Espandi Indice

Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

Share
Oggetto n. 4954
Presentato in data: 09/01/2014
"Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico locale e culturale della Regione Emilia-Romagna" (09 01 14).

Presentatori:

Consigliere Giovanni Favia.

Testo:

Art. 1

Principi e finalità

 

1.     In attuazione della Costituzione, in armonia con i princìpi comunitari e internazionali e in attuazione delle finalità statutarie, la Regione Emilia-Romagna tutela e valorizza le diversità culturali e linguistiche.

2.     Le attività di valorizzazione previste dalla presente legge sono dirette a conservare la ricchezza culturale presente nel territorio regionale al fine di renderla fruibile anche alle future generazioni, sviluppando l’identità culturale e favorendo l’utilizzo delle lingue locali, emiliano-romagnole, anche nella vita sociale.

3.     La Regione Emilia-Romagna considera la cultura, il patrimonio linguistico e la valorizzazione delle sue articolazioni, come caratteri e strumenti necessari per l’esercizio delle proprie competenze costituzionali e statutarie in materia di beni culturali, di pubblici spettacoli, ordinamento degli studi, architettura e urbanistica, nonché di tutte le altre attribuzioni proprie o delegate che attengono alla piena realizzazione dell’identità culturale regionale.

 

 

Art. 2

Tipologia di interventi di valorizzazione

 

1.     Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1, la Regione, nell’ambito delle proprie competenze legislative ed amministrative e nel rispetto del riparto di funzioni, fatti salvi i principi statutari, considera la protezione e la promozione delle parlate e delle lingue locali tradizionalmente utilizzate sul proprio territorio, come un obbligo verso la comunità regionale e ispira la propria azione ai seguenti princìpi:

a)     la consapevolezza che le parlate e le lingue locali regionali costituiscono una ricchezza storica e culturale anche a fini di scambio intergenerazionale;

b)     la necessità di un’azione risoluta di promozione delle parlate o lingue locali regionali allo scopo di preservarle;

c)     la facilitazione e l’incoraggiamento dell’uso scritto e orale delle lingue locali regionali nelle diverse espressioni della vita sociale;

d)     il dovere di promuovere studi e ricerche sulle lingue locali regionali;

e)     la messa a disposizione, nell’ambito della competenza regionale, di forme e di mezzi adeguati d’insegnamento e di studio delle culture e delle lingue locali regionali in tutti i livelli appropriati;

f)       il sostegno alle attività editoriali e culturali, con particolare attenzione alle manifestazioni teatrali e cinematografiche, per valorizzare il patrimonio delle lingue locali presenti nella Regione.

 

 

Art. 3

Interventi nel settore studio e ricerca

 

 

1.     La Regione tutela, valorizza e promuove le lingue locali regionali e il patrimonio letterario dialettale al fine di favorirne la conoscenza e diffusione, attraverso le seguenti attività:

a)     attività di studi e ricerche storiche, linguistiche, demo-etno-antropologiche e toponomastiche;

b)     organizzazione di seminari e convegni, anche finalizzati a promuovere l’uso e la conoscenza dell’originale patrimonio dialettale-linguistico regionale;

c)     attività di conservazione, valorizzazione e trasmissione del patrimonio dialettale;

d)     costituzione e incremento di fondi bibliografici o archivi, anche sonori, video e cinematografici afferenti la documentazione di testi, canti, musiche strumentali e danze tradizionali;

e)     organizzazione di specifiche sezioni nelle biblioteche pubbliche di enti locali o di interesse regionale;

f)       creazione artistica e realizzazione e/o pubblicazione di opere letterarie e teatrali;

g)     sostegno a manifestazioni, iniziative editoriali, discografiche, audiovisive, multimediali ed espositive, nonché trasmissioni d’informazione radiofoniche e televisive;

h)     edizione e diffusione di libri e pubblicazioni;

i)        iniziative scolastiche tese a valorizzare i dialetti della Regione nelle loro varie possibilità espressive, con finalità di studio e didattico;

l) corsi di formazione e di aggiornamento;

m) tutela, valorizzazione e divulgazione degli usi linguistici dialettali afferenti le tradizioni folcloristiche regionali;

2.     La Regione promuove, anche in collaborazione con gli atenei della regione e con qualificati istituti e centri culturali pubblici e privati, la ricerca scientifica sul patrimonio linguistico dell’Emilia-Romagna. A tal fine la Giunta regionale delibera, sentita la commissione consiliare competente, programmi annuali o pluriennali di ricerca, anche prevedendo l’istituzione di borse di studio e premi annuali per tesi di laurea che riguardino la storia, la cultura e il patrimonio dialettale storico della Regione Emilia-Romagna.

 

             

Art. 4

Interventi nel settore delle attività culturali e dello spettacolo

 

1.     La Regione Emilia-Romagna, in considerazione della specialità dello strumento teatrale per la tutela e la valorizzazione del dialetto e dell’identità emiliano-romagnola, promuove e incentiva le attività teatrali e cinematografiche volte alla valorizzazione del patrimonio dialettale.

2.     L’amministrazione regionale considera l’impegno di cui al comma 1 parte integrante dell’azione di tutela e valorizzazione dell’uso del patrimonio linguistico e della cultura emiliano-romagnola, garantendo pari dignità ad una pluralità di forme espressive correlate al considerevole patrimonio culturale della Regione.

3.     In attuazione dei princìpi di cui ai commi precedenti, la Regione incentiva e promuove:

a)     la produzione di lavori teatrali o di cortometraggi che valorizzano il dialetto, l’identità e la cultura emiliano-romagnola;

b)     l’organizzazione di stage formativi con i maggiori esponenti della drammaturgia nazionale e internazionale;

c)     l’organizzazione di incontri, convegni e mostre su tematiche specifiche;

d)     l’istituzione di un premio biennale destinato alle opere in dialetto, i cui vincitori saranno poi sostenuti nella produzione, promozione e distribuzione;

e)     la pubblicazione di opere che riflettono il patrimonio linguistico e l’identità regionale.

 

 

Art. 5

Interventi nel settore dell’istruzione

 

1.     La Regione Emilia-Romagna favorisce la diffusione delle attività di ricerca e di insegnamento del patrimonio dialettale in ambito scolastico, prevedendo, compatibilmente con i vincoli del bilancio regionale, un apposito finanziamento per le spese sostenute nelle scuole di ogni ordine e grado che, attraverso appositi progetti formativi, attuino fasi di sperimentazione fondate sui seguenti princìpi:

a)     studio del patrimonio linguistico e culturale nelle diverse varianti in uso nella regione, a partire dalla parlata della comunità di appartenenza;

b)     studio sistematico dei vari aspetti dei saperi linguistici e del patrimonio ambientale, tecnologico, scientifico, artistico e culturale regionale, anche mediante l’impiego delle forme dialettali come strumento veicolare;

c)     scambio intergenerazionale per la promozione di incontri tra giovani e anziani;

d)     redazione di libri e di antologie di prosa e poesia dialettale.

 

 

Art. 6

Gestione

 

1.     Per l’attuazione della presente legge, la Regione si avvale dell’istituto per i beni artistici, culturali e naturali (IBACN) di cui alla legge regionale 10 aprile 1995, n. 29, il quale opera in collaborazione con le università dell’Emilia-Romagna. 

2.     Per le finalità di cui al comma precedente, la Giunta e l’istituto dovranno, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, realizzare un’apposita sezione nel portale della Regione Emilia-Romagna, per la diffusione delle lingue locali e un centro di documentazione, aperto alla fruizione dei cittadini, per la raccolta del materiale concernente le lingue

locali del territorio regionale, al fine di favorire iniziative di carattere culturale e la diffusione di conoscenze in materia.

 

 

Art. 7

Disposizioni finanziarie

 

1. L'attività dell'IBACN, di sostegno e valorizzazione dei dialetti dell'Emilia-Romagna, si realizza sulla base di un programma predisposto, sentiti gli Enti locali competenti per territorio in ordine alle singole iniziative, entro il 30 settembre di ogni anno.

2. Agli oneri finanziari derivanti dalla presente legge la Regione Emilia-Romagna fa fronte con l'assegnazione di specifico contributo a favore dell'IBACN mediante l'istituzione di apposito capitolo nella parte spesa del bilancio di previsione che sarà dotato della necessaria disponibilità con legge annuale di bilancio.

 

 

Art. 8

Clausola valutativa

 

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti.

2. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta alla Commissione assembleare competente una relazione che fornisce informazioni sui seguenti aspetti:

a)   grado di attivazione della legge e destinatari raggiunti;

b)   interventi attuati, in relazione alle finalità della presente legge, per favorire la crescita, il consolidamento e il riequilibrio del sistema di sostegno linguistico;

c) l'ammontare delle risorse e la loro ripartizione per il finanziamento dei programmi, dei progetti e delle iniziative previste.

3. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

 

 

 

 

 


Espandi Indice