lista che partecipa al gruppo cui è stato attribuito il maggior numero di seggi in Assemblea legislativa regionale. Il seggio così assegnato si sottrae all’ultimo attribuito al gruppo di liste cui la lista circoscrizionale più votata appartiene.

 

36.  Se la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella circoscrizione fa parte di un gruppo di liste che abbia non più di un consigliere eletto per circoscrizione, le disposizioni dei commi 34 e 35, si applicano alla lista che nella medesima circoscrizione segue nell’ordine delle maggiori cifre elettorali circoscrizionali.

 

37.  Se in corso di legislatura, per qualunque causa anche sopravvenuta, si rende vacante un seggio dell’Assemblea legislativa regionale, questo è attribuito al candidato che, nella graduatoria delle cifre individuali della medesima lista provinciale cui il seggio era stato assegnato, segue immediatamente l’ultimo eletto. Se i candidati della stessa lista nella medesima circoscrizione sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo in altra circoscrizione, individuato all’esito delle operazioni disciplinate dai commi 32 e 33.

 

38.  Nel caso in cui si renda vacante il seggio assegnato ai sensi del comma 32, lettera c), quest’ultimo è attribuito alla lista e al candidato cui è stato sottratto in applicazione di tale ultima disposizione; in caso di indisponibilità di tale candidato, il seggio è assegnato al candidato che segue nella graduatoria delle cifre individuali della stessa lista provinciale. Se i candidati di tale ultima lista provinciale sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo in altra circoscrizione, individuato all’esito delle operazioni disciplinate dai commi 32 e 33.

 

39.  Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190) o per qualsiasi altra causa prevista dall’ordinamento, l’Assemblea legislativa regionale, nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni di consigliere al candidato cui spetterebbe il seggio ai sensi del comma 37.

 

40.  La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi del comma 37.

 

41.  Per quanto non previsto dalle disposizioni della presente legge, sono recepite e continuano ad applicarsi, ove compatibili, le disposizioni della legge n. 108/1968 e della legge n. 43/1995.

 

42.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

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